TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3537/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3537/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CORSICO PICCOLINO FILIPPO, elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO
ZIRARDINI 14 48121 RAVENNA presso il difensore avv. CORSICO PICCOLINO
FILIPPO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUDICI FRANCO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA PONTACCIO 19 20121 MILANO presso il difensore avv. GIUDICI FRANCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE ha promosso il presente giudizio nei confronti della compagnia Parte_1
assicuratrice al fine di ottenere il pagamento della somma di € 7.021,45 a CP_1
titolo di rimborso delle spese legali e peritali sostenute per la propria difesa quale parte civile nel procedimento penale n. 5294/2018 R.G.N.R., instaurato davanti al Tribunale di Ravenna per il reato di omicidio stradale in seguito al decesso di Persona_1
figlio dell'attore, avvenuto in data 14/10/2018, rimborso che asserisce essergli dovuto a titolo di indennizzo in virtù della polizza di tutela giudiziaria n. 036033612 da lui stipulata in data 16/10/2007 con (ora . Controparte_2 CP_1
si è ritualmente costituita in giudizio, eccependo che: CP_1
- l'attore non aveva dimostrato di avere corrisposto all'avv. Persona_2
(difensore che lo aveva assistito nel suddetto procedimento penale, definito con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.) la somma di cui chiedeva il rimborso;
- le spese in questione avrebbero comunque potuto essere facilmente recuperate da compagnia assicuratrice del responsabile del Controparte_3
sinistro stradale mortale, contro la quale lo stesso avv. aveva già promosso Per_2
una causa civile di risarcimento nell'interesse delle medesime parti civili costituite a suo tempo in sede penale, compreso Parte_1
- la prestazione professionale dell'avv. nel suddetto procedimento penale non Per_2
era stata eseguita a favore del solo bensì a favore di tutte le quattordici Parte_1
parti civili costituite in quel procedimento, sicché il compenso spettante al professionista, rideterminato nella complessiva somma di € 23.151,85 in base all'art. 12, comma 2, del D.M. n. 55/2014, poteva essere posto a carico dell'odierno attore solo per la quota di 1/14, pari a € 1.653,70, al netto della somma di € 625,34 liquidata a suo favore dalla sentenza penale;
ed anche il compenso di € 2.000,00 dovuto al C.T.P. ing. poteva essere posto a carico del solo per la quota di 1/14, pari a € Persona_3 Pt_1
142,85;
2 ha pertanto concluso chiedendo in via principale il rigetto della domanda attorea, e in via subordinata l'accoglimento della stessa solo per la somma di € 1.171,21.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
La contestazione relativa alla prova del pagamento del compenso dovuto all'avv. risulta superata dalla produzione delle fatture nn. 66/2020 e 56/2023 emesse Per_2
dal professionista e delle relative disposizioni di bonifico per complessivi € 5.021,45
(docc. 11 e 12 allegati alla seconda memoria di parte attrice); non è oggetto di contestazione l'avvenuto pagamento del compenso dovuto al C.T.P. ing. Persona_3
pari a € 2.000,00.
Deve poi rilevarsi che:
- in data 24/09/2020 l'avv. al fine di poter assumere la difesa di Per_2 Parte_1
come parte civile nel procedimento penale sopra menzionato, inviò ad
[...] CP_1
richiesta di comunicazione di copertura delle correlative spese così come
[...]
preventivate nella medesima richiesta, contenente specifica indicazione dei compensi pattuiti con il cliente per ogni singola fase processuale, pari a complessivi € 5.646,79, compresi spese generali, C.P.A. e I.V.A., per l'ipotesi di definizione del procedimento davanti al GUP (doc. 3 allegato all'atto di citazione);
- in data 25/09/2020 inviò all'avv. la seguente risposta: “Le CP_1 Per_2
accordiamo il nostro assenso alla costituzione di parte civile nell'interesse del comune cliente nell'ambito del procedimento penale in oggetto. Segnaliamo che, come da condizioni di polizza, provvederemo al rimborso delle spese legali e peritali alla definizione della controversia” (doc. 4 allegato all'atto di citazione);
- in data 23/02/2021 il procedimento penale de quo venne definito con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., con la quale l'imputata ed il responsabile civile vennero condannati, in solido tra loro, a rifondere le Controparte_3
spese processuali di costituzione e rappresentanza delle parti civili, liquidate complessivamente in € 6.000,00, oltre ad accessori di legge (doc. 16 allegato alla seconda memoria di parte attrice);
3 - in data 02/03/2021 l'avv. comunicò l'esito del procedimento penale ad Per_2
invitandola a rifondere all'assicurato le spese legali precedentemente CP_1
preventivate dallo stesso avv. al netto della somma di € 625,34 recuperabile Per_2
da , oltre all'importo della fattura dell'ing. (€ Controparte_3 Per_3
2.000,00), per un totale di € 7.021,45 (doc. 5 allegato all'atto di citazione).
È evidente, quindi, che la costituzione di quale parte civile nel Parte_1
procedimento penale n. 5294/2018 R.G.N.R., con il patrocinio dell'avv. Per_2
avvenne con il preventivo benestare di e che la pattuizione del
[...] CP_1
relativo compenso professionale tra cliente e avvocato venne approvata dalla compagnia assicuratrice convenuta, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.
4.3 delle condizioni di assicurazione riportate nella polizza di tutela giudiziaria n. 036033612 stipulata in data 16/10/2007 (doc. 1 allegato all'atto di citazione;
doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
A nulla rileva il fatto che il compenso pattuito tra l'odierno attore e l'avv. Per_2
risulti superiore all'importo liquidato a favore del dalla sentenza penale di Pt_1
patteggiamento del 23/02/2021 a titolo di rifusione delle spese giudiziali, posto che l'art. 2233 c.c., tra i vari criteri previsti ai fini della determinazione del compenso professionale, attribuisce priorità alla convenzione intervenuta tra le parti, prevedendo che solo in assenza di accordo si possa fare riferimento alle tariffe o agli usi e alla determinazione giudiziale.
È irrilevante anche il fatto che l'avv. abbia difeso altre parti civili, oltre al Per_2
nel suddetto procedimento penale, poiché il preventivo comunicato dal Pt_1
professionista in data 24/09/2020, approvato da era chiaramente riferito al CP_1
compenso relativo al patrocinio del solo e non anche delle altre parti civili, Pt_1
motivo per cui la somma preventivata dovrà essere rimborsata interamente (e non solo per la quota di 1/14) dalla compagnia convenuta al proprio assicurato;
analoga considerazione vale per il compenso relativo all'attività svolta dall'ing. Persona_3
la cui nomina quale C.T.P., previamente autorizzata da risulta effettuata in CP_1
4 sede di incidente probatorio nell'anno 2018 dal solo unico soggetto tenuto al Pt_1
pagamento del relativo compenso (come si desume dalla comunicazione dell'avv. allegata alla comparsa di costituzione e risposta come doc. 5). Per_2
Deve infine escludersi che le somme richieste in questa sede possano essere recuperate dalla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro stradale ( Controparte_3
: quest'ultima, infatti, è sì tenuta alla rifusione delle spese relative
[...]
alla difesa del nel procedimento penale n. 5294/2018 R.G.N.R., ma solo nei Pt_1
limiti di quanto liquidato a favore dell'odierno attore con la sentenza di patteggiamento del 23/02/2021, pari a € 625,34; somma non richiesta in questa sede dal che ha Pt_1
quantificato l'indennizzo dovutogli al netto di tale somma (€ 5.646,79 – € 625,34 + €
2.000,00 = € 7.021,45).
La pretesa indennitaria avanzata dall'attore deve quindi ritenersi del tutto fondata.
La domanda attorea merita pertanto pieno accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si impone inoltre, in forza dell'art. 8, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 28/2010, la condanna di al pagamento di un importo corrispondente al contributo unificato CP_1
dovuto per il presente giudizio (€ 237,00), atteso che la convenuta, come risulta dal verbale negativo prodotto (doc. 9 del fascicolo attoreo), ha omesso senza giustificato motivo di partecipare al procedimento di mediazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con l'atto introduttivo del presente giudizio, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
7.021,45;
2) condanna a rifondere a le spese del procedimento di CP_1 Parte_1
mediazione obbligatoria e quelle del presente giudizio, che liquida complessivamente in
€ 312,80 per spese esenti ed € 3.900,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.;
5 3) condanna al versamento della somma di € 237,00 all'entrata del CP_1
bilancio dello Stato.
Così deciso in Ravenna, il giorno 14/04/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3537/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CORSICO PICCOLINO FILIPPO, elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO
ZIRARDINI 14 48121 RAVENNA presso il difensore avv. CORSICO PICCOLINO
FILIPPO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUDICI FRANCO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA PONTACCIO 19 20121 MILANO presso il difensore avv. GIUDICI FRANCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE ha promosso il presente giudizio nei confronti della compagnia Parte_1
assicuratrice al fine di ottenere il pagamento della somma di € 7.021,45 a CP_1
titolo di rimborso delle spese legali e peritali sostenute per la propria difesa quale parte civile nel procedimento penale n. 5294/2018 R.G.N.R., instaurato davanti al Tribunale di Ravenna per il reato di omicidio stradale in seguito al decesso di Persona_1
figlio dell'attore, avvenuto in data 14/10/2018, rimborso che asserisce essergli dovuto a titolo di indennizzo in virtù della polizza di tutela giudiziaria n. 036033612 da lui stipulata in data 16/10/2007 con (ora . Controparte_2 CP_1
si è ritualmente costituita in giudizio, eccependo che: CP_1
- l'attore non aveva dimostrato di avere corrisposto all'avv. Persona_2
(difensore che lo aveva assistito nel suddetto procedimento penale, definito con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.) la somma di cui chiedeva il rimborso;
- le spese in questione avrebbero comunque potuto essere facilmente recuperate da compagnia assicuratrice del responsabile del Controparte_3
sinistro stradale mortale, contro la quale lo stesso avv. aveva già promosso Per_2
una causa civile di risarcimento nell'interesse delle medesime parti civili costituite a suo tempo in sede penale, compreso Parte_1
- la prestazione professionale dell'avv. nel suddetto procedimento penale non Per_2
era stata eseguita a favore del solo bensì a favore di tutte le quattordici Parte_1
parti civili costituite in quel procedimento, sicché il compenso spettante al professionista, rideterminato nella complessiva somma di € 23.151,85 in base all'art. 12, comma 2, del D.M. n. 55/2014, poteva essere posto a carico dell'odierno attore solo per la quota di 1/14, pari a € 1.653,70, al netto della somma di € 625,34 liquidata a suo favore dalla sentenza penale;
ed anche il compenso di € 2.000,00 dovuto al C.T.P. ing. poteva essere posto a carico del solo per la quota di 1/14, pari a € Persona_3 Pt_1
142,85;
2 ha pertanto concluso chiedendo in via principale il rigetto della domanda attorea, e in via subordinata l'accoglimento della stessa solo per la somma di € 1.171,21.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
La contestazione relativa alla prova del pagamento del compenso dovuto all'avv. risulta superata dalla produzione delle fatture nn. 66/2020 e 56/2023 emesse Per_2
dal professionista e delle relative disposizioni di bonifico per complessivi € 5.021,45
(docc. 11 e 12 allegati alla seconda memoria di parte attrice); non è oggetto di contestazione l'avvenuto pagamento del compenso dovuto al C.T.P. ing. Persona_3
pari a € 2.000,00.
Deve poi rilevarsi che:
- in data 24/09/2020 l'avv. al fine di poter assumere la difesa di Per_2 Parte_1
come parte civile nel procedimento penale sopra menzionato, inviò ad
[...] CP_1
richiesta di comunicazione di copertura delle correlative spese così come
[...]
preventivate nella medesima richiesta, contenente specifica indicazione dei compensi pattuiti con il cliente per ogni singola fase processuale, pari a complessivi € 5.646,79, compresi spese generali, C.P.A. e I.V.A., per l'ipotesi di definizione del procedimento davanti al GUP (doc. 3 allegato all'atto di citazione);
- in data 25/09/2020 inviò all'avv. la seguente risposta: “Le CP_1 Per_2
accordiamo il nostro assenso alla costituzione di parte civile nell'interesse del comune cliente nell'ambito del procedimento penale in oggetto. Segnaliamo che, come da condizioni di polizza, provvederemo al rimborso delle spese legali e peritali alla definizione della controversia” (doc. 4 allegato all'atto di citazione);
- in data 23/02/2021 il procedimento penale de quo venne definito con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., con la quale l'imputata ed il responsabile civile vennero condannati, in solido tra loro, a rifondere le Controparte_3
spese processuali di costituzione e rappresentanza delle parti civili, liquidate complessivamente in € 6.000,00, oltre ad accessori di legge (doc. 16 allegato alla seconda memoria di parte attrice);
3 - in data 02/03/2021 l'avv. comunicò l'esito del procedimento penale ad Per_2
invitandola a rifondere all'assicurato le spese legali precedentemente CP_1
preventivate dallo stesso avv. al netto della somma di € 625,34 recuperabile Per_2
da , oltre all'importo della fattura dell'ing. (€ Controparte_3 Per_3
2.000,00), per un totale di € 7.021,45 (doc. 5 allegato all'atto di citazione).
È evidente, quindi, che la costituzione di quale parte civile nel Parte_1
procedimento penale n. 5294/2018 R.G.N.R., con il patrocinio dell'avv. Per_2
avvenne con il preventivo benestare di e che la pattuizione del
[...] CP_1
relativo compenso professionale tra cliente e avvocato venne approvata dalla compagnia assicuratrice convenuta, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.
4.3 delle condizioni di assicurazione riportate nella polizza di tutela giudiziaria n. 036033612 stipulata in data 16/10/2007 (doc. 1 allegato all'atto di citazione;
doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
A nulla rileva il fatto che il compenso pattuito tra l'odierno attore e l'avv. Per_2
risulti superiore all'importo liquidato a favore del dalla sentenza penale di Pt_1
patteggiamento del 23/02/2021 a titolo di rifusione delle spese giudiziali, posto che l'art. 2233 c.c., tra i vari criteri previsti ai fini della determinazione del compenso professionale, attribuisce priorità alla convenzione intervenuta tra le parti, prevedendo che solo in assenza di accordo si possa fare riferimento alle tariffe o agli usi e alla determinazione giudiziale.
È irrilevante anche il fatto che l'avv. abbia difeso altre parti civili, oltre al Per_2
nel suddetto procedimento penale, poiché il preventivo comunicato dal Pt_1
professionista in data 24/09/2020, approvato da era chiaramente riferito al CP_1
compenso relativo al patrocinio del solo e non anche delle altre parti civili, Pt_1
motivo per cui la somma preventivata dovrà essere rimborsata interamente (e non solo per la quota di 1/14) dalla compagnia convenuta al proprio assicurato;
analoga considerazione vale per il compenso relativo all'attività svolta dall'ing. Persona_3
la cui nomina quale C.T.P., previamente autorizzata da risulta effettuata in CP_1
4 sede di incidente probatorio nell'anno 2018 dal solo unico soggetto tenuto al Pt_1
pagamento del relativo compenso (come si desume dalla comunicazione dell'avv. allegata alla comparsa di costituzione e risposta come doc. 5). Per_2
Deve infine escludersi che le somme richieste in questa sede possano essere recuperate dalla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro stradale ( Controparte_3
: quest'ultima, infatti, è sì tenuta alla rifusione delle spese relative
[...]
alla difesa del nel procedimento penale n. 5294/2018 R.G.N.R., ma solo nei Pt_1
limiti di quanto liquidato a favore dell'odierno attore con la sentenza di patteggiamento del 23/02/2021, pari a € 625,34; somma non richiesta in questa sede dal che ha Pt_1
quantificato l'indennizzo dovutogli al netto di tale somma (€ 5.646,79 – € 625,34 + €
2.000,00 = € 7.021,45).
La pretesa indennitaria avanzata dall'attore deve quindi ritenersi del tutto fondata.
La domanda attorea merita pertanto pieno accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si impone inoltre, in forza dell'art. 8, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 28/2010, la condanna di al pagamento di un importo corrispondente al contributo unificato CP_1
dovuto per il presente giudizio (€ 237,00), atteso che la convenuta, come risulta dal verbale negativo prodotto (doc. 9 del fascicolo attoreo), ha omesso senza giustificato motivo di partecipare al procedimento di mediazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con l'atto introduttivo del presente giudizio, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
7.021,45;
2) condanna a rifondere a le spese del procedimento di CP_1 Parte_1
mediazione obbligatoria e quelle del presente giudizio, che liquida complessivamente in
€ 312,80 per spese esenti ed € 3.900,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.;
5 3) condanna al versamento della somma di € 237,00 all'entrata del CP_1
bilancio dello Stato.
Così deciso in Ravenna, il giorno 14/04/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
6