Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) Dott.ssa Nicolina Morabito Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 909/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 04/12/2023 e vertente
T R A
(C.F.: , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall' Avv. Santo Parte_1 C.F._1
Delfino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Villa San Giovanni (RC), Via U. Zanotti Bianco,
33
APPELLANTE
E
(C.F.: , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall' Avv. Controparte_1 C.F._2
Silvana Nasso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Polistena (RC), Via L. Longo, 35
APPELLATO
OGGETTO: - Appello avverso la Sentenza n. 1001/2018 del Tribunale di Palmi
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/12/2023 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc il difensore dell'appellante presente precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 02/12/2023, nonché il difensore dell'appellato presente precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il
02/12/2023, nei termini assegnati con il decreto del 30/08/2023 del Presidente del Collegio integrato coi
Giudici Ausiliari, che si riportano:
Avv. Santo Delfino:
<< Con le presenti note, da intendersi quale partecipazione alla udienza, la sig.ra , PREMESSO Parte_1 quanto rappresentato dall'appellante in fatto e in diritto con l'atto di citazione in appello del 18.11.2018, con gli scritti difensivi dei gradi di giudizio, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riprodotto e trascritto, nulla di escluso, con la comparsa di costituzione di questo nuovo difensore datata 2.2.2021, insiste in domanda;
impugna e contesta quanto dedotto ed eccepito ex adverso da controparte poiché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui all'atto di appello
Tutto ciò premesso, la sig.ra , come sopra rappresentata e difesa, precisa le Parte_1
riportandosi al contenuto dell'atto introduttivo di appello, degli scritti difensivi, atti e documenti dei giudizi e dei verbali d causa, da intendersi qui integralmente riprodotto e trascritto, insiste affinchè voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, accogliere l'appello come da conclusioni formulate nell'atto di citazione in appello da intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa ex-adverso formulata dall'appellato poiché quanto dedotto in comparsa, alla luce delle risultanze processuali, è palesemente infondato in fatto e in diritto. Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione la concessione dei termini ex art 190 c. p.c. >>.
Avv. Silvana Nasso:
<< In adesione al decreto presidenziale con il quale è stata disposta la trattazione con modalità cartolare dell'udienza del 04.12.2023, alla quale la presenta causa sarà chiamata, nell'interesse dell'appellato,
, la sottoscrittasi riporta ai propri scritti difensivi, documenti e verbali di causa e chiede Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, emettere sentenza con la quale rigetti l'appello e, previa conferma di ogni statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, condanni l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.>>
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
< conveniva in giudizio il sig. Parte_1 deducendo:
1. di avere affidato a , nel mese di ottobre 2011, alcuni Controparte_1 Controparte_1 mobili di famiglia (“n. 4 vetrine da farmacia ed un armadio a due ante con cassetti, una libreria a due ante, un secretaire e un divanetto e due poltrone Thonet”) “affinché fossero sottoposti a trattamento antitarme, ne fossero integrate talune parti mancanti e/o danneggiate e fossero sottoposti a rilucidatura nel rispetto della patina originale”;
2. di avere versato al due acconti per un totale di € 3.000,00; 3.di avere CP_1 constatato, dopo un anno dalla consegna degli arredi, che il lavoro non era stato ancora completato e di avere per ciò incaricato il Prof. , storico dell'arte esperto in conservazione e restauro, “di Persona_1 visionare tutta la mobilia per verificarne lo stato e per accertare la qualità del lavoro svolto dal;
CP_1
4. di aver accertato, a seguito di tale verifica, che i mobili “si presentavano in gran parte ancora smontati;
le parziali stuccature eseguite su alcune zone risultavano non ancora levigate, altre zone erano state sottoposte ad interventi di mordenzatura senza la preventiva integrazione cromatica, con conseguente alterazione estetica dell'effetto d'insieme”;
5.di aver quindi intimato al a sospensione dei lavori e l'immediata CP_1 riconsegna del mobilio;
6. di avere comunque consegnato al convenuto, nel mese di ottobre 2014, a mezzo di assegno bancario n. 0030642872 tratto sulla Banca Popolare del Mezzogiorno, l'ulteriore somma di €
5.000,00 “a saldo dei lavori parziali e insoddisfacenti”, che il convenuto ha trattenuto a titolo d'acconto
“rifiutandosi di provvedere alla riconsegna degli arredi alla istante”;
6. di aver ribadito - con raccomandata a.r. n. 144702981946 del 21 novembre 2014, ricevuta il 24 Novembre 2014, “le contestazioni sullo stato sulla qualità del lavoro” ed intimato la riconsegna dei mobili entro il termine di dieci giorni;
7. di aver ricevuto in risposta la nota del 16 Dicembre 2014 con cui il convenuto “rifiutava la riconsegna dei mobili di proprietà dell'istante, pretestuosamente quantificando per i lavori eseguiti un ammontare complessivo di euro
28.800,00 oltre IVA -in effetti mai concordato tra le parti e, comunque, del tutto spropositato rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto- e si dichiarava 'disponibile' a completare i lavori di restauro previa corresponsione di un ulteriore acconto di euro 10.000,00 oltre IVA o, in alternativa, a consegnare il mobilio nello stato in cui si trova previo integrale pagamento del lavoro ad oggi eseguito”;
8. di avere formulato al con raccomandata n. 14470298191-3 del 14 febbraio 2015, ricevuta il 17 febbraio 2015, proposta CP_1 di negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 132/2014 alla quale non è stata data adesione nei termini di legge;
9. di avere depositato, in data 3 Aprile 2015, ricorso per sequestro conservativo anteriore alla causa iscritto al n. 462/2013, assegnato al Giudice, D.ssa Federica Izzo.
Chiedeva al Tribunale di voler:
“1)- condannare il sig. alla immediata restituzione, a favore dell'Arch. Controparte_1 Parte_1
, di tutti gli arredi per cui è causa meglio descritti al n. “1” della narrativa che precede;
in caso di
[...] resistenza in giudizio - ed, in particolare, ove il ersista nel rifiutare la consegna degli arredi oggetto CP_1 di causa adducendo maggiori pretese di pagamento rispetto alla complessiva somma di euro 8.000,00 già percepita - voglia il Tribunale adito accertare, mediante consulenza tecnica di ufficio, l'effettivo e più equo ammontare del compenso spettante al per il parziale lavoro effettivamente svolto sui mobili CP_1 oggetto di causa, tenuto anche in debito conto dell'incidenza del danno subito dagli arredi in termini di diminuzione di valore per effetto della loro “spatinatura” (perdita della patina originale), nonché per effetto di trattamento antitarme non eseguito a regola d'arte e di altri difetti di lavorazione;
2)- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DL n. 132 del 12.09.2014, valutare la mancata risposta alla proposta di negoziazione assistita ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma,
c.p.c. e conseguentemente condannare il convenuto sig. al risarcimento dei danni da Controparte_1 liquidarsi, anche di ufficio, in via equitativa, nonché al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva, come per Legge;
il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis”.
Si costituiva in giudizio contestando le richieste attoree, eccependo: Controparte_1
• l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto d'opera ex art. 2226 c.c., per non essere stata proposta nel termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta dei vizi e della presunta esecuzione non a regola d'arte;
• l'infondatezza nel merito della domanda di risoluzione, per l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di restauro, posto che egli non è un restauratore ma un falegname, che tra le parti non vi è alcun contratto da cui possa desumersi la natura e la qualità del lavoro commissionato e che, in ogni caso, i lavori effettivamente commissionati sono stati correttamente e diligentemente eseguiti sotto la vigilanza dell'Arch. con Parte_1 la quale sono stati concordati gli interventi da realizzare;
• il legittimo esercizio del diritto di ritenzione, ex art. 2756 c.c., fino al saldo delle spese anticipate e del corrispettivo per il lavoro effettuato, non essendo sufficiente la somma ricevuta di € 8.000,00 Iva compresa;
• l'infondatezza della domanda di condanna ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n 132 /2014 non ricorrendone i presupposti di legge per la irritualità dell'invito e non vertendo la domanda su materia oggetto di negoziazione obbligatoria.
Chiedeva il rigetto della domanda perché inammissibile.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 cpc, sesto comma, il giudizio veniva istruito con produzione documentale e ctu al cui esito, precisate le conclusioni, la causa andava in decisione
Con la sentenza non definitiva n. 1001/2018 pubblicata il 17/10/2018 il Tribunale di Palmi così decideva:<<
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 4.835,00, oltre alle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese della C.T.U. >> Parte_1 Con appello regolarmente notificato, , ha impugnato la sentenza del Tribunale di Palmi Parte_1
n. 1001/2018 del 17/10/2018, a) la violazione e falsa applicazione da parte del giudice di primo grado degli art. 2224 e 2227 c.c. in relazione al rigetto della domanda di recesso proposta dall'attrice; b) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 c.c. in relazione al rigetto della domanda di risoluzione del contratto per mutuo consenso;
c) errore di giudizio in relazione al rigetto delle domande di restituzione degli arredi, di determinazione giudiziale del compenso spettante al di determinazione e quantificazione del CP_1 risarcimento dei danni e di valutazione della mancata risposta alla proposta di negoziazione assistita ai fini delle spese del giudizio;
d) errore di giudizio nella parte in cui rigetta la domanda di condanna al pagamento dei compensi relativi al giudizio RG N. 462/2015 di sequestro giudiziario ante causam;
e) errore di giudizio nella regolamentazione delle spese del giudizio.
Chiedeva: <<
1.ritenere e dichiarare l'intervenuto recesso dell'Arch. dal contratto d'opera concluso Parte_1 con il Sig. per l'esecuzione dei lavori meglio descritti in narrativa, o, in alternativa, la Controparte_1 risoluzione del medesimo contratto per mutuo consenso delle parti;
2. previo di sequestro dei mobili oggetto di causa, condannare il sig. alla immediata restituzione in favore dell'Arch. Controparte_1 Parte_1
di tutti gli arredi per cui è causa meglio descritti al paragrafo 1, lett. (a), del presente atto;
3.In ogni
[...] caso:
3.1 ritenere e dichiarare che i parziali lavori di ebanisteria eseguiti dal Sig. on poca Controparte_1 competenza e con metodi non rispondenti all'arte del restauro hanno causato un danno rilevante da deprezzamento alla mobilia oggetto di causa;
3.2. tenuto conto della somma pari a complessivi Euro 8.000,00 già corrisposta dall'Arch. al Sig. er l'esecuzione dei predetti lavori, ritenere e dichiarare Parte_1 CP_1 che il residuo compenso spettante al sig. ammonta, secondo quanto accertato dal CTU, Controparte_1 ad Euro 1.147,86 (€ 9.147,86 — € 8.000,00 = E. 1.147,86);
3.3ritenere e dichiarare che i danni da deprezzamento subiti dalla mobilia oggetto di causa in conseguenza dei lavori parziali ed effettuati non a regola d'arte dal mmontano ad Euro 17.066,66 ovvero alla diversa, anche maggiore, misura CP_1 che sarà ritenuta di giustizia;
3.4 condannare conseguentemente il Sig. al pronto ed Controparte_1 immediato pagamento in favore dell'Arch. , a titolo di risarcimento danni da Parte_1 deprezzamento del mobilio, della complessiva somma di Euro 17.066,66 di quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
4. Valutare la mancata risposta del Sig. alla proposta di negoziazione assistita Controparte_1 ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c.; 5. Condannare il Sig. Controparte_1 al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese (ivi compresi i compensi al CTU Arch. ) e Persona_2 dei compensi del presente giudizio e della precedente fase cautelare n. 462/2015 R.G. proposta ante causam
(ivi compresi quelli da liquidarsi a favore della custode dott.ssa ); il tutto oltre rimborso Controparte_2 forfettario spese generali del 15%, cpa ed iva, come per legge, con sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis >>.
Proponeva istanza ex art 283 cpc per la sospensione della esecutorietà della sentenza
Si costituiva l'appellato contestando l'appello, chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata.
Si instaurava il contraddittorio, con ordinanza del 14/05/2019 la Corte di Appello rigettava la richiesta di sospensione della esecutorietà della sentenza.
Dopo alcuni rinvii, con ordinanza emessa per l'udienza del 04/12/2023, dopo che i difensori delle parti presenti precisavano telematicamente le proprie conclusioni, la causa andava in decisione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc con ordinanza comunicata in data 28/12/2023, con la concessione dei termini ex artt.
190 e 352 c.p.c. per il deposito di conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di appello la difesa appellante lamenta l'erroneità dei punti 1.1, 1.2 e 1.2.1 della sentenza impugnata < considerare validamente intervenuto il recesso dell'Arch. dal contratto oggetto di causa, concluso Parte_1 con il Sig. . CP_1
Rileva la difesa appellante che il Giudice di primo grado ha rigettato tutte le altre domande proposte da parte attrice a causa di < degli artt. 2224 e 2227 c.c., avendo il Giudice di prime cure ritenuto di decidere (e rigettare) la domanda avente ad oggetto la dichiarazione di recesso sulla base di una errata interpretazione dell'art. 2224 c.c. o, comunque, sulla mancata applicazione alla fattispecie oggetto di causa dell'art. 2227 c.c.>>
Sostiene che< di primo grado ha rigettato la domanda relativa alla dichiarazione dell'intervenuto recesso dell'Arch.
dal contratto in quanto, l'attrice "non [avrebbe] chiesto al prestatore d'opera Condoluci di Parte_1 conformarsi alle condizioni stabilite nel contratto (orale) né gli abbia imposto, a tal fine, un congruo termine, pena, in difetto, il recesso dal contratto", concludendo che "in ogni caso, quel che conta ai fini del decidere,
è l'inesistenza oggettiva di quell'intimazione, sia giuridica sia fattuale, quale necessario presupposto per un valido esercizio dell'azione di recesso ex art. 2224 c.c.>>.
Evidenzia che il Giudice di primo grado ha ignorato che - sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale - la fissazione del termine ex art. 2224 c.c. "ha carattere facoltativo" < norma in questione che "se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può [e non "deve”] fissare un congruo termine” e che, pertanto - fermo restando quanto si osserverà subito infra a proposito dell'inutilità nel caso di specie della fissazione di un congruo termine - il mancato esercizio da parte dell'Arch. della facoltà in Parte_1 discorso (mancata fissazione del termine) non avrebbe potuto condurre a considerare invalido, come invece ha fatto il Tribunale di Palmi, l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'odierna appellante>>
Rileva preliminarmente, questa Corte che con il contratto d'opera una persona si obbliga a compiere, verso corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.). Il contratto d'opera si configura, quindi, come una fattispecie di lavoro autonomo in cui la prestazione viene svolta dall'obbligato senza vincolo di subordinazione e, quindi, senza sottoporsi alle direttive del beneficiario. Si differenzia, in questo modo, dal contratto di lavoro subordinato nel quale il dipendente è sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che vigila e controlla l'attività lavorativa prestata dal primo il quale è inserito nell'organizzazione produttiva dello stesso datore. Nel contratto d'opera il soggetto si obbliga, invece, a pervenire ad un certo risultato, con una conseguente assunzione del rischio nell'attività produttiva, rischio non conosciuto invece dal lavoratore dipendente. Il contratto in esame si configura come una fattispecie neutra, residuale, applicabile solo qualora “il rapporto (non) abbia una disciplina particolare nel libro IV” (art. 2222, ultima parte, c.c.).
Il rapporto negoziale tra committente e prestatore d'opera è fondato sull'intuitus personae e si configura, inoltre, come un contratto: a) a prestazioni corrispettive;
b) a forma libera;
c) ad esecuzione prolungata;
d) essenzialmente oneroso, nonostante il corrispettivo possa anche non consistere in una somma di denaro.
L'oggetto del contratto non è il lavoro del prestatore d'opera, ma il risultato dello stesso, a prescindere dalle modalità scelte dall'obbligato per realizzarlo purché l'opera corrisponda alle condizioni stabilite dal contratto e si sia proceduto a regola d'arte. Se l'esecuzione non è conforme a tali condizioni, il committente potrà avvalersi di un rimedio analogo alla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., e cioè la fissazione nei confronti del prestatore d'opera di un congruo termine per adeguarsi alle stesse, con facoltà per il committente, in caso di decorso del termine, di recedere dal contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno (art. 2224
c.c.). Recita l'art. 1454 cc, primo comma :<< Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.>>
E' indubbio che con la diffida ad adempiere il legislatore consente alla parte di valersi di uno strumento rapido per slegarsi dal contratto e, al contempo, di uno strumento per spingere la controparte a tenere fede all'impegno assunto, sotto la minaccia, appunto, della risoluzione.
Si tratta, pertanto, di una risoluzione per volontà privata unilaterale, che si fonda sui seguenti presupposti:
a) la diffida di adempiere, da farsi per iscritto, b) l'onere della prefissione di un (congruo) termine perentorio, decorso inutilmente il quale, la risoluzione avviene ipso iure.
Come prevede la norma, la diffida deve consistere nell'intimazione di adempiere entro un congruo termine con la espressa dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intendere senz'altro risolto.
Si tratta, quindi, di una dichiarazione precettiva in quanto tende a provocare nel destinatario un contegno
(eterocomando), nonché, di una dichiarazione c.d. recettizia, e il termine di adempimento in essa contenuto comincerà a decorrere dal momento in cui detta diffida perviene a conoscenza del destinatario (1334).
Durante il termine fissato nella diffida, la parte inadempiente può sanare la mora, ed in tal modo evitare la risoluzione: la legge ammette cioè in questo caso l'adempimento tardivo.
Questo principio sta a denotare che alla diffida ad adempiere non è possibile ricorrere nei seguenti casi:
α) quando non sia possibile applicare le disposizioni sulla mora, come avviene nei casi di violazione di obbligazioni negative (1222);
β) quando la prestazione non compiuta è diventata inutile per il creditore (qui si prescinde dall'ipotesi considerata nell'art. 1457).
Nella fattispecie in esame, come evidenziato dal primo Giudice, l'attrice con la raccomandata dei 17-
21/11/2014 – pag. 140 e 141 fascicolo telematico – ha chiesto all'appellato, convenuto in primo Parte_1 grado, la restituzione dei mobili oggetto della prestazione, offrendogli quanto dovutogli per i lavori fin lì eseguiti - < alcun titolo la mobilia di proprietà della mia assistita, con la presente La invito e diffido a provvedere, entro il termine di otto giorni dalla ricezione della presente, a riconsegnare tutti gli arredi alla legittima proprietaria, avvertendola che, in mancanza, decorso inutilmente il predetto termine, darò inizio agli atti giudiziari per tutelare nelle sedi opportune le ragioni della mia assistita, la quale riserva, sin da ora, ogni possibile azione giudiziale nei Suoi confronti, anche per danni>> - senza chiedere < di CP_1 conformarsi alle condizioni stabilite nel contratto (orale) né gli abbia imposto, a tal fine, un congruo termine, pena, in difetto, il recesso dal contratto>>.
Pertanto, come giustamente rilevato dal Giudice, manca < necessario presupposto per un valido esercizio dell'azione di recesso ex art. 2224 c.c.>> che consente di dichiarare l'intervenuto recesso della committente dal contratto d'opera.
------------<
Per quanto riguarda la chiesta risoluzione x art. 2227 cc la difesa appellante rileva che < del 21 novembre 2014 (prodotta in atto di citazione sub doc. 5), l'Arch. , tra le altre cose, ha Parte_1 intimato alla controparte la riconsegna dei mobili manifestando in tal modo la inequivocabile volontà di recedere dal contratto d'opera precedentemente concluso con il e che, pertanto, tale CP_1 comunicazione-intimazione sarebbe - ed è - stata senz'altro idonea ai fini di un recesso della committente dal contratto d'opera a norma dell'art. 2227 c.c.>>. Intanto, come evidenziato anche dalla difesa appellata, tale richiesta è inammissibile ex art. 345 cpc perché si tratta di domanda proposta per la prima volta con l'appello.
In ogni caso, come già detto, la summenzionata raccomandata non integra gli estremi della intimazione ex art. 2224 in quanto la difesa appellante ha chiesto all'appellato, convenuto in primo grado, la restituzione dei mobili oggetto della prestazione, offrendogli quanto dovutogli per i lavori fin lì eseguiti, senza chiedere di conformarsi alle condizioni stabilite nel contratto (orale) né gli ha imposto, a tal fine, un congruo termine, pena, in difetto, il recesso dal contratto, pertanto, non può essere applicata nemmeno nell'ipotesi del recesso ad nutum ex art. 2227 cc
Per cui l'appello sul punto non può essere accolto.
2.Col secondo motivo di gravame la difesa appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda (subordinata) avente ad oggetto la declaratoria di risoluzione per mutuo consenso.
Precisa questa Corte che il mutuo consenso delle parti ai fini del chiesto scioglimento dello stesso contratto, consiste in un atto inteso a porre nel nulla il precedente accordo che, per principio ormai pacifico, ne determina la eliminazione ex tunc, sia pure inter partes.
Sul punto, assume la difesa appellante che il mutuo consenso sarebbe pacifico e non contestato in causa dalla controparte, rilevando, invece, l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice secondo cui – il mutuo consenso - non risulta < chiaro” come voluto dalla costante giurisprudenza (Cass. Civ., n. 15264/2007; 2279/2010 e 5887/2011)>>.
Rileva questa Corte che il convenuto/appellato nel costituirsi in primo grado ha sì contestato il lamentato inadempimento da parte dell'attrice, ma ha anche affermato di voler chiudere l'attività per raggiunti limiti di età, nonchè il conseguente sollecito all'Arch. a fissare una data per la consegna del mobilio e per il Parte_1 saldo del prezzo.
Questo comportamento tenuto dal pur non integrando gli estremi del mutuo consenso del CP_1 prestatore d'opera a sciogliere il contratto, presuppone o lascia presupporre, l'esistenza di un implicito intento negoziale a chiudere la situazione formulando anche una richiesta di pagamento del saldo prezzo.
Pertanto, contrariamente all'affermazione del Giudice del primo grado, tale comportamento rientra tra i c.d. facta concludentia, e giustifica lo scioglimento del contratto, e l'accoglimento di questo motivo di gravame.
3. Col terzo motivo di gravame la difesa appellante censura quella parte della sentenza in cui il Giudice dopo aver rigettato le domande con cui < intervenuta risoluzione del contratto per cui è causa, ha rigettato, dichiarandole assorbite, tutte le altre domande proposte dall'Arch. sul presupposto di una "connessione" esistente tra le une e le altre>>. Parte_1
Rileva che < dell'appellante, (b) la determinazione del compenso spettante al (c) la quantificazione dei danni CP_1 arrecati ai mobili dall'inesatta esecuzione dei lavori da parte di quest'ultimo, occorre osservare che tali domande avrebbero, comunque, potuto e dovuto essere esaminate e decise dal Giudice di prime cure a prescindere dalle conclusioni raggiunte con riferimento alle domande di recesso-risoluzione>>.
Palesa a un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle domande erroneamente dichiarate assorbite.
a) Restituzione degli arredi:
Avendo questa Corte riconosciuto la risoluzione del contratto di opera (orale) intercorso tra le parti, gli arredi descritti nella ctu possono essere restituiti dall'appellato.
b) Determinazione del compenso spettante all'appellato CP_1 Sul punto ci si riporta alla ctu svolta in primo grado che ha stabilito che il complessivo compenso spettante al Sig. mmonta a € 9.047,86, comprensivi della somma pari ad € 8.000,00 già corrisposta dall'Arch. CP_1
che, pertanto, dovrà corrispondere a titolo di differenza l'importo di € 1.047,86. Parte_1
c) Quantificazione dei danni arrecati ai mobili dall'inesatta esecuzione dei lavori da parte di quest'ultimo:
Il CTU, in risposta ai quesiti formulati dal Giudice, ha descritto l'attività svolta dal convenuto limitata allo smontaggio, alla “sverniciatura” o “profonda pulitura”, al ripristino di parti mancanti, alla sostituzione di elementi in legno ammalorati ed alla stuccatura, corrispondente a quanto richiesto da parte attrice (pag. 1 atto di citazione introduttivo del giudizio), pur accertando che < nelle varie fasi lavorative risultano non idonei alla tipologia dei mobili oggetto di causa>> - pag. 15 conclusioni ctu – ha affermato < laboratorio o perché mal conservati dal convenuto>>.
Per cui nessun importo può essere riconosciuto all'appellante a titolo di danni.
Stante quanto sopra, l'appello sui punti trattati è accolto parzialmente
4. Col quarto motivo di appello la difesa appellante lamenta l'errore in cui è incorso il primo Giudice che ha ritenuto di rigettare anche la richiesta di pagamento dei compensi relativi al procedimento cautelare n.
462/2015 R.G. proposto ante causam dall'odierna appellante per il sequestro giudiziario dei mobili oggetto di causa.
Contesta l'affermazione del Giudice di prime cure, secondo cui tale richiesta < accoglimento in quanto quella che la difesa attrice definisce precedente fase cautelare n. 462/2015 R.G. proposta ante causam non costituisce affatto una fase cautelare precedente a questo giudizio di merito.
Questo, infatti, pur essendo stato instaurato in data successiva (27 Maggio 2015) a quella di presentazione del ricorso per sequestro ante causam n. 466/2015 (3 Aprile 2015), è stato tuttavia istaurato prima dell'emissione dell'ordinanza di accoglimento (9 Novembre 2015) da parte del Giudice Dott.ssa Federica
Izzo.>>.
Preliminarmente, va rilevato che l'ordinanza con cui è stato definito il giudizio di sequestro ante causam non
è depositata in atti, con la conseguenza che non è possibile a questa Corte valutare il contenuto della stessa
Ad ogni modo, concordemente al decisum del primo Giudice < giudizio di merito” giuridicamente conseguente all'emissione di detta ordinanza di accoglimento del cautelare - promovibile entro sessanta giorni dalla sua comunicazione (art. 669 octies, commi nn. 1, 2 e 3,
c.p.c.) - bensì costituisce un “diverso processo” nel quale “l'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile” (art. 669 octies, comma 9, c.p.c.): con il logico corollario che solo con la sentenza che definisce
“quel giudizio merito” possono esser liquidate le spese di “quel giudizio cautelare”.>>
Pertanto, l'appello sul punto va rigettato.
5. Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento danni ex art. 96 cpc non può essere accolta tenuto conto che nel caso in esame non vi sono i presupposti richiesti dalla norma, in primis, il carattere “temerario” della lite.
Il suddetto carattere si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Tribunale Viterbo, 18 settembre 2018, n.1273; Cass. 6 luglio 2003, n.
9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327; Cass.
Civ., 8 settembre 2003, n. 13071; Cass. Civ. 21 luglio 2000, n. 9579).
Inoltre, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute
(Tribunale Viterbo, 18 settembre 2018, n.1273; Trib. Roma, 3 gennaio 2017; Trib. Vicenza, 22 novembre 2016;
Trib. Treviso, 8 novembre 2016; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass.
Civ.,30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno 2010, n. 15629;
Cass. Civ., 16 febbraio 1998, n. 1619; Cass. Civ., 29 luglio 1994, n. 7101) nonché nel senso di “assenza della normale prudenza o diligenza in colui che non avverte l'ingiustizia di una domanda o di una eccezione, che sarebbe stato facile rilevare con l'uso della normale prudenza o diligenza (ex pluris: Cass. Civ., 22 ottobre
1976, n. 3752)”.
Prova che nel caso specifico non è stata fornita
6. Le spese, stante la soccombenza reciproca, data dal rigetto della domanda di risarcimento del danno, nonchè dalla mancata risposta alla proposta di negoziazione, possono essere compensate
Pone a carico dell'appellato le spese della ctu del primo grado
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto avverso la sentenza n. 1001/2018 del Parte_1
Tribunale di Palmi pubblicata il 17/10/2018:
1) Accoglie parzialmente l'appello e in riforma della impugnata sentenza:
2) Dichiara la risoluzione del contratto (orale) di prestazione d'opera per mutuo consenso delle parti
3) Condanna l'appellante a corrispondere all'appellato la somma di € Parte_1 CP_1
1.047,86, quale differenza per il compenso spettante allo stesso appellato
4) Dispone la restituzione, a carico dell'appellato, dei beni mobili descritti da parte attrice in citazione e nella ctu
5) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio. Pone definitivamente a carico dell'appellato le spese di ctu
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio dell'11.12.2024.
Il Giudice ausiliario estensore
(Dott.ssa Nicolina Morabito)
La Presidente
(Dott.ssa Patrizia Morabito)