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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/06/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2930/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2930/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MONTELEONE DIEGO e dell'avv. ANCONA GIUSEPPE
APPELLANTE contro
(C.F. ) - contumace CP_1 C.F._2
(C.F. ) - contumace CP_2 C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA RUSSA Controparte_3 P.IVA_1
ANTONINO GERONIMO GIOVANNI M.
APPELLATI
Conclusioni
Conclusioni per Pt_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) in riforma dell'impugnata sentenza, accertato che il sinistro del 09.04.2021, si verificò per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo “Mercedes” targato DY375KA, condannare, conseguentemente, i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento, in favore dell'appellante, quale cessionaria del credito, degli ulteriori danni subiti dalla vettura “Alfa Romeo Mito” targata FJ228XE
pagina 1 di 5 in occasione del sinistro di cui trattasi, che si quantificano nella misura di € 5.881,96, o la diversa somma che è risultata dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) in riforma dell'impugnata sentenza, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte appellante della somma di € 876,64 quale rimborso delle spese di CTP;
3) condannare i convenuti in solido alla rivalsa delle spese di lite di questa fase del giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Diego Monteleone il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso il compenso.”.
Conclusioni per CP_3
“Piaccia l'On.le Tribunale adito contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria e statuizione, così giudicare:
In via preliminare: dichiarare per tutti i motivi esposti in narrativa l'inammissibilità del gravame proposto;
In via principale e di merito: respingere, per i motivi indicati in narrativa, il gravame proposto, confermando per l'effetto la sentenza impugnata;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori e rimborso spese generali come per legge del presente grado di giudizio.”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 288/2023 del 16.12.2022 (depositata in data 25.7.2023), con la quale il Giudice di Pace di Lodi, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria formulata dall'attore ha condannato , e in solido tra loro, a corrispondere a CP_1 CP_2 Controparte_3
€ 840,28, oltre rivalutazione e interessi, a sostenere le Parte_1
spese di CTU, nonché al pagamento delle spese di lite a favore di parte attrice.
L'appellante, in particolare, ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di proprietà di a seguito Controparte_4 dell'urto contro il guard-rail, ritenuti dal primo Giudice non causalmente collegati al tamponamento ad opera del veicolo condotto da Parte appellante inoltre ha contestato la sentenza CP_2
impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto il rimborso delle spese di CTP.
Con comparsa depositata in data 8.3.2024 si è costituita la Compagnia Assicuratrice la CP_3 quale ha domandato, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto.
pagina 2 di 5 e , benché regolarmente citati, non si sono costituiti e pertanto con CP_2 CP_1
ordinanza dell'8.5.2024 è stata dichiarata la contumacia del primo, mentre quanto alla seconda deve esserne dichiarata la contumacia.
2. Al fine di valutare la fondatezza dell'appello, occorre ricostruire brevemente i fatti di causa:
- in data 9.4.2021, attorno alle ore 15:45, si trovava alla guida del veicolo CP_2
Mercedes Classe A tg. DY375KA, di proprietà di , quando, mentre transitava CP_1
sulla SP 159 in prossimità di Colturano, ha tamponato l'autovettura Alfa Romeo Mito tg.
FJ228XE condotta dal proprietario Controparte_4
- in quell'occasione i conducenti dei due veicoli hanno sottoscritto il modulo di constatazione amichevole;
- successivamente, ha ceduto il credito risarcitorio alla concessionaria Controparte_4 [...]
; Parte_1
- con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio avanti al Giudice Pt_1 di Pace di Lodi Fitarau Ileana, e – nelle rispettive qualità di CP_2 Controparte_3
proprietaria, conducente e compagnia assicurativa – domandando il risarcimento dei danni patiti da a seguito dell'incidente del 9.4.2021; Controparte_4
- il Giudice di Pace di Lodi, con sentenza n. 288/2023 ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria di Pt_1
3. L'appello è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
3.1 Con il primo motivo di gravame, parte appellante lamenta che il Giudice di prime cure non avrebbe riconosciuto il risarcimento dei danni cagionati dall'urto del veicolo di contro il Controparte_4
guard-rail sulla base di un'erronea valutazione delle conclusioni della CTU disposta nel corso del giudizio di primo grado.
Tale primo motivo di appello non merita accoglimento.
Nessun vizio affetta invero la decisione del Giudice di Pace, il quale, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, ha mostrato di aver fatto un corretto governo delle risultanze istruttorie e, in particolare, della CTU, nella quale si legge: “C'è compatibilità tra i danni osservati nelle fotografie disponibili e dichiarati in atti sul veicolo attoreo e la meccanica del sinistro così come descritta.
Analizzando l'altezza da terra dei danni riportati dalle autovetture e dal confronto tra i figurini delle autovetture, risulta che il danneggiamento risultante dal contatto dei veicoli è compatibile con la dinamica descritta in atti.
Come correttamente indicato nella perizia in atti del Sig. CTP di parte non sono Controparte_3
presenti sui paraurti dei veicoli, lesioni da urto, ma solo abrasioni.
pagina 3 di 5 Questo può significare che l'impatto tra i veicoli è avvenuto con una differenza di velocità minima, inferiore a 4Km/h-5Km/h, velocità d'urto alle quali solitamente i paraurti delle autovetture non riportano lesioni permanenti.
L'urto sicuramente non può aver provocato la variazione di traiettoria dell'autovettura attorea, come invece indicato in atti di parte a pag. 1 dell'atto di citazione, tuttavia è possibile Parte_2
che, il conducente, a seguito del contatto, ha deviato la traiettoria del proprio mezzo a destra, strisciando contro il guard-rail”.
Il consulente tecnico, dunque, ha in primo luogo dedotto la compatibilità tra i danni riportati dai veicoli e la dinamica del sinistro come descritta da parte attrice, escludendo, in base all'osservazione diretta delle condizioni delle vetture, eventuali ricostruzioni alternative dell'incidente. Una volta confermata la sequenza dell'evento – tamponamento, lesione e successivo urto contro il guard-rail – il CTU ha però escluso che la causa dei danni da abrasione contro la protezione metallica sia da rinvenire nel primo urto subito dall'Alfa Romeo Mito. Più in particolare, il CTU ha escluso con certezza che lo scontro tra veicoli abbia provocato la variazione di traiettoria della vettura di e il conseguente Controparte_4
successivo urto contro il guard-rail e ciò in ragione della minima differenza di velocità tra i due mezzi, pari a 4-5 km/h, che, seppur idonea a danneggiare il veicolo, non era sufficiente a sospingere il mezzo contro la barriera laterale (“L'urto sicuramente non può aver provocato la variazione di traiettoria dell'autovettura attorea”).
Esclusa la responsabilità del conducente della Mercedes, il CTU ha ipotizzato che la deviazione di traiettoria ed il successivo impatto contro il guard-rail siano stati determinati da un'autonoma azione di che, in esito all'urto, ha deviato la traiettoria del proprio veicolo verso destra, Controparte_4
andando a colpire il guard-rail.
Così escluso il nesso di causa tra il tamponamento e la successiva abrasione laterale, il Giudice di prime cure ha correttamente limitato il risarcimento danni alle sole lesioni patite per effetto del primo scontro.
Per tali ragioni, la domanda di parte appellante non può trovare accoglimento.
3.2 Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha domandato la liquidazione della somma di €
876,64 a titolo di rimborso delle spese di CTP, escluse dal Giudice di Pace in quanto non documentate, essendosi la parte limitata ad allegare la sola fattura del proprio consulente.
Pur nella consapevolezza dell'esistenza di diversi orientamenti sul punto, questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte vittoriosa ha diritto al rimborso delle spese da parte del soccombente purché provi l'effettivo sostenimento delle stesse: “In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al
pagina 4 di 5 pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (Cass. civ. ord.
n. 21402/2022).
Anche tale motivo di appello pertanto non merita accoglimento.
4. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base ai parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del tenore degli atti e della non complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza. Tali spese, tuttavia, devono essere liquidate solo a favore di essendo gli altri due CP_3
appellati rimasti contumaci.
Ricorre altresì la sussistenza della previsione dell'art. art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, in forza del quale “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- condanna a rifondere alla Parte_1 Parte_3 le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CP_3
iva e cpa;
- nulla sulle spese di e stante la loro contumacia;
CP_1 CP_2
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater DPR 115/2002.
Così deciso in Lodi, il 9 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2930/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MONTELEONE DIEGO e dell'avv. ANCONA GIUSEPPE
APPELLANTE contro
(C.F. ) - contumace CP_1 C.F._2
(C.F. ) - contumace CP_2 C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA RUSSA Controparte_3 P.IVA_1
ANTONINO GERONIMO GIOVANNI M.
APPELLATI
Conclusioni
Conclusioni per Pt_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) in riforma dell'impugnata sentenza, accertato che il sinistro del 09.04.2021, si verificò per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo “Mercedes” targato DY375KA, condannare, conseguentemente, i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento, in favore dell'appellante, quale cessionaria del credito, degli ulteriori danni subiti dalla vettura “Alfa Romeo Mito” targata FJ228XE
pagina 1 di 5 in occasione del sinistro di cui trattasi, che si quantificano nella misura di € 5.881,96, o la diversa somma che è risultata dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) in riforma dell'impugnata sentenza, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte appellante della somma di € 876,64 quale rimborso delle spese di CTP;
3) condannare i convenuti in solido alla rivalsa delle spese di lite di questa fase del giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Diego Monteleone il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso il compenso.”.
Conclusioni per CP_3
“Piaccia l'On.le Tribunale adito contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria e statuizione, così giudicare:
In via preliminare: dichiarare per tutti i motivi esposti in narrativa l'inammissibilità del gravame proposto;
In via principale e di merito: respingere, per i motivi indicati in narrativa, il gravame proposto, confermando per l'effetto la sentenza impugnata;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori e rimborso spese generali come per legge del presente grado di giudizio.”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 288/2023 del 16.12.2022 (depositata in data 25.7.2023), con la quale il Giudice di Pace di Lodi, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria formulata dall'attore ha condannato , e in solido tra loro, a corrispondere a CP_1 CP_2 Controparte_3
€ 840,28, oltre rivalutazione e interessi, a sostenere le Parte_1
spese di CTU, nonché al pagamento delle spese di lite a favore di parte attrice.
L'appellante, in particolare, ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di proprietà di a seguito Controparte_4 dell'urto contro il guard-rail, ritenuti dal primo Giudice non causalmente collegati al tamponamento ad opera del veicolo condotto da Parte appellante inoltre ha contestato la sentenza CP_2
impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto il rimborso delle spese di CTP.
Con comparsa depositata in data 8.3.2024 si è costituita la Compagnia Assicuratrice la CP_3 quale ha domandato, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto.
pagina 2 di 5 e , benché regolarmente citati, non si sono costituiti e pertanto con CP_2 CP_1
ordinanza dell'8.5.2024 è stata dichiarata la contumacia del primo, mentre quanto alla seconda deve esserne dichiarata la contumacia.
2. Al fine di valutare la fondatezza dell'appello, occorre ricostruire brevemente i fatti di causa:
- in data 9.4.2021, attorno alle ore 15:45, si trovava alla guida del veicolo CP_2
Mercedes Classe A tg. DY375KA, di proprietà di , quando, mentre transitava CP_1
sulla SP 159 in prossimità di Colturano, ha tamponato l'autovettura Alfa Romeo Mito tg.
FJ228XE condotta dal proprietario Controparte_4
- in quell'occasione i conducenti dei due veicoli hanno sottoscritto il modulo di constatazione amichevole;
- successivamente, ha ceduto il credito risarcitorio alla concessionaria Controparte_4 [...]
; Parte_1
- con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio avanti al Giudice Pt_1 di Pace di Lodi Fitarau Ileana, e – nelle rispettive qualità di CP_2 Controparte_3
proprietaria, conducente e compagnia assicurativa – domandando il risarcimento dei danni patiti da a seguito dell'incidente del 9.4.2021; Controparte_4
- il Giudice di Pace di Lodi, con sentenza n. 288/2023 ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria di Pt_1
3. L'appello è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
3.1 Con il primo motivo di gravame, parte appellante lamenta che il Giudice di prime cure non avrebbe riconosciuto il risarcimento dei danni cagionati dall'urto del veicolo di contro il Controparte_4
guard-rail sulla base di un'erronea valutazione delle conclusioni della CTU disposta nel corso del giudizio di primo grado.
Tale primo motivo di appello non merita accoglimento.
Nessun vizio affetta invero la decisione del Giudice di Pace, il quale, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, ha mostrato di aver fatto un corretto governo delle risultanze istruttorie e, in particolare, della CTU, nella quale si legge: “C'è compatibilità tra i danni osservati nelle fotografie disponibili e dichiarati in atti sul veicolo attoreo e la meccanica del sinistro così come descritta.
Analizzando l'altezza da terra dei danni riportati dalle autovetture e dal confronto tra i figurini delle autovetture, risulta che il danneggiamento risultante dal contatto dei veicoli è compatibile con la dinamica descritta in atti.
Come correttamente indicato nella perizia in atti del Sig. CTP di parte non sono Controparte_3
presenti sui paraurti dei veicoli, lesioni da urto, ma solo abrasioni.
pagina 3 di 5 Questo può significare che l'impatto tra i veicoli è avvenuto con una differenza di velocità minima, inferiore a 4Km/h-5Km/h, velocità d'urto alle quali solitamente i paraurti delle autovetture non riportano lesioni permanenti.
L'urto sicuramente non può aver provocato la variazione di traiettoria dell'autovettura attorea, come invece indicato in atti di parte a pag. 1 dell'atto di citazione, tuttavia è possibile Parte_2
che, il conducente, a seguito del contatto, ha deviato la traiettoria del proprio mezzo a destra, strisciando contro il guard-rail”.
Il consulente tecnico, dunque, ha in primo luogo dedotto la compatibilità tra i danni riportati dai veicoli e la dinamica del sinistro come descritta da parte attrice, escludendo, in base all'osservazione diretta delle condizioni delle vetture, eventuali ricostruzioni alternative dell'incidente. Una volta confermata la sequenza dell'evento – tamponamento, lesione e successivo urto contro il guard-rail – il CTU ha però escluso che la causa dei danni da abrasione contro la protezione metallica sia da rinvenire nel primo urto subito dall'Alfa Romeo Mito. Più in particolare, il CTU ha escluso con certezza che lo scontro tra veicoli abbia provocato la variazione di traiettoria della vettura di e il conseguente Controparte_4
successivo urto contro il guard-rail e ciò in ragione della minima differenza di velocità tra i due mezzi, pari a 4-5 km/h, che, seppur idonea a danneggiare il veicolo, non era sufficiente a sospingere il mezzo contro la barriera laterale (“L'urto sicuramente non può aver provocato la variazione di traiettoria dell'autovettura attorea”).
Esclusa la responsabilità del conducente della Mercedes, il CTU ha ipotizzato che la deviazione di traiettoria ed il successivo impatto contro il guard-rail siano stati determinati da un'autonoma azione di che, in esito all'urto, ha deviato la traiettoria del proprio veicolo verso destra, Controparte_4
andando a colpire il guard-rail.
Così escluso il nesso di causa tra il tamponamento e la successiva abrasione laterale, il Giudice di prime cure ha correttamente limitato il risarcimento danni alle sole lesioni patite per effetto del primo scontro.
Per tali ragioni, la domanda di parte appellante non può trovare accoglimento.
3.2 Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha domandato la liquidazione della somma di €
876,64 a titolo di rimborso delle spese di CTP, escluse dal Giudice di Pace in quanto non documentate, essendosi la parte limitata ad allegare la sola fattura del proprio consulente.
Pur nella consapevolezza dell'esistenza di diversi orientamenti sul punto, questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte vittoriosa ha diritto al rimborso delle spese da parte del soccombente purché provi l'effettivo sostenimento delle stesse: “In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al
pagina 4 di 5 pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (Cass. civ. ord.
n. 21402/2022).
Anche tale motivo di appello pertanto non merita accoglimento.
4. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base ai parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del tenore degli atti e della non complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza. Tali spese, tuttavia, devono essere liquidate solo a favore di essendo gli altri due CP_3
appellati rimasti contumaci.
Ricorre altresì la sussistenza della previsione dell'art. art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, in forza del quale “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- condanna a rifondere alla Parte_1 Parte_3 le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CP_3
iva e cpa;
- nulla sulle spese di e stante la loro contumacia;
CP_1 CP_2
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater DPR 115/2002.
Così deciso in Lodi, il 9 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi
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