Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/03/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2601 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, via Cesare Battisti n. 119, presso lo studio dell'Avv. Mariannina Giuffrida (c.f.: ) che C.F._2
lo rappresenta e difende come da procura in atti, con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni al numero di fax 090 710353 ovvero all'indirizzo pec RICORRENTE Email_1
E
nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, residente in [...], C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Scavello (c.f.:
Tel/Fax 090 41191 pec: C.F._4
presso il cui studio in Messina (ME), Email_2
Via XXIV Maggio n. 161/S ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 27.05.2021, Parte_1
nato a [...] il [...], chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto a AZ (ME) il 30.08.2013 con nata a [...] il Controparte_1
02.03.1973, (atto trascritto al n. 59 parte II serie A anno 2013), invocando l'applicazione dell'art. 3 n. 2 lettera b della legge 1.12.1970 n. 898, così come modificato dalla legge 6.03.1987 n. 74 e dalla legge 06.05.2015 n.
55, atteso che con sentenza non definitiva n. 386/2020 pubblicata il
20.07.2020 ed ormai irrevocabile il Tribunale di Patti aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi ed erano ormai trascorsi dalla comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione, i termini di legge per la proponibilità dell'azione.
Evidenziava che dal matrimonio non erano nati figli e che il matrimonio aveva avuto brevissima durata. Osservava, poi, che egli lavorava come bancario part time percependo circa € 1.500,00 al mese, ma doveva pagare il mutuo contratto per l'acquisto di una casa dove era andato a vivere dopo avere lasciato la casa coniugale, con rate mensili pari a € 270,00, ulteriori prestiti con un onere complessivo mensile pari a € 700,00 e doveva provvedere al mantenimento di altro figlio nato nel mese di aprile 2021 da una successiva unione. Evidenziava che la , dal canto suo, era Pt_2
titolare di una ditta per la vendita online di integratori, conseguendo guadagni analoghi a quelli del marito, come risultava dagli estratti conto, e viveva in una villa di proprietà. Rilevava, pertanto, che pur essendo stato stabilito nei provvedimenti provvisori assunti nell'ambito del giudizio di
2 separazione, che egli dovesse versare alla moglie la somma di € 300,00 mensili, non vi erano i presupposti per riconoscerle un assegno divorzile.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 27.06.2022 il Presidente delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza della resistente. In tale sede veniva, quindi, sentito il ricorrente che evidenziava di avere interrotto ogni contatto con la moglie da circa 3-4 anni e che quest'ultima svolgeva attività lavorativa consistente nella vendita di integratori alimentari, dalla quale traeva adeguati guadagni. Rilevava, poi, che egli era stato costretto a concedere in locazione la casa da lui acquistata non potendone sostenere i costi ed era andato a vivere in una casa in campagna insieme ai genitori della sua compagna.
Con provvedimento del 04.07.2022 il Presidente delegato, rilevato che dalla documentazione prodotta non si evinceva con certezza il rituale perfezionamento della notifica del ricorso, ordinava la rinnovazione di detta notifica e fissava una nuova udienza presidenziale.
Con comparsa depositata il 20.10.2022 si costituiva CP_1
la quale si associava alla domanda di divorzio ma contestava le
[...]
altre deduzioni avversarie e chiedeva il riconoscimento di un assegno divorzile di importo pari a € 300,00 mensili, rilevando che l' veva Pt_1
contratto il mutuo ed i finanziamenti indicati in ricorso per acquistare un immobile che aveva arredato lussuosamente, convertendolo, quindi, ad attività di impresa, sicché quegli oneri economici non erano in alcun modo sintomatici di una sua difficoltà economica. Rilevava, poi, che l' Pt_1
oltre a svolgere l'attività lavorativa di impiegato part time in banca, espletava anche attività di consulenza e preparazione atletica ed aveva un sito internet attraverso il quale gestiva la vendita di integratori alimentari.
Infine, osservava che l' svolgeva anche l'attività di imprenditore Pt_1
3 agricolo, vendendo prodotti agroalimentari su tutto il territorio nazionale.
Sottolineava che, viceversa, lei aveva svolto solamente in modo saltuario e sporadico attività lavorativa prima del matrimonio, ma aveva in seguito abbandonato detta attività per assecondare la volontà del marito mentre non era vero che gestisse l'impresa Get Muscle, che era stata solo formalmente a lei intestata e veniva amministrata dal marito. Rilevava, infine, che la
“villa” della quale era comproprietaria per 1/3 indiviso, non le rendeva alcunché ed era comunque gravata dall'usufrutto in favore della madre, che vi viveva.
Con ordinanza presidenziale del 23.01.2023 il Presidente delegato confermava le condizioni della separazione a disciplina provvisoria del divorzio e dava le disposizioni necessarie per la prosecuzione della causa davanti al Giudice Istruttore.
Con ordinanza dell'11.03.2024 il Giudice Istruttore prendeva atto che nessuna delle parti aveva formulato richieste di prove costituende ed invitava le parti a depositare documentazione reddituale.
In data 19.06.2024 parte ricorrente depositava copia della sentenza n.
657/2024 emessa dal Tribunale di Patti a definizione del giudizio di separazione vertente tra le parti ed evidenziava che il suddetto provvedimento era stato notificato alla controparte.
Alla successiva udienza del 20.11.2024 il Giudice Istruttore invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e rimetteva, quindi, la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
4 Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B legge n. 898/70, presupposto della domanda di divorzio è 1) che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione e 2) che lo stato di separazione dei coniugi in caso di separazione giudiziale duri per un anno (termine così ridotto con legge 55/2015), e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della volontà dei coniugi di separarsi, abbia autorizzato gli stessi a vivere separati.
Attraverso le dichiarazioni delle parti e la documentazione prodotta è emerso, infatti, che nella fattispecie in esame lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre due anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi innanzi al Presidente del
Tribunale di Patti, in data 27.02.2019, nella procedura di separazione giudiziale, conclusasi con sentenza non definitiva n. 386/2020 pubblicata il
20.07.2020 ed ormai irrevocabile. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a AZ (ME) il 30.08.2013 con atto trascritto al n. 59 parte II
5 serie A anno 2013, tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...]. Controparte_1
Quanto alla domanda avanzata dalla , volta al CP_1
conseguimento di un assegno divorzile, va osservato che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi (Cass. Civ. Sez. I
21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008), in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi ( Cass.
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501;Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007;
Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575).
La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 legge 898/1970, così come modificato dalla legge 74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno. Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di
6 fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2, 3, 29 Cost.). In particolare, le Sezioni Unite nella citata pronuncia hanno chiarito che l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile prescinde, a differenza dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale, ma va valutata, tenendo conto che all'assegno divorzile, occorre riconoscere oltre ad una natura assistenziale, al fine di assicurare al coniuge debole le risorse indispensabili per condurre una esistenza dignitosa, anche una natura perequatrice – compensativa, che discende dal principio costituzionale di solidarietà, nel rispetto dei principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità, e che impone di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi al momento dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in relazione alla durata del rapporto, all'età del coniuge richiedente, alla conformazione del mercato del lavoro.
L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata “non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva”, nel qual caso
7 l'assegno divorzile svolgerà una funzione essenzialmente assistenziale in favore di chi si trovi in stato di bisogno, “ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare”.
Sennonché, proprio sulla base di tali presupposti la Suprema Corte ha sottolineato che, pur essendo la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti nel regime di separazione dei coniugi, non è possibile di regola riconoscere un assegno divorzile con funzione assistenziale pur in mancanza dei presupposti per un assegno di mantenimento nel regime della separazione o, comunque, un assegno divorzile di importo superiore all'assegno di mantenimento previsto nel regime della separazione, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, in quanto ciò non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. civ. 28.02.2020 n. 5605), mentre non può escludersi un assegno divorzile di natura compensativa e perequativa.
E', allora, agevole osservare che nel caso in esame non può essere riconosciuto alla un assegno divorzile con funzione CP_1
assistenziale, posto che all'esito del giudizio di separazione giudiziale è stata negata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento nel regime della separazione e non è stato allegato alcun fatto nuovo che consenta una rivisitazione di tale conclusione. Peraltro, dalla lettura della sentenza del Tribunale di Patti n.
657/2024 pubblicata il 27/05/2024 si evince che l'esclusione del diritto all'assegno è stata fondata sul rilievo che è un Controparte_1
soggetto ancora giovane, idoneo ad esercitare un'attività lavorativa, tanto
8 che nel 2018 aveva lavorato tutta l'estate senza problemi, e tra l'altro già in possesso di un titolo di studio essendo diplomata all'ISEF, sicché il suo stato di disoccupazione non poteva ritenersi esente da colpe, non risultando, peraltro, dall'esame della cartella clinica del D.S.M., allegata in atti, che la stessa fosse un soggetto inabile a lavoro per una particolare patologia clinicamente accertata. Inoltre, il Giudice della separazione ha osservato che la risultava formalmente titolare dell'attività CP_1
economica denominata “Get Muscle” e proprio per la qualità che rivestiva poteva ricevere dalla stessa i relativi proventi. Orbene, le suddette considerazioni vanno ribadite anche in questa sede, avendo la Suprema
Corte, anche con riferimento all'assegno divorzile, evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se è vero che la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, in tale quadro occorre attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, sicché non può non essere censurato il contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sull'altro coniuge l'esito della fine della vita matrimoniale. La Suprema Corte ha sostanzialmente ribadito il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, specificando altresì che non rilevano solo le occasioni concrete di ottenere un lavoro, ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
9 Va, inoltre, osservato che si può seriamente dubitare della stessa necessità per la di un contributo economico da parte del marito CP_1
per condurre una vita dignitosa, atteso che pur avendo la stessa prodotto dichiarazioni dei redditi dalle quali risultano entrate assai esigue, nondimeno, dagli estratti conto prodotti risulta che alla data del 31.03.2024 aveva la disponibilità di risparmi per un ammontare complessivo di €
49.538,74, somma che si è incrementata nel tempo se è vero che alla data del 30.06.2023 i risparmi ammontavano a € 45.818,96, situazione che non sembra compatibile con l'asserito stato di disoccupazione e di assenza di redditi che avrebbe dovuto intaccare i risparmi e non incrementarli.
Deve, poi, escludersi che si possa riconoscere alla un CP_1
assegno con funzione compensativa, tenuto conto del fatto che, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 29920/2022), condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche. Infatti, va sottolineato che la condotta di un coniuge volta alla cura della famiglia è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale ed insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività, specie se si considera che l'esigenza compensativa viene in simili casi soddisfatta attraverso la possibilità di godere del tenore di vita assicurato anche dai proventi dell'attività lavorativa dell'altro coniuge. Di conseguenza, per conseguire il diritto all'assegno divorzile con funzione compensativa, il coniuge richiedente deve dare prova di avere rinunciato occasioni professionali e reddituali così da potere affermare che l'attuale situazione economica sia causalmente riconducibile a quelle scelte o che il patrimonio personale dell'altro coniuge sia stato formato anche con il suo contributo, ma di ciò nella fattispecie in esame non vi è alcuna prova,, essendo stato
10 solo allegato ma non dimostrato che la abbia rinunciato ad CP_1
attività lavorative per volontà del marito e dovendosi, comunque, prendere atto che, avendo avuto il matrimonio una durata assai modesta le scelte compiute durante la convivenza matrimoniale non possono avere inciso in modo apprezzabile sulla realizzazione professionale e lavorativa dei coniugi.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda della volta al riconoscimento di un assegno divorzile va disattesa. CP_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico della ed a favore dell' Le stesse, CP_1 Pt_1
avuto riguardo alla entità della causa ed alla modesta complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal
D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi €
98,00 per spese non imponibili ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2601/2021 R.G., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a AZ (ME) il 30.08.2013 con atto trascritto al n. 59 parte II serie A anno 2013, tra nato Parte_1
a Messina il 21.07.1983 e nata a [...] il Controparte_1
02.03.1973;
2) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla;
CP_1
11 3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese processuali, che liquida 2022 in complessivi €
[...]
98,00 per spese non imponibili ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a.;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AZ (ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25/03/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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