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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/11/2025, n. 5097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5097 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 3002/2023 promossa da:
elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_1 largo Antonelli 27 presso lo studio dell'avv. Antonello Pompilio, che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice;
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Torino, corso Francia 25, presso lo CP_2 studio legale;
rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Toffoletto, CP_3
MA SE, RI ME, UC LL, LO YE e SI
EL per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “- Accertare e dichiarare la nullità, per mancata pattuizione scritta, degli interessi passivi ultralegali, ai sensi degli artt. 1284 c.c. e 117 T.U.B., dei contratti di apertura di credito stipulati tra le parti in data 26.11.1999, 08.06.2006 e
29.07.2010.
- Accertare e dichiarare non dovute le spese addebitate da al CP_2 rapporto di conto corrente n. 2085470 mai pattuite in forma scritta e/o pattuite in misura differente rispetto a quanto pattuito.
- Accertare e dichiarare la nullità delle commissioni di massimo scoperto addebitate da per mancanza di forma scritta e, in ogni caso, per CP_2 indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto della pattuizione;
accertare e dichiarare la nullità delle commissioni di disponibilità immediata fondi (DIF), delle commissioni utilizzi oltre disponibilità fondi, e delle commissioni per concessione/rinnovo fido per mancanza di pattuizione scritta e/o per indeterminatezza dell'oggetto e/o per mancanza di causa.
- Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia e, in ogni caso, l'illiceità della capitalizzazione trimestrali degli interessi debitori, delle commissioni e delle spese operata da per tutta la durata del rapporto in patente violazione del CP_2 divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., dell'art. 25 D. Lgs. 342/99 e della
Delibera CICR del 09.02.2000.
- Accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia delle variazioni contrattuali unilateralmente operate da in violazione dell'art. 118 T.U.B. CP_2
- Accertare e dichiarare l'applicazione di interessi usurari da parte di al rapporto per cui è giudizio in alcuni dei trimestri considerati e per CP_2
l'effetto accertare e dichiarare non dovuti, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. tutti gli interessi, commissioni, spese e competenze illecitamente addebitati nei trimestri in cui vi è stata usura originaria anche per effetto delle variazioni contrattuali ex art. 118 T.U.B.; dichiarare dovuti i soli interessi entro i limiti del tasso soglia nei trimestri in cui si è verificata usura c.d. sopravvenuta.
- Quindi, per l'effetto delle violazioni accertate di cui sopra, accertare che il saldo del conto corrente n. 2085470 per cui è giudizio, intestato alla
[...]
alla data di chiusura, così come ricalcolato dalla CTU, dott.ssa rag. CP_1 [...]
, è a credito della per l'importo di euro 72.411,30, e per Per_1 Controparte_1
l'effetto dichiarare tenuta e quindi condannare la alla restituzione, Controparte_2 ex art. 2033 c.c., in favore di della Controparte_1
2 somma di euro 72.411,30, così come accertata dalla CTU alle pp. 36 e 38 della
CTU del 4.3.2024, oltre interessi legali dalla data della domanda di mediazione sino all'effettivo soddisfo.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Convenuta: “In via preliminare:
1) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio.
Nel merito:
2) rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
In ogni caso:
3) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
MOTIVAZIONE
1. L'attrice ha chiesto l'accertamento della natura indebita delle somme conteggiate sul conto corrente n. 2085470, aperto presso l a CP_2 decorrere dal 10/05/1999 e sino al 28/06/2013, contestando l'illegittimità dell'applicazione di interessi ultralegali, di spese e commissioni nonché della capitalizzazione trimestrale degli interessi, con conseguente condanna della convenuta a rideterminare il saldo del rapporto alla data dell'ultima contabile e a stornare l'indebito nella misura di € 72.411,30 (inizialmente quantificati in €
114.283,50; cit. p. 24 e 25), sulla scorta della consulenza del 04/03/2024.
Costituitasi in giudizio, l' ha eccepito l'intervenuta prescrizione CP_2 del diritto a ripetere le somme contestate e ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.
2. Dalla documentazione in atti emerge che il conto corrente n. 2085470 è stato assistito da un'apertura di credito a far data dal 10/05/1999 (doc. 1 fasc. att.)
3 e che negli anni sono intervenute modifiche consensuali delle condizioni economiche a decorrere dal 26/11/1999 (doc. 2 - 6 fasc. att.).
Per quanto concerne la consulenza tecnica della dr.ssa , va Persona_1 anzitutto osservato che, rispetto alle modalità del ricalcolo, occorre fare riferimento al cd. saldo rettificato, poiché, secondo la Corte di Cassazione, “la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito
..., avendo come riferimento tale saldo rettificato” Cass. 7721/2023; nello stesso senso, Cass. 17997/2023, 3858/2021 e 9141/2020, nonché Trib. Torino
1581/2024).
Con riferimento alla prescrizione, la consulente ha correttamente ricostruito l'andamento del rapporto di conto corrente a decorrere dal 31/12/2001, data a partire dalla quale sono “presenti tutti gli estratti movimenti”, fino al 26/07/2006, tenendo conto della domanda di mediazione del 26/07/2016 (doc. 12 fasc. att.), idonea a interrompere la prescrizione ex art. 2943 c. 1 e 2 Cc, (cons. p. 26 - 28).
All'esito della verifica, tutte le rimesse sono risultate aventi natura ripristinatoria, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Per quel che concerne la contestazione relativa all'applicazione degli interessi anatocistici, è stato precisato che manca la specifica approvazione, da parte della correntista, della clausola di reciprocità nella capitalizzazione dare avere.
Sul punto, si osserva che l'art. 6 della delibera Cicr del 2000 stabilisce che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità della capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non specificamente approvate per iscritto”.
Sulla base di tale disposizione, la consulente ha correttamente azzerato l'effetto anatocistico.
Con riferimento, poi, alle somme a titolo di commissione di massimo
4 scoperto e commissione disponibilità fondi, si ritengono condivisibili le conclusioni della consulenza secondo cui, nei rapporti per cui è causa, mancano le pattuizioni richieste ex lege ai fini dell'applicazione di entrambe le commissioni (cons. p. 29).
Non è stato invece verificato alcun superamento del tasso soglia usura per nessuno dei trimestri analizzati (cons. p. 31 - 33 e 37).
Alla luce di questi esiti, la consulente ha determinato il saldo finale del conto corrente n. 2085470 in € 72.411,30, da cui va decurtato l'importo di € 24.181,68, trasferito dall in favore della correntista, con movimento di conto del CP_2
28/06/2013 (cd. “passaggio a crediti risolti/scaduti”) poiché documentalmente provato (doc.
7.5 fasc. conv. p. 54) e non contestato dall'attrice.
Infine, quanto alla somma di € 4.242,33, corrisposta dall'attrice a titolo di diritti di segreteria, dai contratti prodotti non risulta che tale corrispettivo sia stato validamente pattuito, poiché non risultano indicati, nei citati contratti, tutti gli elementi che concorrono a determinare la voce di spesa in argomento (doc. 1 - 6 fasc. att.)
Anche tale somma deve pertanto essere oggetto di restituzione.
Per questi motivi
, la convenuta deve essere condannata a pagare all'attrice
€ 52.471,95, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dal 26/07/2016 (data di avvio del procedimento di mediazione;
doc. 12 fasc. att.) al saldo
3. Le spese di lite sostenute dall'attrice si liquidano in € 14.153,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di ½ (Cass. Sez. Un. 32061/2022), mentre la restante metà va posta a carico della convenuta, con distrazione in favore dell'avv. Antonello
Pompilio ex art. 93 Cpc.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica vanno poste a carico dell'attrice nella misura di 1/4 e della convenuta in quella di ¾.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
5 condanna l a pagare alla CP_2 Controparte_1
€ 52.471,95, oltre interessi legali dal 26/07/2016 al saldo;
[...] liquida le spese di lite sostenute dalla Controparte_1 in € 14.153,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella
[...] misura del 15%, Cpa e Iva;
condanna l a rimborsare alla CP_2 Controparte_1 le spese di lite nella misura di ½, con distrazione delle stesse in favore
[...] dell'avv. Antonello Pompilio;
pone le spese della consulenza tecnica a carico della Controparte_1 nella misura di ¼ e dell nella misura di ¾.
[...] CP_2
Torino, 25/11/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Sentenza redatta con l'assistenza dell'addetta Upp dr.ssa Federica Arena.
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