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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/02/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N.29/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr.ssa Annalisa MULTARI Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 18 gennaio 2024 da
C.F. e P. IVA in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p.t. Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Andrea Calderone, C.F. , con domicilio digitale C.F._1
PEC e dall'Avv. Mimma Maria Gabriella Email_1
Miceli C.F. con domicilio digitale PEC C.F._2
Email_2
- appellante - contro , C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
dall'avv. Monica Ferrara, C.F. ,con domicilio C.F._4
digitale PEC
Email_3
- appellato - Oggetto: appello avverso la sentenza definitiva n.568/2023 del Tribunale di
Padova – sezione Lavoro
In punto: impugnazione di licenziamento
Causa trattata all'udienza del 19 dicembre 2024
Conclusioni per parte appellante: “in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis rejectis, Voglia accogliere l'appello e per l'effetto dichiarare legittimo il licenziamento del Sig. ; CP_1
Con vittoria di spese e compensi, oltre c.p.a. e rimborso spese forfettarie
(15%) per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
Condannare il Sig. alla restituzione delle spese legali corrisposte CP_1
in favore del procuratore distrattario;
In via istruttoria…chiede ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli e circostanze …: A) Vero o no che la conduzione di un autoarticolato o di un autotreno e la gestione delle attività connesse comporta la movimentazione di carichi superiori a 3 Kg.? Sigg. Parte_3
: 18 B) Vero o no che la società Parte_4 Parte_1
dispone solo di tratte da coprire con mezzi superiori di trasporto superiore
a 35 qli e relativi rimorchi;
Sigg.: Testimone_1 Pt_4
: C) Vero o no che in data 21/01/2022 la Direzione ha convocato il
[...]
pag. 2/19 Sig. per verificare con lui la possibilità di essere adibito a CP_1
mansioni diverse compatibili col suo stato di salute;
D)Vero o no che in data 26/01/2022 il Sig. si è presentato in sede? E) Vero o no che in CP_1
data 26/01/2022 il Sig. ha dichiarato di non essere disponibile a CP_1
svolgere mansioni diverse, ribadendo la volontà di condurre il bilico?; F)
Vero o no che la direzione si è attivata per verificare la presenza di soluzioni all'interno dell'azienda compatibili con le condizioni di salute del
Sig. anche con mansioni amministrative di base? G) Vero o no che CP_1
la decisione di licenziare il Sig. è maturata dopo aver preso atto CP_1
dell'impossibilità di adibirlo a mansioni diverse? H) Vero o no che il Sig.
ha sempre rifiutato di condurre autotreni pretendendo di essere CP_1
adibito alla conduzione del bilico?”
Conclusioni per parte appellata “Nel merito, in CP_1
principalità: rigettare l'appello proposto da e per Parte_1
l'effetto, confermarsi la sentenza del Tribunale di Padova n.568/2023 pubblicata il 14.12.2023 e notificata il 20.12.2023, e nella sola ipotesi di riforma della sentenza si insiste per l'accoglimento delle domande, istanze
e conclusioni come formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che di seguito si riportano pedissequamente:
“Nel merito:
- accertarsi la nullità, inefficacia e/o illegittimità e conseguentemente annullare il licenziamento intimato al ricorrente per tutti i motivi esposti in premessa;
- Condannarsi: a) in via principale, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria
pag. 3/19 commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque nella misura minima di cinque mensilità, ai sensi dell'art 18, comma 1 e 2,
L. n.300/70;
b) in via subordinata: condannarsi in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura massima di dodici mensilità, ai sensi dell'art. 18, commi 7 e 42, L. n.300/70;
c) in ulteriore subordine, condannarsi in persona Parte_1
del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di trentasei mensilità, che nel caso di specie pare equo quantificare nella misura massima, in considerazione del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica e delle condizioni delle parti, o comunque, ad una congrua indennità risarcitoria nella misura massima prevista dalla legge ratione temporis applicabile.
- In via ulteriormente subordinata, condannarsi la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità ex art. 8, l. 604/66, pari ad almeno sei mensilità di retribuzione globale di fatto considerati i parametri ivi previsti “.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A., con distrazione in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario, sia relativamente al primo grado di giudizio che per la presente fase di gravame.
pag. 4/19 In via istruttoria…”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 18 gennaio 2024 la società
[...]
ha impugnato la sentenza n.568/2023 del giudice del Parte_1
lavoro del Tribunale di Padova con la quale ha dichiarato nullo il licenziamento intimato a , ordinandone la reintegrazione nel CP_1
posto di lavoro precedentemente occupato e condannando la
[...]
al risarcimento del danno in suo favore, liquidato in Parte_1
misura pari all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, oltre agli accessori di legge e ala spese di lite.
Con memoria deposita il 24 giugno 2024 si è costituito il signor
[...]
chiedendo di respingere l'impugnazione. CP_1
La causa, a seguito di riassegnazione della causa in ragione del transito ad altra giurisdizione del giudice relatore e sua ricollocazione, è stata discussa all'odierna udienza sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate e decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Per quanto rileva nel presente giudizio il giudice patavino ha ricordato che il ricorrente era stato adibito dal datore di lavoro, l'odierna appellante, alla conduzione di mezzi pesanti, specificamente, dal 2012, alla guida di autotreni con casse mobili. Ciò comportava la necessità di movimentare ogni giorno almeno sei casse mobili e di alzare e abbassare 24 aste del peso di 15 chili, senza che si occupasse del carico e dello scarico della merce.
A seguito di visita del medico del lavoro, in data 5 giugno 2021, era stato giudicato idoneo alla mansione con la limitazione relativa alla pag. 5/19 movimentazione manuale di carichi superiori ai 15 chilogrammi con la prescrizione di alternare 180 minuti di guida e 45 di riposo. In ragione di tali condizioni di salute il ricorrente aveva chiesto l'assegnazione alla guida di un bilico, ossia un compito che non necessitava del sollevamento di aste, operazione che per il loro peso era giudicata incompatibile con le limitazioni disposte dal medico.
Successivamente, a seguito di una nuova valutazione il 10 gennaio 2022 il ricorrente era giudicato idoneo alla mansione, con le seguenti limitazioni: evitare la movimentazione di carichi superiori a 3 chili, la flessione ed estensione del busto, sovraccarichi biomeccanici del busto, e garantire alternanze delle posture. Alla luce di tale giudizio la società riteneva tale nuova condizione limitativa incompatibile con la guida di mezzi pesanti.
Dopo avere comunicato il 26 gennaio 2022 al lavoratore che era in fase di valutazione la possibilità di adibirlo a mansioni compatibili col suo stato di salute, il successivo 9 febbraio, ritenuto che non sussistessero occupazioni alternative, lo sospendeva dal servizio e dalla retribuzione.
All'esito del ricorso d'urgenza ex art.700, c.p.c., promosso dal signor in data 19 luglio 2022, era ordinato dal giudice la riammissione al CP_1
lavoro del ricorrente. Infine, il 27 luglio 2022 il ricorrente era licenziato per l'impossibilità di svolgere la mansione e per l'impossibilità di rinvenire mansioni compatibili col suo stato di salute.
Per quanto rileva ai fini dell'esame del gravame, a fronte della doglianza del lavoratore circa il mancato repechage (in relazione alle mansioni di pulizia del piazzale e di magazziniere, con uso del muletto) la società aveva dedotto che:
pag. 6/19 a) la conduzione di autotreni non comportava movimentazione di carichi superiori ai 15 chili, perché il conducente, una volta parcheggiato il mezzo ed estratte le zampe di sostegno, non era tenuto a compiere alcuna altra operazione;
b) la conduzione di bilici necessitava la movimentazione di pesanti elementi meccanici;
c) la mansione di autista richiedeva il compimento di atti implicanti l'uso della forza (l'apertura di una sponda, lo sgancio di un rimorchio, la rotazione del volante o la movimentazione della pedana vuota);
d) il lavoratore aveva rifiutato l'assegnazione a mansioni diverse, peraltro inesistenti, avendo impiegato l'impresa solo autisti o impiegati amministrativi.
Sulla base di tali difese il primo giudice ha ritenuto che il licenziamento fosse stato intimato “per una supposta inidoneità alla mansione”, condizione contraddetta dalle risultanze della visita medica che invece deponeva per l'idoneità del ricorrente allo svolgimento della mansione di autista.
Su tale tema ha puntualizzato che la società non aveva contestato tali circostanze, derivandone che non potevano ritenersi precluse al ricorrente operazioni indispensabili alla guida di mezzi, quali l'uso del volante o la sistemazione degli appoggi.
In particolare, ha ritenuto che era possibile rispettare le prescrizioni mediche relative alla necessità di alternare le posture e di evitare sovraccarichi alternando i periodi di guida con altri di riposo, ossia quelle prescritte dal medico competente. Si trattava di accomodamenti ragionevoli pag. 7/19 certamente esigibili dal datore di lavoro, anche ai sensi dell'art. 3, comma 3 bis, d.l.vo n.216 del 2003.
Al riguardo ha puntualizzato che era stata la stessa società a precisare che non competevano al conducente di autotreni le operazioni di carico e scarico e il sollevamento di alcun peso, a differenza di quanto accade per il conduttore di bilici.
Pur dando atto dell'opposta posizione del ricorrente ha ritenuto sufficiente sul punto la deduzione della società al fine di ritenere privo di giustificazione il licenziamento.
Tantomeno era stata fornita la prova dell'impossibilità di impiego in mansioni di diversa natura, non avendo la società replicato alla allegazione del ricorrente secondo cui egli poteva essere assegnato a lavori di magazzino e di pulizia del piazzale. In questa prospettiva ha ricordato che non era stato prodotto il LU, al fine di rendere possibile la verifica delle posizioni lavorative disponibili.
Ha poi ritenuto contraddittorio l'atteggiamento della società che da un lato aveva affermato di avere convocato il lavoratore per individuare una alternativa posizione lavorativa, rifiutando egli mansioni alternative, dall'altro aveva affermato l'indisponibilità e quindi l'impossibilità di offrirgliene, “Risultando provato che il licenziamento è stato intimato per la scelta datoriale di non consentire lo svolgimento della prestazione nei modi richiesti dalla disabilità del lavoratore, se ne deve ritenere la natura ritorsiva.”.
In ogni caso ha ritenuto che il licenziamento fosse illegittimo anche per una ragione procedurale, in quanto, come eccepito dal ricorrente, non pag. 8/19 preceduto dal tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 7 legge n. 60(5)4 del 1966.
2) Appella la decisione la società sulla base dei seguenti motivi.
Col primo articolato motivo viene censurata la sentenza per avere erroneamente definito ritorsivo il licenziamento a fronte della dimostrazione “financo per il tramite delle allegazioni dello stesso ricorrente, la volontà del datore di lavoro di mantenere in servizio il lavoratore e di trovare accomodamenti ragionevoli.”.
Si duole della mancata considerazione del dato relativo alle mansioni disponibili, ricavabili dal LU (tutti mezzi pesanti della stazza superiore a
3,5 tonnellate), e del tipo di mezzi in uso all'impresa.
Né erano state prese in esame le disposizioni del CCNL di categoria
(art.30) in forza delle quali “il lavoratore deve collaborare alle operazioni di carico e scarico”, insito nella conduzione degli autotreni, ossia proprio il tipo di attività preclusa all'appellato alla luce della limitazione disposta dal medico del lavoro sul divieto assoluto di movimentazione manuale di carichi, gravante sullo stesso.
In questa prospettiva è censurata la decisione del giudice di non procedere con l'attività istruttoria e disporre una consulenza tecnica circa le idoneità al lavoro dell'appellato.
In definitiva, la sentenza era ritenta contraddittoria da un lato ritenendo non inibite al signor le normali operazioni di guida in quanto disabile CP_1
mentre, dall'altro, affetto da disabilità non tenute in considerazione dal datore di lavoro.
Puntualizza che il giudizio medico al momento del licenziamento non era quello valorizzato dal giudice (relativo alla limitazione di carichi superiori pag. 9/19 a 15 chilogrammi), ma quella reso in sede di revisione dell'organo di vigilanza, riguardante la limitazione per carichi superiori ai 3 chilogrammi.
Valorizza in questa prospettiva il rifiuto del lavoratore alla conduzione dell'autotreno “confermata dal carteggio intrattenuto con l'azienda dal dipendente tramite il proprio legale” (rinviando al documento 4, con riguardo all'impossibilità di sistemare gli appoggi) e reitera il rilievo in ordine all'impossibilità di adibire il lavoratore alle operazioni connesse
(qui sub 1.d.) alla conduzione di “un automezzo”, esemplificando, cita il caso della movimentazione di una pedana vuota del peso di 25 chilogrammi.
Contestata l'affermazione giudiziale secondo cui non era stato prodotto il
LU , avendo provveduto, invece, e risultando da esso l'assenza di mansioni alternative confacenti con specifico riguardo ad attività di magazzino o di pulizie.
Quanto alla ricerca di tali mansioni, avendo riguardo alle capacità e attitudini del lavoratore, in mancanza di indicazioni in tale senso, non erano state rinvenute, non essendo possibile assegnare all'appellato mansioni amministrative, le uniche ulteriori disponibili in azienda. In particolare, quanto all'allegazione secondo cui il lavoratore poteva essere assegnato a lavori di magazzino o di pulizia del piazzale, la società aveva chiarito mediante la produzione del LU che le uniche mansioni erano soltanto quelle di autista e amministrative, evidenziando l'assenza di un magazzino.
Ha ritenuto che non fosse applicabile al caso in esame la procedura che il giudice aveva ritenuto omessa.
Quanto al carattere “ritorsivo” del licenziamento osserva che il signor non è un disabile, dovendosi ritenere tali “le persone riconosciute CP_1
pag. 10/19 dagli Organi competenti ai sensi delle vigenti disposizioni che regolano la materia”. Al contrario, come riconosciuto dal primo giudice, l'appellato “è perfettamente abile” in quanto ritenuto idoneo alla mansione, salvo considerarlo disabile “non avendo il datore di lavoro adeguato la prestazione alla disabilità del lavoratore”.
Proprio alla luce dell'esito del procedimento cautelare in cui la società era stata sollecitata a risolvere la situazione mediante il reperimento di mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore, ovvero risolvendo il rapporto, l'impraticabilità della prima soluzione aveva reso necessaria la seconda.
Con un secondo motivo la società lamenta la misura eccessiva della liquidazione delle spese di lite (€.9.000,00 in linea capitale) rispetto all'attività prestata e ai parametri previsti dalle vigenti tariffe di cui (d.m.
55/2014 e d.m. 147/2022), in assenza di attività istruttoria e di alcuna altra motivazione in ordine al parametro utilizzato.
Chiede anche la compensazione delle spese di lite, in ragione dei presupposti che aveva determinato il licenziamento del lavoratore
(un'idoneità alla mansione gravata da prescrizioni che rendevano e impossibile lo svolgimento della mansione stessa).
3) L'appello non merita accoglimento. Vanno precisate a sostegno della decisione alcune circostanze degne di rilievo.
3.1) A seguito di accertamento di malattia professionale da parte dell' e CP_2
del riconoscimento di un'invalidità del 20 % alla ripresa dell'attività lavorativa l'odierno appellato era sottoposto a giudizio di idoneità, accertata dal medico competente con limitazioni.
pag. 11/19 3.2) All'epoca del licenziamento operava la più stringente prescrizione fissata a seguito del nuovo esame richiesto dal lavoratore con ricorso avverso il giudizio di idoneità espresso dal medico componente, ex art.41 del d.l.vo n.81 del 2008 e del successivo giudizio del medico competente nel luglio del 2022.
Nel primo erano individuate le seguenti limitazioni: evitare la movimentazione manuale dei carichi superiori ai 3 chilogrammi, la flessione ed estensione del busto, il sovraccarico del rachide lombare e assicurare l'alternanza di posture. Era poi prevista una revisione della condizione del lavoratore dopo sei mesi dal 10 gennaio 2022.
Seguiva, infatti, il giudizio di idoneità del 14 luglio 2022, in questo caso affermativo, ma con le seguenti limitazioni “da non adibire ad attività che sovraccarichi il rachide, alternanze delle posture , da non adibire a movimentazione manuale di carichi”.
3.3) In data 26 gennaio 2022 - dopo l'irrogazione di una sanzione conservativa per assenza ritenuta ingiustificata (il lavoratore aveva opposto la propria astensione dalla prestazione lavorativa in mancanza di adibizione la conduzione di un automezzo compatibile con il giudizio di idoneità) - la società formalizzava la convocazione del lavoratore “per discutere dell'eventuale assegnazione a mansioni diverse, compatibili con il Suo stato di salute”.
3.4) All'esito dell'incontro la società , premesso di non disporre “di tratte da coprire con mezzi 'leggeri' la cui conduzione potrebbe in astratto esse compatibile con le condizioni di salute del lavoratore”, comunicava che il lavoratore era ritenuto “in assenza giustificata retribuita dal
24/01/2022…fino a nuove disposizioni”.
pag. 12/19 3.5) Seguiva la comunicazione del 9 febbraio 2022 con cui il lavoratore era sospeso dal servizio e dalla retribuzione sino alla data di nuova valutazione del medico competente programmata per il giorno 11 luglio 2022: ciò si era avvenuto nella concorrenza di diversi fattori: il giudizio di idoneità reso all'esito del ricorso del lavoratore, la ritenuta mancanza di “disponibilità ad essere adibito a mansioni diverse” da parte del lavoratore e, a prescindere da tale disponibilità, la mancanza di mansioni diverse compatibili con lo stato di salute del lavoratore, giustificato dal datore di lavoro poiché le limitazioni previste “non consentono la conduzione in sicurezza di mezzi pesanti, potendo derivare pericolo per se stesso ed a terzi”.
3.6) Il legale che assisteva il lavoratore contestava tale ultima affermazione con riguardo all'impossibilità di adibire il signor alla conduzione CP_1
autonoma di bilici “posto che l'aggancio dei rimorchi avviene sempre e solo meccanicamente”, come richiesto e comunicato “numerosissime volte” dalla stessa società (comunicazione del 22 febbraio 2022 - doc. ric.
n.40).
3.7) All'esito del ricordato ricorso in via cautelare definito con ordinanza emessa il 18 luglio era disposto il licenziamento.
4.1) Risulta smentita l'affermazione della società secondo cui “la conduzione in sicurezza di mezzi pesanti, quali quelli in uso presso la GDA
Inernational S.R.L. né la gestione del mezzo nelle normali operazioni di apertura delle sponde, sgancio e aggancio del rimorchio e di tutte quelle attività proprie di un conducente di mezzi pesanti previste dal CCNL” risultava “confermata dal carteggio intrattenuto con l'azienda dal dipendente tramite il proprio legale, dal quale emerge il rifiuto manifestato dal lavoratore alla conduzione dell'autotreno, mansione ritenuta troppo
pag. 13/19 gravosa per le proprie condizioni di salute.”. In tale senso valga il rinvio alla circostanza richiamata al superiore punto 3.6) che attiene sia alla manifestazione di volontà esattamente opposta, sia alle caratteristiche tecniche del mezzo, non implicanti operazioni manuali incompatibili con la prescrizione del medico competente, mai contraddette dalla società.
La capitolazione istruttoria sul punto (capitolo E.), è del tutto generica, e comunque, confermativa della disponibilità alla conduzione del bilico, come scritto nella comunicazione richiamata, pertanto, inammissibile.
4.2) La circostanza che il giudizio di idoneità con limitazione del luglio
2022 sia divenuto radicale, quanto all'inibizione della movimentazione di carichi, non incide sul rilievo appena svolto circa la smentita all'affermazione contenuto nell'appello circa un asserito rifiuto del lavoratore: la società non ha contestato che la conduzione dei bilici non comportasse detta limitazione.
4.3) Né tale smentita può essere ricavata dalla previsione del'art.30 del
CCNL di riferimento secondo cui “Nell'ambito del proprio orario di lavoro così come definito dal presente CCNL, il conducente, a esclusione del riempimento e dello svuotamento del container, è tenuto all'effettuazione
e/o alla collaborazione alle operazioni di carico e scarico della merce e delle unità di carico vuote, trasportate o da trasportare, con il veicolo da lui condotto”. Anche ammettendo che tale incombenza investisse la conduzione dei bilici, non viene spiegata la ragione per cui essa determinasse un'incompatibilità assoluta con le mansioni di conducente e con le modalità operative: non viene spiegata la ragione circa l'impossibilità di movimentazione dei carichi con ausili meccanici, né
l'impossibilità che adeguate forme di collaborazione fosse comunque pag. 14/19 assicurate, oltre a non considerare, ancor prima, che la norma contrattuale non fa espresso riferimento alle operazioni manuali, ma genericamente alle operazioni di carico e scarico, e che non risulta neppure allegato che, nel caso di specie, l'unica modalità di carico o scarico dovesse avvenire manualmente.
Risulta non pertinente, quindi, tale rilievo dell'appellante, pur dando atto che non va condivisa la deduzione dell'appellato, secondo cui già in primo grado era stata la stessa società a chiarire, trattando delle mansioni incombenti sul conducente, che “…delle successive operazioni di carico e scarico si occupa il personale delle società committenti…”1: la società, invero, aveva anche puntualizzato nel passaggio successivo della propria difesa di primo grado (sempre a pagina 2) che “ diversamente l'autista, adibito alla condizione di autoarticolati cd. bilici, deve collaborare secondo le disposizioni del contratto collettivo alle operazioni di carico e scarico e ciò potrebbe comportare la movimentazione di carichi superiori ai 15 Kg;
”.
4.4) Per quanto le superiori considerazioni abbiano carattere assorbente va poi precisato che la produzione del LU nei termini prospettati dall'appellante non consente di ritenere superata l'affermazione giudiziale circa la sua carenza. In tale senso vale il rilievo difensivo dell'appellato: in effetti il LU prodotto non si riferisce al periodo coincidente o prossimo al licenziamento del luglio 2022, ma al settembre 2023, per cui non è affatto eloquente quanto alla situazione occupazionale e alla tipologia di mansioni pag. 15/19 presenti in azienda nell'epoca risalente ai fini dell'esame della questione di repecahge.
4.5) Con riguardo all'ulteriore questione circa l'assenza di carattere ritorsivo e alla pertinenza del richiamo all'art.3 comma 3 bis del d.l.vo n.216 del 2003, precisato che sia il giudice che le parti operano una mera imprecisione lessicale, essendo evidente, alla luce del richiamo normativo che la questione attiene al carattere discriminatorio del licenziamento, la nozione di disabilità che ha rilievo nel caso in esame, non deve essere ancorata alla mera procedura accertativa interna. A tale riguardo il collegio intende rifarsi alla nozione di handicap in plurime occasione enunciata dalla giurisprudenza eurounitaria in forza della quale tale nozione, che tre origine dalla direttiva 2000/78, deve essere interpretata nel senso che essa include: “una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con altri lavoratori e tale limitazione sia di lunga durata”. (C. giust., 11 aprile 2013, C-335/2011 e C- CP_3
337/2011, p. 47; C. giust. 18 gennaio 2018, , C-270/16; CP_4
Perso Corte giust. 18 dicembre 2014, (Fag og , C-354/2013, punto Per_2
53).
Si tratta di nozione recepita dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass.
n.9095 del 2023, punti 10 - 15) a cui il collegio, quindi, intende rifarsi per escludere che tale nozione sia riferibile esclusivamente nei termini prospettati dall'appellante e, al contrario, sia applicabile al caso del signor pag. 16/19 alla luce delle chiare valutazioni contenute nella certificazione del CP_1
medico competente, senza che sul punto sia necessario l'espletamento di consulenza medico legale come invocato dalla parte appellante.
4.6) In conclusione, risulta definitivamente accertato che nella fattispecie è integrata l'ipotesi di licenziamento nullo in ragione della mancata adozione di quegli accomodamenti ragionevoli che la disciplina nazionale, di recepimento di quella eurounitaria imponeva al datore di lavoro di adottare e dell'onere di prova a suo carico, per quanto sopra espresso, non assolto
(in tale senso si rinvia alla perspicua motivazione di Cass. n.6497 del
2021).
5) La doglianza relativa alla liquidazione delle spese non ha ragione d'essere.
5.1) Il principio di soccombenza regola la fattispecie senza che sia stata alcuna valida ragione al fine di giustificare una diversa statuizione avendo posto a fondamento della pretesa riforma le ragioni del merito del gravame, come visto disattese.
5.2) Quanto alla loro commisurazione, anche prescindendo dal contenuto assolutamente generico e, quindi, inammissibile della doglianza, va rammentato l'orientamento di legittimità in base al quale “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di
pag. 17/19 questo.” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; conf.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 - 03, Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01).
Nel caso di specie, preso a riferimento il valore indeterminabile, prima fascia, il giudice si è mantenuto nei limiti compresi tra il valore medio
€.4.253,00 ed il valore massimo €.12.650,00 anche non volendo considerare la fase di trattazione/istruttoria (peraltro liquidabile anche a prescindere dal concreto svolgimento della fase istruttoria: Cass.civ., Sez. 2
- , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02).
6) Restano assorbite le ulteriori ragioni doglianza in ordine al vizio procedurale nell'intimazione del licenziamento e alla mancata istruttoria trattandosi di prove la cui acquisizione non ha attitudine ad intaccare la ricostruzione già sopra operata.
7) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidando in rapporto al valore di causa nel medio in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l' appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio presente grado di giudizio in favore di parte appellata liquidate in
€.6.946,00 oltre iva, cpa e al rimborso forfetario ex lege con distrazione in favore dell'avvocato Monica Ferrara dichiaratasi antistataria.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte pag. 18/19 dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 19 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 19/19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Esattamente alla pagina 32 della memoria di costituzione di primo grado: “- che il lavoratore, adibito alla conduzione di autotreno con casse mobili, è tenuto soltanto a parcheggiare il mezzo e ad estrarre le
“zampe” di sostegno;
delle successive operazioni di carico e scarico si occupa il personale delle società committenti;
”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr.ssa Annalisa MULTARI Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 18 gennaio 2024 da
C.F. e P. IVA in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p.t. Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Andrea Calderone, C.F. , con domicilio digitale C.F._1
PEC e dall'Avv. Mimma Maria Gabriella Email_1
Miceli C.F. con domicilio digitale PEC C.F._2
Email_2
- appellante - contro , C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
dall'avv. Monica Ferrara, C.F. ,con domicilio C.F._4
digitale PEC
Email_3
- appellato - Oggetto: appello avverso la sentenza definitiva n.568/2023 del Tribunale di
Padova – sezione Lavoro
In punto: impugnazione di licenziamento
Causa trattata all'udienza del 19 dicembre 2024
Conclusioni per parte appellante: “in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis rejectis, Voglia accogliere l'appello e per l'effetto dichiarare legittimo il licenziamento del Sig. ; CP_1
Con vittoria di spese e compensi, oltre c.p.a. e rimborso spese forfettarie
(15%) per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
Condannare il Sig. alla restituzione delle spese legali corrisposte CP_1
in favore del procuratore distrattario;
In via istruttoria…chiede ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli e circostanze …: A) Vero o no che la conduzione di un autoarticolato o di un autotreno e la gestione delle attività connesse comporta la movimentazione di carichi superiori a 3 Kg.? Sigg. Parte_3
: 18 B) Vero o no che la società Parte_4 Parte_1
dispone solo di tratte da coprire con mezzi superiori di trasporto superiore
a 35 qli e relativi rimorchi;
Sigg.: Testimone_1 Pt_4
: C) Vero o no che in data 21/01/2022 la Direzione ha convocato il
[...]
pag. 2/19 Sig. per verificare con lui la possibilità di essere adibito a CP_1
mansioni diverse compatibili col suo stato di salute;
D)Vero o no che in data 26/01/2022 il Sig. si è presentato in sede? E) Vero o no che in CP_1
data 26/01/2022 il Sig. ha dichiarato di non essere disponibile a CP_1
svolgere mansioni diverse, ribadendo la volontà di condurre il bilico?; F)
Vero o no che la direzione si è attivata per verificare la presenza di soluzioni all'interno dell'azienda compatibili con le condizioni di salute del
Sig. anche con mansioni amministrative di base? G) Vero o no che CP_1
la decisione di licenziare il Sig. è maturata dopo aver preso atto CP_1
dell'impossibilità di adibirlo a mansioni diverse? H) Vero o no che il Sig.
ha sempre rifiutato di condurre autotreni pretendendo di essere CP_1
adibito alla conduzione del bilico?”
Conclusioni per parte appellata “Nel merito, in CP_1
principalità: rigettare l'appello proposto da e per Parte_1
l'effetto, confermarsi la sentenza del Tribunale di Padova n.568/2023 pubblicata il 14.12.2023 e notificata il 20.12.2023, e nella sola ipotesi di riforma della sentenza si insiste per l'accoglimento delle domande, istanze
e conclusioni come formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che di seguito si riportano pedissequamente:
“Nel merito:
- accertarsi la nullità, inefficacia e/o illegittimità e conseguentemente annullare il licenziamento intimato al ricorrente per tutti i motivi esposti in premessa;
- Condannarsi: a) in via principale, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria
pag. 3/19 commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque nella misura minima di cinque mensilità, ai sensi dell'art 18, comma 1 e 2,
L. n.300/70;
b) in via subordinata: condannarsi in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura massima di dodici mensilità, ai sensi dell'art. 18, commi 7 e 42, L. n.300/70;
c) in ulteriore subordine, condannarsi in persona Parte_1
del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di trentasei mensilità, che nel caso di specie pare equo quantificare nella misura massima, in considerazione del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica e delle condizioni delle parti, o comunque, ad una congrua indennità risarcitoria nella misura massima prevista dalla legge ratione temporis applicabile.
- In via ulteriormente subordinata, condannarsi la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità ex art. 8, l. 604/66, pari ad almeno sei mensilità di retribuzione globale di fatto considerati i parametri ivi previsti “.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A., con distrazione in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario, sia relativamente al primo grado di giudizio che per la presente fase di gravame.
pag. 4/19 In via istruttoria…”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 18 gennaio 2024 la società
[...]
ha impugnato la sentenza n.568/2023 del giudice del Parte_1
lavoro del Tribunale di Padova con la quale ha dichiarato nullo il licenziamento intimato a , ordinandone la reintegrazione nel CP_1
posto di lavoro precedentemente occupato e condannando la
[...]
al risarcimento del danno in suo favore, liquidato in Parte_1
misura pari all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, oltre agli accessori di legge e ala spese di lite.
Con memoria deposita il 24 giugno 2024 si è costituito il signor
[...]
chiedendo di respingere l'impugnazione. CP_1
La causa, a seguito di riassegnazione della causa in ragione del transito ad altra giurisdizione del giudice relatore e sua ricollocazione, è stata discussa all'odierna udienza sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate e decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Per quanto rileva nel presente giudizio il giudice patavino ha ricordato che il ricorrente era stato adibito dal datore di lavoro, l'odierna appellante, alla conduzione di mezzi pesanti, specificamente, dal 2012, alla guida di autotreni con casse mobili. Ciò comportava la necessità di movimentare ogni giorno almeno sei casse mobili e di alzare e abbassare 24 aste del peso di 15 chili, senza che si occupasse del carico e dello scarico della merce.
A seguito di visita del medico del lavoro, in data 5 giugno 2021, era stato giudicato idoneo alla mansione con la limitazione relativa alla pag. 5/19 movimentazione manuale di carichi superiori ai 15 chilogrammi con la prescrizione di alternare 180 minuti di guida e 45 di riposo. In ragione di tali condizioni di salute il ricorrente aveva chiesto l'assegnazione alla guida di un bilico, ossia un compito che non necessitava del sollevamento di aste, operazione che per il loro peso era giudicata incompatibile con le limitazioni disposte dal medico.
Successivamente, a seguito di una nuova valutazione il 10 gennaio 2022 il ricorrente era giudicato idoneo alla mansione, con le seguenti limitazioni: evitare la movimentazione di carichi superiori a 3 chili, la flessione ed estensione del busto, sovraccarichi biomeccanici del busto, e garantire alternanze delle posture. Alla luce di tale giudizio la società riteneva tale nuova condizione limitativa incompatibile con la guida di mezzi pesanti.
Dopo avere comunicato il 26 gennaio 2022 al lavoratore che era in fase di valutazione la possibilità di adibirlo a mansioni compatibili col suo stato di salute, il successivo 9 febbraio, ritenuto che non sussistessero occupazioni alternative, lo sospendeva dal servizio e dalla retribuzione.
All'esito del ricorso d'urgenza ex art.700, c.p.c., promosso dal signor in data 19 luglio 2022, era ordinato dal giudice la riammissione al CP_1
lavoro del ricorrente. Infine, il 27 luglio 2022 il ricorrente era licenziato per l'impossibilità di svolgere la mansione e per l'impossibilità di rinvenire mansioni compatibili col suo stato di salute.
Per quanto rileva ai fini dell'esame del gravame, a fronte della doglianza del lavoratore circa il mancato repechage (in relazione alle mansioni di pulizia del piazzale e di magazziniere, con uso del muletto) la società aveva dedotto che:
pag. 6/19 a) la conduzione di autotreni non comportava movimentazione di carichi superiori ai 15 chili, perché il conducente, una volta parcheggiato il mezzo ed estratte le zampe di sostegno, non era tenuto a compiere alcuna altra operazione;
b) la conduzione di bilici necessitava la movimentazione di pesanti elementi meccanici;
c) la mansione di autista richiedeva il compimento di atti implicanti l'uso della forza (l'apertura di una sponda, lo sgancio di un rimorchio, la rotazione del volante o la movimentazione della pedana vuota);
d) il lavoratore aveva rifiutato l'assegnazione a mansioni diverse, peraltro inesistenti, avendo impiegato l'impresa solo autisti o impiegati amministrativi.
Sulla base di tali difese il primo giudice ha ritenuto che il licenziamento fosse stato intimato “per una supposta inidoneità alla mansione”, condizione contraddetta dalle risultanze della visita medica che invece deponeva per l'idoneità del ricorrente allo svolgimento della mansione di autista.
Su tale tema ha puntualizzato che la società non aveva contestato tali circostanze, derivandone che non potevano ritenersi precluse al ricorrente operazioni indispensabili alla guida di mezzi, quali l'uso del volante o la sistemazione degli appoggi.
In particolare, ha ritenuto che era possibile rispettare le prescrizioni mediche relative alla necessità di alternare le posture e di evitare sovraccarichi alternando i periodi di guida con altri di riposo, ossia quelle prescritte dal medico competente. Si trattava di accomodamenti ragionevoli pag. 7/19 certamente esigibili dal datore di lavoro, anche ai sensi dell'art. 3, comma 3 bis, d.l.vo n.216 del 2003.
Al riguardo ha puntualizzato che era stata la stessa società a precisare che non competevano al conducente di autotreni le operazioni di carico e scarico e il sollevamento di alcun peso, a differenza di quanto accade per il conduttore di bilici.
Pur dando atto dell'opposta posizione del ricorrente ha ritenuto sufficiente sul punto la deduzione della società al fine di ritenere privo di giustificazione il licenziamento.
Tantomeno era stata fornita la prova dell'impossibilità di impiego in mansioni di diversa natura, non avendo la società replicato alla allegazione del ricorrente secondo cui egli poteva essere assegnato a lavori di magazzino e di pulizia del piazzale. In questa prospettiva ha ricordato che non era stato prodotto il LU, al fine di rendere possibile la verifica delle posizioni lavorative disponibili.
Ha poi ritenuto contraddittorio l'atteggiamento della società che da un lato aveva affermato di avere convocato il lavoratore per individuare una alternativa posizione lavorativa, rifiutando egli mansioni alternative, dall'altro aveva affermato l'indisponibilità e quindi l'impossibilità di offrirgliene, “Risultando provato che il licenziamento è stato intimato per la scelta datoriale di non consentire lo svolgimento della prestazione nei modi richiesti dalla disabilità del lavoratore, se ne deve ritenere la natura ritorsiva.”.
In ogni caso ha ritenuto che il licenziamento fosse illegittimo anche per una ragione procedurale, in quanto, come eccepito dal ricorrente, non pag. 8/19 preceduto dal tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 7 legge n. 60(5)4 del 1966.
2) Appella la decisione la società sulla base dei seguenti motivi.
Col primo articolato motivo viene censurata la sentenza per avere erroneamente definito ritorsivo il licenziamento a fronte della dimostrazione “financo per il tramite delle allegazioni dello stesso ricorrente, la volontà del datore di lavoro di mantenere in servizio il lavoratore e di trovare accomodamenti ragionevoli.”.
Si duole della mancata considerazione del dato relativo alle mansioni disponibili, ricavabili dal LU (tutti mezzi pesanti della stazza superiore a
3,5 tonnellate), e del tipo di mezzi in uso all'impresa.
Né erano state prese in esame le disposizioni del CCNL di categoria
(art.30) in forza delle quali “il lavoratore deve collaborare alle operazioni di carico e scarico”, insito nella conduzione degli autotreni, ossia proprio il tipo di attività preclusa all'appellato alla luce della limitazione disposta dal medico del lavoro sul divieto assoluto di movimentazione manuale di carichi, gravante sullo stesso.
In questa prospettiva è censurata la decisione del giudice di non procedere con l'attività istruttoria e disporre una consulenza tecnica circa le idoneità al lavoro dell'appellato.
In definitiva, la sentenza era ritenta contraddittoria da un lato ritenendo non inibite al signor le normali operazioni di guida in quanto disabile CP_1
mentre, dall'altro, affetto da disabilità non tenute in considerazione dal datore di lavoro.
Puntualizza che il giudizio medico al momento del licenziamento non era quello valorizzato dal giudice (relativo alla limitazione di carichi superiori pag. 9/19 a 15 chilogrammi), ma quella reso in sede di revisione dell'organo di vigilanza, riguardante la limitazione per carichi superiori ai 3 chilogrammi.
Valorizza in questa prospettiva il rifiuto del lavoratore alla conduzione dell'autotreno “confermata dal carteggio intrattenuto con l'azienda dal dipendente tramite il proprio legale” (rinviando al documento 4, con riguardo all'impossibilità di sistemare gli appoggi) e reitera il rilievo in ordine all'impossibilità di adibire il lavoratore alle operazioni connesse
(qui sub 1.d.) alla conduzione di “un automezzo”, esemplificando, cita il caso della movimentazione di una pedana vuota del peso di 25 chilogrammi.
Contestata l'affermazione giudiziale secondo cui non era stato prodotto il
LU , avendo provveduto, invece, e risultando da esso l'assenza di mansioni alternative confacenti con specifico riguardo ad attività di magazzino o di pulizie.
Quanto alla ricerca di tali mansioni, avendo riguardo alle capacità e attitudini del lavoratore, in mancanza di indicazioni in tale senso, non erano state rinvenute, non essendo possibile assegnare all'appellato mansioni amministrative, le uniche ulteriori disponibili in azienda. In particolare, quanto all'allegazione secondo cui il lavoratore poteva essere assegnato a lavori di magazzino o di pulizia del piazzale, la società aveva chiarito mediante la produzione del LU che le uniche mansioni erano soltanto quelle di autista e amministrative, evidenziando l'assenza di un magazzino.
Ha ritenuto che non fosse applicabile al caso in esame la procedura che il giudice aveva ritenuto omessa.
Quanto al carattere “ritorsivo” del licenziamento osserva che il signor non è un disabile, dovendosi ritenere tali “le persone riconosciute CP_1
pag. 10/19 dagli Organi competenti ai sensi delle vigenti disposizioni che regolano la materia”. Al contrario, come riconosciuto dal primo giudice, l'appellato “è perfettamente abile” in quanto ritenuto idoneo alla mansione, salvo considerarlo disabile “non avendo il datore di lavoro adeguato la prestazione alla disabilità del lavoratore”.
Proprio alla luce dell'esito del procedimento cautelare in cui la società era stata sollecitata a risolvere la situazione mediante il reperimento di mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore, ovvero risolvendo il rapporto, l'impraticabilità della prima soluzione aveva reso necessaria la seconda.
Con un secondo motivo la società lamenta la misura eccessiva della liquidazione delle spese di lite (€.9.000,00 in linea capitale) rispetto all'attività prestata e ai parametri previsti dalle vigenti tariffe di cui (d.m.
55/2014 e d.m. 147/2022), in assenza di attività istruttoria e di alcuna altra motivazione in ordine al parametro utilizzato.
Chiede anche la compensazione delle spese di lite, in ragione dei presupposti che aveva determinato il licenziamento del lavoratore
(un'idoneità alla mansione gravata da prescrizioni che rendevano e impossibile lo svolgimento della mansione stessa).
3) L'appello non merita accoglimento. Vanno precisate a sostegno della decisione alcune circostanze degne di rilievo.
3.1) A seguito di accertamento di malattia professionale da parte dell' e CP_2
del riconoscimento di un'invalidità del 20 % alla ripresa dell'attività lavorativa l'odierno appellato era sottoposto a giudizio di idoneità, accertata dal medico competente con limitazioni.
pag. 11/19 3.2) All'epoca del licenziamento operava la più stringente prescrizione fissata a seguito del nuovo esame richiesto dal lavoratore con ricorso avverso il giudizio di idoneità espresso dal medico componente, ex art.41 del d.l.vo n.81 del 2008 e del successivo giudizio del medico competente nel luglio del 2022.
Nel primo erano individuate le seguenti limitazioni: evitare la movimentazione manuale dei carichi superiori ai 3 chilogrammi, la flessione ed estensione del busto, il sovraccarico del rachide lombare e assicurare l'alternanza di posture. Era poi prevista una revisione della condizione del lavoratore dopo sei mesi dal 10 gennaio 2022.
Seguiva, infatti, il giudizio di idoneità del 14 luglio 2022, in questo caso affermativo, ma con le seguenti limitazioni “da non adibire ad attività che sovraccarichi il rachide, alternanze delle posture , da non adibire a movimentazione manuale di carichi”.
3.3) In data 26 gennaio 2022 - dopo l'irrogazione di una sanzione conservativa per assenza ritenuta ingiustificata (il lavoratore aveva opposto la propria astensione dalla prestazione lavorativa in mancanza di adibizione la conduzione di un automezzo compatibile con il giudizio di idoneità) - la società formalizzava la convocazione del lavoratore “per discutere dell'eventuale assegnazione a mansioni diverse, compatibili con il Suo stato di salute”.
3.4) All'esito dell'incontro la società , premesso di non disporre “di tratte da coprire con mezzi 'leggeri' la cui conduzione potrebbe in astratto esse compatibile con le condizioni di salute del lavoratore”, comunicava che il lavoratore era ritenuto “in assenza giustificata retribuita dal
24/01/2022…fino a nuove disposizioni”.
pag. 12/19 3.5) Seguiva la comunicazione del 9 febbraio 2022 con cui il lavoratore era sospeso dal servizio e dalla retribuzione sino alla data di nuova valutazione del medico competente programmata per il giorno 11 luglio 2022: ciò si era avvenuto nella concorrenza di diversi fattori: il giudizio di idoneità reso all'esito del ricorso del lavoratore, la ritenuta mancanza di “disponibilità ad essere adibito a mansioni diverse” da parte del lavoratore e, a prescindere da tale disponibilità, la mancanza di mansioni diverse compatibili con lo stato di salute del lavoratore, giustificato dal datore di lavoro poiché le limitazioni previste “non consentono la conduzione in sicurezza di mezzi pesanti, potendo derivare pericolo per se stesso ed a terzi”.
3.6) Il legale che assisteva il lavoratore contestava tale ultima affermazione con riguardo all'impossibilità di adibire il signor alla conduzione CP_1
autonoma di bilici “posto che l'aggancio dei rimorchi avviene sempre e solo meccanicamente”, come richiesto e comunicato “numerosissime volte” dalla stessa società (comunicazione del 22 febbraio 2022 - doc. ric.
n.40).
3.7) All'esito del ricordato ricorso in via cautelare definito con ordinanza emessa il 18 luglio era disposto il licenziamento.
4.1) Risulta smentita l'affermazione della società secondo cui “la conduzione in sicurezza di mezzi pesanti, quali quelli in uso presso la GDA
Inernational S.R.L. né la gestione del mezzo nelle normali operazioni di apertura delle sponde, sgancio e aggancio del rimorchio e di tutte quelle attività proprie di un conducente di mezzi pesanti previste dal CCNL” risultava “confermata dal carteggio intrattenuto con l'azienda dal dipendente tramite il proprio legale, dal quale emerge il rifiuto manifestato dal lavoratore alla conduzione dell'autotreno, mansione ritenuta troppo
pag. 13/19 gravosa per le proprie condizioni di salute.”. In tale senso valga il rinvio alla circostanza richiamata al superiore punto 3.6) che attiene sia alla manifestazione di volontà esattamente opposta, sia alle caratteristiche tecniche del mezzo, non implicanti operazioni manuali incompatibili con la prescrizione del medico competente, mai contraddette dalla società.
La capitolazione istruttoria sul punto (capitolo E.), è del tutto generica, e comunque, confermativa della disponibilità alla conduzione del bilico, come scritto nella comunicazione richiamata, pertanto, inammissibile.
4.2) La circostanza che il giudizio di idoneità con limitazione del luglio
2022 sia divenuto radicale, quanto all'inibizione della movimentazione di carichi, non incide sul rilievo appena svolto circa la smentita all'affermazione contenuto nell'appello circa un asserito rifiuto del lavoratore: la società non ha contestato che la conduzione dei bilici non comportasse detta limitazione.
4.3) Né tale smentita può essere ricavata dalla previsione del'art.30 del
CCNL di riferimento secondo cui “Nell'ambito del proprio orario di lavoro così come definito dal presente CCNL, il conducente, a esclusione del riempimento e dello svuotamento del container, è tenuto all'effettuazione
e/o alla collaborazione alle operazioni di carico e scarico della merce e delle unità di carico vuote, trasportate o da trasportare, con il veicolo da lui condotto”. Anche ammettendo che tale incombenza investisse la conduzione dei bilici, non viene spiegata la ragione per cui essa determinasse un'incompatibilità assoluta con le mansioni di conducente e con le modalità operative: non viene spiegata la ragione circa l'impossibilità di movimentazione dei carichi con ausili meccanici, né
l'impossibilità che adeguate forme di collaborazione fosse comunque pag. 14/19 assicurate, oltre a non considerare, ancor prima, che la norma contrattuale non fa espresso riferimento alle operazioni manuali, ma genericamente alle operazioni di carico e scarico, e che non risulta neppure allegato che, nel caso di specie, l'unica modalità di carico o scarico dovesse avvenire manualmente.
Risulta non pertinente, quindi, tale rilievo dell'appellante, pur dando atto che non va condivisa la deduzione dell'appellato, secondo cui già in primo grado era stata la stessa società a chiarire, trattando delle mansioni incombenti sul conducente, che “…delle successive operazioni di carico e scarico si occupa il personale delle società committenti…”1: la società, invero, aveva anche puntualizzato nel passaggio successivo della propria difesa di primo grado (sempre a pagina 2) che “ diversamente l'autista, adibito alla condizione di autoarticolati cd. bilici, deve collaborare secondo le disposizioni del contratto collettivo alle operazioni di carico e scarico e ciò potrebbe comportare la movimentazione di carichi superiori ai 15 Kg;
”.
4.4) Per quanto le superiori considerazioni abbiano carattere assorbente va poi precisato che la produzione del LU nei termini prospettati dall'appellante non consente di ritenere superata l'affermazione giudiziale circa la sua carenza. In tale senso vale il rilievo difensivo dell'appellato: in effetti il LU prodotto non si riferisce al periodo coincidente o prossimo al licenziamento del luglio 2022, ma al settembre 2023, per cui non è affatto eloquente quanto alla situazione occupazionale e alla tipologia di mansioni pag. 15/19 presenti in azienda nell'epoca risalente ai fini dell'esame della questione di repecahge.
4.5) Con riguardo all'ulteriore questione circa l'assenza di carattere ritorsivo e alla pertinenza del richiamo all'art.3 comma 3 bis del d.l.vo n.216 del 2003, precisato che sia il giudice che le parti operano una mera imprecisione lessicale, essendo evidente, alla luce del richiamo normativo che la questione attiene al carattere discriminatorio del licenziamento, la nozione di disabilità che ha rilievo nel caso in esame, non deve essere ancorata alla mera procedura accertativa interna. A tale riguardo il collegio intende rifarsi alla nozione di handicap in plurime occasione enunciata dalla giurisprudenza eurounitaria in forza della quale tale nozione, che tre origine dalla direttiva 2000/78, deve essere interpretata nel senso che essa include: “una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con altri lavoratori e tale limitazione sia di lunga durata”. (C. giust., 11 aprile 2013, C-335/2011 e C- CP_3
337/2011, p. 47; C. giust. 18 gennaio 2018, , C-270/16; CP_4
Perso Corte giust. 18 dicembre 2014, (Fag og , C-354/2013, punto Per_2
53).
Si tratta di nozione recepita dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass.
n.9095 del 2023, punti 10 - 15) a cui il collegio, quindi, intende rifarsi per escludere che tale nozione sia riferibile esclusivamente nei termini prospettati dall'appellante e, al contrario, sia applicabile al caso del signor pag. 16/19 alla luce delle chiare valutazioni contenute nella certificazione del CP_1
medico competente, senza che sul punto sia necessario l'espletamento di consulenza medico legale come invocato dalla parte appellante.
4.6) In conclusione, risulta definitivamente accertato che nella fattispecie è integrata l'ipotesi di licenziamento nullo in ragione della mancata adozione di quegli accomodamenti ragionevoli che la disciplina nazionale, di recepimento di quella eurounitaria imponeva al datore di lavoro di adottare e dell'onere di prova a suo carico, per quanto sopra espresso, non assolto
(in tale senso si rinvia alla perspicua motivazione di Cass. n.6497 del
2021).
5) La doglianza relativa alla liquidazione delle spese non ha ragione d'essere.
5.1) Il principio di soccombenza regola la fattispecie senza che sia stata alcuna valida ragione al fine di giustificare una diversa statuizione avendo posto a fondamento della pretesa riforma le ragioni del merito del gravame, come visto disattese.
5.2) Quanto alla loro commisurazione, anche prescindendo dal contenuto assolutamente generico e, quindi, inammissibile della doglianza, va rammentato l'orientamento di legittimità in base al quale “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di
pag. 17/19 questo.” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; conf.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 - 03, Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01).
Nel caso di specie, preso a riferimento il valore indeterminabile, prima fascia, il giudice si è mantenuto nei limiti compresi tra il valore medio
€.4.253,00 ed il valore massimo €.12.650,00 anche non volendo considerare la fase di trattazione/istruttoria (peraltro liquidabile anche a prescindere dal concreto svolgimento della fase istruttoria: Cass.civ., Sez. 2
- , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02).
6) Restano assorbite le ulteriori ragioni doglianza in ordine al vizio procedurale nell'intimazione del licenziamento e alla mancata istruttoria trattandosi di prove la cui acquisizione non ha attitudine ad intaccare la ricostruzione già sopra operata.
7) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidando in rapporto al valore di causa nel medio in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l' appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio presente grado di giudizio in favore di parte appellata liquidate in
€.6.946,00 oltre iva, cpa e al rimborso forfetario ex lege con distrazione in favore dell'avvocato Monica Ferrara dichiaratasi antistataria.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte pag. 18/19 dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 19 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 19/19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Esattamente alla pagina 32 della memoria di costituzione di primo grado: “- che il lavoratore, adibito alla conduzione di autotreno con casse mobili, è tenuto soltanto a parcheggiare il mezzo e ad estrarre le
“zampe” di sostegno;
delle successive operazioni di carico e scarico si occupa il personale delle società committenti;
”