Sentenza 12 giugno 1999
Massime • 1
La controversia instaurata da un comune nei confronti dell'ENEL SpA al fine di sentir dichiarare quest'ultima società tenuta a sopportare le spese sostenute per lo spostamento (e interramento) di un elettrodotto ostacolante la costruzione di una strada è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non vedendo in considerazione il riconoscimento di un eventuale diritto allo spostamento dell'elettrodotto ai sensi dell'art. 126 R.D. n. 1775 del 1933 (norma prevedente all'uopo un provvedimento del Ministro dei lavori pubblici su richiesta delle autorità interessate), bensì solo l'accertamento del soggetto sul quale devono gravare le spese sostenute per tale spostamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/1999, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 12 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENEL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASQUALE MODICA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CALTANISSETTA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO BARRAFRANCA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE ANGILELLA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 901/97 del Tribunale di CALTANISSETTA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/99 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Luigi MANZI, per la ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per rigetto del ricorso e per il dichiararsi la giurisdizione dell'A.G.O..
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 22 settembre 1997 il Comune di
Caltanissetta conveniva davanti al Tribunale di Caltanissetta l'ENEL, chiedendo che venisse accertato che lo stesso era tenuto a sopportare le spese per lo spostamento (ed interramento) di un elettrodotto che ostacolava la costruzione di una strada.
L'ENEL, costituitosi, eccepiva, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
successivamente ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato con memoria, al quale resiste con controricorso il Comune di Caltanissetta.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo del ricorso l'ENEL deduce che nella specie si trattava di servitù inamovibile, il cui spostamento richiede un provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'art.126 R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorso è infondato.
Va, in proposito, ricordato che il Comune di Caltanissetta ha adito il Tribunale di Caltanissetta no n per ottenere il riconoscimento di un eventuale diritto soggettivo ad ottenere lo spostamento dell'elettrodotto, in base all'art. 126, cit., ma al solo fine di stabilire su chi dovevano gravare le spese per tale spostamento, al quale (secondo il suo assunto) aveva diritto perché l'ENEL aveva dato il proprio consenso.
L'ENEL, invece, ha impostato il regolamento di giurisdizione sul presupposto che nella specie ricorreva la fattispecie prevista dall'art. 126, cit., il quale prevede che su richiesta delle autorità interessate il Ministro dei lavori pubblici può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento delle condutture elettriche e l'utente, ove non siano intervenute speciali pattuizioni, ha diritto ad una congrua indennità se lo spostamento non può essere eseguito senza spese eccessive (primo comma), che, in caso di contestazione, l'apprezzamento di tale possibilità è demandato al Ministro dei lavori pubblici, che provvede con decreto, sentito il Consiglio superiore (secondo comma); ed infine che la misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso all'autorità giudiziaria.
Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e l'ENEL va condannato al pagamento, in favore del Comune di Caltanissetta, delle spese della presente fase di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
condanna l'ENEL al pagamento delle spese, che liquida nella complessiva somma di lire 10.132.000 di cui lire 10.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 1999