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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 153/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 153/2025 promossa con ricorso depositato il 15/01/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina italiana, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Nicola Gunnar Vincenzi;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Nicola Gunnar Vincenzi;
pagina 1 di 5
2011 (anno 2011 atto n. 2 parte II serie A); con i seguenti figli minorenni: Persona_1
ato a Varese il 06.02.2013, nata a [...] il [...].
[...] Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15/01/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati di tetto, letto e mensa nel reciproco rispetto.
2. L'abitazione di AN (VA) via Viggiù n.2, già domicilio coniugale, di proprietà esclusiva del SI. resterà in uso esclusivo dell'intestatario, il Parte_2
quale provvederà, impegnandosi con il presente atto, a corrispondere integralmente ancora per il futuro la rata del mutuo acceso a nome di entrambi i coniugi con l'istituto bancario
Bper sino alla sua estinzione.
La SI.ra , invece, si trasferirà ad abitare in Comune di AN Parte_1 presso l'abitazione di sua proprietà oggi occupata dalla madre.
3. I figli minorenni vengono affidati ad entrambi i genitori e collocati, Per_1 Per_2
in via preferenziale, presso la madre. Il padre potrà trattenere i figli con sé nella giornata del mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore
18.00 del venerdì sino alle ore 19.00 della domenica.
I coniugi favoriranno comunque, nel rispetto dei reciproci impegni, anche lavorativi,
l'incontro del padre con i figli anche in altra serata infrasettimanale.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
Salvi diversi accordi, per quanto riguarda i periodi di ferie estive, i coniugi trascorreranno un periodo di quindici giorni ciascuno con i figli;
negli anni dispari verrà privilegiato il padre nella scelta del periodo e negli anni pari la madre;
parimenti durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i figli e trascorreranno alternativamente con i Per_1 Per_2
genitori la settimana di Natale e la prima settimana di gennaio compreso il Capodanno. Allo
pagina 2 di 5 stesso modo il periodo delle vacanze pasquali sarà suddiviso fra i due genitori. Anche per tali periodi festivi negli anni dispari verrà privilegiato il padre nella scelta del periodo e negli anni pari la madre
I coniugi si riservano comunque di modificare concordemente i periodi di intrattenimento con i figli nel rispetto dei loro reciproci impegni.
4. A titolo di concorso al mantenimento dei figli minori il SI. Parte_2
si impegna a versare entro il giorno cinque di ogni mese alla SI.ra
[...] [...]
l'importo di euro 500,00 comprensivo dell'importo degli assegni famigliari Parte_1
che continueranno ad essere percepiti dal marito.
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori (scolastiche, mediche, ludiche, sportive) saranno ripartite, come per legge e purché previamente concordate, tra i coniugi al
50%.
I coniugi svolgono entrambi attività lavorativa e dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
5. L'autovettura Jeep targata FT379TN intestata al SI. Parte_2
viene assegnata in via esclusiva alla SI.ra . Il SI. Magistro Parte_1 si impegna a prestare il proprio consenso, se richiesto, all'eventuale Parte_2
alienazione o passaggio di proprietà del suddetto veicolo e nulla avrà a pretendere dalla moglie sul ricavato dell'eventuale vendita. La SI.ra si accolla per Parte_1
il futuro i costi della relativa assicurazione esonerando il marito da eventuali responsabilità derivanti dalla circolazione del predetto veicolo.
6. L'autoveicolo DR pick-up EVO targato GM332AD intestato alla SI.ra
[...]
viene assegnato in via esclusiva al SI. La Parte_1 Parte_2
SI.ra si impegna a prestare il proprio consenso, se richiesto, Parte_1 all'eventuale alienazione o passaggio di proprietà del suddetto veicolo e nulla avrà a pretendere dal marito sul ricavato dell'eventuale vendita. Il SI. Parte_2
si accolla per il futuro i costi della relativa assicurazione esonerando la moglie da eventuali responsabilità derivanti dalla circolazione del predetto veicolo.
Il SI. si impegna a pagare in via esclusiva le rate del Parte_2 finanziamento acceso dalla SI.ra per l'acquisto del suddetto Parte_1
veicolo sino alla sua estinzione.
pagina 3 di 5 7. Alla espressa condizione che il SI. Magistro osservi puntualmente Parte_2
gli impegni assunti ai precedenti punti nn. 2 e 6 (pagamento delle rate del mutuo acceso dai coniugi per l'acquisto della casa di AN via Viggiù n. 2 nonché delle rate del finanziamento accesso dalla SI.ra per l'acquisto dell'autoveicolo Parte_1
DR pick-up EVO targato GM332AD), la SI.ra rinunzia a Parte_1
qualsivoglia pretesa in relazione al suo contributo sino alla data odierna nel versamento della rata del mutuo sulla casa sopra menzionato nonché in relazione alle migliorie allo stesso immobile di AN via Viggiù n. 2 apportate da entrambi i coniugi in costanza del vincolo matrimoniale.
8. I coniugi si rilasciano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio con iscrizione dei figli minori sugli stessi.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 23/01/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di
[...]
, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a Varese il [...], in [...] al Parte_2
matrimonio contratto dai coniugi in data 30.07.2011, in AN (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AN (VA) (anno 2011 atto pagina 4 di 5 n. 2, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConSIlio del 27 marzo 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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