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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/06/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 802/2023
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
(Cod Fisc. ), quale legale rappresentante in carica della “ CodiceFiscale_1 [...]
, corrente in Crosia, Via Risorgimento n. 25 (P.IVA , Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Falvo, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, C.F. Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Direttore pro tempore, rappresentato, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati, dott.sse (C.F. ), Controparte_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ) e (C.F. );
[...] C.F._3 Parte_3 C.F._4
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8.3.2023 parte ricorrente proponeva opposizione alla ordinanza Con ingiunzione n. 15/2023 dell (d'ora in poi ) Controparte_1
notificata il 15.2.2023, con la quale era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 3.636,80 a titolo di sanzione amministrativa ex art. 3, commi 3, D.L. n. 12/2002 per l'occupazione dalla giornata del 5.9.2019 della lavoratrice in assenza della Parte_4
preventiva comunicazione di assunzione, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, la carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta e, in ogni caso, l'insussistenza della violazione accertata, stante la presenza in negozio della Pt_4 solo a carattere amichevole, in assenza della titolare, anche per aiutare il marito dell'amministratrice.
In particolare, parte ricorrente evidenziava che nella giornata del 5.9.2019 la ricorrente Pt_1
sempre presente in negozio, lamentava forti dolori e pertanto si rendeva necessaria
[...]
una visita medica. Poiché la era presente in negozio, essendo passata a salutarla, si Pt_4 offriva di rimanere lì e di controllare anche il marito anziano, anch'egli presente in negozio.
Con Si costituiva in giudizio l' , che contestava con varie argomentazioni la domanda della parte ricorrente.
In particolare, evidenziava che dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva, la era Parte_4 stata assunta senza la necessaria comunicazione e pertanto l'ordinanza doveva ritenersi fondata e motivata.
Veniva ammessa la prova testimoniale e la causa, discussa mediante deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa in data odierna.
***
Il ricorso risulta fondato e pertanto deve essere accolto.
Va premesso che la impugnata ordinanza ingiunzione trova fondamento nell'accesso ispettivo dell'8.10.2019, nel corso del quale gli organi ispettivi hanno provveduto a sentire i lavoratori rinvenuti in loco ed hanno successivamente emesso verbale unico di accertamento n.
CS00002/2019-720-01 del 08.10.2019 dal quale poi l'ordinanza ingiuntiva opposta per cui è causa.
Sul piano metodologico preme rilevare, quanto al problema del valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, che se è vero che i verbali contenenti dichiarazioni redatti dalla direzione del lavoro non fanno mai prova piena della veridicità intrinseca delle dichiarazioni, è però altrettanto vero che ai sensi degli artt. 2699-2700 c.c. gli stessi verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, nonché della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e della provenienza delle dichiarazioni dalle parti.
La Corte di Cassazione ha esattamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute (in tal senso Cass., n. 166/2014).
Di conseguenza il verbale ispettivo ha valenza privilegiata relativamente ai fatti che siano avvenuti in presenza del verbalizzante mentre i fatti dichiarati all'ispettore da parte di terzi devono essere confermati in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso.
Ebbene, dalla consultazione della documentazione versata in atti dall'Ispettorato succeduto, risulta che nel corso dell'accesso ispettivo, era riscontrata la presenza di un lavoratore in nero ed era stato accertato che il lavoratore era stato adibito all'attività di commessa senza la preventiva trasmissione della comunicazione di assunzione.
Dalle dichiarazioni rilasciate dalla , risulta che la stessa ha dichiarato che il Parte_4
giorno 5.9.2019 era il suo primo giorno di lavoro (coincidente con la data di accesso dell'ispettorato).
Di contro, nel caso di specie, deve rilevarsi che i testi escussi all'udienza del 1.10.2024 non hanno confermato le dichiarazioni precedentemente rese agli ispettori del lavoro in occasione dell'accesso ispettivo, che sole erano state poste a base delle contestazioni di cui al verbale di accertamento in questione e della successiva ordinanza ingiunzione.
Tutti e due, infatti, hanno recisamente negato la sussistenza del contestato rapporto di lavoro subordinato tra i soggetti coinvolti.
D'altronde, le dichiarazioni rese dalla in sede di primo accesso appaiono Parte_4
estremamente generiche, mentre le dichiarazioni rese in udienza, supportate dalla produzione della ricevuta fiscale della visita medica a cui si è sottoposta la ricorrente in pari data rispetto all'accesso ispettivo, confortano l'assunto difensivo di parte ricorrente.
Orbene, benché sia in generale possibile conferire maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese agli ispettori nell'immediatezza dell'accesso ispettivo e sotto l'“effetto sorpresa”, rispetto a quelle rese successivamente, pare al giudicante che tanto non possa dirsi nel caso de quo, ove si consideri che quanto si legge nei verbali di acquisizione delle dichiarazioni dell'opponente e della presunta dipendente irregolarmente occupata, appare estremamente generico e niente affatto circostanziato, prestandosi facilmente a plurime possibili interpretazioni.
D'altro canto, il supporto probatorio alle dichiarazioni rese dalla lavoratrice in sede ispettiva
è mancato del tutto;
è giusto il caso di rilevare che l'indizio da esse ricavabile appare manifestamente contraddetto dalle seguenti circostanze: la presenza sul luogo di lavoro del marito della e la produzione della ricevuta relativa CP_5 Parte_1 all'esecuzione della visita specialistica in data 5.9.2019 alle ore 11,00, coincidente con la data e con l'ora dell'accesso ispettivo.
In definitiva, il contrasto fra le dichiarazioni rese in sede ispettiva e in sede giurisdizionale restituisce, per ciò che concerne gli addebiti contestati, un quadro indiziario affatto contraddittorio, che – in considerazione delle regole sulla ripartizione dell'onere probatorio, nulla avendo chiesto di provare l'Ispettorato opposto (convenuto in senso formale ma attore sostanziale del processo per opposizione a sanzione amministrativa) in merito alla sussistenza del contestato rapporto di lavoro – non può che condurre alla valutazione di infondatezza della pretesa.
Il ricorso va pertanto accolto, annullandosi l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ordinanza ingiunzione n. 15/2023 dell' notificata il 15.2.2023; Controparte_1
- Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in €. 1.312,00 oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al legale costituito.
Castrovillari, 23-6-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 802/2023
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
(Cod Fisc. ), quale legale rappresentante in carica della “ CodiceFiscale_1 [...]
, corrente in Crosia, Via Risorgimento n. 25 (P.IVA , Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Falvo, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, C.F. Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Direttore pro tempore, rappresentato, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati, dott.sse (C.F. ), Controparte_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ) e (C.F. );
[...] C.F._3 Parte_3 C.F._4
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8.3.2023 parte ricorrente proponeva opposizione alla ordinanza Con ingiunzione n. 15/2023 dell (d'ora in poi ) Controparte_1
notificata il 15.2.2023, con la quale era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 3.636,80 a titolo di sanzione amministrativa ex art. 3, commi 3, D.L. n. 12/2002 per l'occupazione dalla giornata del 5.9.2019 della lavoratrice in assenza della Parte_4
preventiva comunicazione di assunzione, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, la carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta e, in ogni caso, l'insussistenza della violazione accertata, stante la presenza in negozio della Pt_4 solo a carattere amichevole, in assenza della titolare, anche per aiutare il marito dell'amministratrice.
In particolare, parte ricorrente evidenziava che nella giornata del 5.9.2019 la ricorrente Pt_1
sempre presente in negozio, lamentava forti dolori e pertanto si rendeva necessaria
[...]
una visita medica. Poiché la era presente in negozio, essendo passata a salutarla, si Pt_4 offriva di rimanere lì e di controllare anche il marito anziano, anch'egli presente in negozio.
Con Si costituiva in giudizio l' , che contestava con varie argomentazioni la domanda della parte ricorrente.
In particolare, evidenziava che dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva, la era Parte_4 stata assunta senza la necessaria comunicazione e pertanto l'ordinanza doveva ritenersi fondata e motivata.
Veniva ammessa la prova testimoniale e la causa, discussa mediante deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa in data odierna.
***
Il ricorso risulta fondato e pertanto deve essere accolto.
Va premesso che la impugnata ordinanza ingiunzione trova fondamento nell'accesso ispettivo dell'8.10.2019, nel corso del quale gli organi ispettivi hanno provveduto a sentire i lavoratori rinvenuti in loco ed hanno successivamente emesso verbale unico di accertamento n.
CS00002/2019-720-01 del 08.10.2019 dal quale poi l'ordinanza ingiuntiva opposta per cui è causa.
Sul piano metodologico preme rilevare, quanto al problema del valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, che se è vero che i verbali contenenti dichiarazioni redatti dalla direzione del lavoro non fanno mai prova piena della veridicità intrinseca delle dichiarazioni, è però altrettanto vero che ai sensi degli artt. 2699-2700 c.c. gli stessi verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, nonché della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e della provenienza delle dichiarazioni dalle parti.
La Corte di Cassazione ha esattamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute (in tal senso Cass., n. 166/2014).
Di conseguenza il verbale ispettivo ha valenza privilegiata relativamente ai fatti che siano avvenuti in presenza del verbalizzante mentre i fatti dichiarati all'ispettore da parte di terzi devono essere confermati in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso.
Ebbene, dalla consultazione della documentazione versata in atti dall'Ispettorato succeduto, risulta che nel corso dell'accesso ispettivo, era riscontrata la presenza di un lavoratore in nero ed era stato accertato che il lavoratore era stato adibito all'attività di commessa senza la preventiva trasmissione della comunicazione di assunzione.
Dalle dichiarazioni rilasciate dalla , risulta che la stessa ha dichiarato che il Parte_4
giorno 5.9.2019 era il suo primo giorno di lavoro (coincidente con la data di accesso dell'ispettorato).
Di contro, nel caso di specie, deve rilevarsi che i testi escussi all'udienza del 1.10.2024 non hanno confermato le dichiarazioni precedentemente rese agli ispettori del lavoro in occasione dell'accesso ispettivo, che sole erano state poste a base delle contestazioni di cui al verbale di accertamento in questione e della successiva ordinanza ingiunzione.
Tutti e due, infatti, hanno recisamente negato la sussistenza del contestato rapporto di lavoro subordinato tra i soggetti coinvolti.
D'altronde, le dichiarazioni rese dalla in sede di primo accesso appaiono Parte_4
estremamente generiche, mentre le dichiarazioni rese in udienza, supportate dalla produzione della ricevuta fiscale della visita medica a cui si è sottoposta la ricorrente in pari data rispetto all'accesso ispettivo, confortano l'assunto difensivo di parte ricorrente.
Orbene, benché sia in generale possibile conferire maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese agli ispettori nell'immediatezza dell'accesso ispettivo e sotto l'“effetto sorpresa”, rispetto a quelle rese successivamente, pare al giudicante che tanto non possa dirsi nel caso de quo, ove si consideri che quanto si legge nei verbali di acquisizione delle dichiarazioni dell'opponente e della presunta dipendente irregolarmente occupata, appare estremamente generico e niente affatto circostanziato, prestandosi facilmente a plurime possibili interpretazioni.
D'altro canto, il supporto probatorio alle dichiarazioni rese dalla lavoratrice in sede ispettiva
è mancato del tutto;
è giusto il caso di rilevare che l'indizio da esse ricavabile appare manifestamente contraddetto dalle seguenti circostanze: la presenza sul luogo di lavoro del marito della e la produzione della ricevuta relativa CP_5 Parte_1 all'esecuzione della visita specialistica in data 5.9.2019 alle ore 11,00, coincidente con la data e con l'ora dell'accesso ispettivo.
In definitiva, il contrasto fra le dichiarazioni rese in sede ispettiva e in sede giurisdizionale restituisce, per ciò che concerne gli addebiti contestati, un quadro indiziario affatto contraddittorio, che – in considerazione delle regole sulla ripartizione dell'onere probatorio, nulla avendo chiesto di provare l'Ispettorato opposto (convenuto in senso formale ma attore sostanziale del processo per opposizione a sanzione amministrativa) in merito alla sussistenza del contestato rapporto di lavoro – non può che condurre alla valutazione di infondatezza della pretesa.
Il ricorso va pertanto accolto, annullandosi l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ordinanza ingiunzione n. 15/2023 dell' notificata il 15.2.2023; Controparte_1
- Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in €. 1.312,00 oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al legale costituito.
Castrovillari, 23-6-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone