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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 02/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1229/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1229/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'avv. SPATA LUCIA ANTONELLA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , nato a [...] il [...], non Controparte_1 C.F._2
rappresentato né difeso
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - cessazione degli effetti civili
Conclusioni della parti: la ricorrente conclude nelle conclusioni già spiegate negli atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
1 Con ricorso depositato in data 6.12.2023 ha chiesto che venisse pronunciato la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contrato con – parte resistente – Controparte_1
a Niscemi, in data 15.11.1997 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi con atto n. 162, P. II, Serie A , anno 1997, unione dalla quale sono nati i figli , nata a Persona_1
Niscemi il 21.4.1998 – maggiorenne ed economicamente autosufficiente – e , Persona_2
nato a [...] il [...].
Allegava che con decreto del 17.1.2023 il Tribunale di Gela ha omologato le condizioni della separazione personale alle seguenti condizioni divisate – con accordo raggiunto nell'ambito del medesimo giudizio, introdotto nelle forme del contenzioso – dai coniugi “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Niscemi Via Marziale Marco
Valerio n. 26 P.1, di proprietà esclusiva del Sig. , rimarrà definitivamente nella CP_1 disponibilità dell'Arcerito; 3) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri;
4) Il Sig. corrisponderà a un assegno, quale Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento indiretto del figlio, determinato nella misura di € 250,00 mensili, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (FOI) e presta espressa autorizzazione, da valere anche nei confronti dell'INPS, affinché l'assegno Unico per il figlio sia percepito per intero dalla moglie, quale genitore domiciliatario del figlio;
5)
Verranno poste a carico di entrambi i coniugi le spese straordinarie per il figlio, previamente concordate e documentate, nella misura del 50% ciascuno, secondo il regime indicato nel
Protocollo d'intesa dell'8/3/2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Gela;
6) spese di lite compensate”.
Esponeva che dal momento della separazione è cessato qualsiasi tipo di rapporto personale tra i coniugi deducendo, quindi, l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale con il marito.
Precisava di non avere un'occupazione e di trovarsi nell'impossibilità di reperire un impiego poiché
– essendosi dedicata durante il matrimonio all'accudimento dei figli e alla gestione della casa – è priva di qualsiasi titolo di studio e di pregresse esperienze professionali.
Deduceva che le esigenze del figlio – convivente con la madre, chiamata a far fronte al suo mantenimento – si sono accresciute dal momento della separazione, rendendo insufficiente il contributo al mantenimento posto a carico del resistente.
Concludeva, infine, articolando le seguenti richieste: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], ordinando, conseguentemente, all'Ufficiale dello Stato
[...]
2 Civile del Comune di Niscemi di annotare l'emittenda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) dire il padre obbligato a versare alla moglie un assegno di mantenimento in favore del figlio
, maggiorenne ma non ancora autosufficiente, pari ad una somma non inferiore ad € Per_2
300,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo vaglia postale o bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente senza necessità di preventiva richiesta in misura pari al
100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente - oltre che l'obbligo del padre di provvedere nella misura del 50 % a tutte le spese sanitarie (non mutuabili), di istruzione e sportive del figlio, che si renderanno necessarie. Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e compensi di lite, in caso di opposizione. Con salvezza di ogni altro diritto ed azione nei termini di legge.”.
, pur regolarmente reso edotto della pendenza del presente giudizio, non si è Controparte_1
costituito né è comparso.
Sentita personalmente la ricorrente all'udienza di comparizione e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente, con ordinanza emessa in data 27.4.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., venivano confermate integralmente le condizioni della separazione personale e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Istruita la causa con le sole produzioni documentali, quindi all'udienza 11.2.2025 la ricorrente precisava le sue conclusioni riportandosi ai motivi del ricorso introduttivo e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
2. Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
In primo luogo, la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione (udienza celebrata in data 14.12.2022. Cfr. decreto di omologa allegato in atti), definita con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Gela in data 17.1.2023 senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni della ricorrente nonché dalle dichiarazioni rese dalla n sede di udienza di comparizione personale. Pt_1
3
3. Condizioni di mantenimento del figlio maggiorenne , nato a [...] Persona_2
il 7.8.2004
Merita, altresì, accoglimento la domanda vertente sulle condizioni economiche relative al mantenimento del figlio maggiorenne della coppia, , seppure nei limiti di seguito Persona_2
indicati.
Occorre,sul punto, rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che
“l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023;
n. 12952 del 22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
Ebbene, sulla base degli elementi assunti nel corso del giudizio – segnatamente, l'autodichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e la dichiarazioni dalla stessa rese in sede di udienza di comparizione– non sono emersi elementi idonei ad incidere sull'assetto di interessi divisato dalle parti e omologato dal Tribunale in sede di separazione, non costituendo elemento di novità la condizione di inoccupazione della poiché già tenuta presente nell'ambito del precedente giudizio Pt_1
che ha visto coinvolte le parti) – né rilevando la circostanza che convive con la Persona_2 madre e frequenta un corso di formazione professionale (Cfr. verbale di udienza dell'8.4.2024) in quanto sebbene tale elemento di fatto corrobori la prospettata condizione di non autosufficienza economica del figlio – confortata, altresì, dalla giovane età dello stesso – non è parimenti in grado di dimostrare l'inadeguatezza del contributo al mantenimento già gravante sul resistente.
Appare, dunque, equo confermare il contributo al mantenimento da porre a carico di CP_1
per il mantenimento indiretto del figlio nella misura di € 250,00
[...] Persona_2 mensili e ciò anche tenuto conto del ridotto scarto temporale tra l'emissione del decreto di omologa e la presente sentenza.
4 Parte resistente sarà, altresì, tenuta, a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per il figlio maggiorenne, secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
4. Spese di lite
Le spese di lite, considerata la contumacia del resistente e il complessivo esito del giudizio, devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Niscemi in data
15.11.1997 da nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
Niscemi il 22.3.1967, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi con atto n.
162, P. II, Serie A , anno 1997;
2) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Persona_2
nato a [...] il [...], somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
3) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese Controparte_1 straordinarie per il figlio secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
4) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
5) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 29.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1229/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'avv. SPATA LUCIA ANTONELLA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , nato a [...] il [...], non Controparte_1 C.F._2
rappresentato né difeso
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - cessazione degli effetti civili
Conclusioni della parti: la ricorrente conclude nelle conclusioni già spiegate negli atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
1 Con ricorso depositato in data 6.12.2023 ha chiesto che venisse pronunciato la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contrato con – parte resistente – Controparte_1
a Niscemi, in data 15.11.1997 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi con atto n. 162, P. II, Serie A , anno 1997, unione dalla quale sono nati i figli , nata a Persona_1
Niscemi il 21.4.1998 – maggiorenne ed economicamente autosufficiente – e , Persona_2
nato a [...] il [...].
Allegava che con decreto del 17.1.2023 il Tribunale di Gela ha omologato le condizioni della separazione personale alle seguenti condizioni divisate – con accordo raggiunto nell'ambito del medesimo giudizio, introdotto nelle forme del contenzioso – dai coniugi “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Niscemi Via Marziale Marco
Valerio n. 26 P.1, di proprietà esclusiva del Sig. , rimarrà definitivamente nella CP_1 disponibilità dell'Arcerito; 3) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri;
4) Il Sig. corrisponderà a un assegno, quale Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento indiretto del figlio, determinato nella misura di € 250,00 mensili, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (FOI) e presta espressa autorizzazione, da valere anche nei confronti dell'INPS, affinché l'assegno Unico per il figlio sia percepito per intero dalla moglie, quale genitore domiciliatario del figlio;
5)
Verranno poste a carico di entrambi i coniugi le spese straordinarie per il figlio, previamente concordate e documentate, nella misura del 50% ciascuno, secondo il regime indicato nel
Protocollo d'intesa dell'8/3/2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Gela;
6) spese di lite compensate”.
Esponeva che dal momento della separazione è cessato qualsiasi tipo di rapporto personale tra i coniugi deducendo, quindi, l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale con il marito.
Precisava di non avere un'occupazione e di trovarsi nell'impossibilità di reperire un impiego poiché
– essendosi dedicata durante il matrimonio all'accudimento dei figli e alla gestione della casa – è priva di qualsiasi titolo di studio e di pregresse esperienze professionali.
Deduceva che le esigenze del figlio – convivente con la madre, chiamata a far fronte al suo mantenimento – si sono accresciute dal momento della separazione, rendendo insufficiente il contributo al mantenimento posto a carico del resistente.
Concludeva, infine, articolando le seguenti richieste: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], ordinando, conseguentemente, all'Ufficiale dello Stato
[...]
2 Civile del Comune di Niscemi di annotare l'emittenda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) dire il padre obbligato a versare alla moglie un assegno di mantenimento in favore del figlio
, maggiorenne ma non ancora autosufficiente, pari ad una somma non inferiore ad € Per_2
300,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo vaglia postale o bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente senza necessità di preventiva richiesta in misura pari al
100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente - oltre che l'obbligo del padre di provvedere nella misura del 50 % a tutte le spese sanitarie (non mutuabili), di istruzione e sportive del figlio, che si renderanno necessarie. Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e compensi di lite, in caso di opposizione. Con salvezza di ogni altro diritto ed azione nei termini di legge.”.
, pur regolarmente reso edotto della pendenza del presente giudizio, non si è Controparte_1
costituito né è comparso.
Sentita personalmente la ricorrente all'udienza di comparizione e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente, con ordinanza emessa in data 27.4.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., venivano confermate integralmente le condizioni della separazione personale e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Istruita la causa con le sole produzioni documentali, quindi all'udienza 11.2.2025 la ricorrente precisava le sue conclusioni riportandosi ai motivi del ricorso introduttivo e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
2. Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
In primo luogo, la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione (udienza celebrata in data 14.12.2022. Cfr. decreto di omologa allegato in atti), definita con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Gela in data 17.1.2023 senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni della ricorrente nonché dalle dichiarazioni rese dalla n sede di udienza di comparizione personale. Pt_1
3
3. Condizioni di mantenimento del figlio maggiorenne , nato a [...] Persona_2
il 7.8.2004
Merita, altresì, accoglimento la domanda vertente sulle condizioni economiche relative al mantenimento del figlio maggiorenne della coppia, , seppure nei limiti di seguito Persona_2
indicati.
Occorre,sul punto, rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che
“l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023;
n. 12952 del 22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
Ebbene, sulla base degli elementi assunti nel corso del giudizio – segnatamente, l'autodichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e la dichiarazioni dalla stessa rese in sede di udienza di comparizione– non sono emersi elementi idonei ad incidere sull'assetto di interessi divisato dalle parti e omologato dal Tribunale in sede di separazione, non costituendo elemento di novità la condizione di inoccupazione della poiché già tenuta presente nell'ambito del precedente giudizio Pt_1
che ha visto coinvolte le parti) – né rilevando la circostanza che convive con la Persona_2 madre e frequenta un corso di formazione professionale (Cfr. verbale di udienza dell'8.4.2024) in quanto sebbene tale elemento di fatto corrobori la prospettata condizione di non autosufficienza economica del figlio – confortata, altresì, dalla giovane età dello stesso – non è parimenti in grado di dimostrare l'inadeguatezza del contributo al mantenimento già gravante sul resistente.
Appare, dunque, equo confermare il contributo al mantenimento da porre a carico di CP_1
per il mantenimento indiretto del figlio nella misura di € 250,00
[...] Persona_2 mensili e ciò anche tenuto conto del ridotto scarto temporale tra l'emissione del decreto di omologa e la presente sentenza.
4 Parte resistente sarà, altresì, tenuta, a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per il figlio maggiorenne, secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
4. Spese di lite
Le spese di lite, considerata la contumacia del resistente e il complessivo esito del giudizio, devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Niscemi in data
15.11.1997 da nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
Niscemi il 22.3.1967, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi con atto n.
162, P. II, Serie A , anno 1997;
2) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Persona_2
nato a [...] il [...], somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
3) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese Controparte_1 straordinarie per il figlio secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
4) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
5) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 29.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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