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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10428 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 14243/2022 R.Gen.Aff.Cont. Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Luigia Stravino, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14243/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 14.07.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 03.11.2025 TRA Parte_1
173/17 TRIBUNALE
[...] Parte_2
NAPOLI , c.f.: , elett.te dom.ta presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. LA ROSA MARIA ROSARIA, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù C.F._1 di procura in atti
- ATTRICE E
, c.f.: , elett.te Controparte_1 P.IVA_2 dom.ta in Via Longhin n. 1 presso lo studio dell'Avv. FRANCESCON MARCO, c.f.: , dal quale C.F._2
è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA NONCHE' c.f. Controparte_2
, elett.te dom.ta in Roma, Piazzale Clodio n. 8, P.IVA_3 presso lo studio dell'Avv. ANGELUCCI DAVIDE, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa, C.F._3 unitamente all'Avv. LORRAI EMANUELA, c.f.: , in virtù di procura in calce alla comparsa C.F._4 di costituzione e risposta
- CONVENUTA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc). Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 14.07.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 03.06.2022, la Curatela Fall. n. 173/17 Tribunale di Napoli
[...]
(d'ora in poi “la Curatela”) ha convenuto Parte_1 in giudizio la (d'ora in poi ) e la Controparte_1 CP_1
(d'ora in poi “ ”), Parte_3 CP_3 deducendo che:
- Con atto del 23/10/12 n.reg. 4350 per Notar la Persona_1
(d'ora in poi Parte_1
“ ) si costituiva in ATI con la e la Pt_1 CP_1 CP_4 al fine e di ottenere l'affidamento dell'esecuzione delle
[...] forniture e posa in opera di carpenteria metallica per la realizzazione dell'edificio “Piastra Parcheggi” nell'ambito dell'esecuzione delle opere di infrastruttura complementari agli edifici della Stazione Ferroviaria di Roma Termini, opere affidate da all' Controparte_5 Controparte_6
e Ircop Spa;
[...]
- Che, conseguentemente, in data 20.10.2012 veniva sottoscritto il contratto n. CO/034/001/12, con cui CP_6
in proprio e nella qualità di capogruppo della
[...] Contr predetta affidava all'ATI costituita da CP_1 Pt_1
e tale fornitura e posa in opera di carpenteria CP_4 metallica per gli edifici “ e “Piastra Parte_4 parcheggi”;
- Che nel luglio 2013 veniva posta in Concordato CP_4
Preventivo dal Tribunale di Parma, che nel marzo 2014 ne autorizzava pertanto lo scioglimento dall'ATI;
- Che, nonostante ciò, la aveva manifestato l'intenzione CP_6 di continuare la fornitura già iniziata con una nuova costituenda ATI, formata da e al fine di CP_1 Pt_1
- 2 - consentire l'ultimazione dei lavori oggetto del contratto già firmato;
- Che alla era poi subentrata la per cessione di CP_6 CP_3 ramo di azienda;
- Che e sottoscrivevano pertanto, in CP_4 CP_1 Pt_1 data 25.03.2014, un Atto di scioglimento e costituzione di ATI per Notar n.rep. 331.757; nell'ambito della Persona_1 nuova ATI, a veniva confermato il ruolo di CP_1 capogruppo e mandataria;
- Che all'originario contratto di appalto n. CO/034/001/12 veniva sostituito un nuovo contratto, sottoscritto con l
[...]
n. CO/034/001/14; CP_7
- Che, inoltre, e in data 10.12.2015, CP_1 Pt_1 redigevano un “Regolamento di Mandato” con cui decidevano di regolare i loro rapporti;
- Che, a seguito del recesso volontario della con atto Pt_1 per Notar del 09.03.2017, n. 1451 serie IT Persona_1
MAEG e provvedevano a sciogliere l'ATI; Pt_1
- Che la versava in stato di decozione, e pertanto, con Pt_1 sentenza n. 173/17, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli;
- Che la Curatela, ricostruendo la vicenda in questione, rinveniva nella contabilità della società fallita un persistente credito di € 386.688,50, derivante dalle fatture n. 4 del 31.01.2017 per € 154.848,50 e n. 20 del 03.03.2017 per € 231.800,00, emesse nei confronti della giusta CP_3
“Commessa 034 Esecuzione delle Opere Infrastrutturali complementari agli Edifici della Stazione Ferroviaria di Roma Termini. Contratto di fornitura e posa in opera carpenterie metalliche delle opere strutturali”, e segnatamente sulla scorta del Sal n. 18 per lavori eseguiti fino al 31.12.2016, e del Sal n. 21 per lavori eseguiti fino al 28.02.2017, entrambi sottoscritti dalla CP_1
- Che dette fatture non sono state pagate dalla;
CP_3
- Che, inoltre, è emerso in capo alla un ulteriore Pt_1 credito di € 105.820,27, costituito dal 5% delle somme fatturate, “ritenute a garanzia” ed ingiustificatamente non restituite dalla CP_1
- 3 - - Che l'atto negoziale che ha originato la Committenza, all'art 11, prevede che “La Committente provvederà a pagare direttamente sia alla mandataria che alle mandanti della contraente, le fatture dalle stesse emesse secondo le quote di partecipazione all'ATI”;
- Che, inoltre, il Regolamento di Mandato stipulato tra CP_1
e all'art. 3 prevede che “l'Impresa Capogruppo Pt_1
Mandataria provvederà a :…e) assicurare la regolare distribuzione dei pagamenti in conformità alla ripartizione dei lavori di cui all'art.
2. A tale scopo ciascuna Impresa fatturerà direttamente i corrispettivi di sua competenza nei confronti della Committente, la quale pagherà direttamente la Capogruppo Mandataria, che a sua volta pagherà la quota di appartenenza alla Mandante con bonifico bancario entro 90+15 giorni data fattura fine mese, indipendentemente dalla data di pagamento della Committente”;
- Che tale pattuizione rende anche la obbligata, in via CP_1 alternativa, al pagamento delle suindicate fatture, nonché, in via esclusiva, alla restituzione della somma indebitamente trattenuta “a garanzia” di un contratto per la cui esecuzione nessuna altra prestazione la ha più effettuato. Pt_1
Alla luce di tali premesse, la Curatela ha dunque agito in giudizio nei confronti degli odierni convenuti al fine di ottenere: la condanna di o di in via alternativa, ovvero, in CP_3 CP_1 subordine, di entrambe in solido, al pagamento delle suddette fatture, per l'importo di € 386.688,50; la restituzione, da parte di delle suddette somme ritenute “a garanzia”, pari ad € CP_1
105.820,27; oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo.
1.1. In data 26.10.2022 si è costituita in giudizio la eccependo: CP_1
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, per essere invece competente quello di Treviso in virtù dell'art. 15 del citato Regolamento di Mandato, ai sensi del quale "qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, sarà demandata in via esclusiva al foro di Treviso";
- la sussistenza di una litispendenza o continenza rispetto al giudizio pendente dinanzi alla Cassazione con r.g. n. 22044/2021, avente ad oggetto l'impugnativa, da parte di del decreto 1029/2021 con cui il Tribunale di Napoli CP_1
- 4 - ha rigettato l'opposizione allo stato passivo formulata dalla stessa nell'ambito del fallimento della con Pt_1 conseguente necessità di cancellare la causa dal ruolo o di sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c., a seconda dell'ipotesi ravvisata;
- in ogni caso, l'eventuale compensazione tra i propri controcrediti vantati nei confronti della Curatela e quanto da questa domandato nel presente giudizio, con conseguente necessità di sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. nell'attesa della definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo (nell'ambito del quale tali controcrediti sono oggetto di accertamento);
- nel merito, l'infondatezza della pretesa attorea, posto che l'applicabilità del citato art. 3 del Regolamento di mandato, ai fini del pagamento dei corrispettivi da parte della mandataria nei confronti della mandante, presuppone che sia previamente avvenuto il pagamento da parte del terzo debitore (cioè il Committente) al mandatario ( , o comunque, ai sensi CP_1 dell'art. 1710 c.c., che il mancato pagamento da parte del debitore sia dipeso dall'inadempimento degli obblighi di esecuzione del mandato con la diligenza del buon padre di famiglia gravanti sul mandatario, circostanze entrambe non provate dall'attrice;
- che, inoltre, la Curatela non ha fornito alcuna prova dell'intervenuto collaudo positivo dell'opera, condizione per il consolidarsi definitivo dei corrispettivi da essa maturati, mentre risulta per tabulas che la committente, durante le operazioni di collaudo, ha rilevato numerose non conformità sulla parte di competenza della stessa (saldature), chiedendone pertanto il pronto ripristino;
- che a detti ripristini ha provveduto direttamente in CP_1 quanto obbligata verso la committente, addossandosi consistenti oneri che in realtà devono essere posti in capo alla Curatela;
- che, rispetto alla domanda di condanna in solido con la , CP_3 non vi è cognizione del Tribunale adito, stante la sussistenza di una clausola compromissoria che devolve ad arbitri ogni controversia attinente al contratto di appalto SALC -Campolo,
- 5 - e tenuto conto che la domanda attorea si fonderebbe su un rapporto di connessione tra tale rapporto ed il rapporto di mandato tra e CP_1 Pt_1
- che, rispetto alla domanda di restituzione delle ritenute a garanzia, l'importo realmente spettante alla Curatela è significativamente inferiore rispetto a quanto richiesto, avendo già corrisposto alla stessa € 77.599,77 a titolo di CP_1 ritenute pagate in anticipo, e dovendosi rilevare una duplicazione della domanda di pagamento delle ritenute in relazione alle fatture azionate nel presente giudizio, rispetto alle quali parte attrice ha richiesto l'importo al lordo delle ritenute di garanzia (da quantificarsi in € 17.430,88);
- che, in ogni caso, anche l'importo residuo così individuato andava richiesto nei confronti della committente, posto che per contratto i pagamenti da parte di alla mandataria CP_3 CP_1 delle fatture emesse dalla mandante sulla base dei Sal Pt_1 avviene al netto delle ritenute di garanzia, le quali vengono poi svincolate solo dopo l'esito positivo del collaudo finale, di cui però parte attrice non ha fornito prova;
- che, comunque, anche tale credito, ove eventualmente riconosciuto, andrebbe compensato con i controcrediti spettanti ad essa nei confronti dell'attrice. CP_1
Alla luce di tali eccezioni, chiedeva dunque pronunciarsi CP_1
l'incompetenza territoriale del Giudice adito per un verso, la carenza di giurisdizione per un altro, nonché, in ogni caso, l'infondatezza della domanda attorea. Nel costituirsi, proponeva inoltre domanda CP_1 riconvenzionale trasversale nei confronti della , chiedendo: CP_3 nell'ipotesi di accoglimento della domanda principale-alternativa avente ad oggetto il pagamento delle fatture azionate, nonché dell'ulteriore domanda avente ad oggetto il pagamento delle ritenute a garanzia, la manleva da parte di;
nell'ipotesi di CP_3 accoglimento della domanda subordinata di condanna in solido, il regresso nei confronti della stessa. Inoltre, ha proposto nei confronti di domanda di restituzione delle ritenute a CP_3 garanzia che essa ha versato a in sede di pagamento Pt_1 anticipato di un serie di fatture, per un importo complessivo di € 77.599,77.
- 6 - Conseguentemente, ha chiesto dunque al giudice di autorizzare la chiamata in causa del terzo, differendo l'udienza al fine di provvedere alla notifica nei suoi confronti.
1.2. Con provvedimento del 28.10.2022, il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa della da parte della differendo la CP_3 CP_1 prima udienza al 27.03.2023. 1.3. In data 07.03.2023 si è costituita in giudizio la , contestando CP_3 tanto la domanda di parte attrice, quanto quella proposta in via riconvenzionale trasversale nei suoi confronti dalla CP_1 eccependo a tal fine:
- In via preliminare, la litispendenza e/o continenza con il procedimento pendente dinanzi alla Cassazione con R.G. n. 22044/2021, nonché il difetto di giurisdizione del Giudice adito, aderendo alle eccezioni formulate su tali punti dalla
CP_1
- Che in virtù del Regolamento di mandato stipulato tra la e la essa provvedeva, nel corso dell'appalto Pt_1 CP_1 per cui è causa, a corrispondere alla mandataria anche CP_1 gli importi maturati dalla mandante e così è stato Pt_1 fino a intervenuto fallimento della mandante;
- Che in particolare, pagate e/o compensate le precedenti fatture emesse dalla in data 27.03.2017 essa provvedeva a Pt_1 corrispondere alla mandataria, sempre in forza del mandato conferitole dalla mandante, il bonifico di complessivi euro 236.028,55, chiarendo, con successiva comunicazione del 04.04.2017, che il detto pagamento dovesse essere imputato: quanto a euro 80.096,52 a saldo della fattura n. 96/2016; quanto a euro 147.867,63 a saldo della fattura n. 4/2017; quanto a euro 8.064,40 in acconto sulla fattura n. 20/2017;
- Che, conseguentemente, la pretesa creditoria della Curatela deve essere decurtata di quanto pagato dalla e imputato CP_3 alle fatture azionate, per complessivi € 155.932,03;
- Che, inoltre, da tale pretesa va detratta altresì la quota corrispondente alla ritenuta a garanzia sulle fatture azionate, pari ad € 6.980,87 per la fattura n. 4, ed € 10.450,00 per la fattura n. 20, essendo state tali somme già richieste nei confronti della CP_1
- 7 - - Che la domanda di restituzione delle ritenute a garanzia anticipate alla nonché quella di manleva per le Pt_1 somme richieste a tale titolo dalla Curatela nel presente giudizio, formulate dalla nei confronti della , CP_1 CP_3 sono infondate per mancata prova dell'esito positivo del collaudo statico (condizione cui il contratto di Committenza subordina la liquidazione delle ritenute in questione da parte del Committente);
- Che, infine, nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni, essa ha contestato all' ritardi e non conformità Controparte_7 nell'esecuzione delle opere affidate, nonché il ritardo nella risoluzione delle stesse non conformità, trovandosi pertanto costretta ad affidare quest'ultima ad altra società, la Sa CP_8
per un importo comprensivo di Iva pari ad € 25.363,80;
[...]
Alla luce di tali circostanze, la ha dunque chiesto di ridurre CP_3 la pretesa della Curatela nei suoi confronti, tenuto conto di quanto già corrisposto e di quanto dovuto dalla nonché il rigetto CP_1 di tutte le domande formulate da quest'ultima nei suoi confronti. Essa, inoltre, ha formulato domanda riconvenzionale nei confronti della quale mandataria dell'ATI, per il predetto maggior CP_1 Par costo di € 25.363,80 corrisposto alla CP_8
1.4. Concessi alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la Curatela, in sede di memoria n. 3, ha chiesto al Giudice, ritenendo sussistenti tutti i presupposti ex artt. 633 e 634 c.p.c., di emettere ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c., condannando la al CP_3 pagamento nei suoi confronti di € 138.501,16, nonché ulteriore ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c., condannando la a restituire, in suo favore, la somma di € 155.932,03, CP_1 indebitamente corrispostale da a titolo di pagamento delle CP_3 fatture oggi azionate nel presente giudizio.
1.5. Con ordinanza del 02.07.2024, il Giudice, disattese le eccezioni di litispendenza e continenza sollevate dalle parti convenute, ha accolto l'istanza ex art. 186-ter c.p.c. formulata dalla Curatela nei confronti della , considerando la sussistenza dei requisiti di CP_3 certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Ravvisata, inoltre, l'apparente fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla idonea a definire CP_1 la controversia tra quest'ultima e la parte attrice, nonché
- 8 - dell'eccezione di difetto di giurisdizione in virtù della clausola arbitrale contenuta nel contratto da cui ha avuto origine la commessa per cui è causa, idonea a definire la controversia tra la e la , ha rinviato la causa per la precisazione delle CP_1 CP_3 conclusioni.
1.6. Con ordinanza del 14.07.2025, infine, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto il 03.11.2025.
2. In via preliminare, deve ritenersi fondata – e quindi va accolta – l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla con CP_1 riguardo alle domande proposte nei suoi confronti dalla Curatela relativamente al rapporto di ATI instaurato tra la stessa e la in virtù dell'atto n. 331.757 del 25.03.2014, disciplinato Pt_1 dal Regolamento di Mandato redatto dalle stesse parti in data 10.12.2015. In particolare, la ha eccepito che, ai sensi dell'art. 15 di CP_1 tale Regolamento, le parti hanno pattuito che “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, sarà demandata in via esclusiva al foro di Treviso”.
2.1. Sul punto, deve innanzitutto respingersi l'eccezione sollevata da parte attrice, secondo cui la clausola in questione sarebbe nulla per violazione dell'art. 29 c.p.c. in quanto, stante il riferimento a
“qualsiasi controversia”, l'accordo non sarebbe riferibile ad “uno o più affari determinati”. A tale proposito, va difatti osservato che la Cassazione, riguardo a tale ipotesi, si limita a ritenere che “una clausola con la quale sia stabilita la competenza di un certo foro "per qualsiasi controversia" è inidonea ad individuare un foro esclusivo, poichè a siffatte espressioni - in mancanza di una specificazione della volontà delle parti di considerare quest'ultimo come l'unico applicabile - deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l'ambito oggettivo di applicabilità di quel foro (ordinanze 9 agosto 2007, n. 17449, 4 settembre 2014, n. 18707, 21 luglio 2015, n. 15278, e 6 ottobre 2020, n. 21362)” (Cass. sez. III, 17 luglio 2023, n. 20713). Se dunque tali clausole – seppur di per sé non siano idonee, in assenza di ulteriori specificazioni (che nel caso di specie
- 9 - comunque vi sono), a far considerare il foro pattuito come esclusivo – valgono, in ogni caso, ad individuare l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale, ne deriva evidentemente che esse devono ritenersi pienamente valide sul piano giuridico. Va peraltro considerato che comunque, con riguardo alla specifica vicenda di cui si tratta, dal predetto Regolamento di mandato stipulato tra le parti emerge con chiarezza la circoscrizione dell'operatività della pattuizione con riferimento a “qualsiasi controversia” afferente al rapporto di ATI costituito tra le parti in vista della realizzazione delle opere per cui è causa, non potendosi, pertanto, in alcun modo ritenere violato il dettato normativo secondo cui la clausola in questione deve essere riferibile ad “uno o più affari determinati”.
2.2. Parimenti infondato è il rilievo secondo cui la clausola in questione sarebbe nulla per mancata sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Tali norme, difatti, come è noto, trovano applicazione esclusivamente in presenza di un contratto c.d. “per adesione”, il quale, secondo quanto autorevolmente chiarito dalla giurisprudenza, ricorre soltanto qualora un determinato schema contrattuale “sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente”, mentre “tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti” (Cass. sez. I, 15 aprile 2015, n. 7605). Ancor più, la giurisprudenza ha precisato che “possono qualificarsi contratti per adesionem soltanto quelli destinati a regolare una serie indefinita di rapporti, mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche, dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti” (Cass. sez. II, 15 febbraio 2002, n. 2208). Ebbene, nel caso di specie è evidente che il Regolamento di Mandato stipulato tra la e la costituisce il frutto CP_1 Pt_1 di trattative intervenute tra le parti, o comunque, in ogni caso, che
- 10 - lo stesso è stato predisposto con riferimento alla singola e specifica vicenda negoziale, non essendo suscettibile di estendersi ad una serie indefinita di rapporti. Ne deriva pertanto che le censure sollevate sul punto dalla Curatela sono infondate.
2.3. L'eccezione, peraltro, oltre che fondata, risulta altresì validamente proposta, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che “la parte la quale eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta anche a contestare tutti i fori alternativamente previsti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (sentenza 1 agosto 2001, n. 10449, confermata dall'ordinanza 18 giugno 2018, n. 15958). Ne consegue che, una volta accertata la validità e operatività della clausola derogatoria contenente l'indicazione di un foro esclusivo, non occorre verificare la validità della deroga anche in relazione ai fori generali richiamati nel secondo motivo di ricorso (artt. 18, 19 e 20 c.p.c.)” (Cass. sez. III, 17 luglio 2023, n. 20713).
2.4. Tutto ciò premesso, va dunque accolta l'eccezione di incompetenza territoriale, per essere competente in via esclusiva il Tribunale di Treviso, rispetto a tutte le domande traenti la propria origine dal rapporto di mandato stipulato tra la e la CP_1 in virtù dell'atto n. 331.757 del 25.03.2014, disciplinato Pt_1 dal Regolamento di Mandato redatto dalle stesse parti in data 10.12.2015, ed in particolare:
- La domanda attorea avente ad oggetto la condanna della tanto in via alternativa quanto in solido con la , CP_1 CP_3 al pagamento dell'importo di € 386.688,50, in virtù delle fatture n. 4 del 31.01.2017 e n. 20 del 03.03.2017, in conseguenza dell'accertata violazione, da parte della stessa, dell'art. 5 dell'Atto di Associazione Temporanea di Impresa e dell'art. 3 del conseguente Regolamento di Mandato;
- La domanda attorea avente ad oggetto la condanna della alla restituzione della somma di € 105.820,27, CP_1
- 11 - indebitamente detenuta dalla stessa “a garanzia” nonostante l'avvenuto recesso della dall'ATI. Pt_1
2.5. Esclusa la competenza di questo Giudice rispetto a tali domande, risulta conseguentemente precluso l'esame delle ulteriori domande proposte da in via subordinata, condizionatamente CP_1 all'accoglimento delle stesse, aventi ad oggetto, alternativamente, la manleva in suo favore da parte di per gli importi CP_3 eventualmente accertati come dovuti alla Curatela, o comunque il regresso per l'ipotesi di condanna in solido.
3. Parimenti fondata è poi l'eccezione di arbitrato rituale, sollevata da nella propria comparsa di risposta. CP_3
L'art. 25 del contratto di appalto CO/034/001/14, stipulato il 18.03.2014 tra la come Committente, e la quale CP_3 CP_1
Contraente (nella qualità di capogruppo dell CP_7
, prevede difatti che “Qualsiasi controversia che dovesse
[...] comunque insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione, applicazione, efficacia e risoluzione del presente contratto, nessuna esclusa, verrà decisa da un Collegio arbitrale che giudicherà secondo diritto in applicazione delle regole previste dagli artt. 806 ss. c.p.c.”, in tal modo dando vita, per il rapporto in questione, ad una ipotesi di arbitrato c.d. rituale. In materia di arbitrato rituale, la giurisprudenza ha chiarito che
“dalla riconduzione dell'eccezione di arbitrato rituale nell'alveo di quella di competenza discende che la sua proposizione debba avvenire, a pena di decadenza, con il primo atto difensivo della parte convenuta, che nel giudizio ordinario di cognizione è costituito dalla comparsa di risposta e nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo -in cui, come è noto, la posizione processuale delle parti è invertita rispetto a quella sostanziale- va invece individuato nell'atto di citazione ex art. 645, comma 1, c.p.c., equivalente sotto il profilo contenutistico a una comparsa di risposta (cfr. Cass. n. 21672/2015, Cass. n. 22528/2006). […] Né in contrario può sostenersi che la competenza arbitrale sia assimilabile a quella funzionale, sì da giustificarne il rilievo officioso ad opera del giudice ex art. 38, comma 3, c.p.c., poichè essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali -anche quando la decisione della controversia implichi la soluzione di questioni incidenti su diritti indisponibili- rimangono libere di
- 12 - scegliere se sottoporre la vertenza agli arbitri, e quindi anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l'esclusione della competenza di questi ultimi, mediante l'introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato, dall'altro (cfr. Cass. n. 22748/2015; id., Cass. n. 15300/2019)” (Cass. sez. II, 3 gennaio 2024, n. 112). Ne consegue che l'eccezione di arbitrato rituale, secondo la consolidata giurisprudenza richiamata, non è rilevabile d'ufficio, ma rientra nella disponibilità delle parti, per cui deve essere sollevata dalla parte interessata nei termini di decadenza all'uopo previsti dal codice, e cioè nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
3.1. Nel caso di specie, l'eccezione in parola è stata tempestivamente proposta dalla , nella propria comparsa di risposta, con CP_3 riguardo ai rapporti tra essa e la nel resistere alle domande CP_1 riconvenzionali da quest'ultima formulate nei suoi confronti. Essa, inoltre, è stata sollevata dalla nella propria comparsa CP_1 di risposta, ma con esclusivo riguardo al rapporto tra la e Pt_1 la (al fine di escludere la fondatezza della domanda di CP_3 condanna in solido formulata dalla Curatela nei confronti dei due convenuti, sul presupposto della connessione tra tale rapporto ed il rapporto di mandato sussistente e . Né la CP_9 Pt_1
Curatela, né la hanno invece sollevato l'eccezione con CP_3 riferimento ai rapporti reciproci. Ebbene, posto che l'eccezione di arbitrato, come osservato, è rimessa alla disponibilità delle parti, non è possibile ritenere che la relativa proposizione da parte di un terzo (in questo caso CP_1 consenta di ritenerla ritualmente sollevata relativamente a tale ultima ipotesi, sicché la stessa potrà essere esaminata con esclusivo riguardo ai rapporti . CP_10
3.2. Sul piano degli effetti dell'accoglimento dell'eccezione di arbitrato rituale, la giurisprudenza ha invece chiarito che “l'arbitrato rituale, che ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del Giudice ordinario, con la conseguenza che l'eccezione di compromesso ha carattere processuale e dà luogo ad una questione di competenza (cfr. Cass., Sez. II, 3/01/2024, n. 112; 16/11/2021, n. 34569; Cass., Sez. VI, 5/10/2021, n. 26949), idonea
- 13 - a giustificare, in caso di accoglimento dell'eccezione, l'applicazione dell'art. 50 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. VI, 21/01/2016, n. 1101; 6/12/2012, n. 22002)” (Cass. sez. I, 5 agosto 2024, n. 22086).
3.3. Conseguentemente, dovrà dichiararsi l'incompetenza di questo Giudice, per essere competente il collegio arbitrale previsto all'art. 25 del richiamato contratto, rispetto a tutte le domande – nei rapporti tra e – insorte in relazione alla CP_3 CP_1 interpretazione, esecuzione, applicazione, efficacia e risoluzione del contratto stesso, e segnatamente:
- La domanda con cui ha chiesto la condanna della CP_1
al pagamento di tutte le ritenute a garanzia che essa ha CP_3 versato a in sede di pagamento anticipato delle Pt_1 fatture da questa emesse nn. 85, 184, 210 del 2015 e 1, 19, 44, 60 75 e 96 del 2016, per un complessivo importo di euro 77.599,77;
- La domanda con cui la chiede la condanna della CP_3 Contr
nella qualità di mandataria dell che risponde nei CP_1 confronti della committente anche con riguardo agli inadempimenti eventualmente imputabili alle mandanti), al pagamento in suo favore dei maggiori costi sostenuti per il Contr ripristino delle opere mal eseguite dall' di cui era mandataria con nella misura di € 25.363,80, oltre Pt_1 interessi e rivalutazione;
Viceversa, per quanto riguarda il rapporto tra la Curatela e la
, in assenza di ogni rilievo delle parti sul punto, la CP_3 competenza deve ritenersi definitivamente radicata dinanzi a questo Giudice.
4. Tale ultimo rilievo comporta che resta, dunque, attribuita alla cognizione di questo Giudice la domanda attorea avente ad oggetto la condanna della al pagamento, nei confronti della CP_3
Curatela, delle somme portate dalle fatture n. 4 del 31.01.2017 e n. 20 del 03.03.2017, per l'importo complessivo di € 386.688,50. 4.1. In proposito, parte attrice deduce che, ai sensi dell'art. 11 del contratto di Committenza, tra le parti era pattuito che “La Committente provvederà a pagare direttamente sia alla mandataria che alle mandanti della contraente, le fatture dalle Contr stesse emesse secondo le quote di partecipazione all fermo
- 14 - restando la responsabilità della mandataria in caso di inadempimento delle mandanti”, individuando, su tale presupposto, la come soggetto direttamente tenuto al CP_3 pagamento dei compensi nei suoi confronti, sulla base delle fatture emesse per i lavori effettuati. La , al riguardo, si è difesa rilevando che, ai sensi dell'art. 5 CP_3 del mandato ATI conferito dalla alla in data Pt_1 CP_1
25.03.2014, “la società Capogruppo Mandataria è espressamente autorizzata a trasmettere alla Committente le fatture relative all'intero importo, fatture che la Committente provvederà a saldare direttamente alla Capogruppo Mandataria. La Capogruppo Mandataria si impegna a corrispondere l'importo dovuto alla Impresa Mandante, alla scadenza e con modalità normalmente applicate, comunque note ed accettate dalla stessa Mandante”. Viceversa, l'art. 11 richiamato da parte attrice sarebbe contenuto nel precedente contratto del 2012 stipulato dall'ATI
inconferente con riguardo alla Controparte_11 domanda di pagamento delle fatture azionate nel presente giudizio in quanto sostituito dal successivo contratto del 2014, dovendosi quindi escludere il diritto della mandante di richiedere il pagamento direttamente nei confronti della Committente. Su tali premesse, ha dunque eccepito che, sulla base del CP_3 regolamento contrattuale vigente tra le parti, per tutta la durata del rapporto essa ha provveduto a corrispondere alla mandataria anche gli importi maturati dalla mandante fino CP_1 Pt_1 al fallimento di quest'ultima. In particolare, essa ha evidenziato (fornendone la relativa prova documentale) che in data 27.03.2017 provvedeva a corrispondere alla mandataria, sempre in forza del mandato conferitole dalla mandante, il bonifico di complessivi euro 236.028,55, chiarendo, con successiva comunicazione del 04.04.2017 che il detto pagamento dovesse essere imputato: quanto a euro 80.096,52 a saldo della fattura n. 96/2016; quanto a euro 147.867,63 a saldo della fattura n. 4/2017; quanto a euro 8.064,40 in acconto sulla fattura n. 20/2017. Sulla base di ciò, pertanto, essa ha affermato la necessità di decurtare, in ogni caso, tali importi dalla pretesa avanzata dalla
- 15 - Curatela nei suoi confronti (€ 154.848,50 per la fattura n. 4/2017 ed € 231.800,00 per la fattura n. 20/2017). La ha poi affermato che dalla somma richiesta nei suoi CP_3 confronti debba detrarsi altresì la quota corrispondente alla ritenuta a garanzia pari al 5,5% del totale delle azionate fatture (pari ad € 6.980,87 per la fattura n. 4 ed € 10.450,00 per la fattura n. 20), in quanto già richiesta dalla Curatela esclusivamente nei confronti della determinandosi in caso contrario una duplicazione di CP_1 importi in realtà non dovuti. A tali obiezioni, la Curatela ha resistito affermando, in primo luogo, la piena operatività del predetto art. 11 dell'originario contratto di appalto del 2012, posto che la disposizione sarebbe stata integralmente trasposta anche nel successivo contratto del 2014. In secondo luogo, la stessa ha osservato che i richiamati pagamenti della , seppur non contestati nell'an, non possono comunque CP_3 ritenersi idonei a liberare il debitore, essendo stati erroneamente effettuati nei confronti della in qualità di capogruppo – e CP_1 non direttamente della – successivamente allo Pt_1 scioglimento dell'ATI (avvenuto in data 09.03.17), circostanza di cui la non poteva non essere a conoscenza. CP_3
4.2. Non avendo la sollevato ulteriori contestazioni CP_3 relativamente alla pretesa attorea, oltre alla necessità di decurtare quanto già da essa corrisposto e le trattenute a garanzia già richieste alla questo Giudice, con ordinanza ex art. 186-ter CP_1
c.p.c. del 02.07.2024, su istanza della Curatela ha ingiunto alla Committente il pagamento, nei confronti della stessa, della somma non contestata, pari ad € 138.501,16, oltre al pagamento delle spese di lite.
4.3. Tanto premesso, occorre dunque verificare, innanzitutto, l'idoneità dei pagamenti effettuati dalla nei confronti della CP_3 CP_1 con bonifico del 27.03.2017 a consentire di ritenere la stessa liberata rispetto al debito portato dalle fatture per cui è causa. Al riguardo va innanzitutto ricordato che i rapporti tra le parti, quanto alla vicenda in esame, sono regolati dal contratto n. CO/034/001/14 del 18.03.2014, stipulato tra la (in qualità di CP_3 committente) e la (in qualità di contraente, come CP_1 capogruppo mandataria in ATI con la . Pt_1
- 16 - Tale contratto, a ben vedere, non prevede in alcuna sua parte una previsione analoga all'art. 11 del precedente contratto del 2012 (cioè che contempli un pagamento diretto, da parte della Committente, nei confronti della mandante), limitandosi a disciplinare, all'art. 11, le modalità di pagamento e fatturazione facendo esclusivo riferimento ai rapporti tra la Committente e la Contraente, che rispetto a tale contratto deve individuarsi esclusivamente nella in qualità di capogruppo dell'ATI. CP_1
Ne deriva che, sulla base del regolamento contrattuale, il versamento del corrispettivo portato dalle fatture, in costanza di rapporto, avrebbe dovuto effettivamente essere effettuato dalla Committente nei confronti della capogruppo, la quale, a sua volta, era tenuta a riversare il relativo importo alla mandante ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Mandato.
4.4. La Curatela, tuttavia, eccepisce nello specifico l'inidoneità del pagamento effettuato dalla rispetto alla fattura n. 4/2017 CP_3
(mentre sulla n. 20 nulla contesta) a liberare il debitore, in quanto tale pagamento, avvenuto con bonifico effettuato a il CP_1
27.03.2017, sarebbe successivo allo scioglimento dell'ATI – avvenuto il 09.03.2017 – di cui la Committente non poteva non essere a conoscenza. In altri termini, secondo l'impostazione della Curatela, essendo venuto meno, in seguito allo scioglimento dell'ATI, il rapporto di mandato tra la e la e conseguentemente il Pt_1 CP_1 mandato, in capo a quest'ultima, all'incasso dei crediti ad essa spettanti, la avrebbe pagato ad un soggetto diverso dal CP_3 creditore, pur essendo consapevole di tale circostanza. La , viceversa, nega di aver avuto alcuna conoscenza dello CP_3 scioglimento dell'ATI al momento di tale pagamento (in assenza di qualsiasi comunicazione ad opera degli interessati), affermando, conseguentemente, di aver pagato alla in buona fede, CP_1 credendola incolpevolmente ancora legittimata ad incassare i pagamenti anche per conto della mandante, e di doversi pertanto ritenere liberata rispetto al debito in questione. A tale proposito va ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata, in materia di ATI occorre “distinguere il contratto di cooperazione intercorrente tra la società mandataria e le mandanti, ossia il contratto associativo, stipulato per disciplinare
- 17 - i propri rapporti interni nell'ambito della piena autonomia contrattuale (Cass., n. 15129/2015), dai contenuti più diversificati, dal rapporto del raggruppamento con la stazione appaltante, fondato sul mandato con rappresentanza, gratuito, collettivo ed irrevocabile e sulla procura”. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza, quindi, i rapporti tra mandante e mandataria all'interno dell'ATI sono incentrati sulla figura del mandato con rappresentanza, che consente alla capogruppo di interloquire con la Committente in nome di tutto il raggruppamento, e nell'ambito del quale possono essere ricomprese diverse facoltà attribuite al mandatario (quale, ad esempio, la procura all'incasso dei compensi per conto di tutti i componenti dell'ATI). Ebbene, in tema di mandato con rappresentanza, l'art. 1396 c.c. prevede che “le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto”. Nel caso di specie, la Curatela non ha fornito alcuna prova che, tra il 09.03.2017 ed il 27.03.2017, alla sia stato comunicato CP_3
l'avvenuto scioglimento dell'ATI, tanto che essa si limita ad affermare che la Committente “non poteva non esserne a conoscenza, anche perché la si è fatta immediatamente CP_1 carico di portare a compimento la “Commessa 034” anche per la
“quota ”. Pt_1
Tale affermazione, invero alquanto apodittica e non contestualizzata, oltre che priva di riscontri, non consente di comprendere in che modo – e soprattutto in quale preciso momento – la avrebbe ottenuto conoscenza del predetto CP_3 scioglimento, sicché deve ritenersi che lo stesso non sia ad essa opponibile, e che pertanto essa, avendo pagato alla capogruppo in buona fede, debba ritenersi liberata relativamente ai CP_1 pagamenti ad essa effettuati in relazione agli importi dovuti alla
Pt_1
5. Quanto, poi, alle somme corrispondenti alle ritenute a garanzia pari al 5,5% del totale delle fatture azionate (pari ad € 6.980,87 per la fattura n. 4 ed € 10.450,00 per la fattura n. 20), la ha CP_3
- 18 - affermato la necessità di decurtarle da quanto da essa dovuto alla Curatela, per essere le stesse in realtà dovute dalla (come CP_1 confermato dal fatto che i relativi importi sarebbero inclusi negli € 105.820,27 che la Curatela, nell'ambito del presente giudizio, ha richiesto esclusivamente nei confronti di quest'ultima). Tale circostanza non è mai stata contestata dalla Curatela nell'ambito del giudizio, avendo, anzi, la stessa chiarito espressamente, in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., che dal predetto importo di € 105.820,27, richiesto nei confronti della sola “certamente non va decurtato il 5,5% delle CP_1 somme fatturate a mezzo delle fatt. 4/17 e 20/17”. Potendosi, dunque, ritenere la circostanza provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la relativa eccezione è meritevole di accoglimento.
6. Quanto, infine, alle somme residue, già oggetto di ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., deve ritenersi che, stante lo scioglimento dell'ATI – e dunque il venir meno del mandato con rappresentanza in capo alla mandataria – queste debbano essere effettivamente CP_1 corrisposte dalla Committente direttamente nei confronti della Curatela della Pt_1
Sul punto, difatti, la Cassazione, sia pure con riguardo al diverso caso in cui il rapporto di mandato si esaurisca in virtù del fallimento della mandante durante l'esecuzione dell'appalto, ha chiarito che “qualora intervenga il fallimento di una delle società mandanti, i pagamenti per lavori eseguiti in antecedenza vanno effettuati nei confronti della curatela fallimentare […]; il fallimento della mandante, invero […] determina invece lo scioglimento del rapporto di mandato e la conseguente venuta meno, nei suoi confronti, dei poteri di gestione e rappresentanza già in capo alla mandataria capogruppo” (Cass. sez. I, 20 luglio 2012, n. 12732). Ritenuto, pertanto, che tali somme possano essere direttamente richieste alla dalla Curatela, e che sulla relativa debenza la CP_3 prima non ha sollevato alcuna contestazione nell'ambito del presente giudizio, andrà emessa sentenza di condanna della prima al pagamento in favore della seconda della somma di euro 213.285,60, a cui si perviene detraendo dall'importo totale delle due fatture in contestazione (pari ad euro 386.648,50) l'importo del pagamento eseguito dalla alla (pari ad CP_3 CP_1
- 19 - euro 155.932,03), nonché l'importo totale delle due ritenute a a garanzia (pari ad euro 17.430,87).
7. Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda attorea, avente ad oggetto la condanna della al pagamento delle somme di cui CP_3 alle fatture n. 4/2017 e n. 20/2017, va quindi parzialmente accolta limitatamente all'importo di € 213.285,60, già detratto quanto già corrisposto dalla alla a mezzo bonifico in data CP_3 CP_1
27.03.2017 e le somme corrispondenti alle ritenute a garanzia pari al 5,5% del totale delle fatture azionate (pari ad € 6.980,87 per la fattura n. 4 ed € 10.450,00 per la fattura n. 20), in quanto già richieste esclusivamente nei confronti della CP_1
L'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. emessa in corso di causa resta assorbita dalla sentenza.
8. La complessità del giudizio e la parziale soccombenza di tutte le parti rispetto alla moltitudine di domande proposte costituiscono ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara la propria incompetenza territoriale, per essere competente per territorio in via esclusiva il Tribunale di Treviso, in relazione alle domande indicate al punto 2.4. di cui in motivazione. Fissa termine di mesi 3 dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente;
- Dichiara la propria incompetenza, per essere competente il collegio arbitrale previsto all'art. 25 del contratto di appalto CO/034/001/14 del 18.03.2014 stipulato tra le parti, in relazione alle domande indicate al punto 3.3. di cui in motivazione. Fissa termine di mesi 3 dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al collegio arbitrale;
- Accoglie parzialmente la domanda attorea, avente ad oggetto la condanna della al pagamento delle somme CP_3 di cui alle fatture n. 4 del 31.01.2017 e n. 20 del 03.03.2017, e per l'effetto condanna la al pagamento CP_3 nei confronti della Curatela dell'importo di € 213.285,60,
- 20 - oltre interessi moratori decorrenti dal 03.06.2022 (data di proposizione della domanda giudiziale) al saldo;
- Dichiara assorbita ogni altra domanda;
- Compensa le spese di lite tra tutte le parti. Così deciso in Napoli, il 11/11/2025.
Il Giudice
(dott. Luigia Stravino)
- 21 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Luigia Stravino, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14243/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 14.07.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 03.11.2025 TRA Parte_1
173/17 TRIBUNALE
[...] Parte_2
NAPOLI , c.f.: , elett.te dom.ta presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. LA ROSA MARIA ROSARIA, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù C.F._1 di procura in atti
- ATTRICE E
, c.f.: , elett.te Controparte_1 P.IVA_2 dom.ta in Via Longhin n. 1 presso lo studio dell'Avv. FRANCESCON MARCO, c.f.: , dal quale C.F._2
è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA NONCHE' c.f. Controparte_2
, elett.te dom.ta in Roma, Piazzale Clodio n. 8, P.IVA_3 presso lo studio dell'Avv. ANGELUCCI DAVIDE, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa, C.F._3 unitamente all'Avv. LORRAI EMANUELA, c.f.: , in virtù di procura in calce alla comparsa C.F._4 di costituzione e risposta
- CONVENUTA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc). Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 14.07.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 03.06.2022, la Curatela Fall. n. 173/17 Tribunale di Napoli
[...]
(d'ora in poi “la Curatela”) ha convenuto Parte_1 in giudizio la (d'ora in poi ) e la Controparte_1 CP_1
(d'ora in poi “ ”), Parte_3 CP_3 deducendo che:
- Con atto del 23/10/12 n.reg. 4350 per Notar la Persona_1
(d'ora in poi Parte_1
“ ) si costituiva in ATI con la e la Pt_1 CP_1 CP_4 al fine e di ottenere l'affidamento dell'esecuzione delle
[...] forniture e posa in opera di carpenteria metallica per la realizzazione dell'edificio “Piastra Parcheggi” nell'ambito dell'esecuzione delle opere di infrastruttura complementari agli edifici della Stazione Ferroviaria di Roma Termini, opere affidate da all' Controparte_5 Controparte_6
e Ircop Spa;
[...]
- Che, conseguentemente, in data 20.10.2012 veniva sottoscritto il contratto n. CO/034/001/12, con cui CP_6
in proprio e nella qualità di capogruppo della
[...] Contr predetta affidava all'ATI costituita da CP_1 Pt_1
e tale fornitura e posa in opera di carpenteria CP_4 metallica per gli edifici “ e “Piastra Parte_4 parcheggi”;
- Che nel luglio 2013 veniva posta in Concordato CP_4
Preventivo dal Tribunale di Parma, che nel marzo 2014 ne autorizzava pertanto lo scioglimento dall'ATI;
- Che, nonostante ciò, la aveva manifestato l'intenzione CP_6 di continuare la fornitura già iniziata con una nuova costituenda ATI, formata da e al fine di CP_1 Pt_1
- 2 - consentire l'ultimazione dei lavori oggetto del contratto già firmato;
- Che alla era poi subentrata la per cessione di CP_6 CP_3 ramo di azienda;
- Che e sottoscrivevano pertanto, in CP_4 CP_1 Pt_1 data 25.03.2014, un Atto di scioglimento e costituzione di ATI per Notar n.rep. 331.757; nell'ambito della Persona_1 nuova ATI, a veniva confermato il ruolo di CP_1 capogruppo e mandataria;
- Che all'originario contratto di appalto n. CO/034/001/12 veniva sostituito un nuovo contratto, sottoscritto con l
[...]
n. CO/034/001/14; CP_7
- Che, inoltre, e in data 10.12.2015, CP_1 Pt_1 redigevano un “Regolamento di Mandato” con cui decidevano di regolare i loro rapporti;
- Che, a seguito del recesso volontario della con atto Pt_1 per Notar del 09.03.2017, n. 1451 serie IT Persona_1
MAEG e provvedevano a sciogliere l'ATI; Pt_1
- Che la versava in stato di decozione, e pertanto, con Pt_1 sentenza n. 173/17, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli;
- Che la Curatela, ricostruendo la vicenda in questione, rinveniva nella contabilità della società fallita un persistente credito di € 386.688,50, derivante dalle fatture n. 4 del 31.01.2017 per € 154.848,50 e n. 20 del 03.03.2017 per € 231.800,00, emesse nei confronti della giusta CP_3
“Commessa 034 Esecuzione delle Opere Infrastrutturali complementari agli Edifici della Stazione Ferroviaria di Roma Termini. Contratto di fornitura e posa in opera carpenterie metalliche delle opere strutturali”, e segnatamente sulla scorta del Sal n. 18 per lavori eseguiti fino al 31.12.2016, e del Sal n. 21 per lavori eseguiti fino al 28.02.2017, entrambi sottoscritti dalla CP_1
- Che dette fatture non sono state pagate dalla;
CP_3
- Che, inoltre, è emerso in capo alla un ulteriore Pt_1 credito di € 105.820,27, costituito dal 5% delle somme fatturate, “ritenute a garanzia” ed ingiustificatamente non restituite dalla CP_1
- 3 - - Che l'atto negoziale che ha originato la Committenza, all'art 11, prevede che “La Committente provvederà a pagare direttamente sia alla mandataria che alle mandanti della contraente, le fatture dalle stesse emesse secondo le quote di partecipazione all'ATI”;
- Che, inoltre, il Regolamento di Mandato stipulato tra CP_1
e all'art. 3 prevede che “l'Impresa Capogruppo Pt_1
Mandataria provvederà a :…e) assicurare la regolare distribuzione dei pagamenti in conformità alla ripartizione dei lavori di cui all'art.
2. A tale scopo ciascuna Impresa fatturerà direttamente i corrispettivi di sua competenza nei confronti della Committente, la quale pagherà direttamente la Capogruppo Mandataria, che a sua volta pagherà la quota di appartenenza alla Mandante con bonifico bancario entro 90+15 giorni data fattura fine mese, indipendentemente dalla data di pagamento della Committente”;
- Che tale pattuizione rende anche la obbligata, in via CP_1 alternativa, al pagamento delle suindicate fatture, nonché, in via esclusiva, alla restituzione della somma indebitamente trattenuta “a garanzia” di un contratto per la cui esecuzione nessuna altra prestazione la ha più effettuato. Pt_1
Alla luce di tali premesse, la Curatela ha dunque agito in giudizio nei confronti degli odierni convenuti al fine di ottenere: la condanna di o di in via alternativa, ovvero, in CP_3 CP_1 subordine, di entrambe in solido, al pagamento delle suddette fatture, per l'importo di € 386.688,50; la restituzione, da parte di delle suddette somme ritenute “a garanzia”, pari ad € CP_1
105.820,27; oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo.
1.1. In data 26.10.2022 si è costituita in giudizio la eccependo: CP_1
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, per essere invece competente quello di Treviso in virtù dell'art. 15 del citato Regolamento di Mandato, ai sensi del quale "qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, sarà demandata in via esclusiva al foro di Treviso";
- la sussistenza di una litispendenza o continenza rispetto al giudizio pendente dinanzi alla Cassazione con r.g. n. 22044/2021, avente ad oggetto l'impugnativa, da parte di del decreto 1029/2021 con cui il Tribunale di Napoli CP_1
- 4 - ha rigettato l'opposizione allo stato passivo formulata dalla stessa nell'ambito del fallimento della con Pt_1 conseguente necessità di cancellare la causa dal ruolo o di sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c., a seconda dell'ipotesi ravvisata;
- in ogni caso, l'eventuale compensazione tra i propri controcrediti vantati nei confronti della Curatela e quanto da questa domandato nel presente giudizio, con conseguente necessità di sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. nell'attesa della definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo (nell'ambito del quale tali controcrediti sono oggetto di accertamento);
- nel merito, l'infondatezza della pretesa attorea, posto che l'applicabilità del citato art. 3 del Regolamento di mandato, ai fini del pagamento dei corrispettivi da parte della mandataria nei confronti della mandante, presuppone che sia previamente avvenuto il pagamento da parte del terzo debitore (cioè il Committente) al mandatario ( , o comunque, ai sensi CP_1 dell'art. 1710 c.c., che il mancato pagamento da parte del debitore sia dipeso dall'inadempimento degli obblighi di esecuzione del mandato con la diligenza del buon padre di famiglia gravanti sul mandatario, circostanze entrambe non provate dall'attrice;
- che, inoltre, la Curatela non ha fornito alcuna prova dell'intervenuto collaudo positivo dell'opera, condizione per il consolidarsi definitivo dei corrispettivi da essa maturati, mentre risulta per tabulas che la committente, durante le operazioni di collaudo, ha rilevato numerose non conformità sulla parte di competenza della stessa (saldature), chiedendone pertanto il pronto ripristino;
- che a detti ripristini ha provveduto direttamente in CP_1 quanto obbligata verso la committente, addossandosi consistenti oneri che in realtà devono essere posti in capo alla Curatela;
- che, rispetto alla domanda di condanna in solido con la , CP_3 non vi è cognizione del Tribunale adito, stante la sussistenza di una clausola compromissoria che devolve ad arbitri ogni controversia attinente al contratto di appalto SALC -Campolo,
- 5 - e tenuto conto che la domanda attorea si fonderebbe su un rapporto di connessione tra tale rapporto ed il rapporto di mandato tra e CP_1 Pt_1
- che, rispetto alla domanda di restituzione delle ritenute a garanzia, l'importo realmente spettante alla Curatela è significativamente inferiore rispetto a quanto richiesto, avendo già corrisposto alla stessa € 77.599,77 a titolo di CP_1 ritenute pagate in anticipo, e dovendosi rilevare una duplicazione della domanda di pagamento delle ritenute in relazione alle fatture azionate nel presente giudizio, rispetto alle quali parte attrice ha richiesto l'importo al lordo delle ritenute di garanzia (da quantificarsi in € 17.430,88);
- che, in ogni caso, anche l'importo residuo così individuato andava richiesto nei confronti della committente, posto che per contratto i pagamenti da parte di alla mandataria CP_3 CP_1 delle fatture emesse dalla mandante sulla base dei Sal Pt_1 avviene al netto delle ritenute di garanzia, le quali vengono poi svincolate solo dopo l'esito positivo del collaudo finale, di cui però parte attrice non ha fornito prova;
- che, comunque, anche tale credito, ove eventualmente riconosciuto, andrebbe compensato con i controcrediti spettanti ad essa nei confronti dell'attrice. CP_1
Alla luce di tali eccezioni, chiedeva dunque pronunciarsi CP_1
l'incompetenza territoriale del Giudice adito per un verso, la carenza di giurisdizione per un altro, nonché, in ogni caso, l'infondatezza della domanda attorea. Nel costituirsi, proponeva inoltre domanda CP_1 riconvenzionale trasversale nei confronti della , chiedendo: CP_3 nell'ipotesi di accoglimento della domanda principale-alternativa avente ad oggetto il pagamento delle fatture azionate, nonché dell'ulteriore domanda avente ad oggetto il pagamento delle ritenute a garanzia, la manleva da parte di;
nell'ipotesi di CP_3 accoglimento della domanda subordinata di condanna in solido, il regresso nei confronti della stessa. Inoltre, ha proposto nei confronti di domanda di restituzione delle ritenute a CP_3 garanzia che essa ha versato a in sede di pagamento Pt_1 anticipato di un serie di fatture, per un importo complessivo di € 77.599,77.
- 6 - Conseguentemente, ha chiesto dunque al giudice di autorizzare la chiamata in causa del terzo, differendo l'udienza al fine di provvedere alla notifica nei suoi confronti.
1.2. Con provvedimento del 28.10.2022, il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa della da parte della differendo la CP_3 CP_1 prima udienza al 27.03.2023. 1.3. In data 07.03.2023 si è costituita in giudizio la , contestando CP_3 tanto la domanda di parte attrice, quanto quella proposta in via riconvenzionale trasversale nei suoi confronti dalla CP_1 eccependo a tal fine:
- In via preliminare, la litispendenza e/o continenza con il procedimento pendente dinanzi alla Cassazione con R.G. n. 22044/2021, nonché il difetto di giurisdizione del Giudice adito, aderendo alle eccezioni formulate su tali punti dalla
CP_1
- Che in virtù del Regolamento di mandato stipulato tra la e la essa provvedeva, nel corso dell'appalto Pt_1 CP_1 per cui è causa, a corrispondere alla mandataria anche CP_1 gli importi maturati dalla mandante e così è stato Pt_1 fino a intervenuto fallimento della mandante;
- Che in particolare, pagate e/o compensate le precedenti fatture emesse dalla in data 27.03.2017 essa provvedeva a Pt_1 corrispondere alla mandataria, sempre in forza del mandato conferitole dalla mandante, il bonifico di complessivi euro 236.028,55, chiarendo, con successiva comunicazione del 04.04.2017, che il detto pagamento dovesse essere imputato: quanto a euro 80.096,52 a saldo della fattura n. 96/2016; quanto a euro 147.867,63 a saldo della fattura n. 4/2017; quanto a euro 8.064,40 in acconto sulla fattura n. 20/2017;
- Che, conseguentemente, la pretesa creditoria della Curatela deve essere decurtata di quanto pagato dalla e imputato CP_3 alle fatture azionate, per complessivi € 155.932,03;
- Che, inoltre, da tale pretesa va detratta altresì la quota corrispondente alla ritenuta a garanzia sulle fatture azionate, pari ad € 6.980,87 per la fattura n. 4, ed € 10.450,00 per la fattura n. 20, essendo state tali somme già richieste nei confronti della CP_1
- 7 - - Che la domanda di restituzione delle ritenute a garanzia anticipate alla nonché quella di manleva per le Pt_1 somme richieste a tale titolo dalla Curatela nel presente giudizio, formulate dalla nei confronti della , CP_1 CP_3 sono infondate per mancata prova dell'esito positivo del collaudo statico (condizione cui il contratto di Committenza subordina la liquidazione delle ritenute in questione da parte del Committente);
- Che, infine, nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni, essa ha contestato all' ritardi e non conformità Controparte_7 nell'esecuzione delle opere affidate, nonché il ritardo nella risoluzione delle stesse non conformità, trovandosi pertanto costretta ad affidare quest'ultima ad altra società, la Sa CP_8
per un importo comprensivo di Iva pari ad € 25.363,80;
[...]
Alla luce di tali circostanze, la ha dunque chiesto di ridurre CP_3 la pretesa della Curatela nei suoi confronti, tenuto conto di quanto già corrisposto e di quanto dovuto dalla nonché il rigetto CP_1 di tutte le domande formulate da quest'ultima nei suoi confronti. Essa, inoltre, ha formulato domanda riconvenzionale nei confronti della quale mandataria dell'ATI, per il predetto maggior CP_1 Par costo di € 25.363,80 corrisposto alla CP_8
1.4. Concessi alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la Curatela, in sede di memoria n. 3, ha chiesto al Giudice, ritenendo sussistenti tutti i presupposti ex artt. 633 e 634 c.p.c., di emettere ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c., condannando la al CP_3 pagamento nei suoi confronti di € 138.501,16, nonché ulteriore ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c., condannando la a restituire, in suo favore, la somma di € 155.932,03, CP_1 indebitamente corrispostale da a titolo di pagamento delle CP_3 fatture oggi azionate nel presente giudizio.
1.5. Con ordinanza del 02.07.2024, il Giudice, disattese le eccezioni di litispendenza e continenza sollevate dalle parti convenute, ha accolto l'istanza ex art. 186-ter c.p.c. formulata dalla Curatela nei confronti della , considerando la sussistenza dei requisiti di CP_3 certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Ravvisata, inoltre, l'apparente fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla idonea a definire CP_1 la controversia tra quest'ultima e la parte attrice, nonché
- 8 - dell'eccezione di difetto di giurisdizione in virtù della clausola arbitrale contenuta nel contratto da cui ha avuto origine la commessa per cui è causa, idonea a definire la controversia tra la e la , ha rinviato la causa per la precisazione delle CP_1 CP_3 conclusioni.
1.6. Con ordinanza del 14.07.2025, infine, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto il 03.11.2025.
2. In via preliminare, deve ritenersi fondata – e quindi va accolta – l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla con CP_1 riguardo alle domande proposte nei suoi confronti dalla Curatela relativamente al rapporto di ATI instaurato tra la stessa e la in virtù dell'atto n. 331.757 del 25.03.2014, disciplinato Pt_1 dal Regolamento di Mandato redatto dalle stesse parti in data 10.12.2015. In particolare, la ha eccepito che, ai sensi dell'art. 15 di CP_1 tale Regolamento, le parti hanno pattuito che “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, sarà demandata in via esclusiva al foro di Treviso”.
2.1. Sul punto, deve innanzitutto respingersi l'eccezione sollevata da parte attrice, secondo cui la clausola in questione sarebbe nulla per violazione dell'art. 29 c.p.c. in quanto, stante il riferimento a
“qualsiasi controversia”, l'accordo non sarebbe riferibile ad “uno o più affari determinati”. A tale proposito, va difatti osservato che la Cassazione, riguardo a tale ipotesi, si limita a ritenere che “una clausola con la quale sia stabilita la competenza di un certo foro "per qualsiasi controversia" è inidonea ad individuare un foro esclusivo, poichè a siffatte espressioni - in mancanza di una specificazione della volontà delle parti di considerare quest'ultimo come l'unico applicabile - deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l'ambito oggettivo di applicabilità di quel foro (ordinanze 9 agosto 2007, n. 17449, 4 settembre 2014, n. 18707, 21 luglio 2015, n. 15278, e 6 ottobre 2020, n. 21362)” (Cass. sez. III, 17 luglio 2023, n. 20713). Se dunque tali clausole – seppur di per sé non siano idonee, in assenza di ulteriori specificazioni (che nel caso di specie
- 9 - comunque vi sono), a far considerare il foro pattuito come esclusivo – valgono, in ogni caso, ad individuare l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale, ne deriva evidentemente che esse devono ritenersi pienamente valide sul piano giuridico. Va peraltro considerato che comunque, con riguardo alla specifica vicenda di cui si tratta, dal predetto Regolamento di mandato stipulato tra le parti emerge con chiarezza la circoscrizione dell'operatività della pattuizione con riferimento a “qualsiasi controversia” afferente al rapporto di ATI costituito tra le parti in vista della realizzazione delle opere per cui è causa, non potendosi, pertanto, in alcun modo ritenere violato il dettato normativo secondo cui la clausola in questione deve essere riferibile ad “uno o più affari determinati”.
2.2. Parimenti infondato è il rilievo secondo cui la clausola in questione sarebbe nulla per mancata sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Tali norme, difatti, come è noto, trovano applicazione esclusivamente in presenza di un contratto c.d. “per adesione”, il quale, secondo quanto autorevolmente chiarito dalla giurisprudenza, ricorre soltanto qualora un determinato schema contrattuale “sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente”, mentre “tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti” (Cass. sez. I, 15 aprile 2015, n. 7605). Ancor più, la giurisprudenza ha precisato che “possono qualificarsi contratti per adesionem soltanto quelli destinati a regolare una serie indefinita di rapporti, mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche, dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti” (Cass. sez. II, 15 febbraio 2002, n. 2208). Ebbene, nel caso di specie è evidente che il Regolamento di Mandato stipulato tra la e la costituisce il frutto CP_1 Pt_1 di trattative intervenute tra le parti, o comunque, in ogni caso, che
- 10 - lo stesso è stato predisposto con riferimento alla singola e specifica vicenda negoziale, non essendo suscettibile di estendersi ad una serie indefinita di rapporti. Ne deriva pertanto che le censure sollevate sul punto dalla Curatela sono infondate.
2.3. L'eccezione, peraltro, oltre che fondata, risulta altresì validamente proposta, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che “la parte la quale eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta anche a contestare tutti i fori alternativamente previsti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (sentenza 1 agosto 2001, n. 10449, confermata dall'ordinanza 18 giugno 2018, n. 15958). Ne consegue che, una volta accertata la validità e operatività della clausola derogatoria contenente l'indicazione di un foro esclusivo, non occorre verificare la validità della deroga anche in relazione ai fori generali richiamati nel secondo motivo di ricorso (artt. 18, 19 e 20 c.p.c.)” (Cass. sez. III, 17 luglio 2023, n. 20713).
2.4. Tutto ciò premesso, va dunque accolta l'eccezione di incompetenza territoriale, per essere competente in via esclusiva il Tribunale di Treviso, rispetto a tutte le domande traenti la propria origine dal rapporto di mandato stipulato tra la e la CP_1 in virtù dell'atto n. 331.757 del 25.03.2014, disciplinato Pt_1 dal Regolamento di Mandato redatto dalle stesse parti in data 10.12.2015, ed in particolare:
- La domanda attorea avente ad oggetto la condanna della tanto in via alternativa quanto in solido con la , CP_1 CP_3 al pagamento dell'importo di € 386.688,50, in virtù delle fatture n. 4 del 31.01.2017 e n. 20 del 03.03.2017, in conseguenza dell'accertata violazione, da parte della stessa, dell'art. 5 dell'Atto di Associazione Temporanea di Impresa e dell'art. 3 del conseguente Regolamento di Mandato;
- La domanda attorea avente ad oggetto la condanna della alla restituzione della somma di € 105.820,27, CP_1
- 11 - indebitamente detenuta dalla stessa “a garanzia” nonostante l'avvenuto recesso della dall'ATI. Pt_1
2.5. Esclusa la competenza di questo Giudice rispetto a tali domande, risulta conseguentemente precluso l'esame delle ulteriori domande proposte da in via subordinata, condizionatamente CP_1 all'accoglimento delle stesse, aventi ad oggetto, alternativamente, la manleva in suo favore da parte di per gli importi CP_3 eventualmente accertati come dovuti alla Curatela, o comunque il regresso per l'ipotesi di condanna in solido.
3. Parimenti fondata è poi l'eccezione di arbitrato rituale, sollevata da nella propria comparsa di risposta. CP_3
L'art. 25 del contratto di appalto CO/034/001/14, stipulato il 18.03.2014 tra la come Committente, e la quale CP_3 CP_1
Contraente (nella qualità di capogruppo dell CP_7
, prevede difatti che “Qualsiasi controversia che dovesse
[...] comunque insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione, applicazione, efficacia e risoluzione del presente contratto, nessuna esclusa, verrà decisa da un Collegio arbitrale che giudicherà secondo diritto in applicazione delle regole previste dagli artt. 806 ss. c.p.c.”, in tal modo dando vita, per il rapporto in questione, ad una ipotesi di arbitrato c.d. rituale. In materia di arbitrato rituale, la giurisprudenza ha chiarito che
“dalla riconduzione dell'eccezione di arbitrato rituale nell'alveo di quella di competenza discende che la sua proposizione debba avvenire, a pena di decadenza, con il primo atto difensivo della parte convenuta, che nel giudizio ordinario di cognizione è costituito dalla comparsa di risposta e nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo -in cui, come è noto, la posizione processuale delle parti è invertita rispetto a quella sostanziale- va invece individuato nell'atto di citazione ex art. 645, comma 1, c.p.c., equivalente sotto il profilo contenutistico a una comparsa di risposta (cfr. Cass. n. 21672/2015, Cass. n. 22528/2006). […] Né in contrario può sostenersi che la competenza arbitrale sia assimilabile a quella funzionale, sì da giustificarne il rilievo officioso ad opera del giudice ex art. 38, comma 3, c.p.c., poichè essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali -anche quando la decisione della controversia implichi la soluzione di questioni incidenti su diritti indisponibili- rimangono libere di
- 12 - scegliere se sottoporre la vertenza agli arbitri, e quindi anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l'esclusione della competenza di questi ultimi, mediante l'introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato, dall'altro (cfr. Cass. n. 22748/2015; id., Cass. n. 15300/2019)” (Cass. sez. II, 3 gennaio 2024, n. 112). Ne consegue che l'eccezione di arbitrato rituale, secondo la consolidata giurisprudenza richiamata, non è rilevabile d'ufficio, ma rientra nella disponibilità delle parti, per cui deve essere sollevata dalla parte interessata nei termini di decadenza all'uopo previsti dal codice, e cioè nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
3.1. Nel caso di specie, l'eccezione in parola è stata tempestivamente proposta dalla , nella propria comparsa di risposta, con CP_3 riguardo ai rapporti tra essa e la nel resistere alle domande CP_1 riconvenzionali da quest'ultima formulate nei suoi confronti. Essa, inoltre, è stata sollevata dalla nella propria comparsa CP_1 di risposta, ma con esclusivo riguardo al rapporto tra la e Pt_1 la (al fine di escludere la fondatezza della domanda di CP_3 condanna in solido formulata dalla Curatela nei confronti dei due convenuti, sul presupposto della connessione tra tale rapporto ed il rapporto di mandato sussistente e . Né la CP_9 Pt_1
Curatela, né la hanno invece sollevato l'eccezione con CP_3 riferimento ai rapporti reciproci. Ebbene, posto che l'eccezione di arbitrato, come osservato, è rimessa alla disponibilità delle parti, non è possibile ritenere che la relativa proposizione da parte di un terzo (in questo caso CP_1 consenta di ritenerla ritualmente sollevata relativamente a tale ultima ipotesi, sicché la stessa potrà essere esaminata con esclusivo riguardo ai rapporti . CP_10
3.2. Sul piano degli effetti dell'accoglimento dell'eccezione di arbitrato rituale, la giurisprudenza ha invece chiarito che “l'arbitrato rituale, che ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del Giudice ordinario, con la conseguenza che l'eccezione di compromesso ha carattere processuale e dà luogo ad una questione di competenza (cfr. Cass., Sez. II, 3/01/2024, n. 112; 16/11/2021, n. 34569; Cass., Sez. VI, 5/10/2021, n. 26949), idonea
- 13 - a giustificare, in caso di accoglimento dell'eccezione, l'applicazione dell'art. 50 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. VI, 21/01/2016, n. 1101; 6/12/2012, n. 22002)” (Cass. sez. I, 5 agosto 2024, n. 22086).
3.3. Conseguentemente, dovrà dichiararsi l'incompetenza di questo Giudice, per essere competente il collegio arbitrale previsto all'art. 25 del richiamato contratto, rispetto a tutte le domande – nei rapporti tra e – insorte in relazione alla CP_3 CP_1 interpretazione, esecuzione, applicazione, efficacia e risoluzione del contratto stesso, e segnatamente:
- La domanda con cui ha chiesto la condanna della CP_1
al pagamento di tutte le ritenute a garanzia che essa ha CP_3 versato a in sede di pagamento anticipato delle Pt_1 fatture da questa emesse nn. 85, 184, 210 del 2015 e 1, 19, 44, 60 75 e 96 del 2016, per un complessivo importo di euro 77.599,77;
- La domanda con cui la chiede la condanna della CP_3 Contr
nella qualità di mandataria dell che risponde nei CP_1 confronti della committente anche con riguardo agli inadempimenti eventualmente imputabili alle mandanti), al pagamento in suo favore dei maggiori costi sostenuti per il Contr ripristino delle opere mal eseguite dall' di cui era mandataria con nella misura di € 25.363,80, oltre Pt_1 interessi e rivalutazione;
Viceversa, per quanto riguarda il rapporto tra la Curatela e la
, in assenza di ogni rilievo delle parti sul punto, la CP_3 competenza deve ritenersi definitivamente radicata dinanzi a questo Giudice.
4. Tale ultimo rilievo comporta che resta, dunque, attribuita alla cognizione di questo Giudice la domanda attorea avente ad oggetto la condanna della al pagamento, nei confronti della CP_3
Curatela, delle somme portate dalle fatture n. 4 del 31.01.2017 e n. 20 del 03.03.2017, per l'importo complessivo di € 386.688,50. 4.1. In proposito, parte attrice deduce che, ai sensi dell'art. 11 del contratto di Committenza, tra le parti era pattuito che “La Committente provvederà a pagare direttamente sia alla mandataria che alle mandanti della contraente, le fatture dalle Contr stesse emesse secondo le quote di partecipazione all fermo
- 14 - restando la responsabilità della mandataria in caso di inadempimento delle mandanti”, individuando, su tale presupposto, la come soggetto direttamente tenuto al CP_3 pagamento dei compensi nei suoi confronti, sulla base delle fatture emesse per i lavori effettuati. La , al riguardo, si è difesa rilevando che, ai sensi dell'art. 5 CP_3 del mandato ATI conferito dalla alla in data Pt_1 CP_1
25.03.2014, “la società Capogruppo Mandataria è espressamente autorizzata a trasmettere alla Committente le fatture relative all'intero importo, fatture che la Committente provvederà a saldare direttamente alla Capogruppo Mandataria. La Capogruppo Mandataria si impegna a corrispondere l'importo dovuto alla Impresa Mandante, alla scadenza e con modalità normalmente applicate, comunque note ed accettate dalla stessa Mandante”. Viceversa, l'art. 11 richiamato da parte attrice sarebbe contenuto nel precedente contratto del 2012 stipulato dall'ATI
inconferente con riguardo alla Controparte_11 domanda di pagamento delle fatture azionate nel presente giudizio in quanto sostituito dal successivo contratto del 2014, dovendosi quindi escludere il diritto della mandante di richiedere il pagamento direttamente nei confronti della Committente. Su tali premesse, ha dunque eccepito che, sulla base del CP_3 regolamento contrattuale vigente tra le parti, per tutta la durata del rapporto essa ha provveduto a corrispondere alla mandataria anche gli importi maturati dalla mandante fino CP_1 Pt_1 al fallimento di quest'ultima. In particolare, essa ha evidenziato (fornendone la relativa prova documentale) che in data 27.03.2017 provvedeva a corrispondere alla mandataria, sempre in forza del mandato conferitole dalla mandante, il bonifico di complessivi euro 236.028,55, chiarendo, con successiva comunicazione del 04.04.2017 che il detto pagamento dovesse essere imputato: quanto a euro 80.096,52 a saldo della fattura n. 96/2016; quanto a euro 147.867,63 a saldo della fattura n. 4/2017; quanto a euro 8.064,40 in acconto sulla fattura n. 20/2017. Sulla base di ciò, pertanto, essa ha affermato la necessità di decurtare, in ogni caso, tali importi dalla pretesa avanzata dalla
- 15 - Curatela nei suoi confronti (€ 154.848,50 per la fattura n. 4/2017 ed € 231.800,00 per la fattura n. 20/2017). La ha poi affermato che dalla somma richiesta nei suoi CP_3 confronti debba detrarsi altresì la quota corrispondente alla ritenuta a garanzia pari al 5,5% del totale delle azionate fatture (pari ad € 6.980,87 per la fattura n. 4 ed € 10.450,00 per la fattura n. 20), in quanto già richiesta dalla Curatela esclusivamente nei confronti della determinandosi in caso contrario una duplicazione di CP_1 importi in realtà non dovuti. A tali obiezioni, la Curatela ha resistito affermando, in primo luogo, la piena operatività del predetto art. 11 dell'originario contratto di appalto del 2012, posto che la disposizione sarebbe stata integralmente trasposta anche nel successivo contratto del 2014. In secondo luogo, la stessa ha osservato che i richiamati pagamenti della , seppur non contestati nell'an, non possono comunque CP_3 ritenersi idonei a liberare il debitore, essendo stati erroneamente effettuati nei confronti della in qualità di capogruppo – e CP_1 non direttamente della – successivamente allo Pt_1 scioglimento dell'ATI (avvenuto in data 09.03.17), circostanza di cui la non poteva non essere a conoscenza. CP_3
4.2. Non avendo la sollevato ulteriori contestazioni CP_3 relativamente alla pretesa attorea, oltre alla necessità di decurtare quanto già da essa corrisposto e le trattenute a garanzia già richieste alla questo Giudice, con ordinanza ex art. 186-ter CP_1
c.p.c. del 02.07.2024, su istanza della Curatela ha ingiunto alla Committente il pagamento, nei confronti della stessa, della somma non contestata, pari ad € 138.501,16, oltre al pagamento delle spese di lite.
4.3. Tanto premesso, occorre dunque verificare, innanzitutto, l'idoneità dei pagamenti effettuati dalla nei confronti della CP_3 CP_1 con bonifico del 27.03.2017 a consentire di ritenere la stessa liberata rispetto al debito portato dalle fatture per cui è causa. Al riguardo va innanzitutto ricordato che i rapporti tra le parti, quanto alla vicenda in esame, sono regolati dal contratto n. CO/034/001/14 del 18.03.2014, stipulato tra la (in qualità di CP_3 committente) e la (in qualità di contraente, come CP_1 capogruppo mandataria in ATI con la . Pt_1
- 16 - Tale contratto, a ben vedere, non prevede in alcuna sua parte una previsione analoga all'art. 11 del precedente contratto del 2012 (cioè che contempli un pagamento diretto, da parte della Committente, nei confronti della mandante), limitandosi a disciplinare, all'art. 11, le modalità di pagamento e fatturazione facendo esclusivo riferimento ai rapporti tra la Committente e la Contraente, che rispetto a tale contratto deve individuarsi esclusivamente nella in qualità di capogruppo dell'ATI. CP_1
Ne deriva che, sulla base del regolamento contrattuale, il versamento del corrispettivo portato dalle fatture, in costanza di rapporto, avrebbe dovuto effettivamente essere effettuato dalla Committente nei confronti della capogruppo, la quale, a sua volta, era tenuta a riversare il relativo importo alla mandante ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Mandato.
4.4. La Curatela, tuttavia, eccepisce nello specifico l'inidoneità del pagamento effettuato dalla rispetto alla fattura n. 4/2017 CP_3
(mentre sulla n. 20 nulla contesta) a liberare il debitore, in quanto tale pagamento, avvenuto con bonifico effettuato a il CP_1
27.03.2017, sarebbe successivo allo scioglimento dell'ATI – avvenuto il 09.03.2017 – di cui la Committente non poteva non essere a conoscenza. In altri termini, secondo l'impostazione della Curatela, essendo venuto meno, in seguito allo scioglimento dell'ATI, il rapporto di mandato tra la e la e conseguentemente il Pt_1 CP_1 mandato, in capo a quest'ultima, all'incasso dei crediti ad essa spettanti, la avrebbe pagato ad un soggetto diverso dal CP_3 creditore, pur essendo consapevole di tale circostanza. La , viceversa, nega di aver avuto alcuna conoscenza dello CP_3 scioglimento dell'ATI al momento di tale pagamento (in assenza di qualsiasi comunicazione ad opera degli interessati), affermando, conseguentemente, di aver pagato alla in buona fede, CP_1 credendola incolpevolmente ancora legittimata ad incassare i pagamenti anche per conto della mandante, e di doversi pertanto ritenere liberata rispetto al debito in questione. A tale proposito va ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata, in materia di ATI occorre “distinguere il contratto di cooperazione intercorrente tra la società mandataria e le mandanti, ossia il contratto associativo, stipulato per disciplinare
- 17 - i propri rapporti interni nell'ambito della piena autonomia contrattuale (Cass., n. 15129/2015), dai contenuti più diversificati, dal rapporto del raggruppamento con la stazione appaltante, fondato sul mandato con rappresentanza, gratuito, collettivo ed irrevocabile e sulla procura”. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza, quindi, i rapporti tra mandante e mandataria all'interno dell'ATI sono incentrati sulla figura del mandato con rappresentanza, che consente alla capogruppo di interloquire con la Committente in nome di tutto il raggruppamento, e nell'ambito del quale possono essere ricomprese diverse facoltà attribuite al mandatario (quale, ad esempio, la procura all'incasso dei compensi per conto di tutti i componenti dell'ATI). Ebbene, in tema di mandato con rappresentanza, l'art. 1396 c.c. prevede che “le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto”. Nel caso di specie, la Curatela non ha fornito alcuna prova che, tra il 09.03.2017 ed il 27.03.2017, alla sia stato comunicato CP_3
l'avvenuto scioglimento dell'ATI, tanto che essa si limita ad affermare che la Committente “non poteva non esserne a conoscenza, anche perché la si è fatta immediatamente CP_1 carico di portare a compimento la “Commessa 034” anche per la
“quota ”. Pt_1
Tale affermazione, invero alquanto apodittica e non contestualizzata, oltre che priva di riscontri, non consente di comprendere in che modo – e soprattutto in quale preciso momento – la avrebbe ottenuto conoscenza del predetto CP_3 scioglimento, sicché deve ritenersi che lo stesso non sia ad essa opponibile, e che pertanto essa, avendo pagato alla capogruppo in buona fede, debba ritenersi liberata relativamente ai CP_1 pagamenti ad essa effettuati in relazione agli importi dovuti alla
Pt_1
5. Quanto, poi, alle somme corrispondenti alle ritenute a garanzia pari al 5,5% del totale delle fatture azionate (pari ad € 6.980,87 per la fattura n. 4 ed € 10.450,00 per la fattura n. 20), la ha CP_3
- 18 - affermato la necessità di decurtarle da quanto da essa dovuto alla Curatela, per essere le stesse in realtà dovute dalla (come CP_1 confermato dal fatto che i relativi importi sarebbero inclusi negli € 105.820,27 che la Curatela, nell'ambito del presente giudizio, ha richiesto esclusivamente nei confronti di quest'ultima). Tale circostanza non è mai stata contestata dalla Curatela nell'ambito del giudizio, avendo, anzi, la stessa chiarito espressamente, in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., che dal predetto importo di € 105.820,27, richiesto nei confronti della sola “certamente non va decurtato il 5,5% delle CP_1 somme fatturate a mezzo delle fatt. 4/17 e 20/17”. Potendosi, dunque, ritenere la circostanza provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la relativa eccezione è meritevole di accoglimento.
6. Quanto, infine, alle somme residue, già oggetto di ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., deve ritenersi che, stante lo scioglimento dell'ATI – e dunque il venir meno del mandato con rappresentanza in capo alla mandataria – queste debbano essere effettivamente CP_1 corrisposte dalla Committente direttamente nei confronti della Curatela della Pt_1
Sul punto, difatti, la Cassazione, sia pure con riguardo al diverso caso in cui il rapporto di mandato si esaurisca in virtù del fallimento della mandante durante l'esecuzione dell'appalto, ha chiarito che “qualora intervenga il fallimento di una delle società mandanti, i pagamenti per lavori eseguiti in antecedenza vanno effettuati nei confronti della curatela fallimentare […]; il fallimento della mandante, invero […] determina invece lo scioglimento del rapporto di mandato e la conseguente venuta meno, nei suoi confronti, dei poteri di gestione e rappresentanza già in capo alla mandataria capogruppo” (Cass. sez. I, 20 luglio 2012, n. 12732). Ritenuto, pertanto, che tali somme possano essere direttamente richieste alla dalla Curatela, e che sulla relativa debenza la CP_3 prima non ha sollevato alcuna contestazione nell'ambito del presente giudizio, andrà emessa sentenza di condanna della prima al pagamento in favore della seconda della somma di euro 213.285,60, a cui si perviene detraendo dall'importo totale delle due fatture in contestazione (pari ad euro 386.648,50) l'importo del pagamento eseguito dalla alla (pari ad CP_3 CP_1
- 19 - euro 155.932,03), nonché l'importo totale delle due ritenute a a garanzia (pari ad euro 17.430,87).
7. Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda attorea, avente ad oggetto la condanna della al pagamento delle somme di cui CP_3 alle fatture n. 4/2017 e n. 20/2017, va quindi parzialmente accolta limitatamente all'importo di € 213.285,60, già detratto quanto già corrisposto dalla alla a mezzo bonifico in data CP_3 CP_1
27.03.2017 e le somme corrispondenti alle ritenute a garanzia pari al 5,5% del totale delle fatture azionate (pari ad € 6.980,87 per la fattura n. 4 ed € 10.450,00 per la fattura n. 20), in quanto già richieste esclusivamente nei confronti della CP_1
L'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. emessa in corso di causa resta assorbita dalla sentenza.
8. La complessità del giudizio e la parziale soccombenza di tutte le parti rispetto alla moltitudine di domande proposte costituiscono ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara la propria incompetenza territoriale, per essere competente per territorio in via esclusiva il Tribunale di Treviso, in relazione alle domande indicate al punto 2.4. di cui in motivazione. Fissa termine di mesi 3 dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente;
- Dichiara la propria incompetenza, per essere competente il collegio arbitrale previsto all'art. 25 del contratto di appalto CO/034/001/14 del 18.03.2014 stipulato tra le parti, in relazione alle domande indicate al punto 3.3. di cui in motivazione. Fissa termine di mesi 3 dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al collegio arbitrale;
- Accoglie parzialmente la domanda attorea, avente ad oggetto la condanna della al pagamento delle somme CP_3 di cui alle fatture n. 4 del 31.01.2017 e n. 20 del 03.03.2017, e per l'effetto condanna la al pagamento CP_3 nei confronti della Curatela dell'importo di € 213.285,60,
- 20 - oltre interessi moratori decorrenti dal 03.06.2022 (data di proposizione della domanda giudiziale) al saldo;
- Dichiara assorbita ogni altra domanda;
- Compensa le spese di lite tra tutte le parti. Così deciso in Napoli, il 11/11/2025.
Il Giudice
(dott. Luigia Stravino)
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