Art. 3.
Per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione, oltre a quelle stabilite nella presente legge, saranno osservate le norme relative alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa contenuta nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
Per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione, oltre a quelle stabilite nella presente legge, saranno osservate le norme relative alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa contenuta nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .