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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 11/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1754/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado promossa da
(CF: ) e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati dall'Avv. Marzio Tullio Corneli, elettivamente domiciliati C.F._2
presso il suo studio in Foligno (PG), Via Nazario Sauro n. 4,
APPELLANTI
contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi dagli Avvocati Federica Lolli ed Erika Betti C.F._4
Ferramosco, presso il cui studio sono domiciliati in Bettona (PG), Via Assisi n. 12;
APPELLATI
CONCLUSIONI
per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Spoleto, contrariis reiectis, nel merito: riformare la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Foligno, Dott. Natali n. 83/2020 cron. 545/2020 del 24/8/2020 depositata il 27/8/2020, conclusiva del giudizio r.g. 326/2019, per i motivi sopra indicati e, per
l'effetto, in accoglimento delle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione del giudizio di I
pagina 1 di 10 grado, rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori e CP_1 CP_2
, con ordine di ripetizione di quanto dagli stessi percepito in esecuzione della sentenza di prime
[...]
cure a titolo di sorte, interessi e spese legali, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, in principalità accogliersi le conclusioni come sopra rassegnate ritenuto esaustivo il quadro probatorio acquisito nel giudizio di primo grado valutandone le risultanze secondo le argomentazioni logico-giuridiche sopra illustrate ( motivo di appello I) e accogliendosi la censura di extrapetizione /ultrapetizione (motivo di appello II); subordinatamente richiamare il teste Tes_1
a precisazione del fatto cronologico della presenza dell'Apetroae rispetto al fatto
[...] cronologico della presenza dei convenuti, rispondendo al seguente capitolo:” Vero che l' Tes_2 veniva allontanato dai carabinieri tramite il Sig. conoscente dell' prima dell'arrivo Tes_3 Tes_2 dei Sigg. e ”. All'esito i convenuti si riservano la proposizione Parte_2 Parte_1
della querela di falso dell'annotazione di P.G. in atti ex adverso prodotta sub doc. 2 nella parte in cui riferisce la pronuncia dei Sigg. e delle frasi oltraggiose”. Parte_2 Parte_1
per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, : - In via preliminare: dichiarare
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. per le motivazioni sopra esposte;
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 164 c.p.c., in virtù dell'eccezione sollevata nel corpo del presente atto, per oggettiva incertezza del requisito n. 2 di cui all'art. 163 c.p.c, richiamato dall'art. 342 c.p.c.; - In via principale: rigettare integralmente, in quanto infondato, l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 83/2020 Parte_1 Parte_2
del Giudice di Pace di Foligno Dott. Natali pubblicata il 27/8/2020 per tutte le motivazioni sopra esposte;
- in parziale riforma della suddetta sentenza, accogliere lo spiegato appello incidentale e pertanto condannare e al risarcimento a titolo di danno non Parte_1 Parte_2 patrimoniale, per la lesione e l'offesa al decoro e alla reputazione dei Carabinieri personalmente e in quanto appartenenti all'Arma, di € 4.000,00 (quattromila/00) ossia € 2.000,00 per ciascuno dei
Carabineri e o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di CP_1 CP_2 giustizia o, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale, confermare la sentenza di cui sopra, la quale ha parzialmente accolto la domanda di primo grado. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”
pagina 2 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri e Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Foligno n. 83 del 24.08.2020, depositata in data 27.08.2020, conclusiva del giudizio RG 326/2019, esponendo che :
- con atto di citazione del 25.03.2019 e entrambi Carabinieri in CP_1 CP_2
servizio presso la Stazione CC di Bettona (PG), convenivano in giudizio, dinnanzi al Giudice di
Pace di Foligno, i sig.ri e , affinché questi ultimi venissero Parte_1 Parte_2
condannati al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in Euro 4.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, cagionato a entrambi i Carabinieri in occasione dell'oltraggio subito nell'esercizio delle loro funzioni sulla pubblica via in Cannara
(PG), Via Arcatura n. 10, alla presenza di più persone;
- i sig.ri e si costituivano nel giudizio di primo grado con Parte_2 Parte_1
comparsa del 17/6/2019, chiedendo il rigetto delle domande attoree;
- la causa veniva istruita mediante l'escussione della teste di parte attrice Parte_3 all'udienza del 04/11/2019 nonché dei testimoni di parte convenuta ON
, all'udienza del 27/01/2020. Testimone_4 Testimone_5
- all'esito del giudizio, il Giudice di Pace di Foligno, con la sentenza n. 83/2020 accertava la responsabilità dei convenuti per il fatto illecito, con conseguente condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti dai Carabinieri quantificato nella misura di Euro 400,00 ciascuno.
Lamenta l'appellante che la sentenza di primo grado sia ingiusta in quanto il giudice avrebbe errato nella valutazione delle risultanze probatorie, con conseguente illogicità dell'iter logico-giuridico nella parte in cui avrebbe accertato la presenza di più persone al momento della pronuncia delle parole offensive.
Eccepiva, inoltre, come motivo di doglianza, la circostanza che nella sentenza il giudice sia incorso nel vizio di ultrapetizione, in quanto avrebbe accertato il fatto percettivo delle parole pronunciate dai convenuti da parte delle persone ritenute presenti, in mancanza di corrispondente e tempestiva allegazione da parte degli attori.
Pertanto, parte appellante chiedeva la riforma della sentenza, essendo infondata la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli appellati.
pagina 3 di 10 2. Si costituivano in giudizio i Sig.ri e rilevando la correttezza della CP_3 CP_2
sentenza impugnata, in punto di accertamento della responsabilità degli appellanti circa la condotta lesiva di oltraggio a danno dei due carabinieri, ritenendo provata la pluralità delle persone ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa.
Sostenevano, inoltre, come non vi sia stata ultrapetizione per aver in primo grado parte attrice assolto agli oneri probatori previsti per l'azione risarcitoria.
Ritenevano tuttavia la sentenza ingiusta nella parte relativa al quantum liquidato dal giudice a titolo risarcitorio, ritenendo la somma riconosciuta pari ad Euro 400,00 a ciascuno dei carabinieri eccessivamente esigua.
Pertanto, chiedevano il rigetto dell'appello e, in accoglimento dell'appello incidentale sul punto spiegato, la condanna degli appellanti ad un risarcimento di Euro 2.000,00 ciascuno.
3. In data 20/01/2021 si svolgeva la prima udienza di comparizione all'esito della quale il giudice dott.
Salcerini concedeva termini istruttori alle parti ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c,
All'udienza dell'08/09/2021, il giudice rilevava che il riesame del teste espressamente Tes_1
richiesto dagli appellanti, non appariva allo stato degli atti giustificato, anche alla luce delle memorie istruttorie nel contempo depositate dalle parti e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva riassegnata ad un nuovo giudice, dott.ssa Di Paolo e all'udienza del 24/01/2023, tenutasi in presenza, per l'espressa richiesta degli appellanti di trattazione orale della causa per la presentazione della querela di falso, nessuno compariva per stessa parte appellante, che di contro provvedeva al deposito di note scritte. Con ordinanza resa in udienza, il giudice riteneva che la querela di falso non poteva ritenersi validamente proposta, ritenendo l'irrilevanza della denunciata e asserita falsità del documento, non ricorrendo, inoltre, né il requisito dell'ammissibilità né quello della rilevanza del documento oggetto dell'eventuale querela di falso ai fini della decisione di merito, rigettando, pertanto, la richiesta avanzata dagli appellanti.
Mutato nuovamente il giudice nella persona fisica, con provvedimento del 18.03.2024 veniva disposta l'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni al 17.07.2024 con deposito di note scritte per l'udienza.
Alla suddetta udienza, il Giudice Dott. Cappellini tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
pagina 4 di 10 Con ordinanza del 05.12.2024 il Giudice, rilevata la mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado, nonostante la richiesta fatta dalla cancelleria in data 19.10.2024, rimetteva la causa sul ruolo e fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 05.02.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note difensive insistendo per l'accoglimento delle domande già spiegate, rinunciando ai termini ex art.190 c.p.c.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione senza termini per conclusionali.
4. L'appello principale è infondato, alla luce delle considerazioni che ci si accinge ad illustrare.
Risulta dall'esame degli atti come il giudice di primo grado abbia posto alla base dell'accoglimento della domanda attorea sia l'annotazione di P.G. che le dichiarazioni dei testimoni escussi.
Si legge nella decisione impugnata, prodotta in copia all'interno del fascicolo di primo grado, che l'annotazione di P.G. quale atto pubblico gode nel processo civile “della fede privilegiata ad esso attribuita dall'art. 2700 c.c. per quanto riguarda “i fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza”.
Evidenzia, ancora, il giudice di pace come ”le deposizioni raccolte non si pongono in insanabile contrasto con i contenuti dell'atto, sia perché ha dichiarato di essersi sempre Parte_3 trattenuta all'interno dell'abitazione di e di essere uscita quando “il si Parte_4 Per_1 era già allontanato”, dunque a vicenda ormai conclusa (cfr. annotazione di P.G. 28.07.2018), sia perché le frasi riferite dal non escludono l'oltraggiosa connotazione critica” Tes_1 argomentando, inoltre, come le deposizioni dei testimoni abbiano anche confermato che il fatto “sia avvenuto in presenza di più persone”.
Con il primo motivo di appello proposto, si duole l'appellante di come la sentenza di primo grado sia errata avuto riguardo alla valutazione del materiale probatorio, atteso che secondo la prospettazione degli appellanti, il fatto non sarebbe avvenuto alla presenza di più persone, presupposto richiesto dalla norma incriminatrice per farsi luogo alla responsabilità.
In particolare, parte appellante ritiene che la deposizione del teste sarebbe stata travisata in Tes_1
quanto decontestualizzata e, comunque, inattendibile.
Ancora, l'appellante evidenzia un vizio di ultrapetizione, non avendo gli attori nell'atto introduttivo del giudizio allegato il fatto della percezione da parte di più persone delle parole oltraggiose.
pagina 5 di 10 Secondo l'appellante, il giudice di pace, attraverso una corretta interpretazione delle emergenze processuali, avrebbe dovuto considerare non provato il fatto illecito e, pertanto, respingere la domanda attorea.
Tanto ricostruito, occorre innanzitutto richiamare i principi di diritto applicabili alla fattispecie in esame e utili ai fini della decisione, ricordando in ordine alla distribuzione dell'onere della prova, giusta la testuale previsione di cui all' art. 2697 c.c. secondo la quale "chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (comma 1); "Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda" (comma 2).
È evidente, pertanto che in tanto il giudice è tenuto a verificare se "colui che eccepisce l'inefficacia" dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto - previamente - abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio.
In altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza "dei fatti che costituiscono il fondamento" del diritto fatto valere in giudizio (Cass. 08/06/2007, n. 13390, Cass. Sez. Lavoro, del
08.01.2021 n. 149).
Facendo buon governo di siffatti principi, il giudice di primo grado ha ritenuto provata la responsabilità dei Sig.ri e avuto riguardo sia all'annotazione di P.G. sia alle risultanze Parte_2 Parte_1
testimoniali che di fatto hanno confermato le frasi oltraggiose riferite dagli appellanti.
In particolare, con riferimento alla querela di falso richiesta in via incidentale e al valore probatorio dell'annotazione di P.G. redatta dai Carabinieri e nell'esercizio della CP_3 CP_2
loro funzione, nella parte in cui riporta le frasi asseritamente riferite a ("Siete capaci o Parte_1
devo chiamare la polizia? Siete capaci? Non siete capaci di risolvere un cazzo, chiamo la polizia!") e a
("Chiama la polizia tanto questi non sanno risolvere un cazzo!"), sono da Parte_2 condividersi in toto e da richiamarsi integralmente le argomentazioni di cui all'ordinanza del
24/01/2023: ed infatti, come si evince dal disposto dell'art. 222 del codice di rito, il giudice istruttore, valutato rilevante il documento in funzione della sentenza attinente al giudizio di merito, può autorizzare la proposizione della querela, atteso che la proponibilità della querela di falso in via incidentale, quale mezzo per rimuovere la forza probatoria di un documento posto dall'avversario a pagina 6 di 10 base della domanda o dell'eccezione, esige la rilevanza del documento stesso, cioè la sua potenziale attitudine ad incidere sulla statuizione nel merito.
Nel caso in questione, difetta sia il requisito di ammissibilità della denunciata querela sia il requisito della sua rilevanza ai fini della decisione di merito, essendo pacifico che l'idoneità offensiva non viene rappresentata dagli attori nel giudizio di primo grado (solo) nell'utilizzo, comunque sconveniente, dell'epiteto "cazzo", quanto nella denigrazione della funzione e del compito svolto dagli appellati, avvenuta anche a mezzo comparazione con il corpo della polizia, tenuto a svolgere le medesime funzioni del corpo dei carabinieri.
Dette circostanze sono state provate dai testi escussi: appare sul punto decisiva la testimonianza della
Sig.ra che ha confermato di aver sentito le parole denigratorie proferite dagli Parte_3
appellanti, ovvero che se i carabinieri non fossero stati capaci di risolvere la situazione avrebbero chiamato la polizia, dichiarando la teste che nel momento in cui sono state proferite dette parole erano presenti, oltre alla stessa teste, anche la Sig.ra Parte_4
Frasi, queste, che sono state udite anche dal teste , il quale ha collocato la teste ON nei pressi dell'abitazione, insieme con la Sig.ra . Pt_3 Parte_4
Dalla ricostruzione dei fatti, si può agevolmente dedurre che non tutti i testi erano presenti nello stesso spazio fisico, ma entrambi i testi hanno riferito di aver sentito le parole denigratorie proferite dagli odierni appellanti in strada nei confronti dei carabinieri intervenuti.
Pertanto, il fatto materiale della pronuncia di tali frasi risulta ampiamente provato dall'istruttoria testimoniale condotta nel giudizio di primo grado;
lo stesso appellante non nega in sostanza la materialità dei fatti, rilevando invece che le frasi sarebbero state prive di carica offensiva, in quanto pronunciate senza l'intenzione di offendere l'altrui onore.
Ciò è sufficiente per ritenere che la condotta tenuta dai Sig.ri e durante il Parte_2 Parte_1
servizio dei Carabinieri intenti nell'esercizio delle proprie funzioni, rientri nella previsione di cui all'art. 341 bis c.p., secondo la quale il delitto di oltraggio è commesso da chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.
pagina 7 di 10 Si ritiene, infatti, che le espressioni proferite lungo la strada in presenza di più persone, oltre alle persone offese, per il loro tenore, abbiano non solo offeso l'onore ma anche il prestigio dei pubblici ufficiali, odierni appellati, contro i quali sono state rivolte mentre compivano atti d'ufficio.
Sotto un profilo d'ordine generale deve considerarsi che la condotta oltraggiosa, oltre a rilevare in ambito penale allorquando siano integrati gli estremi previsti dall'art. 341 bis c.p., in sede civilistica, che qui interessa, è riconducibile allo schema della responsabilità aquiliana.
Sotto il profilo civilistico, in particolare, si rileva che l'espressione risulta obiettivamente lesiva dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni: la condotta diffamatoria ed oltraggiosa è inquadrabile nella nozione di fatto illecito, riconducibile nello schema normativo di cui all'articolo 2043 c.c., secondo il quale “qualunque fatto doloso o colposo” comporta l'obbligo al risarcimento del danno.
Non vi è dubbio che trattasi di danno ingiusto “poiché l'onore e la reputazione costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti, la loro lesione legittima sempre la persona offesa a domandare il ristoro del danno non patrimoniale, quand'anche il fatto illecito non integri gli estremi di alcun reato” (Cass. 14.10.2008, n. 25157, ripresa, da ultimo, anche da Cass. 11.12.2023, n. 34545).
Sotto tale profilo, deve rilevarsi che l'espressione ingiuriosa risulta certamente idonea a provocare delle concrete conseguenze in ordine all'onore ed al prestigio di cui il pubblico ufficiale gode tra i consociati, la cui lesione comporta il diritto al risarcimento del danno (nella specie non patrimoniale, secondo i dettami degli artt. 2059 c.c., 185 c.p.).
Corretta appare, pertanto, la decisione del Giudice di primo grado, sia in ordine all'an che al quantum della pretesa risarcitoria e conseguentemente l'appello proposto non merita accoglimento.
5. Passando a questo punto all'esame dell'appello incidentale proposto dai Sig.ri e CP_1
pare opportuno anzitutto ricordare gli oneri di specifica e tempestiva allegazione dei CP_2 fatti costitutivi delle pretese giudiziali (quale nella specie quella risarcitoria).
Al riguardo, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli appellati hanno esposto di aver subito
“danni personali ingiustamente subiti … ai propri diritti costituzionalmente protetti quale il diritto all'onore, alla reputazione, all'immagine, al decoro, al prestigio, sia sotto il profilo personale sia sotto il profilo professionale e di appartenenza all'Arma dei Carabinieri” e che sono stati liquidati nella sentenza 83/2020 del GDP di Foligno nella misura di Euro 400,00 ciascuno, somma, questa, ritenuta pagina 8 di 10 esigua a fronte dell'avanzata richiesta di Euro 2.000,00, rispetto alla quale manca tuttavia specifica allegazione probatoria, e che possono dunque essere oggetto di quantificazione soltanto in via meramente equitativa.
Ora, seppur vero che la liquidazione del quantum dovuto per il ristoro del danno non patrimoniale sia inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, la Cassazione è granitica nell'affermare che "l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purché … la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito restando, poi, inteso che al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, occorre che il giudice indichi, anche solo sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al "quantum", senza però che egli sia tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata” (Cass. 19.10.2023, n. 29148; Cass. 13.02.2020, n. 3691; Cass. 31.01.2018, n.
2327; Cass. 13.10.2017, n. 24070; Cass. 15.03.2016, n. 5090; Cass. 10.11.2015, n. 22885).
Applicando i principi suindicati al caso di specie, mette conto rilevare come le ragioni sottese alla quantificazione del danno addotte dal Giudice di primo grado, per il quale “la quantificazione deve necessariamente tener conto sia della limitata offensività del fatto conseguente alla percezione delle frasi oltraggiose da parte di due persone soltanto … sia della ridotta intensità della colpa, frutto dello stato di ansia e preoccupazione per l'incolumità del familiare sofferto dai responsabili”, appaiono sufficientemente motivate e del tutto condivisibili ai fini delle liquidazione equitativa del danno nella misura disposta.
Ad esse, può altresì aggiungersi che l'offesa non è consistita nell'attribuzione di un “fatto determinato”, che costituisce aggravante speciale dei reati di diffamazione e oltraggio, a riconferma della tenuità dell'offesa al bene giuridico leso.
Se tali sono i parametri seguiti, quanto all'indicazione di criteri oggettivi per l'effettiva quantificazione può farsi soltanto riferimento, con i dovuti aggiustamenti, alle c.d. tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, sub specie del danno da diffamazione a mezzo stampa (in pagina 9 di 10 mancanza di tabelle di elaborazione giurisprudenziale o altri metri più aderenti al caso di specie).
Poiché – appunto – la fattispecie da esse regolata (la diffamazione a mezzo stampa) è ben diversa e oggettivamente più grave giacché incidente in modo nettamente più incisivo sul bene della reputazione e dell'onore, appare congruo effettuare un abbattimento compreso tra il 60% e il 70% – determinato in ragione appunto del fatto che non si tratta di diffamazione potenzialmente percepibile da un numero indeterminato di persone, come quella a mezzo stampa – rispetto a una somma di riferimento collocata al margine inferiore della fascia più bassa (diffamazione di tenue gravità), somma individuata tenuto conto dei parametri suesposti;
ottenendo così, in definitiva, una somma pari a quella liquidata dal giudice di pace nella sentenza appellata.
Per le ragioni esposte, il motivo di appello incidentale non risulta meritevole di accoglimento, null'altro potendo essere riconosciuto agli appellati rispetto alle somme sopra individuate.
6. Relativamente alle spese di lite, per quanto concerne il presente grado di giudizio, si ritiene che la soccombenza reciproca sull'appello principale e incidentale giustifichi la statuizione di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. 1754/2020, ogni altra domanda, istanza, eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'appello principale e l'appello incidentale, con integrale conferma della sentenza impugnata emessa dal Giudice di Pace di Foligno n. 83 del 24.08.2020, depositata in data 27.08.2020;
COMPENSA interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Spoleto, 10 febbraio 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado promossa da
(CF: ) e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati dall'Avv. Marzio Tullio Corneli, elettivamente domiciliati C.F._2
presso il suo studio in Foligno (PG), Via Nazario Sauro n. 4,
APPELLANTI
contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi dagli Avvocati Federica Lolli ed Erika Betti C.F._4
Ferramosco, presso il cui studio sono domiciliati in Bettona (PG), Via Assisi n. 12;
APPELLATI
CONCLUSIONI
per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Spoleto, contrariis reiectis, nel merito: riformare la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Foligno, Dott. Natali n. 83/2020 cron. 545/2020 del 24/8/2020 depositata il 27/8/2020, conclusiva del giudizio r.g. 326/2019, per i motivi sopra indicati e, per
l'effetto, in accoglimento delle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione del giudizio di I
pagina 1 di 10 grado, rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori e CP_1 CP_2
, con ordine di ripetizione di quanto dagli stessi percepito in esecuzione della sentenza di prime
[...]
cure a titolo di sorte, interessi e spese legali, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, in principalità accogliersi le conclusioni come sopra rassegnate ritenuto esaustivo il quadro probatorio acquisito nel giudizio di primo grado valutandone le risultanze secondo le argomentazioni logico-giuridiche sopra illustrate ( motivo di appello I) e accogliendosi la censura di extrapetizione /ultrapetizione (motivo di appello II); subordinatamente richiamare il teste Tes_1
a precisazione del fatto cronologico della presenza dell'Apetroae rispetto al fatto
[...] cronologico della presenza dei convenuti, rispondendo al seguente capitolo:” Vero che l' Tes_2 veniva allontanato dai carabinieri tramite il Sig. conoscente dell' prima dell'arrivo Tes_3 Tes_2 dei Sigg. e ”. All'esito i convenuti si riservano la proposizione Parte_2 Parte_1
della querela di falso dell'annotazione di P.G. in atti ex adverso prodotta sub doc. 2 nella parte in cui riferisce la pronuncia dei Sigg. e delle frasi oltraggiose”. Parte_2 Parte_1
per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, : - In via preliminare: dichiarare
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. per le motivazioni sopra esposte;
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 164 c.p.c., in virtù dell'eccezione sollevata nel corpo del presente atto, per oggettiva incertezza del requisito n. 2 di cui all'art. 163 c.p.c, richiamato dall'art. 342 c.p.c.; - In via principale: rigettare integralmente, in quanto infondato, l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 83/2020 Parte_1 Parte_2
del Giudice di Pace di Foligno Dott. Natali pubblicata il 27/8/2020 per tutte le motivazioni sopra esposte;
- in parziale riforma della suddetta sentenza, accogliere lo spiegato appello incidentale e pertanto condannare e al risarcimento a titolo di danno non Parte_1 Parte_2 patrimoniale, per la lesione e l'offesa al decoro e alla reputazione dei Carabinieri personalmente e in quanto appartenenti all'Arma, di € 4.000,00 (quattromila/00) ossia € 2.000,00 per ciascuno dei
Carabineri e o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di CP_1 CP_2 giustizia o, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale, confermare la sentenza di cui sopra, la quale ha parzialmente accolto la domanda di primo grado. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”
pagina 2 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri e Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Foligno n. 83 del 24.08.2020, depositata in data 27.08.2020, conclusiva del giudizio RG 326/2019, esponendo che :
- con atto di citazione del 25.03.2019 e entrambi Carabinieri in CP_1 CP_2
servizio presso la Stazione CC di Bettona (PG), convenivano in giudizio, dinnanzi al Giudice di
Pace di Foligno, i sig.ri e , affinché questi ultimi venissero Parte_1 Parte_2
condannati al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in Euro 4.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, cagionato a entrambi i Carabinieri in occasione dell'oltraggio subito nell'esercizio delle loro funzioni sulla pubblica via in Cannara
(PG), Via Arcatura n. 10, alla presenza di più persone;
- i sig.ri e si costituivano nel giudizio di primo grado con Parte_2 Parte_1
comparsa del 17/6/2019, chiedendo il rigetto delle domande attoree;
- la causa veniva istruita mediante l'escussione della teste di parte attrice Parte_3 all'udienza del 04/11/2019 nonché dei testimoni di parte convenuta ON
, all'udienza del 27/01/2020. Testimone_4 Testimone_5
- all'esito del giudizio, il Giudice di Pace di Foligno, con la sentenza n. 83/2020 accertava la responsabilità dei convenuti per il fatto illecito, con conseguente condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti dai Carabinieri quantificato nella misura di Euro 400,00 ciascuno.
Lamenta l'appellante che la sentenza di primo grado sia ingiusta in quanto il giudice avrebbe errato nella valutazione delle risultanze probatorie, con conseguente illogicità dell'iter logico-giuridico nella parte in cui avrebbe accertato la presenza di più persone al momento della pronuncia delle parole offensive.
Eccepiva, inoltre, come motivo di doglianza, la circostanza che nella sentenza il giudice sia incorso nel vizio di ultrapetizione, in quanto avrebbe accertato il fatto percettivo delle parole pronunciate dai convenuti da parte delle persone ritenute presenti, in mancanza di corrispondente e tempestiva allegazione da parte degli attori.
Pertanto, parte appellante chiedeva la riforma della sentenza, essendo infondata la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli appellati.
pagina 3 di 10 2. Si costituivano in giudizio i Sig.ri e rilevando la correttezza della CP_3 CP_2
sentenza impugnata, in punto di accertamento della responsabilità degli appellanti circa la condotta lesiva di oltraggio a danno dei due carabinieri, ritenendo provata la pluralità delle persone ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa.
Sostenevano, inoltre, come non vi sia stata ultrapetizione per aver in primo grado parte attrice assolto agli oneri probatori previsti per l'azione risarcitoria.
Ritenevano tuttavia la sentenza ingiusta nella parte relativa al quantum liquidato dal giudice a titolo risarcitorio, ritenendo la somma riconosciuta pari ad Euro 400,00 a ciascuno dei carabinieri eccessivamente esigua.
Pertanto, chiedevano il rigetto dell'appello e, in accoglimento dell'appello incidentale sul punto spiegato, la condanna degli appellanti ad un risarcimento di Euro 2.000,00 ciascuno.
3. In data 20/01/2021 si svolgeva la prima udienza di comparizione all'esito della quale il giudice dott.
Salcerini concedeva termini istruttori alle parti ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c,
All'udienza dell'08/09/2021, il giudice rilevava che il riesame del teste espressamente Tes_1
richiesto dagli appellanti, non appariva allo stato degli atti giustificato, anche alla luce delle memorie istruttorie nel contempo depositate dalle parti e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva riassegnata ad un nuovo giudice, dott.ssa Di Paolo e all'udienza del 24/01/2023, tenutasi in presenza, per l'espressa richiesta degli appellanti di trattazione orale della causa per la presentazione della querela di falso, nessuno compariva per stessa parte appellante, che di contro provvedeva al deposito di note scritte. Con ordinanza resa in udienza, il giudice riteneva che la querela di falso non poteva ritenersi validamente proposta, ritenendo l'irrilevanza della denunciata e asserita falsità del documento, non ricorrendo, inoltre, né il requisito dell'ammissibilità né quello della rilevanza del documento oggetto dell'eventuale querela di falso ai fini della decisione di merito, rigettando, pertanto, la richiesta avanzata dagli appellanti.
Mutato nuovamente il giudice nella persona fisica, con provvedimento del 18.03.2024 veniva disposta l'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni al 17.07.2024 con deposito di note scritte per l'udienza.
Alla suddetta udienza, il Giudice Dott. Cappellini tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
pagina 4 di 10 Con ordinanza del 05.12.2024 il Giudice, rilevata la mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado, nonostante la richiesta fatta dalla cancelleria in data 19.10.2024, rimetteva la causa sul ruolo e fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 05.02.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note difensive insistendo per l'accoglimento delle domande già spiegate, rinunciando ai termini ex art.190 c.p.c.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione senza termini per conclusionali.
4. L'appello principale è infondato, alla luce delle considerazioni che ci si accinge ad illustrare.
Risulta dall'esame degli atti come il giudice di primo grado abbia posto alla base dell'accoglimento della domanda attorea sia l'annotazione di P.G. che le dichiarazioni dei testimoni escussi.
Si legge nella decisione impugnata, prodotta in copia all'interno del fascicolo di primo grado, che l'annotazione di P.G. quale atto pubblico gode nel processo civile “della fede privilegiata ad esso attribuita dall'art. 2700 c.c. per quanto riguarda “i fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza”.
Evidenzia, ancora, il giudice di pace come ”le deposizioni raccolte non si pongono in insanabile contrasto con i contenuti dell'atto, sia perché ha dichiarato di essersi sempre Parte_3 trattenuta all'interno dell'abitazione di e di essere uscita quando “il si Parte_4 Per_1 era già allontanato”, dunque a vicenda ormai conclusa (cfr. annotazione di P.G. 28.07.2018), sia perché le frasi riferite dal non escludono l'oltraggiosa connotazione critica” Tes_1 argomentando, inoltre, come le deposizioni dei testimoni abbiano anche confermato che il fatto “sia avvenuto in presenza di più persone”.
Con il primo motivo di appello proposto, si duole l'appellante di come la sentenza di primo grado sia errata avuto riguardo alla valutazione del materiale probatorio, atteso che secondo la prospettazione degli appellanti, il fatto non sarebbe avvenuto alla presenza di più persone, presupposto richiesto dalla norma incriminatrice per farsi luogo alla responsabilità.
In particolare, parte appellante ritiene che la deposizione del teste sarebbe stata travisata in Tes_1
quanto decontestualizzata e, comunque, inattendibile.
Ancora, l'appellante evidenzia un vizio di ultrapetizione, non avendo gli attori nell'atto introduttivo del giudizio allegato il fatto della percezione da parte di più persone delle parole oltraggiose.
pagina 5 di 10 Secondo l'appellante, il giudice di pace, attraverso una corretta interpretazione delle emergenze processuali, avrebbe dovuto considerare non provato il fatto illecito e, pertanto, respingere la domanda attorea.
Tanto ricostruito, occorre innanzitutto richiamare i principi di diritto applicabili alla fattispecie in esame e utili ai fini della decisione, ricordando in ordine alla distribuzione dell'onere della prova, giusta la testuale previsione di cui all' art. 2697 c.c. secondo la quale "chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (comma 1); "Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda" (comma 2).
È evidente, pertanto che in tanto il giudice è tenuto a verificare se "colui che eccepisce l'inefficacia" dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto - previamente - abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio.
In altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza "dei fatti che costituiscono il fondamento" del diritto fatto valere in giudizio (Cass. 08/06/2007, n. 13390, Cass. Sez. Lavoro, del
08.01.2021 n. 149).
Facendo buon governo di siffatti principi, il giudice di primo grado ha ritenuto provata la responsabilità dei Sig.ri e avuto riguardo sia all'annotazione di P.G. sia alle risultanze Parte_2 Parte_1
testimoniali che di fatto hanno confermato le frasi oltraggiose riferite dagli appellanti.
In particolare, con riferimento alla querela di falso richiesta in via incidentale e al valore probatorio dell'annotazione di P.G. redatta dai Carabinieri e nell'esercizio della CP_3 CP_2
loro funzione, nella parte in cui riporta le frasi asseritamente riferite a ("Siete capaci o Parte_1
devo chiamare la polizia? Siete capaci? Non siete capaci di risolvere un cazzo, chiamo la polizia!") e a
("Chiama la polizia tanto questi non sanno risolvere un cazzo!"), sono da Parte_2 condividersi in toto e da richiamarsi integralmente le argomentazioni di cui all'ordinanza del
24/01/2023: ed infatti, come si evince dal disposto dell'art. 222 del codice di rito, il giudice istruttore, valutato rilevante il documento in funzione della sentenza attinente al giudizio di merito, può autorizzare la proposizione della querela, atteso che la proponibilità della querela di falso in via incidentale, quale mezzo per rimuovere la forza probatoria di un documento posto dall'avversario a pagina 6 di 10 base della domanda o dell'eccezione, esige la rilevanza del documento stesso, cioè la sua potenziale attitudine ad incidere sulla statuizione nel merito.
Nel caso in questione, difetta sia il requisito di ammissibilità della denunciata querela sia il requisito della sua rilevanza ai fini della decisione di merito, essendo pacifico che l'idoneità offensiva non viene rappresentata dagli attori nel giudizio di primo grado (solo) nell'utilizzo, comunque sconveniente, dell'epiteto "cazzo", quanto nella denigrazione della funzione e del compito svolto dagli appellati, avvenuta anche a mezzo comparazione con il corpo della polizia, tenuto a svolgere le medesime funzioni del corpo dei carabinieri.
Dette circostanze sono state provate dai testi escussi: appare sul punto decisiva la testimonianza della
Sig.ra che ha confermato di aver sentito le parole denigratorie proferite dagli Parte_3
appellanti, ovvero che se i carabinieri non fossero stati capaci di risolvere la situazione avrebbero chiamato la polizia, dichiarando la teste che nel momento in cui sono state proferite dette parole erano presenti, oltre alla stessa teste, anche la Sig.ra Parte_4
Frasi, queste, che sono state udite anche dal teste , il quale ha collocato la teste ON nei pressi dell'abitazione, insieme con la Sig.ra . Pt_3 Parte_4
Dalla ricostruzione dei fatti, si può agevolmente dedurre che non tutti i testi erano presenti nello stesso spazio fisico, ma entrambi i testi hanno riferito di aver sentito le parole denigratorie proferite dagli odierni appellanti in strada nei confronti dei carabinieri intervenuti.
Pertanto, il fatto materiale della pronuncia di tali frasi risulta ampiamente provato dall'istruttoria testimoniale condotta nel giudizio di primo grado;
lo stesso appellante non nega in sostanza la materialità dei fatti, rilevando invece che le frasi sarebbero state prive di carica offensiva, in quanto pronunciate senza l'intenzione di offendere l'altrui onore.
Ciò è sufficiente per ritenere che la condotta tenuta dai Sig.ri e durante il Parte_2 Parte_1
servizio dei Carabinieri intenti nell'esercizio delle proprie funzioni, rientri nella previsione di cui all'art. 341 bis c.p., secondo la quale il delitto di oltraggio è commesso da chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.
pagina 7 di 10 Si ritiene, infatti, che le espressioni proferite lungo la strada in presenza di più persone, oltre alle persone offese, per il loro tenore, abbiano non solo offeso l'onore ma anche il prestigio dei pubblici ufficiali, odierni appellati, contro i quali sono state rivolte mentre compivano atti d'ufficio.
Sotto un profilo d'ordine generale deve considerarsi che la condotta oltraggiosa, oltre a rilevare in ambito penale allorquando siano integrati gli estremi previsti dall'art. 341 bis c.p., in sede civilistica, che qui interessa, è riconducibile allo schema della responsabilità aquiliana.
Sotto il profilo civilistico, in particolare, si rileva che l'espressione risulta obiettivamente lesiva dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni: la condotta diffamatoria ed oltraggiosa è inquadrabile nella nozione di fatto illecito, riconducibile nello schema normativo di cui all'articolo 2043 c.c., secondo il quale “qualunque fatto doloso o colposo” comporta l'obbligo al risarcimento del danno.
Non vi è dubbio che trattasi di danno ingiusto “poiché l'onore e la reputazione costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti, la loro lesione legittima sempre la persona offesa a domandare il ristoro del danno non patrimoniale, quand'anche il fatto illecito non integri gli estremi di alcun reato” (Cass. 14.10.2008, n. 25157, ripresa, da ultimo, anche da Cass. 11.12.2023, n. 34545).
Sotto tale profilo, deve rilevarsi che l'espressione ingiuriosa risulta certamente idonea a provocare delle concrete conseguenze in ordine all'onore ed al prestigio di cui il pubblico ufficiale gode tra i consociati, la cui lesione comporta il diritto al risarcimento del danno (nella specie non patrimoniale, secondo i dettami degli artt. 2059 c.c., 185 c.p.).
Corretta appare, pertanto, la decisione del Giudice di primo grado, sia in ordine all'an che al quantum della pretesa risarcitoria e conseguentemente l'appello proposto non merita accoglimento.
5. Passando a questo punto all'esame dell'appello incidentale proposto dai Sig.ri e CP_1
pare opportuno anzitutto ricordare gli oneri di specifica e tempestiva allegazione dei CP_2 fatti costitutivi delle pretese giudiziali (quale nella specie quella risarcitoria).
Al riguardo, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli appellati hanno esposto di aver subito
“danni personali ingiustamente subiti … ai propri diritti costituzionalmente protetti quale il diritto all'onore, alla reputazione, all'immagine, al decoro, al prestigio, sia sotto il profilo personale sia sotto il profilo professionale e di appartenenza all'Arma dei Carabinieri” e che sono stati liquidati nella sentenza 83/2020 del GDP di Foligno nella misura di Euro 400,00 ciascuno, somma, questa, ritenuta pagina 8 di 10 esigua a fronte dell'avanzata richiesta di Euro 2.000,00, rispetto alla quale manca tuttavia specifica allegazione probatoria, e che possono dunque essere oggetto di quantificazione soltanto in via meramente equitativa.
Ora, seppur vero che la liquidazione del quantum dovuto per il ristoro del danno non patrimoniale sia inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, la Cassazione è granitica nell'affermare che "l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purché … la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito restando, poi, inteso che al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, occorre che il giudice indichi, anche solo sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al "quantum", senza però che egli sia tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata” (Cass. 19.10.2023, n. 29148; Cass. 13.02.2020, n. 3691; Cass. 31.01.2018, n.
2327; Cass. 13.10.2017, n. 24070; Cass. 15.03.2016, n. 5090; Cass. 10.11.2015, n. 22885).
Applicando i principi suindicati al caso di specie, mette conto rilevare come le ragioni sottese alla quantificazione del danno addotte dal Giudice di primo grado, per il quale “la quantificazione deve necessariamente tener conto sia della limitata offensività del fatto conseguente alla percezione delle frasi oltraggiose da parte di due persone soltanto … sia della ridotta intensità della colpa, frutto dello stato di ansia e preoccupazione per l'incolumità del familiare sofferto dai responsabili”, appaiono sufficientemente motivate e del tutto condivisibili ai fini delle liquidazione equitativa del danno nella misura disposta.
Ad esse, può altresì aggiungersi che l'offesa non è consistita nell'attribuzione di un “fatto determinato”, che costituisce aggravante speciale dei reati di diffamazione e oltraggio, a riconferma della tenuità dell'offesa al bene giuridico leso.
Se tali sono i parametri seguiti, quanto all'indicazione di criteri oggettivi per l'effettiva quantificazione può farsi soltanto riferimento, con i dovuti aggiustamenti, alle c.d. tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, sub specie del danno da diffamazione a mezzo stampa (in pagina 9 di 10 mancanza di tabelle di elaborazione giurisprudenziale o altri metri più aderenti al caso di specie).
Poiché – appunto – la fattispecie da esse regolata (la diffamazione a mezzo stampa) è ben diversa e oggettivamente più grave giacché incidente in modo nettamente più incisivo sul bene della reputazione e dell'onore, appare congruo effettuare un abbattimento compreso tra il 60% e il 70% – determinato in ragione appunto del fatto che non si tratta di diffamazione potenzialmente percepibile da un numero indeterminato di persone, come quella a mezzo stampa – rispetto a una somma di riferimento collocata al margine inferiore della fascia più bassa (diffamazione di tenue gravità), somma individuata tenuto conto dei parametri suesposti;
ottenendo così, in definitiva, una somma pari a quella liquidata dal giudice di pace nella sentenza appellata.
Per le ragioni esposte, il motivo di appello incidentale non risulta meritevole di accoglimento, null'altro potendo essere riconosciuto agli appellati rispetto alle somme sopra individuate.
6. Relativamente alle spese di lite, per quanto concerne il presente grado di giudizio, si ritiene che la soccombenza reciproca sull'appello principale e incidentale giustifichi la statuizione di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. 1754/2020, ogni altra domanda, istanza, eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'appello principale e l'appello incidentale, con integrale conferma della sentenza impugnata emessa dal Giudice di Pace di Foligno n. 83 del 24.08.2020, depositata in data 27.08.2020;
COMPENSA interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Spoleto, 10 febbraio 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
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