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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 11/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1072/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MASSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
in composizione monocratica, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei SIg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott. Alessandro Pellegri Giudice
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione giudiziale e divorzio (ex art. 473 bis.
49-51 c.p.c.) rubricato al n. 1072/2024 R.G.A.C., introdotto con ricorso depositato in data 28.06.2024 da , nato a [...] il [...], residente in [...]
Puliche, n. 303, (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Nicoletta Variati, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marina di Carrara (MS), Via Capitan
Fiorillo, n 4 attore
nei confronti di
, C.F., Controparte_1 C.F._2
convenuta contumace
Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, non intervenuto
Oggetto: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente (come da ricorso e da verbale di udienza del
12.12.2024):
“a) Dichiarare - anche con sentenza non definitiva - la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
151, 1° comma, cod. civ. ed ordinare al Comune di Massa di annotare
2 l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 101 p. II, anno 1998 - serie A).
RS b) affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali di comune accordo assumeranno le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute della medesima. La minore continuerà ad avere la residenza ed abitazione prevalente presso la madre in Massa via Puliche n. 303 ed il padre potrà tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desidererà ed in ogni caso secondo il seguente
RS calendario: starà con il padre il martedì ed il giovedì di ogni settimana, comprensivi di pernotto, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando il padre la riaccompagnerà a scuola oppure a casa della madre nel periodo di vacanza scolastica;
il fine settimana, alternato con la madre, dal sabato mattina sino alla domenica sera. Dal mese di gennaio 2025, il
RS padre terrà con sé il martedì ed il giovedì con pernotto ed a fine settimana alternati con la madre dal sabato mattina sino al lunedì mattina.
Le vacanze Natalizie e Pasquali verranno trascorse con l'uno o l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza, in modo da suddividere in maniera equa e paritaria il periodo di vacanza scolastica. Durante le vacanze estive entrambi i genitori avranno facoltà di trascorrere un periodo di vacanza, anche non continuativo, di giorni 15 insieme alla figlia;
RS detto periodo di vacanza estiva con dovrà essere comunicato all'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
c) assegnare la casa coniugale sita in Massa via Puliche n .303, con i mobili ed arredi ivi contenuti di proprietà del marito, alla moglie affinché
RS continui a vivervi con la figlia minore , senza la presenza di terze persone;
la SInora continuerà a farsi carico per intero di Controparte_1
tutte le spese di gestione e mantenimento (utenze, imposte, spese condominiali etc) della casa coniugale.
d) disporre che i genitori continuino a provvedere al mantenimento RS ordinario della figlia minore in modo diretto, con suddivisione delle spese extra nella misura pari al 50%, spese da individuarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Massa in data 22 ottobre 2019.
3 e) disporre che il padre continui a provvedere al mantenimento ordinario del primogenito , studente universitario, versando direttamente allo R_2
stesso la somma mensile di euro 200,00 oltre al 50% delle spese extra da individuarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Massa in data
22 ottobre 2019; disporre che la madre continui a provvedere al mantenimento ordinario di in modo diretto oltre al 50% delle R_2
spese extra da individuarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di
Massa in data 22 ottobre 2019. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
, chiedendo venga pronunciata la separazione personale Controparte_1
tra le medesime parti, nonché, sempre nel contesto dello stesso procedimento, a seguito del decorso del termine previsto ex lege, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Massa, in data 28.06.1998, con atto trascritto nel Registro di Stato Civile di detto Comune al n. 101 dell'anno 1998, Parte II;
instando, altresì, affinché vengano regolati l'affidamento della figlia minore, l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario ed il contributo al mantenimento della predetta prole, in conformità alle condizioni riportate in atto introduttivo.
Ha dedotto: che, nel corso dell'unione coniugale, dal quale sono nati la figlia minore RS R_
ed i figli maggiorenni ed , sono sopravvenuti dissapori ed R_2
incomprensioni, culminati nel dissolvimento della comunione materiale e spirituale;
di essere titolare di ditta individuale denominata “Acqua Clima
4 Service di Marco Vernazza”, costituita in data 15.05.2023 e, in precedenza, di aver lavorato alle dipendenze della ditta “Vaillant”, percependo redditi come attestati dalla documentazione dimessa a corredo del ricorso;
che la convenuta svolge attività lavorativa di estetista e risulta economicamente autosufficiente;
che i coniugi avevano già depositato dinanzi allo stesso Tribunale intestato, in data 29.09.2022, ricorso congiunto per la separazione personale, radicato al n. 1854/2022
R.G.A.C.; che, tuttavia, nelle more del predetto procedimento, la si CP_1
era rifiutata di sottoscrivere dinnanzi al G.I. designato le conclusioni come concordemente rassegnate nel ricorso introduttivo di quel giudizio e tale condotta processuale aveva comportato l'estinzione di quel procedimento;
che si era pertanto resa necessaria l'introduzione del presente giudizio, onde addivenire alla pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La convenuta, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e non è comparsa all'udienza presidenziale tenutasi il 12.12.2024.
Nella dichiarata contumacia della convenuta, la causa è pervenuta in decisione all'udienza del 12.12.2024, sulle conclusioni precisate come da ricorso introduttivo.
<><><>
Deve escludersi la possibilità di riconciliazione tra le parti, risultando le stesse già residenti in distinti indirizzi, avendo il ricorrente insistito nella domanda, sia in ricorso introduttivo, sia in sede di udienza di prima comparizione (tenutasi il 12.12.2024), avendo la convenuta, da parte sua, omesso di costituirsi, manifestando disinteresse rispetto all'eventuale protrazione del vincolo. L'atteggiamento processuale tenuto dai coniugi, quindi, dimostra in maniera tacita ma inequivoca l'intollerabilità della convivenza venutasi a determinare tra i coniugi, ricorrendo, pertanto, ex art. 151 c.c., le condizioni di legge per la pronuncia di separazione personale.
5 Le condizioni prospettate in ricorso, inerenti all'affidamento, alla collocazione residenziale prevalente ed ai tempi e modalità di
RS frequentazione della figlia minore da parte del padre, quale genitore non collocatario, risultano conformi al principio di bigenitorialità che permea l'ordinamento in materia e rispettose dell'habitat domestico ed alle abitudini di vita della minore.
Parimenti, le condizioni attinenti alla contribuzione al mantenimento della figlia minore in via diretta da parte dei genitori ed alla ripartizione tra gli stessi al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della predetta minore risultano aderenti al principio di proporzionalità, avuto riguardo alle rispettive capacità patrimoniali di questi ultimi, quali attestate dalla documentazione fiscale prodotta e dalla visura C.C.I.A.A. attestante la titolarità di impresa individuale in capo alla convenuta (in virtù della quale
è dato evincere la capacità produttiva di reddito di quest'ultima).
Le ulteriori condizioni concernenti la contribuzione al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente R_2 autosufficiente, in quanto impegnato negli studi presso l'Università di Pisa, risultano aderenti al principio di proporzionalità, in riferimento alle rispettive capacità patrimoniali e reddituali dei genitori (ex artt. 148 e 316 bis c.p.c.), quali evincibili dalla documentazione fiscale prodotta, non essendovi invece luogo a provvedere in ragione della sua maggiore età, in ordine alla sua collocazione residenziale.
Non vi è luogo a provvedere, infine, in ordine al mantenimento del figlio
R_
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, così come in relazione alla sua collocazione residenziale.
In definitiva, in difetto di motivi ostativi di sorta e di espressa contestazione sul punto, possono essere recepite nella presente sentenza le condizioni di separazione trascritte in atto introduttivo e ribadite in sede di udienza di comparizione.
Con separata ordinanza in pari data si provvede ai fini della prosecuzione del giudizio, in funzione della definizione della domanda di divorzio, previo decorso del termine previsto ex lege per la procedibilità della stessa e di
6 quello occorrente per il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione personale, a norma dell'art. 473 bis 49, comma 1 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, visti gli artt. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c.,
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, alle seguenti condizioni:
[...]
- 1) I SIg.ri e vivranno separati, nel rispetto reciproco, Pt_1 CP_1
libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
- 2) Affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i RSona_4
genitori, i quali di comune accordo assumeranno le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute della medesima. La minore continuerà ad avere la residenza ed abitazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Massa, Via Puliche n. 303, ed il padre potrà tenerla con sé ogni qualvolta lo desidererà ed in ogni caso secondo
RS il seguente calendario: starà con il padre il martedì ed il giovedì di ogni settimana, comprensivi di pernotto, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando il padre la riaccompagnerà a scuola oppure a casa della madre nel periodo di vacanza scolastica;
il fine settimana, alternato con la madre, dal sabato mattina sino alla domenica sera. RS Dal mese di gennaio 2025, il padre terrà con sé la figlia il martedì ed il giovedì con pernotto ed a fine settimana alternati con la madre dal sabato mattina sino al lunedì mattina. Le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse con l'uno o l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza, in modo da suddividere in maniera equa e paritaria il periodo di vacanza scolastica.
7 Durante le vacanze estive entrambi i genitori avranno facoltà di trascorrere un periodo di vacanza, anche non continuativo, di giorni 15 insieme alla
RS figlia;
detto periodo di vacanza estiva con dovrà essere comunicato all'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
- 3) La casa coniugale sita in Massa, Via Puliche n. 303, è assegnata, con i mobili ed arredi ivi contenuti di proprietà del ricorrente, alla moglie RS affinché continui a vivervi con la figlia minore , senza la presenza di terze persone;
la SI.ra continuerà a farsi carico per intero Controparte_1
di tutte le spese di gestione e mantenimento (utenze, imposte, spese condominiali etc.) della stessa casa coniugale.
- 4) Entrambi i genitori continueranno a provvedere al mantenimento
RS ordinario della figlia minore in modo diretto, con suddivisione delle spese straordinarie nella misura pari al 50%. Al riguardo, per la disciplina di dettaglio, salvo diverso accordo tra le parti, operano le previsioni di cui al Protocollo C.N.F. in materia, recepito dal Tribunale adito, da intendersi richiamate nella presente sentenza.
- 5) Il padre continuerà a provvedere al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne , studente universitario, versando direttamente allo R_2 stesso la somma mensile di € 200,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo C.N.F. in materia, recepito dal Tribunale adito, da intendersi richiamate nella presente sentenza;
la madre continuerà a provvedere al mantenimento ordinario del figlio in modo diretto, oltre a R_2
provvedere al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo C.N.F. in materia appena citato, recepito dal Tribunale.
Rimette alla sentenza che definirà il giudizio la pronuncia inerente al regime delle spese processuali.
Provvede come da separata ordinanza in pari data alla remissione della causa sul ruolo ed a regolare il prosieguo del giudizio ai fini della
8 definizione della domanda di divorzio, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, nonché a seguito del decorso del termine ex art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per gli adempimenti di competenza.
Massa, 07.02.2025
Il Presidente estensore
dott. Domenico Provenzano
9
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MASSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
in composizione monocratica, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei SIg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott. Alessandro Pellegri Giudice
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione giudiziale e divorzio (ex art. 473 bis.
49-51 c.p.c.) rubricato al n. 1072/2024 R.G.A.C., introdotto con ricorso depositato in data 28.06.2024 da , nato a [...] il [...], residente in [...]
Puliche, n. 303, (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Nicoletta Variati, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marina di Carrara (MS), Via Capitan
Fiorillo, n 4 attore
nei confronti di
, C.F., Controparte_1 C.F._2
convenuta contumace
Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, non intervenuto
Oggetto: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente (come da ricorso e da verbale di udienza del
12.12.2024):
“a) Dichiarare - anche con sentenza non definitiva - la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
151, 1° comma, cod. civ. ed ordinare al Comune di Massa di annotare
2 l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 101 p. II, anno 1998 - serie A).
RS b) affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali di comune accordo assumeranno le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute della medesima. La minore continuerà ad avere la residenza ed abitazione prevalente presso la madre in Massa via Puliche n. 303 ed il padre potrà tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desidererà ed in ogni caso secondo il seguente
RS calendario: starà con il padre il martedì ed il giovedì di ogni settimana, comprensivi di pernotto, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando il padre la riaccompagnerà a scuola oppure a casa della madre nel periodo di vacanza scolastica;
il fine settimana, alternato con la madre, dal sabato mattina sino alla domenica sera. Dal mese di gennaio 2025, il
RS padre terrà con sé il martedì ed il giovedì con pernotto ed a fine settimana alternati con la madre dal sabato mattina sino al lunedì mattina.
Le vacanze Natalizie e Pasquali verranno trascorse con l'uno o l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza, in modo da suddividere in maniera equa e paritaria il periodo di vacanza scolastica. Durante le vacanze estive entrambi i genitori avranno facoltà di trascorrere un periodo di vacanza, anche non continuativo, di giorni 15 insieme alla figlia;
RS detto periodo di vacanza estiva con dovrà essere comunicato all'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
c) assegnare la casa coniugale sita in Massa via Puliche n .303, con i mobili ed arredi ivi contenuti di proprietà del marito, alla moglie affinché
RS continui a vivervi con la figlia minore , senza la presenza di terze persone;
la SInora continuerà a farsi carico per intero di Controparte_1
tutte le spese di gestione e mantenimento (utenze, imposte, spese condominiali etc) della casa coniugale.
d) disporre che i genitori continuino a provvedere al mantenimento RS ordinario della figlia minore in modo diretto, con suddivisione delle spese extra nella misura pari al 50%, spese da individuarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Massa in data 22 ottobre 2019.
3 e) disporre che il padre continui a provvedere al mantenimento ordinario del primogenito , studente universitario, versando direttamente allo R_2
stesso la somma mensile di euro 200,00 oltre al 50% delle spese extra da individuarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Massa in data
22 ottobre 2019; disporre che la madre continui a provvedere al mantenimento ordinario di in modo diretto oltre al 50% delle R_2
spese extra da individuarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di
Massa in data 22 ottobre 2019. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
, chiedendo venga pronunciata la separazione personale Controparte_1
tra le medesime parti, nonché, sempre nel contesto dello stesso procedimento, a seguito del decorso del termine previsto ex lege, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Massa, in data 28.06.1998, con atto trascritto nel Registro di Stato Civile di detto Comune al n. 101 dell'anno 1998, Parte II;
instando, altresì, affinché vengano regolati l'affidamento della figlia minore, l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario ed il contributo al mantenimento della predetta prole, in conformità alle condizioni riportate in atto introduttivo.
Ha dedotto: che, nel corso dell'unione coniugale, dal quale sono nati la figlia minore RS R_
ed i figli maggiorenni ed , sono sopravvenuti dissapori ed R_2
incomprensioni, culminati nel dissolvimento della comunione materiale e spirituale;
di essere titolare di ditta individuale denominata “Acqua Clima
4 Service di Marco Vernazza”, costituita in data 15.05.2023 e, in precedenza, di aver lavorato alle dipendenze della ditta “Vaillant”, percependo redditi come attestati dalla documentazione dimessa a corredo del ricorso;
che la convenuta svolge attività lavorativa di estetista e risulta economicamente autosufficiente;
che i coniugi avevano già depositato dinanzi allo stesso Tribunale intestato, in data 29.09.2022, ricorso congiunto per la separazione personale, radicato al n. 1854/2022
R.G.A.C.; che, tuttavia, nelle more del predetto procedimento, la si CP_1
era rifiutata di sottoscrivere dinnanzi al G.I. designato le conclusioni come concordemente rassegnate nel ricorso introduttivo di quel giudizio e tale condotta processuale aveva comportato l'estinzione di quel procedimento;
che si era pertanto resa necessaria l'introduzione del presente giudizio, onde addivenire alla pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La convenuta, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e non è comparsa all'udienza presidenziale tenutasi il 12.12.2024.
Nella dichiarata contumacia della convenuta, la causa è pervenuta in decisione all'udienza del 12.12.2024, sulle conclusioni precisate come da ricorso introduttivo.
<><><>
Deve escludersi la possibilità di riconciliazione tra le parti, risultando le stesse già residenti in distinti indirizzi, avendo il ricorrente insistito nella domanda, sia in ricorso introduttivo, sia in sede di udienza di prima comparizione (tenutasi il 12.12.2024), avendo la convenuta, da parte sua, omesso di costituirsi, manifestando disinteresse rispetto all'eventuale protrazione del vincolo. L'atteggiamento processuale tenuto dai coniugi, quindi, dimostra in maniera tacita ma inequivoca l'intollerabilità della convivenza venutasi a determinare tra i coniugi, ricorrendo, pertanto, ex art. 151 c.c., le condizioni di legge per la pronuncia di separazione personale.
5 Le condizioni prospettate in ricorso, inerenti all'affidamento, alla collocazione residenziale prevalente ed ai tempi e modalità di
RS frequentazione della figlia minore da parte del padre, quale genitore non collocatario, risultano conformi al principio di bigenitorialità che permea l'ordinamento in materia e rispettose dell'habitat domestico ed alle abitudini di vita della minore.
Parimenti, le condizioni attinenti alla contribuzione al mantenimento della figlia minore in via diretta da parte dei genitori ed alla ripartizione tra gli stessi al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della predetta minore risultano aderenti al principio di proporzionalità, avuto riguardo alle rispettive capacità patrimoniali di questi ultimi, quali attestate dalla documentazione fiscale prodotta e dalla visura C.C.I.A.A. attestante la titolarità di impresa individuale in capo alla convenuta (in virtù della quale
è dato evincere la capacità produttiva di reddito di quest'ultima).
Le ulteriori condizioni concernenti la contribuzione al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente R_2 autosufficiente, in quanto impegnato negli studi presso l'Università di Pisa, risultano aderenti al principio di proporzionalità, in riferimento alle rispettive capacità patrimoniali e reddituali dei genitori (ex artt. 148 e 316 bis c.p.c.), quali evincibili dalla documentazione fiscale prodotta, non essendovi invece luogo a provvedere in ragione della sua maggiore età, in ordine alla sua collocazione residenziale.
Non vi è luogo a provvedere, infine, in ordine al mantenimento del figlio
R_
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, così come in relazione alla sua collocazione residenziale.
In definitiva, in difetto di motivi ostativi di sorta e di espressa contestazione sul punto, possono essere recepite nella presente sentenza le condizioni di separazione trascritte in atto introduttivo e ribadite in sede di udienza di comparizione.
Con separata ordinanza in pari data si provvede ai fini della prosecuzione del giudizio, in funzione della definizione della domanda di divorzio, previo decorso del termine previsto ex lege per la procedibilità della stessa e di
6 quello occorrente per il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione personale, a norma dell'art. 473 bis 49, comma 1 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, visti gli artt. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c.,
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, alle seguenti condizioni:
[...]
- 1) I SIg.ri e vivranno separati, nel rispetto reciproco, Pt_1 CP_1
libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
- 2) Affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i RSona_4
genitori, i quali di comune accordo assumeranno le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute della medesima. La minore continuerà ad avere la residenza ed abitazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Massa, Via Puliche n. 303, ed il padre potrà tenerla con sé ogni qualvolta lo desidererà ed in ogni caso secondo
RS il seguente calendario: starà con il padre il martedì ed il giovedì di ogni settimana, comprensivi di pernotto, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando il padre la riaccompagnerà a scuola oppure a casa della madre nel periodo di vacanza scolastica;
il fine settimana, alternato con la madre, dal sabato mattina sino alla domenica sera. RS Dal mese di gennaio 2025, il padre terrà con sé la figlia il martedì ed il giovedì con pernotto ed a fine settimana alternati con la madre dal sabato mattina sino al lunedì mattina. Le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse con l'uno o l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza, in modo da suddividere in maniera equa e paritaria il periodo di vacanza scolastica.
7 Durante le vacanze estive entrambi i genitori avranno facoltà di trascorrere un periodo di vacanza, anche non continuativo, di giorni 15 insieme alla
RS figlia;
detto periodo di vacanza estiva con dovrà essere comunicato all'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
- 3) La casa coniugale sita in Massa, Via Puliche n. 303, è assegnata, con i mobili ed arredi ivi contenuti di proprietà del ricorrente, alla moglie RS affinché continui a vivervi con la figlia minore , senza la presenza di terze persone;
la SI.ra continuerà a farsi carico per intero Controparte_1
di tutte le spese di gestione e mantenimento (utenze, imposte, spese condominiali etc.) della stessa casa coniugale.
- 4) Entrambi i genitori continueranno a provvedere al mantenimento
RS ordinario della figlia minore in modo diretto, con suddivisione delle spese straordinarie nella misura pari al 50%. Al riguardo, per la disciplina di dettaglio, salvo diverso accordo tra le parti, operano le previsioni di cui al Protocollo C.N.F. in materia, recepito dal Tribunale adito, da intendersi richiamate nella presente sentenza.
- 5) Il padre continuerà a provvedere al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne , studente universitario, versando direttamente allo R_2 stesso la somma mensile di € 200,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo C.N.F. in materia, recepito dal Tribunale adito, da intendersi richiamate nella presente sentenza;
la madre continuerà a provvedere al mantenimento ordinario del figlio in modo diretto, oltre a R_2
provvedere al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo C.N.F. in materia appena citato, recepito dal Tribunale.
Rimette alla sentenza che definirà il giudizio la pronuncia inerente al regime delle spese processuali.
Provvede come da separata ordinanza in pari data alla remissione della causa sul ruolo ed a regolare il prosieguo del giudizio ai fini della
8 definizione della domanda di divorzio, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, nonché a seguito del decorso del termine ex art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per gli adempimenti di competenza.
Massa, 07.02.2025
Il Presidente estensore
dott. Domenico Provenzano
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