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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/11/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1907/2022 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il
5/11/2025 senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra Parte_1
(c.f. ), nato a [...] l'[...], difeso dall'avv. Giorgia Miriello, e CodiceFiscale_1
(c.f. ), nata a [...] il [...], difesa dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
RI De SA, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23/5/2022 il signor , premesso di aver sposato il 30/11/1991 Parte_1
a TA (LT) la signora secondo il rito civile e di aver avuto dalla donna i figli CP_1 Per_
e (nati, rispettivamente, il 7/6/1994 e il 30/3/1998), ha dedotto che in forza di Per_1 decreto emesso l'8/6/2021 il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione consensuale dei consorti alle condizioni concordate nell'atto introduttivo del procedimento. Ha osservato, poi, che per effetto di tali intese avrebbe dovuto corrispondere alla moglie - rimasta ad abitare nella casa familiare di TA (LT), in locazione, assieme alla prole - € 450,00 al mese rivalutabili a titolo di mantenimento del coniuge, € 450,0 al mese rivalutabili per le esigenze ordinarie del secondogenito e la metà delle spese straordinarie occorrenti al ragazzo. A detta dell'istante si tratterebbe di statuizioni non più adeguate alla situazione patrimoniale e personale degli interessati, ormai titolari di entrate pressoché equivalenti. In questa prospettiva il signor ha riferito di percepire una busta paga di circa € 2.400,00 mensili e di versare per Pt_1
l'abitazione di residenza un canone di affitto di € 450,00 al mese. Ha fatto riferimento, ancora, alla prossima immissione in ruolo della resistente presso una scuola del circondario, tale da garantirle un incremento stipendiale da € 1.500,00 a € 1.800,00 al mese, e al riconoscimento, in favore della stessa, di un'indennità, non inferiore a € 500,00 al mese, derivante dall'assunzione della carica di Assessore in seno alla maggioranza che di lì a poco avrebbe amministrato TA (LT). Sul rilievo della definitiva interruzione di ogni legame materiale e spirituale tra i coniugi il ricorrente ha concluso per lo scioglimento del matrimonio e per la revoca del mantenimento attribuito alla signora Si è detto disposto, per converso, CP_1 Per_ a contribuire ai bisogni materiali di , studente universitario fuori sede, con il versamento diretto al beneficiario di un assegno di € 500,00 al mese.
***
1 Costituita con comparsa del 20/9/2022, la signora non si è opposta al divorzio. CP_1
Ha negato, per il resto, che sussista la parità tra le situazioni economiche dei consorti descritta nell'ambito del ricorso in virtù, nell'ordine, della temporaneità dell'incarico politico citato nell'atto, remunerato con l'elargizione non di una retribuzione, ma di un mero indennizzo, dell'ammontare dei canoni dovuti per il godimento della casa coniugale, pari a € 686,00 al mese, e della reale entità degli stipendi incassati dal signor , oscillanti tra € 2.600,00 e Pt_1
€ 3.000,00 netti al mese. Alla luce di quanto precede la resistente ha chiesto la conferma delle statuizioni patrimoniali recepite nel decreto di omologa della separazione.
***
Il giudizio è stato riunito al fascicolo iscritto al n. 2712/2022 del R.G.A.C., promosso dalla signora per ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con il signor . CP_1 Pt_1
***
All'udienza presidenziale del 15/2/2023 il ricorrente ha dichiarato di percepire una pensione di
€ 2.600,00 al mese e di essere tenuto a corrispondere un affitto mensile di € 450,00.
La signora ha ammesso di guadagnare € 1.500,00 netti al mese come insegnante di CP_1 educazione fisica e di percepire € 530,00 al mese a titolo di indennità per l'assunzione, a decorrere dal 2022, della carica di Assessore alle Politiche Sociali del Comune di TA (LT).
Il Presidente del Tribunale in via provvisoria ha condannato il signor a versare alla Pt_1 Per_ controparte un assegno di € 500,00 al mese rivalutabili per le esigenze ordinarie del figlio e ad accollarsi, al pari della madre, la metà degli esborsi straordinari relativi al ragazzo.
In seguito il ricorrente ha proposto di definire la causa in via transattiva con l'attribuzione diretta al secondogenito, laureatosi nelle more, di un contributo di € 400,00 al mese.
La signora ha proposto di destinare la cifra per € 100,00 alle necessità personali e CP_1 per € 300,00 a quelle del figlio, fatta salva la divisione delle menzionate spese straordinarie. Per_ Il 5/11/2025 le parti, alla presenza di , hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo volto a definire la controversia alle condizioni di seguito riportate: “Pronuncia del divorzio.
Accoglimento della proposta conciliativa formulata dal signor (€ 400,00 a titolo di Pt_2 Per mantenimento del figlio , con versamento diretto al beneficiario;
ripartizione sui genitori in misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie inerenti alla prole;
attuazione a tali scopi del Protocollo in vigore presso il Tribunale. Le parti precisano che la signora rimarrà CP_1 ad abitare nella ex casa familiare, sita a TA, in Via SA Battisti n. 3, indipendentemente dall'autonomia della prole, in forza del contratto di locazione stipulato con la signora Parte_3
proprietaria del bene. Spese di lite compensate”.
[...]
***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della vertenza, il Collegio reputa che la pretesa dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Pt_1 CP_1
Dai documenti acquisiti durante il processo si evince che il matrimonio per cui è causa, celebrato a TA (LT) il 30/11/1991, è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile di tale Comune dell'anno 1991, al n. 25, parte I, e che il Tribunale Cassino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. 11798, pubblicato in data 8/6/2021.
Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito gli interessati si siano riconciliati. Si deve ritenere, quindi, che ogni comunione materiale e spirituale tra le parti sia venuta meno in maniera irreversibile. Ricorrono le condizioni sancite dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970 per lo scioglimento del matrimonio.
***
2 Gli accordi conclusi dalle parti sono conformi alla legge. Nulla osta al loro recepimento.
***
L'intesa dei consorti giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1907/2022 del
R.G.A.C., respinta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 30/11/1991 a TA (LT) tra Pt_1
e , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di TA
[...] CP_1
(LT) dell'anno 1991 al n. 25, parte I;
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di TA (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ riconosce le intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 5/11/2025
il giudice estensore Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1907/2022 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il
5/11/2025 senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra Parte_1
(c.f. ), nato a [...] l'[...], difeso dall'avv. Giorgia Miriello, e CodiceFiscale_1
(c.f. ), nata a [...] il [...], difesa dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
RI De SA, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23/5/2022 il signor , premesso di aver sposato il 30/11/1991 Parte_1
a TA (LT) la signora secondo il rito civile e di aver avuto dalla donna i figli CP_1 Per_
e (nati, rispettivamente, il 7/6/1994 e il 30/3/1998), ha dedotto che in forza di Per_1 decreto emesso l'8/6/2021 il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione consensuale dei consorti alle condizioni concordate nell'atto introduttivo del procedimento. Ha osservato, poi, che per effetto di tali intese avrebbe dovuto corrispondere alla moglie - rimasta ad abitare nella casa familiare di TA (LT), in locazione, assieme alla prole - € 450,00 al mese rivalutabili a titolo di mantenimento del coniuge, € 450,0 al mese rivalutabili per le esigenze ordinarie del secondogenito e la metà delle spese straordinarie occorrenti al ragazzo. A detta dell'istante si tratterebbe di statuizioni non più adeguate alla situazione patrimoniale e personale degli interessati, ormai titolari di entrate pressoché equivalenti. In questa prospettiva il signor ha riferito di percepire una busta paga di circa € 2.400,00 mensili e di versare per Pt_1
l'abitazione di residenza un canone di affitto di € 450,00 al mese. Ha fatto riferimento, ancora, alla prossima immissione in ruolo della resistente presso una scuola del circondario, tale da garantirle un incremento stipendiale da € 1.500,00 a € 1.800,00 al mese, e al riconoscimento, in favore della stessa, di un'indennità, non inferiore a € 500,00 al mese, derivante dall'assunzione della carica di Assessore in seno alla maggioranza che di lì a poco avrebbe amministrato TA (LT). Sul rilievo della definitiva interruzione di ogni legame materiale e spirituale tra i coniugi il ricorrente ha concluso per lo scioglimento del matrimonio e per la revoca del mantenimento attribuito alla signora Si è detto disposto, per converso, CP_1 Per_ a contribuire ai bisogni materiali di , studente universitario fuori sede, con il versamento diretto al beneficiario di un assegno di € 500,00 al mese.
***
1 Costituita con comparsa del 20/9/2022, la signora non si è opposta al divorzio. CP_1
Ha negato, per il resto, che sussista la parità tra le situazioni economiche dei consorti descritta nell'ambito del ricorso in virtù, nell'ordine, della temporaneità dell'incarico politico citato nell'atto, remunerato con l'elargizione non di una retribuzione, ma di un mero indennizzo, dell'ammontare dei canoni dovuti per il godimento della casa coniugale, pari a € 686,00 al mese, e della reale entità degli stipendi incassati dal signor , oscillanti tra € 2.600,00 e Pt_1
€ 3.000,00 netti al mese. Alla luce di quanto precede la resistente ha chiesto la conferma delle statuizioni patrimoniali recepite nel decreto di omologa della separazione.
***
Il giudizio è stato riunito al fascicolo iscritto al n. 2712/2022 del R.G.A.C., promosso dalla signora per ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con il signor . CP_1 Pt_1
***
All'udienza presidenziale del 15/2/2023 il ricorrente ha dichiarato di percepire una pensione di
€ 2.600,00 al mese e di essere tenuto a corrispondere un affitto mensile di € 450,00.
La signora ha ammesso di guadagnare € 1.500,00 netti al mese come insegnante di CP_1 educazione fisica e di percepire € 530,00 al mese a titolo di indennità per l'assunzione, a decorrere dal 2022, della carica di Assessore alle Politiche Sociali del Comune di TA (LT).
Il Presidente del Tribunale in via provvisoria ha condannato il signor a versare alla Pt_1 Per_ controparte un assegno di € 500,00 al mese rivalutabili per le esigenze ordinarie del figlio e ad accollarsi, al pari della madre, la metà degli esborsi straordinari relativi al ragazzo.
In seguito il ricorrente ha proposto di definire la causa in via transattiva con l'attribuzione diretta al secondogenito, laureatosi nelle more, di un contributo di € 400,00 al mese.
La signora ha proposto di destinare la cifra per € 100,00 alle necessità personali e CP_1 per € 300,00 a quelle del figlio, fatta salva la divisione delle menzionate spese straordinarie. Per_ Il 5/11/2025 le parti, alla presenza di , hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo volto a definire la controversia alle condizioni di seguito riportate: “Pronuncia del divorzio.
Accoglimento della proposta conciliativa formulata dal signor (€ 400,00 a titolo di Pt_2 Per mantenimento del figlio , con versamento diretto al beneficiario;
ripartizione sui genitori in misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie inerenti alla prole;
attuazione a tali scopi del Protocollo in vigore presso il Tribunale. Le parti precisano che la signora rimarrà CP_1 ad abitare nella ex casa familiare, sita a TA, in Via SA Battisti n. 3, indipendentemente dall'autonomia della prole, in forza del contratto di locazione stipulato con la signora Parte_3
proprietaria del bene. Spese di lite compensate”.
[...]
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Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della vertenza, il Collegio reputa che la pretesa dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Pt_1 CP_1
Dai documenti acquisiti durante il processo si evince che il matrimonio per cui è causa, celebrato a TA (LT) il 30/11/1991, è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile di tale Comune dell'anno 1991, al n. 25, parte I, e che il Tribunale Cassino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. 11798, pubblicato in data 8/6/2021.
Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito gli interessati si siano riconciliati. Si deve ritenere, quindi, che ogni comunione materiale e spirituale tra le parti sia venuta meno in maniera irreversibile. Ricorrono le condizioni sancite dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970 per lo scioglimento del matrimonio.
***
2 Gli accordi conclusi dalle parti sono conformi alla legge. Nulla osta al loro recepimento.
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L'intesa dei consorti giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1907/2022 del
R.G.A.C., respinta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 30/11/1991 a TA (LT) tra Pt_1
e , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di TA
[...] CP_1
(LT) dell'anno 1991 al n. 25, parte I;
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di TA (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ riconosce le intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 5/11/2025
il giudice estensore Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
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