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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/08/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1441/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1441/2022 promossa da:
C.F. ato il 15.9.1953 in San Giovanni in Persiceto (BO) Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...] e C.F. Parte_2 C.F._2 nato il [...] in [...] ed ivi residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Vanz del Foro di Bologna (pec ed Email_1 elettivamente domiciliati nel suo studio, in Via D'Azeglio n. 58, Bologna (BO)
PARTE APPELLANTE
Contro
, C.F. nata il [...] e residente in [...] C.F._3
6 in San Giovanni in Persiceto (BO), , C.F. nato il Controparte_2 C.F._4
3.2.1927 e residente in [...] in San Giovanni in Persiceto (BO), , C.F. Controparte_3
, nata il [...] e residente in [...] in San Giovanni in Persiceto CodiceFiscale_5
(BO), , C.F. , nata il [...] e residente in [...] CP_4 C.F._6 in San Giovanni in Persiceto (BO), , C.F. , nata il [...] e CP_5 C.F._7 residente in [...] in Gussago (BS), , C.F. Controparte_6
nato il [...] e residente in [...] in San Giovanni in Persiceto C.F._8
(BO) rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Formaro del Foro di Bologna (pec con studio in Via Barberia n. 28 in Bologna (BO) Email_2
PARTE APPELLATA
pagina 1 di 23 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 961/2022, Rep. 1411/2022, nella causa civile iscritta al n. R.G. 4885/2019, emessa in data 7.4.2022 e pubblicata in data 12.4.2022
Assegnata a decisione con ordinanza emessa in data 1.4.2025 e depositata in data 9.4.2025
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2 come da note scritte depositate il 7 marzo 2025
“Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione (anche istruttoria), produzione e conclusione, con sentenza immediatamente esecutiva come per legge e con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, per entrambi i gradi di giudizio, in totale (o perlomeno parziale) riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di
Bologna n. 961/2022, rep. n. 1411/2022, r.g.n. 4885/2019, pubblicata il 12.04.2022,
I) In via preliminare Accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità della domanda proposta in I grado dagli attori, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.n. 28/2010, con assunzione di ogni conseguente provvedimento di legge;
in ogni caso Accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva dei
IGg.ri , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 [...]
non avendo i medesimi fornito adeguata prova della loro qualità di eredi legittimi della CP_6
IG.ra e comunque l'inammissibilità e/o improponibilità delle domande da essi svolte Persona_1 nel procedimento di I grado. II) Nel merito, in via principale Respingersi – in quanto inammissibili e/o improponibili, infondate nel merito e, comunque, prive di idoneo riscontro probatorio – tutte le domande proposte in giudizio dai IGg.ri CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e nei confronti dei IGg.ri e
[...] CP_5 Controparte_6 Parte_1 [...]
e per l'effetto, riformata integralmente la sentenza di I grado e preso atto che in Parte_2 adempimento spontaneo della stessa gli esponenti hanno corrisposto a favore degli appellati la complessiva somma di € 128.159,06 ed a favore dell'Avv. Filippo Montaguti, quale difensore antistatario, la complessiva somma di € 21.914,03 (a titolo di spese legali), nonché hanno versato
l'imposta di registro pari a € 3.883,75, importi tutti che andranno restituiti integralmente,
Condannarsi i medesimi IGg.ri , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
e in via fra loro solidale o alternativa, al pagamento in favore degli
[...] Controparte_6 esponenti della complessiva somma di € 132.042,81 (e cioè € 128.159,06 + € 3.883,75), o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento (22.04.2022) sino al saldo effettivo;
inoltre Condannarsi l'Avv. Filippo pagina 2 di 23 Montaguti (quale difensore antistatario e percettore delle spese legali liquidate con la sentenza di I grado) e, per esso, i suoi eredi legittimi e/o testamentari (stante il decesso del sopra indicato procuratore intervenuto in data 29.05.2023), ovvero, subordinatamente, i IGg.ri CP_1
, e in via fra Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 loro solidale o alternativa, al pagamento in favore dei IGg.ri e della Parte_1 Parte_2 complessiva somma di € 21.914,03, ovvero della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento (22.04.2022) sino al saldo effettivo. III) Nel merito, in via del tutto subordinata (ma con riserva espressa di proporre ricorso in Cassazione) Nella denegata ipotesi in cui anche questa Ecc.ma Corte dovesse ritenere fondate nel merito, in tutto o in parte, le pretese avanzate in giudizio dai IGg.ri CP_1 CP_2
, e in ogni caso
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 perlomeno Dichiararsi la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 112 c.p.c. – per vizio di ultra-petizione e/o per omessa pronuncia – e comunque la sua erroneità ed invalidità in relazione ai capi della sentenza ed alle ragioni specificamente indicati sub par. II.D. dell'atto di citazione in appello e, per l'effetto, riformata perlomeno parzialmente la sentenza di I grado e preso atto che la stessa non si è pronunciata sull'eccezione riconvenzionale svolta dagli esponenti (o comunque ha erroneamente valutato tale eccezione) e che in adempimento spontaneo della stessa i IGg.ri Parte_1
e hanno corrisposto a favore degli appellati la complessiva somma di €
[...] Parte_2
128.159,06, ed a favore dell'Avv. Filippo Montaguti, quale difensore antistatario, la complessiva somma di € 21.914,03 (a titolo di spese legali liquidate a carico della parte soccombente), nonché hanno versato per intero l'imposta di registro pari a € 3.883,75, importi tutti che in parte non erano comunque dovuti e che pertanto andranno restituiti perlomeno in quota parte, Accertarsi e dichiararsi, in relazione all'eccezione in via riconvenzionale proposta in giudizio dagli esponenti, che il credito vantato dai IGg.ri e nei confronti dei IGg.ri Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2
, e (quali pretesi eredi
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 della IG.ra , per le ragioni e i titoli esposti nel par. II.D.
2. dell'atto di citazione in Persona_1 appello, da accertarsi all'esito del presente giudizio se del caso anche in via equitativa, ammonta ad almeno € 64.718,87, o al diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre accessori di legge, e che tale importo andava (e va) compensato con quanto riconosciuto a favore degli originari attori;
inoltre Accertarsi e dichiararsi che l'importo di € 750,00, oggetto di espressa rinuncia formulata dagli attori (qui appellati) con la comparsa conclusionale depositata nel procedimento di I grado in data 11.02.2022 (e confermata nella comparsa di costituzione ex adverso depositata nel presente giudizio di gravame) ma ugualmente riconosciuto (erroneamente) dalla sentenza di I grado, pagina 3 di 23 non è dovuto e va quindi restituito agli appellanti;
inoltre Accertarsi e dichiararsi che, in virtù della reciproca parziale soccombenza fra le parti, le spese di lite di I grado andavano perlomeno compensate al 50% (o nella diversa misura di giustizia) e che, pertanto, andrà restituito agli appellanti il 50% (o la diversa percentuale) di quanto corrisposto a tale titolo e, cioè, € 10.957,02 (ovvero il 50% di € 21.914,03) a titolo di spese legali e € 1.941,88 (ovvero il 50% di € 3.883,75) a titolo di imposta di registro;
per l'effetto Condannarsi i IGg.ri CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e in via fra loro solidale o alternativa, al pagamento in
[...] CP_5 Controparte_6 favore degli esponenti della complessiva somma di € 67.410,75 (e cioè € 64.718,87 + € 750,00 + €
1.941,88), o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento (22.04.2022) sino al saldo effettivo;
inoltre
Condannarsi l'Avv. Filippo Montaguti (quale difensore antistatario e percettore delle spese legali liquidate con la sentenza di I grado) e, per esso, i suoi eredi legittimi e/o testamentari (stante il decesso del sopra indicato procuratore intervenuto in data 29.05.2023), ovvero, subordinatamente, i IGg.ri
, e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 [...]
in via fra loro solidale o alternativa, al pagamento in favore dei IGg.ri e CP_6 Parte_1 della complessiva somma di € 10.957,02, ovvero della diversa somma maggiore o Parte_2 minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento
(22.04.2022) sino al saldo effettivo. IV) In via istruttoria Si insiste per l'ammissione della prova per testi dedotta dagli appellanti in I grado con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. in data 16.09.2019 da intendersi qui richiamata, ed in parte non ammessa (in particolare con ordinanza del Tribunale di Bologna in data 24.03.2020 non sono stati ammessi i capitoli di prova dei convenuti rubricati sub lett. a, b, f ed n, i quali andranno quindi ammessi), sentendosi i testi ivi indicati (e cioè la
IG.ra e la sig.ra . Inoltre, per scrupolo difensivo, si rinnova ulteriormente, per Parte_3 Tes_1 quanto occorrer possa, l'opposizione ad ogni eventuale tardiva richiesta che dovesse essere ex adverso formulata nel presente grado di giudizio di ammissione dei mezzi istruttori dedotti dagli attori nel procedimento di I grado – e segnatamente, la richiesta di ordine di esibizione di documentazione bancaria ex art. 210 c.p.c. e/o di CTU bancaria/contabile (pagg. 10-11 mem. ex art. 183, c.6, n.2 c.p.c. avv.), nonché l'ulteriore richiesta ex art. 210 c.p.c. e/o ex art. 213 c.p.c. nei confronti della CP_7
in relazione all'assegno bancario n.13062251.07 (v. pag. 11 mem. ex art. 183, n.6, n.2 c.p.c.
[...] avv.) – per tutte le ragioni già esposte nel procedimento di I grado con la memoria ex art. 183, c.6, n.3
c.p.c. in data 04.10.2019, nonché con le note scritte d'udienza del 15.07.2021 e per quelle ulteriori che si si riserva di dedurre. V. Rigettarsi in ogni caso l'eccezione ex adverso formulata ex art. 348 bis
pagina 4 di 23 c.p.c. in quanto eccezione meramente di stile, non minimamente argomentata e comunque del tutto priva di fondamento”.
Per , , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, CP_5 Controparte_6 come da note scritte depositate il 6 giugno 2024
“IN VIA PRINCIPALE
La difesa degli appellati chiede l'integrale rigetto delle domande avversarie così come spiegate in appello e in primo grado con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado cui tuttavia - dandosi atto del mero errore materiale relativo alla somma degli importi di cui si ordina la restituzione (essendo la somma corretta quella data dai due bonifici del 24/04/2017 di € 100.106,00 e di quello del 29/05/2017 di € 26.866,00, per un totale complessivo di € 126.972,00) - si precisa che, corretto l'errore materiale, gli appellati corrisponderanno spontaneamente agli appellanti senza indugio la suddetta somma di € 750,00.
- Vinte le spese e le competenze di entrambi i gradi di giudizio
IN VIA SUBORDINATA
- Nella non creduta ipotesi in cui qualsivoglia motivo d'impugnazione venisse ritenuto meritevole
d'accoglimento, eccezion fatta che per la condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione civile e commerciale – riformare la sentenza nella parte qua e condannare gli appellanti al pagamento nei confronti degli odierni appellati della diversa somma accertata e ritenuta al netto delle eventuali compensazioni ancorché proposte su eccezioni riconvenzionali relative a domanda attoree ritenute intempestive –
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ci si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori avversari in quanto inconferenti, già oggetto di censura da parte del Giudice primae curae e in ogni caso tardive e inammissibili in appello.
- Vinte comunque le spese e le competenze del grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione notificato in data 6-8/3/2019 , , Controparte_2 CP_1
, , e , Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 premettendo di essere rispettivamente il primo fratello e gli altri nipoti della de cuius , Persona_1 deceduta il 7.4.2018, a sua volta erede universale del marito deceduto il 6.6.2017, hanno Persona_2 evocato in giudizio e , nipoti di , chiedendo Parte_1 Parte_2 Persona_2
– previo riconoscimento della propria qualità di eredi – la condanna di questi ultimi, in solido tra loro, alla restituzione in favore degli attori, per le quote di loro spettanza iure ereditario, della somma di € pagina 5 di 23 126.971,00 consistente nel patrimonio ereditario della de cuius oltre ad interessi Persona_1 dall'accredito in loro favore e fino alla sua restituzione effettiva.
Deducevano gli attori al riguardo che il defunto aveva compiuto atti dispositivi Persona_2
(segnatamente due bonifici bancari, l'uno di euro 100.105,00 in data 24.4.2017 e, l'altro, di euro
26.866,00 in data 29.5.2017) a favore dei nipoti convenuti e che tali somme, facenti dunque parte dapprima della comunione legale tra i coniugi e poi del patrimonio esclusivo della de cuius, sarebbero state indebitamente sottratte, trattandosi di donazioni nulle per difetto di forma ex art. 782 c.c. e annullabili perché lesive della quota di legittima della defunta . Persona_1
1.2- In data 22.5.2019 si sono costituiti e , i quali hanno Parte_1 Parte_2 eccepito il mancato assolvimento dell'onere della prova in relazione alla dedotta qualità di eredi in capo agli attori e l'improcedibilità della domanda per mancato avveramento della condizione di procedibilità ex art. 5 del D.lgs. 28/2010, in quanto tre degli attori non avrebbero partecipato personalmente alla mediazione e la procura conferita difetterebbe di autentica e del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Hanno poi contestato tutto quanto dedotto da parte attrice ed asserito che le elargizioni a proprio favore effettuate dallo zio fossero atti a titolo Persona_2 oneroso, avvenute per rimborsare degli esborsi (prezzo d'acquisto, imposte, onorari del Parte_1 notaio) dallo stesso effettuati in occasione del rogito di acquisto dell'immobile in nuda proprietà del convenuto, in comunione legale con la moglie, e con diritto reale di abitazione in capo agli zii defunti, oltre che di somme anticipate dai nipoti per far fronte alla gestione medico – sanitaria ed amministrativa degli zii, cui avrebbero provveduto dalla fine del 2011 a seguito di richiesta in tal senso del Affermavano poi i convenuti che le somme depositate sui conti correnti potevano Persona_2 essere liberamente utilizzate dallo zio, non facendo automaticamente parte del patrimonio comune dei coniugi sol perché gli stessi fossero in regime di comunione legale dei beni ed hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della dedotta lesione della quota di legittima e della conseguente eventuale azione di riduzione. In via riconvenzionale, per la denegata ipotesi di qualificazione dei bonifici come donazioni e in caso di accertamento della nullità o annullabilità, hanno poi chiesto la restituzione da parte degli attori, nella loro asserita veste di eredi di se del caso anche Persona_1 ai sensi dell'art. 2033 c.c. o dell'art. 2041 c.c., di tutte le somme che i convenuti avrebbero a vario titolo versato nell'interesse prima di entrambi i coniugi e e, dopo la morte Persona_2 Persona_1 del primo, nell'interesse di quest'ultima e di disporne eventualmente la compensazione con quanto dovesse essere riconosciuto a favore degli attori.
All'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale espletata, il Tribunale di Bologna, con sentenza n.
961/2022 Rep. 1411/2022 emessa in data 7.4.2022 e pubblicata in data 12.4.2022 si è così determinato: pagina 6 di 23 “Accerta e dichiara la nullità ex art. 782-783 c.c. degli atti di donazione diretta compiuti mediante trasferimento, con bonifico bancario, delle somme di cui in motivazione, da a favore Persona_2 dei convenuti e e per l'effetto, condanna gli stessi a Parte_1 Parte_2 restituire agli attori, nella loro qualità di eredi di , a propria volta erede universale Persona_1 di , la somma di € 127.721,00, oltre interessi legali dalla data della domanda e fino Parte_1 al saldo;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €815,41 per anticipazioni, € 14.980 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, di cui dispone la distrazione a favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario, fatta eccezione per il contributo unificato”.
A sostegno della decisione il Collegio ha ritenuto che l'improcedibilità ex art. 5 del D.lgs. 28/2010, peraltro già respinta in corso di causa, non potesse ragionevolmente essere invocata dai convenuti, facendo proprio l'orientamento giurisprudenziale meno rigoroso per ciò che riguarda la forma della procura ed evidenziato che all'incontro di mediazione i convenuti non hanno contestato la procura, ma hanno semplicemente dichiarato di non aderire alla mediazione. Ha inoltre osservato che, anche per evidenti motivi di economia processuale, il giudice non aveva esercitato il potere di cui al secondo comma dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010.
Quanto alla qualità di eredi degli attori il Collegio ha osservato che la stessa era comprovata dalla proposizione stessa della controversia con la quale essi– il cui rapporto di parentela con la de cuius era documentata dalle certificazioni anagrafiche - avevano implicitamente inteso Persona_1 accettare l'eredità.
Ha poi dichiarato la nullità delle donazioni effettuate da a favore dei convenuti per Persona_2 mancato rispetto degli oneri di forma, con conseguente obbligo di restituzione degli importi reclamati, gravati di interessi legali in funzione corrispettiva dalla data della domanda e sino al saldo, rigettando la pretesa qualificazione di tali elargizioni come contratto di mantenimento e a scopo di restituzione di quanto anticipato da a favore degli zii per la compravendita dell'immobile di cui i Parte_1 defunti erano titolari del diritto di abitazione.
2 - Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...] con atto di citazione notificato in data 23 agosto 2022 affidando l'impugnazione a Parte_2 cinque motivi di appello.
Con la prima doglianza hanno riproposto l'eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 5 del
D.lgs. n. 28/2010 lamentando l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza che non avrebbe tenuto in considerazione la normativa ed avrebbe fondato il proprio rigetto su precedenti giurisprudenziali non pertinenti, travisandone il significato. pagina 7 di 23 Con il secondo motivo hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo agli appellati per difetto di prova in relazione alla qualità di eredi della defunta Persona_1
Con il terzo motivo di appello parte appellante ha eccepito l'erronea qualificazione dei bonifici bancari disposti da a proprio favore. Segnatamente, in primo luogo, ha eccepito che controparte Persona_2 non avrebbe offerto la prova della natura di donazione dei bonifici e, di contro, ha insistito nella natura di vitalizio improprio deducendo che il Tribunale erroneamente non avrebbe ravvisato l'alea ed evidenziato gli elementi che dimostrerebbero la riconducibilità degli atti dispositivo allo schema negoziale del vitalizio improprio. Ha altresì aggiunto che il Collegio avrebbe omesso di esaminare le prove orali, provanti l'impiego delle somme oggetto dei due bonifici, con conseguente vizio di motivazione nella parte in cui ha escluso che si tratti di atti a titolo oneroso.
Con il quarto motivo parte appellante ha eccepito la nullità della sentenza sotto diversi profili.
Segnatamente, premettendo che la somma complessiva dei due bonifici è di euro 126.971,00 e che nel corso del giudizio controparte aveva domandato la restituzione di ulteriori euro 750,00, poi rinunciati in comparsa conclusionale, ha eccepito il vizio di ultra-petizione in cui sarebbe incorso il Tribunale che ha statuito di non dare ingresso alle ulteriori pretese degli attori, ma ha poi ordinato la restituzione della somma complessiva di euro 127.721,00.
Ha poi eccepito l'omesso esame dell'eccezione riconvenzionale svolta in via subordinata per il riconoscimento delle somme da essi versate nell'interesse e-o per conto degli zii.
Con il quinto motivo ha invocato la riforma della sentenza in punto di spese di lite, domandando la restituzione, ad opera del difensore dichiaratosi antistatario o, in via subordinata, degli appellati, delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad euro 21.914,03.
2.1 - Si sono costituiti in giudizio , , Controparte_8 Controparte_2 CP_3
, , e , i quali in via
[...] CP_4 CP_5 Controparte_6 preliminare hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. non avendo il gravame alcuna ragionevole probabilità di essere accolto e, nel merito, hanno resistito all'impugnazione chiedendone il rigetto.
2.2 – All'udienza di prima comparizione tenuta con modalità cartolare la Corte ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11.6.2024.
2.3 – Disposta la trattazione cartolare della causa, le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note scritte e con ordinanza emessa in data 1° aprile 2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 8 di 23 3 – Il primo motivo di appello va respinto, essendo pienamente condivisibile, sul punto, la decisione impugnata.
Parte appellante si duole per il rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 5 del
D.lgs. n. 28/2010, a tal fine deducendo che la procura conferita da Controparte_2 CP_5
e non intervenuti personalmente all'incontro di mediazione,
[...] Controparte_9
e rilasciata in favore degli altri tre attori, non fosse valida sotto il profilo formale e sostanziale.
Gli eccepiti profili di improcedibilità non sono meritevoli di accoglimento.
Appare infatti dirimente, come correttamente rilevato dal Tribunale, rilevare che gli odierni appellanti non hanno neppure contestato di non aver voluto procedere alla mediazione, e di aver espresso un mero rifiuto di accedere all'istituto a seguito dell'illustrazione da parte del mediatore della sua funzione e delle modalità di svolgimento, ancor prima che fosse dato ingresso al merito delle questioni: ciò ha in concreto escluso la possibilità di addivenire ad una soluzione extra giudiziale della vertenza e, dunque, privato di utilità l'esercizio del potere, ad opera del Giudice di primo cure, di cui al secondo comma dell'art. 5 D.lgs. n. 28/2010 che, dunque, per motivi di economia processuale, non è stato condivisibilmente esercitato.
Deve infatti evidenziarsi che nella comparsa di costituzione gli odierni appellanti hanno chiarito le ragioni sottese al rifiuto consistenti nella “ferma” contestazione della fondatezza della domanda avversaria (cfr. pagina 6), insistendo all'udienza di prima comparizione nelle difese svolte, il che ha ragionevolmente comportato che il Giudice di prime cure, in ossequio ad esigenze di economia processuale e alla finalità deflattiva dell'istituto della mediazione, non ha dato ulteriormente corso all'esperimento della stessa.
Alla luce di quanto sopra va escluso che il mancato concreto avvio della mediazione sia attribuire all'insufficiente contenuto dei poteri conferiti ai rappresentanti, quanto piuttosto - appunto – al rifiuto di e In ogni caso, se da un lato va comunque osservato che nessuno Parte_1 Parte_2 degli originari attori non presentatisi alla mediazione ( e Controparte_2 CP_5 [...]
ha contestato di aver conferito ai rappresentanti il potere di disporre dei diritti al fine di CP_9 addivenire ad un accordo, va detto che nell'ipotesi in cui il mediatore avesse ravvisato i presupposti per procedere, ma rilevato l'insufficienza dei poteri conferiti con le procure, ben avrebbe potuto eventualmente invitare le parti a richiedere l'integrazione delle stesse a tal fine.
Non può essere poi trascurato l'orientamento espresso in sede di legittimità e richiamato dallo stesso
Tribunale secondo cui “il mancato o irregolare esperimento del tentativo di mediazione, nei casi in cui
è obbligatorio, non comporta l'improcedibilità dell'azione quando l'eccezione della parte non sia stata reputata fondata o sia stata comunque disattesa o semplicemente ignorata dal giudice di primo grado, pagina 9 di 23 non contemplando la legge alcun rimedio avverso siffatte eventualità, dal momento che un'eventuale impugnazione e una conseguente caducazione del provvedimento finale per omessa rilevazione, da parte del primo giudice, del carente o difettoso esperimento del tentativo di mediazione finirebbe per produrre effetti incompatibili con la finalità deflattiva che sottende la disciplina legale (cfr. Cass.
13591/2009, 15956/2004, 3022/2003)” (in tal senso Corte appello Palermo sez. II, 17/06/2021, (ud.
03/06/2021, dep. 17/06/2021), n.993).
Né può pervenirsi a conclusioni diverse in ragione della proposta transattiva formulata dagli odierni appellanti in seno alla memoria 183 comma sesto c.p.c. n. 2., dovendo sul punto evidenziarsi che, da un lato, era già spirato il termine di decadenza prescritto dalla normativa per il rilievo d'ufficio ad opera del Giudice di prime cure, dall'altro, tale proposta non è stata in alcun modo coltivata nei successivi scritti difensivi, tanto che all'udienza del 16 dicembre 2021 parte appellante ha precisato le conclusioni come ricapitolate nelle note di trattazione scritta depositate il 9 dicembre 2021, il che priva di concretezza la volontà di parte convenuta di addivenire ad un accordo con controparte.
Ad ogni buon conto, deve aggiungersi che risultano adeguate le procure rilasciate in favore delle attrici
, e , le quali hanno presenziato all'incontro CP_1 Controparte_3 CP_4 di mediazione in proprio ed in rappresentanza di e Controparte_2 CP_5
Controparte_9
Ed invero, questo Collegio ritiene condivisibile ed intende dare continuità agli orientamenti giurisprudenziali meno formalistici, formatisi anche successivamente alla pronuncia della Corte di
Cassazione civile sez. III, 27/03/2019 n. 8473, in linea con la ratio legis della mediazione, secondo cui per delegare la partecipazione in mediazione non è necessaria una procura autenticata e, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia (ex multis,
Corte appello Napoli sez. VII, 08/05/2024, n. 1994).
Nella specie è incontestato che la procura sia stata conferita a soggetti che avevano conoscenza delle vicende sostanziali alla base della controversia ed è evidente che l'ampio potere di rappresentanza conferito per il procedimento di mediazione includesse tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi.
Tutto ciò considerato, devono pertanto confermarsi le statuizioni del Tribunale in punto di validità delle procure.
4 – Parimenti è infondato il secondo motivo d'appello, con il quale parte appellante ha eccepito il difetto di prova in relazione alla qualità di eredi della defunta e, per l'effetto, ha Persona_1 invocato la carenza di legittimazione attiva in capo agli appellati. In tesi dell'appellante il Tribunale pagina 10 di 23 avrebbe condotto un accertamento superficiale e sommario, ritenendo integrata la prova sulla base di elementi meramente indiziari e presuntivi costituiti, da un lato, dalle certificazioni anagrafiche e, dall'altro, dall'esercizio dell'azione di petizione, costituente un atto di accettazione tacita di eredità, ma controparte non avrebbe prodotto in giudizio l'atto di accettazione di eredità né la dichiarazione di successione.
Deve infatti ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio ricadente sugli odierni appellati mediante la produzione degli atti dello stato civile (docc. 1 - 2; 9 – 12), dai quali è dato coerentemente desumere il decesso di e ed il rapporto di parentela di ciascuna parte con Persona_2 Persona_1 la de cuius, unitamente all'allegazione della propria qualità di eredi con l'esperimento della presente azione, assimilabile ad una forma di accettazione tacita ex art. 476 c.c., ben potendo il giudicante tenere conto anche del comportamento della parte che implica l'accettazione dell'eredità, valorizzando al riguardo l'esperimento di un'azione giudiziaria e potendosi quindi da tanto desumere la correlata accettazione in forma tacita dell'eredità.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha difatti affermato come “nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede” (Cassazione civile, sez. III, 11/01/2021, n. 210; Cassazione civile, sez. I, 09/01/2020,
n. 210: Cassazione civile, sez. III, 26/06/2018, n. 16814).
La prova della qualità di erede, infatti, non si desume soltanto dall'accettazione espressa dell'eredità, tant'è che l'art. 474 c.c. rubricato “modi di accettazione”, prevede testualmente che “l'accettazione può essere espressa o tacita”, quest'ultima ricorrendo ai sensi dell'art. 476 c.c. “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Sul punto la giurisprudenza è stata sovente chiamata a valutare se la condotta del chiamato avesse o meno determinato in capo a quest'ultimo l'accettazione dell'eredità, reputando, tra gli altri, rilevante ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità lo stesso impulso processuale prestato con l'azione di petizione ereditaria (Cassazione civile, Sez. II, Sentenza 18/11/2011, n. 24332). pagina 11 di 23 Devono pertanto condividersi le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, la cui motivazione è sul punto immune dai profili di censura sollevati da parte appellante.
Non può poi assumere rilievo dirimente la mancata produzione della denuncia di successione, richiamata dagli appellanti a sostegno dei propri assunti, in quanto inidonea di per sé a comprovare la qualità di erede, in quanto atto preordinato a fini essenzialmente fiscali (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord.,
30/04/2021, n. 11478; Cass. civ. Sez. II Sent., 11/05/2009, n. 10796; Cassazione civile sez. II,
12/01/1996, n.178) ed al più mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice.
Al riguardo va richiamato e ribadito l'orientamento espresso dalla recente giurisprudenza di legittimità secondo il quale “non è sufficiente la denuncia di successione, che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice, ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale e i fatti da cui deriva quella qualità” (cfr. Cassazione civile sez. III,
14/03/2024, (ud. 21/12/2023, dep. 14/03/2024), n. 6930; Cassazione civile sez. III, 25/03/2024, (ud.
20/11/2023, dep. 25/03/2024), n. 7995).
Ciò premesso, deve essere senz'altro condiviso il convincimento del Tribunale circa la configurabilità, nella specie, di un'accettazione tacita dell'eredità.
5 – Ancora, è infondato il terzo motivo del gravame col quale si censura la qualifica giuridica attribuita dal Tribunale alla dazione della complessiva somma di euro 126.971,00, disposta dal in Persona_2 favore degli appellanti, quale donazione, peraltro nulla per difetto di forma.
Più precisamente, in tesi di parte appellante, controparte non avrebbe provato gli elementi costitutivi della donazione e le elargizioni patrimoniali andrebbero ricondotte nello schema negoziale del vitalizio improprio o contratto di mantenimento, in tal senso deponendo le prove documentali ed orali espletate che avrebbero confermato la destinazione delle somme atte, da un lato, a rimborsare il prezzo dell'immobile di cui gli zii defunti erano titolari del diritto di abitazione e, dall'altro, gli ulteriori oneri sostenuti dagli appellanti in favore degli zii.
Anche sotto tali profili la censura è da respingere.
Occorre innanzitutto precisare che non appaiono sufficientemente persuasive le deduzioni in punto di difetto di prova degli elementi costitutivi della donazione. Questa Corte ritiene sul punto condivisibile la qualificazione degli atti di disposizione del patrimonio, compiute a mezzo bonifici bancario, alla stregua di donazioni, nulle per difetto di forma, in conformità con l'orientamento della giurisprudenza, che ha ormai pacificamente ricondotto nell'alveo delle donazioni dirette il trasferimento di denaro realizzato mediante bonifico bancario in tal senso statuendo che “il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario pagina 12 di 23 realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta;
ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore“
(cfr. Cassazione civile sez. un., 27/07/2017, (ud. 18/07/2017, dep. 27/07/2017), n. 18725).
Nel caso di specie risulta provato l'incremento del patrimonio degli appellanti ed il correlato depauperamento del patrimonio del e, sotto il profilo soggettivo, l'animus donandi del Persona_2 disponente. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di donazione, lo spirito di liberalità che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 8018 del 21/05/2012).
Deve pertanto evidenziarsi che lo spirito di liberalità, che ben può essere accertato anche in via presuntiva, nel caso di specie va inequivocabilmente desunto dal peculiare legame familiare, oltre che di particolare fiducia e di stima che lo zio nutriva nei confronti dei propri nipoti (a fronte di una Per_2 certa avversione e sfiducia per quelli della moglie), ed in particolare (secondo quanto riferito Pt_1 dai testi: ). Quanto all'arricchimento” non si può dunque dubitare del cospicuo vantaggio Testimone_2 patrimoniale che con tali trasferimenti di denaro egli andava a costituire in favore dei nipoti, essendo il complessivo importo di circa 127.000,00 euro all'epoca (nel giro di poche settimane prima dalla sua morte) coincidente pressochè con l'intero patrimonio di , tanto da erodere sostanzialmente Persona_2 il relictum. Il che consente di concludere che lo stesso fosse consapevole di attribuire loro un cospicuo vantaggio patrimoniale, obiettivamente di non modico valore.
Gli stessi appellanti non dubitano e anzi sottolineano la consapevolezza della volontarietà del trasferimento e della (con)titolarità del conto corrente dal quale il ha disposto le Persona_2 elargizioni patrimoniali a loro favore, né contestano che i bonifici siano stati dallo stesso voluti ed effettuati, anche se in nessun modo è emerso che abbia voluto con tali trasferimenti restituire ai Per_2 nipoti somme da essi anticipate.
Resta quindi comprovata la natura di donazione di detti trasferimenti (in ipotesi anche remunerativa o per gratitudine per il supporto ricevuto dai nipoti, ma ciò nondimeno nulla per difetto di forma solenne, come rilevato dal Tribunale) mancando la prova della diversa finalità di tali operazioni.
6 – Ed invero, quanto alla dedotta natura onerosa degli atti di disposizione patrimoniale che avrebbero in parte scopo di restituzione e in parte sarebbero da inquadrare nel contratto di vitalizio improprio, le odierne prospettazioni di parte appellante non scalfiscono la decisione adottata sul punto dal Tribunale.
pagina 13 di 23 Per quanto concerne il dedotto scopo di restituzione, vero è che parte appellante ha prodotto in giudizio la compravendita a rogito Notaio del 20.1.2011 Rep. 64253 Racc. 30904 (doc. 21) in seno alla Per_3 quale a pagina 4 è specificato che “il pagamento del prezzo è avvenuto con le seguenti modalità: - Euro
30.000,00 (trentamila e zero centesimi) sono stati pagati mediante un assegno bancario non trasferibile n 13060141-03 di pari importo tratto su filiale di San Giovanni in CP_7
Persiceto il 28 ottobre 2010; - Euro 160.000,00 (centosessantamila) mediante un assegno bancario non trasferibile numero 13062253-09 di pari importo tratto su filiale di San Giovanni CP_7 in Persiceto in data odierna” e che a supporto delle proprie deduzioni ha prodotto gli assegni versati a saldo del prezzo ove si evince che entrambi gli entrambi gli importi sono stati saldati da
[...]
. Tuttavia, tanto non basta a provare che le elargizioni patrimoniali del , peraltro Pt_1 Persona_2 avvenuta dopo oltre sei anni dal rogito di acquisto dell'immobile, sia avvenuto a titolo restitutorio del prezzo dell'immobile compravenduto.
Devono essere in primo luogo integralmente condivise le argomentazioni del giudice di prime cure secondo le quali “anche ove fosse dimostrata la circostanza (documentata da parte convenuta con la produzione degli assegni versati a saldo del prezzo) che ebbe a saldare l'intero Parte_1 prezzo della compravendita rep. n. 64253 del 20 gennaio 2011, anche per la parte relativa al diritto di abitazione contestualmente attribuito agli anziani coniugi sta di fatto che manca Per_2 CP_2 totalmente ogni prova circa il fatto che tale elargizione (consistente, comunque, in un valore prossimo
a quello, pur dichiarato in atto ai fini del cd. prezzo valore, di € 16,232,37) sia stata effettuata a titolo di mutuo, ovvero con animo di restituzione (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/11/2018, n.30944 secondo la quale: La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione”)”.
Va inoltre osservato che in senso contrario depone non solo l'incongruenza degli importi, atteso che il corrispettivo per il diritto di abitazione era pari ad euro 31.350,00 mentre i bonifici sono pagina 14 di 23 rispettivamente di euro 100.105,00 e di euro 26.866,00 (rispettivamente eseguiti il 24 aprile 2017 e il
29 maggio 2017), ma anche che i bonifici sono stati effettuati su un conto corrente cointestato degli appellanti e non a favore del , il solo che ha provveduto al predetto pagamento quale Parte_1 parte acquirente dell'immobile unitamente alla moglie . Controparte_10
A ciò deve aggiungersi che i bonifici non recano nella causale alcun riferimento allo scopo restitutorio di tali somme a favore di : difatti, il primo bonifico del 24 aprile 2017 da euro Parte_1
100.105,00 è privo di causale;
l'altro, da euro 26.866,00, eseguito il 29 maggio 2017, nella causale reca la scarna descrizione “giroconto per assistenza dei sigg.ri e ”, il che non è Persona_2 Persona_1 assolutamente sufficiente a provare adeguatamente che tali elargizioni siano state in effetti eseguite per le ragioni indicate dall'appellante.
Neppure le testimoni e informate sui fatti di causa, l'una per essere la badante Parte_3 Tes_1 continuamente presente nell'abitazione degli anziani e l'altra impiegata di fiducia di Parte_1 incaricata di operare per sè sui suoi conti e al corrente dei suoi rapporti con gli zii, hanno riferito in alcun modo che avesse ad un certo momento dichiarato che intendesse restituire ad (e Per_2 Pt_1 se del caso anche a ) quanto essi avevano pagato o anticipato per lui. Pt_2
*
Quanto al dedotto contratto di vitalizio, parimenti lo stesso non ha trovato in causa alcun riscontro probatorio. Segnatamente, non risulta in alcun modo provato che le parti neppure verbalmente abbiano inteso concordare l'assunzione dell'obbligo di assistenza materiale vita natural durante degli zii, in cambio di un corrispettivo, nè risultano puntualmente provati gli obblighi assistenziali assunti dai vitalizianti a titolo di controprestazione della dazione del denaro (e tanto meno risulta quale sia stato il
“quantum” in denaro concordato), che nemmeno hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni testimoniali.
Esaminate le risultanze della prova testimoniale resa dalla badante deve evidenziarsi che la Parte_3 stessa, infatti, interrogata sul capitolo di prova d) “vero che nel corso di alcune visite in casa avvenute ad inizio del 2012 il IG. chiedeva ai nipoti e di aiutarli Persona_2 Parte_1 Parte_2 nella gestione quotidiana medico-sanitaria, nonché nella gestione amministrativa dei propri beni, dei conti correnti e del rapporto di lavoro in essere con la badante” ha affermato “Ricordo solo che finchè stava bene ha gestito i suoi interessi da solo ma poi quando si è dovuto operare, io ero presente Per_2 allorquando chiese ad di aiutarlo ad esempio per pagare i miei stipendi e la spesa. Per_2 Pt_1
Ricordo che aveva fiducia in ”. Per_2 Per_4
Non vi è dunque alcuna prova della stipula tra le parti di un contratto di mantenimento, non potendo lo stesso dirsi concluso per il solo fatto che chiese ausilio a “per Persona_2 Parte_1
pagina 15 di 23 pagare…stipendi e la spesa”, “quando non poteva più occuparsi della gestione amministrativa Per_2 dei suoi denari provvedeva ” (fermo restando che era la badante ad occuparsi della cura e della Pt_1 persona degli anziani, di accompagnare al bar, a prendere il giornale e il caffè....) né della Per_2 continuità assistenziale prestata e dell'adempimento di tali prestazioni: quanto al nipote
[...]
neppure la badante ha in effetti riferito che lo zio abbia allo stesso rivolto richiesta di Parte_2 ausilio (v. teste escussa sul capitolo di prova o), ma si è limitata ad affermare che “veniva Parte_3
a trovare la zia anche dopo la morte di quasi tutte le settimane” e, interrogata sul capitolo di Per_2 prova g), “vero, in particolare, che il IG. si recava settimanalmente nell'abitazione degli Parte_2 zii, occupandosi di seguire e controllare le loro cure sanitarie ed accompagnandoli alle varie visite mediche” ha affermato con riferimento al “Vere le circostanze, in realtà non veniva tutte Persona_2 le settimane ma andava sempre a trovarlo all'ospedale quando era ricoverato e parlava con i medici.
Anche quando c'era bisogno per le medicine era presente”).
Se è vero che non si può dubitare che gli odierni appellanti si sono interessati alle esigenze degli zii, (in particolare per quanto riguarda i pagamenti, la gestione del denaro e le questioni Pt_1 amministrative) deve tuttavia evidenziarsi che dalla disamina delle deposizioni testimoniali è emerso che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, anche i parenti della si sono Persona_1 occupati fattivamente delle esigenze della stessa, in particolare della persona. Segnatamente la teste interrogata sui capitoli 9) e 11) di parte appellata, ha riferito che la riceveva visite Parte_3 CP_2 settimanali da , dal di lei marito , e dal fratello e che, quando CP_4 Persona_5 Per_6 Per_1 era ricoverata a Crevalcore, era il marito di ad accompagnarla all'ospedale per
[...] CP_4 prestare assistenza alla zia. Inoltre, interrogata sul capitolo 10), la stessa ha affermato che furono CP_4
ed il marito ad assumerla per l'assistenza della zia. Ed ancora, interrogata sul
[...] Persona_5 capitolo 13) la badante ha riferito che furono , e a CP_4 Persona_5 Controparte_2 convincere a riportare a casa la moglie dalla casa protetta e che fu con loro che Persona_2 Per_2 si recò a raccogliere i documenti per riportare a casa la moglie.
[...]
Va quindi escluso che dall'espletata istruttoria possa emergere l'atteggiarsi delle circostanze di fatto nel senso che le somme siano state versate quale corrispettivo di un'attività svolta in via esclusiva da e , considerato l'apporto prestato anche dai parenti della . Pt_1 Pt_2 Persona_1
Al contrario, tenuto conto dei particolari rapporti familiari fra i nipoti e lo zio, non può essere escluso
(e appare anzi verosimile) che i nipoti si siano occupati delle esigenze degli anziani zii per motivi appunto affettivi e di valore morale, mettendo ciascuno a disposizione le proprie capacità: chi accompagnando in ospedale (i parenti della zia), chi portando uova (certo nipote , chi – più Per_6 incisivamente – con la propria capacità di gestire il personale e il denaro ( , il quale , si legge in Pt_1
pagina 16 di 23 atti, è imprenditore e veniva chiamato “il mio ragioniere”, dallo zio il quale nutriva massima Per_2 stima per lui).
Priva di riscontro probatorio è, insomma, la sinallagmaticità del contratto.
Nulla è stato detto, né da né da altri (in particolare l'impiegata , circa un accordo in base al Pt_3 Tes_1 quale i nipoti e si impegnavano a fornire tale aiuto a fronte però di un corrispettivo. Pt_1 Pt_2
Tanto meno risulta provato che la dazione della complessiva somma di euro 126.971,00 fosse la prestazione dovuta dal vitaliziato per l'assistenza prestata dai nipoti, anche considerato che, a fronte di asserite prestazioni assistenziali poste in essere per un lungo periodo di tempo (dalla fine del 2011), il trasferimento della controprestazione – costituente l'intero patrimonio del defunto – sarebbe avvenuto soltanto quando la morte del vitaliziato era ormai prossima (il primo bonifico è del 24 aprile 2017 ed il secondo del 29 maggio 2017 ed il è deceduto il 6 giugno 2017), il che non consente di inquadrare Per_2 il rapporto nell'ambito del contratto atipico di mantenimento.
Sul punto devono condividersi le conclusioni del Tribunale che, ribadendo le differenze tra donazione e contratto di vitalizio, ha ritenuto indimostrato il contratto di mantenimento ed ha escluso la componente aleatoria in ragione del trasferimento di tali somme ai nipoti poco prima del decesso.
In definitiva, in difetto di adeguati argomenti a supporto delle deduzioni dell'appellante volte a contestare la qualificazione giudiziale dei bonifici e di un costruttivo apparato critico alla decisione impugnata, il motivo di appello è da rigettarsi.
Vertendosi di donazioni è giocoforza rilevarne la nullità per mancata adozione del requisito della forma, con la conseguenza che l'anzidetta somma complessiva di euro 126.971,00 deve ritenersi far parte dell'asse ereditario di , a sua volta erede universale di . Persona_1 Persona_2
7 – Quanto sopra esposto in ordine al difetto di prova circa la natura restitutoria delle somme corrisposte con i bonifici vale altresì a ritenere altresì infondato il quarto motivo di appello, nella parte in cui parte appellante eccepisce l'omesso esame da parte del Giudice di prime cure dell'eccezione riconvenzionale formulata, in via subordinata, per il riconoscimento delle somme versate nell'interesse e-o per conto degli zii. Segnatamente, parte appellante ha insistito nella richiesta di restituzione, “se del caso anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. o dell'art. 2041 c.c.” di tutte le somme che avrebbero a vario titolo versato nell'interesse e-o a favore e-o per conto di e Persona_2 Persona_1
In primo luogo, deve anzitutto considerarsi la contraddittorietà delle deduzioni spiegate da parte appellante che, da un lato, ha preteso la restituzione di tali somme in ragione delle predette motivazioni
(scopo restitutorio-contratto di vitalizio) e, dall'altro, ha prospettato l'inesistenza d'un titolo giustificativo del pagamento domandando la restituzione “anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. o dell'art.
2041 c.c.”. pagina 17 di 23 Sempre in via preliminare non può non colpire l'attenzione ancora una volta il fatto che fra le somme che si affermano anticipate nell'interesse degli zii (64.718,87 euro, v. elenco alle pagg 50-52 dell'atto di citazione in appello) e che si chiede siano restituite (e sostanzialmente detratte dal complessivo importo da restituire di euro 126.971,00) non ricorre alcuna coincidenza e significativa corrispondenza.
Peraltro, per le stesse ragioni per cui non può ritenersi raggiunta la prova in ordine allo scopo restitutorio ed al dedotto contratto di vitalizio, non può trovare accoglimento la spiegata “eccezione riconvenzionale – salvo quanto si dirà nel prosieguo quanto alle spese funerarie – , avendo oltretutto gli appellanti soltanto genericamente dedotto che tale restituzione dovrebbe avvenire “anche ai sensi degli art. 2033 c.c. o 2041 c.c.”, non potendosi affermare la mancanza di una causa che abbia giustificato il pagamento delle somme pretese sulla base del solo avvenuto pagamento.
Per quanto riguarda la pretesa restituzione degli importi che ha pagato alla venditrice e al Pt_1 notaio in occasione dell'acquisto dell'appartamento di via Braglia (anche per la parte riguardante il diritto di abitazione, intestato agli zii), non possono che essere nuovamente richiamate le argomentazioni del giudice di prime cure sopra riportate, circa il fatto che non vi è prova che tale pagamento sia stato fatto a titolo di prestito e con animo di rivalsa (fatta peraltro valere oggi, dopo che con la morte degli anziani il pieno diritto di proprietà si è integralmente consolidato in capo ad e alla moglie). Pt_1
Alle medesime conclusioni si perviene peraltro con riguardo alla documentazione prodotta a sostegno degli ulteriori pagamenti, non risultando dimostrato che eventuali pagamenti effettuati dai nipoti
(segnatamente da ) siano stati effettuati – oltre che con denario proprio - con animo di rivalsa. Pt_1
Per quanto attiene le altre somme elencate alle pagg 50 – 52 dell'atto di appello, si osserva, in relazione ai documenti 30-32 (spese immobile Via Braglia) che trattasi di spese aventi ad oggetto l'immobile di cui era contitolare, unitamente alla moglie, del diritto di nuda proprietà CP_11
(oggi comproprietario in ragione del decesso dei titolari del diritto di abitazione che comporta l'estinzione di tale diritto ed il consolidamento della proprietà in capo ai nudi proprietari), come tali gravanti sul nudo proprietario, e comunque destinate a beneficio dell'immobile la cui piena proprietà era destinata a consolidarsi in capo ad e alla moglie, così come in effetti è avvenuto (dalla Pt_1 testimonianza di emerge infatti che il condizionatore non è stato asportato): ciò, se Testimone_3 non esclude radicalmente un titolo giustificativo del pagamento da parte dell'appellante, vale senz'altro a giustificare l'esborso da parte del proprietario senza volontà di recupero.
Parimenti dicasi con riguardo al doc. 49 in quanto tra titolare del diritto di abitazione e nudo proprietario sussiste solidarietà per il pagamento degli oneri condominiali.
pagina 18 di 23 Quanto poi agli emolumenti versati alla badante (doc. 50-51) proprio in sede testimoniale Parte_3 dopo aver reso la dichiarazione di rito, ha affermato “ era il mio datore di lavoro, quando Persona_2
è morto è subentrato come datore di lavoro ”, dal che discende che le Per_2 Parte_1 disposizioni eseguite il 13.3.2018 e il 15.2.2018, in epoca dunque successiva alla morte del Per_2
sono state eseguite dal in qualità di datore di lavoro della stessa. Neppure con
[...] Parte_1 riguardo alle somme pagate da alla badante prima del decesso dello zio emerge peraltro che Pt_1 ciò sia stato fatto con animo di rivalsa e soprattutto con denaro proprio di . Pt_1
Vero è infatti che la teste , dipendente di ha riferito di aver fatto – su Tes_1 Parte_1 disposizione del proprio datore di lavoro - svariati bonifici per conto degli zii, anche per gli stipendi e altri emolumenti della badante del proprio titolare. La stessa ha peraltro precisato che le utenze venivano pagate con soldi prelevati dal conto degli zii, che erano inviate alla banca e-mail per i pagamenti degli stipendi mensili della badante, che venivano dati ordini alla banca, che Parte_1 diceva che doveva fare gli spostamenti di somme (v. verbale d'udienza 18 maggio 2021). Dal canto loro i testi e , impiegati della filiale di San Giovanni in Persiceto Testimone_4 Testimone_5 della Banca di Bologna – Filiale di San Giovani in Persiceto e della hanno riferito che CP_7 volle dare la delega al nipote per operare con delega sui propri conti Testimone_6 Pt_1
(circostanza pacifica e riferita anche dall'appellante).
Gli stessi attori nella memoria 183,6° co. n. 2 c.p.c hanno dato atto che anche la moglie di , Pt_1
in qualche modo si occupava dei denari dello zio, essendo “capitato talvolta – tenuto Controparte_10 conto che il IG. rifiutava di avere qualsiasi bancomat e carta di credito – che fosse Persona_2 necessario emettere degli assegni bancari, che in qualche circostanza sono stati incassati dalla IG.ra
(coniuge del convenuto per la semplice ragione che quest'ultima, Controparte_10 Parte_1 gestendo da molti anni alcuni grossi negozi di casalinghi (tramite la società Controparte_12
v. la relativa visura camerale, sub doc. n. 67), quasi quotidianamente si recava in
[...] banca”.
Alla luce di tutte le circostanze emerse e sopra evidenziate, nonché del fatto che la stessa badante Pt_3 nel riferire che (oltre a dare i soldi della spesa, veniva e chiedeva se gli zii avevano bisogno Pt_1 prendeva buste e bollette e le portava via,) pagava i suoi stipendi, ha riferito che “credo che pagassero con soldi di ma non posso esserne sicura”, neppure sussiste la certezza che i pagamenti fatti Per_2 dall'odierno appellante con bonifici dal conto proprio o cointestato al cugino, abbiano avuto effettivamente provvista di denaro di e . Al contrario sussistono molteplici indizi gravi, Pt_1 Pt_2 precisi e concordanti, per ritenere che , provvedesse (peraltro con cura e sollecitudine) alle Pt_1 esigenze economiche degli zii, ma avvalendosi del loro denaro, potendo accedere al conto corrente pagina 19 di 23 degli stessi, su cui era delegato per procurarsi la provvista per le loro esigenze relative alla spesa, alle medicine, alle utenze, alla badante, e all'occorrenza facendo prelievi, operazioni e cambiando assegni, anche con l'ausilio della moglie e dell'impiegata.
Da ultimo, con riferimento ai documenti 61-66 ed al documento 48, la documentazione prodotta non è idonea a provare che trattasi di adempimento di prestazioni non dovute, in quanto dagli estratti conti si evince soltanto trattarsi di assegni bancari, ma non la destinazione delle somme per i defunti zii.
8- A diverse conclusioni, invece, deve pervenirsi avuto riguardo alle somme di euro 3.098,00 (di cui euro 2.750,00 per il servizio delle onoranze funebri di ed euro 348,00 per la tumulazione) Persona_2 nonché di euro 3.945,98 (di cui euro 3.300,00 per il servizio delle onoranze funebri di Persona_1 euro 390,40 ed euro 255,58 per la sepoltura della stessa), limitatamente alle quali la domanda riconvenzionale di parte appellante va accolta, essendo fondata la domanda di ripetizione delle stesse.
Difatti, le spese funebri, pur non costituendo debiti ereditari, devono ritenersi a carico degli eredi, per effetto dell'acquisto dell'eredità, in quanto spese gravanti sulla massa ereditaria.
Ciò premesso, in quanto erede universale di , avrebbe dovuto provvedere Persona_1 Persona_2 al pagamento delle spese funerarie del marito e gli eredi della predetta (gli appellati), avrebbero dovuto provvedere al pagamento delle spese funebri della stessa.
Dunque, accertata la qualità di eredi di in capo agli appellati, e dovendo essi Persona_1 provvedere alla restituzione in favore degli appellanti della somma complessiva di euro 7.043,98, trattandosi di somme che gravano sull'eredità, tale importo deve essere scomputato da quello complessivo che gli originari convenuti devono restituire agli attori (odierni appellati) a titolo di donazioni nulle ricevute (euro 126.971,00).
9 – La domanda di parte appellante merita altresì accoglimento con riguardo all'eccepito erroneo riconoscimento, ad opera del Tribunale, in favore degli appellati, della somma di euro 750,00, implicitamente contenuto nell'indicazione dell'importo di euro 127.721,00 nel rigo 7, pagina 21
(anziché di euro 126.971,00, pari alla summa dei due bonifici oggetto di tempestiva domanda degli originari attori).
La condanna a tale somma contenuta in dispositivo deve ritenersi dovuta ad una svista, poiché la motivazione della sentenza ed il dispositivo sono inequivocabili nel senso di accertare e dichiarare la nullità ex artt. 782-783 degli atti di donazione diretta compiuti mediante trasferimento con bonifici delle somme complessive di euro 126.971,00 (100.105,00 di cui al bonifico del 24.4.2017 ed euro
26.866,00 di cui al bonifico 29.5.2017): null'altro è stato riconosciuto agli attori, avendo il Tribunale escluso l'ammissibilità della domanda di ripetizione di ulteriori somme, avanzata nel corso del giudizio, come neppure può essere riconosciuto in questa sede, tanto più che gli appellati, che già nelle pagina 20 di 23 more del giudizio di primo grado avevano rinunciato a tale domanda, hanno dichiarato la propria volontà di provvedere spontaneamente alla restituzione agli appellanti della somma di € 750,00.
10- Da tutto quanto sopra detto emerge la superfluità delle istanze istruttorie per le quali gli appellanti hanno ancora oggi insistito.
Si osserva infatti che non si è negato neppure in questa sede che i il prezzo dell'immobile sia stato integralmente pagato con gli assegni da e pertanto sono superflue le circostanze di cui Parte_1 ai cap. a) e b) (a) vero che tutte le imposte e gli onorari dovuti al notaio in relazione al rogito di Per_3 compravendita del 20.01.2011 (doc.n. 21), avente ad oggetto l'immobile sito in San Giovanni in P., Via
Braglia n.13, pari complessivamente ad € 11.816,00, sono stati corrisposti dal IG. Parte_1 come da relativa fattura quietanzata (doc.n. 28) che si esibisce al teste;
b) vero che l'intero prezzo di vendita di tale immobile, pari ad € 190.000,00, è stato corrisposto dal IG. mediante i Parte_1 due assegni (doc.nn. 26-27) che si esibiscono al teste).
Il capitolo f) (vero che da inizio del 2012, sino alla morte degli zii, i IGg.ri e Parte_1 [...] si sono occupati materialmente di tutte le necessità degli zii e con l'ausilio Parte_2 Per_2 Per_1 della badante IG.ra ) appare generico e ormai superfluo: dalla disamina delle dettagliate Parte_3 dichiarazioni sull'argomento già effettuate è stato possibile ricavare il convincimento sopra esporto circa le attività poste in essere dagli appellanti in favore degli zii e argomentare in ordine all'apporto dei vari nipoti alla cura degli zii.
È infine inutile dar corso alla prova sul capitolo n) (vero che le esequie e la tumulazione del IG. sono state curate e pagate dai IGg.ri e tramite bonifici Persona_2 Parte_1 Parte_2
e/o assegni disposti dal proprio conto corrente cointestato, come da documentazione fiscale e bancaria
(doc.nn. 41-47) che viene esibita al teste) perché delle spese funerarie si è già tenuto conto in questa sede.
11- La riforma della decisione, con riduzione dell'importo che gli appellanti sono stati condannati a pagare alla controparte, comporta l'obbligo di quest'ultima alla restituzione della maggior somma ricevuta, oltre agli interessi dal pagamento al saldo.
La giurisprudenza sul punto è ferma nel sostenere che “l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione
d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens. Per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel
pagina 21 di 23 dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento” (Cass. civ., Sez. VI-3, ordinanza n. 27943/2022; conf. anche Cass. civ., Sez. III sentenza n. 21699/2011, Cass. civ., sez. III, sentenza n. 8829/2007).
12 – La pur parziale riforma della sentenza impugnata, determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della controversia.
La presente decisione in punto di spese assorbe l'appello al riguardo, a prescindere dalla condivisibilità delle ragioni per le quali – in difetto di riforma della sentenza impugnata – le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate.
Alla prevalente soccombenza di parte appellante consegue la condanna di e Parte_1
alla rifusione delle spese di lite a , Parte_2 Controparte_8 CP_2
, , , e
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
per entrambi i gradi di giudizio. Peraltro, l'accoglimento - seppur parziale - dell'appello
[...] quanto alla rettifica dell'importo di 127.721,00 e in punto di eccezione riconvenzionale di cui al quarto motivo di gravame, induce a ritenere equa la compensazione delle spese in misura di 1/4.
Si dà atto che, diversamente che per il difensore in primo grado, l'odierno difensore non risulta essersi dichiarato antistatario.
Tali spese di lite sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia
(52.001,00 – 260.000,00), secondo i valori medi dei parametri del D.M. n. 147/2022 e dell'attività difensiva in concreto svolta (assenza di istruttoria per il grado d'appello).
13 - Analogamente a quanto disposto in punto di restituzione delle somme ricevute in eccesso dagli odierni appellati con la sentenza di primo grado rispetto a quanto oggi disposto, anche le spese di lite, che i convenuti e sono stati condannati a rifondere integralmente con Parte_1 Parte_2 la sentenza di primo grado agli attori, con distrazione al difensore (in primo grado), dichiaratosi antistatario, dovranno essere restituite per l'eccedenza (di ¼, oggi compensate) e, in conformità ai principi enunciati dalla Suprema Corte, quest'ultimo (e i suoi eventuali successori) subirà legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio
(v. Cass. 1371/2012; Cass. 25247/2017; Cass. 6225/2022).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n.
961/2022 Rep. 1411/2022, emessa in data 7.4.2022 e pubblicata in data 12.4.2022 nella causa civile iscritta al n. R.G. 4885/2019 così provvede: pagina 22 di 23 1) condanna e a restituire a , Parte_1 Parte_2 Controparte_8
, , , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
la minor somma di euro 119.917,02 oltre agli interessi legali Controparte_6 dalla data della domanda fino al saldo
2) ferma nel resto la sentenza impugnata, condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in misura di ¾, liquidate per l'intero come segue:
- quanto al primo grado, come da sentenza impugnata (euro 815,41 per anticipazioni, euro
14.980,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, delle quali è stata disposta la distrazione al difensore dichiaratosi antistatario);
- quanto al presente grado d'appello in complessivi euro 12.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e CPA come per legge;
compensa il restante ¼;
3) dispone la restituzione di quanto corrisposto in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado da parte di tutti coloro che hanno incassato tali maggiori somme, ciascuno per quanto ricevuto, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 luglio 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1441/2022 promossa da:
C.F. ato il 15.9.1953 in San Giovanni in Persiceto (BO) Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...] e C.F. Parte_2 C.F._2 nato il [...] in [...] ed ivi residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Vanz del Foro di Bologna (pec ed Email_1 elettivamente domiciliati nel suo studio, in Via D'Azeglio n. 58, Bologna (BO)
PARTE APPELLANTE
Contro
, C.F. nata il [...] e residente in [...] C.F._3
6 in San Giovanni in Persiceto (BO), , C.F. nato il Controparte_2 C.F._4
3.2.1927 e residente in [...] in San Giovanni in Persiceto (BO), , C.F. Controparte_3
, nata il [...] e residente in [...] in San Giovanni in Persiceto CodiceFiscale_5
(BO), , C.F. , nata il [...] e residente in [...] CP_4 C.F._6 in San Giovanni in Persiceto (BO), , C.F. , nata il [...] e CP_5 C.F._7 residente in [...] in Gussago (BS), , C.F. Controparte_6
nato il [...] e residente in [...] in San Giovanni in Persiceto C.F._8
(BO) rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Formaro del Foro di Bologna (pec con studio in Via Barberia n. 28 in Bologna (BO) Email_2
PARTE APPELLATA
pagina 1 di 23 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 961/2022, Rep. 1411/2022, nella causa civile iscritta al n. R.G. 4885/2019, emessa in data 7.4.2022 e pubblicata in data 12.4.2022
Assegnata a decisione con ordinanza emessa in data 1.4.2025 e depositata in data 9.4.2025
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2 come da note scritte depositate il 7 marzo 2025
“Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione (anche istruttoria), produzione e conclusione, con sentenza immediatamente esecutiva come per legge e con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, per entrambi i gradi di giudizio, in totale (o perlomeno parziale) riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di
Bologna n. 961/2022, rep. n. 1411/2022, r.g.n. 4885/2019, pubblicata il 12.04.2022,
I) In via preliminare Accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità della domanda proposta in I grado dagli attori, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.n. 28/2010, con assunzione di ogni conseguente provvedimento di legge;
in ogni caso Accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva dei
IGg.ri , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 [...]
non avendo i medesimi fornito adeguata prova della loro qualità di eredi legittimi della CP_6
IG.ra e comunque l'inammissibilità e/o improponibilità delle domande da essi svolte Persona_1 nel procedimento di I grado. II) Nel merito, in via principale Respingersi – in quanto inammissibili e/o improponibili, infondate nel merito e, comunque, prive di idoneo riscontro probatorio – tutte le domande proposte in giudizio dai IGg.ri CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e nei confronti dei IGg.ri e
[...] CP_5 Controparte_6 Parte_1 [...]
e per l'effetto, riformata integralmente la sentenza di I grado e preso atto che in Parte_2 adempimento spontaneo della stessa gli esponenti hanno corrisposto a favore degli appellati la complessiva somma di € 128.159,06 ed a favore dell'Avv. Filippo Montaguti, quale difensore antistatario, la complessiva somma di € 21.914,03 (a titolo di spese legali), nonché hanno versato
l'imposta di registro pari a € 3.883,75, importi tutti che andranno restituiti integralmente,
Condannarsi i medesimi IGg.ri , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
e in via fra loro solidale o alternativa, al pagamento in favore degli
[...] Controparte_6 esponenti della complessiva somma di € 132.042,81 (e cioè € 128.159,06 + € 3.883,75), o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento (22.04.2022) sino al saldo effettivo;
inoltre Condannarsi l'Avv. Filippo pagina 2 di 23 Montaguti (quale difensore antistatario e percettore delle spese legali liquidate con la sentenza di I grado) e, per esso, i suoi eredi legittimi e/o testamentari (stante il decesso del sopra indicato procuratore intervenuto in data 29.05.2023), ovvero, subordinatamente, i IGg.ri CP_1
, e in via fra Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 loro solidale o alternativa, al pagamento in favore dei IGg.ri e della Parte_1 Parte_2 complessiva somma di € 21.914,03, ovvero della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento (22.04.2022) sino al saldo effettivo. III) Nel merito, in via del tutto subordinata (ma con riserva espressa di proporre ricorso in Cassazione) Nella denegata ipotesi in cui anche questa Ecc.ma Corte dovesse ritenere fondate nel merito, in tutto o in parte, le pretese avanzate in giudizio dai IGg.ri CP_1 CP_2
, e in ogni caso
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 perlomeno Dichiararsi la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 112 c.p.c. – per vizio di ultra-petizione e/o per omessa pronuncia – e comunque la sua erroneità ed invalidità in relazione ai capi della sentenza ed alle ragioni specificamente indicati sub par. II.D. dell'atto di citazione in appello e, per l'effetto, riformata perlomeno parzialmente la sentenza di I grado e preso atto che la stessa non si è pronunciata sull'eccezione riconvenzionale svolta dagli esponenti (o comunque ha erroneamente valutato tale eccezione) e che in adempimento spontaneo della stessa i IGg.ri Parte_1
e hanno corrisposto a favore degli appellati la complessiva somma di €
[...] Parte_2
128.159,06, ed a favore dell'Avv. Filippo Montaguti, quale difensore antistatario, la complessiva somma di € 21.914,03 (a titolo di spese legali liquidate a carico della parte soccombente), nonché hanno versato per intero l'imposta di registro pari a € 3.883,75, importi tutti che in parte non erano comunque dovuti e che pertanto andranno restituiti perlomeno in quota parte, Accertarsi e dichiararsi, in relazione all'eccezione in via riconvenzionale proposta in giudizio dagli esponenti, che il credito vantato dai IGg.ri e nei confronti dei IGg.ri Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2
, e (quali pretesi eredi
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 della IG.ra , per le ragioni e i titoli esposti nel par. II.D.
2. dell'atto di citazione in Persona_1 appello, da accertarsi all'esito del presente giudizio se del caso anche in via equitativa, ammonta ad almeno € 64.718,87, o al diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre accessori di legge, e che tale importo andava (e va) compensato con quanto riconosciuto a favore degli originari attori;
inoltre Accertarsi e dichiararsi che l'importo di € 750,00, oggetto di espressa rinuncia formulata dagli attori (qui appellati) con la comparsa conclusionale depositata nel procedimento di I grado in data 11.02.2022 (e confermata nella comparsa di costituzione ex adverso depositata nel presente giudizio di gravame) ma ugualmente riconosciuto (erroneamente) dalla sentenza di I grado, pagina 3 di 23 non è dovuto e va quindi restituito agli appellanti;
inoltre Accertarsi e dichiararsi che, in virtù della reciproca parziale soccombenza fra le parti, le spese di lite di I grado andavano perlomeno compensate al 50% (o nella diversa misura di giustizia) e che, pertanto, andrà restituito agli appellanti il 50% (o la diversa percentuale) di quanto corrisposto a tale titolo e, cioè, € 10.957,02 (ovvero il 50% di € 21.914,03) a titolo di spese legali e € 1.941,88 (ovvero il 50% di € 3.883,75) a titolo di imposta di registro;
per l'effetto Condannarsi i IGg.ri CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e in via fra loro solidale o alternativa, al pagamento in
[...] CP_5 Controparte_6 favore degli esponenti della complessiva somma di € 67.410,75 (e cioè € 64.718,87 + € 750,00 + €
1.941,88), o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento (22.04.2022) sino al saldo effettivo;
inoltre
Condannarsi l'Avv. Filippo Montaguti (quale difensore antistatario e percettore delle spese legali liquidate con la sentenza di I grado) e, per esso, i suoi eredi legittimi e/o testamentari (stante il decesso del sopra indicato procuratore intervenuto in data 29.05.2023), ovvero, subordinatamente, i IGg.ri
, e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 [...]
in via fra loro solidale o alternativa, al pagamento in favore dei IGg.ri e CP_6 Parte_1 della complessiva somma di € 10.957,02, ovvero della diversa somma maggiore o Parte_2 minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento
(22.04.2022) sino al saldo effettivo. IV) In via istruttoria Si insiste per l'ammissione della prova per testi dedotta dagli appellanti in I grado con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. in data 16.09.2019 da intendersi qui richiamata, ed in parte non ammessa (in particolare con ordinanza del Tribunale di Bologna in data 24.03.2020 non sono stati ammessi i capitoli di prova dei convenuti rubricati sub lett. a, b, f ed n, i quali andranno quindi ammessi), sentendosi i testi ivi indicati (e cioè la
IG.ra e la sig.ra . Inoltre, per scrupolo difensivo, si rinnova ulteriormente, per Parte_3 Tes_1 quanto occorrer possa, l'opposizione ad ogni eventuale tardiva richiesta che dovesse essere ex adverso formulata nel presente grado di giudizio di ammissione dei mezzi istruttori dedotti dagli attori nel procedimento di I grado – e segnatamente, la richiesta di ordine di esibizione di documentazione bancaria ex art. 210 c.p.c. e/o di CTU bancaria/contabile (pagg. 10-11 mem. ex art. 183, c.6, n.2 c.p.c. avv.), nonché l'ulteriore richiesta ex art. 210 c.p.c. e/o ex art. 213 c.p.c. nei confronti della CP_7
in relazione all'assegno bancario n.13062251.07 (v. pag. 11 mem. ex art. 183, n.6, n.2 c.p.c.
[...] avv.) – per tutte le ragioni già esposte nel procedimento di I grado con la memoria ex art. 183, c.6, n.3
c.p.c. in data 04.10.2019, nonché con le note scritte d'udienza del 15.07.2021 e per quelle ulteriori che si si riserva di dedurre. V. Rigettarsi in ogni caso l'eccezione ex adverso formulata ex art. 348 bis
pagina 4 di 23 c.p.c. in quanto eccezione meramente di stile, non minimamente argomentata e comunque del tutto priva di fondamento”.
Per , , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, CP_5 Controparte_6 come da note scritte depositate il 6 giugno 2024
“IN VIA PRINCIPALE
La difesa degli appellati chiede l'integrale rigetto delle domande avversarie così come spiegate in appello e in primo grado con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado cui tuttavia - dandosi atto del mero errore materiale relativo alla somma degli importi di cui si ordina la restituzione (essendo la somma corretta quella data dai due bonifici del 24/04/2017 di € 100.106,00 e di quello del 29/05/2017 di € 26.866,00, per un totale complessivo di € 126.972,00) - si precisa che, corretto l'errore materiale, gli appellati corrisponderanno spontaneamente agli appellanti senza indugio la suddetta somma di € 750,00.
- Vinte le spese e le competenze di entrambi i gradi di giudizio
IN VIA SUBORDINATA
- Nella non creduta ipotesi in cui qualsivoglia motivo d'impugnazione venisse ritenuto meritevole
d'accoglimento, eccezion fatta che per la condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione civile e commerciale – riformare la sentenza nella parte qua e condannare gli appellanti al pagamento nei confronti degli odierni appellati della diversa somma accertata e ritenuta al netto delle eventuali compensazioni ancorché proposte su eccezioni riconvenzionali relative a domanda attoree ritenute intempestive –
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ci si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori avversari in quanto inconferenti, già oggetto di censura da parte del Giudice primae curae e in ogni caso tardive e inammissibili in appello.
- Vinte comunque le spese e le competenze del grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione notificato in data 6-8/3/2019 , , Controparte_2 CP_1
, , e , Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 premettendo di essere rispettivamente il primo fratello e gli altri nipoti della de cuius , Persona_1 deceduta il 7.4.2018, a sua volta erede universale del marito deceduto il 6.6.2017, hanno Persona_2 evocato in giudizio e , nipoti di , chiedendo Parte_1 Parte_2 Persona_2
– previo riconoscimento della propria qualità di eredi – la condanna di questi ultimi, in solido tra loro, alla restituzione in favore degli attori, per le quote di loro spettanza iure ereditario, della somma di € pagina 5 di 23 126.971,00 consistente nel patrimonio ereditario della de cuius oltre ad interessi Persona_1 dall'accredito in loro favore e fino alla sua restituzione effettiva.
Deducevano gli attori al riguardo che il defunto aveva compiuto atti dispositivi Persona_2
(segnatamente due bonifici bancari, l'uno di euro 100.105,00 in data 24.4.2017 e, l'altro, di euro
26.866,00 in data 29.5.2017) a favore dei nipoti convenuti e che tali somme, facenti dunque parte dapprima della comunione legale tra i coniugi e poi del patrimonio esclusivo della de cuius, sarebbero state indebitamente sottratte, trattandosi di donazioni nulle per difetto di forma ex art. 782 c.c. e annullabili perché lesive della quota di legittima della defunta . Persona_1
1.2- In data 22.5.2019 si sono costituiti e , i quali hanno Parte_1 Parte_2 eccepito il mancato assolvimento dell'onere della prova in relazione alla dedotta qualità di eredi in capo agli attori e l'improcedibilità della domanda per mancato avveramento della condizione di procedibilità ex art. 5 del D.lgs. 28/2010, in quanto tre degli attori non avrebbero partecipato personalmente alla mediazione e la procura conferita difetterebbe di autentica e del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Hanno poi contestato tutto quanto dedotto da parte attrice ed asserito che le elargizioni a proprio favore effettuate dallo zio fossero atti a titolo Persona_2 oneroso, avvenute per rimborsare degli esborsi (prezzo d'acquisto, imposte, onorari del Parte_1 notaio) dallo stesso effettuati in occasione del rogito di acquisto dell'immobile in nuda proprietà del convenuto, in comunione legale con la moglie, e con diritto reale di abitazione in capo agli zii defunti, oltre che di somme anticipate dai nipoti per far fronte alla gestione medico – sanitaria ed amministrativa degli zii, cui avrebbero provveduto dalla fine del 2011 a seguito di richiesta in tal senso del Affermavano poi i convenuti che le somme depositate sui conti correnti potevano Persona_2 essere liberamente utilizzate dallo zio, non facendo automaticamente parte del patrimonio comune dei coniugi sol perché gli stessi fossero in regime di comunione legale dei beni ed hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della dedotta lesione della quota di legittima e della conseguente eventuale azione di riduzione. In via riconvenzionale, per la denegata ipotesi di qualificazione dei bonifici come donazioni e in caso di accertamento della nullità o annullabilità, hanno poi chiesto la restituzione da parte degli attori, nella loro asserita veste di eredi di se del caso anche Persona_1 ai sensi dell'art. 2033 c.c. o dell'art. 2041 c.c., di tutte le somme che i convenuti avrebbero a vario titolo versato nell'interesse prima di entrambi i coniugi e e, dopo la morte Persona_2 Persona_1 del primo, nell'interesse di quest'ultima e di disporne eventualmente la compensazione con quanto dovesse essere riconosciuto a favore degli attori.
All'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale espletata, il Tribunale di Bologna, con sentenza n.
961/2022 Rep. 1411/2022 emessa in data 7.4.2022 e pubblicata in data 12.4.2022 si è così determinato: pagina 6 di 23 “Accerta e dichiara la nullità ex art. 782-783 c.c. degli atti di donazione diretta compiuti mediante trasferimento, con bonifico bancario, delle somme di cui in motivazione, da a favore Persona_2 dei convenuti e e per l'effetto, condanna gli stessi a Parte_1 Parte_2 restituire agli attori, nella loro qualità di eredi di , a propria volta erede universale Persona_1 di , la somma di € 127.721,00, oltre interessi legali dalla data della domanda e fino Parte_1 al saldo;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €815,41 per anticipazioni, € 14.980 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, di cui dispone la distrazione a favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario, fatta eccezione per il contributo unificato”.
A sostegno della decisione il Collegio ha ritenuto che l'improcedibilità ex art. 5 del D.lgs. 28/2010, peraltro già respinta in corso di causa, non potesse ragionevolmente essere invocata dai convenuti, facendo proprio l'orientamento giurisprudenziale meno rigoroso per ciò che riguarda la forma della procura ed evidenziato che all'incontro di mediazione i convenuti non hanno contestato la procura, ma hanno semplicemente dichiarato di non aderire alla mediazione. Ha inoltre osservato che, anche per evidenti motivi di economia processuale, il giudice non aveva esercitato il potere di cui al secondo comma dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010.
Quanto alla qualità di eredi degli attori il Collegio ha osservato che la stessa era comprovata dalla proposizione stessa della controversia con la quale essi– il cui rapporto di parentela con la de cuius era documentata dalle certificazioni anagrafiche - avevano implicitamente inteso Persona_1 accettare l'eredità.
Ha poi dichiarato la nullità delle donazioni effettuate da a favore dei convenuti per Persona_2 mancato rispetto degli oneri di forma, con conseguente obbligo di restituzione degli importi reclamati, gravati di interessi legali in funzione corrispettiva dalla data della domanda e sino al saldo, rigettando la pretesa qualificazione di tali elargizioni come contratto di mantenimento e a scopo di restituzione di quanto anticipato da a favore degli zii per la compravendita dell'immobile di cui i Parte_1 defunti erano titolari del diritto di abitazione.
2 - Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...] con atto di citazione notificato in data 23 agosto 2022 affidando l'impugnazione a Parte_2 cinque motivi di appello.
Con la prima doglianza hanno riproposto l'eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 5 del
D.lgs. n. 28/2010 lamentando l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza che non avrebbe tenuto in considerazione la normativa ed avrebbe fondato il proprio rigetto su precedenti giurisprudenziali non pertinenti, travisandone il significato. pagina 7 di 23 Con il secondo motivo hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo agli appellati per difetto di prova in relazione alla qualità di eredi della defunta Persona_1
Con il terzo motivo di appello parte appellante ha eccepito l'erronea qualificazione dei bonifici bancari disposti da a proprio favore. Segnatamente, in primo luogo, ha eccepito che controparte Persona_2 non avrebbe offerto la prova della natura di donazione dei bonifici e, di contro, ha insistito nella natura di vitalizio improprio deducendo che il Tribunale erroneamente non avrebbe ravvisato l'alea ed evidenziato gli elementi che dimostrerebbero la riconducibilità degli atti dispositivo allo schema negoziale del vitalizio improprio. Ha altresì aggiunto che il Collegio avrebbe omesso di esaminare le prove orali, provanti l'impiego delle somme oggetto dei due bonifici, con conseguente vizio di motivazione nella parte in cui ha escluso che si tratti di atti a titolo oneroso.
Con il quarto motivo parte appellante ha eccepito la nullità della sentenza sotto diversi profili.
Segnatamente, premettendo che la somma complessiva dei due bonifici è di euro 126.971,00 e che nel corso del giudizio controparte aveva domandato la restituzione di ulteriori euro 750,00, poi rinunciati in comparsa conclusionale, ha eccepito il vizio di ultra-petizione in cui sarebbe incorso il Tribunale che ha statuito di non dare ingresso alle ulteriori pretese degli attori, ma ha poi ordinato la restituzione della somma complessiva di euro 127.721,00.
Ha poi eccepito l'omesso esame dell'eccezione riconvenzionale svolta in via subordinata per il riconoscimento delle somme da essi versate nell'interesse e-o per conto degli zii.
Con il quinto motivo ha invocato la riforma della sentenza in punto di spese di lite, domandando la restituzione, ad opera del difensore dichiaratosi antistatario o, in via subordinata, degli appellati, delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad euro 21.914,03.
2.1 - Si sono costituiti in giudizio , , Controparte_8 Controparte_2 CP_3
, , e , i quali in via
[...] CP_4 CP_5 Controparte_6 preliminare hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. non avendo il gravame alcuna ragionevole probabilità di essere accolto e, nel merito, hanno resistito all'impugnazione chiedendone il rigetto.
2.2 – All'udienza di prima comparizione tenuta con modalità cartolare la Corte ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11.6.2024.
2.3 – Disposta la trattazione cartolare della causa, le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note scritte e con ordinanza emessa in data 1° aprile 2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 8 di 23 3 – Il primo motivo di appello va respinto, essendo pienamente condivisibile, sul punto, la decisione impugnata.
Parte appellante si duole per il rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 5 del
D.lgs. n. 28/2010, a tal fine deducendo che la procura conferita da Controparte_2 CP_5
e non intervenuti personalmente all'incontro di mediazione,
[...] Controparte_9
e rilasciata in favore degli altri tre attori, non fosse valida sotto il profilo formale e sostanziale.
Gli eccepiti profili di improcedibilità non sono meritevoli di accoglimento.
Appare infatti dirimente, come correttamente rilevato dal Tribunale, rilevare che gli odierni appellanti non hanno neppure contestato di non aver voluto procedere alla mediazione, e di aver espresso un mero rifiuto di accedere all'istituto a seguito dell'illustrazione da parte del mediatore della sua funzione e delle modalità di svolgimento, ancor prima che fosse dato ingresso al merito delle questioni: ciò ha in concreto escluso la possibilità di addivenire ad una soluzione extra giudiziale della vertenza e, dunque, privato di utilità l'esercizio del potere, ad opera del Giudice di primo cure, di cui al secondo comma dell'art. 5 D.lgs. n. 28/2010 che, dunque, per motivi di economia processuale, non è stato condivisibilmente esercitato.
Deve infatti evidenziarsi che nella comparsa di costituzione gli odierni appellanti hanno chiarito le ragioni sottese al rifiuto consistenti nella “ferma” contestazione della fondatezza della domanda avversaria (cfr. pagina 6), insistendo all'udienza di prima comparizione nelle difese svolte, il che ha ragionevolmente comportato che il Giudice di prime cure, in ossequio ad esigenze di economia processuale e alla finalità deflattiva dell'istituto della mediazione, non ha dato ulteriormente corso all'esperimento della stessa.
Alla luce di quanto sopra va escluso che il mancato concreto avvio della mediazione sia attribuire all'insufficiente contenuto dei poteri conferiti ai rappresentanti, quanto piuttosto - appunto – al rifiuto di e In ogni caso, se da un lato va comunque osservato che nessuno Parte_1 Parte_2 degli originari attori non presentatisi alla mediazione ( e Controparte_2 CP_5 [...]
ha contestato di aver conferito ai rappresentanti il potere di disporre dei diritti al fine di CP_9 addivenire ad un accordo, va detto che nell'ipotesi in cui il mediatore avesse ravvisato i presupposti per procedere, ma rilevato l'insufficienza dei poteri conferiti con le procure, ben avrebbe potuto eventualmente invitare le parti a richiedere l'integrazione delle stesse a tal fine.
Non può essere poi trascurato l'orientamento espresso in sede di legittimità e richiamato dallo stesso
Tribunale secondo cui “il mancato o irregolare esperimento del tentativo di mediazione, nei casi in cui
è obbligatorio, non comporta l'improcedibilità dell'azione quando l'eccezione della parte non sia stata reputata fondata o sia stata comunque disattesa o semplicemente ignorata dal giudice di primo grado, pagina 9 di 23 non contemplando la legge alcun rimedio avverso siffatte eventualità, dal momento che un'eventuale impugnazione e una conseguente caducazione del provvedimento finale per omessa rilevazione, da parte del primo giudice, del carente o difettoso esperimento del tentativo di mediazione finirebbe per produrre effetti incompatibili con la finalità deflattiva che sottende la disciplina legale (cfr. Cass.
13591/2009, 15956/2004, 3022/2003)” (in tal senso Corte appello Palermo sez. II, 17/06/2021, (ud.
03/06/2021, dep. 17/06/2021), n.993).
Né può pervenirsi a conclusioni diverse in ragione della proposta transattiva formulata dagli odierni appellanti in seno alla memoria 183 comma sesto c.p.c. n. 2., dovendo sul punto evidenziarsi che, da un lato, era già spirato il termine di decadenza prescritto dalla normativa per il rilievo d'ufficio ad opera del Giudice di prime cure, dall'altro, tale proposta non è stata in alcun modo coltivata nei successivi scritti difensivi, tanto che all'udienza del 16 dicembre 2021 parte appellante ha precisato le conclusioni come ricapitolate nelle note di trattazione scritta depositate il 9 dicembre 2021, il che priva di concretezza la volontà di parte convenuta di addivenire ad un accordo con controparte.
Ad ogni buon conto, deve aggiungersi che risultano adeguate le procure rilasciate in favore delle attrici
, e , le quali hanno presenziato all'incontro CP_1 Controparte_3 CP_4 di mediazione in proprio ed in rappresentanza di e Controparte_2 CP_5
Controparte_9
Ed invero, questo Collegio ritiene condivisibile ed intende dare continuità agli orientamenti giurisprudenziali meno formalistici, formatisi anche successivamente alla pronuncia della Corte di
Cassazione civile sez. III, 27/03/2019 n. 8473, in linea con la ratio legis della mediazione, secondo cui per delegare la partecipazione in mediazione non è necessaria una procura autenticata e, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia (ex multis,
Corte appello Napoli sez. VII, 08/05/2024, n. 1994).
Nella specie è incontestato che la procura sia stata conferita a soggetti che avevano conoscenza delle vicende sostanziali alla base della controversia ed è evidente che l'ampio potere di rappresentanza conferito per il procedimento di mediazione includesse tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi.
Tutto ciò considerato, devono pertanto confermarsi le statuizioni del Tribunale in punto di validità delle procure.
4 – Parimenti è infondato il secondo motivo d'appello, con il quale parte appellante ha eccepito il difetto di prova in relazione alla qualità di eredi della defunta e, per l'effetto, ha Persona_1 invocato la carenza di legittimazione attiva in capo agli appellati. In tesi dell'appellante il Tribunale pagina 10 di 23 avrebbe condotto un accertamento superficiale e sommario, ritenendo integrata la prova sulla base di elementi meramente indiziari e presuntivi costituiti, da un lato, dalle certificazioni anagrafiche e, dall'altro, dall'esercizio dell'azione di petizione, costituente un atto di accettazione tacita di eredità, ma controparte non avrebbe prodotto in giudizio l'atto di accettazione di eredità né la dichiarazione di successione.
Deve infatti ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio ricadente sugli odierni appellati mediante la produzione degli atti dello stato civile (docc. 1 - 2; 9 – 12), dai quali è dato coerentemente desumere il decesso di e ed il rapporto di parentela di ciascuna parte con Persona_2 Persona_1 la de cuius, unitamente all'allegazione della propria qualità di eredi con l'esperimento della presente azione, assimilabile ad una forma di accettazione tacita ex art. 476 c.c., ben potendo il giudicante tenere conto anche del comportamento della parte che implica l'accettazione dell'eredità, valorizzando al riguardo l'esperimento di un'azione giudiziaria e potendosi quindi da tanto desumere la correlata accettazione in forma tacita dell'eredità.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha difatti affermato come “nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede” (Cassazione civile, sez. III, 11/01/2021, n. 210; Cassazione civile, sez. I, 09/01/2020,
n. 210: Cassazione civile, sez. III, 26/06/2018, n. 16814).
La prova della qualità di erede, infatti, non si desume soltanto dall'accettazione espressa dell'eredità, tant'è che l'art. 474 c.c. rubricato “modi di accettazione”, prevede testualmente che “l'accettazione può essere espressa o tacita”, quest'ultima ricorrendo ai sensi dell'art. 476 c.c. “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Sul punto la giurisprudenza è stata sovente chiamata a valutare se la condotta del chiamato avesse o meno determinato in capo a quest'ultimo l'accettazione dell'eredità, reputando, tra gli altri, rilevante ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità lo stesso impulso processuale prestato con l'azione di petizione ereditaria (Cassazione civile, Sez. II, Sentenza 18/11/2011, n. 24332). pagina 11 di 23 Devono pertanto condividersi le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, la cui motivazione è sul punto immune dai profili di censura sollevati da parte appellante.
Non può poi assumere rilievo dirimente la mancata produzione della denuncia di successione, richiamata dagli appellanti a sostegno dei propri assunti, in quanto inidonea di per sé a comprovare la qualità di erede, in quanto atto preordinato a fini essenzialmente fiscali (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord.,
30/04/2021, n. 11478; Cass. civ. Sez. II Sent., 11/05/2009, n. 10796; Cassazione civile sez. II,
12/01/1996, n.178) ed al più mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice.
Al riguardo va richiamato e ribadito l'orientamento espresso dalla recente giurisprudenza di legittimità secondo il quale “non è sufficiente la denuncia di successione, che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice, ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale e i fatti da cui deriva quella qualità” (cfr. Cassazione civile sez. III,
14/03/2024, (ud. 21/12/2023, dep. 14/03/2024), n. 6930; Cassazione civile sez. III, 25/03/2024, (ud.
20/11/2023, dep. 25/03/2024), n. 7995).
Ciò premesso, deve essere senz'altro condiviso il convincimento del Tribunale circa la configurabilità, nella specie, di un'accettazione tacita dell'eredità.
5 – Ancora, è infondato il terzo motivo del gravame col quale si censura la qualifica giuridica attribuita dal Tribunale alla dazione della complessiva somma di euro 126.971,00, disposta dal in Persona_2 favore degli appellanti, quale donazione, peraltro nulla per difetto di forma.
Più precisamente, in tesi di parte appellante, controparte non avrebbe provato gli elementi costitutivi della donazione e le elargizioni patrimoniali andrebbero ricondotte nello schema negoziale del vitalizio improprio o contratto di mantenimento, in tal senso deponendo le prove documentali ed orali espletate che avrebbero confermato la destinazione delle somme atte, da un lato, a rimborsare il prezzo dell'immobile di cui gli zii defunti erano titolari del diritto di abitazione e, dall'altro, gli ulteriori oneri sostenuti dagli appellanti in favore degli zii.
Anche sotto tali profili la censura è da respingere.
Occorre innanzitutto precisare che non appaiono sufficientemente persuasive le deduzioni in punto di difetto di prova degli elementi costitutivi della donazione. Questa Corte ritiene sul punto condivisibile la qualificazione degli atti di disposizione del patrimonio, compiute a mezzo bonifici bancario, alla stregua di donazioni, nulle per difetto di forma, in conformità con l'orientamento della giurisprudenza, che ha ormai pacificamente ricondotto nell'alveo delle donazioni dirette il trasferimento di denaro realizzato mediante bonifico bancario in tal senso statuendo che “il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario pagina 12 di 23 realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta;
ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore“
(cfr. Cassazione civile sez. un., 27/07/2017, (ud. 18/07/2017, dep. 27/07/2017), n. 18725).
Nel caso di specie risulta provato l'incremento del patrimonio degli appellanti ed il correlato depauperamento del patrimonio del e, sotto il profilo soggettivo, l'animus donandi del Persona_2 disponente. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di donazione, lo spirito di liberalità che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 8018 del 21/05/2012).
Deve pertanto evidenziarsi che lo spirito di liberalità, che ben può essere accertato anche in via presuntiva, nel caso di specie va inequivocabilmente desunto dal peculiare legame familiare, oltre che di particolare fiducia e di stima che lo zio nutriva nei confronti dei propri nipoti (a fronte di una Per_2 certa avversione e sfiducia per quelli della moglie), ed in particolare (secondo quanto riferito Pt_1 dai testi: ). Quanto all'arricchimento” non si può dunque dubitare del cospicuo vantaggio Testimone_2 patrimoniale che con tali trasferimenti di denaro egli andava a costituire in favore dei nipoti, essendo il complessivo importo di circa 127.000,00 euro all'epoca (nel giro di poche settimane prima dalla sua morte) coincidente pressochè con l'intero patrimonio di , tanto da erodere sostanzialmente Persona_2 il relictum. Il che consente di concludere che lo stesso fosse consapevole di attribuire loro un cospicuo vantaggio patrimoniale, obiettivamente di non modico valore.
Gli stessi appellanti non dubitano e anzi sottolineano la consapevolezza della volontarietà del trasferimento e della (con)titolarità del conto corrente dal quale il ha disposto le Persona_2 elargizioni patrimoniali a loro favore, né contestano che i bonifici siano stati dallo stesso voluti ed effettuati, anche se in nessun modo è emerso che abbia voluto con tali trasferimenti restituire ai Per_2 nipoti somme da essi anticipate.
Resta quindi comprovata la natura di donazione di detti trasferimenti (in ipotesi anche remunerativa o per gratitudine per il supporto ricevuto dai nipoti, ma ciò nondimeno nulla per difetto di forma solenne, come rilevato dal Tribunale) mancando la prova della diversa finalità di tali operazioni.
6 – Ed invero, quanto alla dedotta natura onerosa degli atti di disposizione patrimoniale che avrebbero in parte scopo di restituzione e in parte sarebbero da inquadrare nel contratto di vitalizio improprio, le odierne prospettazioni di parte appellante non scalfiscono la decisione adottata sul punto dal Tribunale.
pagina 13 di 23 Per quanto concerne il dedotto scopo di restituzione, vero è che parte appellante ha prodotto in giudizio la compravendita a rogito Notaio del 20.1.2011 Rep. 64253 Racc. 30904 (doc. 21) in seno alla Per_3 quale a pagina 4 è specificato che “il pagamento del prezzo è avvenuto con le seguenti modalità: - Euro
30.000,00 (trentamila e zero centesimi) sono stati pagati mediante un assegno bancario non trasferibile n 13060141-03 di pari importo tratto su filiale di San Giovanni in CP_7
Persiceto il 28 ottobre 2010; - Euro 160.000,00 (centosessantamila) mediante un assegno bancario non trasferibile numero 13062253-09 di pari importo tratto su filiale di San Giovanni CP_7 in Persiceto in data odierna” e che a supporto delle proprie deduzioni ha prodotto gli assegni versati a saldo del prezzo ove si evince che entrambi gli entrambi gli importi sono stati saldati da
[...]
. Tuttavia, tanto non basta a provare che le elargizioni patrimoniali del , peraltro Pt_1 Persona_2 avvenuta dopo oltre sei anni dal rogito di acquisto dell'immobile, sia avvenuto a titolo restitutorio del prezzo dell'immobile compravenduto.
Devono essere in primo luogo integralmente condivise le argomentazioni del giudice di prime cure secondo le quali “anche ove fosse dimostrata la circostanza (documentata da parte convenuta con la produzione degli assegni versati a saldo del prezzo) che ebbe a saldare l'intero Parte_1 prezzo della compravendita rep. n. 64253 del 20 gennaio 2011, anche per la parte relativa al diritto di abitazione contestualmente attribuito agli anziani coniugi sta di fatto che manca Per_2 CP_2 totalmente ogni prova circa il fatto che tale elargizione (consistente, comunque, in un valore prossimo
a quello, pur dichiarato in atto ai fini del cd. prezzo valore, di € 16,232,37) sia stata effettuata a titolo di mutuo, ovvero con animo di restituzione (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/11/2018, n.30944 secondo la quale: La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione”)”.
Va inoltre osservato che in senso contrario depone non solo l'incongruenza degli importi, atteso che il corrispettivo per il diritto di abitazione era pari ad euro 31.350,00 mentre i bonifici sono pagina 14 di 23 rispettivamente di euro 100.105,00 e di euro 26.866,00 (rispettivamente eseguiti il 24 aprile 2017 e il
29 maggio 2017), ma anche che i bonifici sono stati effettuati su un conto corrente cointestato degli appellanti e non a favore del , il solo che ha provveduto al predetto pagamento quale Parte_1 parte acquirente dell'immobile unitamente alla moglie . Controparte_10
A ciò deve aggiungersi che i bonifici non recano nella causale alcun riferimento allo scopo restitutorio di tali somme a favore di : difatti, il primo bonifico del 24 aprile 2017 da euro Parte_1
100.105,00 è privo di causale;
l'altro, da euro 26.866,00, eseguito il 29 maggio 2017, nella causale reca la scarna descrizione “giroconto per assistenza dei sigg.ri e ”, il che non è Persona_2 Persona_1 assolutamente sufficiente a provare adeguatamente che tali elargizioni siano state in effetti eseguite per le ragioni indicate dall'appellante.
Neppure le testimoni e informate sui fatti di causa, l'una per essere la badante Parte_3 Tes_1 continuamente presente nell'abitazione degli anziani e l'altra impiegata di fiducia di Parte_1 incaricata di operare per sè sui suoi conti e al corrente dei suoi rapporti con gli zii, hanno riferito in alcun modo che avesse ad un certo momento dichiarato che intendesse restituire ad (e Per_2 Pt_1 se del caso anche a ) quanto essi avevano pagato o anticipato per lui. Pt_2
*
Quanto al dedotto contratto di vitalizio, parimenti lo stesso non ha trovato in causa alcun riscontro probatorio. Segnatamente, non risulta in alcun modo provato che le parti neppure verbalmente abbiano inteso concordare l'assunzione dell'obbligo di assistenza materiale vita natural durante degli zii, in cambio di un corrispettivo, nè risultano puntualmente provati gli obblighi assistenziali assunti dai vitalizianti a titolo di controprestazione della dazione del denaro (e tanto meno risulta quale sia stato il
“quantum” in denaro concordato), che nemmeno hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni testimoniali.
Esaminate le risultanze della prova testimoniale resa dalla badante deve evidenziarsi che la Parte_3 stessa, infatti, interrogata sul capitolo di prova d) “vero che nel corso di alcune visite in casa avvenute ad inizio del 2012 il IG. chiedeva ai nipoti e di aiutarli Persona_2 Parte_1 Parte_2 nella gestione quotidiana medico-sanitaria, nonché nella gestione amministrativa dei propri beni, dei conti correnti e del rapporto di lavoro in essere con la badante” ha affermato “Ricordo solo che finchè stava bene ha gestito i suoi interessi da solo ma poi quando si è dovuto operare, io ero presente Per_2 allorquando chiese ad di aiutarlo ad esempio per pagare i miei stipendi e la spesa. Per_2 Pt_1
Ricordo che aveva fiducia in ”. Per_2 Per_4
Non vi è dunque alcuna prova della stipula tra le parti di un contratto di mantenimento, non potendo lo stesso dirsi concluso per il solo fatto che chiese ausilio a “per Persona_2 Parte_1
pagina 15 di 23 pagare…stipendi e la spesa”, “quando non poteva più occuparsi della gestione amministrativa Per_2 dei suoi denari provvedeva ” (fermo restando che era la badante ad occuparsi della cura e della Pt_1 persona degli anziani, di accompagnare al bar, a prendere il giornale e il caffè....) né della Per_2 continuità assistenziale prestata e dell'adempimento di tali prestazioni: quanto al nipote
[...]
neppure la badante ha in effetti riferito che lo zio abbia allo stesso rivolto richiesta di Parte_2 ausilio (v. teste escussa sul capitolo di prova o), ma si è limitata ad affermare che “veniva Parte_3
a trovare la zia anche dopo la morte di quasi tutte le settimane” e, interrogata sul capitolo di Per_2 prova g), “vero, in particolare, che il IG. si recava settimanalmente nell'abitazione degli Parte_2 zii, occupandosi di seguire e controllare le loro cure sanitarie ed accompagnandoli alle varie visite mediche” ha affermato con riferimento al “Vere le circostanze, in realtà non veniva tutte Persona_2 le settimane ma andava sempre a trovarlo all'ospedale quando era ricoverato e parlava con i medici.
Anche quando c'era bisogno per le medicine era presente”).
Se è vero che non si può dubitare che gli odierni appellanti si sono interessati alle esigenze degli zii, (in particolare per quanto riguarda i pagamenti, la gestione del denaro e le questioni Pt_1 amministrative) deve tuttavia evidenziarsi che dalla disamina delle deposizioni testimoniali è emerso che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, anche i parenti della si sono Persona_1 occupati fattivamente delle esigenze della stessa, in particolare della persona. Segnatamente la teste interrogata sui capitoli 9) e 11) di parte appellata, ha riferito che la riceveva visite Parte_3 CP_2 settimanali da , dal di lei marito , e dal fratello e che, quando CP_4 Persona_5 Per_6 Per_1 era ricoverata a Crevalcore, era il marito di ad accompagnarla all'ospedale per
[...] CP_4 prestare assistenza alla zia. Inoltre, interrogata sul capitolo 10), la stessa ha affermato che furono CP_4
ed il marito ad assumerla per l'assistenza della zia. Ed ancora, interrogata sul
[...] Persona_5 capitolo 13) la badante ha riferito che furono , e a CP_4 Persona_5 Controparte_2 convincere a riportare a casa la moglie dalla casa protetta e che fu con loro che Persona_2 Per_2 si recò a raccogliere i documenti per riportare a casa la moglie.
[...]
Va quindi escluso che dall'espletata istruttoria possa emergere l'atteggiarsi delle circostanze di fatto nel senso che le somme siano state versate quale corrispettivo di un'attività svolta in via esclusiva da e , considerato l'apporto prestato anche dai parenti della . Pt_1 Pt_2 Persona_1
Al contrario, tenuto conto dei particolari rapporti familiari fra i nipoti e lo zio, non può essere escluso
(e appare anzi verosimile) che i nipoti si siano occupati delle esigenze degli anziani zii per motivi appunto affettivi e di valore morale, mettendo ciascuno a disposizione le proprie capacità: chi accompagnando in ospedale (i parenti della zia), chi portando uova (certo nipote , chi – più Per_6 incisivamente – con la propria capacità di gestire il personale e il denaro ( , il quale , si legge in Pt_1
pagina 16 di 23 atti, è imprenditore e veniva chiamato “il mio ragioniere”, dallo zio il quale nutriva massima Per_2 stima per lui).
Priva di riscontro probatorio è, insomma, la sinallagmaticità del contratto.
Nulla è stato detto, né da né da altri (in particolare l'impiegata , circa un accordo in base al Pt_3 Tes_1 quale i nipoti e si impegnavano a fornire tale aiuto a fronte però di un corrispettivo. Pt_1 Pt_2
Tanto meno risulta provato che la dazione della complessiva somma di euro 126.971,00 fosse la prestazione dovuta dal vitaliziato per l'assistenza prestata dai nipoti, anche considerato che, a fronte di asserite prestazioni assistenziali poste in essere per un lungo periodo di tempo (dalla fine del 2011), il trasferimento della controprestazione – costituente l'intero patrimonio del defunto – sarebbe avvenuto soltanto quando la morte del vitaliziato era ormai prossima (il primo bonifico è del 24 aprile 2017 ed il secondo del 29 maggio 2017 ed il è deceduto il 6 giugno 2017), il che non consente di inquadrare Per_2 il rapporto nell'ambito del contratto atipico di mantenimento.
Sul punto devono condividersi le conclusioni del Tribunale che, ribadendo le differenze tra donazione e contratto di vitalizio, ha ritenuto indimostrato il contratto di mantenimento ed ha escluso la componente aleatoria in ragione del trasferimento di tali somme ai nipoti poco prima del decesso.
In definitiva, in difetto di adeguati argomenti a supporto delle deduzioni dell'appellante volte a contestare la qualificazione giudiziale dei bonifici e di un costruttivo apparato critico alla decisione impugnata, il motivo di appello è da rigettarsi.
Vertendosi di donazioni è giocoforza rilevarne la nullità per mancata adozione del requisito della forma, con la conseguenza che l'anzidetta somma complessiva di euro 126.971,00 deve ritenersi far parte dell'asse ereditario di , a sua volta erede universale di . Persona_1 Persona_2
7 – Quanto sopra esposto in ordine al difetto di prova circa la natura restitutoria delle somme corrisposte con i bonifici vale altresì a ritenere altresì infondato il quarto motivo di appello, nella parte in cui parte appellante eccepisce l'omesso esame da parte del Giudice di prime cure dell'eccezione riconvenzionale formulata, in via subordinata, per il riconoscimento delle somme versate nell'interesse e-o per conto degli zii. Segnatamente, parte appellante ha insistito nella richiesta di restituzione, “se del caso anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. o dell'art. 2041 c.c.” di tutte le somme che avrebbero a vario titolo versato nell'interesse e-o a favore e-o per conto di e Persona_2 Persona_1
In primo luogo, deve anzitutto considerarsi la contraddittorietà delle deduzioni spiegate da parte appellante che, da un lato, ha preteso la restituzione di tali somme in ragione delle predette motivazioni
(scopo restitutorio-contratto di vitalizio) e, dall'altro, ha prospettato l'inesistenza d'un titolo giustificativo del pagamento domandando la restituzione “anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. o dell'art.
2041 c.c.”. pagina 17 di 23 Sempre in via preliminare non può non colpire l'attenzione ancora una volta il fatto che fra le somme che si affermano anticipate nell'interesse degli zii (64.718,87 euro, v. elenco alle pagg 50-52 dell'atto di citazione in appello) e che si chiede siano restituite (e sostanzialmente detratte dal complessivo importo da restituire di euro 126.971,00) non ricorre alcuna coincidenza e significativa corrispondenza.
Peraltro, per le stesse ragioni per cui non può ritenersi raggiunta la prova in ordine allo scopo restitutorio ed al dedotto contratto di vitalizio, non può trovare accoglimento la spiegata “eccezione riconvenzionale – salvo quanto si dirà nel prosieguo quanto alle spese funerarie – , avendo oltretutto gli appellanti soltanto genericamente dedotto che tale restituzione dovrebbe avvenire “anche ai sensi degli art. 2033 c.c. o 2041 c.c.”, non potendosi affermare la mancanza di una causa che abbia giustificato il pagamento delle somme pretese sulla base del solo avvenuto pagamento.
Per quanto riguarda la pretesa restituzione degli importi che ha pagato alla venditrice e al Pt_1 notaio in occasione dell'acquisto dell'appartamento di via Braglia (anche per la parte riguardante il diritto di abitazione, intestato agli zii), non possono che essere nuovamente richiamate le argomentazioni del giudice di prime cure sopra riportate, circa il fatto che non vi è prova che tale pagamento sia stato fatto a titolo di prestito e con animo di rivalsa (fatta peraltro valere oggi, dopo che con la morte degli anziani il pieno diritto di proprietà si è integralmente consolidato in capo ad e alla moglie). Pt_1
Alle medesime conclusioni si perviene peraltro con riguardo alla documentazione prodotta a sostegno degli ulteriori pagamenti, non risultando dimostrato che eventuali pagamenti effettuati dai nipoti
(segnatamente da ) siano stati effettuati – oltre che con denario proprio - con animo di rivalsa. Pt_1
Per quanto attiene le altre somme elencate alle pagg 50 – 52 dell'atto di appello, si osserva, in relazione ai documenti 30-32 (spese immobile Via Braglia) che trattasi di spese aventi ad oggetto l'immobile di cui era contitolare, unitamente alla moglie, del diritto di nuda proprietà CP_11
(oggi comproprietario in ragione del decesso dei titolari del diritto di abitazione che comporta l'estinzione di tale diritto ed il consolidamento della proprietà in capo ai nudi proprietari), come tali gravanti sul nudo proprietario, e comunque destinate a beneficio dell'immobile la cui piena proprietà era destinata a consolidarsi in capo ad e alla moglie, così come in effetti è avvenuto (dalla Pt_1 testimonianza di emerge infatti che il condizionatore non è stato asportato): ciò, se Testimone_3 non esclude radicalmente un titolo giustificativo del pagamento da parte dell'appellante, vale senz'altro a giustificare l'esborso da parte del proprietario senza volontà di recupero.
Parimenti dicasi con riguardo al doc. 49 in quanto tra titolare del diritto di abitazione e nudo proprietario sussiste solidarietà per il pagamento degli oneri condominiali.
pagina 18 di 23 Quanto poi agli emolumenti versati alla badante (doc. 50-51) proprio in sede testimoniale Parte_3 dopo aver reso la dichiarazione di rito, ha affermato “ era il mio datore di lavoro, quando Persona_2
è morto è subentrato come datore di lavoro ”, dal che discende che le Per_2 Parte_1 disposizioni eseguite il 13.3.2018 e il 15.2.2018, in epoca dunque successiva alla morte del Per_2
sono state eseguite dal in qualità di datore di lavoro della stessa. Neppure con
[...] Parte_1 riguardo alle somme pagate da alla badante prima del decesso dello zio emerge peraltro che Pt_1 ciò sia stato fatto con animo di rivalsa e soprattutto con denaro proprio di . Pt_1
Vero è infatti che la teste , dipendente di ha riferito di aver fatto – su Tes_1 Parte_1 disposizione del proprio datore di lavoro - svariati bonifici per conto degli zii, anche per gli stipendi e altri emolumenti della badante del proprio titolare. La stessa ha peraltro precisato che le utenze venivano pagate con soldi prelevati dal conto degli zii, che erano inviate alla banca e-mail per i pagamenti degli stipendi mensili della badante, che venivano dati ordini alla banca, che Parte_1 diceva che doveva fare gli spostamenti di somme (v. verbale d'udienza 18 maggio 2021). Dal canto loro i testi e , impiegati della filiale di San Giovanni in Persiceto Testimone_4 Testimone_5 della Banca di Bologna – Filiale di San Giovani in Persiceto e della hanno riferito che CP_7 volle dare la delega al nipote per operare con delega sui propri conti Testimone_6 Pt_1
(circostanza pacifica e riferita anche dall'appellante).
Gli stessi attori nella memoria 183,6° co. n. 2 c.p.c hanno dato atto che anche la moglie di , Pt_1
in qualche modo si occupava dei denari dello zio, essendo “capitato talvolta – tenuto Controparte_10 conto che il IG. rifiutava di avere qualsiasi bancomat e carta di credito – che fosse Persona_2 necessario emettere degli assegni bancari, che in qualche circostanza sono stati incassati dalla IG.ra
(coniuge del convenuto per la semplice ragione che quest'ultima, Controparte_10 Parte_1 gestendo da molti anni alcuni grossi negozi di casalinghi (tramite la società Controparte_12
v. la relativa visura camerale, sub doc. n. 67), quasi quotidianamente si recava in
[...] banca”.
Alla luce di tutte le circostanze emerse e sopra evidenziate, nonché del fatto che la stessa badante Pt_3 nel riferire che (oltre a dare i soldi della spesa, veniva e chiedeva se gli zii avevano bisogno Pt_1 prendeva buste e bollette e le portava via,) pagava i suoi stipendi, ha riferito che “credo che pagassero con soldi di ma non posso esserne sicura”, neppure sussiste la certezza che i pagamenti fatti Per_2 dall'odierno appellante con bonifici dal conto proprio o cointestato al cugino, abbiano avuto effettivamente provvista di denaro di e . Al contrario sussistono molteplici indizi gravi, Pt_1 Pt_2 precisi e concordanti, per ritenere che , provvedesse (peraltro con cura e sollecitudine) alle Pt_1 esigenze economiche degli zii, ma avvalendosi del loro denaro, potendo accedere al conto corrente pagina 19 di 23 degli stessi, su cui era delegato per procurarsi la provvista per le loro esigenze relative alla spesa, alle medicine, alle utenze, alla badante, e all'occorrenza facendo prelievi, operazioni e cambiando assegni, anche con l'ausilio della moglie e dell'impiegata.
Da ultimo, con riferimento ai documenti 61-66 ed al documento 48, la documentazione prodotta non è idonea a provare che trattasi di adempimento di prestazioni non dovute, in quanto dagli estratti conti si evince soltanto trattarsi di assegni bancari, ma non la destinazione delle somme per i defunti zii.
8- A diverse conclusioni, invece, deve pervenirsi avuto riguardo alle somme di euro 3.098,00 (di cui euro 2.750,00 per il servizio delle onoranze funebri di ed euro 348,00 per la tumulazione) Persona_2 nonché di euro 3.945,98 (di cui euro 3.300,00 per il servizio delle onoranze funebri di Persona_1 euro 390,40 ed euro 255,58 per la sepoltura della stessa), limitatamente alle quali la domanda riconvenzionale di parte appellante va accolta, essendo fondata la domanda di ripetizione delle stesse.
Difatti, le spese funebri, pur non costituendo debiti ereditari, devono ritenersi a carico degli eredi, per effetto dell'acquisto dell'eredità, in quanto spese gravanti sulla massa ereditaria.
Ciò premesso, in quanto erede universale di , avrebbe dovuto provvedere Persona_1 Persona_2 al pagamento delle spese funerarie del marito e gli eredi della predetta (gli appellati), avrebbero dovuto provvedere al pagamento delle spese funebri della stessa.
Dunque, accertata la qualità di eredi di in capo agli appellati, e dovendo essi Persona_1 provvedere alla restituzione in favore degli appellanti della somma complessiva di euro 7.043,98, trattandosi di somme che gravano sull'eredità, tale importo deve essere scomputato da quello complessivo che gli originari convenuti devono restituire agli attori (odierni appellati) a titolo di donazioni nulle ricevute (euro 126.971,00).
9 – La domanda di parte appellante merita altresì accoglimento con riguardo all'eccepito erroneo riconoscimento, ad opera del Tribunale, in favore degli appellati, della somma di euro 750,00, implicitamente contenuto nell'indicazione dell'importo di euro 127.721,00 nel rigo 7, pagina 21
(anziché di euro 126.971,00, pari alla summa dei due bonifici oggetto di tempestiva domanda degli originari attori).
La condanna a tale somma contenuta in dispositivo deve ritenersi dovuta ad una svista, poiché la motivazione della sentenza ed il dispositivo sono inequivocabili nel senso di accertare e dichiarare la nullità ex artt. 782-783 degli atti di donazione diretta compiuti mediante trasferimento con bonifici delle somme complessive di euro 126.971,00 (100.105,00 di cui al bonifico del 24.4.2017 ed euro
26.866,00 di cui al bonifico 29.5.2017): null'altro è stato riconosciuto agli attori, avendo il Tribunale escluso l'ammissibilità della domanda di ripetizione di ulteriori somme, avanzata nel corso del giudizio, come neppure può essere riconosciuto in questa sede, tanto più che gli appellati, che già nelle pagina 20 di 23 more del giudizio di primo grado avevano rinunciato a tale domanda, hanno dichiarato la propria volontà di provvedere spontaneamente alla restituzione agli appellanti della somma di € 750,00.
10- Da tutto quanto sopra detto emerge la superfluità delle istanze istruttorie per le quali gli appellanti hanno ancora oggi insistito.
Si osserva infatti che non si è negato neppure in questa sede che i il prezzo dell'immobile sia stato integralmente pagato con gli assegni da e pertanto sono superflue le circostanze di cui Parte_1 ai cap. a) e b) (a) vero che tutte le imposte e gli onorari dovuti al notaio in relazione al rogito di Per_3 compravendita del 20.01.2011 (doc.n. 21), avente ad oggetto l'immobile sito in San Giovanni in P., Via
Braglia n.13, pari complessivamente ad € 11.816,00, sono stati corrisposti dal IG. Parte_1 come da relativa fattura quietanzata (doc.n. 28) che si esibisce al teste;
b) vero che l'intero prezzo di vendita di tale immobile, pari ad € 190.000,00, è stato corrisposto dal IG. mediante i Parte_1 due assegni (doc.nn. 26-27) che si esibiscono al teste).
Il capitolo f) (vero che da inizio del 2012, sino alla morte degli zii, i IGg.ri e Parte_1 [...] si sono occupati materialmente di tutte le necessità degli zii e con l'ausilio Parte_2 Per_2 Per_1 della badante IG.ra ) appare generico e ormai superfluo: dalla disamina delle dettagliate Parte_3 dichiarazioni sull'argomento già effettuate è stato possibile ricavare il convincimento sopra esporto circa le attività poste in essere dagli appellanti in favore degli zii e argomentare in ordine all'apporto dei vari nipoti alla cura degli zii.
È infine inutile dar corso alla prova sul capitolo n) (vero che le esequie e la tumulazione del IG. sono state curate e pagate dai IGg.ri e tramite bonifici Persona_2 Parte_1 Parte_2
e/o assegni disposti dal proprio conto corrente cointestato, come da documentazione fiscale e bancaria
(doc.nn. 41-47) che viene esibita al teste) perché delle spese funerarie si è già tenuto conto in questa sede.
11- La riforma della decisione, con riduzione dell'importo che gli appellanti sono stati condannati a pagare alla controparte, comporta l'obbligo di quest'ultima alla restituzione della maggior somma ricevuta, oltre agli interessi dal pagamento al saldo.
La giurisprudenza sul punto è ferma nel sostenere che “l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione
d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens. Per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel
pagina 21 di 23 dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento” (Cass. civ., Sez. VI-3, ordinanza n. 27943/2022; conf. anche Cass. civ., Sez. III sentenza n. 21699/2011, Cass. civ., sez. III, sentenza n. 8829/2007).
12 – La pur parziale riforma della sentenza impugnata, determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della controversia.
La presente decisione in punto di spese assorbe l'appello al riguardo, a prescindere dalla condivisibilità delle ragioni per le quali – in difetto di riforma della sentenza impugnata – le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate.
Alla prevalente soccombenza di parte appellante consegue la condanna di e Parte_1
alla rifusione delle spese di lite a , Parte_2 Controparte_8 CP_2
, , , e
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
per entrambi i gradi di giudizio. Peraltro, l'accoglimento - seppur parziale - dell'appello
[...] quanto alla rettifica dell'importo di 127.721,00 e in punto di eccezione riconvenzionale di cui al quarto motivo di gravame, induce a ritenere equa la compensazione delle spese in misura di 1/4.
Si dà atto che, diversamente che per il difensore in primo grado, l'odierno difensore non risulta essersi dichiarato antistatario.
Tali spese di lite sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia
(52.001,00 – 260.000,00), secondo i valori medi dei parametri del D.M. n. 147/2022 e dell'attività difensiva in concreto svolta (assenza di istruttoria per il grado d'appello).
13 - Analogamente a quanto disposto in punto di restituzione delle somme ricevute in eccesso dagli odierni appellati con la sentenza di primo grado rispetto a quanto oggi disposto, anche le spese di lite, che i convenuti e sono stati condannati a rifondere integralmente con Parte_1 Parte_2 la sentenza di primo grado agli attori, con distrazione al difensore (in primo grado), dichiaratosi antistatario, dovranno essere restituite per l'eccedenza (di ¼, oggi compensate) e, in conformità ai principi enunciati dalla Suprema Corte, quest'ultimo (e i suoi eventuali successori) subirà legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio
(v. Cass. 1371/2012; Cass. 25247/2017; Cass. 6225/2022).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n.
961/2022 Rep. 1411/2022, emessa in data 7.4.2022 e pubblicata in data 12.4.2022 nella causa civile iscritta al n. R.G. 4885/2019 così provvede: pagina 22 di 23 1) condanna e a restituire a , Parte_1 Parte_2 Controparte_8
, , , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
la minor somma di euro 119.917,02 oltre agli interessi legali Controparte_6 dalla data della domanda fino al saldo
2) ferma nel resto la sentenza impugnata, condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in misura di ¾, liquidate per l'intero come segue:
- quanto al primo grado, come da sentenza impugnata (euro 815,41 per anticipazioni, euro
14.980,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, delle quali è stata disposta la distrazione al difensore dichiaratosi antistatario);
- quanto al presente grado d'appello in complessivi euro 12.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e CPA come per legge;
compensa il restante ¼;
3) dispone la restituzione di quanto corrisposto in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado da parte di tutti coloro che hanno incassato tali maggiori somme, ciascuno per quanto ricevuto, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 luglio 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
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