TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Separazione”. nella causa civile iscritta al n. 2186/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente in [...] C.F._1
e nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
residente in [...], C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Settimo Torinese (TO), Via Chiomo n. 10, presso lo studio dell'Avv. Barbara Del Medico, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“affinché il Tribunale Ecc.mo pronunci, previo tentativo di conciliazione, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 23, I° comma, e 8 legge 6 marzo 1987 n. 74, la separazione consensuale dei
medesimi alle condizioni tra gli stessi convenute e di seguito riportate:
1) l'abitazione coniugale, sita in Settimo Torinese (TO), Via Monte Nero n. 12, condotta in
locazione con contratto intestato ad entrambi i ricorrenti, continuerà ad essere abitata dal sig. il quale si impegna a darne comunicazione alla proprietà, al fine di Parte_2
eseguire i necessari incombenti. La sig.ra si allontanerà dall'abitazione coniugale Pt_1
unitamente al figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, entro un anno Per_1
dal deposito del presente ricorso. Resta inteso che, sino a che la sig.ra non si allontanerà Pt_1
dalla casa coniugale, le spese relative alla stessa verranno ripartite tra i coniugi nella misura del
50% ciascuno;
successivamente al suo allontanamento, ogni spesa (canone di locazione ed oneri
accessori) sarà, per l'intero, a carico del sig. . Parte_2
2) Il sig. corrisponderà alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie per il Parte_2 Pt_1
figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, così come individuate dal Per_1
Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea;
le parti
concordano che, anche in deroga ed aggiunta a quelle già previste come tali nel predetto Protocollo,
si intendono quali spese straordinarie da dividere al 50% ciascuno anche le spese per un'attività
sportiva con i relativi accessori e quelle relative all'abbigliamento.
3) I due cagnolini intestati al sig. continueranno ad abitare con il Parte_2
medesimo; la sig.ra potrà vederli e tenerli con sé liberamente sia nel corso della settimana Pt_1
che del fine settimana previo accordo con l'ex coniuge.
4) Il veicolo Citroen C1, targato FD 301 TW, di proprietà della sig.ra e dalla Parte_1
medesima utilizzato, rimarrà nella disponibilità e in proprietà esclusiva di quest'ultima. I coniugi
provvederanno a recarsi presso gli uffici competenti al fine di provvedere al relativo trasferimento
di proprietà.
5) Il veicolo Jeep Compass, targato FY 722 PE, di proprietà del sig. e dal Parte_2
medesimo utilizzato, rimarrà nella disponibilità e in proprietà esclusiva di quest'ultimo, il quale
continuerà a corrispondere per l'intero i ratei del finanziamento acceso per l'acquisto dello stesso
sino alla sua estinzione. I coniugi provvederanno a recarsi presso gli uffici competenti al fine di
provvedere al relativo trasferimento di proprietà.
6) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando, allo stato, a
reciproche richieste di carattere economico.”
Il P.M. ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 9.10.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che:
- contraevano matrimonio, con rito civile, in Sciolze (TO) in data 29.09.2002, in regime di comunione dei beni;
• dall'unione dei coniugi nasceva il figlio n Torino, l'8.04.2003; Per_1
• essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, i medesimi non sono nella condizione di proseguire ulteriormente la convivenza.
Con provvedimento del 17 febbraio 2024 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito civile, in Sciolze (TO) in data 29.09.2002, in regime di comunione dei beni atto trascritto al n. 3 P.II S. C. (DOC. 2).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse del figlio possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
con rito civile con rito civile, in Sciolze (TO) in data 29.09.2002, in regime di comunione dei beni atto trascritto al n. 3 P.II S. C. – alle condizioni concordate sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 4 marzo 2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)