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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/02/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6503 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
T R A rappresentato e difeso dall'avv. Luigi De Gennaro, presso il quale Parte_1
domiciliano in Pozzuoli alla via Vecchia San Gennaro n. 42;
OPPONENTE
E ersona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Giovan Battista Santanggelo e dall'avv. Giacomo Sepe, tutti elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in Napoli alla via Poerio n. 90;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte sostitutive dell'udienza del 10.10.2024 il difensore di parte opposta si è riportato alle proprie richieste, chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo 1527/2019 il Tribunale di Nola ha ingiunto a il pagamento Parte_1
dell'importo di Euro 57.433,12, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Con atto di citazione tempestivamente notificato ha proposto formale opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo, eccependo l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio, ed in ogni caso l'infondatezza della pretesa creditoria. Ha pertanto insistito per l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese processuali.
Si è costituita in giudizio , la quale ha eccepito l'infondatezza dell'avversa pretesa, CP_1
chiedendone il rigetto, con conferma del provvedimento monitorio, e con vittoria di spese di lite.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n.
1629). Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU,
06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448). La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Quanto allo svolgimento del processo, pare sufficiente precisare che con ordinanza del 21.4.2021 non è stata concessa la provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato, e che nel prosieguo è stata espletata ctu, di cui si dirà di qui a poco.
In via del tutto preliminare va disattesa la preliminare ecezione di difetto di legittimazione attiva dell'odierna opposta, cessionaria dei crediti maturati in origine in favore di Findomestic, non solo perchè genericamente formulata, ma anche perché sin dalla sede monitoria è stata versata in atti documentazione comprovante sia la comunicazione di cessione del credito (da Findomestic a Hoist), che l'opponente non ha negato di aver ricevuto, sia l'avviso in Gazzetta Ufficiale della cessione da parte di quest'ultima dei crediti in blocco in favore di Marte. Si consideri, sul punto, che “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio”(Cass. n. 17944 de 22.6.2023).
Ciò posto, e passando al merito, l'opponente non contesta di aver intrattenuto con Findomestic i rapporti contrattuali indicati nel ricorso monitorio, nè di aver ricevuto le somme in essi indicati, nè tantomeno di aver completato i relativi pagamenti.
Le contestazioni, piuttosto, riguardano le condizioni contrattuali stabilite unilateralmente dall'Istituto di Credito, e l'andamento del rapporto. Ciò posto, in primo luogo va disattesa l'eccezione di nullità dei rapporti per omessa/inesatta indicazione dell , in quanto sul punto appare sufficiente precisare che Par
“l'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 18235 del 3.7.2024).
Per quanto riguarda, invece, la presunta difformità tra l'indice sintetico di costo e le condizioni concretamente applicate nel corso dei rapporti, anche a voler prescindere dall'estrema genericità della difesa sollevata dall'opponente, si evidenzia che il ctu nominato in corso di causa ha dato atto della corretta applicazione di tutte le condizioni contrattualmente concordate.
Parimenti, vanno disattese le eccezioni sollevate circa la vessatorietà delle clausole previste nei contratti.
Nel precisare che anche in tal caso le difese contenute nell'atto di opposizione risultano in buona parte generiche, anche perché indistintamente riferite a tutti i rapporti contrattuali, senza ulteriori specificazioni relative ai singoli finanziamenti, quanto alla presunta vessatorietà della clausola di decadenza dal beneficio del termine, è sufficiente precisare che già l'art. 1819 c.c. legittima il mutuante ad esigere l'immediata restituzione del capitale prestato, anche in caso di pagamento di una sola rata.
Nè, del resto, le altre clausole inserite nei contratti possono essere sussunte tra le clausole di cui agli artt. 33 ss D. Lgs. 206/2005. Nel merito dei rapporti, va disattesa l'eccezione con cui l'opponente deduce che la controparte non avrebbe depositato documentazione non idonea a dare la prova del credito, avendo la medesima depositato la documentazione comprovante il credito ed a ricostruirne l'evoluzione, a partire dalla data di stipula dei contratti, mediante il deposito delle liste movimenti, avverso le quali non è stata sollevata alcuna contestazione specifica.
Per quanto concerne, invece, la difesa con cui l'opponente ha eccepito l'applicazione di interessi usurari, ovvero superiori al cd. tasso soglia fissato con legge, si evidenzia che in linea di principio non è proibito alle parti determinare un tasso superiore alla misura legale, purché inferiore al tasso soglia. Ai sensi dell'art. 1284 3° comma, “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”. Qualora, invece, siano convenuti interessi usurari, “la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” (art. 1815 2° comma c.c.).
Si precisa, peraltro, che la valutazione relativa al superamento del tasso soglia deve essere condotta in ossequio alle coordinate di recente affermate dalle Sezioni Unite le quali, (con riferimento ad un contratto di mutuo, ma con considerazioni estendibili anche ai contratti di conto corrente) hanno affermato il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante
e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Sez. Un. n. 24675 del 19.10.2017). Orbene, il ctu nominato in corso di causa, il cui elaborato viene interamente condiviso, in quanto sufficientemente dettagliato ed immune da censure, ha escluso, per ciascuno dei rapporti azionati nella sede monitoria, il superamento del tasso ministeriale.
Del resto, esaminate le osservazioni del consulente di parte opponente, e le relative repliche del ctu, non vi è alcun elemento per discostarsi dalla conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale.
Per l'effetto, il credito azionato in via monitoria ha trovato pieno riconoscimento anche all'esito del procedimento di cognizione piena.
È infondata, infine, l'eccezione di sproporzione della clausola relativa agli interessi moratori, con istanza di riduzione ex art. 1384 c.c..
È pur vero che la convenzione con cui si determina la misura degli interessi moratori ben può essere assimilata ad una clausola penale, in quanto entrambe predeterminano l'importo dei danni conseguenti all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie (cfr. Cass. Civ. n. 2538 del
17.3.1994; Cass. n. 8481 del 21.6.2001), ma è altrettanto vero che la riduzione può essere disposta soltanto quando siano state dedotte e dimostrate le circostanze rilevanti e necessarie per poter formulare un tale giudizio.
Nel caso in esame, invece, l'unico elemento probatorio certo è quello per cui gli interessi moratori sono stati pattuiti - come suevidenziato - nel rispetto del tasso soglia, e l'opponente non ha indicato alcun ulteriore elemento da cui, in ipotesi, ricavare la natura sproporzionata dalla clausola.
Per l'effetto, l'eccezione non può che essere rigettata.
In ragione di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione è infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Ogni ulteriore questione, pur proposta, resta assorbita nella presente decisione. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M.
55/2015, tenuto conto della complessità e del valore della controversia, nonché dell'istruttoria espletata.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rrigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
1527/2019, dichiarandolo esecutivo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in Parte_1
Euro 10.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge;
- Pone le spese di ctu definitivamente a carico di Parte_1
Così deciso in Nola, 4 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6503 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
T R A rappresentato e difeso dall'avv. Luigi De Gennaro, presso il quale Parte_1
domiciliano in Pozzuoli alla via Vecchia San Gennaro n. 42;
OPPONENTE
E ersona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Giovan Battista Santanggelo e dall'avv. Giacomo Sepe, tutti elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in Napoli alla via Poerio n. 90;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte sostitutive dell'udienza del 10.10.2024 il difensore di parte opposta si è riportato alle proprie richieste, chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo 1527/2019 il Tribunale di Nola ha ingiunto a il pagamento Parte_1
dell'importo di Euro 57.433,12, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Con atto di citazione tempestivamente notificato ha proposto formale opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo, eccependo l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio, ed in ogni caso l'infondatezza della pretesa creditoria. Ha pertanto insistito per l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese processuali.
Si è costituita in giudizio , la quale ha eccepito l'infondatezza dell'avversa pretesa, CP_1
chiedendone il rigetto, con conferma del provvedimento monitorio, e con vittoria di spese di lite.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n.
1629). Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU,
06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448). La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Quanto allo svolgimento del processo, pare sufficiente precisare che con ordinanza del 21.4.2021 non è stata concessa la provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato, e che nel prosieguo è stata espletata ctu, di cui si dirà di qui a poco.
In via del tutto preliminare va disattesa la preliminare ecezione di difetto di legittimazione attiva dell'odierna opposta, cessionaria dei crediti maturati in origine in favore di Findomestic, non solo perchè genericamente formulata, ma anche perché sin dalla sede monitoria è stata versata in atti documentazione comprovante sia la comunicazione di cessione del credito (da Findomestic a Hoist), che l'opponente non ha negato di aver ricevuto, sia l'avviso in Gazzetta Ufficiale della cessione da parte di quest'ultima dei crediti in blocco in favore di Marte. Si consideri, sul punto, che “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio”(Cass. n. 17944 de 22.6.2023).
Ciò posto, e passando al merito, l'opponente non contesta di aver intrattenuto con Findomestic i rapporti contrattuali indicati nel ricorso monitorio, nè di aver ricevuto le somme in essi indicati, nè tantomeno di aver completato i relativi pagamenti.
Le contestazioni, piuttosto, riguardano le condizioni contrattuali stabilite unilateralmente dall'Istituto di Credito, e l'andamento del rapporto. Ciò posto, in primo luogo va disattesa l'eccezione di nullità dei rapporti per omessa/inesatta indicazione dell , in quanto sul punto appare sufficiente precisare che Par
“l'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 18235 del 3.7.2024).
Per quanto riguarda, invece, la presunta difformità tra l'indice sintetico di costo e le condizioni concretamente applicate nel corso dei rapporti, anche a voler prescindere dall'estrema genericità della difesa sollevata dall'opponente, si evidenzia che il ctu nominato in corso di causa ha dato atto della corretta applicazione di tutte le condizioni contrattualmente concordate.
Parimenti, vanno disattese le eccezioni sollevate circa la vessatorietà delle clausole previste nei contratti.
Nel precisare che anche in tal caso le difese contenute nell'atto di opposizione risultano in buona parte generiche, anche perché indistintamente riferite a tutti i rapporti contrattuali, senza ulteriori specificazioni relative ai singoli finanziamenti, quanto alla presunta vessatorietà della clausola di decadenza dal beneficio del termine, è sufficiente precisare che già l'art. 1819 c.c. legittima il mutuante ad esigere l'immediata restituzione del capitale prestato, anche in caso di pagamento di una sola rata.
Nè, del resto, le altre clausole inserite nei contratti possono essere sussunte tra le clausole di cui agli artt. 33 ss D. Lgs. 206/2005. Nel merito dei rapporti, va disattesa l'eccezione con cui l'opponente deduce che la controparte non avrebbe depositato documentazione non idonea a dare la prova del credito, avendo la medesima depositato la documentazione comprovante il credito ed a ricostruirne l'evoluzione, a partire dalla data di stipula dei contratti, mediante il deposito delle liste movimenti, avverso le quali non è stata sollevata alcuna contestazione specifica.
Per quanto concerne, invece, la difesa con cui l'opponente ha eccepito l'applicazione di interessi usurari, ovvero superiori al cd. tasso soglia fissato con legge, si evidenzia che in linea di principio non è proibito alle parti determinare un tasso superiore alla misura legale, purché inferiore al tasso soglia. Ai sensi dell'art. 1284 3° comma, “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”. Qualora, invece, siano convenuti interessi usurari, “la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” (art. 1815 2° comma c.c.).
Si precisa, peraltro, che la valutazione relativa al superamento del tasso soglia deve essere condotta in ossequio alle coordinate di recente affermate dalle Sezioni Unite le quali, (con riferimento ad un contratto di mutuo, ma con considerazioni estendibili anche ai contratti di conto corrente) hanno affermato il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante
e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Sez. Un. n. 24675 del 19.10.2017). Orbene, il ctu nominato in corso di causa, il cui elaborato viene interamente condiviso, in quanto sufficientemente dettagliato ed immune da censure, ha escluso, per ciascuno dei rapporti azionati nella sede monitoria, il superamento del tasso ministeriale.
Del resto, esaminate le osservazioni del consulente di parte opponente, e le relative repliche del ctu, non vi è alcun elemento per discostarsi dalla conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale.
Per l'effetto, il credito azionato in via monitoria ha trovato pieno riconoscimento anche all'esito del procedimento di cognizione piena.
È infondata, infine, l'eccezione di sproporzione della clausola relativa agli interessi moratori, con istanza di riduzione ex art. 1384 c.c..
È pur vero che la convenzione con cui si determina la misura degli interessi moratori ben può essere assimilata ad una clausola penale, in quanto entrambe predeterminano l'importo dei danni conseguenti all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie (cfr. Cass. Civ. n. 2538 del
17.3.1994; Cass. n. 8481 del 21.6.2001), ma è altrettanto vero che la riduzione può essere disposta soltanto quando siano state dedotte e dimostrate le circostanze rilevanti e necessarie per poter formulare un tale giudizio.
Nel caso in esame, invece, l'unico elemento probatorio certo è quello per cui gli interessi moratori sono stati pattuiti - come suevidenziato - nel rispetto del tasso soglia, e l'opponente non ha indicato alcun ulteriore elemento da cui, in ipotesi, ricavare la natura sproporzionata dalla clausola.
Per l'effetto, l'eccezione non può che essere rigettata.
In ragione di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione è infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Ogni ulteriore questione, pur proposta, resta assorbita nella presente decisione. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M.
55/2015, tenuto conto della complessità e del valore della controversia, nonché dell'istruttoria espletata.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rrigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
1527/2019, dichiarandolo esecutivo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in Parte_1
Euro 10.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge;
- Pone le spese di ctu definitivamente a carico di Parte_1
Così deciso in Nola, 4 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)