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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/06/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE
6-1/2025 P.U.
In composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza del 21.1.2025; sentite le parti all'udienza del 9.4.2025 e lette le note scritte integrative depositate dalla parte ricorrente ai fini della successiva udienza tenutasi in data 28.5.2025; visto l'art. 70, C.C.I.I.; osserva quanto segue.
Premesso che
- I sig.ri , nato a [...] il [...] Cod. Parte_1
Fisc. , e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
07/05/1951 Cod. Fisc. , entrambi residenti in [...]
Mandarino n. 9, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale si trovano, con ricorso del 13.1.2025 hanno presentato un'istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- con decreto emesso in data 21.1.2025, è stata fissata l'udienza del 9.4.2025 nonché assegnati i termini, al professionista O.C.C., per l'adempimento degli oneri pubblicitari posti dall'art. 70 C.C.I.I.; - ricevuta la comunicazione del piano proposto, sono pervenute le osservazioni critiche formulate da parte del creditore il quale ha contestato l'assenza di meritevolezza CP_1 dei debitori ai fini dell'accesso alla procedura di sovraindebitamento, stante la responsabilità dei ricorrenti nell'aver causato la situazione di sovraindebitamento invocata;
il compimento, da parte dell'istituto, delle opportune verifiche in tema di merito creditizio;
la non idoneità del piano a soddisfare la propria posizione creditoria;
il necessario stralcio del debito derivante dai finanziamenti contratti dal figlio dei ricorrenti e da questi ultimi garantito, vertendosi di somme destinate al primo e non ai genitori;
- in vista dell'udienza di comparizione il professionista O.C.C ha depositato, in data
14.3.2025, una relazione riepilogativa attestante l'avvenuta comunicazione del piano ai creditori, la correzione dello stesso alla luce dell'ammontare dei crediti precisati da e Controparte_2 Controparte_3 le osservazioni pervenute dalla predetta nonché le relative repliche predisposte CP_1 dalla parte ricorrente;
- all'udienza del 9.4.2025 il Giudice ha invitato i debitori ad una revisione del piano in punto quantificazione dei compensi dei professionisti legali, rinviando alla successiva udienza del
28.5.2025;
- in data 14.4.2025 parte ricorrente ha provveduto al deposito del piano rettificato, rispetto al quale sono pervenute le osservazioni critiche dei seguenti creditori:
• la quale ha ribadito le medesime contestazioni già avanzate CP_1 relativamente al piano originariamente proposto;
• il quale ha contestato la sussistenza di Controparte_4 uno stato di sovraindebitamento incolpevole dei debitori, l'insufficienza della percentuale di soddisfacimento riconosciuta nonché la fattibilità e la durata del piano offerto;
- in data 12.5.2025 il professionista O.C.C. ha depositato la propria relazione riepilogativa;
- all'udienza del 28.5.2025, tenutasi con modalità di trattazione scritte, i ricorrenti hanno insistito nell'omologazione del piano in ultimo depositato;
- la proposta in esame, così come modificata dai ricorrenti e depositata in data 14.4.2025, in sintesi, ha disposto:
• il pagamento di complessivi € 78.335,73, corrispondente ad una percentuale di soddisfacimento complessivo pari al 226,97%, mediante il pagamento di settantanove rate mensili del valore di euro 1.000,00, salvo l'ultima del valore di €
469,73;
• il pagamento integrale dei crediti in prededuzione;
• il pagamento parziale dei creditori con privilegio speciale nella misura del 70%;
• il pagamento parziale del creditore ipotecario nella misura del 75%;
• il pagamento parziale del creditore con privilegio generale nella misura del 60%;
• il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 6,50%;
Osservato che
- ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.C.I.I., il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- secondo la definizione prevista all'art. 1, lett. e), C.C.I.I., è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
- tale ultima nozione, di derivazione unionale, secondo l'interpretazione ormai consolidatasi in seno alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ancora recentemente richiamata dai giudici della Suprema Corte di legittimità, deve essere intesa, allorché connessa, in particolare, ad un rapporto di fideiussione o di garanzia stipulato in favore di un imprenditore, nel senso che “un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti […] si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. E' dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. A tale proposito è necessario ricordare che la nozione di "consumatore", ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C0110/14,
EU:C:2015:538, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva […]” (cfr. in tal senso CGUE, 19.11.2005, C-
74/05, contro e altri); Per_1 Controparte_5
- in tale prospettiva, quindi, al fine di individuare quei collegamenti funzionali sussistenti tra il fideiussore (o garante) e l'impresa in favore della quale ha prestato garanzia ed idonei a ritenere che il primo non abbia agito per scopi estranei alla sua attività professionale, giova verificare, alternativamente, se quest'ultimo rivesta (o abbia rivestito al tempo della garanzia) incarichi amministrativi all'interno della società, ovvero se detenga (o abbia detenuto al tempo della garanzia) una partecipazione non trascurabile al capitale sociale
(cfr. ex multis Cass. civ., 13.12.2018, n. 32225, secondo cui "i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore"; conf. Cass. civ., 24.1.2020, ordinanza n. 1666);
- ciò posto, con riferimento al caso di specie, emerge dall'esame del ricorso e della relazione del professionista O.C.C. che una parte dei debiti rispetto ai quali viene oggi richiesta la procedura di ristrutturazione derivano dal sostegno prestato dai genitori, odierni ricorrenti, in favore del figlio, sia per ragione personali di quest'ultimo (trattasi, segnatamente, del finanziamento contratto per sostenere le relative spese matrimoniali nonché della garanzia prestata nell'ambito del contratto di mutuo stipulato dal figlio nel 2016), sia per la propria attività professionale (in particolare con riferimento ai finanziamenti contratti a partire dal
2020);
- ebbene, tanto in relazione al sovraindebitamento maturato in funzione delle spese personali del figlio, quanto in riferimento ai contributi prestati dai ricorrenti per sostenere l'attività lavorativa del primo, non paiono esservi dubbi circa l'attribuibilità della nozione di consumatore ai sig.ri – , dovendosi ricondurre i finanziamenti Pt_1 Pt_2 stipulati, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato ed all'estraneità dei debitori all'attività imprenditoriale del figlio, alle esigenze connesse al sostegno familiare;
- non possono dunque condividersi, sotto tale primo profilo, le doglianze mosse sul punto dal creditore non ravvisandosi, per le ragioni sopra esposte, alcun motivo CP_1 giustificante lo stralcio della posizione debitoria allo stato pendente con
[...] rispetto alla quale, come precisato sopra, gli odierni istanti Controparte_4 hanno prestato garanzia;
aggiungasi peraltro che, al riguardo, in mancanza di un riferimento normativo espresso, deve ritenersi applicabile, quale principio generale in materia concorsuale, la regola dettata in tema di esdebitazione all'art. 278, comma 6,
C.C.I.I., a tenore della quale “Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso […]” (cfr. in tal senso anche Trib.
Pavia, 27.3.2024);
- appare quindi possibile, allo stato, giungere al positivo riconoscimento in capo ai sig.ri e , per l'integralità dei debiti invocati, della qualifica di Pt_1 Pt_2 consumatore ai fini dell'accesso alla procedura di cui all'art. 67 C.C.I.I., con conseguente possibilità di procedere all'esame del piano proposto in vista della sua eventuale omologazione;
Considerato che
- ai sensi dell'artt. 70, comma 7, C.C.I.I., il Tribunale, in composizione monocratica, può omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto soltanto dopo aver verificato l'ammissibilità e la fattibilità giuridica dello stesso, nonché la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolta ogni contestazione sul punto;
- a tal fine, secondo la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, C.C.I.I., occorre, in primo luogo, indagare le cause all'origine del sovraindebitamento, verificando, in particolare, che le stesse non siano state determinate dal consumatore con “colpa grave, malafede o frode”;
- simile previsione, pur non escludendo il ruolo del criterio della meritevolezza, attesa la sua funzione di contrappeso all'assenza del voto dei creditori, ne estende tuttavia i contorni, allargando l'accesso alla procedura in esame alle ipotesi di assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione del dissesto, desumibili dalle risultanze emerse dalla relazione predisposta dall'O.C.C. sulle cause del sovraindebitamento;
- nella specie, secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., la situazione di sovraindebitamento dei coniugi Parte_3
ha inizio nel 2020, allorquando, a fronte di prestiti già precedentemente stipulati
[...] per l'acquisto e la ristrutturazione della casa familiare e per il sostegno del figlio (contratto di mutuo nel 2006, poi estinto con altro mutuo nel 2010 e successivo finanziamento nel 2016), gli odierni istanti, onde far fronte a spese sanitarie improvvise, contraggono ulteriori prestiti
(2019, 2020 e 2021), parte dei quali ugualmente impiegati per aiutare economicamente il figlio nonché per garantire il pagamento delle rate pregresse (cfr. in particolare pag.
5-6 della relazione del professionista O.C.C.);
- alle circostanze di cui sopra, di per sé sole già idonee a dimostrare la progressiva instaurazione di uno stato di sovraindebitamento crescente, si è poi aggiunto il progressivo aumento della rata originaria del mutuo, divenuta nell'ultimo periodo superiore a € 1.000,00, con conseguente ammontare complessivo delle rate mensili dovute per oltre € 2.290,00 (cfr. idem), a fronte di un reddito medio mensile complessivamente pari a circa € 2.420,00 derivanti dalla pensione di lavoro e spese mensili per € 1.280,00 (cfr. in particolare pag. 7 della relazione del professionista O.C.C.);
- alla luce di tutti tali fattori, avvalorati sia dai documenti prodotti, sia dalla relazione dell'O.C.C., risulta dunque ben presente, allo stato, a causa degli eventi sopra descritti e permanendo la pensione dei proponenti l'unica fonte di sostentamento per la propria sopravvivenza, uno stato di sovraindebitamento verosimilmente e ragionevolmente allo stato non superabile per il medesimo;
- aggiungasi poi, sul piano della meritevolezza al ricorso alla procedura in esame ed alla luce delle osservazioni mosse dai creditori e CP_1 Controparte_4
che, proprio in considerazione dell'origine della crisi sopra esposta, risulta possibile
[...] sostenere che il dissesto economico lamentato e documentato dai ricorrenti non sia il frutto di una grave negligenza nell'accesso al credito, quanto, piuttosto, di un deterioramento finanziario progressivo e dovuto, essenzialmente, a fattore esterni e dallo stesso non prevedibili (in via principale l'insorgenza improvvisa delle spese sanitarie per la sig.ra nonché il significativo aumento della rata del mutuo originario) e per effetto dei Pt_2 quali i debitori si sono visti costretto a contrarre prestiti ulteriori al solo fine di fronteggiare le obbligazioni originariamente assunte;
non possono dunque condividersi, sotto tale profilo, le osservazioni mosse al riguardo dai creditori opponenti, risultando precisamente descritto, sia nella relazione del Gestore, sia nel ricorso e nelle note di replica alle osservazioni depositata in data 14.3.2025 e 12.5.2025, come il relativo stato di sovraindebitamento debba direttamente connettersi al solo fine di garantire il sostentamento proprio e del figlio della coppia;
- sul tema, invero, appare doveroso segnalare, preliminarmente, che l'art. 125 T.U.B. pone all'istituto di credito il dovere di effettuare la verifica del merito creditizio “sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale previsione importa, dunque, un vero e proprio onere di verifica a carico dell'istituto cui è richiesta l'erogazione di un finanziamento, la quale andrà condotta mediante l'acquisizione di informazioni adeguate, alla luce delle circostanze del caso concreto,
“se del caso” (e dunque non esclusivamente) mediante le informazioni rese dal consumatore e ricorrendo alle banche dati pertinenti in tutti i casi in cui simile ricerca appaia opportuna. La norma in esame, del resto, trova conferma nello stesso Codice della Crisi, oggi vigente, nel cui ambito l'art. 124 bis T.U.B., richiamato dall'art. 69, comma 2, C.C.I.I. ed a tenore del quale
“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”, ha determinato una duplice conseguenza: da un lato la sussistenza, a carico del soggetto finanziatore, di un vero e proprio obbligo di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, sicché, qualora dalle stesse dovesse emergere l'incapacità del secondo a restituire quanto dovuto, il primo dovrebbe allora negare il finanziamento richiesto, così garantendo la tutela sia degli interessi privati del consumatore (non esposto al rischio di assumersi un impegno che difficilmente potrà onerare), sia dell'interesse pubblico connesso al mercato creditizio;
dall'altro lato l'impossibilità, per il medesimo creditore che non ha rispettato i principi suddetti, di contestare la convenienza del piano proposto, non potendosi imputare al debitore, il quale abbia richiesto il prestito nella ragionevole convinzione di poter contare sulle proprie entrate e confidando nella professionalità del soggetto finanziatore, la responsabilità della violazione dei doveri di cui all'art. 124 bis T.U.B.
- ebbene, con riferimento alla fattispecie in esame risulta dalla relazione del professionista
O.C.C. che il creditore non abbia rispettato il criterio del merito creditizio, CP_1 concedendo comunque il finanziamento richiesto nonostante il rapporto rate/reddito risultasse, alla data della stipula, ampiamente negativo (cfr. pag. 14 della relazione del professionista O.C.C.), così violando l'onere delle verifiche di cui all'art. 124 bis T.U.B., con conseguente operatività della condizione soggettiva di cui all'art. 69, comma 2, C.C.I.I.;
- pertanto, alla luce delle osservazioni che precedono ed atteso lo scopo dichiarato nel C.C.I.I., il quale è apertamente finalizzato a garantire al debitore “onesto ma sfortunato” il godimento di una cd. second chance che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio- economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usurarie, appaiono sussistere le condizioni necessarie per consentire ai ricorrenti l'accesso alla procedura in esame;
Ritenuto che
- ricorre dunque lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 1, lett. c), C.C.I.I.; - il ricorrente, come analizzato sopra, è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 1, lett. e), C.C.I.I., e risulta meritevole di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;
- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69, C.C.I.I.;
- l'O.C.C. ha positivamente attestato la fattibilità del piano (tenuto conto dell'ammontare della rata offerta e delle entrate dei debitori) e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano risulta altresì conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata per le ragioni infra esposte;
- sul punto, giova rilevare che i coniugi , sul piano patrimoniale, Persona_2 risultano proprietario, allo stato attuale, per la rispettiva quota del 50%, di un bene immobile sito in Misilmeri, costituente la relativa abitazione e valutato, giusta perizia allegata alla relazione del professionista O.C.C., al prezzo base di € 33.635,31, al netto delle decurtazione quantificate alla luce degli abusi edilizi rilevati (cfr. pag. 3 della perizia e pag.
4 della perizia integrativa, tutti allegati quali documenti nn. 24 e 24 bis al ricorso); ai cespiti predetti deve poi aggiungersi un bene mobile registrato, costituito da un autoveicolo di proprietà del solo sig. immatricolato nel 2000, per il valore stimato in € 720,00 Pt_1
(cfr. pag. 10 della relazione del professionista O.C.C.);
- complessivamente, quindi, sommando il patrimonio immobiliare sopra descritto alle entrate mensili degli odierni istanti (al netto delle spese per il proprio sostentamento), la massa patrimoniale sottoponibile a liquidazione controllata risulta essere pari a circa €
70.300,00;
- ebbene, così descritto il quadro patrimoniale dei ricorrenti, gli importi offerti nel piano in ultimo integrato e pari a € 78.469,63 appaiono manifestamente convenienti rispetto all'alternativa liquidatoria sopra esposta, tenuto conto che, anche ipotizzando l'esito positivo del primo esperimento di vendita dell'unico immobile sottoponibile a vendita forzata, stante l'ammontare dell'offerta minima ed i costi connessi ad un procedimento esecutivo, le somme effettivamente ricavabili in sede di riparto risulterebbero sicuramente inferiori rispetto a quanto oggi proposto (tenuto conto del valore di partenza pari a €
33.635,00); altresì, pare utile osservare che la presenza di un creditore titolare di ipoteca sul bene sopra indicato pregiudicherebbe inevitabilmente le prospettive di recupero per il restante creditorio, attesa la posizione preferenziale del primo sul ricavato globale della vendita esecutiva;
- in definitiva, quindi, ne discende che, anche sul piano della convenienza della proposta avanzata rispetto all'alternativa liquidatoria, la prima appare senz'altro preferibile rispetto alla seconda, garantendo un soddisfacimento certamente solo parziale, ma certo, per l'intera massa creditoria;
- in conclusione, dunque, risultano sussistere i requisiti per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto;
P. Q. M.
Visto l'art. 70, C.C.I.I., omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
, nato a [...] il [...] Cod. Fisc. ,
[...] C.F._1
e , nata a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_2
, entrambi residenti in [...], nei termini e con C.F._2 le modalità proposte di cui all'ultimo deposito del 14.4.2025; dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
autorizza il professionista O.C.C. all'apertura, presso apposito istituto di credito ritenuto più idoneo, di un conto corrente bancario al medesimo intestato nella qualità di professionista incaricato della procedura, sul quale saranno accreditate le somme mensilmente versate dal debitore e addebitate tutte le spese relative alla realizzazione del piano;
dispone che sul predetto conto corrente il professionista O.C.C. possa agire limitatamente all'ammontare delle somme ivi versate, autorizzandolo al versamento degli importi previsti nel piano e con obbligo di rendicontazione finale;
autorizza il professionista O.C.C. a prelevare dal conto corrente predetto un acconto sul proprio compenso finale nella misura massima del 65%, disponendo che il compenso residuo sia accantonato fino al completamento del piano e prelevato previo deposito della relazione finale ed autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 71, comma 4, C.C.I.I.; onera il professionista OC.C. a controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte ed a riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 C.C.I.I.; dispone che la presente sentenza sia comunicata a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicata, a cura del professionista O.C.C., sul sito del Tribunale – apposita sezione - entro dieci giorni dalla comunicazione;
dichiara la chiusura della presente procedura.
Manda la Cancelleria di darne comunicazione alle parti.
Termini Imerese, 30.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi