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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 01/11/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAOLA Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor TO NA, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1847/2021 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Katia Romanò Parte_1
-RICORRENTE- contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti
-RESISTENTE - oggetto: cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 23.12.2021, parte ricorrente in epigrafe deduceva: di essere stato alle dipendenze dell'impresa agricola intestata a dal 12.04.2019 sino al CP_2
06.11.2019, con la qualifica di manuale boscaiolo;
che, in particolare, il primo contratto di lavoro a tempo indeterminato veniva stipulato in data 12.04.2019, con decorrenza
13.04.2019, e cessava in data 21.06.2019, per licenziamento per giusti motivi oggettivi, mentre il secondo contratto veniva stipulato in data 25.07.2019 e cessava il 06.11.2019; che, dunque, in tale arco temporale provvedeva, sotto le direttive del datore di lavoro, al taglio e al trasporto del legname;
che, in particolare, di giorno veniva accompagnato nei boschi in cui si doveva procedere al taglio degli alberi oppure si recava nel capannone di
LI LI per procedere al taglio dei tronchi grandi, posizionarli su vari mezzi di trasporto pronti per la vendita a privati;
che, ciononostante, in data 12.07.2021 riceveva provvedimento , emesso dalla sede di Cosenza, identificato con n. prot. CP_1
.2500.21/06/2021.0285938, mediante il quale l'Ente disponeva la sua cancellazione CP_1 dall'elenco dei lavoratori agricoli per l'anno 2019, nel Comune di Santa Maria del Cedro
(CS), disconoscendogli 102 giornate lavorative;
che, in data 5 agosto 2021, depositava ricorso amministrativo online avverso detto provvedimento alla Commissione
1 Provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (Commissione CISOA); che in data 27.10.2021 riceveva comunicazione di reiezione ricorso online, con la seguente motivazione: “l'impugnato provvedimento trae origine dall'accertamento ispettivo effettuato nei confronti dell'azienda agricola – – volto alla verifica del CP_2 regolare svolgimento del rapporto di lavoro e congruità della manodopera occupata” e che: “gli accertamenti solti e gli elementi di prova raccolti dagli ispettori hanno consentito di individuare elementi che hanno dimostrato e giustificato il disconoscimento delle giornate agricole per l'anno e per l'azienda sopra indicata”. Tanto premesso, ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli di “- Accertare e dichiarare che il sig. è stato alle dipendenze dell'impresa agricola di Parte_1 CP_2
dal 13 aprile 2019 al 6 novembre 2019 compreso e, per l'effetto: - Ordinare ad
[...] la re -iscrizione del nominativo del sig. nelle liste dei lavoratori agricoli CP_1 Pt_1 subordinati anno 2019, con tutte le conseguenze di legge;
”. Vinte le spese di lite, da distrarsi.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente la decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970 e CP_1 argomentando nel merito per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, esperita la prova testimoniale per come richiesta dalle parti ed ammessa dl giudice e concesso termine per il deposito di note illustrative, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 22 d.l. 7/70, convertito in legge 83/70, formulata dall' all'atto della sua Controparte_3 costituzione.
In particolare, l'articolo 22 del d.l. n. 7 del 3 febbraio 1970, convertito nella l. n. 83 dell'11 marzo 1970, stabilisce che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria fissato dal citato articolo 22 in centoventi giorni dalla notifica o dalla data di conoscenza del provvedimento d'iscrizione 2 o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli non è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, bensì termine di decadenza entro il quale l'interessato deve far valere il diritto di opporsi alla mancata iscrizione o alla cancellazione, il quale incide sulla situazione soggettiva, limitandone l'esercizio entro un arco temporale necessariamente circoscritto dalle difficoltà di accertamento dei fatti (Cass. 21.4.2001 n. 5942). Sul piano sostanziale, detto termine, configurandosi come termine di decadenza, non è suscettibile di sanatoria ex art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533. Come ha affermato la Suprema
Corte, 'è noto che la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento ormai consolidato, considera la disposizione di all'art. 22 cit. tuttora vigente (non essendo stata implicitamente abrogata, in particolare, dall'art. 148 disp. att. c.p.c.) ed afferma, altresì, che il termine di 120 giorni ha natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria L. n. 533 del 1973, ex art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n.
9595, 21 aprile 2001 n. 5942, 8 novembre 2003 n. 16803, 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393). La decadenza, poi, salvo il limite del giudicato interno, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, ai sensi dell'art. 2969 c.c., riguardando una materia - come quella della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - sottratta alla disponibilità delle parti. Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 192 del 2005) non configgente con i precetti degli artt. 3 e 38
Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi suddetti, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza, del diritto, avuto riguardo al fatto che l'atto di iscrizione costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l'indennità di malattia e di maternità, e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi
(corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi).
Orbene, è onere di parte ricorrente dimostrare di non essere incorso in alcuna decadenza e di aver proposto azione giudiziaria nei termini stabiliti dalla legge.
L'art. 11 del D.Lvo 375/93, inoltre, stabilisce al primo comma che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro
3 novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. Il secondo comma dell'art. 11, inoltre, prevede che “contro le decisioni della commissione
l'interessato e il dirigente della competente sede dello SC. possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione Centrale preposta al predetto Se. che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
In base alla predetta normativa, dunque, il ricorso alle commissioni provinciali per la manodopera agricola (ora, a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, art. 80, comma 3, alle Commissioni provinciali CISOA) contro i provvedimenti adottati in tale materia deve essere proposto nel termine di trenta giorni, mentre il termine previsto per la decisione è di novanta giorni, decorso il quale il ricorso si intende respinto.
Contro le decisioni della commissione provinciale può essere proposto ricorso entro trenta giorni alla commissione centrale (ora, a seguito della soppressione dello SC., con l'articolo 9 sexies, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608, alla Commissione
CA.) che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto e il provvedimento adottato dall'ente acquista definitività. Anche la mancata presentazione del ricorso alla commissione provinciale nel termine fissato dalla legge in giorni 30 rende definitivo il provvedimento adottato dall'ente e da tale momento decorre il termine di 120 giorni stabilito dall'art. 22 del D.L. 7/70, per l'esercizio dell'azione giudiziaria. Nel caso di presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal
D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni stabilito dall'art. 22 del D.L. 7/70, per l'esercizio dell'azione giudiziaria, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso.
In sintesi, tale definizione deve essere fatta coincidere o con la scadenza del termine per la proposizione del ricorso amministrativo, o con la notifica della decisione, se pronunziata nei termini previsti dal citato D.Lgs. n. 375 del 1993 art. 11, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, equiparando la legge una tale evenienza a un provvedimento tacito di rigetto del ricorso, da quel momento conosciuto - o, comunque, conoscibile dall'interessato (Cass. ord n. 29070 del
27/12/2011, Cass. n. 15813 del 06/07/2009, Cass. 3 aprile 2008, n. 8650).
Nel caso di specie, il ricorrente – a seguito della notifica (perfezionatasi il 12.07.2021) del provvedimento n. prot. .2500.21/06/2021.0285938, mediante il quale CP_1 CP_1
l'Ente disponeva la sua cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli per l'anno 2019, 4 proponeva tempestivamente, nei successivi trenta giorni (il 05.08.2021), ricorso amministrativo, definito con provvedimento di diniego comunicatogli in data 27.10.2021.
Successivamente, sempre tempestivamente (il 23.12.2021, ovvero nel termine di 30+120 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento di diniego) esperiva il ricorso giurisdizionale.
L'eccezione di decadenza sollevata dall' , pertanto, deve essere Controparte_3 rigettata.
3. Nel merito, il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
3.1. Occorre premettere che, in aderenza al riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697
c.c., incombe sul lavoratore l'onere della prova in merito alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e degli elementi costitutivi che lo connotano.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa appare utile evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “nella controversia tra il lavoratore CP_ agricolo e l' in ordine al diritto del primo a conseguire prestazioni, è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare, anche
d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto” (Cass. Sez.
Lav. 5 aprile 2000, n. 4232).
L'orientamento è stato in seguito ribadito sottolineandosi che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (così Cass. Sez. lav. 12 giugno 2000, n. 7995).
Alla luce di tali premesse, pertanto, stante la disposta cancellazione della parte ricorrente dall'elenco dei lavoratori agricoli per l'anno 2019, grava sull'istante l'onere di provare
5 l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione per l'anno di riferimento.
3.2. Orbene, la cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2019 scaturisce da accertamenti ispettivi svolti dall' nei confronti CP_1 dell'impresa agricola di (cfr. verbale ispettivo in atti, fasc. ) a CP_2 CP_1 conclusione dei quali l'organo di vigilanza ha ritenuto la fittizietà del rapporto di lavoro.
L'organo ispettivo, sulla base di plurimi elementi fattuali (meglio compendiati nell'allegato verbale ispettivo) ha concluso ritenendo “che nessuna attività agricola è stata svolta dall'azienda in esame, che non sussistano elementi per giustificare tutte le giornate di lavoro attribuite agli operai agricoli e denunciate all' dalla ditta negli CP_1 anni dal 2012 al 2020”.
Alla luce di tali premesse, innanzitutto, occorre premettere che la prova dello svolgimento di attività lavorativa subordinata della parte ricorrente in favore dell'impresa agricola di non può ex se ricavarsi dalla documentazione prodotta dal CP_2 Pt_1
(contratti di lavoro, comunicazione di assunzione e certificazione unica) trattandosi di meri elementi di carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonchè Cass.
9290/2000) inidonei, di per sé, a provare lo svolgimento, di fatto, delle dedotte prestazioni lavorative.
Ciò precisato, si osserva che, quanto alla prova dello svolgimento della prestazione lavorativa subordinata dedotta in ricorso, sussistono evidenti lacune assertive già in punto di allegazioni, considerato che il ricorrente sostiene di aver lavorato dal 12.04.2019 sino al 6.11.2019, quale manuale boscaiolo, senza però indicare il numero di giornate complessive di lavoro prestato né l'orario di lavoro seguito.
Né la disposta istruttoria orale è stata idonea a colmare tali lacune deduttive o a dar prova dell'esistenza e della durata del rapporto di lavoro in termini, quantomeno generici, per come dedotto in ricorso.
Il teste carrozziere, amico del ricorrente, si è limitato a Testimone_1 dichiarare: “non ricordo di preciso l'anno ma è capitato che il ricorrente mi abbia dato una mano per caricare la legna sul furgoncino, lui lavorava per la signora ”; CP_2
l'ulteriore testimone di parte ricorrente, , conoscente Testimone_2 del ha dichiarato: “Passo spesso dinnanzi la proprietà di Pt_1 CP_2
6 perché i miei figli hanno un'attività nei dintorni. Dalla strada si vede che all'interno si svolge un'attività di taglio e di lavorazione del legname. Non posso sapere se lo vendono.
Io ho visto il ricorrente tante volte all'interno della proprietà di e ci siamo CP_2 anche salutati e l'ho visto con una motosega intento a tagliare il legname. Mi ricordo che ciò è avvenuto prima della pandemia da covid 19” (cfr. verbale udienza del 15.06.2023).
Ebbene, evidentemente, tali deposizioni si caratterizzano per un'eccessiva genericità, e, pertanto, non appaiono utili a dimostrare lo svolgimento del rapporto di lavoro qui di interesse per l'arco temporale dedotto in ricorso. Inoltre, le stesse dichiarazioni appaiono poi inconciliabili ed incompatibili rispetto al puntuale e preciso quadro probatorio fornito dall'organo di vigilanza.
Tanto basta, senza necessità di dover andare oltre, per rigettare il ricorso.
4. Attesa la qualità delle parti e la natura degli interessi coinvolti le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 01.11.2025.
Il Giudice
TO NA
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