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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Udienza del 27/03/2025 N. 14633/2024
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dottoressa Francesca Capelli quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
RT
( rappresentato e difeso dagli Avv.ti APOLLONIO DONATO e MARTINO P.IVA_1
MICHELINA;
RICORRENTE
contro
( , rappresentato e difeso dall'Avv.to PECO GIULIO CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.12.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, RT ha convenuto, innanzi alla sezione lavoro di questo Tribunale, chiedendo di CP_1 accertare e dichiarare l'illegittimità dell'Avviso di addebito opposto n. 368 2024 00093275
75 000 per il pagamento del complessivo importo di euro 7.867,07 e, per l'effetto, annullarlo e/o revocarlo, esponendo quanto segue: - di aver assunto, in data 1° aprile 2021, a tempo indeterminato, la signora IA
VI (c.f. , residente in [...]
Carducci, (doc. 2 e 3), usufruendo dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020 per le nuove assunzioni di soggetti di età inferiore a 36 anni;
- che, tra le condizioni imposte dalla citata norma vi è il richiamo all'art. 1, comma
101, della legge n. 205/2017 che assegna l'esonero solo per i lavoratori che non erano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro;
- che, all'atto dell'assunzione la signora IA dichiarò di non avere mai avuto in passato rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di aver pertanto proceduto alla sua assunzione;
- che la signora IA si è successivamente dimessa con decorrenza 2 giugno 2022
(doc. 4);
- di aver ricevuto, in data 31 maggio 2024, dall' il provvedimento prot. CP_1 CP_1
4900.30/05/2024.0369143 per ottenere il recupero per somme indebitamente percepite per l'assunzione di giovani under 36 (doc. 5) e che con tale provvedimento gli è stata richiesta la restituzione del complessivo importo di euro 7.768,42 (euro
6.250,56 per contributi ed euro 1.517,86 per sanzioni) relativi al periodo novembre
2021-giugno 2022;
- che, dalle verifiche svolte dall' , è risultata la fruizione indebita dell'esonero CP_2 contributivo per le nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato effettuate nel periodo 2021-2022, in quanto ha rilevato che la signora IA VI era CP_1 stata in precedenza occupata a tempo indeterminato con altro datore di lavoro, senza ulteriori specificazioni;
- di aver presentato, in data 29 agosto 2024, ricorso in via amministrativa al Comitato provinciale contro la richiesta di versamento dei contributi, sottolineando CP_1
l'assoluta buona fede nella richiesta dell'esonero contributivo in questione e, stante le dichiarazioni della signora IA, chiedeva all' di verificare nei propri CP_2 archivi la sussistenza del rapporto di lavoro con la società (doc. 8); Parte_2
- che, il 4 novembre 2024 gli ha notificato l'avviso di addebito qui opposto (cfr. CP_1 doc. 1 e doc. 10), formato il 9 ottobre 2024, e, successivamente, il 22 novembre
2024 inviava un nuovo invito alla regolarizzazione (doc. 11);
2 Ciò premesso, ha domandato di:
- In via preliminare, inaudita altera parte, ovvero eventualmente mediante la fissazione di apposita udienza, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività dell'Avviso di addebito n. 368 2024 00093275 75 000 per il pagamento del complessivo importo di euro
7.867,07.
- Nel merito:
1) Accertarsi e/o dichiararsi l'insussistenza, in tutto o in parte, dell'obbligo contributivo
e/o sanzionatorio a carico della per i RT contributi e le sanzioni indicati nell'Avviso di addebito n. 368 2024 00093275 75 000.
2) Conseguentemente a quanto sopra, dichiarare e/o accertare in ogni caso l'illegittimità dell'Avviso di addebito opposto n. 368 2024 00093275 75 000 per il pagamento del complessivo importo di euro 7.867,07 e, per l'effetto, annullarlo e/o revocarlo in tutto o in parte.
3) Con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio con memoria del 17.03.2025, chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il procuratore di parte ricorrente alla discussione, tenutasi all'udienza del 27.03.2025, all'esito della quale ha deciso la causa come da dispositivo in calce riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Deve osservarsi, a riguardo, quanto statuito dalla Legge 30 dicembre 2020 n. 178 e Legge
27 dicembre 2017, n. 205:
“10. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da
11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”
3 “101. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di eta' e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo
o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.”
Pertanto, sulla base del combinato delle suddette normative, è pacifico che l'esonero contributivo spetti per i lavoratori under 36 che non sono mai stati assunti a tempo indeterminato in precedenza, dal medesimo datore di lavoro o da un altro.
Nel caso di specie, è risultato che la signora IA, assunta a tempo indeterminato dalla società ricorrente, usufruendo dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020 per le nuove assunzioni di soggetti di età inferiore a 36 anni, avesse già avuto un impiego a tempo indeterminato presso la società datrice di lavoro Parte_2
[...
E' emerso chiaramente, quanto detto sopra, dalla documentazione fornita da da cui CP_1 si evince che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società è Parte_2 stato instaurato con decorrenza 01/02/2012 come da comunicazione Unilav
1001512200259128 ed è durato sino al 31/12/2015, che la ha regolarmente Parte_2 inviato le denunce mensili e la lavoratrice non ha presentato alcuna richiesta di annullamento del predetto rapporto di lavoro subordinato e che per gli anni 2012,2013,
2014 e 2015 il modello 770 presentato dalla riporta gli imponibili erogati Parte_2 alla sig.ra IA VI, così come le dichiarazioni fiscali presentate dalla stessa. (docc.
B.3 – B. 8 memoria . CP_1
La stessa parte ricorrente, ha ammesso dell'esistenza del suddetto rapporto di lavoro, affermando altresì che lo stesso risulta ancora essere esistente al centro dell'impiego.
La società ricorrente non poteva pertanto assumere la signora IA, usufruendo dell'esonero contributivo, in quanto quest'ultima aveva già avuto in passato un impiego a tempo indeterminato.
Non colgono nel segno, dunque, le giustificazioni fornite dalla società, sul fatto di aver agito in buona fede, affermando di non aver saputo della precedente assunzione dalla signora IA, in quanto era onere della datrice di lavoro verificare lo storico lavorativo della dipendente, prima di procedere all'assunzione.
4 Sulla base di quanto sopra argomentato, parte ricorrente ha usufruito in modo illegittimo dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020, per l'assunzione della signora IA, e pertanto deve considerarsi legittimo l'avviso di addebito opposto. CP_1
In virtù del principio di soccombenza, il Giudice condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 oltre Iva e c.p.a.
e rimborso forfettario spese.
La sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 14633/2024, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in euro CP_1
2.500,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
27/03/2025 Il Giudice
Francesca Capelli
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