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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10966/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10966/2022 promossa da:
IN QUALITA' DI CURATRICE SPECIALE DI in Parte_1 Parte_2 proprio e in qualità di erede di con il patrocinio dell'avv. LEONE LIVIA e Persona_1 dell'avv. FOSCHI ALESSANDRO ( ) VIA SANTO STEFANO 32 40125 C.F._1
BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 32 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. LEONE LIVIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESCI Controparte_1 P.IVA_1
GIORGIO, elettivamente domiciliato in VICOLO FANTUZZI, 5/B 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. PESCI GIORGIO
CONVENUTO
C.F. ) CP_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
ATTI QUALE COEREDE DEL FIGLIO (C.F. CP_2 Persona_1
) rappresentato e difeso dall'avv. MANTEGAZZA STEFANO elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA PORRETTANA 40037 SASSO MARCONI presso il difensore avv.
MANTEGAZZA STEFANO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per IN QUALITA' DI CURATRICE SPECIALE DI ATTI , IN Parte_1 Pt_2 PROPRIO E IN QUALITA' DI EREDE DI ATTI Per_1 " Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via principale
pagina 1 di 9 ACCERTARE che a causa del sinistro occorso in data 3 gennaio 2020, in conseguenza del decesso di
, i minori e hanno subito gravi danni iure proprio e iure Persona_2 Pt_2 Persona_1 hereditatis, per l'effetto
DICHIARARE la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e tenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, dai minori CP_2
e in conseguenza del sinistro del 3 gennaio 2020 e, in particolare Pt_2 Persona_1
CONDANNARE i predetti convenuti al risarcimento a favore dei minori e del Pt_2 Persona_1 danno, iure proprio, da perdita parentale patito dagli stessi per il decesso della madre che si quantifica, secondo i parametri delle Tabelle del Tribunale di Milano 2022 in € 336.500,00 per ciascun figlio dedotto quanto già versato a tale titolo dalla società , (€ Controparte_1 220.000,00 per ogni figlio), pari ad € 116.500,00 per ciascun figlio o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia,
CONDANNARE i predetti convenuti al risarcimento, iure hereditatis, del danno da lucida agonia patito da per i fatti sopra descritti, che si chiede di quantificare in via equitativa;
Persona_2
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio."
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesse le più opportune declaratorie, contrariis reictis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
– accertare e dichiarare, che ha corrisposto in sede stragiudiziale in favore di Controparte_3 [...]
la somma di Euro 220.000,00, ed in favore di la pari somma di Euro Per_1 Parte_2
220.000,00; accertare e dichiarare, per i motivi di narrativa, che nessun danno è stato concretamente patito da e conseguentemente, dichiarare satisfattive le somme corrisposte in sede Persona_1 stragiudiziale da a parte attrice;
pertanto respingere la domanda attorea in quanto, allo Controparte_3 stato, non provata, infondata in fatto ed in diritto, quindi non dovuta, con la vittoria delle spese e competenze di lite”.
Per si associa alle conclusioni di cui all'atto di citazione. CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 21.09.2022, notificato in data 22-27.09.2022, la SI.ra Parte_1 quale curatrice speciale ex art. 321 c.c. dei minori e figli della Persona_1 Parte_2 compianta SI.ra , trasportata sull'autovettura Peugeot tg. EA*795*YS e deceduta in Persona_2 occasione del sinistro occorso in data 03.01.2020, conveniva innanzi al Tribunale di Bologna il SI
proprietario e conducente dell'autovettura Peugeot tg. EA*795*YS, nonché padre dei CP_2 minori e , unitamente alla Compagnia per la RCA obbligatoria dello stesso, Persona_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, affinché, previo Controparte_1 riconoscimento dei gravi danni iure proprio e iure hereditatis patiti dai minori e Persona_1 [...]
in occasione del sinistro avvenuto in data 03.01.2020, fosse condannata in Pt_2 Controparte_3 solido con il SI. al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, quanto al danno iure CP_2 proprio, della somma di €116.500,00 per ciascun figlio, già detratta la somma di € 220.000,00 corrisposta per ciascun figlio dalla Compagnia convenuta in sede stragiudiziale, e, quanto al danno iure hereditatis della somma da quantificare in via equitativa, stante la lucida agonia patita dalla SI.ra
, con la vittoria delle spese e competenze di lite. Persona_2
Il SI. non si costituiva tanto che ne veniva dichiarata la contumacia, mentre si costituiva la CP_2
pagina 2 di 9 Compagnia convenuta, contestando il solo quantum debeatur richiesto ex adverso, sul presupposto che parte attrice abbia inteso agire ex art. 141 C.d.A.
In particolare ha contestato la sussistenza del c.d. “danno da lucida Controparte_1 agonia” invocato da parte attrice e, conseguentemente, la risarcibilità dello stesso;
inoltre ha ribadito che, in sede stragiudiziale, ha corrisposto in favore di ciascun figlio la somma di Controparte_3
€220.000,00, trattenute da parte attrice in acconto sul maggior credito preteso, e ha affermato che tale somma, complessivamente pari a € 440.000,00, appare corretta ed equa, vieppiù laddove vede ristorato anche il danno patito dal minore , in capo al quale essendo non senziente, in quanto Persona_1 invalido al 100% per gravi deficit cognitivi, non parrebbe potersi rinvenire alcun danno, né iure proprio né iure hereditatis, considerato che il ragazzo non distingueva, né avrebbe mai distinto, la figura materna da qualsiasi altra figura assistenziale, per cui non sarebbe stato in grado di percepire la perdita del rapporto parentale.
Svolta l'istruttoria di causa, mediante assunzione della prova testimoniale ammessa, veniva fissata udienza per la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., al giorno 20.02.2025.
Nelle more, in data 03.07.2024, decedeva il minore aprendosi la successione ex lege, con Persona_1 eredi chiamati il padre ed il fratello . CP_2 Parte_2
In data 27.01.2025 si costituiva ai sensi dell'art. 302 c.p.c. curatrice speciale ex art. Parte_1 321 c.c., “in nome e per conto di già costituito in proprio, quale erede pro quota di Parte_2 in tutte le domande formulate dallo stesso nell'atto di citazione e in corso di causa nel Persona_1 procedimento in epigrafe”, a ciò ritualmente autorizzata dal Giudice Tutelare di Bologna.
In data 04.02.2025 è intervenuto, costituendosi in giudizio, nella propria qualità di CP_2
(co)erede in morte del figlio , per la tutela del proprio legittimo diritto facendo proprie le Per_1 conclusioni, istanze ed eccezioni già rassegnate dal de cuius.
All'udienza in data 20.02.2025 le parti hanno discusso la causa e il Giudice ha trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore breve sintesi dello svolgimento del processo, si fa riferimento agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
§
In data 03.01.2020, a Pianoro, alle ore 14:40 circa, l'automobile Peugeot 207 SW tg. EA 795YS, di proprietà e condotta da sulla quale erano trasportati la di lui moglie, , ed il CP_2 Persona_3 figlio di allora sette anni, compiendo una manovra di svolta in corrispondenza Parte_2 dell'intersezione tra Via Alcide De Gasperi e Via Sant'Andrea di Sesto in direzione Bologna, veniva a violenta collisione con l'autovettura Citroen C5 tg. ED 550WR, di proprietà e condotta da
[...]
unica persona a bordo, che procedeva sulla opposta corsia di marcia. CP_4
La trasportata, , era anche madre del figlio , gravemente disabile dalla nascita, Persona_2 Per_1 non presente al momento del tragico sinistro.
Sul posto intervenivano gli operatori del 118 e, dopo avere estratto il conducente ed i passeggeri dal veicolo, trasportavano in due distinte ambulanze e il piccolo presso l'Ospedale Persona_2 Pt_2
Maggiore di Bologna. veniva invece trasportato mediante elisoccorso. CP_2
veniva accettata al Pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna alle ore 16.14, Persona_2 presentando un “poli-trauma toracico-addominale con insufficienza multi-organo”( cfr all.6 verbale PS
) . Persona_2
La stessa veniva, poi, sottoposta a diversi esami strumentali: ecografia torace-addome, che evidenziava un emotorace e tamponamento cardiaco con liquido libero peritoneale, TAC encefalica che non pagina 3 di 9 evidenziava gravi lesioni, Rx arto inferiore destro e ulteriore TAC toracica.
Alle ore 19.35 veniva successivamente eseguito un intervento di laparotomia esplorativa che evidenziava una grave lesione a livello del diaframma.
Alle ore 22.40 decedeva con diagnosi di “ trauma toracico addominale e scheletrico Persona_2 con lacerazione massiva di emidraframma dx e MOF” (cfr all. 7 cartella clinica ) . Persona_2
Tanto sinteticamente premesso in fatto, si osserva che nel presente giudizio l'an debeatur non è oggetto di valutazione e di alcuna declaratoria da parte attrice, così come non sono esposte conclusioni in merito all'attribuzione delle responsabilità configurabili a carico dei conducenti, dal che deve intendersi che parte attrice, nonostante il richiamo agli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 C.d.A., abbia inteso esercitare l'azione ex art. 141 C.d.A.
Si ricorda che, infatti, l'azione diretta prevista dall'art. 141 C.d.A. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
Oggetto del presente giudizio è, dunque, soltanto la valutazione relativa ai danni derivati ai minori, figli della vittima del sinistro, e all'entità della liquidazione degli stessi.
Ebbene, con riguardo al danno da perdita del rapporto parentale, invocato da parte attrice, è utile richiamare la definizione che da anni la giurisprudenza ha elaborato per tale figura di danno, definendolo come “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. civ., sez III, ord., n. 9196/2018).
Il pregiudizio che il soggetto subisce si sostanza nello stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto con la persona deceduta.
Così, il danno da perdita del rapporto parentale, si concreta nel non potere più godere della presenza di chi è venuto meno e del rapporto che si aveva con lui.
Esso comprende la lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali
“il diritto all'esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione” (Cass. Civ., sez. III, n. 907/2018).
In questi termini, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale;
esso riassume in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato, più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima del superstite.
Ed allora, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello) l'orientamento unanime della Cassazione è che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, essendo tale conseguenza, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (Cass. terza sezione civile, n. 11212 del 24.4.2019).
Nel caso di specie, la RA , di anni 41 al momento della morte, ha lasciato due figli, Persona_2
pagina 4 di 9 e , rispettivamente di 7 e 10 anni al momento del sinistro. Pt_2 Per_1
Nessuna questione si pone con riguardo al riconoscimento del diritto al risarcimento di Parte_2 per la perdita del rapporto parentale.
Parte convenuta, invece, pur avendo già riconosciuto e liquidato al minore oggi Persona_1 deceduto, un risarcimento di €220.000,00, in questa sede ha posto in discussione la configurabilità in capo allo stesso del danno da perdita del rapporto parentale poiché “essendo non senziente, in quanto invalido al 100% per gravi deficit cognitivi [….] il ragazzo non distingueva, né avrebbe mai distinto, la figura materna da qualsiasi altra figura assistenziale, per cui nulla è cambiato, né cambierà purtroppo, nell'evoluzione della sua sfortunata vita relativamente alla perdita parentale” (pag. 4 comparsa conclusionale).
Tale assunto deve essere disatteso.
Dalla documentazione medica prodotta da parte attrice (doc. 3), si apprendono le gravi disabilità di cui era portatore in quanto affetto da Paralisi Cerebrale Infantile, ma nulla di quanto Persona_1 evincibile dai suddetti referti porta ad escludere che il bambino non fosse in grado di riconoscere la propria madre che, occorre sottolineare, era colei che si occupava in via pressocché esclusiva - avendo rinunciato per questo anche al proprio lavoro - della cura, sotto ogni punto di vista, del figlio disabile, per lui costituendo l'imprescindibile riferimento umano, avendo limitatissime possibilità di Per_1 interazione fisica con estranei.
E' noto che il legame affettivo tra madre e figlio si sviluppa non solo attraverso una mediazione intellettiva ma anche tramite la comunicazione istintiva e quella sensoriale. Ed è utilizzando tali canali di comunicazione, in particolare quelli tattili e olfattivi, che la RA ha indubbiamente Per_2 sviluppato un intenso e speciale rapporto con e si è resa a lui riconoscibile come principale e Per_1 vitale figura di riferimento, di conforto, affetto e di trasmissione di stimoli.
E', dunque, ferma convinzione di questo giudicante che l'improvvisa scomparsa della figura materna abbia sconvolto e stravolto il complesso telaio emotivo-affettivo ed esistenziale costruito in anni di quotidiana frequentazione tra madre e figlio indipendentemente dalle disabilità di quest'ultimo, e che, pertanto, a spetti il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale esattamente Persona_1 come compete al fratello . Pt_2
Tale danno deve essere liquidato alla stregua dei criteri individuati dalle Tabelle di Milano, aggiornate all'anno 2024.
Per quanto concerne più specificamente la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, occorre ricordare quanto segue.
In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.
L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, "per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso". Più precisamente, "quale fattispecie, l'art. 1226 c.c. richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 c.c. viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa" (così Cassazione n.
10579/2021 e n. 28990/2019)
pagina 5 di 9 Dovendo procedere alla liquidazione del danno il Tribunale si riporta ai criteri di liquidazione del danno dettati recentemente dalle nuove tabelle elaborate dal "Gruppo danno alla persona" dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano e licenziate dall' intero Osservatorio milanese nella riunione del 5 giugno 2024.
In particolare, quanto all'applicabilità delle tabelle meneghine, la Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che : "Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione." (cfr. Cassazione civile sez. III -
16/12/2022, n. 37009).
Recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice di merito deve valutare analiticamente "tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o (peggio) in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d.
'tabellare' in tema di perdita del rapporto parentale"(Cassazione n. 11689/2022). Come già scritto anche nei criteri orientativi delle tabelle milanesi ed. 2021: "Rimane sempre fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel range previsto dalla Tabella od anche
(eccezionalmente) al di fuori della stessa;
come si legge nella sentenza n. 12408/2011, la Tabella esprime un valore "equo", "e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne
l'entità". I parametri rilevanti, indicati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10579/2021 sono quelli già previsti in linea generale dalle precedenti versioni delle tabelle milanesi: corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Per distribuire i punti tra le dette circostanze il G.D. alla persona dell'Osservatorio di Milano ha proceduto per tentativi con tante simulazioni su dei "casi", confrontando gli importi monetari liquidabili in base alle ipotesi di distribuzione dei punti e le liquidazioni in concreto riconosciute dai giudici di merito per casi simili nelle sentenze raccolte con il monitoraggio.
In definitiva, quindi, nelle nuove tabelle integrate a punti (edizione 2024) è stato previsto un punteggio per ognuno dei menzionati parametri: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato "valore punto" (pari ad Euro 3.911,00 ed Euro 1.698,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le note massime di comune esperienza ( cfr Cassazione n. 25164/2020) l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura "oggettiva" e sono quindi "provabili" anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. "E", qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura "soggettiva" e riguarda sia gli aspetti cd "esteriori" del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd " interiori" di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni.
pagina 6 di 9 Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. "E"), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
Infine, si è rimesso al singolo giudice la scelta se procedere alla liquidazione dei valori monetari riconducibili al parametro "E" con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale: sofferenza soggettiva interiore e dimensione dinamico relazionale.
Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro "E" (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto, sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri
("obiettivi") e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:
- frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet),
- condivisione delle festività/ricorrenze,
- condivisione di vacanze,
- condivisione attività lavorativa/hobby/sport,
- attività di assistenza sanitaria/domestica,
- agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria,
- altri casi.
Alla luce di quanto esposto, dei Criteri orientativi e degli allegati pubblicati sul sito del Tribunale di
Milano, può dunque concludersi che le nuove tabelle a punti elaborate dall'Osservatorio di Milano siano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021
e possano essere utilizzati dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
Tanto premesso, il danno patito da e va liquidato, per ciascuno, in misura Persona_1 Parte_2 pari a € 391.103,18, ossia al massimo monetario riconoscibile, benché inferiore a quanto spetterebbe in base al punteggio complessivo attribuibile a ciascuno dei figli superstiti (106 punti). Nello specifico, sono stati attribuiti 20 e 28 punti, con riguardo rispettivamente all'età della vittima primaria e secondaria, 16 punti per la convivenza, ulteriori 12 punti per la presenza di due superstiti (padre e fratello) del nucleo familiare primario, nonché il massimo punteggio, ovvero 30 punti, per il criterio relativo alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, in considerazione dell'età di ed al momento del decesso della Per_1 Parte_2 madre, nonché di quanto sopra considerato con riguardo a e delle certificate ripercussioni Persona_1
a livello psicologico ed emotivo subite da (v. docc. 12 e 13). Parte_2
ha già corrisposto €220.000,00 per ciascun minore, che si presumono incassati in Controparte_1 data assai prossima al 05.05.2021, data del provvedimento di autorizzazione all'incasso emesso dal
Giudice Tutelare (doc. 10), e tali somme devono essere poste in detrazione.
In applicazione dei criteri espressi dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/08/2023, n.
23927) secondo cui “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per
pagina 7 di 9 anno; per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” si procede al seguente calcolo: 1) Devalutazione del credito risarcitorio e dell'acconto alla data dell'illecito (03.01.2020)
Credito: 331.724,50
Acconto: 186.598,81 2) Decurtazione dell'acconto dal credito: 331.724,50 – 186.598,81= 145.125,69
3) Rivalutazione e interessi sul credito devalutato (331.724,50), dalla data dell'illecito (03.01.2020) sino alla data dell'acconto (05.05.2021): 3.162,26
4) Credito residuo (145.125,69) con rivalutazione e interessi dalla data dell'acconto all'attualità
(28.02.2025 Indici FOI): 184.819,35
5) Totale credito risarcitorio: 184,819,35 + 3.162,26=187.981,61
Pertanto, a in proprio, compete la somma di € 187.981,61 a titolo di ulteriore Parte_2 risarcimento per la perdita del rapporto parentale. e risultano eredi di e, pertanto, ad essi compete il credito Parte_2 CP_2 Persona_1 risarcitorio residuo cui aveva diritto in misura della metà ciascuno secondo quanto Persona_1 previsto dall'art. 571 c.c., ossia la somma di €93.990,805 (€ 187.981,61:2).
Le somme liquidate a favore del minore andranno impiegate così come disposto dal Parte_2
Giudice Tutelare.
Quanto, invece, alla domanda formulata da parte attrice, iure hereditatis, in relazione al preteso danno da lucida agonia in capo alla RA , la stessa non risulta fondata e non può trovare Persona_2 accoglimento. Invero, tale danno è determinato dalla sofferenza della vittima, originata dalla consapevolezza di dover morire in seguito all'illecito subito. Affinchè venga riconosciuto tale danno, è quindi necessario e fondamentale la coscienza della vittima;
se infatti questa in seguito all'incidente è in stato di incoscienza, o non ha percezione dell'imminente decesso, il danno non può essere riconosciuto. Nel caso di specie, la RA , ancorchè non in stato di incoscienza, non ha però avuto la Per_2 percezione di perdere la vita;
ciò è quanto traspare chiaramente dalla dichiarazione della testimone sorella dell'attrice, escussa all'udienza di prove del 17.10.2023, laddove ha Testimone_1 rappresentato unicamente uno stato di massima, e comprensibile, preoccupazione della stessa RA
per le sorti del figlio . Per_2 Pt_2
La teste nulla ha riferito che possa fare anche solo supporre la consapevolezza della RA di Per_2 dovere morire da lì a breve, anzi una volta rassicurata dell'imminente arrivo in Ospedale dell'odierna attrice, la stessa RA si sarebbe addirittura calmata (cfr. verbale udienza in data Per_2
17.10.2023).
Tenuto conto della parziale soccombenza di parte attrice e parte intervenuta, le spese del presente giudizio possono essere compensate in ragione di 1/3 con conseguente condanna delle parti convenute, in solido, al pagamento in favore di parte attrice e parte intervenuta dei residui due terzi delle spese, liquidate, per l'intero, come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e ss. mm., sulla base del decisum e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 1) Condanna e in solido, al pagamento, per i titoli di cui Controparte_1 CP_2 in motivazione, delle seguenti somme:
-€ 281.972,415 a in proprio e in qualità di erede di oltre interessi dalla Parte_2 Persona_1 sentenza al saldo;
con reimpiego delle somme incassate così come disposto dal Giudice Tutelare.
-€ 93.990,805 a in qualità di erede di oltre interessi dalla sentenza al saldo. CP_2 Persona_1
2) Rigetta ogni altra domanda.
3) Compensa le spese di lite in ragione di un terzo, e condanna e Controparte_1 CP_2
in solido:
[...]
al pagamento, in favore di parte attrice, dei residui due terzi delle spese del presente procedimento, liquidate, per l'intero, in € 18.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
al pagamento, in favore di parte intervenuta dei residui due terzi delle spese del presente procedimento, liquidate, per l'intero, in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 19.03.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10966/2022 promossa da:
IN QUALITA' DI CURATRICE SPECIALE DI in Parte_1 Parte_2 proprio e in qualità di erede di con il patrocinio dell'avv. LEONE LIVIA e Persona_1 dell'avv. FOSCHI ALESSANDRO ( ) VIA SANTO STEFANO 32 40125 C.F._1
BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 32 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. LEONE LIVIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESCI Controparte_1 P.IVA_1
GIORGIO, elettivamente domiciliato in VICOLO FANTUZZI, 5/B 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. PESCI GIORGIO
CONVENUTO
C.F. ) CP_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
ATTI QUALE COEREDE DEL FIGLIO (C.F. CP_2 Persona_1
) rappresentato e difeso dall'avv. MANTEGAZZA STEFANO elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA PORRETTANA 40037 SASSO MARCONI presso il difensore avv.
MANTEGAZZA STEFANO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per IN QUALITA' DI CURATRICE SPECIALE DI ATTI , IN Parte_1 Pt_2 PROPRIO E IN QUALITA' DI EREDE DI ATTI Per_1 " Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via principale
pagina 1 di 9 ACCERTARE che a causa del sinistro occorso in data 3 gennaio 2020, in conseguenza del decesso di
, i minori e hanno subito gravi danni iure proprio e iure Persona_2 Pt_2 Persona_1 hereditatis, per l'effetto
DICHIARARE la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e tenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, dai minori CP_2
e in conseguenza del sinistro del 3 gennaio 2020 e, in particolare Pt_2 Persona_1
CONDANNARE i predetti convenuti al risarcimento a favore dei minori e del Pt_2 Persona_1 danno, iure proprio, da perdita parentale patito dagli stessi per il decesso della madre che si quantifica, secondo i parametri delle Tabelle del Tribunale di Milano 2022 in € 336.500,00 per ciascun figlio dedotto quanto già versato a tale titolo dalla società , (€ Controparte_1 220.000,00 per ogni figlio), pari ad € 116.500,00 per ciascun figlio o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia,
CONDANNARE i predetti convenuti al risarcimento, iure hereditatis, del danno da lucida agonia patito da per i fatti sopra descritti, che si chiede di quantificare in via equitativa;
Persona_2
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio."
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesse le più opportune declaratorie, contrariis reictis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
– accertare e dichiarare, che ha corrisposto in sede stragiudiziale in favore di Controparte_3 [...]
la somma di Euro 220.000,00, ed in favore di la pari somma di Euro Per_1 Parte_2
220.000,00; accertare e dichiarare, per i motivi di narrativa, che nessun danno è stato concretamente patito da e conseguentemente, dichiarare satisfattive le somme corrisposte in sede Persona_1 stragiudiziale da a parte attrice;
pertanto respingere la domanda attorea in quanto, allo Controparte_3 stato, non provata, infondata in fatto ed in diritto, quindi non dovuta, con la vittoria delle spese e competenze di lite”.
Per si associa alle conclusioni di cui all'atto di citazione. CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 21.09.2022, notificato in data 22-27.09.2022, la SI.ra Parte_1 quale curatrice speciale ex art. 321 c.c. dei minori e figli della Persona_1 Parte_2 compianta SI.ra , trasportata sull'autovettura Peugeot tg. EA*795*YS e deceduta in Persona_2 occasione del sinistro occorso in data 03.01.2020, conveniva innanzi al Tribunale di Bologna il SI
proprietario e conducente dell'autovettura Peugeot tg. EA*795*YS, nonché padre dei CP_2 minori e , unitamente alla Compagnia per la RCA obbligatoria dello stesso, Persona_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, affinché, previo Controparte_1 riconoscimento dei gravi danni iure proprio e iure hereditatis patiti dai minori e Persona_1 [...]
in occasione del sinistro avvenuto in data 03.01.2020, fosse condannata in Pt_2 Controparte_3 solido con il SI. al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, quanto al danno iure CP_2 proprio, della somma di €116.500,00 per ciascun figlio, già detratta la somma di € 220.000,00 corrisposta per ciascun figlio dalla Compagnia convenuta in sede stragiudiziale, e, quanto al danno iure hereditatis della somma da quantificare in via equitativa, stante la lucida agonia patita dalla SI.ra
, con la vittoria delle spese e competenze di lite. Persona_2
Il SI. non si costituiva tanto che ne veniva dichiarata la contumacia, mentre si costituiva la CP_2
pagina 2 di 9 Compagnia convenuta, contestando il solo quantum debeatur richiesto ex adverso, sul presupposto che parte attrice abbia inteso agire ex art. 141 C.d.A.
In particolare ha contestato la sussistenza del c.d. “danno da lucida Controparte_1 agonia” invocato da parte attrice e, conseguentemente, la risarcibilità dello stesso;
inoltre ha ribadito che, in sede stragiudiziale, ha corrisposto in favore di ciascun figlio la somma di Controparte_3
€220.000,00, trattenute da parte attrice in acconto sul maggior credito preteso, e ha affermato che tale somma, complessivamente pari a € 440.000,00, appare corretta ed equa, vieppiù laddove vede ristorato anche il danno patito dal minore , in capo al quale essendo non senziente, in quanto Persona_1 invalido al 100% per gravi deficit cognitivi, non parrebbe potersi rinvenire alcun danno, né iure proprio né iure hereditatis, considerato che il ragazzo non distingueva, né avrebbe mai distinto, la figura materna da qualsiasi altra figura assistenziale, per cui non sarebbe stato in grado di percepire la perdita del rapporto parentale.
Svolta l'istruttoria di causa, mediante assunzione della prova testimoniale ammessa, veniva fissata udienza per la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., al giorno 20.02.2025.
Nelle more, in data 03.07.2024, decedeva il minore aprendosi la successione ex lege, con Persona_1 eredi chiamati il padre ed il fratello . CP_2 Parte_2
In data 27.01.2025 si costituiva ai sensi dell'art. 302 c.p.c. curatrice speciale ex art. Parte_1 321 c.c., “in nome e per conto di già costituito in proprio, quale erede pro quota di Parte_2 in tutte le domande formulate dallo stesso nell'atto di citazione e in corso di causa nel Persona_1 procedimento in epigrafe”, a ciò ritualmente autorizzata dal Giudice Tutelare di Bologna.
In data 04.02.2025 è intervenuto, costituendosi in giudizio, nella propria qualità di CP_2
(co)erede in morte del figlio , per la tutela del proprio legittimo diritto facendo proprie le Per_1 conclusioni, istanze ed eccezioni già rassegnate dal de cuius.
All'udienza in data 20.02.2025 le parti hanno discusso la causa e il Giudice ha trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore breve sintesi dello svolgimento del processo, si fa riferimento agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
§
In data 03.01.2020, a Pianoro, alle ore 14:40 circa, l'automobile Peugeot 207 SW tg. EA 795YS, di proprietà e condotta da sulla quale erano trasportati la di lui moglie, , ed il CP_2 Persona_3 figlio di allora sette anni, compiendo una manovra di svolta in corrispondenza Parte_2 dell'intersezione tra Via Alcide De Gasperi e Via Sant'Andrea di Sesto in direzione Bologna, veniva a violenta collisione con l'autovettura Citroen C5 tg. ED 550WR, di proprietà e condotta da
[...]
unica persona a bordo, che procedeva sulla opposta corsia di marcia. CP_4
La trasportata, , era anche madre del figlio , gravemente disabile dalla nascita, Persona_2 Per_1 non presente al momento del tragico sinistro.
Sul posto intervenivano gli operatori del 118 e, dopo avere estratto il conducente ed i passeggeri dal veicolo, trasportavano in due distinte ambulanze e il piccolo presso l'Ospedale Persona_2 Pt_2
Maggiore di Bologna. veniva invece trasportato mediante elisoccorso. CP_2
veniva accettata al Pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna alle ore 16.14, Persona_2 presentando un “poli-trauma toracico-addominale con insufficienza multi-organo”( cfr all.6 verbale PS
) . Persona_2
La stessa veniva, poi, sottoposta a diversi esami strumentali: ecografia torace-addome, che evidenziava un emotorace e tamponamento cardiaco con liquido libero peritoneale, TAC encefalica che non pagina 3 di 9 evidenziava gravi lesioni, Rx arto inferiore destro e ulteriore TAC toracica.
Alle ore 19.35 veniva successivamente eseguito un intervento di laparotomia esplorativa che evidenziava una grave lesione a livello del diaframma.
Alle ore 22.40 decedeva con diagnosi di “ trauma toracico addominale e scheletrico Persona_2 con lacerazione massiva di emidraframma dx e MOF” (cfr all. 7 cartella clinica ) . Persona_2
Tanto sinteticamente premesso in fatto, si osserva che nel presente giudizio l'an debeatur non è oggetto di valutazione e di alcuna declaratoria da parte attrice, così come non sono esposte conclusioni in merito all'attribuzione delle responsabilità configurabili a carico dei conducenti, dal che deve intendersi che parte attrice, nonostante il richiamo agli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 C.d.A., abbia inteso esercitare l'azione ex art. 141 C.d.A.
Si ricorda che, infatti, l'azione diretta prevista dall'art. 141 C.d.A. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
Oggetto del presente giudizio è, dunque, soltanto la valutazione relativa ai danni derivati ai minori, figli della vittima del sinistro, e all'entità della liquidazione degli stessi.
Ebbene, con riguardo al danno da perdita del rapporto parentale, invocato da parte attrice, è utile richiamare la definizione che da anni la giurisprudenza ha elaborato per tale figura di danno, definendolo come “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. civ., sez III, ord., n. 9196/2018).
Il pregiudizio che il soggetto subisce si sostanza nello stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto con la persona deceduta.
Così, il danno da perdita del rapporto parentale, si concreta nel non potere più godere della presenza di chi è venuto meno e del rapporto che si aveva con lui.
Esso comprende la lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali
“il diritto all'esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione” (Cass. Civ., sez. III, n. 907/2018).
In questi termini, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale;
esso riassume in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato, più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima del superstite.
Ed allora, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello) l'orientamento unanime della Cassazione è che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, essendo tale conseguenza, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (Cass. terza sezione civile, n. 11212 del 24.4.2019).
Nel caso di specie, la RA , di anni 41 al momento della morte, ha lasciato due figli, Persona_2
pagina 4 di 9 e , rispettivamente di 7 e 10 anni al momento del sinistro. Pt_2 Per_1
Nessuna questione si pone con riguardo al riconoscimento del diritto al risarcimento di Parte_2 per la perdita del rapporto parentale.
Parte convenuta, invece, pur avendo già riconosciuto e liquidato al minore oggi Persona_1 deceduto, un risarcimento di €220.000,00, in questa sede ha posto in discussione la configurabilità in capo allo stesso del danno da perdita del rapporto parentale poiché “essendo non senziente, in quanto invalido al 100% per gravi deficit cognitivi [….] il ragazzo non distingueva, né avrebbe mai distinto, la figura materna da qualsiasi altra figura assistenziale, per cui nulla è cambiato, né cambierà purtroppo, nell'evoluzione della sua sfortunata vita relativamente alla perdita parentale” (pag. 4 comparsa conclusionale).
Tale assunto deve essere disatteso.
Dalla documentazione medica prodotta da parte attrice (doc. 3), si apprendono le gravi disabilità di cui era portatore in quanto affetto da Paralisi Cerebrale Infantile, ma nulla di quanto Persona_1 evincibile dai suddetti referti porta ad escludere che il bambino non fosse in grado di riconoscere la propria madre che, occorre sottolineare, era colei che si occupava in via pressocché esclusiva - avendo rinunciato per questo anche al proprio lavoro - della cura, sotto ogni punto di vista, del figlio disabile, per lui costituendo l'imprescindibile riferimento umano, avendo limitatissime possibilità di Per_1 interazione fisica con estranei.
E' noto che il legame affettivo tra madre e figlio si sviluppa non solo attraverso una mediazione intellettiva ma anche tramite la comunicazione istintiva e quella sensoriale. Ed è utilizzando tali canali di comunicazione, in particolare quelli tattili e olfattivi, che la RA ha indubbiamente Per_2 sviluppato un intenso e speciale rapporto con e si è resa a lui riconoscibile come principale e Per_1 vitale figura di riferimento, di conforto, affetto e di trasmissione di stimoli.
E', dunque, ferma convinzione di questo giudicante che l'improvvisa scomparsa della figura materna abbia sconvolto e stravolto il complesso telaio emotivo-affettivo ed esistenziale costruito in anni di quotidiana frequentazione tra madre e figlio indipendentemente dalle disabilità di quest'ultimo, e che, pertanto, a spetti il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale esattamente Persona_1 come compete al fratello . Pt_2
Tale danno deve essere liquidato alla stregua dei criteri individuati dalle Tabelle di Milano, aggiornate all'anno 2024.
Per quanto concerne più specificamente la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, occorre ricordare quanto segue.
In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.
L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, "per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso". Più precisamente, "quale fattispecie, l'art. 1226 c.c. richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 c.c. viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa" (così Cassazione n.
10579/2021 e n. 28990/2019)
pagina 5 di 9 Dovendo procedere alla liquidazione del danno il Tribunale si riporta ai criteri di liquidazione del danno dettati recentemente dalle nuove tabelle elaborate dal "Gruppo danno alla persona" dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano e licenziate dall' intero Osservatorio milanese nella riunione del 5 giugno 2024.
In particolare, quanto all'applicabilità delle tabelle meneghine, la Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che : "Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione." (cfr. Cassazione civile sez. III -
16/12/2022, n. 37009).
Recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice di merito deve valutare analiticamente "tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o (peggio) in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d.
'tabellare' in tema di perdita del rapporto parentale"(Cassazione n. 11689/2022). Come già scritto anche nei criteri orientativi delle tabelle milanesi ed. 2021: "Rimane sempre fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel range previsto dalla Tabella od anche
(eccezionalmente) al di fuori della stessa;
come si legge nella sentenza n. 12408/2011, la Tabella esprime un valore "equo", "e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne
l'entità". I parametri rilevanti, indicati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10579/2021 sono quelli già previsti in linea generale dalle precedenti versioni delle tabelle milanesi: corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Per distribuire i punti tra le dette circostanze il G.D. alla persona dell'Osservatorio di Milano ha proceduto per tentativi con tante simulazioni su dei "casi", confrontando gli importi monetari liquidabili in base alle ipotesi di distribuzione dei punti e le liquidazioni in concreto riconosciute dai giudici di merito per casi simili nelle sentenze raccolte con il monitoraggio.
In definitiva, quindi, nelle nuove tabelle integrate a punti (edizione 2024) è stato previsto un punteggio per ognuno dei menzionati parametri: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato "valore punto" (pari ad Euro 3.911,00 ed Euro 1.698,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le note massime di comune esperienza ( cfr Cassazione n. 25164/2020) l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura "oggettiva" e sono quindi "provabili" anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. "E", qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura "soggettiva" e riguarda sia gli aspetti cd "esteriori" del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd " interiori" di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni.
pagina 6 di 9 Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. "E"), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
Infine, si è rimesso al singolo giudice la scelta se procedere alla liquidazione dei valori monetari riconducibili al parametro "E" con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale: sofferenza soggettiva interiore e dimensione dinamico relazionale.
Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro "E" (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto, sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri
("obiettivi") e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:
- frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet),
- condivisione delle festività/ricorrenze,
- condivisione di vacanze,
- condivisione attività lavorativa/hobby/sport,
- attività di assistenza sanitaria/domestica,
- agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria,
- altri casi.
Alla luce di quanto esposto, dei Criteri orientativi e degli allegati pubblicati sul sito del Tribunale di
Milano, può dunque concludersi che le nuove tabelle a punti elaborate dall'Osservatorio di Milano siano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021
e possano essere utilizzati dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
Tanto premesso, il danno patito da e va liquidato, per ciascuno, in misura Persona_1 Parte_2 pari a € 391.103,18, ossia al massimo monetario riconoscibile, benché inferiore a quanto spetterebbe in base al punteggio complessivo attribuibile a ciascuno dei figli superstiti (106 punti). Nello specifico, sono stati attribuiti 20 e 28 punti, con riguardo rispettivamente all'età della vittima primaria e secondaria, 16 punti per la convivenza, ulteriori 12 punti per la presenza di due superstiti (padre e fratello) del nucleo familiare primario, nonché il massimo punteggio, ovvero 30 punti, per il criterio relativo alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, in considerazione dell'età di ed al momento del decesso della Per_1 Parte_2 madre, nonché di quanto sopra considerato con riguardo a e delle certificate ripercussioni Persona_1
a livello psicologico ed emotivo subite da (v. docc. 12 e 13). Parte_2
ha già corrisposto €220.000,00 per ciascun minore, che si presumono incassati in Controparte_1 data assai prossima al 05.05.2021, data del provvedimento di autorizzazione all'incasso emesso dal
Giudice Tutelare (doc. 10), e tali somme devono essere poste in detrazione.
In applicazione dei criteri espressi dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/08/2023, n.
23927) secondo cui “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per
pagina 7 di 9 anno; per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” si procede al seguente calcolo: 1) Devalutazione del credito risarcitorio e dell'acconto alla data dell'illecito (03.01.2020)
Credito: 331.724,50
Acconto: 186.598,81 2) Decurtazione dell'acconto dal credito: 331.724,50 – 186.598,81= 145.125,69
3) Rivalutazione e interessi sul credito devalutato (331.724,50), dalla data dell'illecito (03.01.2020) sino alla data dell'acconto (05.05.2021): 3.162,26
4) Credito residuo (145.125,69) con rivalutazione e interessi dalla data dell'acconto all'attualità
(28.02.2025 Indici FOI): 184.819,35
5) Totale credito risarcitorio: 184,819,35 + 3.162,26=187.981,61
Pertanto, a in proprio, compete la somma di € 187.981,61 a titolo di ulteriore Parte_2 risarcimento per la perdita del rapporto parentale. e risultano eredi di e, pertanto, ad essi compete il credito Parte_2 CP_2 Persona_1 risarcitorio residuo cui aveva diritto in misura della metà ciascuno secondo quanto Persona_1 previsto dall'art. 571 c.c., ossia la somma di €93.990,805 (€ 187.981,61:2).
Le somme liquidate a favore del minore andranno impiegate così come disposto dal Parte_2
Giudice Tutelare.
Quanto, invece, alla domanda formulata da parte attrice, iure hereditatis, in relazione al preteso danno da lucida agonia in capo alla RA , la stessa non risulta fondata e non può trovare Persona_2 accoglimento. Invero, tale danno è determinato dalla sofferenza della vittima, originata dalla consapevolezza di dover morire in seguito all'illecito subito. Affinchè venga riconosciuto tale danno, è quindi necessario e fondamentale la coscienza della vittima;
se infatti questa in seguito all'incidente è in stato di incoscienza, o non ha percezione dell'imminente decesso, il danno non può essere riconosciuto. Nel caso di specie, la RA , ancorchè non in stato di incoscienza, non ha però avuto la Per_2 percezione di perdere la vita;
ciò è quanto traspare chiaramente dalla dichiarazione della testimone sorella dell'attrice, escussa all'udienza di prove del 17.10.2023, laddove ha Testimone_1 rappresentato unicamente uno stato di massima, e comprensibile, preoccupazione della stessa RA
per le sorti del figlio . Per_2 Pt_2
La teste nulla ha riferito che possa fare anche solo supporre la consapevolezza della RA di Per_2 dovere morire da lì a breve, anzi una volta rassicurata dell'imminente arrivo in Ospedale dell'odierna attrice, la stessa RA si sarebbe addirittura calmata (cfr. verbale udienza in data Per_2
17.10.2023).
Tenuto conto della parziale soccombenza di parte attrice e parte intervenuta, le spese del presente giudizio possono essere compensate in ragione di 1/3 con conseguente condanna delle parti convenute, in solido, al pagamento in favore di parte attrice e parte intervenuta dei residui due terzi delle spese, liquidate, per l'intero, come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e ss. mm., sulla base del decisum e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 1) Condanna e in solido, al pagamento, per i titoli di cui Controparte_1 CP_2 in motivazione, delle seguenti somme:
-€ 281.972,415 a in proprio e in qualità di erede di oltre interessi dalla Parte_2 Persona_1 sentenza al saldo;
con reimpiego delle somme incassate così come disposto dal Giudice Tutelare.
-€ 93.990,805 a in qualità di erede di oltre interessi dalla sentenza al saldo. CP_2 Persona_1
2) Rigetta ogni altra domanda.
3) Compensa le spese di lite in ragione di un terzo, e condanna e Controparte_1 CP_2
in solido:
[...]
al pagamento, in favore di parte attrice, dei residui due terzi delle spese del presente procedimento, liquidate, per l'intero, in € 18.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
al pagamento, in favore di parte intervenuta dei residui due terzi delle spese del presente procedimento, liquidate, per l'intero, in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 19.03.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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