Sentenza 24 maggio 1984
Massime • 1
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1982, con la quale è stata dichiarata, fra le altre, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 810 del 1929, limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, commi quarto, quinto e sesto del concordato e dell'art. 17 della legge n. 847 del 1929 (nella parte in cui le suddette norme prevedono che la Corte d'appello possa rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento ecclesiastico, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato), sono venute meno le norme che davano Rilevanza nell'ordinamento statale alla detta dispensa ecclesiastica, e di conseguenza la pretesa di far valere agli effetti civili tale causa di scioglimento del matrimonio canonico non ha più tutela giudiziale sicché la domanda relativa è assolutamente improponibile. (nella specie la Corte suprema in base all'enunciato principio ha cassato senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato l'esecutività della dispensa per matrimonio rato e non consumato).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/1984, n. 3186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3186 |
| Data del deposito : | 24 maggio 1984 |
Testo completo
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1982, con la quale è stata dichiarata, fra le altre, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 810 del 1929, limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, commi quarto, quinto e sesto del concordato e dell'art. 17 della legge n. 847 del 1929 (nella parte in cui le suddette norme prevedono che la Corte d'appello possa rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento ecclesiastico, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato), sono venute meno le norme che davano Rilevanza nell'ordinamento statale alla detta dispensa ecclesiastica, e di conseguenza la pretesa di far valere agli effetti civili tale causa di scioglimento del matrimonio canonico non ha più tutela giudiziale sicché la domanda relativa è assolutamente improponibile. (nella specie la Corte suprema in base all'enunciato principio ha cassato senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato l'esecutività della dispensa per matrimonio rato e non consumato).*