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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 12/06/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 137/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 137/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BARUFFI VA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA TRENTO, 13/C 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._3
il patrocinio dell'avv. STAGNI EMANUELA (C.F. ), C.F._4
elettivamente domiciliato in PIAZZALE BERTACCHI, 22 23100 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale e divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 15.05.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 16.06.2020 in Sondrio (SO) e Parte_1 Controparte_2
contraevano matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Sondrio (SO), atto n. 9, p. I, anno 2020).
1.1 Dall'unione non sono nati figli.
2. Con ricorso depositato il 20.02.2025, chiedeva che fosse dichiarata la Parte_1
separazione dei coniugi.
2.1 Si è costituita in giudizio , non opponendosi alla Controparte_2
separazione.
2.2 Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2.3 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 24.02.2025.
3. All'udienza del 15.05.2025, le parti, personalmente presenti, confermavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi. Pertanto, concludevano come da verbale di udienza, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
5. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
pagina 2 di 3 Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
6. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone: dichiara la separazione personale tra nata in Controparte_2
Repubblica Dominicana il 16.06.1963 e nato a [...] il Controparte_3
20.01.1954, celebrato il 16.06.2020 a Sondrio (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto comune al n. 9, p. I, anno 2020; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sondrio (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto con facoltà di fissare la dimora ove riterranno opportuno;
rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 11/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 137/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BARUFFI VA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA TRENTO, 13/C 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._3
il patrocinio dell'avv. STAGNI EMANUELA (C.F. ), C.F._4
elettivamente domiciliato in PIAZZALE BERTACCHI, 22 23100 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale e divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 15.05.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 16.06.2020 in Sondrio (SO) e Parte_1 Controparte_2
contraevano matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Sondrio (SO), atto n. 9, p. I, anno 2020).
1.1 Dall'unione non sono nati figli.
2. Con ricorso depositato il 20.02.2025, chiedeva che fosse dichiarata la Parte_1
separazione dei coniugi.
2.1 Si è costituita in giudizio , non opponendosi alla Controparte_2
separazione.
2.2 Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2.3 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 24.02.2025.
3. All'udienza del 15.05.2025, le parti, personalmente presenti, confermavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi. Pertanto, concludevano come da verbale di udienza, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
5. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
pagina 2 di 3 Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
6. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone: dichiara la separazione personale tra nata in Controparte_2
Repubblica Dominicana il 16.06.1963 e nato a [...] il Controparte_3
20.01.1954, celebrato il 16.06.2020 a Sondrio (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto comune al n. 9, p. I, anno 2020; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sondrio (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto con facoltà di fissare la dimora ove riterranno opportuno;
rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 11/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 3 di 3