TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/06/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. 708/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 708/2020, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Andrea
Ornati per (P. IV ) e dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Valentino Colosi per (C.F. Controparte_2
, a seguito del decreto di C.F._1
regolamentazione dell'udienza del 6.05.2025, adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 7/02/2025, fissata per discussione, come da provvedimento del 4/07/2022 poi reiterato, pronuncia la seguente
SENTENZA tra
(CF elettivamente Controparte_2 C.F._1
domiciliato in LT MI (ME), Via Ospizio n. 59, presso lo studio dell'Avv. Valentino Colosi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. attore opponente
Contro
(P. IV GR KR LI , Controparte_1 P.IVA_2
C.f. ), in persona del procuratore P.IVA_1 Controparte_3
(P. IV GR KR LI , c.f. ) P.IVA_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Paolo Emilio
Pag. 1 a 14 R. G. 708/2020
Taviani n.170, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti. Raffaele Zurlo e Andrea Ornati giusta procura in atti. convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 528/2019 (R.G. N.
2036/2019), emesso da questo tribunale il 23/12/19.-
In fatto ed in diritto occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L.
n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att.
c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con D.I. n. 528/2019 (R.g. n. 2036/2019), emesso il 23.12.19, notificato il 13.02.2020, questo Tribunale, su istanza della odierna parte opposta, ingiungeva a il Controparte_2
pagamento della complessiva somma di € 26.234,20 - oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso, fino al soddisfo e le spese legali del procedimento sommario, liquidate in € 286,00 per spese vive ed € 700,00 per compensi, oltre spese generali come per legge, IV e c.p.a. in favore appunto di CP_1
Le dette somme erano ingiunte in forza dei contratti di mutuo n. 20124649199115 e n. 20124649199105, acquistati dalla
Pag. 2 a 14 R. G. 708/2020
opposta, a titolo oneroso e pro soluto, dalla Findomestic
Banca spa.
Con atto di citazione, notificato in data 27.05.2020, CP_2
, opponeva il D.I. n. 528/2019 rassegnando le seguenti
[...]
conclusioni: “1.- In via preliminare e pregiudiziale, disporre
l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi del D. Lgs. n. 28/10, quale condizione di procedibilità del presente giudizio, previo rigetto dell'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti in narrativa;
2.- Sempre in via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo opposto, e per l'effetto revocarlo, in quanto emesso in carenza di legittimazione attiva
e/o in difetto dei poteri di rappresentanza processuale del ricorrente e del conseguente ius postulandi dei difensori, per quanto ampiamente esposto in atti;
3.- Nel merito, ritenere e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di liquidità, certezza ed esigibilità per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo;
4.- In subordine, ritenere e dichiarare la nullità delle clausole dei rapporti contrattuali sottostanti con riferimento alla pattuizione degli interessi, per quanto in narrativa esposto e, per l'effetto, decurtare le somme da rimborsare – a titolo di compensazione giudiziale - a favore dell'odierno opponente, dall'ammontare preteso nei confronti
Pag. 3 a 14 R. G. 708/2020
dello stesso e da questi eventualmente dovuto nella ipotesi di rigetto, anche parziale, dei motivi di opposizione;
In via istruttoria, disporre Ctu contabile al fine di confermare
l'usurarietà degli interessi applicati al rapporto contrattuale n.
20124649199102 già dimostrata dal sig. con la CP_2
produzione del decreto ministeriale usura, nonché la divergenza, in danno del sig. , dei tassi di interesse CP_2
applicati al contratto n. 20124649199115, con il conseguente ricalcolo del piano di ammortamento.”
A supporto di tali domande sosteneva in via preliminare che non fosse stata esperita la procedura obbligatoria di mediazione nel termine di legge, rappresentando, la stessa, condizione di procedibilità del giudizio di opposizione.
Eccepiva anche la carenza di legittimazione attiva di CP_1
per mancanza “…di prova della cessione del credito per cui
[...]
è causa” e il “difetto di rappresentanza processuale”.
Alla prima udienza non erano formulate istanze istruttorie dall'opponente, unica parte costituita in quel frangente e, non costituitasi l'opposta, né alla prima udienza (12.06.2020), né alla seconda (12.07.2021), la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 4.07.2022.
Con comparsa del 13.06.2022, si costituiva nel prosieguo la opposta società chiedendo l'accoglimento Controparte_1
delle seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
Pag. 4 a 14 R. G. 708/2020
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione. In via pregiudiziale Revocare la contumacia di In via CP_1
preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 528/2019 del 23/12/2019 RG
n. 2036/2019 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648
C.p.c.; In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
528/2019 del 23/12/2019 RG n. 2036/2019 emesso dal
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Controparte_2
pagamento in favore della società della Controparte_1
diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IV e Cpa, nonché successive occorrende” ritenendo infondate, in fatto ed in diritto, le domande di parte opponente in quanto: sussistente la legittimazione di infondata la eccezione di Controparte_1
improcedibilità rilevando che “...ai sensi dell'art. 4 D. Lgs
28/2010 la mediazione non si applica “a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria
Pag. 5 a 14 R. G. 708/2020
esecuzione”. Conseguentemente, solo all'esito della pronuncia circa la provvisoria esecuzione sarà necessario attivare il procedimento di mediazione disciplinato dal predetto decreto”. Rilevava altresì la capacità processuale della opposta convenuta e la ritualità della cessione del credito.
Osservava poi la sussistenza dei presupposti per la emissione del decreto opposto e la insussistenza della “... presunta violazione del tasso soglia”. Contestava poi le doglianze circa la asserita “... nullitá exart. 1815, comma ii, c.c. delle clausole relative agli interessi moratori” e sulle altre voci di costo applicate al finanziamento.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni
(04.07.2022), la causa era quindi rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. alla udienza del 26.06.2023 e, dopo alcuni rinvii, rimessa a quella udienza del 06.05.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
Preliminarmente, in quanto sostanzialmente assorbente ai fini della decisione, occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione ex D.Lgs 28/2010.
Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 il previo esperimento del
Pag. 6 a 14 R. G. 708/2020
procedimento di mediazione, si configura come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione relativa a controversia in materia bancaria e finanziaria.
A fronte dell'eccezione di mancato esperimento della procedura di mediazione tempestivamente sollevato dall'opponente, nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, la opposta, nel costituirsi all'udienza di precisazione delle conclusioni, adduceva “In riferimento all'eccezione avversaria di mancato esperimento della mediazione obbligatoria, si rileva che ai sensi dell'art. 4 D. Lgs
28/2010 la mediazione non si applica “a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. Conseguentemente, solo all'esito della pronuncia circa la provvisoria esecuzione sarà necessario attivare il procedimento di mediazione disciplinato dal predetto decreto.” (cfr. pag. 5 della comparsa). Insisteva pertanto per la concessione della provvisoria esecutorietà del
D.I. opposto ed eccepiva comunque che l'onere di avvio della mediazione fosse posto a carico dell'opponente citando a sostegno un orientamento di merito quale quello del
Tribunale di Firenze, sentenza n. 15264/2021. (cfr. note del
29.06.2022 per l'udienza del 04.07.2022).
L'opposta, muovendo dal dato letterale dell'art. (non 4, come
Pag. 7 a 14 R. G. 708/2020
erroneamente indicato, ma) 5 comma 6 D. Lgs 28/2010, adduce che l'obbligatorietà della mediazione sorga solo all'esito della “pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”, e non prima.
Sostiene pertanto non essersi integrata l'improcedibilità della domanda, per la circostanza che, all'atto della propria costituzione, avvenuta, si ribadisce, in sede di precisazione delle conclusioni, il Giudicante non si era ancora pronunciato sulla provvisoria esecutività del D.I. opposto.
Sul punto si osserva.
Non è ovviamente in contestazione il disposto della norma considerata, tuttavia, ai fini della decisione del caso di specie, il disposto dell'art. 5 comma 6 D.Lgs. 28/2010 va interpretato in combinato disposto con quello dell'art. 648 c.p.c., il quale statuisce che l'istanza sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto vada esaminata alla prima udienza.
Ciò premesso, occorre evidenziare che il D.I. n. 528/2019, in questa sede opposto, non era provvisto di formula esecutiva, pertanto l'unica parte comparsa alla prima udienza
(l'opponente) non aveva da formulare istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c.. Per altro verso, l'unica parte interessata ad avere una pronuncia ex art. 648 c.p.c., sarebbe stata l'opposta che, costituitasi tardivamente, è decaduta da tale
Pag. 8 a 14 R. G. 708/2020
diritto.
Ed infatti, il legislatore del 2013 (D.L. 21.06.2013) riformulando il disposto dell'art. 648 c.p.c., nel disciplinare la modalità di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ha introdotto prima delle parole «con ordinanza non impugnabile» l'espressione «provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile»”. Tale modifica ha così imposto una preclusione processuale rivolta a fissare il termine, per la decisione sulla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, alla prima udienza;
ergo, la relativa istanza proposta successivamente –come nel caso di specie- non è ammissibile.
Nel caso di specie, come già detto, la costituzione dell'opposta è avvenuta all'udienza fissata per precisazione delle conclusioni in assenza dei presupposti (non dedotti) della rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. (peraltro non richiesta); consegue l'inammissibilità della domanda di concessione di provvisoria esecutività, nonché di quella di concessione dei termini per deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., comunque non richiesti dall'opponente, unica parte a quella data legittimata, in quanto costituita.
Si deve quindi dare atto che parte opposta, nel caso de quo, fosse il soggetto onerato di avviare la procedura di mediazione -per quanto di seguito si argomenterà- ma
Pag. 9 a 14 R. G. 708/2020
costituendosi tardivamente ha determinato innanzitutto la mancata pronuncia ex art. 648 c.p.c.; mancata pronuncia che, adottata a seguito della richiesta ex art. 648 cpc formulata in sede di precisazione delle conclusioni, consentirebbe di superare –a dire sempre di parte opposta- lo sbarramento processuale e avviare la mediazione.
Ma se così fosse, e se fosse concesso, i tempi processuali e quelli di definizione del giudizio, sarebbero rimessi all'arbitrio della parte che, costituitasi tardivamente e senza addurre giustificazioni, si avvarrebbe di finestre processuali da sfruttare secondo una personale tempistica ed in spregio al principio di giusta durata del processo oltre che delle disposizioni normative imposte dal rito.
Ma così non è e non può essere, poiché la modifica relativa all'art. 648 cpc è stata realizzata proprio con l'intento di evitare prassi giudiziarie finalizzate a procrastinare una tale decisione.
In definitiva, considerato quanto sopra e visto che l'opponente ha tempestivamente sollevato eccezione di improcedibilità dell'azione in prima udienza, non resta che accoglierla.
Circa poi la questione relativa su chi gravino le conseguenze del mancato esperimento della mediazione obbligatoria, è bene precisare che, fin dall'entrata in vigore del d.lgs. n.
Pag. 10 a 14 R. G. 708/2020
28/2010, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, v'è stato contrasto giurisprudenziale su quale fosse la parte processuale onerata di promuovere la mediazione, atteso che nessuna disposizione individuava chiaramente chi, tra debitore opponente o creditore opposto, fosse la parte a ciò onerata. A tale incertezza si è aggiunta quella determinata dalla giurisprudenza di legittimità che, oscillante sul punto, ha registrato numerose pronunce in aperto contrasto, superate poi con la sentenza n. 19596/2020 delle Sezioni Unite, ove è stato affermato che “… nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta;
con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. In tal senso, per costante orientamento di merito: “l'onere dell'esperimento della mediazione spetta al creditore ingiungente e successivamente opposto, in ragione della individuazione della domanda spiegata in giudizio e della sua titolarità in senso sostanziale. Di conseguenza, se la mediazione non viene promossa, a divenire improcedibile è la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio con conseguente
Pag. 11 a 14 R. G. 708/2020
decadenza del decreto ingiuntivo” (cfr. Trib. Catania
18.03.2024; Tribunale di Torino sentenza n. 11556 del 18 giugno 2024; Trib. Termini Imerese, 1.06.2022, n. 458; Trib.
Ferrara 7.l.2015; Trib. Firenze 12.02.2015; Trib. Verona
28.10.2014; Trib. Varese 18.5.2012)”.
Tale ermeneutica ha infine avuto la sua consacrazione nella nuova lettera dell'art.
5-bis (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo), laddove è stabilito che “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione
l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.”
Alla luce delle superiori considerazioni, appurata la sussistenza di causa di improcedibilità ex art. 5 D. Lgs
28/2010, accertato che le conseguenze della improcedibilità gravano sull'opposta (attore sostanziale), il presente giudizio va dichiarato improcedibile ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Tutte le altre questioni restano assorbite e non vanno scrutinate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, vanno quindi poste in favore dell'avv. Valentino Colosi, legale dell'opponente e distrattario poiché ha reso la dichiarazione di legge all'udienza del 07.02.2025, ed a carico di parte
Pag. 12 a 14 R. G. 708/2020
opposta, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, avuto riguardo alla natura, al valore della causa che richiama lo scaglione fino a €. 52000, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria ed in considerazione della natura meramente processuale dell'accoglimento della opposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico on. dott. Francesco Montera, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 708/2020, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- Dichiara improcedibile la domanda e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 528/2019 (R.g. n.
2036/2019), emesso il 23/12/19, notificato il
13/02/2020 emesso da questo Tribunale.
- Condanna alla refusione, in favore CP_1
dell'opponente e, per esso in favore dell'avv. Valentino
Colosi suo difensore distrattario, delle spese processuali, liquidate, secondo i criteri indicati, in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre spese esenti pari a €. 259,00 spese generali, IV e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 05.06.2025.
Pag. 13 a 14 R. G. 708/2020
Il G. I. in funzione di giudice unico got Francesco Montera
Pag. 14 a 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 708/2020, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Andrea
Ornati per (P. IV ) e dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Valentino Colosi per (C.F. Controparte_2
, a seguito del decreto di C.F._1
regolamentazione dell'udienza del 6.05.2025, adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 7/02/2025, fissata per discussione, come da provvedimento del 4/07/2022 poi reiterato, pronuncia la seguente
SENTENZA tra
(CF elettivamente Controparte_2 C.F._1
domiciliato in LT MI (ME), Via Ospizio n. 59, presso lo studio dell'Avv. Valentino Colosi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. attore opponente
Contro
(P. IV GR KR LI , Controparte_1 P.IVA_2
C.f. ), in persona del procuratore P.IVA_1 Controparte_3
(P. IV GR KR LI , c.f. ) P.IVA_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Paolo Emilio
Pag. 1 a 14 R. G. 708/2020
Taviani n.170, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti. Raffaele Zurlo e Andrea Ornati giusta procura in atti. convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 528/2019 (R.G. N.
2036/2019), emesso da questo tribunale il 23/12/19.-
In fatto ed in diritto occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L.
n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att.
c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con D.I. n. 528/2019 (R.g. n. 2036/2019), emesso il 23.12.19, notificato il 13.02.2020, questo Tribunale, su istanza della odierna parte opposta, ingiungeva a il Controparte_2
pagamento della complessiva somma di € 26.234,20 - oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso, fino al soddisfo e le spese legali del procedimento sommario, liquidate in € 286,00 per spese vive ed € 700,00 per compensi, oltre spese generali come per legge, IV e c.p.a. in favore appunto di CP_1
Le dette somme erano ingiunte in forza dei contratti di mutuo n. 20124649199115 e n. 20124649199105, acquistati dalla
Pag. 2 a 14 R. G. 708/2020
opposta, a titolo oneroso e pro soluto, dalla Findomestic
Banca spa.
Con atto di citazione, notificato in data 27.05.2020, CP_2
, opponeva il D.I. n. 528/2019 rassegnando le seguenti
[...]
conclusioni: “1.- In via preliminare e pregiudiziale, disporre
l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi del D. Lgs. n. 28/10, quale condizione di procedibilità del presente giudizio, previo rigetto dell'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti in narrativa;
2.- Sempre in via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo opposto, e per l'effetto revocarlo, in quanto emesso in carenza di legittimazione attiva
e/o in difetto dei poteri di rappresentanza processuale del ricorrente e del conseguente ius postulandi dei difensori, per quanto ampiamente esposto in atti;
3.- Nel merito, ritenere e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di liquidità, certezza ed esigibilità per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo;
4.- In subordine, ritenere e dichiarare la nullità delle clausole dei rapporti contrattuali sottostanti con riferimento alla pattuizione degli interessi, per quanto in narrativa esposto e, per l'effetto, decurtare le somme da rimborsare – a titolo di compensazione giudiziale - a favore dell'odierno opponente, dall'ammontare preteso nei confronti
Pag. 3 a 14 R. G. 708/2020
dello stesso e da questi eventualmente dovuto nella ipotesi di rigetto, anche parziale, dei motivi di opposizione;
In via istruttoria, disporre Ctu contabile al fine di confermare
l'usurarietà degli interessi applicati al rapporto contrattuale n.
20124649199102 già dimostrata dal sig. con la CP_2
produzione del decreto ministeriale usura, nonché la divergenza, in danno del sig. , dei tassi di interesse CP_2
applicati al contratto n. 20124649199115, con il conseguente ricalcolo del piano di ammortamento.”
A supporto di tali domande sosteneva in via preliminare che non fosse stata esperita la procedura obbligatoria di mediazione nel termine di legge, rappresentando, la stessa, condizione di procedibilità del giudizio di opposizione.
Eccepiva anche la carenza di legittimazione attiva di CP_1
per mancanza “…di prova della cessione del credito per cui
[...]
è causa” e il “difetto di rappresentanza processuale”.
Alla prima udienza non erano formulate istanze istruttorie dall'opponente, unica parte costituita in quel frangente e, non costituitasi l'opposta, né alla prima udienza (12.06.2020), né alla seconda (12.07.2021), la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 4.07.2022.
Con comparsa del 13.06.2022, si costituiva nel prosieguo la opposta società chiedendo l'accoglimento Controparte_1
delle seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
Pag. 4 a 14 R. G. 708/2020
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione. In via pregiudiziale Revocare la contumacia di In via CP_1
preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 528/2019 del 23/12/2019 RG
n. 2036/2019 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648
C.p.c.; In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
528/2019 del 23/12/2019 RG n. 2036/2019 emesso dal
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Controparte_2
pagamento in favore della società della Controparte_1
diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IV e Cpa, nonché successive occorrende” ritenendo infondate, in fatto ed in diritto, le domande di parte opponente in quanto: sussistente la legittimazione di infondata la eccezione di Controparte_1
improcedibilità rilevando che “...ai sensi dell'art. 4 D. Lgs
28/2010 la mediazione non si applica “a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria
Pag. 5 a 14 R. G. 708/2020
esecuzione”. Conseguentemente, solo all'esito della pronuncia circa la provvisoria esecuzione sarà necessario attivare il procedimento di mediazione disciplinato dal predetto decreto”. Rilevava altresì la capacità processuale della opposta convenuta e la ritualità della cessione del credito.
Osservava poi la sussistenza dei presupposti per la emissione del decreto opposto e la insussistenza della “... presunta violazione del tasso soglia”. Contestava poi le doglianze circa la asserita “... nullitá exart. 1815, comma ii, c.c. delle clausole relative agli interessi moratori” e sulle altre voci di costo applicate al finanziamento.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni
(04.07.2022), la causa era quindi rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. alla udienza del 26.06.2023 e, dopo alcuni rinvii, rimessa a quella udienza del 06.05.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
Preliminarmente, in quanto sostanzialmente assorbente ai fini della decisione, occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione ex D.Lgs 28/2010.
Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 il previo esperimento del
Pag. 6 a 14 R. G. 708/2020
procedimento di mediazione, si configura come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione relativa a controversia in materia bancaria e finanziaria.
A fronte dell'eccezione di mancato esperimento della procedura di mediazione tempestivamente sollevato dall'opponente, nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, la opposta, nel costituirsi all'udienza di precisazione delle conclusioni, adduceva “In riferimento all'eccezione avversaria di mancato esperimento della mediazione obbligatoria, si rileva che ai sensi dell'art. 4 D. Lgs
28/2010 la mediazione non si applica “a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. Conseguentemente, solo all'esito della pronuncia circa la provvisoria esecuzione sarà necessario attivare il procedimento di mediazione disciplinato dal predetto decreto.” (cfr. pag. 5 della comparsa). Insisteva pertanto per la concessione della provvisoria esecutorietà del
D.I. opposto ed eccepiva comunque che l'onere di avvio della mediazione fosse posto a carico dell'opponente citando a sostegno un orientamento di merito quale quello del
Tribunale di Firenze, sentenza n. 15264/2021. (cfr. note del
29.06.2022 per l'udienza del 04.07.2022).
L'opposta, muovendo dal dato letterale dell'art. (non 4, come
Pag. 7 a 14 R. G. 708/2020
erroneamente indicato, ma) 5 comma 6 D. Lgs 28/2010, adduce che l'obbligatorietà della mediazione sorga solo all'esito della “pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”, e non prima.
Sostiene pertanto non essersi integrata l'improcedibilità della domanda, per la circostanza che, all'atto della propria costituzione, avvenuta, si ribadisce, in sede di precisazione delle conclusioni, il Giudicante non si era ancora pronunciato sulla provvisoria esecutività del D.I. opposto.
Sul punto si osserva.
Non è ovviamente in contestazione il disposto della norma considerata, tuttavia, ai fini della decisione del caso di specie, il disposto dell'art. 5 comma 6 D.Lgs. 28/2010 va interpretato in combinato disposto con quello dell'art. 648 c.p.c., il quale statuisce che l'istanza sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto vada esaminata alla prima udienza.
Ciò premesso, occorre evidenziare che il D.I. n. 528/2019, in questa sede opposto, non era provvisto di formula esecutiva, pertanto l'unica parte comparsa alla prima udienza
(l'opponente) non aveva da formulare istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c.. Per altro verso, l'unica parte interessata ad avere una pronuncia ex art. 648 c.p.c., sarebbe stata l'opposta che, costituitasi tardivamente, è decaduta da tale
Pag. 8 a 14 R. G. 708/2020
diritto.
Ed infatti, il legislatore del 2013 (D.L. 21.06.2013) riformulando il disposto dell'art. 648 c.p.c., nel disciplinare la modalità di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ha introdotto prima delle parole «con ordinanza non impugnabile» l'espressione «provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile»”. Tale modifica ha così imposto una preclusione processuale rivolta a fissare il termine, per la decisione sulla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, alla prima udienza;
ergo, la relativa istanza proposta successivamente –come nel caso di specie- non è ammissibile.
Nel caso di specie, come già detto, la costituzione dell'opposta è avvenuta all'udienza fissata per precisazione delle conclusioni in assenza dei presupposti (non dedotti) della rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. (peraltro non richiesta); consegue l'inammissibilità della domanda di concessione di provvisoria esecutività, nonché di quella di concessione dei termini per deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., comunque non richiesti dall'opponente, unica parte a quella data legittimata, in quanto costituita.
Si deve quindi dare atto che parte opposta, nel caso de quo, fosse il soggetto onerato di avviare la procedura di mediazione -per quanto di seguito si argomenterà- ma
Pag. 9 a 14 R. G. 708/2020
costituendosi tardivamente ha determinato innanzitutto la mancata pronuncia ex art. 648 c.p.c.; mancata pronuncia che, adottata a seguito della richiesta ex art. 648 cpc formulata in sede di precisazione delle conclusioni, consentirebbe di superare –a dire sempre di parte opposta- lo sbarramento processuale e avviare la mediazione.
Ma se così fosse, e se fosse concesso, i tempi processuali e quelli di definizione del giudizio, sarebbero rimessi all'arbitrio della parte che, costituitasi tardivamente e senza addurre giustificazioni, si avvarrebbe di finestre processuali da sfruttare secondo una personale tempistica ed in spregio al principio di giusta durata del processo oltre che delle disposizioni normative imposte dal rito.
Ma così non è e non può essere, poiché la modifica relativa all'art. 648 cpc è stata realizzata proprio con l'intento di evitare prassi giudiziarie finalizzate a procrastinare una tale decisione.
In definitiva, considerato quanto sopra e visto che l'opponente ha tempestivamente sollevato eccezione di improcedibilità dell'azione in prima udienza, non resta che accoglierla.
Circa poi la questione relativa su chi gravino le conseguenze del mancato esperimento della mediazione obbligatoria, è bene precisare che, fin dall'entrata in vigore del d.lgs. n.
Pag. 10 a 14 R. G. 708/2020
28/2010, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, v'è stato contrasto giurisprudenziale su quale fosse la parte processuale onerata di promuovere la mediazione, atteso che nessuna disposizione individuava chiaramente chi, tra debitore opponente o creditore opposto, fosse la parte a ciò onerata. A tale incertezza si è aggiunta quella determinata dalla giurisprudenza di legittimità che, oscillante sul punto, ha registrato numerose pronunce in aperto contrasto, superate poi con la sentenza n. 19596/2020 delle Sezioni Unite, ove è stato affermato che “… nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta;
con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. In tal senso, per costante orientamento di merito: “l'onere dell'esperimento della mediazione spetta al creditore ingiungente e successivamente opposto, in ragione della individuazione della domanda spiegata in giudizio e della sua titolarità in senso sostanziale. Di conseguenza, se la mediazione non viene promossa, a divenire improcedibile è la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio con conseguente
Pag. 11 a 14 R. G. 708/2020
decadenza del decreto ingiuntivo” (cfr. Trib. Catania
18.03.2024; Tribunale di Torino sentenza n. 11556 del 18 giugno 2024; Trib. Termini Imerese, 1.06.2022, n. 458; Trib.
Ferrara 7.l.2015; Trib. Firenze 12.02.2015; Trib. Verona
28.10.2014; Trib. Varese 18.5.2012)”.
Tale ermeneutica ha infine avuto la sua consacrazione nella nuova lettera dell'art.
5-bis (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo), laddove è stabilito che “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione
l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.”
Alla luce delle superiori considerazioni, appurata la sussistenza di causa di improcedibilità ex art. 5 D. Lgs
28/2010, accertato che le conseguenze della improcedibilità gravano sull'opposta (attore sostanziale), il presente giudizio va dichiarato improcedibile ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Tutte le altre questioni restano assorbite e non vanno scrutinate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, vanno quindi poste in favore dell'avv. Valentino Colosi, legale dell'opponente e distrattario poiché ha reso la dichiarazione di legge all'udienza del 07.02.2025, ed a carico di parte
Pag. 12 a 14 R. G. 708/2020
opposta, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, avuto riguardo alla natura, al valore della causa che richiama lo scaglione fino a €. 52000, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria ed in considerazione della natura meramente processuale dell'accoglimento della opposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico on. dott. Francesco Montera, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 708/2020, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- Dichiara improcedibile la domanda e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 528/2019 (R.g. n.
2036/2019), emesso il 23/12/19, notificato il
13/02/2020 emesso da questo Tribunale.
- Condanna alla refusione, in favore CP_1
dell'opponente e, per esso in favore dell'avv. Valentino
Colosi suo difensore distrattario, delle spese processuali, liquidate, secondo i criteri indicati, in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre spese esenti pari a €. 259,00 spese generali, IV e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 05.06.2025.
Pag. 13 a 14 R. G. 708/2020
Il G. I. in funzione di giudice unico got Francesco Montera
Pag. 14 a 14