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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2360 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
brasiliana, nato in [...]/SP, Parte_1
Brasile, in data 18/06/1991, codice fiscale;
C.F._1
, brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data Parte_2
08/11/1984, codice fiscale;
C.F._2
, brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 09/03/2001 codice Parte_3 fiscale , C.F._3
brasiliano, nato in [...]/SP, Parte_4
Brasile, in data 13/10/1988, codice fiscale C.F._4 tutti i ricorrenti vengono rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Bonato presso il cui studio in Roma, via Colleferro n. 15, sono elettivamente domiciliati, come da procura speciale in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica a Roma Controparte_1 in Piazza del Viminale 1, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro ( ; Email_1
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Conclusioni: all'udienza del 27 gennaio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status Controparte_1 di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di (o Persona_1 Per_2
, cittadino italiano, nato a [...], in data [...], (v. all. 3).
[...]
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato Persona_1 cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione n.
1 000.728.347.171/2022, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri (v. all. 4).
ha contratto matrimonio con (o Persona_1 Persona_3 Persona_4
nella città di Verbicaro (Italia), in data 29/02/1880, (v. all. 5).
[...]
Dall'unione coniugale tra (o e (o Persona_1 Persona_2 Persona_3
è nato (o ), in data Persona_4 Persona_5 Persona_6
04/02/1900, nella città di San Paolo (Brasile) (v. all. 6).
ha contratto matrimonio con in data 27/12/1922, nella Persona_5 Persona_7 città di Agudos (Brasile) come risulta dal certificato (v. all. 7). Dall'unione coniugale è nata
[...] Per_
(o di , in data 05/07/1931, nella città di San Paolo (Brasile), come risulta dal Per_8 Pt_1 certificato (v. all. 8).
(o ) ha contratto matrimonio con in data 11/12/1954, Persona_8 Persona_9 Per_10 Per_ nella città di San Paolo (Brasile) (v. all. 9). Successivamente al matrimonio, passerà Per_1
a chiamarsi con il nome (o ). Persona_11 Persona_12
Dall'unione coniugale tra e è nata , in [...] Persona_11 Per_10 Persona_13
16/09/1955, nella città di Agudos (Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 10).
Dall'unione coniugale tra e è nata , in [...] Persona_11 Per_10 Persona_14
15/06/1958, nella città di Agudos (Brasile), (v. all. 11).
Dall'unione coniugale tra e è nata , in data [...] Persona_11 Per_10 Per_15 nella città di Agudos (Brasile), (v. all. 12).
ha contratto matrimonio con in data 16/09/1978, Persona_13 Persona_16 nella città di Agudos (Brasile) (v. all. 13). Successivamente al matrimonio, Persona_13 passerà a chiamarsi con il nome Tuttavia, i coniugi hanno Persona_17 divorziato nella città di Agudos (Brasile), in data 25/04/2000.
Dall'unione coniugale tra e è nato Persona_17 Persona_16
in data 08/11/1984 nella città di Ribeirão Preto (Brasile), (v. all. 14). Parte_2 ha contratto matrimonio con da in data Parte_2 Persona_18 Per_19
14/01/2017 nella città di Recife (Brasile) (v. all. 15). Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di Recife (Brasile), in data 24/10/2018. ha contratto nuovo matrimonio Parte_2 con in data 08/12/2018 nella città di Recife (Brasile) (v. all. Persona_20
16).
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il Persona_20 nome . Persona_21
ha contratto matrimonio con in data 21/01/1984 nella Persona_14 Persona_22 città di Bauru (Brasile) (v. all. 17). Successivamente al matrimonio, passerà a Persona_14 chiamarsi con il nome Persona_23
Dall'unione coniugale tra e è nato Persona_23 Persona_22 in data 13/10/1988 nella città di San Paolo (Brasile), Parte_4
(v. all. 18). Dall'unione coniugale tra e è Persona_23 Persona_22 nata anche in data 18/06/1991 nella città di San Paolo Parte_1
(Brasile), (v. all. 19).
Dall'unione tra e è nata in [...] Per_15 Controparte_2 Parte_3
09/03/2001 nella città di San Paolo (Brasile), (v. all. 20).
Riassuntivamente, dalla sopra indicata linea di discendenza risulta, chiaramente, provato e incontroverso che: a) l'avo (o era sicuramente cittadino Persona_1 Persona_2 italiano per nascita, essendo nato in Italia, a [...], in data [...], non essendosi mai naturalizzato e non avendo mai rinunciato alla cittadinanza italiana. b) (o Persona_1
2 ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al suo proprio figlio Persona_2
(o ). c) (o ) Persona_5 Persona_6 Persona_5 Persona_6 ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alla figlia, (Ayub) o Persona_8 Per_9 Per_1 (Ayub). d) ID (Ayub) o ( ha trasmesso la cittadinanza
[...] Per_1 Persona_9 italiana iure sanguinis alle sue proprie figlie (Bittencourt), Persona_13 Persona_14
e . e) (Bittencourt) ha trasmesso la cittadinanza
[...] Per_22 Per_15 Persona_13 italiana iure sanguinis al suo proprio figlio (odierno ricorrente). f) Parte_2
( ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai suoi propri Persona_14 Per_22 figli, ossia a e Parte_4 Parte_1
(odierni ricorrenti). g) ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alla sua Per_15 propria figlia (odierna ricorrente). Parte_3
Il si è costituito in giudizio contestando nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 27/01/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-Costituzione, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che, ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. del 1865).
La legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata nel decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo italiano, prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso.
In merito al riconoscimento dello status richiesto, vale richiamare la sentenza Cass. S.U., n.
4466/2009 a mente della quale “tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
3 Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 25317/2022 e 25318/2022 che, sul tema, hanno rinviato alla Corte d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame:
- secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
- l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione,
a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
- la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n.
3, c.c. 1865, sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non sia mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, così trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata: in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico- consolari italiane e apostillati.
Sotto questo ultimo profilo va, però, esaminata un'ulteriore criticità. Come detto, l'avo italiano ha trasmesso la cittadinanza al figlio Persona_1 Persona_5 che, a sua volta, l'ha trasmessa alla figlia la quale, in data 11.12.1954
[...] Persona_8 contraeva matrimonio da cui nascevano tre figlie, circostanza che, sulla base della legge del tempo, avrebbe dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero).
4 Tuttavia, con la nota sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Pertanto, in forza di dette pronunce la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Infine, quanto all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi del . Parte_5
L'orientamento che si sta infatti consolidando nella giurisprudenza di merito ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicano l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa Parte_6 in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. n. 28873/2008).
La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione integrale Controparte_1 delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
nata in [...]/SP, Brasile, in data Parte_1
18/06/1991, codice fiscale;
C.F._1
, nato in [...]/SP, Brasile, in data 08/11/1984, codice Parte_2 fiscale;
C.F._2
, nata in [...]/SP, Brasile, in data 09/03/2001, codice fiscale Parte_3
; C.F._3
nato in [...]/SP, Brasile, in data Parte_4
13/10/1988, codice fiscale C.F._4
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, il 26.2.2025 Il Giudice
Dott. Pietro Caré
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