Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/1999, n. 329
CASS
Sentenza 12 giugno 1999

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La controversia instaurata da un comune nei confronti dell'ENEL SpA al fine di sentir dichiarare quest'ultima società tenuta a sopportare le spese sostenute per lo spostamento (e interramento) di un elettrodotto ostacolante la costruzione di una strada è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non vedendo in considerazione il riconoscimento di un eventuale diritto allo spostamento dell'elettrodotto ai sensi dell'art. 126 R.D. n. 1775 del 1933 (norma prevedente all'uopo un provvedimento del Ministro dei lavori pubblici su richiesta delle autorità interessate), bensì solo l'accertamento del soggetto sul quale devono gravare le spese sostenute per tale spostamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/1999, n. 329
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 329
    Data del deposito : 12 giugno 1999

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