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Articolo 4 della Legge 21 marzo 1958, n. 288
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Articolo 3
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Legge 21 marzo 1958, n. 288
Articolo 4 della Legge 21 marzo 1958, n. 288
Versione
27 aprile 1958
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 27 aprile 1958
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