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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/07/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.g.a.n.c. 515/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 515 del Ruolo Generale degli Affari non Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione con provvedimento del giorno 11.07.2025, sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Siderno (RC), alla via della Conciliazione n. 9, presso lo studio legale dell'Avv. Francesca
Matta, che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Locri (RC), alla via M. Murdaca n. 67, presso lo studio legale dell'Avv. Salvatore Rulli, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
- 1 - Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso, sottoscritto personalmente dalle parti, depositato il giorno
29.04.2025, e hanno introdotto ricorso per la cessazione Parte_1 CP_1
degli effetti civili del matrimonio contratto tra loro in data 29.09.2007, durante il quale, in data 04.08.2008, è nata una figlia, I ricorrenti, sulla premessa Persona_1
dall'intervenuta separazione personale tra i coniugi, hanno chiesto, oltre alla pronuncia sullo status, l'omologa dell'accordo raggiunto tra loro sulle condizioni del divorzio inerenti alla prole.
Con provvedimento del giorno 11.07.2025, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione innanzi al Collegio.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
§ 2.1 Si è realizzata, infatti, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente della Sezione
Civile delegato dal Presidente del Tribunale di Locri (celebrata il giorno 09.02.2021) nel procedimento R.G. R.G. 1250/2020 avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto del 12.02.2021, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
§ 2.2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, così come modificate e integrate nel verbale di udienza del
- 2 - 04.06.2025, condizioni che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass.
Sez. U, Sentenza n. 642 del 16.01.2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del
07.11.2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006, N. 10033 del 2007, N. 7347 del 2012,
N. 12644 del 2012, N. 63360 del 2014, N. 107 del 2015).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§ 3. Attesa la natura della controversia e trattandosi di ricorso a domanda congiunta, le spese sono interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Siderno
(RC), il 29.09.2007, da , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni concordate;
CP_1
b. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
c. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siderno (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 46 - Parte II, Serie A – U. 1 Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.07.2025 tenutasi tramite l'applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 515 del Ruolo Generale degli Affari non Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione con provvedimento del giorno 11.07.2025, sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Siderno (RC), alla via della Conciliazione n. 9, presso lo studio legale dell'Avv. Francesca
Matta, che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Locri (RC), alla via M. Murdaca n. 67, presso lo studio legale dell'Avv. Salvatore Rulli, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
- 1 - Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso, sottoscritto personalmente dalle parti, depositato il giorno
29.04.2025, e hanno introdotto ricorso per la cessazione Parte_1 CP_1
degli effetti civili del matrimonio contratto tra loro in data 29.09.2007, durante il quale, in data 04.08.2008, è nata una figlia, I ricorrenti, sulla premessa Persona_1
dall'intervenuta separazione personale tra i coniugi, hanno chiesto, oltre alla pronuncia sullo status, l'omologa dell'accordo raggiunto tra loro sulle condizioni del divorzio inerenti alla prole.
Con provvedimento del giorno 11.07.2025, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione innanzi al Collegio.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
§ 2.1 Si è realizzata, infatti, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente della Sezione
Civile delegato dal Presidente del Tribunale di Locri (celebrata il giorno 09.02.2021) nel procedimento R.G. R.G. 1250/2020 avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto del 12.02.2021, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
§ 2.2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, così come modificate e integrate nel verbale di udienza del
- 2 - 04.06.2025, condizioni che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass.
Sez. U, Sentenza n. 642 del 16.01.2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del
07.11.2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006, N. 10033 del 2007, N. 7347 del 2012,
N. 12644 del 2012, N. 63360 del 2014, N. 107 del 2015).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§ 3. Attesa la natura della controversia e trattandosi di ricorso a domanda congiunta, le spese sono interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Siderno
(RC), il 29.09.2007, da , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni concordate;
CP_1
b. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
c. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siderno (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 46 - Parte II, Serie A – U. 1 Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.07.2025 tenutasi tramite l'applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
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