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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 01/10/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1575 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. D'ANGELO LUCA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. D'ANGELO LUCA, giusta delega in atti CP_1
RICORRENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da in Parte_1 CP_1
data 12.09.2009 in Savona (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Savona al numero 102, parte I, anno 2009, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Savona di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
2) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non pretendono l'uno nei confronti dell'altro nessun contributo al mantenimento.
3) il figlio minore i anni 15 viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato Per_1
presso l'abitazione della madre;
il padre regolerà e concorderà con la madre di volta involta, nel rispetto delle esigenze di entrambi e del figlio, le più ampie modalità di visita del figlio Il Per_1 padre avrà facoltà di vedere il figlio in qualsiasi momento e di tenerlo con sé a cena compreso il successivo pernottamento su accordo con la madre e comunicandolo con debito anticipo.
Compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi di potrà tenerlo con sé anche ogni Per_1
qualvolta il figlio lo desideri. In ogni caso, il padre terrà con sé il figlio un fine settimana ogni due secondo il criterio dell'alternanza con la madre, dal venerdì alle ore 16,00 fino alle ore 20,30 della domenica;
il padre nel corso della settimana in cui non gli spetta di trascorrere il fine settimana con il figlio, potrà tenere con sé uno o più pomeriggi infrasettimanali, da concordare tra i Per_1
genitori, anche relativamente agli orari, compatibilmente con le esigenze di vita e scolastiche del figlio. In ogni caso il padre potrà comunque vedere il figlio in giornate infrasettimanali anche nella settimana in cui la terrà con sé nel week-end, previo accordo tra i genitori. I genitori potranno,
comunque, concordare modalità di visita più ampie, previo accordo tra gli stessi e tenuto conto dei rispettivi impegni e delle esigenze del minore;
i periodi delle festività natalizie e pasquali oltre ai compleanni del figlio , comunque, le festività riconosciute verranno suddivise tra i genitori Per_1
secondo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive i genitori trascorreranno 15 giorni di ferie ciascuno con il figlio, anche non consecutivi;
al fine di consentire l'organizzazione delle rispettive ferie, i genitori concorderanno il periodo di vacanza che il figlio trascorrerà con Per_1
ciascuno. Entrambi i coniugi si impegnano, quando il figlio sarà in vacanza con l'uno o con l'altro genitore, a fornire l'esatta ubicazione del luogo dove il minore dimorerà consentendo in maniera continuativa contatti telefonici con Per_1
4) Il marito verserà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e Per_1
fino alla sua indipendenza economica la somma di € 350,00 entro i primi cinque giorni del mese. La
predetta somma verrà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT. Al compimento della maggiore età del figlio fino alla Sua indipendenza economica il padre potrà, se lo Per_1 Parte_1
ritiene, versare direttamente a lui il contributo al mantenimento. Il marito corrisponderà altresì alla moglie la quota del 50% delle spese straordinarie da sostenersi e sostenute per il figlio minore, da intendersi scolastiche, mediche, specialistiche, anche non coperte dal servizio sanitario nazionale,
odontoiatriche, ludiche, ricreative, sportive, previo accordo tra i genitori e comunque documentate.
5) la casa coniugale sita in Savona Via delle Ferriere n. 6/2 - con l'attuale arredo, corredo e pertinenze - resterà nella mera disponibilità del sig. che si farà carico esclusivo delle spese Pt_1
di ordinaria e straordinaria gestione, spese condominiali incluse, comprese le utenze e le imposte comunali se dovute;
la moglie, nelle more del procedimento di separazione in pieno accordo con il marito, ha già provveduto a trasferire la propria residenza, portando con sé tutti i propri effetti personali;
6) l'autovettura marca Volvo XC60 targata FL 294 KH, intestata al sig. resterà Parte_1
nella Sua disponibilità. L'autovettura marca Citroen C3 targata GW 818 AK di proprietà ed intestata alla sig.ra resterà nella Sua disponibilità e proprietà; CP_1
7) i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio compreso l'inserimento del figlio minore sugli stessi con espressa avvertenza che ogni eventuale viaggio all'estero del minore dovrà essere preventivamente concordato ed assentito tra i coniugi.
8) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando espressamente e vicendevolmente a qualsiasi richiesta di assegno.
9) Il tutto con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Savona (SV) di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 01.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo