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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 03/12/2024, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
Oggetto: divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Ci vil e di Piacenza, riunito i n Cam era di C onsi gli o nel le persone dei Si gg. M agistrati :
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudi ce
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nell a caus a ci vil e di 1°grado promossa con ri corso deposit ato in dat a
27.10.2020 da
c.f. nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Taranto, rappresentata e difesa dall'Avv. Bernini Carlo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, Via Scalabrini n.8, in virtù di procura in calce alla comparsa
-RICORRENTE-
Contro
c.f. nato il [...] a [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Monteverdi Manuel e Sacchelli Adalberto, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Piacenza, Via Borghetto n.6, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato. -RESISTENTE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa
Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 16.5.2024 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti
PER IL RESISTENTE: precisate come in atti
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.10.2020 chiedeva di Parte_1
sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Piacenza, il 1°.12.2002, con precisando: CP_1 che dall'unione erano nati i figli (il 6.2.2005) e (il 7.2.2007); Per_1 Per_2
che i coniugi si separavano consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza presidenziale del 15.12.2015, omologate con successivo decreto del
Tribunale di Piacenza del 7.1.2016; che il resistente disattendeva le condizioni di separazione, con particolare riguardo alle pattuizioni di cui al punto 4 rendendosi quindi inadempiente nel pagamento integrale della rata del mutuo (cointestato ad entrambi i coniugi) e, in alternativa, del versamento del contributo per il mantenimento della moglie;
che tra le condizioni di separazione era stato altresì pattuito l'obbligo per il padre di versare Euro 700,00 mensili per il mantenimento dei figli, a partire dall'ottobre 2017, ma, per contro, lo stesso versava solo Euro 300,00 mensili;
che essa ricorrente lamentava altresì il mancato versamento delle spese straordinarie da parte del padre nonchè il mancato rispetto del regolamento di frequentazione con i figli;
che erano trascorsi i termini di legge per la pronuncia del divorzio;
che vani erano stati i tentativi per addivenire ad un divorzio congiunto.
La ricorrente chiedeva, pertanto, di sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, con conferma delle condizioni di separazione in punto di assegnazione della casa coniugale e di affidamento dei figli nonché obbligo di contribuzione in capo al padre per il mantenimento dei figli da determinarsi nella misura di Euro 700,00 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie e corresponsione di un assegno divorzile di Euro
620,00 mensili a favore della ricorrente.
Con memoria depositata in data 2.12.2020 si costituiva in giudizio CP_1
che si associava alla domanda diretta a sentire pronunciare la cessazione
[...]
degli effetti civili del matrimonio, opponendosi alla richiesta di assegno divorzile a favore della ricorrente e ad ogni altra richiesta formulata da controparte per la ragioni esposte in comparsa. Precisava che la sua attività di consulente di opere d'arte, anche in ragione del periodo di emergenza sanitaria, era stata interessata da una crisi del settore di tal che la sua situazione patrimoniale ed economica era drasticamente peggiorata. Deduceva altresì che la moglie si frapponeva nel suo rapporto con i figli ostacolando di fatto il suo diritto di frequentazione. Chiedeva, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'affidamento condiviso dei minori con collocazione presso il padre, in subordine, affidamento condiviso con collocazione presso la madre e obbligo di contribuzione in capo al padre di Euro 500,00 mensili per il mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie nonchè regolamento di frequentazione padre-figli, con esonero del resistente dal versamento di un assegno divorzile a favore della ricorrente e mutuo ipotecario da corrispondersi al 50% da parte di ciascuno dei coniugi.
All'udienza presidenziale in data 9.3.2021 comparivano entrambi i coniugi, assistiti dai rispettivi Difensori. Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, veniva sentita la ricorrente, che confermava il ricorso, precisando: di essere insegnante e di percepire Euro 1.800,00 mensili;
che il marito versava Euro
300,00 mensili per il mantenimento dei figli;
che i figli non volevano vedere il padre posto che questi nell'ultimo periodo della convivenza matrimoniale aveva tenuto comportamenti aggressivi e violenti nei confronti della stessa e dei figli;
che il marito era infine uscito di casa per andare a convivere con un'altra compagna disinteressandosi per mesi della famiglia. Veniva, altresì sentito il resistente, che si riportava alla comparsa di costituzione, dichiarando: di non vedere da circa un anno la figlia maggiore e di vedere il figlio minore soltanto occasionalmente;
che la sua situazione lavorativa di consulente ed estimatore di opere d'arte era peggiorata soprattutto a causa dell'emergenza sanitaria di tal che non era stato in grado di ottemperare alle condizioni di separazione che prevedevano il pagamento integrale del mutuo della casa familiare di circa Euro 1.150,00 mensili;
di vivere in una casa di proprietà familiare e di non pagare il canone di locazione;
di versare Euro 300,00 per il mantenimento dei figli oltre utenze per la casa familiare e spese condominiali;
di non aver guadagnato nulla nel 2020 e di essere stato aiutato dal padre che aveva venduto quadri di cui era proprietario. Rappresentava, infine, di aver sottoscritto un regolamento di separazione per lo stesso molto oneroso ritenendolo utile per la serenità dei rapporti familiari.
Dopo alcuni rinvii, richiesti dalle parti, diretti a verificare la possibilità di trovare un accordo sulle condizioni di divorzio, all'udienza del 1°.3.2022, i
Difensori delle parti, a fronte del mancato raggiungimento di un accordo, chiedevano la pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti, di tal che, accertata l'impossibilità della ripresa della convivenza tra i coniugi, venivano confermate le condizioni di separazione omologate con decreto in data 7.1.2016, riservando alla fase istruttoria ogni modifica della regolamentazione concordata.
Rimesse, pertanto, le parti davanti al Giudice istruttore, all'udienza del
13.10.2022, su concorde richiesta delle parti, veniva disposto rinvio al fine di trovare un accordo sulle condizioni di divorzio ai fini della trasformazione del rito. Alla successiva udienza, su concorde richiesta delle parti, il Giudice istruttore assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con rinvio all'udienza del 25.5.2023 per la discussione sulle istanze istruttorie.
All'udienza del 27.6.2023, le parti insistevano nelle rispettive istanze istruttorie, in particolare, parte ricorrente chiedeva che venisse disposto l'ascolto di entrambi i figli dando atto che nelle more la figlia era diventata maggiorenne Per_1 mentre la controparte insisteva nell'espletamento di CTU psicologica, nulla opponendo all'ascolto del figlio minore.
Con ordinanza emessa in data 31.8.2023, a scioglimento di riserva, veniva disposto l'ascolto del figlio minore e riservata all'esito ogni decisione sulle ulteriori richieste istruttorie delle parti.
Alla successiva udienza del 31.10.2023, all'esito dell'ascolto del minore
, le parti chiedevano un rinvio ad altra udienza per l'esame delle Per_2
dichiarazioni rese dal minore al fine di valutare eventuali soluzioni.
Con ordinanza emessa in data 7.2.2024, a scioglimento di riserva, alla luce della documentazione prodotta agli atti, ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Precisate dalle parti le conclusioni in conformità alle conclusioni già depositate telematicamente, all'udienza del 16.5.2024 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò posto, sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, il 1°12.2002, in Piacenza, da
[...]
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Piacenza, al n. 145, parte II, serie A, anno 2002.
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del procedimento – quali, in particolare, la prolungata separazione personale dei coniugi e l'indisponibilità di essi alla riconciliazione, ribadita ancora nel corso del giudizio – dimostrano come non possa essere ricostituita la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Come emerge, inoltre, dal verbale di comparizione coniugi del 15.12.2015
e dal decreto di omologa della separazione consensuale emesso in data 7.1.2016 dal Tribunale di Piacenza, risulta ampiamente decorso il termine di legge dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente in sede di separazione personale.
Sul punto, la circostanza che la separazione tra i coniugi prosegua ininterrottamente dall'epoca della comparizione degli stessi davanti al Presidente nell'ambito del giudizio di separazione risulta pacifica tra le parti.
Il protrarsi della separazione è poi riscontrato anche dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e dai certificati anagrafici in atti, che dimostrano come le parti abbiano da tempo residenze diverse e diverso stato di famiglia.
Sulla base di quanto disposto all'art. 5 della L. 898/1970, deve essere pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Piacenza, in data 1°.12.2002, da e trascritto negli Parte_1 CP_1
atti di matrimonio del Comune di Piacenza al n. 145, parte II, serie A, anno 2002.
Quanto alle condizioni di divorzio, tenuto conto delle conclusioni delle parti e delle risultanze istruttorie (con particolare riguardo anche alle dichiarazioni rese dal minore in udienza) – che concordano affinchè sia disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza abituale presso Per_2 la madre posto che nelle more l'altra figlia è diventata maggiorenne – deve Per_1
essere disposto in conformità, stabilendo un regolamento di frequentazione del minore con il padre, che, tenuto conto che il figlio è ormai prossimo alla Per_2
maggiore età, sarà diretto a prevedere che il figlio possa incontrare e frequentare il padre liberamente, compatibilmente con le esigenze dello stesso.
Ne consegue che va confermata l'assegnazione della casa familiare (in comproprietà tra i coniugi) alla ricorrente, affinchè possa continuare ad abitarvi con i figli, risultando pacifico che anche la figlia maggiorenne, studentessa universitaria, risiede con la madre unitamente al fratello minore, essendo la stessa non economicamente autosufficiente.
Quanto al contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli, in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione ai rispettivi redditi e capacità di lavoro professionale e casalingo, considerati i criteri indicati dall'art. 337 ter, c. 4, c.c., valutata anche la situazione economica e personale di ciascuno dei genitori, è fuori dubbio che, nel caso di specie, pressochè tutti gli oneri di accudimento e cura dei figli gravano da molto tempo sulla madre, con la quale gli stessi vivono. Ed invero, dagli atti di causa emerge che la figlia, pur maggiorenne, risulta essere Per_1
studentessa universitaria, non economicamente autosufficiente e convivente con la madre, senza intrattenere rapporti con il padre, come il figlio minore , che Per_2 ha anch'egli scarsissimi rapporti con il resistente. Va altresì rilevato che, rispetto alle condizioni di separazione omologate con decreto in data 7.1.2016, la condizione economica della resistente appare non sostanzialmente mutata, posto che la stessa, insegnante, percepisce in media circa 1.800,00 euro mensili (doc. 8 fascicolo ricorrente), in un quadro in cui attualmente questa ha dedotto di sostenere il pagamento per intero del mutuo pari a circa 1300,00 euro mensili, avendo inoltre dichiarato di essere ricorsa alla cessione del quinto dello stipendio oltre a diversi finanziamenti e di sostenersi grazie all'aiuto dei familiari, mentre il resistente, consulente di opere d'arte, ha dichiarato di vivere in una casa di proprietà della famiglia e di aver subito una drastica riduzione del suo volume d'affari per la crisi che ha interessato il settore, così dichiarando redditi modesti, circostanza che risulta contestata dalla ricorrente, nel momento in cui questa ha allegato documentazione (doc. 10-11-12 fascicolo ricorrente) che si afferma indicativa di un buon tenore di vita del resistente.
A fronte di ciò, sulla base della considerazione complessiva di tutte siffatte circostanze, tenuto conto, da un lato, che fin dal 2015, nelle condizioni di separazione consensuale le parti avevano concordato, a partire dall'ottobre 2017, il contributo per il mantenimento dei due figli nella misura di Euro 700,00 (Euro
350,00 per ciascun figlio) e che, se anche deve ritenersi plausibile una contrazione del reddito di motivato anche dall'emergenza pandemica del 2020, siffatta CP_1
circostanza non risulta più attuale, mentre, dall'altro lato, devono ritenersi sicuramente aumentate le esigenze dei figli in ragione del progredire dell'età, così da dovere trovare conferma il versamento da parte di di un contributo per il CP_1
mantenimento dei figli e nella misura già stabilita nelle condizioni di Per_1 Per_2
separazione e ritenuta congrua dalle stesse parti di Euro 700,00 mensili (Euro
350,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dall'ottobre 2018 (come già previsto nelle condizioni di separazione), oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi, da individuarsi secondo le Linee guida del CNF.
Quanto alla domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno divorzile, è noto che, sulla base dell'art. 5 legge 898/1970, come modificato dalla legge 74/1987, in sede di pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudice può prevedere l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente un assegno a favore dell'altro coniuge.
Ai fini del riconoscimento e quantificazione dell'assegno di divorzio, deve ora farsi riferimento ai principi affermati dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 dell'11 luglio 2018, confermati anche dalle più recenti pronunce sul punto (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, 3.5.2024, n. 11910). Con tale pronuncia la Corte ha enunciato il principio di diritto per cui “Ai sensi della legge
898 del 1970, art. 5, c. 6, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione ed, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. In tal senso, le
Sezioni Unite del 2018 risultano ribadire la fondamentale rilevanza del “valore” della solidarietà post coniugale e dell'assegno divorzile quale strumento che, ponendosi nel solco dell'art. 29 Cost., assolve ad una “funzione equilibratrice”, che, seppure non finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, mira al
“riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole” al ménage familiare. Sulla base dei principi affermati dalla pronuncia delle Sezioni Unite, laddove si attribuisce all'assegno in principalità funzione perequativo-compensativa, ossia funzione di riequilibrio tra le posizioni delle parti al termine del matrimonio, occorre operare una valutazione in funzione, per un verso, del contributo dato dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare, alla formazione del patrimonio comune ed alla condizione economica complessiva derivata all'altra parte anche in quanto consentita dal concordato assetto familiare e, per altro verso, del sacrificio da parte del richiedente di possibilità di lavoro e di guadagno all'esterno della famiglia a causa dell'impegno all'interno. In un tale quadro diretto a definire la funzione dell'assegno divorzile, al fine di individuare il significato da attribuire al termine “adeguati” con riferimento ai mezzi dei quali il richiedente l'assegno deve essere privo, dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 2018 deriva pertanto che l'adeguatezza dei mezzi non va valutata in riferimento a parametri esterni – ossia tenore di vita o autosufficienza economica - ma in riferimento ai parametri elencati nella prima parte del 6° comma dell'art. 5 e tra questi al parametro fondamentale del “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune”. In altri termini, appare potersi parlare di mezzi “adeguati” in quanto “tali da escludere una significativa disparità tra condizione economica del richiedente l'assegno e situazione economica dell'altra parte, considerati gli elementi elencati nell'incipit del comma 6°, espressivi delle scelte condivise in costanza di rapporto”. Può così affermarsi che nella nuova configurazione dell'assegno divorzile delineata dalla decisione delle Sezioni Unite del 2018 viene superata la distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio, in quanto il giudice è chiamato a svolgere il giudizio di adeguatezza dei mezzi del richiedente operando una “valutazione composita e comparativa” che trova nella prima parte dell'art. 5,
c. 6, “i parametri certi sui quali ancorarsi”, nel senso che gli indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, c. 6, assumono un ruolo determinante al fine di operare una
“valutazione integrata” che consente di individuare il profilo del richiedente l'assegno (età, durata del matrimonio, professionalità, ragioni dalle quali scaturisce lo squilibrio), così da poter modulare il principio della solidarietà post-coniugale in funzione delle peculiarità che caratterizzano le singole fattispecie.
Nel contempo, rileva evidenziare che le citate Sezioni Unite, accanto alla funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, appaiono configurare anche una funzione assistenziale dell'assegno, che appare comunque dover costituire strumento di tutela di quel coniuge economicamente debole che, pur non soddisfacendo i requisiti indicati nella prima parte dell'art. 5, c. 6, non sia in grado di procurarsi autonomamente redditi idonei a garantirgli una condizione di autosufficienza.
Secondo l'insegnamento delle stesse Sezioni Unite, ai fini di verificare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile, rileva allora:
- accertare quali siano le condizioni economico-patrimoniali di ciascuno dei coniugi (considerato il patrimonio, comprendente anche la quota dei beni comuni, anche in termini di reddito potenziale effettivo ossia in rapporto alle concrete possibilità del relativo sfruttamento economico, diretto o indiretto, e della relativa liquidabilità);
- verificare se lo squilibrio rilevante eventualmente accertato sia riconducibile alle “scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione di un ruolo trainante endofamiliare”, tenendo conto del fattore relativo alla durata del matrimonio, nonché dell'età del richiedente;
- stabilire se l'eventuale squilibrio economico rilevante, causalmente connesso a scelte e sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, possa essere superato mediante “il recupero o il consolidamento della propria attività professionale in rapporto all'età del richiedente e alle concrete possibilità offerte dal mercato del lavoro” o se invece si tratta di squilibrio
“irreversibile”, laddove spetta alla parte richiedente provare di non essere in grado di superare lo squilibrio.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, una volta accertata l'esistenza di uno squilibrio economico rilevante tra gli ex coniugi, causalmente connesso alle scelte e sacrifici fatti in costanza di matrimonio, accertato altresì che tale squilibrio non può essere autonomamente colmato dal richiedente, occorre dunque procedere alla liquidazione dell'assegno nella misura definita con riferimento a tutti i parametri della prima parte della norma, tra i quali, principalmente, “il contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, e in particolare, tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie, occorre rilevare quanto segue.
Quanto alla disparità reddituale tra i coniugi, dal raffronto della documentazione reddituale allegata da ciascuna delle parti si evince che in relazione all'anno 2021 la ricorrente – insegnante di ruolo – ha dichiarato un reddito complessivo di Euro 19.592,00 (cfr. Unico 2022 doc. 16 fascicolo ricorrente) mentre il resistente – consulente di opere d'arte – negli ultimi anni, già a partire dal
2019, non risulta di fatto aver dichiarato redditi di rilievo, anche se, per contro, la ricorrente ha teso a sostenere che il resistente è titolare di una condizione economica che non figura dalla documentazione prodotta dallo stesso, avvalorando tale assunto con documentazione fotografica diretta a provare un tenore di vita dello stesso
(raffigurato in alcuni ristoranti, durante viaggi o in momenti di sport e svago) incompatibile con la mancata percezione di reddito.
Nel contempo, se è vero che anche la ricorrente ha documentato di aver fatto ricorso all'aiuto della sua famiglia e a prestiti da parenti nel periodo 2019-2013, è del pari vero che ciò può trovare spiegazione in un quadro in cui i costi dell'abitazione familiare (per il consistente mutuo mensile, le utenze e le ulteriori spese) possono essere divenuti eccessivi rispetto alle attuali condizioni economico- reddituali delle parti.
E' inoltre vero tuttavia che, in conformità ai principi sopra enunciati, se anche si volesse configurare una situazione economico reddituale del resistente diversa da quella che figura nelle dichiarazioni dei redditi dallo stesso depositate
(rilevando comunque evidenziare che questi ha comunque teso a sostenere di far ricorso all'aiuto dei familiari e della compagna per le sue spese di vita), in ogni caso un eventuale squilibrio tra le situazioni economico-reddituali delle parti andrebbe esaminato alla luce di un quadro più generale in cui appaiono parimenti significativi gli ulteriori elementi relativi al contributo dato dalla moglie richiedente alla conduzione della vita familiare, all'eventuale sacrificio professionale della stessa in costanza di matrimonio, al carattere di reversibilità o meno di tale squilibrio, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età del coniuge richiedente, dovendo altresì valutarsi se la stessa abbia fornito prove di non essere in grado di superare l'evidenziato squilibrio.
Nel caso di specie, sulla base delle risultanze processuali deve ritenersi che, se anche si volesse configurare una condizione economico-reddituale del resistente non corrispondente a quella che risulta dalle dichiarazioni dei redditi, l'eventuale squilibrio economico tra le parti non potrebbe ritenersi causalmente connesso a scelte e sacrifici fatti dalla moglie in costanza di convivenza matrimoniale nell'interesse della famiglia, ciò potendosi discendere dalla mancanza di elementi di prova di segno contrario che non sono, in effetti, stati forniti dalla signora Pt_1
e che avrebbero dovuto avvalorare un contributo familiare della medesima tale da far quantomeno presumere un conseguente ed equivalente sacrificio in termini di scelte professionali.
Nel contempo, neppure può ritenersi che la ricorrente (attualmente di anni
57) versi in una condizione economico reddituale penalizzata rispetto al coniuge dal ruolo dalla stessa svolto nella famiglia, posto che risulta godere di piena capacità lavorativa unita ad acquisita professionalità, avendo sempre svolto e continuando a svolgere attività di insegnante presso un istituto scolastico. Siffatta attività peraltro risulta esercitata dalla ricorrente anche dopo la nascita dei figli, ciò che appare significativo al fine di ritenere che le possibilità di realizzazione professionale della stessa – attraverso lo svolgimento di una stabile attività di insegnante - non siano state pregiudicate per effetto del contributo fornito nel contesto endofamiliare e che questo non possa essere causalmente connesso a scelte e sacrifici fatti dalla moglie in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, in assenza di elementi dai quali poter desumere che al contributo endofamiliare della sia conseguito Pt_1 un insuperabile sacrificio in termini di scelte professionali, al di fuori dell'ambito domestico.
Deve dunque ritenersi che non si configurino, nella specie, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
Infine, quanto alla domanda formulata dalla ricorrente – ancora ribadita in sede di precisazione delle conclusioni – volta a prevedere l'obbligo in capo al resistente di contribuzione al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della casa familiare nonché di tutte le utenze domestiche, come da regolamento di separazione consensuale – va rilevato che, in assenza di un accordo in tal senso tra le parti, devono trovare applicazione le regole generali, che attengono alla proprietà
(con conseguente pagamento del mutuo cointestato della casa in comproprietà nella misura del 50% da parte di ciascuno dei comproprietari, così come delle spese straordinarie) ed al godimento dell'abitazione assegnata alla moglie (sulla quale graveranno pertanto le utenze e le spese ordinarie che gravano sull'occupante).
Quanto alle spese processuali, in considerazione della natura della causa e dei motivi della decisione – nei quali si evidenzia il comportamento di entrambe le parti, diretto a protrarre un'accesa conflittualità su ogni questione – si giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Piacenza, il 1°.12.2002, trascritto negli atti Parte_1 CP_1
dello Stato civile del Comune di Piacenza, anno 2002, numero 145, parte II, serie A;
Stabilisce le seguenti condizioni:
1.Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_2
genitori, con residenza abituale presso la madre e frequentazione libera del padre, compatibilmente con le esigenze del minore;
2. Assegna la casa familiare sita in Piacenza, con gli arredi che la compongono, a affinchè vi abiti con i figli;
Parte_1
3. Pone a carico di il versamento della somma di Euro 700,00 CP_1
mensili (Euro 350,00 per ciascun figlio), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente, e , da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 10 Per_2
di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dall'ottobre
2018, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli, da individuarsi secondo le Linee guida del CNF;
4.Rigetta la domanda della ricorrente di riconoscimento di assegno divorzile;
5.Dà atto che il mutuo gravante sulla casa familiare, in comproprietà tra le parti, deve intendersi a carico delle stesse nella misura del 50% ciascuna, così come le relative spese straordinarie;
- Dichiara la compensazione delle spese processuali;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile di Piacenza per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
Piacenza, 27 novembre 2024
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Ci vil e di Piacenza, riunito i n Cam era di C onsi gli o nel le persone dei Si gg. M agistrati :
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudi ce
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nell a caus a ci vil e di 1°grado promossa con ri corso deposit ato in dat a
27.10.2020 da
c.f. nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Taranto, rappresentata e difesa dall'Avv. Bernini Carlo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, Via Scalabrini n.8, in virtù di procura in calce alla comparsa
-RICORRENTE-
Contro
c.f. nato il [...] a [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Monteverdi Manuel e Sacchelli Adalberto, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Piacenza, Via Borghetto n.6, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato. -RESISTENTE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa
Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 16.5.2024 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti
PER IL RESISTENTE: precisate come in atti
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.10.2020 chiedeva di Parte_1
sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Piacenza, il 1°.12.2002, con precisando: CP_1 che dall'unione erano nati i figli (il 6.2.2005) e (il 7.2.2007); Per_1 Per_2
che i coniugi si separavano consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza presidenziale del 15.12.2015, omologate con successivo decreto del
Tribunale di Piacenza del 7.1.2016; che il resistente disattendeva le condizioni di separazione, con particolare riguardo alle pattuizioni di cui al punto 4 rendendosi quindi inadempiente nel pagamento integrale della rata del mutuo (cointestato ad entrambi i coniugi) e, in alternativa, del versamento del contributo per il mantenimento della moglie;
che tra le condizioni di separazione era stato altresì pattuito l'obbligo per il padre di versare Euro 700,00 mensili per il mantenimento dei figli, a partire dall'ottobre 2017, ma, per contro, lo stesso versava solo Euro 300,00 mensili;
che essa ricorrente lamentava altresì il mancato versamento delle spese straordinarie da parte del padre nonchè il mancato rispetto del regolamento di frequentazione con i figli;
che erano trascorsi i termini di legge per la pronuncia del divorzio;
che vani erano stati i tentativi per addivenire ad un divorzio congiunto.
La ricorrente chiedeva, pertanto, di sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, con conferma delle condizioni di separazione in punto di assegnazione della casa coniugale e di affidamento dei figli nonché obbligo di contribuzione in capo al padre per il mantenimento dei figli da determinarsi nella misura di Euro 700,00 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie e corresponsione di un assegno divorzile di Euro
620,00 mensili a favore della ricorrente.
Con memoria depositata in data 2.12.2020 si costituiva in giudizio CP_1
che si associava alla domanda diretta a sentire pronunciare la cessazione
[...]
degli effetti civili del matrimonio, opponendosi alla richiesta di assegno divorzile a favore della ricorrente e ad ogni altra richiesta formulata da controparte per la ragioni esposte in comparsa. Precisava che la sua attività di consulente di opere d'arte, anche in ragione del periodo di emergenza sanitaria, era stata interessata da una crisi del settore di tal che la sua situazione patrimoniale ed economica era drasticamente peggiorata. Deduceva altresì che la moglie si frapponeva nel suo rapporto con i figli ostacolando di fatto il suo diritto di frequentazione. Chiedeva, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'affidamento condiviso dei minori con collocazione presso il padre, in subordine, affidamento condiviso con collocazione presso la madre e obbligo di contribuzione in capo al padre di Euro 500,00 mensili per il mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie nonchè regolamento di frequentazione padre-figli, con esonero del resistente dal versamento di un assegno divorzile a favore della ricorrente e mutuo ipotecario da corrispondersi al 50% da parte di ciascuno dei coniugi.
All'udienza presidenziale in data 9.3.2021 comparivano entrambi i coniugi, assistiti dai rispettivi Difensori. Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, veniva sentita la ricorrente, che confermava il ricorso, precisando: di essere insegnante e di percepire Euro 1.800,00 mensili;
che il marito versava Euro
300,00 mensili per il mantenimento dei figli;
che i figli non volevano vedere il padre posto che questi nell'ultimo periodo della convivenza matrimoniale aveva tenuto comportamenti aggressivi e violenti nei confronti della stessa e dei figli;
che il marito era infine uscito di casa per andare a convivere con un'altra compagna disinteressandosi per mesi della famiglia. Veniva, altresì sentito il resistente, che si riportava alla comparsa di costituzione, dichiarando: di non vedere da circa un anno la figlia maggiore e di vedere il figlio minore soltanto occasionalmente;
che la sua situazione lavorativa di consulente ed estimatore di opere d'arte era peggiorata soprattutto a causa dell'emergenza sanitaria di tal che non era stato in grado di ottemperare alle condizioni di separazione che prevedevano il pagamento integrale del mutuo della casa familiare di circa Euro 1.150,00 mensili;
di vivere in una casa di proprietà familiare e di non pagare il canone di locazione;
di versare Euro 300,00 per il mantenimento dei figli oltre utenze per la casa familiare e spese condominiali;
di non aver guadagnato nulla nel 2020 e di essere stato aiutato dal padre che aveva venduto quadri di cui era proprietario. Rappresentava, infine, di aver sottoscritto un regolamento di separazione per lo stesso molto oneroso ritenendolo utile per la serenità dei rapporti familiari.
Dopo alcuni rinvii, richiesti dalle parti, diretti a verificare la possibilità di trovare un accordo sulle condizioni di divorzio, all'udienza del 1°.3.2022, i
Difensori delle parti, a fronte del mancato raggiungimento di un accordo, chiedevano la pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti, di tal che, accertata l'impossibilità della ripresa della convivenza tra i coniugi, venivano confermate le condizioni di separazione omologate con decreto in data 7.1.2016, riservando alla fase istruttoria ogni modifica della regolamentazione concordata.
Rimesse, pertanto, le parti davanti al Giudice istruttore, all'udienza del
13.10.2022, su concorde richiesta delle parti, veniva disposto rinvio al fine di trovare un accordo sulle condizioni di divorzio ai fini della trasformazione del rito. Alla successiva udienza, su concorde richiesta delle parti, il Giudice istruttore assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con rinvio all'udienza del 25.5.2023 per la discussione sulle istanze istruttorie.
All'udienza del 27.6.2023, le parti insistevano nelle rispettive istanze istruttorie, in particolare, parte ricorrente chiedeva che venisse disposto l'ascolto di entrambi i figli dando atto che nelle more la figlia era diventata maggiorenne Per_1 mentre la controparte insisteva nell'espletamento di CTU psicologica, nulla opponendo all'ascolto del figlio minore.
Con ordinanza emessa in data 31.8.2023, a scioglimento di riserva, veniva disposto l'ascolto del figlio minore e riservata all'esito ogni decisione sulle ulteriori richieste istruttorie delle parti.
Alla successiva udienza del 31.10.2023, all'esito dell'ascolto del minore
, le parti chiedevano un rinvio ad altra udienza per l'esame delle Per_2
dichiarazioni rese dal minore al fine di valutare eventuali soluzioni.
Con ordinanza emessa in data 7.2.2024, a scioglimento di riserva, alla luce della documentazione prodotta agli atti, ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Precisate dalle parti le conclusioni in conformità alle conclusioni già depositate telematicamente, all'udienza del 16.5.2024 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò posto, sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, il 1°12.2002, in Piacenza, da
[...]
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Piacenza, al n. 145, parte II, serie A, anno 2002.
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del procedimento – quali, in particolare, la prolungata separazione personale dei coniugi e l'indisponibilità di essi alla riconciliazione, ribadita ancora nel corso del giudizio – dimostrano come non possa essere ricostituita la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Come emerge, inoltre, dal verbale di comparizione coniugi del 15.12.2015
e dal decreto di omologa della separazione consensuale emesso in data 7.1.2016 dal Tribunale di Piacenza, risulta ampiamente decorso il termine di legge dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente in sede di separazione personale.
Sul punto, la circostanza che la separazione tra i coniugi prosegua ininterrottamente dall'epoca della comparizione degli stessi davanti al Presidente nell'ambito del giudizio di separazione risulta pacifica tra le parti.
Il protrarsi della separazione è poi riscontrato anche dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e dai certificati anagrafici in atti, che dimostrano come le parti abbiano da tempo residenze diverse e diverso stato di famiglia.
Sulla base di quanto disposto all'art. 5 della L. 898/1970, deve essere pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Piacenza, in data 1°.12.2002, da e trascritto negli Parte_1 CP_1
atti di matrimonio del Comune di Piacenza al n. 145, parte II, serie A, anno 2002.
Quanto alle condizioni di divorzio, tenuto conto delle conclusioni delle parti e delle risultanze istruttorie (con particolare riguardo anche alle dichiarazioni rese dal minore in udienza) – che concordano affinchè sia disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza abituale presso Per_2 la madre posto che nelle more l'altra figlia è diventata maggiorenne – deve Per_1
essere disposto in conformità, stabilendo un regolamento di frequentazione del minore con il padre, che, tenuto conto che il figlio è ormai prossimo alla Per_2
maggiore età, sarà diretto a prevedere che il figlio possa incontrare e frequentare il padre liberamente, compatibilmente con le esigenze dello stesso.
Ne consegue che va confermata l'assegnazione della casa familiare (in comproprietà tra i coniugi) alla ricorrente, affinchè possa continuare ad abitarvi con i figli, risultando pacifico che anche la figlia maggiorenne, studentessa universitaria, risiede con la madre unitamente al fratello minore, essendo la stessa non economicamente autosufficiente.
Quanto al contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli, in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione ai rispettivi redditi e capacità di lavoro professionale e casalingo, considerati i criteri indicati dall'art. 337 ter, c. 4, c.c., valutata anche la situazione economica e personale di ciascuno dei genitori, è fuori dubbio che, nel caso di specie, pressochè tutti gli oneri di accudimento e cura dei figli gravano da molto tempo sulla madre, con la quale gli stessi vivono. Ed invero, dagli atti di causa emerge che la figlia, pur maggiorenne, risulta essere Per_1
studentessa universitaria, non economicamente autosufficiente e convivente con la madre, senza intrattenere rapporti con il padre, come il figlio minore , che Per_2 ha anch'egli scarsissimi rapporti con il resistente. Va altresì rilevato che, rispetto alle condizioni di separazione omologate con decreto in data 7.1.2016, la condizione economica della resistente appare non sostanzialmente mutata, posto che la stessa, insegnante, percepisce in media circa 1.800,00 euro mensili (doc. 8 fascicolo ricorrente), in un quadro in cui attualmente questa ha dedotto di sostenere il pagamento per intero del mutuo pari a circa 1300,00 euro mensili, avendo inoltre dichiarato di essere ricorsa alla cessione del quinto dello stipendio oltre a diversi finanziamenti e di sostenersi grazie all'aiuto dei familiari, mentre il resistente, consulente di opere d'arte, ha dichiarato di vivere in una casa di proprietà della famiglia e di aver subito una drastica riduzione del suo volume d'affari per la crisi che ha interessato il settore, così dichiarando redditi modesti, circostanza che risulta contestata dalla ricorrente, nel momento in cui questa ha allegato documentazione (doc. 10-11-12 fascicolo ricorrente) che si afferma indicativa di un buon tenore di vita del resistente.
A fronte di ciò, sulla base della considerazione complessiva di tutte siffatte circostanze, tenuto conto, da un lato, che fin dal 2015, nelle condizioni di separazione consensuale le parti avevano concordato, a partire dall'ottobre 2017, il contributo per il mantenimento dei due figli nella misura di Euro 700,00 (Euro
350,00 per ciascun figlio) e che, se anche deve ritenersi plausibile una contrazione del reddito di motivato anche dall'emergenza pandemica del 2020, siffatta CP_1
circostanza non risulta più attuale, mentre, dall'altro lato, devono ritenersi sicuramente aumentate le esigenze dei figli in ragione del progredire dell'età, così da dovere trovare conferma il versamento da parte di di un contributo per il CP_1
mantenimento dei figli e nella misura già stabilita nelle condizioni di Per_1 Per_2
separazione e ritenuta congrua dalle stesse parti di Euro 700,00 mensili (Euro
350,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dall'ottobre 2018 (come già previsto nelle condizioni di separazione), oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi, da individuarsi secondo le Linee guida del CNF.
Quanto alla domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno divorzile, è noto che, sulla base dell'art. 5 legge 898/1970, come modificato dalla legge 74/1987, in sede di pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudice può prevedere l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente un assegno a favore dell'altro coniuge.
Ai fini del riconoscimento e quantificazione dell'assegno di divorzio, deve ora farsi riferimento ai principi affermati dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 dell'11 luglio 2018, confermati anche dalle più recenti pronunce sul punto (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, 3.5.2024, n. 11910). Con tale pronuncia la Corte ha enunciato il principio di diritto per cui “Ai sensi della legge
898 del 1970, art. 5, c. 6, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione ed, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. In tal senso, le
Sezioni Unite del 2018 risultano ribadire la fondamentale rilevanza del “valore” della solidarietà post coniugale e dell'assegno divorzile quale strumento che, ponendosi nel solco dell'art. 29 Cost., assolve ad una “funzione equilibratrice”, che, seppure non finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, mira al
“riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole” al ménage familiare. Sulla base dei principi affermati dalla pronuncia delle Sezioni Unite, laddove si attribuisce all'assegno in principalità funzione perequativo-compensativa, ossia funzione di riequilibrio tra le posizioni delle parti al termine del matrimonio, occorre operare una valutazione in funzione, per un verso, del contributo dato dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare, alla formazione del patrimonio comune ed alla condizione economica complessiva derivata all'altra parte anche in quanto consentita dal concordato assetto familiare e, per altro verso, del sacrificio da parte del richiedente di possibilità di lavoro e di guadagno all'esterno della famiglia a causa dell'impegno all'interno. In un tale quadro diretto a definire la funzione dell'assegno divorzile, al fine di individuare il significato da attribuire al termine “adeguati” con riferimento ai mezzi dei quali il richiedente l'assegno deve essere privo, dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 2018 deriva pertanto che l'adeguatezza dei mezzi non va valutata in riferimento a parametri esterni – ossia tenore di vita o autosufficienza economica - ma in riferimento ai parametri elencati nella prima parte del 6° comma dell'art. 5 e tra questi al parametro fondamentale del “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune”. In altri termini, appare potersi parlare di mezzi “adeguati” in quanto “tali da escludere una significativa disparità tra condizione economica del richiedente l'assegno e situazione economica dell'altra parte, considerati gli elementi elencati nell'incipit del comma 6°, espressivi delle scelte condivise in costanza di rapporto”. Può così affermarsi che nella nuova configurazione dell'assegno divorzile delineata dalla decisione delle Sezioni Unite del 2018 viene superata la distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio, in quanto il giudice è chiamato a svolgere il giudizio di adeguatezza dei mezzi del richiedente operando una “valutazione composita e comparativa” che trova nella prima parte dell'art. 5,
c. 6, “i parametri certi sui quali ancorarsi”, nel senso che gli indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, c. 6, assumono un ruolo determinante al fine di operare una
“valutazione integrata” che consente di individuare il profilo del richiedente l'assegno (età, durata del matrimonio, professionalità, ragioni dalle quali scaturisce lo squilibrio), così da poter modulare il principio della solidarietà post-coniugale in funzione delle peculiarità che caratterizzano le singole fattispecie.
Nel contempo, rileva evidenziare che le citate Sezioni Unite, accanto alla funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, appaiono configurare anche una funzione assistenziale dell'assegno, che appare comunque dover costituire strumento di tutela di quel coniuge economicamente debole che, pur non soddisfacendo i requisiti indicati nella prima parte dell'art. 5, c. 6, non sia in grado di procurarsi autonomamente redditi idonei a garantirgli una condizione di autosufficienza.
Secondo l'insegnamento delle stesse Sezioni Unite, ai fini di verificare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile, rileva allora:
- accertare quali siano le condizioni economico-patrimoniali di ciascuno dei coniugi (considerato il patrimonio, comprendente anche la quota dei beni comuni, anche in termini di reddito potenziale effettivo ossia in rapporto alle concrete possibilità del relativo sfruttamento economico, diretto o indiretto, e della relativa liquidabilità);
- verificare se lo squilibrio rilevante eventualmente accertato sia riconducibile alle “scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione di un ruolo trainante endofamiliare”, tenendo conto del fattore relativo alla durata del matrimonio, nonché dell'età del richiedente;
- stabilire se l'eventuale squilibrio economico rilevante, causalmente connesso a scelte e sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, possa essere superato mediante “il recupero o il consolidamento della propria attività professionale in rapporto all'età del richiedente e alle concrete possibilità offerte dal mercato del lavoro” o se invece si tratta di squilibrio
“irreversibile”, laddove spetta alla parte richiedente provare di non essere in grado di superare lo squilibrio.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, una volta accertata l'esistenza di uno squilibrio economico rilevante tra gli ex coniugi, causalmente connesso alle scelte e sacrifici fatti in costanza di matrimonio, accertato altresì che tale squilibrio non può essere autonomamente colmato dal richiedente, occorre dunque procedere alla liquidazione dell'assegno nella misura definita con riferimento a tutti i parametri della prima parte della norma, tra i quali, principalmente, “il contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, e in particolare, tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie, occorre rilevare quanto segue.
Quanto alla disparità reddituale tra i coniugi, dal raffronto della documentazione reddituale allegata da ciascuna delle parti si evince che in relazione all'anno 2021 la ricorrente – insegnante di ruolo – ha dichiarato un reddito complessivo di Euro 19.592,00 (cfr. Unico 2022 doc. 16 fascicolo ricorrente) mentre il resistente – consulente di opere d'arte – negli ultimi anni, già a partire dal
2019, non risulta di fatto aver dichiarato redditi di rilievo, anche se, per contro, la ricorrente ha teso a sostenere che il resistente è titolare di una condizione economica che non figura dalla documentazione prodotta dallo stesso, avvalorando tale assunto con documentazione fotografica diretta a provare un tenore di vita dello stesso
(raffigurato in alcuni ristoranti, durante viaggi o in momenti di sport e svago) incompatibile con la mancata percezione di reddito.
Nel contempo, se è vero che anche la ricorrente ha documentato di aver fatto ricorso all'aiuto della sua famiglia e a prestiti da parenti nel periodo 2019-2013, è del pari vero che ciò può trovare spiegazione in un quadro in cui i costi dell'abitazione familiare (per il consistente mutuo mensile, le utenze e le ulteriori spese) possono essere divenuti eccessivi rispetto alle attuali condizioni economico- reddituali delle parti.
E' inoltre vero tuttavia che, in conformità ai principi sopra enunciati, se anche si volesse configurare una situazione economico reddituale del resistente diversa da quella che figura nelle dichiarazioni dei redditi dallo stesso depositate
(rilevando comunque evidenziare che questi ha comunque teso a sostenere di far ricorso all'aiuto dei familiari e della compagna per le sue spese di vita), in ogni caso un eventuale squilibrio tra le situazioni economico-reddituali delle parti andrebbe esaminato alla luce di un quadro più generale in cui appaiono parimenti significativi gli ulteriori elementi relativi al contributo dato dalla moglie richiedente alla conduzione della vita familiare, all'eventuale sacrificio professionale della stessa in costanza di matrimonio, al carattere di reversibilità o meno di tale squilibrio, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età del coniuge richiedente, dovendo altresì valutarsi se la stessa abbia fornito prove di non essere in grado di superare l'evidenziato squilibrio.
Nel caso di specie, sulla base delle risultanze processuali deve ritenersi che, se anche si volesse configurare una condizione economico-reddituale del resistente non corrispondente a quella che risulta dalle dichiarazioni dei redditi, l'eventuale squilibrio economico tra le parti non potrebbe ritenersi causalmente connesso a scelte e sacrifici fatti dalla moglie in costanza di convivenza matrimoniale nell'interesse della famiglia, ciò potendosi discendere dalla mancanza di elementi di prova di segno contrario che non sono, in effetti, stati forniti dalla signora Pt_1
e che avrebbero dovuto avvalorare un contributo familiare della medesima tale da far quantomeno presumere un conseguente ed equivalente sacrificio in termini di scelte professionali.
Nel contempo, neppure può ritenersi che la ricorrente (attualmente di anni
57) versi in una condizione economico reddituale penalizzata rispetto al coniuge dal ruolo dalla stessa svolto nella famiglia, posto che risulta godere di piena capacità lavorativa unita ad acquisita professionalità, avendo sempre svolto e continuando a svolgere attività di insegnante presso un istituto scolastico. Siffatta attività peraltro risulta esercitata dalla ricorrente anche dopo la nascita dei figli, ciò che appare significativo al fine di ritenere che le possibilità di realizzazione professionale della stessa – attraverso lo svolgimento di una stabile attività di insegnante - non siano state pregiudicate per effetto del contributo fornito nel contesto endofamiliare e che questo non possa essere causalmente connesso a scelte e sacrifici fatti dalla moglie in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, in assenza di elementi dai quali poter desumere che al contributo endofamiliare della sia conseguito Pt_1 un insuperabile sacrificio in termini di scelte professionali, al di fuori dell'ambito domestico.
Deve dunque ritenersi che non si configurino, nella specie, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
Infine, quanto alla domanda formulata dalla ricorrente – ancora ribadita in sede di precisazione delle conclusioni – volta a prevedere l'obbligo in capo al resistente di contribuzione al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della casa familiare nonché di tutte le utenze domestiche, come da regolamento di separazione consensuale – va rilevato che, in assenza di un accordo in tal senso tra le parti, devono trovare applicazione le regole generali, che attengono alla proprietà
(con conseguente pagamento del mutuo cointestato della casa in comproprietà nella misura del 50% da parte di ciascuno dei comproprietari, così come delle spese straordinarie) ed al godimento dell'abitazione assegnata alla moglie (sulla quale graveranno pertanto le utenze e le spese ordinarie che gravano sull'occupante).
Quanto alle spese processuali, in considerazione della natura della causa e dei motivi della decisione – nei quali si evidenzia il comportamento di entrambe le parti, diretto a protrarre un'accesa conflittualità su ogni questione – si giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Piacenza, il 1°.12.2002, trascritto negli atti Parte_1 CP_1
dello Stato civile del Comune di Piacenza, anno 2002, numero 145, parte II, serie A;
Stabilisce le seguenti condizioni:
1.Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_2
genitori, con residenza abituale presso la madre e frequentazione libera del padre, compatibilmente con le esigenze del minore;
2. Assegna la casa familiare sita in Piacenza, con gli arredi che la compongono, a affinchè vi abiti con i figli;
Parte_1
3. Pone a carico di il versamento della somma di Euro 700,00 CP_1
mensili (Euro 350,00 per ciascun figlio), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente, e , da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 10 Per_2
di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dall'ottobre
2018, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli, da individuarsi secondo le Linee guida del CNF;
4.Rigetta la domanda della ricorrente di riconoscimento di assegno divorzile;
5.Dà atto che il mutuo gravante sulla casa familiare, in comproprietà tra le parti, deve intendersi a carico delle stesse nella misura del 50% ciascuna, così come le relative spese straordinarie;
- Dichiara la compensazione delle spese processuali;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile di Piacenza per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
Piacenza, 27 novembre 2024
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti