Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2822/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2822/2024 R.G. LAVORO
TRA
rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'avv. FUSCO PIETRO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. DI Controparte_1
SPIRITO LOREDANA
RESISTENTE
OGGETTO: sanzione disciplinare
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 04/03/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di:
1) di essere dipendenti del Comune di quali sottufficiali del Corpo della Polizia Municipale, CP_1 inquadrati nella categoria C dell'Area di Vigilanza;
2) di aver ricevuto in data 19.09.22 avvio del procedimento disciplinare di contestazione di addebito ex art. 55 D.Lgs. n. 165/01 per comportamento non conforme ai doveri d'ufficio;
3) di avere previamente ricevuto contestazione da parte del Comandante di Polizia Locale Dott. Per_1 sula circostanza di essere stati trovati su un luogo in cui non erano stati comandanti, ovvero Piazza della
Annunziata, ove avevano veicolato il traffico veicolare in assenza di disposizioni gerarchiche al fine di
1
, anteponendo l'interesse privato ai doveri istituzionali;
Parte_2
4) di aver depositato scritti difensivi, con i quali contestavano gli addebiti, riferendo che in analoghi casi erano state assunte le medesime condotte.
I ricorrenti hanno quindi agito in giudizio chiedendo di: “accertare e dichiarare l'illegittimità, l'annullabilità
e la nullità delle sanzioni disciplinare inflitte ai ricorrenti con nota protocollo n. 25918 del 09/11/2022 per il AR , n.25924 del 09/11/2022 per la , n.24922 del 09/11/2022 per i Parte_2 CP_2 [...]
2. dichiarata la illegittimità della sospensione dalla retribuzione, ordinare, altresì Pt_4 all'amministrazione di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la cancella-zione del provvedimento e la sua espunzione dai rispettivi fascicoli personali, anche ai fini amministrativi e delle eventuali progressioni di carriera, sia orizzontali e verti-cali come previste dalla vigente normativa e dal
CCNL funzioni locali vigente, non-ché corrispondere ai dipendenti e Parte_3 Parte_1
la retribuzione maturata e non percepita per effetto della sanzione, pari ad €.52.80 (trattenuta su
[...] busta paga di novembre 2022;3. condannare il resistente al risarcimento del danno in via equitativa ovvero ex art. 1225 c.c., ovvero secondo le tabelle vigenti, con attribuzione al procuratore che si di-chiara anticipatario.”
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Le contestazioni comminate dal convenuto traggono la loro origine attività da condotte dei CP_1 ricorrenti che non risultavano oggetto di ordini di servizio resi dallo stesso Comandante e venivano giustificate dai dipendenti con la motivazione che il RE , di un cui congiunto si stava Parte_2 svolgendo il funerale, aveva chiesto l'aiuto dei colleghi per consentire al feretro di giungere in chiesa attraverso un percorso contrario a quello previsto dalla segnaletica.
Pertanto, secondo la prospetazione dell'Ente convenuto è stato attuata una condotta contraria alle disposizioni di servizio conferite dal Comandante, quest'ultimo infatti notiziava la Commissione Disciplinare con nota prot. n. 19682 di medesima data dei fatti.
Ebbene, al fine di verificare prassi del e fatto concreto veniva ammessa ed espletata istruttoria sul CP_1 punto.
All'udienza del 26.2.25 venivano escussi il teste che riferiva: “Sono AR del Testimone_1
Comune di dal 2001 e lo ero all'epoca dei fatti contestati. Per evitare ingorghi in paese io sono CP_1 stato chiamato dal collega fuori servizio che mi chiedeva una pattuglia per un corteo Persona_2 funebre. Nello specifico vi era un ingorgo di auto e persone nei pressi della casa del defunto mi pare in via
Pietro Mascagni. A seguito della telefonata chiamai il comando e chiesi di mandare un pattuglia per verificare sul posto. La pattuglia era composta dai ricorrenti che si recarono sul posto io rimasi al comando.
Non ricordo se la pattuglia mi chiamo telefonicamente o via radio e riscontrarono l'ingorgo, io rimasi al comando e non so se il traffico è stato deviato;
di solito però in occasione di funerali la pattuglia trovava la strada di accesso più breve per arrivare alla chiesa e faceva per l'occasione deviazione di traffico. La deviazione, che di solito non andava autorizzata, durava il tempo del passaggio di corteo non per tutta la messa. non è parente del defunto del corteo oggetto di causa.” Persona_2
2 Alla medesima udienza veniva poi sentito che nello stesso senso dichiarava: “Sono Testimone_2 AR della polizia municipale del Comune di dal 2000 e lo ero all'epoca dei fatti CP_1 contestati. Per evitare ingorghi in paese di solito la prassi prevede che la pattuglia sul posto autorizza la deviazione del traffico anche in contro senso. Questo accade sia per cortei funebri che per feste padronali, processioni anche il codice ce lo consente. Il comando è a conoscenza delle deviazioni. Anche quando sono stato assunto al comando ci veniva chiesto di uscire e bloccare il traffico per il corteo funebre ad es da
Piazza Annunziata in Piazza della Repubblica, quindi per tratti brevi. La prassi che ho descritto era in uso anche quando la reggenza era della d.ssa , non ricordo con precisione ma mi pare che anche per il Per_3 funerale della mamma vi fu una deviazione simile a quella contestata. Anche per il Sindaco attuale di
Nella fattispecie in esame, quindi appare verosimile, da parte dei ricorrenti, il conformarsi ad una prassi consolidata, ma vi è di più, la pattuglia composta da due degli odierni odierni ricorrenti fu esplicitamente comandata sui luoghi,come riferito dal AR Tes_1
Dal punto di vista normativo inoltre, come correttamente riportato nelle note conclusive depositate dai ricorrenti, la contestata violazione dell'art. 57 del CCNL 2016/18 comma 3 connessa alla violazione del principio di correttezza e imparzialità regolamentato dal codice di comportamento del comune di trova un suo limite nel contenuto delle stessa legge che si ritiene violata e, in particolare modo CP_1 nelle facoltà conferite agli agenti dagli artt. 11, 12 e 43, comma 5 del Codice delle strada del Codice della
Strada che sancendo che gli agenti di Polizia Municipale esercitino funzioni di Polizia Stradale nel territorio di loro competenza, prevede, altresì che possano predisporre e, di conseguenza eseguire servizi di regolazione del traffico, al fine di tutelare e controllare l'uso della strada e ancora, che al fine di risolvere situazioni contingenti, possano agire in contrasto con la segnaletica esistente e con le norme di circolazione.
In definitiva, la sanzione inflitta dall'azienda è illegittima e deve essere annullata atteso che non è stato accertato che i ricorrenti abbiano posto in essere una condotta conforme ai doveri di servizio.
La illegittimità della sanzione comminata con nota protocollo n. 25918 del 09/11/2022 per il AR
, n.25924 del 09/11/2022 per la , n.24922 del 09/11/2022 per i Parte_2 CP_2 Parte_4 rende evidente il diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa della ingiusta sospensione dalla retribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- Accoglie il ricorso e accerta l'illegittimità della sanzione disciplinare comminati ai ricorrenti con nota protocollo n. 25918 del 09/11/2022 per il AR , n.25924 del 09/11/2022 Parte_2 per la , n.24922 del 09/11/2022 per i CP_2 Parte_4
- Dichiara illegittima la sospensione dalla retribuzione e condanna il convenuto a porre in CP_1 essere tutti gli adempimenti necessari per la cancellazione del provvedimento e la sua espunzione dai rispettivi fascicoli personali e per l'effetto a ripetere ai dipendenti e Parte_3 [...]
la retribuzione maturata e non percepita per effetto della sanzione, pari ad Parte_1
€.52.80,
3 - condanna il in personale del legale rappresentante p.t. al pagamento, in Controparte_1 favore di , delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di lite, con attribuzione, che si liquidano in 1.890,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 23/05/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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