Art. 8.
Il primo comma dell'articolo 8 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , e' abrogato.
I mutui a tasso agevolato per il credito peschereccio sono concessi per un ammontare non superiore al 70 per cento della spesa documentata, detratto il contributo a fondo perduto concesso ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 479 .
Il limite di cui al precedente comma e' elevato all'80 per cento per i contributi relativi a navi specializzate.
Il termine del 31 dicembre 1988, previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 ottobre 1973, n. 676 , e' prorogato al 31 dicembre 1996.
La durata dell'ammortamento dei mutui di cui all' articolo 11 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , se destinati alla costruzione di immobili, e' elevata fino al massimo di 25 anni.
Il primo comma dell'articolo 8 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , e' abrogato.
I mutui a tasso agevolato per il credito peschereccio sono concessi per un ammontare non superiore al 70 per cento della spesa documentata, detratto il contributo a fondo perduto concesso ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 479 .
Il limite di cui al precedente comma e' elevato all'80 per cento per i contributi relativi a navi specializzate.
Il termine del 31 dicembre 1988, previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 ottobre 1973, n. 676 , e' prorogato al 31 dicembre 1996.
La durata dell'ammortamento dei mutui di cui all' articolo 11 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , se destinati alla costruzione di immobili, e' elevata fino al massimo di 25 anni.