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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/11/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 261/2025 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Paolo Sordi - Presidente della Corte
2) Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione Relatore
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 261/2025 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1794/2024, emessa dal Tribunale di Nocera
Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n.
2886/2017 R.G., datata 24/7/2024, pubblicata in data 25/7/2024, avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Buldo per Parte_1 procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Salerno alla via Mercanti n. 150 (o 159);
APPELLANTE PRINCIPALE / APPELLATA INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Cristina Calella Controparte_1
e dall'avv. Francesco Maria Prete, per procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliato nello studio dei predetti difensori in Salerno alla via
RE NI n. 7;
APPELLATO PRINCIPALE / APPELLANTE INCIDENTALE
E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno;
CONTRADDITTORE NECESSARIO
1 Conclusioni.
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 9/10/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 24/2/2025 Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1794/2024, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 2886/2017 R.G., datata 24/7/2024, pubblicata in data 25/7/2024, nei confronti di . Con tale atto ha Controparte_1 Parte_1 chiesto, in particolare, quanto segue: «RICORRE a codesto ecc.ma Corte di
Appello, affinché, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, e fatte salve le diverse statuizioni, voglia stabilire quanto segue: - Il Sig.
[...] deve versare a favore della sig.ra un Controparte_1 Parte_1 assegno mensile di euro 500,00 ovvero pari alla diversa somma ritenuta di giustizia, a decorrere dall'inizio del procedimento ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, a titolo di assegno di mantenimento per la moglie, signora - importo da corrispondere entro il 5 di ogni Parte_1 mese e da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
- Stabilire, nel caso in cui non venga riconosciuto alcun assegno di mantenimento per la moglie, che sarà il padre, sino a quando il minore sarà collocato presso di lui,
a provvedere interamente alle esigenze sia ordinarie che straordinarie per il figlio, ivi comprese quindi le spese straordinarie che saranno a suo carico al
100 % le spese per il figlio. - Accertare e dichiarare che la separazione tra le parti è da addebitare al marito per i suoi comportamenti violativi dei doveri coniugali. - Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio».
La parte appellata si è costituita in appello e, Controparte_1 nell'atto di costituzione, ha formulato, in particolare, le seguenti conclusioni:
«CONCLUSIONI»: «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, così decidere e provvedere: 1) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore 2) Accogliere l'appello incidentale e per l'effetto riformare la sentenza impugnata statuendo: “Nulla
2 a provvedere in ordine all'affido del minore per evidente difetto di potestas decidendi essendo pendente giudizio di divorzio” Con vittoria di spese e compenso per il doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge».
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 9/10/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata.
Occorre premettere che il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza parziale n. 435/2021, pubblicata in data 9/3/2021, ha pronunziato la separazione dei coniugi (nato a [...] il Controparte_1
03/11/1979 ) e (nata a [...] il [...] ) Parte_1 che avevano contratto matrimonio in Mercato San Severino il 04.10.2012
(Atto n. 13 Parte I del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune, anno 2012).
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha così statuito:
«
P.Q.M.
»: «Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede»:
«Dispone l'affido condiviso del minore con residenza Persona_1 presso il domicilio paterno»; «Dispone che il minore intraprenda/continui i necessari percorsi di psicoterapia al fine di superare gli effetti dei vissuti conflittuali e ricostruire il rapporto con la figura materna»; «Invita le parti ad intraprendere un serio percorso di mediazione familiare»; «Dispone che il minore incontri la madre almeno un giorno a settimana, alla presenza di persona di comune fiducia ed in caso di impossibilità della coppia nella sua individuazione, alla presenza di mediatore familiare che possa offrire il necessario supporto al piccolo . Va beninteso ricordato, ove mai ve ne Per_1 fosse bisogno, che il minore non dovrà mai essere coartato nella sua frequentazione ma piuttosto invogliato al recupero del rapporto con la figura materna, quanto mai essenziale per il suo sano sviluppo psicofisico»;
«Conferma il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei competenti
Servizi Sociali»; «Pone a carico di l'assegno mensile di Parte_1 euro 100,00 a titolo di mantenimento per il figlio minore oltre il 30% delle spese straordinarie e rivalutazione Istat come per legge, detto importo dovrà
3 essere versato a mezzo bonifico entro il gg. 4 di ciascun mese in favore della controparte»; «Rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore di;
«Rigetta le domande di Parte_1 addebito»; «Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, per le causali di cui in motivazione».
In precedenza in Tribunale di Nocera Inferiore aveva pronunciato la separazione fra i coniugi e con Parte_2 Controparte_1 sentenza non definitiva n. 435/2021 datata 25/2/2021.
I motivi dell'impugnazione principale.
ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 pronunziata in primo grado. I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei termini seguenti: la crisi coniugale è da addebitarsi al comportamento del marito, violativo dei doveri coniugali che hanno certamente reso intollerabile la convivenza;
durante la convivenza coniugale il marito era solito denigrare la moglie accusandola di non saper fare nulla e le ordinava cosa dovesse fare, innervosendosi continuamente, giungendo a lanciarle oggetti contro, anche alla presenza del figlio, e persino a stringerla per il collo il 25.08.17; quanto sopra è confermato anche dalla dichiarazioni rese dall nel corso del procedimento penale;
nel corso del CP_1 procedimento penale, l' ha confermato che era solito insultare la CP_1 moglie anche per le sue origini cubane, chiamandola persino “scimmia”, oltre a confermare, di fatto, che la si occupava con amorevole cura del Pt_1 figlioletto, come del resto attestato anche dal CTU Dr;
l' Per_2 CP_1 intratteneva una relazione extraconiugale con la sig.ra sin Parte_3 dall'inizio 2017, rifiutandosi di avere rapporti intimi con la moglie;
la moglie era vittima continue aggressioni verbali da parte dei suoceri e della loro costante e invadente presenza nella casa coniugale;
la appellante Pt_1
è priva di occupazione;
tra il 2019 ed il 2020 ha lavorato
[...] saltuariamente come estetista presso la ditta Di Martino con retribuzione di circa 300 euro mensile;
ha perso il lavoro a gennaio 2021 e ha goduto della
NASPI con scadenza giugno 2022 percependo euro 280,00 al mese;
ha poi goduto sino a luglio 2023 del reddito di cittadinanza poi sospeso, e da novembre 2023 del sostegno per corso di formazione fino febbraio 2024; da agosto 2019 vive a Pellezzano in una piccolissima abitazione, in relazione
4 alla quale paga un canone di euro 200,00 l ha entrate mensili di 3.600,00 CP_1 euro;
egli è dipendente del Ministero della Difesa e percepisce euro 2.000,00 mensili come stipendio base a cui si aggiunge la pensione INPS pari ad euro
1.600,00 mensili; inoltre, gode di diverse indennità corrisposte ai militari ed è anche titolare dell'assegno unico per il figlio;
l' è aiutato Per_1 CP_1 costantemente dai genitori e vive con la sig.ra , percettrice di Parte_3 redditi propri;
la non è autosufficiente economicamente;
vive Parte_1 grazie agli esigui importi riconosciuti dallo Stato e dovrebbe versare anche un assegno di mantenimento per il figlio, quanto meno per il periodo non coperto dal giudizio di divorzio, nel corso del quale invece nulla è stato previsto a suo carico per;
non ha rilevanza, in tema di assegno di Per_1 mantenimento al coniuge in sede di separazione, la durata del matrimonio;
pertanto, non è conferente il richiamo alla durata del matrimonio, che inoltre erroneamente viene indicato in 5 anni, dato che le parti sono rimaste marito e moglie sino alla successiva sentenza di divorzio e non sino alla data di deposito del ricorso per separazione;
la funzione dell'assegno di mantenimento è quella di equilibrare l'assetto economico dei coniugi e renderlo il più possibile simile a quello che ha connotato la convivenza;
per stabilire se l'assegno di mantenimento sia dovuto, occorre prioritariamente valutare il tenore di vita dei coniugi durante la convivenza ed esaminare se il coniuge che ne fa richiesta è in grado con le sue proprie risorse di conservarlo indipendentemente dall'assegno; la non ha lavorato durante la Parte_1 convivenza matrimoniale e a provvedere a tutti i bisogni familiari era il solo marito;
la attualmente non lavora e riesce a sopravvivere grazie Parte_1 agli aiuti dello Stato;
la qualora dovesse trovare un lavoro, non Parte_1 avendo competenze specifiche, di certo non riuscirebbe ad avere la stessa stabilità e tranquillità economica di cui godeva all'epoca della convivenza coniugale grazie alle entrate del marito;
il marito oggi gode di entrate di €
3.600,00 mensili;
è legittima, oltre che congrua la richiesta di un assegno di mantenimento per la moglie;
la Corte di Appello dovrà stabilire che sarà il padre, sino a quando il minore sarà collocato presso di lui, a provvedere interamente alle esigenze sia ordinarie che straordinarie per il figlio, ivi comprese quindi le
5 spese straordinarie che saranno a suo carico al 100 % le spese per il figlio;
la ha prodotto documenti che, di per sé, avrebbero dovuto portare Parte_1 il Giudicante ad accogliere la domanda di addebito a carico del marito;
il Sig. ha confessato che era solito denigrare la moglie accusandola di non CP_1 saper fare nulla e le ordinava cosa dovesse fare, innervosendosi continuamente, giungendo a lanciarle oggetti contro, anche alla presenza del figlio, e persino a stringerla per il collo il 25.08.17; ha, tra l'altro, confermato che era solito insultare la moglie anche per le sue origini cubane, chiamandola persino “scimmia”, oltre a confermare, di fatto, che la sig.ra si occupava con amorevole cura del figlioletto;
il sig. Pt_1 CP_1 intratteneva una relazione extraconiugale con la sig.ra sin Parte_3 dall'inizio 2017, rifiutandosi di avere rapporti intimi con la moglie;
tali comportamenti hanno certamente reso intollerabile la convivenza coniugale, e quindi determinato la separazione che va addebitata al marito per i suoi comportamenti violativi dei doveri coniugali.
I motivi dell'impugnazione incidentale.
ha proposto appello incidentale, chiedendo Controparte_1 quanto segue: «Accogliere l'appello incidentale e per l'effetto riformare la sentenza impugnata statuendo:
“Nulla a provvedere in ordine all'affido del minore per evidente difetto di potestas decidendi essendo pendente giudizio di divorzio”».
A sostegno dell'appello incidentale l'appello principale ha addotto, fra l'altro, le seguenti deduzioni: nel frattempo il Tribunale di Salerno ha emesso sentenza di divorzio fra i coniugi e regolamentato i tempi e le modalità di affido del minore, stabilendo l'affido esclusivo al padre e non prevedendo alcun assegno in favore della madre;
a seguito dell'instaurazione del procedimento di separazione entrambe le parti avevano trasferito la loro residenza: Il Sig. in Salerno alla via Quagliariello Gaetano n. 4 e la CP_1 in Pellezzano (SA) alla Via L. Cacciatore n. 14; Parte_1 successivamente ai detti cambi di residenza veniva depositato il 17/10/21 dal sig. ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
in CP_1 data 2/11/21 il Tribunale di Salerno fissava l'udienza di comparizione personale delle parti per il 18/1/22; si rilevava al Giudice della separazione come il Tribunale di Nocera Inferiore, adito nuovamente da parte appellante
6 in modifica della regolamentazione e delle modalità del regime di affidamento del piccolo , fosse sollevato in ordine alle questioni Per_1 relative alla genitorialità; sul punto il Giudice di primo grado non ha considerato come, stante la scomposizione del thema decidendum e la presenza di domande strutturalmente identiche (affidamento e questioni consequenziali relative ai figli, assegnazione della casa familiare, mantenimento dei figli), in pendenza dei due giudizi andasse dichiarata la
“prevalenza” del giudice del divorzio;
per evitare il rischio di contrasti nelle decisioni è evidente che nella contemporanea pendenza tra i due giudizi meriti di essere privilegiato quello del divorzio;
ciò non tanto in quanto logicamente successivo, ma perché le sue decisioni sono potenzialmente destinate a proiettare i propri effetti nel tempo in modo più duraturo e avere così una più estesa tenuta nella regolamentazione dei rapporti tra gli (ormai ex) coniugi. Per queste domande la potestas decidendi del giudice della separazione è fisiologicamente limitata da un punto di vista temporale e la valutazione e decisione sulle stesse all'interno del processo di divorzio non può quindi che avere carattere assorbente rispetto agli stessi profili ancora eventualmente sub iudice nella separazione;
in questo senso è stato precisato in giurisprudenza che «dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4
l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi
(sopravvenuta) il solo giudice del divorzio » (così Trib. Milano, est. Buffone, ord. 26 febbraio 2016); la pendenza del divorzio “annulla” la competenza del
Giudice della separazione.
La decisione.
Le domande relative all'affidamento del figlio minorenne e alle questioni accessorie rispetto a tali domande.
Occorre, innanzi tutto, delimitare l'ambito della potestà del giudice nell'attuale procedimento di separazione rispetto al procedimento di divorzio definito in primo grado con sentenza.
Nel procedimento di divorzio n. 8338/2021 R.G. il Tribunale di
Salerno ha pronunziato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra i coniugi con sentenza parziale n. 3806 pubblicata in data
7 3/11/2022. Il Tribunale di Salerno ha, poi, definito il primo grado del giudizio di divorzio con la sentenza definitiva n. n. 2469/2025, pubblicata in data
4/6/2025 (proc. n. 8338/2021 R.G.).
La cassazione ha affermato, in maniera condivisibile, in argomento, che deve pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, nella procedura di cui all'art. 709 ter c.p.c., introdotta per contestare le modalità di affidamento dei figli minori a seguito della separazione personale dei coniugi, qualora sopravvenga la sentenza di divorzio, anche se non passata in giudicato, ed essa disponga sulla stessa materia, conseguendone il venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia, in quanto ogni contestazione relativa all'affidamento dei figli potrà essere proposta soltanto avverso le determinazioni adottate in merito dalla sentenza di divorzio [cfr. Cass. civ., se. 1-, ordinanza n. 4516 del 26/2/2018].
La cassazione ha, peraltro, precisato, in argomento, che la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, operando "ex nunc" dal momento del passaggio in giudicato, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l'interesse di una delle parti alla operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali, come nel caso in cui permanga quello alla definitiva regolamentazione dell'assegno di mantenimento fino alla cessazione del relativo obbligo [cfr. Cass. civ., sez. 1-, sentenza n. 5062 del
28/2/2017].
Da quanto esposto consegue che la sentenza di divorzio non fa cessare del tutto la materia del contendere nel giudizio di separazione. Tale cessazione, tuttavia, va affermata per tutte le domande concernenti l'affidamento della prole minorenne e le domande accessorie rispetto a queste. Sul punto le statuizioni del giudice del procedimento di divorzio, contenute nella sentenza del Tribunale di Salerno pubblicata in data 4/6/2025 sono le più recenti ed aggiornate e risultano, quindi, le più idonee a disciplinare i profili concernenti l'affidamento del minore Persona_1
(nato in data [...]). Va, inoltre, rilevato che le statuizioni su
[...] queste domande sono finalizzate a realizzare il preminente interesse della prole minorenne, rispetto al quale l'interesse dei genitori è meramente
8 sussidiario e riflesso, e che la statuizione più recente sul punto è sicuramente da ritenere come la più idonea a soddisfare l'interesse di tutela del minore.
Da quanto esposto sinora consegue che, essendo sopravvenuta la pronunzia di divorzio, va dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo a tutte le domande in ordine alle quali il Tribunale di Nocera
Inferiore ha statuito quanto segue con la sentenza attualmente impugnata: «Il
Tribunale… così provvede»: «Dispone l'affido condiviso del minore con residenza presso il domicilio paterno»; «Dispone Persona_1 che il minore intraprenda/continui i necessari percorsi di psicoterapia al fine di superare gli effetti dei vissuti conflittuali e ricostruire il rapporto con la figura materna»; «Invita le parti ad intraprendere un serio percorso di mediazione familiare»; «Dispone che il minore incontri la madre almeno un giorno a settimana, alla presenza di persona di comune fiducia ed in caso di impossibilità della coppia nella sua individuazione, alla presenza di mediatore familiare che possa offrire il necessario supporto al piccolo . Va Per_1 beninteso ricordato, ove mai ve ne fosse bisogno, che il minore non dovrà mai essere coartato nella sua frequentazione ma piuttosto invogliato al recupero del rapporto con la figura materna, quanto mai essenziale per il suo sano sviluppo psicofisico»; «Conferma il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei competenti Servizi Sociali». Tutte queste statuizioni vanno considerate ormai superate dalle successive statuizioni rese con la sentenza di divorzio. Sul punto, peraltro, non risultano neppure proposte adeguate impugnazioni.
La decisione.
Le domande di addebito della separazione.
Il giudice di primo grado ha disposto il rigetto delle domande di addebito. Nella motivazione della sentenza impugnata si trova, fra l'altro, esposto quanto qui di seguito esposto, sul punto: «Quanto alle domande di addebito proposte da entrambe le parti, occorre osservare quanto segue. Ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a
9 carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati …»; «… Ciò premesso, le domande proposte da entrambi le parti non meritano accoglimento. I comportamenti violenti di cui le parti reciprocamente si deducono vittima per mano dell'altra non hanno trovato oggettivo e sufficiente riscontro nell'ambito del presente procedimento, evidenziando in ogni caso che non è stata documentata la conclusione dei procedimenti penali pendenti tra le parti con provvedimenti accertativi della responsabilità di uno dei due coniugi».
Questa motivazione può essere condivisa nel senso e con le precisazioni qui di seguito esposte.
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi della intollerabilità della ulteriore convivenza, con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito [cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 14840 del
27/6/2006].
La cassazione ha precisato che, in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile
10 d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 20866 del 21/7/2021], e che, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza
[cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 16691 del 5/8/2020].
Nel caso qui esaminato gli elementi di fatto addotti dalla
[...]
e dall' in ordine alla domanda di Parte_1 Controparte_1 addebito sono stati attentamente esaminati e valutati dal giudice di primo grado.
Nel caso di specie, non vi è certezza in merito all'esatta collocazione temporale della instaurazione da parte del di una Pt_4 relazione con altra donna, a ciò conseguendo la mancata prova del nesso di causalità tra tale relazione e la crisi coniugale. Non sussiste alcuna ragionevole certezza in merito al rapporto causale tra la nuova relazione dell' con altra donna e la crisi coniugale che ben potrebbe essere CP_1 sorta in precedenza.
In ogni caso, poi, dalle deduzioni delle parti e dalle complessive attuali risultanze processuali emerge un clima di scontro, anche acceso, fra i coniugi che dimostra in maniera evidente che la intollerabilità della prosecuzione della convivenza aveva radici profonde nel tempo e non era riconducibile a singoli specifici episodi. Emerge, quindi, che la presumibile causa della separazione risiede, in realtà, proprio in questo clima di scontro fra i coniugi. In ogni caso, manca la prova che la intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia ascrivibile a specifiche condotte dell'uno o dell'altro coniuge. Non sussiste alcuna ragionevole certezza in merito al rapporto causale tra queste ipotetiche specifiche condotte e la crisi coniugale che appare piuttosto riconducibile al predetto clima di scontro fra i coniugi.
La motivazione del primo giudice va senz'altro condivisa quanto al rigetto delle domande di addebito della separazione, nel senso e con le precisazioni più sopra esposte.
Va evidenziato che l' non ha neppure proposto idonea CP_1 impugnazione incidentale avverso la pronunzia di rigetto della domanda di
11 addebito della separazione alla Quest'ultima ha, Parte_1 invece, insistito nella domanda,
La decisione.
Le domande relative alle statuizioni di carattere patrimoniale. La contribuzione di al mantenimento del figlio Parte_1 minorenne.
Su questo punto il giudice della separazione e il giudice del divorzio hanno reso statuizioni leggermente divergenti, ma, nel complesso, non molto divergenti fra loro.
Il giudice della separazione, nel primo grado del presente giudizio, ha disposto quanto segue: «Pone a carico di l'assegno Parte_1 mensile di euro 100,00 a titolo di mantenimento per il figlio minore oltre il
30% delle spese straordinarie e rivalutazione Istat come per legge, detto importo dovrà essere versato a mezzo bonifico entro il gg. 4 di ciascun mese in favore della controparte».
Il giudice del divorzio, invece, ha disposto quanto segue: «- determina – a decorrere dalla presente pronuncia – in euro 150,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno di mantenimento per il minore a carico della sig.ra da versarsi entro il 5 di ogni Parte_1 mese al sig. - dispone che le spese straordinarie Controparte_1 contratte nell'interesse del minore siano integralmente a carico del padre».
Occorre precisare che le statuizioni rese nel presente giudizio di separazione riguardo alle questioni di carattere patrimoniale varranno (in assenza di diverse statuizioni del Tribunale di Nocera Inferiore) dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva resa in primo grado dal Tribunale di
Nocera Inferiore n. 1794, pubblicata in data 25/7/2024, sino alla data del
3/6/2025, atteso che dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio resa dal Tribunale di Salerno n. 2469, pubblicata in data 4/6/2025, varranno le disposizione rese in sede di giudizio di divorzio.
Con riguardo al giudizio di separazione il giudice del primo grado ha così motivato la sua decisione sul punto: «Con riguardo poi alle statuizioni economiche, richiamate le risultanze documentali in atti, si pone a carico della resistente l'assegno mensile pari ad euro 100,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore, da versare in favore della controparte
12 entro il giorno 5 di ciascun mese;
le spese straordinarie sono poste a carico della resistente nella misura del 30% ed il restante 70% a carico del ricorrente, in ragione dell'oggettiva differenza reddituale».
Questa motivazione va condivisa nel senso e con le precisazioni qui di seguito esposte.
La sentenza definitiva resa nel giudizio di divorzio, allegata agli atti, ha più specificamente motivato sul punto nei seguenti termini: «B) In ordine, poi, alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio minore a carico del genitore non convivente, è noto che non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da Cass. civ., sez.
VI, 16/09/2020, n. 19299). Nel caso di specie va rilevato che:
1) il ricorrente, di anni 45,» è «un militare dell'esercito italiano
(caporalmaggiore) con uno stipendio mensile di circa 1.800,00 euro netti;
ha percepito per nell'anno 2018 un reddito da lavoro di 28.723,00 euro, nell'anno 2019 un reddito da lavoro di 28.222,39 euro e nell'anno 2020 un reddito da lavoro di 27.517,65 euro (cfr. CUD in atti); è titolare di una pensione di invalidità di circa 1.600,00 euro (cfr. verb. ud. 12.4.2022); non ha proprietà immobiliari;
ha costituito in corso di casa un nuovo nucleo familiare con la nascita di una nuova minore;
2) la resistente, di anni 38, svolge lavori saltuari;
ha lavorato in passato come estetista e di recente ha svolto lavori a progetto per il Comune di Salerno percependo una retribuzione di circa 350,00 euro;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2020 un reddito imponibile di 4.119,00 euro, per l'anno di imposta 2021 un reddito imponibile di 3.854,00 euro e per l'anno di imposta 2022 un reddito imponibile di 2.363,00 euro;
ha dichiarato di aver percepito nell'anno 2023 un reddito complessivo di 5.678,00 euro a titolo di reddito di cittadinanza ed assegno unico per il figlio;
vive in un immobile condotto in locazione».
Avuto riguardo alle complessive risultanze del giudizio di
13 separazione, emerge che la appellante principale è Parte_1 estetista, ha lavorato in passato, dichiara nell'atto di appello di godere di
“aiuti dello Stato”; ella, peraltro, ha una età non avanzata (all'epoca della introduzione del giudizio di separazione aveva circa 30 – 31 anni); ella, quindi, ha sicuramente capacità lavorativa e di reddito adeguata per poter contribuire almeno in minima parte al sostentamento del figlio minorenne
(nato in data [...]) nella misura determina dal Persona_1
Tribunale di Nocera Inferiore con la sentenza attualmente impugnata.
Le statuizioni in argomento rese dal Tribunale di Nocera Inferiore con la sentenza n. 1794/2024, pubblicata in data 25/7/2024, vanno, quindi, integralmente confermate e ogni motivo di impugnazione sul punto proposto va disatteso.
La decisione.
Le domande relative alle statuizioni di carattere patrimoniale. La domanda proposta da tesa ad ottenere un assegno Parte_1 di mantenimento in suo favore.
Su questo punto va rilevato che, come già più sopra osservato, dalle complessive risultanze del giudizio di separazione, emerge che la appellante principale è estetista, ha lavorato in passato, dichiara Parte_1 nell'atto di appello di godere di “aiuti dello Stato”; ella, peraltro, ha una età non avanzata (all'epoca della introduzione del giudizio di separazione aveva circa 30 – 31 anni); ella, quindi, senz'altro aveva in passato ed ha attualmente capacità lavorativa e di reddito adeguata per poter provvedere al suo mantenimento e per poter mantenere il precedente tenore di vita.
La cassazione ha affermato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla
14 solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, sentenza n. 12196 del 16/5/2017].
La non ha addotto, neppure a livello di Parte_1 deduzioni e di articolazioni istruttorie, adeguati elementi per ricostruire in maniera sufficientemente specifica quale fosse l'effettivo tenore di vita della famiglia prima della separazione. Ne consegue che, avendo ella capacità lavorativa e di reddito (nei termini più sopra specificati), non emergono elementi per affermare che ella attualmente non possa mantenere il precedente tenore di vita grazie al suo lavoro.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha rigettato la domanda della appellante principale di riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della stessa Parte_1
Da quanto sin qui esposto consegue che le statuizioni in argomento rese dal Tribunale di Nocera Inferiore con la sentenza n. 1794/2024, pubblicata in data 25/7/2024, vanno integralmente confermate e ogni motivo di impugnazione sul punto proposto va disatteso.
La decisione.
L'appello incidentale.
L'appellato principale ha proposto appello Controparte_1 incidentale chiedendo quanto segue: «2) Accogliere l'appello incidentale e per l'effetto riformare la sentenza impugnata statuendo: “Nulla a provvedere in ordine all'affido del minore per evidente difetto di potestas decidendi essendo pendente giudizio di divorzio”». L'appello risulta ammissibile, atteso che esso incide sulla efficacia nel tempo di alcune statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
L'appello incidentale merita condivisione nel senso che va dichiarata cessata la materia del contendere per tutte le domande concernenti l'affidamento della prole minorenne e le domande accessorie rispetto a queste, per i motivi già più sopra esposti sul punto, essendo sopravvenuta sentenza di divorzio di primo grado che ha disciplinato compiutamente questi profili.
Va ribadito sul punto le statuizioni del giudice del procedimento di divorzio, contenute nella sentenza del Tribunale di Salerno pubblicata in data
4/6/2025 sono le più recenti e aggiornate e risultano, quindi, le più idonee a
15 disciplinare i profili concernenti l'affidamento del minore Persona_1
(nato in data [...]), che tali statuizioni sono finalizzate a
[...] realizzare il preminente interesse della prole minorenne, rispetto al quale l'interesse dei genitori è meramente sussidiario e riflesso, e che la statuizione più recente sul punto è sicuramente da ritenere come la più idonea a soddisfare l'interesse di tutela del minore.
L'appello incidentale va, quindi, accolto nei termini e nel senso più sopra specificati.
Le istanze di carattere istruttorio.
Quanto ai mezzi di prova articolati dalla parte appellante principale e all'interrogatorio formale da tale parte richiesto, va osservato che il giudice di primo grado, con ordinanza del 29/10/2022, ha rigettato, in particolare, la prova testimoniale con seguente motivazione: «letti gli atti e le richieste istruttorie;
ritenuta inammissibile la prova orale articolata dalle parti in quanti i relativi capi attengono in parte a circostanze genericamente formulate o comunque valutative ed in parte attengono alla rappresentazione di fatti e circostanze concernenti latu sensu la capacità genitoriale delle parti e pertanto superflue in quanto già oggetto di approfondimento ed accertamento tecnico».
Anche alla luce di quanto già esposto dal Tribunale di Nocera
Inferiore, va affermato che l'interrogatorio formale non risulta utilmente espletabile si fini della decisione e la prova testimoniale non risulta utile ai fini della decisione;
le circostanze articolate nei capi indicati dalla appellante principale, anche in caso di esito nel senso favorevole alla parte richiedente, non risulterebbero utili per superare quanto già emerge dal complesso degli atti e della stesse deduzioni delle parti. I capi relativi alla domanda di addebito, in particolare, non risultano idonei a dimostrare a sussistenza di nesso causale fra eventuali condotte dell'appellato principale e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Quanto ai capi relativi alle condizioni economiche delle parti, le complessive risultanze processuali, unite alle deduzioni delle parti, rendono superfluo qualsiasi ulteriore approfondimento di carattere istruttorio. Le istanze di carattere istruttorio formulate dalla parte appellante principale vanno, quindi, disattese.
La parte appellata principale, poi, ha articolato mezzi istruttori sono
16 per il caso in cui fossero stati ammessi quelli di controparte. Non essendo stati ammessi i mezzi istruttori di parte appellante principale, quindi, nulla va statuito sul punto.
Considerazioni finali. Le spese di giudizio.
Da quanto sopra esposto emerge, in definitiva, che va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione a tutte le domande concernenti l'affidamento della prole minorenne e le domande accessorie rispetto a queste e precisamente in ordine alle domande rispetto alle quali il
Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto con i primi cinque punti del dispositivo della sentenza impugnata, avuto anche riguardo all'appello incidentale proposto nell'interesse di . Controparte_1
L'appello principale proposto nell'interesse di Parte_1 va, poi, rigettato con riguardo ai capi sesto, settimo e ottavo del dispositivo della sentenza impugnata, relativi alla contribuzione da parte della
[...] al mantenimento del figlio minorenne Parte_1 Persona_1
(assegno di mantenimento e spese straordinarie), al rigetto della domanda di assegno di mantenimento per la stessa alla domanda Parte_1 della di addebito della separazione ad Parte_1 Controparte_1
). Per questi capi, quindi, la sentenza impugnata risulta corretta, con le
[...] precisazioni più sopra formulate. L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata va confermata per queste statuizioni, con le specificazioni più sopra indicate in ordine alla efficacia nel tempo di tali statuizioni rispetto alla sentenza di divorzio nel frattempo sopravvenuta. Le statuizioni rese nel presente giudizio di separazione riguardo alle questioni di carattere patrimoniale, quindi, varranno dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva resa in primo grado dal Tribunale di Nocera Inferiore n.
1794, pubblicata in data 25/7/2024, sino alla data del 3/6/2025, data di pubblicazione della sentenza di divorzio resa dal Tribunale di Salerno n.
2469, pubblicata in data 4/6/2025.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
In ordine alle spese di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha
17 correttamente disposto la integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto, in particolare, della natura della decisione e dei rapporti tra le parti. Sul punto non risultano proposti adeguati motivi di contestazione. Questa statuizione merita, quindi, conferma.
Le spese del secondo grado vanno, poi, poste a carico della parte appellante principale, in favore della parte appellata, in ragione della soccombenza nel grado di appello. Tali spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate nel corso del giudizio [scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00]. Il valore va determinato ai sensi dell'art. 13, primo comma, c.p.c.
[avendo riguardo alla somma dei seguenti valori: € 100,00 mensili quale assegno di mantenimento per il figlio minorenne + € 500,00 mensili quale assegno mensile di mantenimento richiesto dalla parte appellante principale per il mantenimento di se stessa]. Va applicato il minimo dell'onorario previsto in quanto non risultano trattate questioni di apprezzabile complessità.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante principale sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello principale proposto nell'interesse di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, nonché in ordine all'appello incidentale proposto nell'interesse di
[...]
, essendo tutte le impugnazioni proposte avverso la Controparte_1 sentenza n. 1794/2024, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, Prima
Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 2886/2017 R.G., datata 24/7/2024, pubblicata in data 25/7/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione a tutte le domande concernenti l'affidamento della prole minorenne e le domande accessorie rispetto a queste e precisamente in ordine alle domande rispetto alle quali il Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto con i primi cinque punti del dispositivo della sentenza
18 impugnata, anche in accoglimento dell'appello incidentale proposto nell'interesse di;
Controparte_1
2. rigetta l'appello principale proposto nell'interesse di Parte_1 con riguardo ai capi sesto, settimo e ottavo del dispositivo
[...] della sentenza impugnata, relativi alla contribuzione da parte della al mantenimento del figlio minorenne Parte_1 [...]
(assegno di mantenimento e spese straordinarie), al Persona_1 rigetto della domanda di assegno di mantenimento per la stessa
[...]
alla domanda della di addebito Parte_1 Parte_1 della separazione ad ); le statuizioni rese nel Controparte_1 presente giudizio di separazione riguardo alle questioni di carattere patrimoniale saranno efficaci dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva resa in primo grado dal Tribunale di Nocera
Inferiore n. 1794, pubblicata in data 25/7/2024, sino alla data del
3/6/2025, data di pubblicazione della sentenza di divorzio resa dal
Tribunale di Salerno n. 2469, pubblicata in data 4/6/2025;
3. conferma nel resto la sentenza impugnata, anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio;
4. condanna al pagamento delle spese del Parte_1 secondo grado di giudizio, e liquida tali spese in € 20,00 per esborsi, ed € 2.904,50 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre
I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile;
5. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante principale sia tenuta a versare Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Salerno, 4/11/2025
Il Presidente di Sezione Relatore Il Presidente della Corte
Dott. Vito Colucci dott. Paolo Sordi
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