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Decreto 6 giugno 2025
Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L. n. 869/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
DECRETO DI OMOLOGA DELL'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
Il Giudice del Lavoro Dr. Antonio Bellusci,
Visto il deposito in Cancelleria dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da parte del CTU dott. , nel procedimento in epigrafe indicato proposto da: Persona_1
nato il [...] a [...] rappresentato e difeso dagli avv.ti FINA MICHELE Parte_1
e FINA GIUSEPPE, nei confronti dell' per il riconoscimento delle patologie invalidanti di cui al ricorso;
CP_1
Visto che le parti cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno depositato in Cancelleria, nel termine (prestabilito) di trenta giorni alcun atto di contestazione delle conclusioni del CTU;
Visto l'art. 445 bis co. 5 c.p.c. e ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA
L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, il quale riconosceva il ricorrente invalido con riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali a decorrere dal 15.01.2024, requisito sanitario UTILE ai fini del riconoscimento della prestazione pretesa dell'Assegno Ordinario di Invalidità ex art. 1 L. 222/1984.
Condanna
Il resistente , in persona del Presidente p.t. al pagamento Controparte_2 della metà delle spese del giudizio in ragione dello spostamento della decorrenza che, in applicazione del protocollo vigente, liquida in €. 600,00 in favore dei difensori antistatari avv.ti FINA MICHELE e FINA
GIUSEPPE oltre spese generali 15%, IVA e CPA se dovuti.
Compensa la restante metà delle spese di lite.
Visto l'esito dell'esame peritale pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come da CP_1 separato decreto emesso in data 05.03.2025.
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 comma 5 c.p c.).
Si comunichi alle parti.
Lagonegro 06.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Antonio BELLUSCI
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
DECRETO DI OMOLOGA DELL'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
Il Giudice del Lavoro Dr. Antonio Bellusci,
Visto il deposito in Cancelleria dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da parte del CTU dott. , nel procedimento in epigrafe indicato proposto da: Persona_1
nato il [...] a [...] rappresentato e difeso dagli avv.ti FINA MICHELE Parte_1
e FINA GIUSEPPE, nei confronti dell' per il riconoscimento delle patologie invalidanti di cui al ricorso;
CP_1
Visto che le parti cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno depositato in Cancelleria, nel termine (prestabilito) di trenta giorni alcun atto di contestazione delle conclusioni del CTU;
Visto l'art. 445 bis co. 5 c.p.c. e ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA
L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, il quale riconosceva il ricorrente invalido con riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali a decorrere dal 15.01.2024, requisito sanitario UTILE ai fini del riconoscimento della prestazione pretesa dell'Assegno Ordinario di Invalidità ex art. 1 L. 222/1984.
Condanna
Il resistente , in persona del Presidente p.t. al pagamento Controparte_2 della metà delle spese del giudizio in ragione dello spostamento della decorrenza che, in applicazione del protocollo vigente, liquida in €. 600,00 in favore dei difensori antistatari avv.ti FINA MICHELE e FINA
GIUSEPPE oltre spese generali 15%, IVA e CPA se dovuti.
Compensa la restante metà delle spese di lite.
Visto l'esito dell'esame peritale pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come da CP_1 separato decreto emesso in data 05.03.2025.
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 comma 5 c.p c.).
Si comunichi alle parti.
Lagonegro 06.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Antonio BELLUSCI