Ordinanza cautelare 4 luglio 2024
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 30/12/2025, n. 24082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24082 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24082/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06400/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6400 del 2024, proposto da
NI SE, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Barrile e Chiara Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso lo studio Eugenio Barrile in Roma, via E. Gianturco, 6;
contro
Comune di Marino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Lanzillotta e Claudia Di Marzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanna Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del decreto di esproprio n. 1 del 28 febbraio 2024, notificato in data 2 aprile 2024, con cui il Comune di Marino - Ufficio per le Espropriazioni, ha disposto l’ablazione di un’area, con sovrastante un manufatto, sita in Marino, distinto al Foglio 33, particella 1163, sub 502, 505 e 506 per mq. 199,00 di proprietà della ricorrente, per la realizzazione dell’opera pubblica “Rotatorie per la sicurezza SS Appia, Località Due Santi” e di determinazione dell’indennità provvisoria per € 40.795,00;
- del verbale di immissione in possesso dell’8 aprile 2024;
- per quanto occorrer possa, della determina n. 1625 del 26 aprile 2018 della Città Metropolitana di Roma Capitale e della Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 28/12/2018, con cui il Comune di Marino ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica e apposto il vincolo preordinato all’esproprio;
- della determina dirigenziale n. 1360 del 18 maggio 2020 della Città Metropolitana di Roma Capitale e della delibera n. 62 del 29 dicembre 2020 del Comune di Marino di approvazione del progetto definitivo e di variante al PRG;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ancorché sconosciuto;
e/o per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.
delle Amministrazioni intimate al risarcimento di tutti i danni presenti e futuri derivanti dall’illegittimo esproprio dei manufatti di che trattasi, con conseguente impedimento alla realizzazione del progetto di cui alla S.C.I.A. presentata dalla ricorrente in data 31 maggio 2017 prot. n. 29253 e successive varianti, per un importo non inferiore a Euro 1.896.000,00, salva diversa maggiore o minore liquidazione di giustizia e salvo ulteriori somme che verranno accertate in corso di causa, con interessi e rivalutazione dalla data del dovuto e sino all’effettivo saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Comune di Marino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa VI OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente riferisce di essere titolare di un’area sita nel Comune di Marino, Via dei Ceraseti, n. 2, distinta in catasto al foglio 33, particella 1163, sub 502, 505 e 506, ubicata sul lato nord-est lungo la fascia di rispetto della Strada Statale 7, ricompresa nel piano particellare di esproprio e, al fine, espropriata con il decreto gravato, per realizzarvi una rotatoria “ per la sicurezza S.S. 7 Appia, Località Due Santi in Comune di Marino ” in luogo dell’attuale semaforo.
Relativamente a tale area, in data 31/5/2017 l’odierna ricorrente ha presentato – dopo aver ottenuto le prescritte autorizzazioni – la S.C.I.A. prot. n. 29253 per intervento di sostituzione edilizia, consistente nella demolizione dell’edificio (composto da due appartamenti) preesistente e ricostruzione di uno nuovo (dislocato, tuttavia, alla distanza minima di 30 m dal confine stradale, alla stregua della vigente normativa), ai sensi dell’art. 4 della L. R. del Lazio n. 21/2009, usufruendo, quindi, di un ampliamento del 20% della superficie lorda esistente.
In data 30/5/2018 veniva, quindi, comunicato al Comune l’inizio dei lavori protocollato in entrata con il numero 30341/2018.
2. Tanto premesso, ex actis emerge che:
- la Regione Lazio ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 76 in data 22/09/2016 apposito Bando per la realizzazione di interventi a favore della sicurezza stradale mediante utilizzo di risorse derivanti da economie della programmazione attuativa del PNSS (Piano Nazionale di Sicurezza Stradale) 3° e 4° - 5° Programma Pilota;
- la Città Metropolitana di Roma Capitale (d’ora in poi CMRC), Dipartimento VII Viabilità e Infrastrutture, ha partecipato al predetto Bando e che, con Decreto del Vice Sindaco della CMRC n. 179 del 21/10/2016, è stato approvato uno studio di fattibilità tecnica ed economica denominato: “Rotatorie per la sicurezza”, prevedendo la realizzazione di due rotatorie rispettivamente nel Comune di Marino e in quello di Sant’Angelo Romano per un importo complessivo di € 1.200.000,00, di cui € 600.000,00 a carico della Regione Lazio ed € 600.000,00 a carico dell’Amministrazione della CMRC;
- in un rapporto di concertazione interistituzionale, il Comune di Marino con Delibera di Giunta n. 57 del 20/10/2016 ha approvato una Convenzione con la CMRC per la realizzazione dell’intervento: ROTATORIA S.S. 7 APPIA - località Due Santi - nel Comune di Marino;
- con determinazione n. G01193 del 7/02/2017 la Regione Lazio ha approvato la graduatoria delle partecipanti e la proposta presentata dall’Amministrazione della CMRC è stata ritenuta idonea al cofinanziamento di € 600.000,00, con conseguente stipulazione il 12/4/2017 della Convenzione tra la Regione Lazio e la CMRC per la realizzazione di detti interventi;
- conseguentemente, con determinazione dirigenziale R.U. 1625 del 26/04/2018, la CMRC ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento riguardante la realizzazione di una rotatoria al Km 21+400 della S.S. 7 Appia in corrispondenza dell’intersezione con le SS.PP. Marino – Due Santi, Lago Albano, Fontana Sala e la S.C. Via del Pascolaro, in area ricadente nel Comune di Marino;
- il Consiglio Comunale della Città di Marino, con verbale n. 42 del 28/12/2018, dopo aver: “ DATO ATTO che sono state regolarmente inviate ai proprietari le comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 327/01 in data 17/09/2018; ” ha deliberato: “ Di approvare il Progetto di fattibilità tecnica economica redatto dalla Città metropolitana di Roma Capitale relativo a: “Realizzazione di rotatoria sulla S.S. Appia in località Due Santi”; Di dare atto che a carico dell’ente restano le Procedure Espropriative per come da Convenzione approvata con D.G.C. n° 57 del 20/10/2016; Di dare atto che la Presente Approvazione implica ai sensi dell’art. 9 del T.U. Espropri DPR 327/2001 l’apposizione del Vincolo preordinato all’Esproprio sulle particelle interessate alla realizzazione dell’opera; ”, cioè per quel che qui interessa la particella 1163 sub 502, 505 e 506 del Foglio 33, di proprietà della ricorrente; “ Di dare atto che la presente sarà trasmessa alla Città Metropolitana di Roma per gli atti conseguenti ”;
- successivamente, con determinazione dirigenziale R.U. 1360 del 18/05/2020, la CMRC ha dato atto della conclusione con esito positivo della Conferenza dei servizi decisoria ex art.14, comma 2, Legge n. 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona, come modificata dal D. Lgs. n. 127/2016, finalizzata all’approvazione del progetto definitivo: ROTATORIA S.S. 7 APPIA - località Due Santi – in Comune di Marino.
La ricorrente, quindi, riferisce che con successiva determina del 15 giugno 2020 prot. nr. 32500, il Comune di Marino ha provveduto a comunicarle l’avvio del procedimento di approvazione del progetto e di dichiarazione di pubblica utilità dell’infrastruttura stradale di che trattasi, in riscontro al quale ella ha reiterato le osservazioni con nota del 15 luglio 2020 protocollata in entrata con il numero 0039718/2020.
Pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale, Verbale n. 62 del 29/12/2020, il Comune di Marino ha approvato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 10 commi 2, 3 e 4 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il Progetto definitivo di “Realizzazione di rotatoria sulla S.S. Appia in località Due Santi”, costituente Variante alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale: “ con la conseguente applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo D.P.R. ed in particolare di quelle attinenti alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera oggetto della presente deliberazione; ”.
A seguito della prefata deliberazione, nel 2022 la ricorrente ha provveduto a presentare una S.C.I.A. alternativa al p.d.c., prot. n. 37489 del 30/05/2022, in variante alla S.C.I.A. del 2017, all’asserito fine di adeguarla all’esproprio e alla realizzazione dell’opera pubblica.
Cionondimeno, con il decreto esproprio n. 1 del 28 febbraio 2024, l’Amministrazione comunale resistente ha disposto l’esproprio sia dei manufatti sia dell’area di sedime della ricorrente, determinando in via provvisoria l’indennità nella misura di € 40.795,00.
3. Avverso il suindicato provvedimento comunale, unitamente gli altri atti specificati in epigrafe, è insorta l’odierna ricorrente con atto di gravame, notificato alle controparti in data 29/05/2024 e depositato in giudizio in data 11/06/20240, rassegnando le censure di seguito sintetizzate.
3.1 Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 e ss del d.P.R. n. 327/2001. Difetto assoluto dei presupposti. Inesistenza/nullità della notifica, anche ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
Con questo primo fascio di motivi di censura, la parte ricorrente deduce che il decreto d’esproprio dell’area in questione risulterebbe illegittimo per inesistenza/nullità della relativa notificazione alla stregua dell’art. 23, comma 1, lett. g), d.P.R n. 327/2001.
In particolare, la ricorrente si duole che la notifica a mezzo dell’esibita lettera raccomandata con avviso di ricevimento sarebbe avvenuta presso la “ sua vecchia residenza ” a mani del portiere del relativo stabile e che, conseguentemente: “ avrebbe dovuto essere inviata la Cad alla ricorrente, mai pervenuta alla stessa. ”
3.2 Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 e ss del d.P.R. n. 327/2001. Difetto assoluto dei presupposti. Mancato rispetto dei termini tra notifica del decreto di esproprio e immissione in possesso.
Con questa seconda serie di motivi di gravame, la parte ricorrente lamenta che: “ Il decreto di esproprio e la successiva occupazione sono altresì illegittimi perché l’immissione in possesso è avvenuta l’8 aprile 2024 e quindi in violazione del termine dilatorio di 7 giorni previsto dall’art. 23 lettera g) DPR 327/2001, tenuto conto che la notifica del decreto alla ricorrente (tra l’altro irregolare) è avvenuta solo il 2 aprile 2024 ”.
3.3 Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 23 e ss del d.P.R. n. 327/2001, in relazione all’art. 3, comma 1, lett. d) “Interventi di ristrutturazione edilizia” e dell’art. 22 e ss. intitolato “Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività” del d.P.R. n. 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 intitolato “Principi generali dell’ordinamento giuridico”, dell’art. 2 sulla motivazione, dell’art. 19 intitolato “Segnalazione certificata inizio attività” della Legge n. 241/1990. Difetto assoluto dei presupposti. Difetto di motivazione. Contraddittorietà provvedimentale e procedimentale. Violazione e falsa applicazione dei principi di economicità e coerenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste. Vizio dell’istruttoria. Sviamento. Contraddittorietà.
Con questo terzo mezzo di gravame, la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’avversato decreto di esproprio in quanto non avrebbe motivato in merito all’esistenza del titolo edilizio del 2017 e successive varianti presentate per la realizzazione dell’ambizioso progetto di una nuova, moderna, costruzione in sostituzione di quella preesistente. Segnatamente, la ricorrente deduce che il decreto di esproprio, comportando l’acquisizione al patrimonio comunale dei terreni di cui alla particella 1163, sub 502, 505 e 506 - cioè di quelli da cui ella avrebbe ricavato la cubatura utile per la demo-ricostruzione - avrebbe definitivamente reso irrealizzabile il mentovato progetto.
3.4 In ogni caso. Violazione del principio generale del neminem laedere di cui all’art 2043 c.c. Responsabilità extracontrattuale. Sviamento. Risarcimento dei danni.
Con questo quarto mezzo di gravame, la ricorrente deduce che dalla asserita illegittimità della procedura espropriativa di cui è causa avrebbe subito un danno patrimoniale complessivamente quantificato: a) in € 1.896.000,00, nel caso di impossibilità di realizzazione della costruzione di cui alle S.C.I.A. presentate e mai dichiarate inefficaci dalla resistente A.C.; b) ovvero in € 500.000,00, nel caso di modifica del progetto dell’opera pubblica tale da consentire la realizzazione della costruzione.
3.5 In subordine. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. sull’indebito arricchimento.
Con quest’ultimo motivo di doglianza: “ In via estremamente subordinata ai precedenti motivi e/o in via integrativa per quei danni eventuali che dovessero ritenersi esulare dalle suddette responsabilità, si presenta formale domanda per l’accertamento dell’indebito arricchimento senza causa ex art. 2041 codice civile e la relativa condanna al pagamento delle somme che verranno accertate e quantificabili in una somma non inferiore a € 1.896.000,00 (unmilioneottocentonovantaseimila/00). ”.
4. Il 28/06/2025 la Città metropolitana di Roma Capitale, già costituitasi in giudizio in data 13/06/2024, ha depositato una memoria difensiva con cui, dopo aver precisato che: “ CMRC non ha emesso gli atti relativi alle procedure di esproprio, che, a seguito dell’approvazione della variante da parte del Comune di Marino, competono a tale Ente, a norma dell’art. 9 D.P.R. 327/2001, secondo il quale “un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità”. Pertanto, CMRC difetta di legittimazione in ordine ad ogni domanda, anche risarcitoria, ex adverso azionata. ” , ha chiesto: “ dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Città metropolitana di Roma Capitale, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite. ”
5. Il 28/06/2024 il Comune di Marino, già costituitosi in giudizio il 19/06/2024, ha depositato in giudizio una memoria difensiva con cui ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità per tardività del ricorso ex adverso proposto, non risultando impugnati gli atti a esso presupposti benchè dotati di autonoma capacità lesiva della posizione giuridica della ricorrente; nel merito ha eccepito l’infondatezza, in fatto e in diritto, del ricorso all’esame, chiedendone la reiezione.
6. In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e ulteriore documentazione a sostegno delle rispettive posizioni.
7. All’udienza pubblica del 5 dicembre 2025, all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione nel merito.
8. In limine litis deve essere disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa della CMRC in quanto, come reso evidente dalla ricostruzione in fatto della vicenda sottesa alla presente controversia, la CMRC è il dominus della procedura di cui è causa, essendo: “ stata individuata quale titolare della competenza sul procedimento in oggetto ”.
9. Sempre in via preliminare, osserva il Collegio che, invece, non occorre indugiare sullo scrutinio della eccezione d’inammissibilità del gravame formulata dalla difesa della resistente Amministrazione comunale, giacché esso si presenta infondato nel merito e, pertanto, va respinto alla stregua delle ragioni di seguito indicate.
10. Sicuramente provo di pregio è il primo motivo di ricorso: in primis , perché la ricorrente non ha fornito alcuna prova che l’indirizzo cui è stata effettivamente consegnata – il 2/4/2024 - la lettera raccomandata contenente il gravato decreto d’esproprio non fosse a quella data più attuale (posto che l’esibito certificato anagrafico che indica la residenza della Signora NI presso il Comune di Marino è dell’8/06/2024), per modo che la notificazione deve reputarsi correttamente effettuata a quell’indirizzo e a mani del portiere del relativo stabile, con conseguente perfezionamento già alla data del 2/4/2024 della conoscenza legale (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1335 c.c. e 149 c.p.c.) da parte della ricorrente del decreto a lei destinato.
Ne consegue, altresì, che non vi fosse alcuna necessità, nella specie, di inviare alla ricorrente la c.d. C.A.D., cioè la consegna di avvenuto deposito, la quale, infatti, è dovuta solo ove la consegna non sia andata a buon fine, per assenza del destinatario ovvero di altre persone abilitate, e l’atto è conseguentemente depositato presso l’ufficio postale, laddove, invece, come visto, la raccomandata di che trattasi risulta consegnata al portiere (cioè a soggetto abilitato a riceverla alla stregua dell’art. 7, comma 2, della Legge n. 890/1982) dello stabile di residenza della ricorrente e da quest’ultima effettivamente conosciuta in data 5/4/2024, al punto che la stessa ha potuto tempestivamente impugnare sia il decreto d’esproprio sia l’indennità con esso liquidata.
Mentre la ricorrente non deduce, altresì, la mancata osservanza della previsione di cui al comma 3 dell’art. 7 cit.
Così come del tutto inconferente risulta il richiamo, pure operato dalla ricorrente, all’art. 140 c.p.c., il quale disciplina l’ipotesi – sicuramente non ricorrente nella fattispecie di cui è causa – in cui non sia stato possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., tra i quali è ricompreso il “ portiere dello stabile dove è l’abitazione ” del destinatario, nel qual caso “ l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento .”
10.1 Tanto premesso, va, in ogni caso, aggiunto che la mancata notifica del decreto di esproprio per pubblica utilità al proprietario, effettivo e/o risultante tale dalla documentazione catastale, non costituisce causa d’invalidità del decreto medesimo: “ poiché, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa "la mancata notifica del decreto di esproprio per pubblica utilità al proprietario effettivo, che non risulti tale dalla documentazione catastale, impedisce il decorso del termine di decadenza per l'opposizione alla stima, ma non costituisce motivo di carenza del potere espropriativo, che legittimi il proprietario a chiedere il risarcimento del danno corrispondente al valore del bene, producendosi viceversa l'effetto traslativo della proprietà alla mano pubblica" (Cons. Stato Sez. IV, 6 marzo 2015, n. 1139).
Si sottolinea inoltre come perfino l'irregolare o addirittura la mancata notifica ai proprietari emergenti dalle visure catastali costituisca tuttalpiù una mera irregolarità, incidente sulla decorrenza del termine d'impugnazione del decreto di esproprio, non determinandone, di per sé, l'invalidità (Cons. Stato, Sez. IV, 24 ottobre 2016, n. 4416). ” (cfr., ex multis , T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione II, 17/01/2022, n. 90; in termini, anche T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione I, 29/04/2022, n. 1216, secondo cui: “ La mancata notifica al proprietario del decreto di esproprio non costituisce motivo di carenza del potere espropriativo che legittimi il proprietario stesso ad invocare l'illiceità dell'occupazione del fondo, ma comporta soltanto che quest'ultimo non sia soggetto al termine di decadenza per l'opposizione alla stima, impedendone il decorso; infatti, l'effetto traslativo della proprietà alla mano pubblica si verifica alla data della pronuncia del decreto anzidetto, indipendentemente dalla sua successiva notificazione; inoltre detto decreto ha natura di atto non recettizio, per cui la sua comunicazione non è né elemento integrativo, né requisito di validità, né condizione di efficacia, avendo solo la funzione di far appunto decorrere il termine di opposizione alla stima. ”).
11. Del pari privo di fondamento è il secondo mezzo di gravame, posto che il presunto vizio di legittimità del decreto di esproprio riguarda, in realtà, l’attività materiale di immissione in possesso, che sarebbe avvenuta senza il rispetto del termine di legge di sette giorni dalla notifica dello stesso decreto. Senonché, come condivisibilmente affermato nella giurisprudenza amministrativa: “ la violazione del detto termine avrebbe potuto rendere illecita l’immissione in possesso, alla quale i ricorrenti avrebbero potuto opporsi, agendo nelle sedi opportune, ma non invalidare il decreto di esproprio, la cui legittimità non può essere influenzata da eventuali irregolarità che attengono alla fase della sua esecuzione materiale (cfr C.d.S. sez. 4^ n. 2481/2012; id. n. 2286/2012). ” (in termini, T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione II, 06/03/2014, n. 602), pertanto la violazione del termine dilatorio di sette giorni per l’esecuzione del decreto d’esproprio non può giammai comportarne l’illegittimità.
12. Neppure suscettibile di favorevole delibazione è il terzo gruppo di censure articolato dalla ricorrente, posto che, per costante giurisprudenza, l’Amministrazione non è tenuta a motivare specificatamente ciascun apporto inoltrato dagli interessati in ordine al tracciato ed alle caratteristiche di un’opera pubblica, essendo sufficiente una motivazione succinta anche non riferita a tutte le osservazioni, pertanto laddove le osservazioni presentate dai privati siano acquisite al procedimento e considerate dall’Amministrazione ai fini del processo decisionale, la mancata confutazione analitica dei singoli punti oggetto di contraddittorio non assume alcun rilievo invalidante (Consiglio di Stato, Sezione IV, 2/07/2018, n. 4004). Più nel dettaglio è principio condiviso quello per cui nel procedimento avente ad oggetto l’espropriazione per pubblica utilità di aree non sussiste alcun dovere per l’Amministrazione di analitica disamina motivata di ciascun apporto pervenuto dagli interessati in ordine all’ubicazione e alla caratteristiche di un’opera pubblica, essendo sufficiente la motivazione anche succinta e non riferita a tutte le controdeduzioni, sicché, laddove le osservazioni presentate dai privati siano acquisite al procedimento e tenute presenti dall’Amministrazione ai fini del processo decisionale, non può riconoscersi alcun rilievo invalidante alla mancanza di una confutazione analitica dei singoli punti oggetto del contraddittorio (Consiglio di Stato, Sezione IV, 28/10/2013, n. 5189; T.A.R. Campania, Napoli, 17/07/2020, n. 3184).
12.1 E nel caso di specie dalla motivazione del gravato decreto di esproprio si evince che il Comune di Marino ha esaminato le osservazioni pervenute dalla odierna ricorrente (cfr. paragrafo: “ 3. La Sig.ra AG SE lamenta il pregiudizio che i lavori progettati arreca alla realizzanda nuova costruzione sostitutiva dell'edificio bifamiliare esistente, relativamente agli accessi, alla qualità ambientale e agli impianti accessori alle costruzioni utili alla erigenda costruzione. Stima in € 2.800.000 il pregiudizio subito dall'immobile a seguito dei lavori progettati. ”) e disposto: “ che le osservazioni di cui ai punti 3 debbono essere parzialmente accolte in relazione alla soluzione progettuale prevista che prevede lo spostamento dell'accesso al viale privato che attualmente avviene tramite l'arco attestato sulla futura rotatoria; ”, con conseguente implicita reiezione delle altre osservazioni presentate.
12.2 Tanto più che la ricorrente, sia con le osservazioni inoltrate il 16/10/2018 sia con quelle successive del 15/7/2020, si è limitata a rappresentare che la realizzanda infrastruttura viaria “ ellissoidale di notevoli dimensioni ” avrebbe pregiudicato direttamente i propri terreni e, quindi, la realizzazione del progetto di nuova costruzione oggetto della S.C.I.A. prot. n. 29253/2017, nonché la propria quota parte della strada privata e del relativo “Arco” di accesso su Via dei Ceraseti interessati in maniera indiretta dall’intervento, mentre non ha prospettato soluzioni alternative meno impattanti sulla sua proprietà ma ugualmente satisfattive dell’interesse generale alla sicurezza stradale, perseguito con l’opera pubblica di cui è causa.
In definitiva, la Signora NI SE ha prospettato quale causa di illegittimità del decreto di esproprio impugnato esclusivamente la circostanza che lo stesso le precluderebbe di realizzare il proprio progetto di edilizia sostitutiva di cui alla S.C.I.A. prot. n. 29253/2017, mentre non ha messo in luce eventuali profili di illogicità, travisamento o contraddittorietà della scelta progettuale dell’Amministrazione, gli unici sindacabili in sede giurisdizionale, sicché le censure della ricorrente si rivelano volte ad un inammissibile sindacato di merito da parte dell’adita Autorità giudiziaria.
12.2 Infatti, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa: “...il merito della scelta relativa alla localizzazione di un’opera pubblica resta, in linea di massima, sottratto al sindacato del giudice amministrativo, con le sole eccezioni della illogicità, del travisamento e della contraddittorietà, (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2014, nr. 5520; in termini, Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2014, nr. 5484; id., 12 giugno 2009, nr. 3733). Si aggiunge anche che la p.a. non è tenuta a fornire al riguardo le specifiche ragioni della scelta di un luogo piuttosto che di un altro, rimanendo inibita al sindacato giurisdizionale sull'eccesso di potere ogni possibilità di sovrapporre una nuova graduazione di interessi in conflitto alla valutazione che di essi sia stata già compiuta dall'organo competente, in quanto profilo attinente alla discrezionalità tecnica e, quindi, al merito dell'azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 2012, nr. 5492). In giurisprudenza, si giunge quindi ad affermare che il mero rilievo dell'assenza, nel provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica, dell'attestazione di soluzioni alternative, non integra ex se gli estremi di carenza motivazionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile 2006, nr. 2246) (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza n. 2094/2015) ” (Consiglio di Stato, sent. n. 3009/2021, punto 6 della motivazione).
In particolare, è pacifico che le scelte di pianificazione urbanistica e di localizzazione di interventi di pubblico interesse, in quanto caratterizzate da ampia discrezionalità, costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità e, in occasione di configurazione di assetti viari, le decisioni dell’Amministrazione riguardo alla perimetrazione delle aree interessate e di circoscrizione identificativa dei singoli lotti interessati non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell’impostazione degli atti di progettazione (T.A.R., Emilia Romagna, Parma, 14/12/2021, n. 296).
12.3 Ne consegue, pertanto, che le valutazioni compiute dalla resistente A.C. in subiecta materia afferiscono al merito amministrativo, che non è sindacabile da questo Giudice se non in presenza di vizi macroscopici di travisamento del fatto, illogicità ed irrazionalità, vizi che non sono stati provati dalla ricorrente e che, obiettivamente, il Collegio non ritiene di poter rilevare nella specie in esame.
13. A prescindere, dunque, dalla fondatezza della eccepita illegittimità della proroga di tre anni per il fine lavori della S.C.I.A. prot. n. 29253/2017, richiesta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 10, comma 4, D. Lgs. n. 76/2020, con istanza presentata il 14/04/2021, cioè quando, secondo la prospettazione della parte resistente, la predetta S.C.I.A. aveva ormai perso efficacia, non essendo mai stati iniziati i relativi lavori, in ogni caso, come visto, l’A.C. resistente ha valutato le osservazioni presentate dalla odierna ricorrente nell’ambito della procedura espropriativa de qua , accogliendole in parte e rigettandole per la restante parte.
14. Né a conclusione diversa della reiezione del ricorso all’esame può condurre la deduzione svolta dalla ricorrente con le memorie da ultimo depositate, a tenore della quale: “ l’interesse pubblico alla realizzazione della rotatoria per la sicurezza della Appia Località Due Santi è da tempo venuta meno. Infatti, non solo a tutt’oggi i lavori non sono stati eseguiti ma anzi risultano – persino definanziati ”, in quanto si tratta, all’evidenza, di circostanze sopravvenute rispetto alla data di adozione del gravato provvedimento di esproprio e, come tale, inidonee a inficiarne la legittimità.
15. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso all’esame va respinto, sia con riguardo alla domanda di annullamento, sia, di conseguenza, con riguardo alla domanda risarcitoria e a quella di ingiustificato arricchimento proposte.
16. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN LL, Presidente
VI OL, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI OL | AN LL |
IL SEGRETARIO