TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/05/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2937/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Vincenzo Azzinnaro Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 22.7.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100%, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CT non aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, evidenziando che il CT non aveva adeguatamente valutato le patologie da cui risultava affetta.
1 Concludeva chiedendo l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e CP_1 chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza.
Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale; quindi, sulle conclusioni indicate, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 7.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter
c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti
All'esito della disposta consulenza tecnica, il CT (Dott. – Persona_1 vedi elaborato depositato l'8.3.2025) ha accertato che il ricorrente è “[..]
INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA PARI Co 75%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa”.
Non sussistono, dunque, sulla scorta della consulenza tecnica, i requisiti sanitari per riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100%; nondimeno deve qui ricordarsi che, per giurisprudenza consolidata (cfr., tra le altre, Cass. n. 19164/2006) la domanda di assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118 del 1991 può ritenersi implicitamente ricompresa in quella avente ad oggetto la pensione di inabilità ex art. 12 della stessa legge anche in mancanza di espressa richiesta dell'interessato e, nella specie, la parte ricorrente nella parte narrativa del ricorso per ATP (cfr. pag. 2) ha esplicitamente fatto riferimento anche alla invalidità civile in misura almeno pari al 74% benchè poi nelle conclusioni del ricorso abbia chiesto l'accertamento, in via esclusiva, delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante, relativa al riconoscimento ed alla liquidazione in suo favore dell'invalidità civile nella misura del 100% .
Deve, pertanto, per come chiesto dalla parte nelle note scritte, accogliersi la
(minore) domanda ricompresa in quella proposta sicchè il ricorrente deve dichiararsi che parte ricorrente è persona invalida con riduzione permanente
2 della capacità lavorativa in misura del 75% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Alcuna pronuncia deve essere resa in ordine alla domanda di condanna al pagamento dei ratei di prestazione esulando questa dall'oggetto del presente giudizio, che è limitato al solo accertamento del requisito sanitario.
Le spese di lite possono essere compensate stante le ragioni della decisione.
Le spese di consulenza tecnica sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente è persona invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 75% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
compensa le spese di lite e pone a carico dell' le spese di CT alla cui liquidazione provvede con CP_1 separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 21 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2937/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Vincenzo Azzinnaro Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 22.7.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100%, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CT non aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, evidenziando che il CT non aveva adeguatamente valutato le patologie da cui risultava affetta.
1 Concludeva chiedendo l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e CP_1 chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza.
Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale; quindi, sulle conclusioni indicate, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 7.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter
c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti
All'esito della disposta consulenza tecnica, il CT (Dott. – Persona_1 vedi elaborato depositato l'8.3.2025) ha accertato che il ricorrente è “[..]
INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA PARI Co 75%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa”.
Non sussistono, dunque, sulla scorta della consulenza tecnica, i requisiti sanitari per riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100%; nondimeno deve qui ricordarsi che, per giurisprudenza consolidata (cfr., tra le altre, Cass. n. 19164/2006) la domanda di assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118 del 1991 può ritenersi implicitamente ricompresa in quella avente ad oggetto la pensione di inabilità ex art. 12 della stessa legge anche in mancanza di espressa richiesta dell'interessato e, nella specie, la parte ricorrente nella parte narrativa del ricorso per ATP (cfr. pag. 2) ha esplicitamente fatto riferimento anche alla invalidità civile in misura almeno pari al 74% benchè poi nelle conclusioni del ricorso abbia chiesto l'accertamento, in via esclusiva, delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante, relativa al riconoscimento ed alla liquidazione in suo favore dell'invalidità civile nella misura del 100% .
Deve, pertanto, per come chiesto dalla parte nelle note scritte, accogliersi la
(minore) domanda ricompresa in quella proposta sicchè il ricorrente deve dichiararsi che parte ricorrente è persona invalida con riduzione permanente
2 della capacità lavorativa in misura del 75% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Alcuna pronuncia deve essere resa in ordine alla domanda di condanna al pagamento dei ratei di prestazione esulando questa dall'oggetto del presente giudizio, che è limitato al solo accertamento del requisito sanitario.
Le spese di lite possono essere compensate stante le ragioni della decisione.
Le spese di consulenza tecnica sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente è persona invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 75% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
compensa le spese di lite e pone a carico dell' le spese di CT alla cui liquidazione provvede con CP_1 separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 21 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3