Sentenza 26 febbraio 2008
Massime • 1
La differenza, dal punto di vista sostanziale e contenutistico, tra il diritto reale d'uso e il diritto personale di godimento è costituita dall'ampiezza ed illimitatezza del primo, in conformità al canone della tipicità dei diritti reali, rispetto alla multiforme possibilità di atteggiarsi del secondo che, in ragione del suo carattere obbligatorio, può essere diversamente regolato dalle parti nei suoi aspetti di sostanza e di contenuto (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale - in relazione al conferimento di attrezzature sciistiche e di uso di terreni nell'ambito del patrimonio di una società in fase di costituzione - aveva ritenuto che tale conferimento avesse il carattere di un diritto personale di godimento e non di un diritto reale di uso, in considerazione della stretta connessione tra l'uso dei terreni ed il mantenimento degli impianti sciistici in questione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2008, n. 5034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5034 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. BERTUZZI Mario - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA TA SOC, in persona del Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ERITREA 9, presso lo studio dell'avvocato GERARDO PICICHÉ, difeso dagli avvocati TORNABENE UMBERTO, ENZO OCERA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AMIATA IMPIANTI SENESE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ZO RI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
AMIATA IMPIANTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. FALLONI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che lo difende unitamente all'avvocato IGNAZIO PORCELLONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1358/02 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 18/10/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/07 dal Consigliere Dott. Mario BERTUZZI;
udito l'Avvocato F. BARBERA con delega depositata in udienza dell'Avvocato TORNABENE Umberto, difensore del ricorrente che si riporta agli atti;
udito l'Avvocato SPAZIANI TESTA, difensore del resistente AMIATA IMPIANTI, che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società MA FA, premesso di avere partecipato alla costituzione della s.p.a. Amiata IA e Turismo, ora s.r.l. Armata IA, conferendo beni mobili, attrezzature sciistiche e diritto di uso di terreni connessi all'esercizio dell'attività sciistica, convenne dinanzi al tribunale di Montepulciano la predetta società, chiedendo che fosse annullato il contratto di affitto di azienda da questa stipulato in favore della s.r.l. MA IA Senese in data 18.11.1994, in quanto, in relazione ai terreni, esso era stato sottoscritto in violazione del divieto, stabilito dall'art.1024 c.c., di dare in locazione i beni oggetto di diritto di uso.
La società convenuta resistette alla domanda, eccependo che la controparte era sempre stata a conoscenza dell'affitto dell'azienda, cui aveva prestato il proprio consenso, e che, avendo la conferente dato i beni in questione non già in uso bensì cedendo un mero diritto personale al loro godimento, il contratto di affitto impugnato era perfettamente valido ed efficace.
Si costituì in giudizio anche la MA IA Senese, chiamata in casa per ordine del Giudice, contestando, sulla base della stessa argomentazione della convenuta, l'applicabilità nella fattispecie del divieto previsto dall'art. 1024 c.c.. Esaurita l'istruttoria, il tribunale adito, pur affermando che la società MA FA aveva conferito alla Amiata IA, con riguardo ai terreni connessi all'esercizio dell'attività sciistica, un diritto reale di uso, respinse la domanda di annullamento avanzata dall'attrice sul presupposto che il contratto impugnato fosse nullo e non annullabile, compensando interamente le spese di giudizio tra le parti.
Per la riforma di questa decisione propose gravame la s.r.l. Amiata IA e nel relativo giudizio si costituirono la società MA FA, che chiese il rigetto dell'appello, e la società Amiata IA Senese, che invece aderì all'impugnazione. Con sentenza del 18.10.2002, la Corte di appello di Firenze, in accoglimento del gravame, dichiarò che il diritto di utilizzazione e di uso dei terreni conferito dalla società MA FA in sede di costituzione della s.r.l. MA IA aveva natura di diritto personale di godimento, rigettando, per tale ragione, la domanda avanzata dall'attrice, che condannò al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore delle controparti. La Corte territoriale motivò, in particolare, tale conclusione richiamando il contenuto dell'atto di conferimento ed osservando che in esso la concessione dei terreni era stata prevista soltanto in quanto funzionale al mantenimento degli impianti di sciovia che erano stati contestualmente trasferiti, sicché ciò che, sotto il profilo in contestazione, era stato conferito si identificava con il mero diritto di utilizzazione ed uso dei terreni sui quali sorgevano gli impianti, e che, altresì, in favore della natura personale del diritto in questione deponevano altri elementi, quali la sussistenza di un limite temporale di utilizzazione, la circostanza che essa avveniva in favore di una società e non di una persona fisica, la presenza di clausole statutarie che impedivano alla società attrice di costituire diritti reali sul proprio patrimonio immobiliare. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 10.11.2003, ricorre, sulla base di cinque motivi, la società MA FA. Le società MA IA e MA IA Senese resistono ciascuna con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata da entrambe le società controricorrenti, che hanno dedotto la nullità della procura speciale alle liti apposta in calce all'atto in quanto conferita da persona qualificatasi come legale rappresentante della società ricorrente senza però indicazione del suo nominativo, omissione che, essendo ripetuta anche nella intestazione dell'atto, non consentirebbe alcun controllo circa il collegamento tra colui che ha conferito la procura e la persona giuridica in rappresentanza della quale egli dichiara di agire in giudizio.
L'eccezione è infondata, in quanto la procura speciale apposta in calce al ricorso per cassazione porta la firma chiaramente leggibile di TO RG, il quale ha altresì dichiarato di sottoscrivere nella sua qualità di legale rappresentante della società MA FA. L'atto in questione contiene pertanto tutti i dati necessari e sufficienti per l'identificazione della persona che ha conferito il mandato e della sua qualità di legale rappresentante dell'ente, elemento questo che risulta ulteriormente specificato nella intestazione del ricorso, laddove si precisa che il mandato speciale è conferito dal presidente del consiglio di amministrazione.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso è pertanto respinta, dovendosi ribadire l'orientamento di questa Corte favorevole a ritenere valida la procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante di una società senza indicazione nominativa dello stesso qualora la firma apposta sia leggibile e risulti dal contesto dell'atto che il conferimento è stato da questi fatto nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente (Cass. n. 4430 del 1996;
Cass. n. 1553 del 1995; cfr. anche Cass. n. 14449 del 2006 e Cass. n. 16581 del 2005).
2. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1021 e 1024 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere escluso l'applicabilità del divieto imposto dall'art. 1024 c.c., in ragione del rilievo che il diritto sugli immobili conferito dalla società MA FA in sede di costituzione della Amiata IA e Turismo s.p.a. aveva natura non di diritto reale d'uso ma di un mero diritto personale di godimento, senza considerare che sia nell'atto costitutivo della predetta società, che nel verbale dell'assemblea della istante che deliberò tale conferimento, il diritto stesso venne qualificato come diritto di uso;
si sostiene, altresì, che a favore della natura reale del diritto in questione depone anche il nesso di interdipendenza, che pure era stato rilevato dalla Corte territoriale, stabilito, in sede di conferimento, tra la cessione degli impianti sciistici e la concessione delle particelle di terreno su cui insistono le opere incorporate;
si critica, infine, l'argomentazione della sentenza de qua che ha ritenuto che il diritto di uso, alla luce del disposto dell'art. 1021 c.c., che collega il diritto di uso della cosa e la facoltà di raccoglierne i frutti ai bisogni personali e della famiglia dell'avente diritto, mal si adatta ad una persona giuridica, osservando che tale conclusione è in contrasto con il principio che riconosce all'usuario il diritto di trarre dalla cosa tutte le utilità che essa appare in grado di fornire.
Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della causa, assumendo che con la decisione impugnata il giudice di merito, da un lato, ha omesso di esporre in maniera adeguata le ragioni del proprio convincimento, dall'altro ha trascurato completamente di esaminare il verbale di assemblea nella quale la odierna ricorrente aveva deliberato il conferimento dei beni in favore della costituenda società, formalmente richiamato nel successivo atto di costituzione della stessa, ove il conferimento del diritto sui terreni veniva espressamente qualificato come concessione in uso;
la sentenza gravata, inoltre, avrebbe trascurato di considerare che il conferimento di un diritto personale di godimento avrebbe esposto la società conferente a future spese per le riparazioni ordinarie, in contrasto con gli intendimenti espressi nella citata assemblea, e che la valutazione del conferimento avrebbe dovuto, in tal evenienza, includere anche il corrispettivo per la utilizzazione dei beni. Si deduce, infine, che l'argomento della Corte territoriale in ordine al divieto statutario per la ricorrete di costituire diritti reali in favore dei terzi appare un dato non significativo ai fini della ricostruzione della effettiva volontà delle parti. I due motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente in ragione della loro evidente connessione obiettiva, sono infondati. Al riguardo giova preliminarmente richiamare l'indirizzo costante di questa Corte che riconosce all'interpretazione dell'atto negoziale natura di accertamento di fatto, come tale demandato in via esclusiva al giudice di merito e censurabile in cassazione soltanto sotto il profilo della violazione delle regole ermeneutiche e dell'obbligo di motivazione. È noto peraltro che, nel giudizio di legittimità, la denunzia della violazione delle regole in materia di ermeneutica contrattuale richiede la specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso cui si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione esige la puntualizzazione dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice di merito e che, per sottrarsi a censura, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (Cass., 22.5.2006, n. 10131; Cass., 17.7.2003, n. 11193). Contrapporre a quella fornita dal giudice di merito una diversa ed opposta interpretazione del testo negoziale si risolve, pertanto, in una mera richiesta di un nuovo accertamento sul fatto, come tale non ammessa dinanzi a questa Corte, che è giudice del diritto e non del fatto.
Tanto precisato, si osserva che la conclusione accolta dalla Corte territoriale, pur rifacendosi ad ulteriori argomenti, trova la sua giustificazione principale nel rilievo che l'atto di conferimento del diritto in discussione stabiliva una stretta connessione tra gli impianti di sciovia ed i terreni su cui gli essi sorgevano, con l'effetto di ritenere che il diritto di utilizzazione e di uso di questi ultimi doveva considerarsi non già esteso a qualsiasi utilità o vantaggio, ma bensì limitato e circoscritto al mantenimento degli impianti, cioè attribuito esclusivamente al fine dell'esercizio dell'attività sciistica. Da tale circostanza la Corte trae quindi la conclusione che il diritto in questione abbia natura di diritto personale, avendo ad oggetto un mero godimento delle aree sottostanti gli impianti, da esercitare attraverso l'uso degli impianti medesimi.
Per quanto stringato, il ragionamento fatto proprio dalla Corte fiorentina merita di essere condiviso.
Un ruolo centrale va riconosciuto alla considerazione in ordine alla stretta correlazione stabilita nell'atto di conferimento del diritto in questione tra l'uso dei terreni ed il mantenimento degli impianti, circostanza che costituisce il risultato di un apprezzamento di fatto della Corte territoriale e che non risulta nemmeno specificatamente criticata dalla ricorrente mediante l'illustrazione di precisi elementi contrastanti ovvero la dedotta violazione di regole ermeneutiche. Il rilievo secondo cui il conferimento dell'utilizzazione del terreno era limitato e circoscritto al mantenimento degli impianti sciistici rappresenta un dato fondamentale ai fini del riconoscimento della natura personale del diritto in contestazione, atteso che la differenza, dal punto di vista sostanziale e contenutistico, del diritto reale d'uso e del diritto personale di godimento va colta proprio nella ampiezza ed illimitatezza del primo, conformemente al canone di tipicità dei diritti reali delineato dalla legge, rispetto alla multiforme atteggiabilità del secondo, che proprio in ragione della natura obbligatoria e non reale del rapporto giuridico prodotto, può essere diversamente regolato dalle parti nei suoi aspetti di sostanza e di contenuto. Il principio di tipicità legale necessaria dei diritti reali, infatti, si traduce nella regola secondo cui i privati non possono creare figure di diritti reali al di fuori di quelle previste dalla legge, ne' possono modificarne il regime. Ciò comporta che i poteri che scaturiscono dal singolo diritto reale in favore del suo titolare sono quelli determinati dalla legge e non possono essere validamente modificati dagli interessati.
In particolare, per quanto concerne il diritto d'uso, quale diritto reale disciplinato dall'art. 1021 c.c. e segg., esso attribuisce al suo titolare il diritto di servirsi della cosa e di trame i frutti per il soddisfacimento dei bisogni propri e della propria famiglia, diritto che, nel suo concreto esercizio, non può non implicare il potere di trarre dal bene ogni utilità che esso può dare (Cass. n. 7811 del 2006, Cass. n. 2502 del 1963); ne consegue che l'ampiezza di tale potere, a parte il peculiare limite quantitativo rappresentato dai bisogni del titolare e della sua famiglia, che peraltro va riferito non all'uso della cosa ma al percepimento dei frutti, se può incontrare limitazioni derivanti dalla natura e dalla destinazione economica del bene (arg. ex art. 981 c.c., dettato per l'usufrutto ma applicabile anche al diritto d'uso, in forza del rinvio di cui all'art. 977 c.c.), per contro, in ragione del richiamato principio di tipicità, non può soffrire limitazioni o condizionamenti maggiori o ulteriori derivanti dal titolo. Sulla scorta di tali considerazioni, l'avere la Corte fiorentina escluso la realità del diritto in questione ed affermato la sua natura personale in ragione del rilievo che esso non conferiva la pienezza dell'uso del bene conferito, ma soltanto il diritto di utilizzarlo per una predeterminata destinazione, al fine cioè di mantenervi gli impianti di sciovia, costituisce un'opzione interpretativa giuridicamente corretta e perciò persuasiva, apparendo la diretta conseguenza, sul piano logico e giuridico, delle caratteristiche sopra evidenziate del diritto d'uso quale diritto reale e delle differenze che lo oppongono, sotto il profilo evidenziato, al diritto personale di godimento. In altri termini, il fatto che il conferente ebbe a concedere il bene soltanto per un determinato uso, escludendo ogni potere di gestione e di godimento dell'avente diritto per altre ed ulteriori destinazioni, integra circostanza di fatto certamente in grado di rivelare che l'intenzione della parte era quella di trasferire un diritto personale di godimento e non un diritto reale d'uso.
Ciò stabilito, nel proseguire l'esame dei passaggi della sentenza impugnata censurati dal ricorso, certamente da condividere appare l'ulteriore argomentazione con la quale il giudice di merito ha ritenuto di trarre elementi di prova a favore della natura personale del diritto conferito dallo statuto della stessa società conferente ed, in particolare, dalla disposizione dello stesso che non le consentiva di costituire diritti reali sui propri beni immobili. Sostiene al riguardo il ricorso che il riferimento al dato statutario è irrilevante ai fini della ricostruzione della effettiva volontà delle parti, potendo tale elemento al più incidere sulla validità dell'atto.
Questa critica non merita accoglimento.
A parte, invero, l'erroneità del rilievo circa la sanzione della invalidità dell'atto posto in essere dagli amministratori in contrasto con i limiti imposti all'oggetto sociale, che si scontra con il principio che riconosce invece all'ente societario una capacità giuridica generale, non limitata al compimento dei soli atti giuridici descritti nell'atto costitutivo, sul punto va osservato che l'atto costitutivo e lo statuto della società commerciale, a mente dell'art. 2328 c.c., svolgono proprio la funzione di disciplinare le regole interne di funzionamento interno e l'attività della società, sicché, proprio in ragione di questo loro ruolo, non può escludersi in linea di principio che ad essi possa legittimamente farsi riferimento al fine di interpretare e qualificare l'atto posto in essere dalla società, superando le incertezze che dovessero eventualmente porsi in sede interpretativa (tanto più nei casi in cui, trattandosi di comportamento proprio di una parte e non già comune ai contraenti, il giudice di merito ritenga di poter trarre da essi elementi ammissivi, favorevoli cioè alla soluzione interpretativa sostenuta dalla controparte). A sostegno di tale conclusione può richiamarsi la regola dettata dall'art. 1362 c.c., comma 2, che, in materia di interpretazione del negozio giuridico, richiede di tenere conto, nel ricostruire l'intenzione dell'autore della dichiarazione, del suo comportamento complessivo, sia antecedente che successivo all'atto, potendosi da essa inferire la rilevanza della circostanza che il dichiarante abbia preventivamente, con un proprio atto di autodeterminazione, stabilito le regole ed i limiti del proprio operare;
soccorre, inoltre, il principio della buona fede, che, ai sensi dell'art. 1366 c.c., costituisce un canone interpretativo di carattere generale, tenuto conto che la pubblicità cui sono sottoposti l'atto costitutivo di una società ed il relativo statuto potrebbero ragionevolmente suscitare affidamento in capo all'altro contraente circa la conformità della dichiarazione negoziale posta in essere dalla società alle regole del suo agire.
L'utilizzazione ad opera della Corte di merito della disposizione statutaria sopra richiamata al fine di interpretare l'atto di conferimento in discussione deve, pertanto, ritenersi giuridicamente corretta, oltre che, può aggiungersi, logicamente adeguata nei suoi risultati, dovendo presumersi, in mancanza di elementi contrari, che sia l'assemblea della società conferente, quando approvò il conferimento, che gli amministratori, quando hanno sottoscritto il capitale sociale della costituenda società, abbiano posto in essere un atto rispettoso delle regole disciplinanti l'attività della società stessa. Con riferimento, alle ulteriori censure sollevate con i motivi in esame, si ritiene priva di qualsiasi pregio la doglianza che lamenta l'omessa considerazione da parte della Corte territoriale della circostanza che nell'atto di conferimento il diritto in discussione veniva qualificato espressamente diritto di uso. La presenza di tale qualificazione appare infatti smentita, oltre che dal testo dell'atto riportato dallo stesso ricorso, dalla stessa sentenza impugnata, nella parte in cui precisa che il diritto in questione era stato in tale atto indicato come "diritto di utilizzazione e di uso", aggiungendo sul punto, con un apprezzamento di fatto non oggetto di specifica censura, che l'impiego di tali termini dava luogo ad una locuzione atecnica da cui non possono trarsi precisi elementi in ordine alla natura del diritto conferito. Parimenti infondata la doglianza relativa alla mancata valutazione del verbale di assemblea con cui la società MA FA dispose il conferimento dei beni in favore della costituenda società. L'espressione utilizzata nella relativa delibera fa infatti riferimento ad entrambi i termini di "utilizzazione" e di "uso" ed appare pertanto ripetitiva dei termini impiegati nello stesso atto di conferimento, che il giudicante, come si è detto, ha ritenuto non significativi ai fini della risoluzione della questione controversa. Merita invece di essere condivisa la censura sollevata dal ricorso avverso l'affermazione della Corte di appello in ordine, se non proprio ad una incompatibilità, quanto meno ad una difficile conciliabilità tra il contenuto proprio del diritto reale di uso e la qualità di società commerciale dell'eventuale beneficiario, specie se di medie o grandi dimensioni, fondata sul rilievo del carattere personale del diritto in questione, scandito dal contenuto delle facoltà da esso scaturenti, collegate dalla legge ai bisogni propri e della famiglia dell'avente diritto.
Questo ragionamento, tanto se inteso come valutazione di mera inadeguatezza, quanto se interpretato come inconciliabilità effettiva, non può essere accolto, anche se, merita subito aggiungere, il giudizio di fondatezza della relativa censura non può avere come esito l'accoglimento del ricorso e la conseguente cassazione della sentenza impugnata, dovendosi dare atto che essa si fonda, come si è visto, su altre autonome e convincenti ragioni, certamente in grado di sorreggerne adeguatamente, da sole, la conclusione.
Ed invero la possibilità che una persona giuridica possa essere titolare del diritto reale d'uso si rinviene già in una remota sentenza di questa Corte (Cass. n. 2502 del 1963) ed è tesi seguita dalla maggior parte della dottrina, sulla base dell'ovvio rilievo che le caratteristiche legate all'esercizio del diritto di uso di un determinato bene da parte di un ente non sono diverse da quelle proprie della persona fisica. In tal senso, del resto, può osservarsi che un orientamento giurisprudenziale consolidato riconduce proprio alla figura del diritto reale di uso il vincolo di destinazione imposto dalla legge (L. n. 765 del (Ndr: testo originale non comprensibile) art. 18) nei confronti dell'area destinata a parcheggio in favore della corrispondente unità abitativa, senza al riguardo porre, ovviamente, alcuna differenza a seconda che il proprietario di essa sia una persona fisica ovvero una società commerciale.
In particolare, l'affermazione qui criticata muove da un equivoco di fondo, laddove confonde, sovrapponendoli, il carattere di "personalità" del diritto reale di uso con il limite quantitativo legato ai bisogni propri dell'usuario e della sua famiglia. Si tratta, invece, di due dati normativi distinti. Il carattere personale dei diritto di uso è certamente una sua peculiarità e si traduce nella necessità che il diritto di uso sulla cosa venga esercitato effettivamente da chi ne è titolare, esigenza che la legge rafforza con il vincolo di incedibilità posto dall'art. 1024 c.c., limite peraltro che, non risultando dettato per motivi di ordine pubblico, è ritenuto liberamente derogabile in sede di atto costitutivo del diritto (Cass. n. 3565 del 1989). Il limite quantitativo legato ai bisogni propri dell'usuario e della propria famiglia è invece posto dalla legge soltanto con riguardo al percepimento dei frutti (Cass. n. 2502 del 1963). La possibilità della costituzione del diritto reale di uso in favore della persona giuridica deve essere pertanto pienamente riconosciuta, non trovando essa alcun ostacolo nel carattere personale del relativo diritto, rettamente inteso.
In realtà, l'unica questione che può porsi con riferimento alla configurabilità del diritto d'uso in favore delle società commerciali concerne le cose fruttifere, per le quali opera, come si è detto, il limite del fabbisogno personale, dal momento che esso non sarebbe determinabile nei confronti dei predetti enti, atteso il loro scopo lucrativo, che di fatto dilata i loro bisogni in misura pressoché illimitata. Il problema però, correttamente inteso, non sembra porsi in termini di validità dell'atto, quanto in relazione alla esatta qualificazione del diritto reale che con esso si è inteso a costituire, nel senso che il conferimento del bene fruttifero alla persona giuridica, laddove risulti implicita la volontà che essa faccia propri i frutti, implicando il diritto al percepimento degli stessi senza limite di fabbisogno, andrebbe parificato al diritto di usufrutto e come tale dovrebbe essere considerato. La relativa questione appare, comunque, del tutto irrilevante nel caso di specie, evadendo dal tema della controversia, attesa la natura non fruttifera del bene che risulta conferito alla società beneficiaria.
3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 346 c.p.c., lamentando che il giudice di appello abbia riformato, in mancanza di specifica impugnazione, anche il capo della sentenza di primo grado che aveva disposto la compensazione delle spese di giudizio.
Il quarto motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 346 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere disposto la condanna della MA FA al pagamento delle spese del primo grado di giudizio anche in favore della s.r.l. MA IA Senese, che non aveva proposto impugnazione e si era limitata ad aderire all'appello proposto dalla s.r.l. MA IA. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della la loro connessione logica e giuridica, sono entrambi infondati.
L'esattezza della pronuncia sulle spese di primo grado da parte della Corte di appello discende dal principio dettato dall'art. 336 c.p.c., comma 1, secondo il quale la riforma della sentenza in sede di impugnazione ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (c.d. effetto espansivo interno). Ne deriva che, come questa Corte ha già più volte precisato, la riforma della sentenza di primo grado determina anche la caducazione ex lege della statuizione delle spese, atteso che essa integra una pronuncia accessoria dipendente dal capo della sentenza che decide la lite, sicché il giudice di appello ha il dovere di provvedere d'ufficio, alla luce del nuovo esito della controversia, ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. n. 11491 del 2006, Cass. n. 15112 del 2005). Proprio il carattere oggettivo dell'effetto estensivo della riforma da altresì ragione del fatto che la pronuncia alle spese abbia coinvolto anche la società MA IA Senese, cui va riconosciuta la veste di litisconsorte necessario, che, pur essendosi limitata ad aderire all'appello proposto dalla s.r.l. MA IA aveva comunque partecipato al giudizio sia di primo che di secondo grado.
4. Il quinto motivo di ricorso censura la condanna al pagamento delle spese di giudizio e la relativa quantificazione.
Il motivo inammissibile per l'estrema genericità delle censure sollevate, non avendo la società ricorrente specificamente dedotto, come invece era suo onere in osservanza del principio della specificità dei motivi del ricorso per cassazione, gli errori che sarebbero stati commessi dal giudice di merito nella liquidazione delle spese ne' precisato le singole voci di tabella degli onorari e dei diritti che si assume essere state violate (Cass. 13098 del 2003;
Cass. n. 5581 del 2003; Cass. n. 13417 del 2001).
5. In conclusione, il ricorso è respinto.
La natura e la complessità della principale questione trattata consigliano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2008