Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00422/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04790/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4790 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Violetta Lamberti, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- il Ministero dell’Interno - Questura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, in via Diaz n. 11;
per l’annullamento,
previa sospensiva,
del decreto Cat.A.12/2022/Imm/1^Sez/Dinieghi/l.v./107 del Questore Napoli, emesso il 10.05.22 e notificato il 06.08.22, di rigetto dell’istanza di rilascio/conversione del permesso di soggiorno, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , del cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025 il dott. OM OL e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 4790 del 2022 di cui all’epigrafe, notificato e depositato in data 17.10.2022, ha domandato “ l’annullamento, previa sospensiva, del decreto cat.a.12/2022/imm/1^sez/dinieghi/l.v./107 del questore di Napoli, emesso il 10.05.22 e notificato il 06.08.22, di rigetto dell’istanza di rilascio/conversione del permesso di soggiorno, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso a quello impugnato ”.
2. In data 31.10.2022, con atto di mero stile, si è costituita l’Amministrazione intimata la quale, in data 07.11.2022, ha depositato una relazione ove ha insistito per il rigetto del ricorso.
3. In data 10.10.2025, il difensore della parte ricorrente ha depositato il certificato di decesso della propria assistita.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25.11.2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, il difensore della parte ricorrente, dando atto del decesso di quest’ultima, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione ex art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a.; pertanto, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ebbene, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente dal difensore della parte ricorrente. Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 120/2023; sentenza n. 7816/2022).
6. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
7. La peculiarità della vicenda e l’esito in rito del giudizio giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 87 comma 4- bis c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
LA NA, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
OM OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM OL | LA NA |
IL SEGRETARIO
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