CA
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 6520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6520 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dr. Roberto Notaro Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n.4333/2023 del Tribunale di Napoli, pubblicata il
27.04.2023, iscritto al n. 2709/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 25.11.2025 e pendente TRA Con
Parte_1
(C.F. ), in persona del Dirigente Procuratore dott. , rappresentata e P.IVA_1 Parte_2 difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio avanti al Tribunale di Napoli, dall'Avv. Paolo Bonalume (C.F. ; C.F._1
APP ELLAN TE
E
Controparte_2
) in persona del Dirigente Scolastico p.t., ex lege rappresentato e difeso, in virtù di P.IVA_2 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ); P.IVA_3
APP ELLA TA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato presso il Tribunale di Napoli, la esponeva che: Parte_1
-la IT eseguiva prestazioni di pulizie in Controparte_3 favore dell' dal 01.09.2018 al 31.06.2019; Controparte_2
1 -la società emetteva la fattura n. 106267 datata 18.09.2018 per la somma di € 10.097,18 dovuta a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite;
-il credito, unitamente ai relativi interessi di mora maturati e maturandi, era successivamente ceduto dalla predetta società alla cessionaria mediante contratto di cessione dei crediti, Parte_1 redatto in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificata all'Istituto;
-la agiva, quindi, dinanzi al Tribunale di Napoli, in qualità di cessionaria, al fine Parte_1 di vedere condannare l'odierna appellata al pagamento della somma di € 10.097,18, degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nonché di € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n.
231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento della fattura costituente sorte capitale;
-in via subordinata, la chiedeva condannare l'Istituto al pagamento di un importo a titolo Pt_1 di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. e corrispondente alla somma di cui alla fattura rimasta insoluta;
-Si costituiva in giudizio l' contestando le Controparte_2 avverse deduzioni, eccependo la nullità dell'atto di citazione, nonché l'inadempimento della società, chiedendo, dunque, il rigetto della domanda attorea;
Con sentenza n. 4333/23, pubblicata il 27.04.2023, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda e condannava la al pagamento delle spese di lite. Pt_1
In particolare, il Giudice di prime cure dichiarava l'infondatezza dell'eccezione di nullità della citazione, in quanto integrante tutti gli elementi identificativi del credito azionato. Inoltre, riteneva soddisfatto il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto di appalto di servizi, essendo stato lo stesso prodotto, considerando irrilevante prevedesse un periodo temporale di esecuzione anteriore alla stipula. Infine, dichiarava la fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dall' , riconosceva intervenuta la contestazione dell'esecuzione delle prestazioni della CP_2
IT, ritenendo, dunque, che l'onere della prova gravasse su parte attrice. Nello specifico, osservava che: “Invero l' , pur eccependo la nullità dell'atto di citazione, tale da impedirgli, CP_2
a suo avviso, di sollevare un'eccezione di inadempimento, ha poi espressamente eccepito la non corretta esecuzione della prestazione da parte di IT. A ben vedere, innanzitutto, l' non CP_2 avrebbe mai potuto eccepire l'inadempimento al momento della cessione del credito. Trattasi, nel caso in esame, di crediti futuri (la cessione è stata notificata il 27.10.2017 mentre la fattura ed il contratto di appalto a monte sono del settembre 2018). Pertanto, al momento della cessione del credito, la prestazione, da parte di IT, non era stata eseguita;
conseguentemente l' non CP_2
2 ne avrebbe potuto eccepire la non corretta esecuzione. In secondo luogo, agli atti (cfr. foliario parte attrice) non sono presenti “intimazioni di pagamento”. A seguito della cessione del credito la ha direttamente incardinato il presente giudizio, senza alcuna preventiva messa in mora. Pt_1
Infine, parte convenuta nel proprio atto introduttivo, contrariamente a quanto dedotto dalla Pt_1 ha eccepito l'inadempimento della cedente (…) Tale eccezione è stata ribadita nelle note del
7.4.2023 (…) A fronte della sollevata eccezione, secondo l'orientamento granitico della Suprema
Corte, poc'anzi richiamato, sarebbe stato onere dell'attrice provare il proprio adempimento (o meglio, della cedente IT). Tale prova non solo non è stata fornita, ma l'attrice non ha neppure articolato richieste istruttorie a tal fine, domandando direttamente il rinvio per la precisazione delle conclusioni. Ne discende che la domanda va rigettata, non essendo provata l'esecuzione della prestazione da parte di IT”.
Avverso tale sentenza, la ha proposto appello, con atto di citazione notificato il Parte_1
27.05.2023, deducendo che:
-Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale in primo grado, l' non ha sollevato una CP_2 specifica contestazione relativa all'omessa esecuzione delle prestazioni. L'eccepita nullità dell'atto di citazione, per genericità dello stesso, tale da impedire l'individuazione della fattura azionata, sarebbe incongruente con la contestazione della mancata esecuzione;
-il Tribunale non avrebbe valutato la documentazione prodotta dalla a Parte_3 corroborare la domanda di condanna al pagamento, ritenendo così il credito non provato.
Pertanto, concludeva chiedendo di riformare la sentenza impugnata e “IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di
[...] ei confronti di : • € Parte_1 Controparte_2
10.097,18 per sorte capitale, portata dalla fattura n. 106267 del 18.09.18 scaduta il 18.10.18 emessa dalla società IT Consortile a r.l. a titolo di corrispettivo delle prestazioni di pulizia Part rese in favore dell' nel periodo 1.09.18 – 30.09.18 e da essa ceduta a • gli interessi di CP_2 mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n.
231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di pagamento della fattura, • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora relativi alla predetta sorte capitale che, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo erano scaduti da almeno sei mesi, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e, dunque, in virtù del richiamo operato da tale disposizione, al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, • € 40 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, condannare
[...]
Part
al relativo pagamento in favore di con ulteriore condanna Controparte_2
Part di a restituire a le somme Controparte_2
3 versate/da versare in esecuzione della sentenza;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_1 Controparte_2
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare
[...] [...]
a pagare a la diversa Controparte_2 Parte_1 somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici. IN OGNI
CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Si è costituito, con comparsa di risposta depositata il 10.11.2023, l' Controparte_2
, chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando appello incidentale
[...] condizionato all'eventuale accoglimento dell'appello principale. Impugnava, invero, il capo della sentenza relativo alla eccezione di nullità della cessione, in quanto fondata su titolo nullo. Stante la necessaria forma scritta ad substantiam dei contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione, il contratto presupposto, pur avendo durata dal 01.09.2018 al 30.06.2019, era sottoscritto in data
22.09.2018, per cui la fattura n. 106267, datata 18.09.2018, era emessa con riguardo a prestazioni eseguite anteriormente alla stipula del contratto;
eccepiva, altresì, che il CIG del contratto e della fattura non corrispondevano e che la P.A. non aveva manifestato il consenso alla cessione del credito, dunque la cessione era inefficace.
All'udienza del 25.11.2025, la Corte riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Parte appellante ha impugnato la sentenza n. 4333/23 del Tribunale di Napoli pubblicata il
27.4.2023, contestandone la nullità/erroneità derivante da distinti profili.
La azionava il credito, pari alla somma complessiva di € 11.347,74, ceduto dalla Parte_1 società IT società consortile per azioni, che aveva eseguito delle prestazioni di pulizia in favore dell' La pretesa creditoria era fondata sulla fattura n. Controparte_2 CP_2
106267, rimasta insoluta, emessa per l'esecuzione delle suddette prestazioni, rispetto a cui l'appellante rileva un difetto di contestazione da parte dell'appellata.
Pertanto l'appellante ha denunciato il vizio di ultra petizione della sentenza impugnata in quanto, in assenza di specifica denuncia dell'omessa o inesatta attività della IT, il Tribunale aveva rilevato d'ufficio l'inadempimento della prestazione.
L' con comparsa di costituzione, contestava la corretta Controparte_2 esecuzione delle prestazioni da cui sarebbe scaturito il credito (v. pag. 6 comparsa di costituzione e risposta, fascicolo primo grado). Più in particolare, affermava: “Si contesta l'effettuazione ad opera della società IT dei servizi posti a base delle fatture (che, peraltro, non hanno ex se valore
4 probatorio, tantomeno nei confronti della P.A.) cui scaturirebbe il credito (prestazioni neanche in via embrionale rappresentate dall'attore) e, ancor prima, l'esistenza stessa del rapporto contrattuale a monte. L'asserita cessione del credito presuppone, infatti, l'esistenza dello stesso e, quindi, l'esatta esecuzione delle prestazioni fonti del preteso credito. Orbene, si contestano espressamente l'esistenza del preteso credito ceduto, l'esecuzione delle prestazioni da cui scaturirebbe il credito (prestazioni neanche in via embrionale rappresentate dall'attore) e, ancor prima, l'esistenza stessa del rapporto contrattuale a monte”.
L'eccezione di inadempimento è uno strumento di autotutela impeditivo dell'altrui pretesa, che trova fondamento in un rapporto obbligatorio di natura corrispettiva. A fronte di una domanda di adempimento contrattuale, come, nella specie, una domanda di pagamento per le prestazioni eseguite, il debitore può rifiutare l'adempimento se l'altra parte non ha adempiuto (c.d. exceptio non adimpleti contractus) o non ha adempiuto correttamente (c.d. exceptio non rite adimpleti contractus).
L'eccezione non impone una formulazione solenne, ove sia chiara la volontà della parte di contestare l'adempimento. Tuttavia, seppur non sono richieste formule speciali, la contestazione deve essere specifica, giacché atta ad impugnare l'omissione o inesattezza nell'esecuzione dell'impegno contrattuale, consentendo così alla controparte di fornire adeguata prova dell'esatto adempimento della prestazione in base a precise doglianze. Infatti, il riferimento alla prestazione contrattuale, genericamente intesa, impedisce di fornire una piena garanzia al diritto di difesa, qualora la parte a cui sia opposto l'inadempimento non conosca in concreto le omissioni o gli errori commessi nell'esecuzione. Per cui, in piena attuazione del principio del contraddittorio, l'eccezione di inadempimento deve presentare, nella sua formulazione, tutti gli elementi necessari ad individuare la specifica mancanza permettendo così un'inversione dell'onere della prova. Ancor più, nello specifico, nell'ipotesi in cui, alla luce del disposto di cui all'art. 1460 c.c., il convenuto non contesti l'integrale mancato adempimento ma opponga l'inesatto adempimento, quindi, un errore o un'imprecisione nell'esecuzione della prestazione prevista in contratto.
Giova ricordare che “è onere della parte che invoca l'inadempimento allegare con sufficiente specificità il contenuto dell'inesattezza dell'adempimento imputato alla controparte (…)” (così
Cassazione civile ord. n. 5128/2022).
Nel caso di specie, parte appellata si limitava ad una rapida impugnazione dei servizi oggetto della fattura, contestando l'esatta esecuzione delle prestazioni poste a fondamento del preteso credito. Va osservato che, dalla lettura dell'allegato A del contratto di appalto di cui al fascicolo di primo grado, la società cedente IT era tenuta all'esecuzione di servizi che interessavano più aree, sia interne che esterne, comportando diverse prestazioni di pulizia e di ausiliarato (art. 3 contratto di servizi).
5 L' , quindi, formula una insufficiente contestazione dell'operato, senza chiarire, Controparte_2 nello specifico, le inesattezze addotte e fornire prova delle stesse. L'eccezione di inadempimento sollevata è carente degli elementi necessari a definire le inottemperanze o imprecisioni lamentate, non fornendo i presupposti essenziali per l'inversione dell'onere probatorio che incombeva, dunque, in tal caso, sulla convenuta.
Per tali ragioni, il primo motivo di appello, attinente alla erroneità della sentenza di primo grado, è fondato e va accolto, non avendo l'odierna appellata contestato ed individuato le omissioni nei servizi eseguiti dalla IT nell'opporre il relativo inadempimento.
Venendo all'omessa valutazione della documentazione in primo grado, in tale sede l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto il credito contestato e non provato dalla , nonostante la produzione allegata. Occorre evidenziare che la Parte_1 società concessionaria produceva, in sostegno della propria tesi, la fattura (doc.07, fascicolo parte appellante), il contratto di cessione del credito (doc.09), da cui deriva certamente la propria legittimazione attiva, il contratto di appalto di servizi (doc.08), la cui efficacia è contestata con il formulato appello incidentale, e, infine, una vasta produzione di precedenti giurisprudenziali.
Si ritiene che la abbia adempiuto il proprio onere probatorio. Invero, come si è Parte_1 detto, il presunto credito trova fondamento nella fattura n. 106267, che, seppure documento di natura unilaterale (v. Cass. ord. n. 21466/2013) è adeguatamente corroborata. La pretesa azionata nasce da uno specifico rapporto contrattuale (contratto di servizi del 22.9.2018). L'allegazione del contratto di appalto, nonché di cessione, è idoneo ad integrare la fattura, fornendo un titolo giustificativo ed un adeguato fondamento alla pretesa creditoria.
Quindi, in tema di onere probatorio, l'esistenza del credito ed il suo ammontare sono elementi costitutivi della pretesa che devono essere provati da colui che intenda farli valere. Nel caso de quo, la documentazione allegata da parte appellante è idonea a provare il rapporto contrattuale ed il credito azionato. Pertanto, il Tribunale di primo grado ha omesso una piena valutazione della documentazione prodotta, considerando il credito non provato.
Ne consegue che, sulla base dei rilievi svolti, riconosciuta la fondatezza dei motivi di impugnazione della sentenza n. 4333/2023 per erroneità nella valutazione dell'eccezione di inadempimento nonché della documentazione prodotta, e dunque dovendo accogliersi l'appello principale, deve procedersi ad un'analisi della domanda formulata con appello incidentale condizionato all'accoglimento, proposto dall' tempestivamente con comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta.
Parte appellata ha rilevato che il contratto di appalto sottoscritto in data 22.9.2018 aveva durata dal
1.9.2018 al 30.6.2019, mentre la fattura n.106267 era emessa in data 18.9.2018, riferibile pertanto a
6 prestazioni eseguite anteriormente alla stipula. Ha evidenziato che l'accordo intercorrente con una
Pubblica Amministrazione richiede la forma scritta ad substantiam, che deve perfezionarsi prima dell'esecuzione dell'incarico, quale requisito previsto dal legislatore a pena di nullità.
Ad avviso della Corte è condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che ammette un'efficacia retroattiva degli effetti del contratto pubblico, sebbene entro precisi vincoli funzionali, qualora, in particolare, tale previsione sia introdotta all'interno del contratto. Secondo tale prospettiva, con riferimento ad una fattispecie sia pure differente, la Suprema Corte così chiariva: “La tesi della necessaria stipula del contratto con la pubblica amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione del negozio, e quindi in un momento anteriore all'effettuazione delle prestazioni, con conseguente nullità del contratto redatto successivamente, trova un appiglio giurisprudenziale. Pare però preferibile la diversa tesi che propende per la possibilità della stipulazione di un contratto scritto in un momento successivo all'esecuzione delle prestazioni sanitarie purché vi sia la previsione di effetti retroattivi dello stesso, sin dall'inizio dell'anno, con riferimento alle prestazioni già eseguite.
Per tale ragione, non si tratta di convalidare un contratto nullo, ma semplicemente di garantire che gli effetti del contratto stipulato successivamente (…) retroagiscano, ammantando di legittimità anche le prestazioni eseguite prima della stipulazione.” (Cass. civ. n. 16221/2025).
Nella fattispecie, l'art. 1 comma 1.3 del contratto di servizi stabiliva che “la prestazione del servizio di pulizia e di ausiliarato, ove richiesto, presso l'istituzione di cui in premessa ha pertanto durata di 10 mesi, a decorrere dal 1 settembre 2018 sino al 30 giugno 2019”. Pertanto, il suddetto contratto, pur stipulato il 22.9.2018, prevedeva espressamente la produzione di effetti retroattivi, in tal caso riconducibili all'inizio del mese di settembre, per cui appare inequivoca la volontà delle parti di disporre una copertura e validità delle prestazioni antecedenti alla stipula. Ciò appare coerente con la predisposizione di servizi di pulizie necessarie anche all'inizio dell'attività scolastica. Dunque, non è possibile riconoscere una violazione del requisito di forma scritta ad substantiam, in quanto risulta esplicita la previsione delle parti che lascia retroagire l'efficacia del contratto ad una data anteriore alla stipula, dando continuità e legittimità alle prestazioni eseguite dal 1.9.2018 sino alla stipula.
Non può essere esaminata l'eccepita difformità tra il CIG indicato in contratto e il CIG in fattura, in quanto si tratta di una contestazione sollevata per la prima volta in appello e dunque tardiva.
Infine, parte appellata ha contestato il mancato intervenuto assenso dell'Amministrazione alla notifica dell'atto di cessione del 17.10.2017, vista la normativa in materia di cessione dei crediti della Pubblica Amministrazione, trattandosi, nel caso di specie, di un credito futuro.
In primo luogo si osserva che il comma 687 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018, riportato in contratto, prevedeva che “Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche
7 nell'anno scolastico 2017/2018 e il regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018/2019 (…)
l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari (…) prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, sino alla data di effettiva attivazione della convenzione- quadro di cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 giugno 2019”.
Pertanto i crediti oggetto di cessione sono relativi ad un rapporto contrattuale prorogato per legge.
Inoltre, non vi è prova di un tempestivo rifiuto da parte del debitore ceduto, ai sensi del tredicesimo comma del poi abrogato art. 106 del d.lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis, il cui secondo comma, tra l'altro, stabiliva che «le cessioni di crediti da corrispettivi di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione».
In conclusione, per i motivi esposti, l'appello principale è fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata. Va dichiarata l'infondatezza dell'appello incidentale, che deve essere rigettato.
Vanno pertanto riconosciute in favore dell'appellante le seguenti somme:
a) euro 10.097,18 per sorte capitale;
b) gli interessi legali di mora maturati su tale importo secondo il tasso di riferimento indicato dall'art. 5, co. 2, del d.lgs. 231/2002 dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento del capitale, cioè dal 19.10.2018;
c) gli interessi maturati sull'importo dei suddetti interessi legali di mora secondo lo stesso tasso di riferimento di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 231/2002 dalla data della domanda giudiziale, cioè dal
20.4.2020, secondo il comb. disp, degli artt. 1284, co. 4, e 1283 c.c.;
d) l'importo di 40,00 € previsto dall'art. 6, co. 2, del d.lgs. 231/2002
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata impongono una nuova regolamentazione delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza considerato l'esito complessivo della lite, ai fini della liquidazione (v. Cass. civ. n. 9064/2018).
Pertanto, in ragione dell'accoglimento dell'appello, va riformata integralmente la sentenza impugnata, ritenendo fondato e provato il credito azionato.
Le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico dell' e Controparte_2 vanno liquidate in primo grado per le controversie di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00, nella somma di € 2.600,00 per compensi professionali oltre euro 390,00 per rimborso spese generali di difesa e di rappresentanza. Le spese del presente grado di giudizio sono da porre integralmente a carico dell'appellato e vanno liquidate - in base ai parametri contenuti nelle tabelle allegate al d.m.
8 Giustizia 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000 – in € 3.000,00 per compensi professionali ed euro 450,00 per spese generali di rappresentanza e di difesa.
Infine, deve darsi atto – ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto, stante l'infondatezza dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 4333/2023 pubblicata il 27.04.2023:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 4333/2023 emessa dal Tribunale di
Napoli e condanna l' al pagamento della Controparte_2 somma di € 10.097,18, degli interessi legali di mora maturati su tale importo secondo il tasso di riferimento indicato dall'art. 5, co. 2, del d.lgs. 231/2002 dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento del capitale, cioè dal 19 ottobre 2018, degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati secondo lo stesso tasso di riferimento di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 231/2002 che, alla data del 20.4.2020, erano scaduti da oltre sei mesi , nonché di € 40,00 per il mancato pagamento della fattura costituente sorte capitale;
2. condanna parte appellata al pagamento delle spese di cui al primo grado di giudizio che liquida in € 2.600,00 per compenso professionale e € 390,00 per rappresentanza e difesa;
3. condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in favore dell' , che liquida in € 3.000,00 per Controparte_2 compenso professionale e € 450,00 per rappresentanza e difesa;
4. dà atto della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 13. comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 e condanna parte appellata al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quella dovuta per l'appello incidentale proposto.
Così deciso in Napoli, il 9 dicembre 2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dr. Roberto Notaro Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n.4333/2023 del Tribunale di Napoli, pubblicata il
27.04.2023, iscritto al n. 2709/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 25.11.2025 e pendente TRA Con
Parte_1
(C.F. ), in persona del Dirigente Procuratore dott. , rappresentata e P.IVA_1 Parte_2 difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio avanti al Tribunale di Napoli, dall'Avv. Paolo Bonalume (C.F. ; C.F._1
APP ELLAN TE
E
Controparte_2
) in persona del Dirigente Scolastico p.t., ex lege rappresentato e difeso, in virtù di P.IVA_2 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ); P.IVA_3
APP ELLA TA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato presso il Tribunale di Napoli, la esponeva che: Parte_1
-la IT eseguiva prestazioni di pulizie in Controparte_3 favore dell' dal 01.09.2018 al 31.06.2019; Controparte_2
1 -la società emetteva la fattura n. 106267 datata 18.09.2018 per la somma di € 10.097,18 dovuta a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite;
-il credito, unitamente ai relativi interessi di mora maturati e maturandi, era successivamente ceduto dalla predetta società alla cessionaria mediante contratto di cessione dei crediti, Parte_1 redatto in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificata all'Istituto;
-la agiva, quindi, dinanzi al Tribunale di Napoli, in qualità di cessionaria, al fine Parte_1 di vedere condannare l'odierna appellata al pagamento della somma di € 10.097,18, degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nonché di € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n.
231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento della fattura costituente sorte capitale;
-in via subordinata, la chiedeva condannare l'Istituto al pagamento di un importo a titolo Pt_1 di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. e corrispondente alla somma di cui alla fattura rimasta insoluta;
-Si costituiva in giudizio l' contestando le Controparte_2 avverse deduzioni, eccependo la nullità dell'atto di citazione, nonché l'inadempimento della società, chiedendo, dunque, il rigetto della domanda attorea;
Con sentenza n. 4333/23, pubblicata il 27.04.2023, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda e condannava la al pagamento delle spese di lite. Pt_1
In particolare, il Giudice di prime cure dichiarava l'infondatezza dell'eccezione di nullità della citazione, in quanto integrante tutti gli elementi identificativi del credito azionato. Inoltre, riteneva soddisfatto il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto di appalto di servizi, essendo stato lo stesso prodotto, considerando irrilevante prevedesse un periodo temporale di esecuzione anteriore alla stipula. Infine, dichiarava la fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dall' , riconosceva intervenuta la contestazione dell'esecuzione delle prestazioni della CP_2
IT, ritenendo, dunque, che l'onere della prova gravasse su parte attrice. Nello specifico, osservava che: “Invero l' , pur eccependo la nullità dell'atto di citazione, tale da impedirgli, CP_2
a suo avviso, di sollevare un'eccezione di inadempimento, ha poi espressamente eccepito la non corretta esecuzione della prestazione da parte di IT. A ben vedere, innanzitutto, l' non CP_2 avrebbe mai potuto eccepire l'inadempimento al momento della cessione del credito. Trattasi, nel caso in esame, di crediti futuri (la cessione è stata notificata il 27.10.2017 mentre la fattura ed il contratto di appalto a monte sono del settembre 2018). Pertanto, al momento della cessione del credito, la prestazione, da parte di IT, non era stata eseguita;
conseguentemente l' non CP_2
2 ne avrebbe potuto eccepire la non corretta esecuzione. In secondo luogo, agli atti (cfr. foliario parte attrice) non sono presenti “intimazioni di pagamento”. A seguito della cessione del credito la ha direttamente incardinato il presente giudizio, senza alcuna preventiva messa in mora. Pt_1
Infine, parte convenuta nel proprio atto introduttivo, contrariamente a quanto dedotto dalla Pt_1 ha eccepito l'inadempimento della cedente (…) Tale eccezione è stata ribadita nelle note del
7.4.2023 (…) A fronte della sollevata eccezione, secondo l'orientamento granitico della Suprema
Corte, poc'anzi richiamato, sarebbe stato onere dell'attrice provare il proprio adempimento (o meglio, della cedente IT). Tale prova non solo non è stata fornita, ma l'attrice non ha neppure articolato richieste istruttorie a tal fine, domandando direttamente il rinvio per la precisazione delle conclusioni. Ne discende che la domanda va rigettata, non essendo provata l'esecuzione della prestazione da parte di IT”.
Avverso tale sentenza, la ha proposto appello, con atto di citazione notificato il Parte_1
27.05.2023, deducendo che:
-Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale in primo grado, l' non ha sollevato una CP_2 specifica contestazione relativa all'omessa esecuzione delle prestazioni. L'eccepita nullità dell'atto di citazione, per genericità dello stesso, tale da impedire l'individuazione della fattura azionata, sarebbe incongruente con la contestazione della mancata esecuzione;
-il Tribunale non avrebbe valutato la documentazione prodotta dalla a Parte_3 corroborare la domanda di condanna al pagamento, ritenendo così il credito non provato.
Pertanto, concludeva chiedendo di riformare la sentenza impugnata e “IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di
[...] ei confronti di : • € Parte_1 Controparte_2
10.097,18 per sorte capitale, portata dalla fattura n. 106267 del 18.09.18 scaduta il 18.10.18 emessa dalla società IT Consortile a r.l. a titolo di corrispettivo delle prestazioni di pulizia Part rese in favore dell' nel periodo 1.09.18 – 30.09.18 e da essa ceduta a • gli interessi di CP_2 mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n.
231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di pagamento della fattura, • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora relativi alla predetta sorte capitale che, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo erano scaduti da almeno sei mesi, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e, dunque, in virtù del richiamo operato da tale disposizione, al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, • € 40 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, condannare
[...]
Part
al relativo pagamento in favore di con ulteriore condanna Controparte_2
Part di a restituire a le somme Controparte_2
3 versate/da versare in esecuzione della sentenza;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_1 Controparte_2
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare
[...] [...]
a pagare a la diversa Controparte_2 Parte_1 somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici. IN OGNI
CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Si è costituito, con comparsa di risposta depositata il 10.11.2023, l' Controparte_2
, chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando appello incidentale
[...] condizionato all'eventuale accoglimento dell'appello principale. Impugnava, invero, il capo della sentenza relativo alla eccezione di nullità della cessione, in quanto fondata su titolo nullo. Stante la necessaria forma scritta ad substantiam dei contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione, il contratto presupposto, pur avendo durata dal 01.09.2018 al 30.06.2019, era sottoscritto in data
22.09.2018, per cui la fattura n. 106267, datata 18.09.2018, era emessa con riguardo a prestazioni eseguite anteriormente alla stipula del contratto;
eccepiva, altresì, che il CIG del contratto e della fattura non corrispondevano e che la P.A. non aveva manifestato il consenso alla cessione del credito, dunque la cessione era inefficace.
All'udienza del 25.11.2025, la Corte riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Parte appellante ha impugnato la sentenza n. 4333/23 del Tribunale di Napoli pubblicata il
27.4.2023, contestandone la nullità/erroneità derivante da distinti profili.
La azionava il credito, pari alla somma complessiva di € 11.347,74, ceduto dalla Parte_1 società IT società consortile per azioni, che aveva eseguito delle prestazioni di pulizia in favore dell' La pretesa creditoria era fondata sulla fattura n. Controparte_2 CP_2
106267, rimasta insoluta, emessa per l'esecuzione delle suddette prestazioni, rispetto a cui l'appellante rileva un difetto di contestazione da parte dell'appellata.
Pertanto l'appellante ha denunciato il vizio di ultra petizione della sentenza impugnata in quanto, in assenza di specifica denuncia dell'omessa o inesatta attività della IT, il Tribunale aveva rilevato d'ufficio l'inadempimento della prestazione.
L' con comparsa di costituzione, contestava la corretta Controparte_2 esecuzione delle prestazioni da cui sarebbe scaturito il credito (v. pag. 6 comparsa di costituzione e risposta, fascicolo primo grado). Più in particolare, affermava: “Si contesta l'effettuazione ad opera della società IT dei servizi posti a base delle fatture (che, peraltro, non hanno ex se valore
4 probatorio, tantomeno nei confronti della P.A.) cui scaturirebbe il credito (prestazioni neanche in via embrionale rappresentate dall'attore) e, ancor prima, l'esistenza stessa del rapporto contrattuale a monte. L'asserita cessione del credito presuppone, infatti, l'esistenza dello stesso e, quindi, l'esatta esecuzione delle prestazioni fonti del preteso credito. Orbene, si contestano espressamente l'esistenza del preteso credito ceduto, l'esecuzione delle prestazioni da cui scaturirebbe il credito (prestazioni neanche in via embrionale rappresentate dall'attore) e, ancor prima, l'esistenza stessa del rapporto contrattuale a monte”.
L'eccezione di inadempimento è uno strumento di autotutela impeditivo dell'altrui pretesa, che trova fondamento in un rapporto obbligatorio di natura corrispettiva. A fronte di una domanda di adempimento contrattuale, come, nella specie, una domanda di pagamento per le prestazioni eseguite, il debitore può rifiutare l'adempimento se l'altra parte non ha adempiuto (c.d. exceptio non adimpleti contractus) o non ha adempiuto correttamente (c.d. exceptio non rite adimpleti contractus).
L'eccezione non impone una formulazione solenne, ove sia chiara la volontà della parte di contestare l'adempimento. Tuttavia, seppur non sono richieste formule speciali, la contestazione deve essere specifica, giacché atta ad impugnare l'omissione o inesattezza nell'esecuzione dell'impegno contrattuale, consentendo così alla controparte di fornire adeguata prova dell'esatto adempimento della prestazione in base a precise doglianze. Infatti, il riferimento alla prestazione contrattuale, genericamente intesa, impedisce di fornire una piena garanzia al diritto di difesa, qualora la parte a cui sia opposto l'inadempimento non conosca in concreto le omissioni o gli errori commessi nell'esecuzione. Per cui, in piena attuazione del principio del contraddittorio, l'eccezione di inadempimento deve presentare, nella sua formulazione, tutti gli elementi necessari ad individuare la specifica mancanza permettendo così un'inversione dell'onere della prova. Ancor più, nello specifico, nell'ipotesi in cui, alla luce del disposto di cui all'art. 1460 c.c., il convenuto non contesti l'integrale mancato adempimento ma opponga l'inesatto adempimento, quindi, un errore o un'imprecisione nell'esecuzione della prestazione prevista in contratto.
Giova ricordare che “è onere della parte che invoca l'inadempimento allegare con sufficiente specificità il contenuto dell'inesattezza dell'adempimento imputato alla controparte (…)” (così
Cassazione civile ord. n. 5128/2022).
Nel caso di specie, parte appellata si limitava ad una rapida impugnazione dei servizi oggetto della fattura, contestando l'esatta esecuzione delle prestazioni poste a fondamento del preteso credito. Va osservato che, dalla lettura dell'allegato A del contratto di appalto di cui al fascicolo di primo grado, la società cedente IT era tenuta all'esecuzione di servizi che interessavano più aree, sia interne che esterne, comportando diverse prestazioni di pulizia e di ausiliarato (art. 3 contratto di servizi).
5 L' , quindi, formula una insufficiente contestazione dell'operato, senza chiarire, Controparte_2 nello specifico, le inesattezze addotte e fornire prova delle stesse. L'eccezione di inadempimento sollevata è carente degli elementi necessari a definire le inottemperanze o imprecisioni lamentate, non fornendo i presupposti essenziali per l'inversione dell'onere probatorio che incombeva, dunque, in tal caso, sulla convenuta.
Per tali ragioni, il primo motivo di appello, attinente alla erroneità della sentenza di primo grado, è fondato e va accolto, non avendo l'odierna appellata contestato ed individuato le omissioni nei servizi eseguiti dalla IT nell'opporre il relativo inadempimento.
Venendo all'omessa valutazione della documentazione in primo grado, in tale sede l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto il credito contestato e non provato dalla , nonostante la produzione allegata. Occorre evidenziare che la Parte_1 società concessionaria produceva, in sostegno della propria tesi, la fattura (doc.07, fascicolo parte appellante), il contratto di cessione del credito (doc.09), da cui deriva certamente la propria legittimazione attiva, il contratto di appalto di servizi (doc.08), la cui efficacia è contestata con il formulato appello incidentale, e, infine, una vasta produzione di precedenti giurisprudenziali.
Si ritiene che la abbia adempiuto il proprio onere probatorio. Invero, come si è Parte_1 detto, il presunto credito trova fondamento nella fattura n. 106267, che, seppure documento di natura unilaterale (v. Cass. ord. n. 21466/2013) è adeguatamente corroborata. La pretesa azionata nasce da uno specifico rapporto contrattuale (contratto di servizi del 22.9.2018). L'allegazione del contratto di appalto, nonché di cessione, è idoneo ad integrare la fattura, fornendo un titolo giustificativo ed un adeguato fondamento alla pretesa creditoria.
Quindi, in tema di onere probatorio, l'esistenza del credito ed il suo ammontare sono elementi costitutivi della pretesa che devono essere provati da colui che intenda farli valere. Nel caso de quo, la documentazione allegata da parte appellante è idonea a provare il rapporto contrattuale ed il credito azionato. Pertanto, il Tribunale di primo grado ha omesso una piena valutazione della documentazione prodotta, considerando il credito non provato.
Ne consegue che, sulla base dei rilievi svolti, riconosciuta la fondatezza dei motivi di impugnazione della sentenza n. 4333/2023 per erroneità nella valutazione dell'eccezione di inadempimento nonché della documentazione prodotta, e dunque dovendo accogliersi l'appello principale, deve procedersi ad un'analisi della domanda formulata con appello incidentale condizionato all'accoglimento, proposto dall' tempestivamente con comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta.
Parte appellata ha rilevato che il contratto di appalto sottoscritto in data 22.9.2018 aveva durata dal
1.9.2018 al 30.6.2019, mentre la fattura n.106267 era emessa in data 18.9.2018, riferibile pertanto a
6 prestazioni eseguite anteriormente alla stipula. Ha evidenziato che l'accordo intercorrente con una
Pubblica Amministrazione richiede la forma scritta ad substantiam, che deve perfezionarsi prima dell'esecuzione dell'incarico, quale requisito previsto dal legislatore a pena di nullità.
Ad avviso della Corte è condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che ammette un'efficacia retroattiva degli effetti del contratto pubblico, sebbene entro precisi vincoli funzionali, qualora, in particolare, tale previsione sia introdotta all'interno del contratto. Secondo tale prospettiva, con riferimento ad una fattispecie sia pure differente, la Suprema Corte così chiariva: “La tesi della necessaria stipula del contratto con la pubblica amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione del negozio, e quindi in un momento anteriore all'effettuazione delle prestazioni, con conseguente nullità del contratto redatto successivamente, trova un appiglio giurisprudenziale. Pare però preferibile la diversa tesi che propende per la possibilità della stipulazione di un contratto scritto in un momento successivo all'esecuzione delle prestazioni sanitarie purché vi sia la previsione di effetti retroattivi dello stesso, sin dall'inizio dell'anno, con riferimento alle prestazioni già eseguite.
Per tale ragione, non si tratta di convalidare un contratto nullo, ma semplicemente di garantire che gli effetti del contratto stipulato successivamente (…) retroagiscano, ammantando di legittimità anche le prestazioni eseguite prima della stipulazione.” (Cass. civ. n. 16221/2025).
Nella fattispecie, l'art. 1 comma 1.3 del contratto di servizi stabiliva che “la prestazione del servizio di pulizia e di ausiliarato, ove richiesto, presso l'istituzione di cui in premessa ha pertanto durata di 10 mesi, a decorrere dal 1 settembre 2018 sino al 30 giugno 2019”. Pertanto, il suddetto contratto, pur stipulato il 22.9.2018, prevedeva espressamente la produzione di effetti retroattivi, in tal caso riconducibili all'inizio del mese di settembre, per cui appare inequivoca la volontà delle parti di disporre una copertura e validità delle prestazioni antecedenti alla stipula. Ciò appare coerente con la predisposizione di servizi di pulizie necessarie anche all'inizio dell'attività scolastica. Dunque, non è possibile riconoscere una violazione del requisito di forma scritta ad substantiam, in quanto risulta esplicita la previsione delle parti che lascia retroagire l'efficacia del contratto ad una data anteriore alla stipula, dando continuità e legittimità alle prestazioni eseguite dal 1.9.2018 sino alla stipula.
Non può essere esaminata l'eccepita difformità tra il CIG indicato in contratto e il CIG in fattura, in quanto si tratta di una contestazione sollevata per la prima volta in appello e dunque tardiva.
Infine, parte appellata ha contestato il mancato intervenuto assenso dell'Amministrazione alla notifica dell'atto di cessione del 17.10.2017, vista la normativa in materia di cessione dei crediti della Pubblica Amministrazione, trattandosi, nel caso di specie, di un credito futuro.
In primo luogo si osserva che il comma 687 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018, riportato in contratto, prevedeva che “Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche
7 nell'anno scolastico 2017/2018 e il regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018/2019 (…)
l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari (…) prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, sino alla data di effettiva attivazione della convenzione- quadro di cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 giugno 2019”.
Pertanto i crediti oggetto di cessione sono relativi ad un rapporto contrattuale prorogato per legge.
Inoltre, non vi è prova di un tempestivo rifiuto da parte del debitore ceduto, ai sensi del tredicesimo comma del poi abrogato art. 106 del d.lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis, il cui secondo comma, tra l'altro, stabiliva che «le cessioni di crediti da corrispettivi di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione».
In conclusione, per i motivi esposti, l'appello principale è fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata. Va dichiarata l'infondatezza dell'appello incidentale, che deve essere rigettato.
Vanno pertanto riconosciute in favore dell'appellante le seguenti somme:
a) euro 10.097,18 per sorte capitale;
b) gli interessi legali di mora maturati su tale importo secondo il tasso di riferimento indicato dall'art. 5, co. 2, del d.lgs. 231/2002 dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento del capitale, cioè dal 19.10.2018;
c) gli interessi maturati sull'importo dei suddetti interessi legali di mora secondo lo stesso tasso di riferimento di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 231/2002 dalla data della domanda giudiziale, cioè dal
20.4.2020, secondo il comb. disp, degli artt. 1284, co. 4, e 1283 c.c.;
d) l'importo di 40,00 € previsto dall'art. 6, co. 2, del d.lgs. 231/2002
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata impongono una nuova regolamentazione delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza considerato l'esito complessivo della lite, ai fini della liquidazione (v. Cass. civ. n. 9064/2018).
Pertanto, in ragione dell'accoglimento dell'appello, va riformata integralmente la sentenza impugnata, ritenendo fondato e provato il credito azionato.
Le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico dell' e Controparte_2 vanno liquidate in primo grado per le controversie di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00, nella somma di € 2.600,00 per compensi professionali oltre euro 390,00 per rimborso spese generali di difesa e di rappresentanza. Le spese del presente grado di giudizio sono da porre integralmente a carico dell'appellato e vanno liquidate - in base ai parametri contenuti nelle tabelle allegate al d.m.
8 Giustizia 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000 – in € 3.000,00 per compensi professionali ed euro 450,00 per spese generali di rappresentanza e di difesa.
Infine, deve darsi atto – ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto, stante l'infondatezza dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 4333/2023 pubblicata il 27.04.2023:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 4333/2023 emessa dal Tribunale di
Napoli e condanna l' al pagamento della Controparte_2 somma di € 10.097,18, degli interessi legali di mora maturati su tale importo secondo il tasso di riferimento indicato dall'art. 5, co. 2, del d.lgs. 231/2002 dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento del capitale, cioè dal 19 ottobre 2018, degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati secondo lo stesso tasso di riferimento di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 231/2002 che, alla data del 20.4.2020, erano scaduti da oltre sei mesi , nonché di € 40,00 per il mancato pagamento della fattura costituente sorte capitale;
2. condanna parte appellata al pagamento delle spese di cui al primo grado di giudizio che liquida in € 2.600,00 per compenso professionale e € 390,00 per rappresentanza e difesa;
3. condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in favore dell' , che liquida in € 3.000,00 per Controparte_2 compenso professionale e € 450,00 per rappresentanza e difesa;
4. dà atto della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 13. comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 e condanna parte appellata al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quella dovuta per l'appello incidentale proposto.
Così deciso in Napoli, il 9 dicembre 2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
9