Sentenza breve 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza breve 17/02/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00297/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00103/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 103 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Parillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza –, non costituito in giudizio;
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS- adottato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio Ispettori - -OMISSIS-e notificato, per il tramite della Sezione Polizia Ferroviaria di Novara, in data -OMISSIS-, recante rigetto del trasferimento a sensi dell’art. 33, comma 5, L. 104/92, in uno agli ulteriori atti preordinati, connessi e conseguenziali, dei quali non si conoscono data ed estremi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. ND DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, vice ispettore in servizio permanente della Polizia di Stato in forza al Compartimento Polizia Ferrovia per il Piemonte e la Valle D’Aosta - Sezione Polizia Ferroviaria di Novara, con nota del 29 settembre 2025, premettendo di prestare cura e assistenza al germano -OMISSIS-, residente in [...]affetto da sindrome di Down con le minorazioni previste dall’art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 e necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, richiedeva di essere trasferito presso qualsiasi Ufficio o Reparto della Questura di Caserta.
L’Amministrazione resistente, con provvedimento -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, comunicava le motivazioni ritenute ostative all’accoglimento dell’istanza, evidenziando in particolare quanto segue: “ La normativa dallo stesso invocata, tutela, sostanzialmente, la salvaguardia dell’assistenza in atto che, in questo caso, non viene compromessa tenuto conto che, nel corso dell’istruttoria, è emersa la presenza in loco della madre del disabile e di un altro fratello dello stesso, residente a [...]distante km. 5 dalla residenza della persona da assistere. Rilevato che la recente giurisprudenza è oramai concorde nel ritenere che, qualora risulti che la persona portatrice di disabilità ha altri familiari che possono prestare assistenza per i quali non è stata dimostrata la loro effettiva indisponibilità o inidoneità, tale circostanza ben può essere oggetto di apprezzamento da parte dell’Amministrazione nella complessiva ponderazione degli interessi contrapposti, quali le esigenze funzionali delle varie articolazioni e quelle dei dipendenti ”.
Il ricorrente presentava memoria ex art. 10- bis L. n. 241/1990, acquisita dalla Sezione Polizia Ferroviaria di Novara al prot. n. -OMISSIS-, con la quale, tra l’altro, deduceva che nessuno tra i familiari, nella fattispecie -OMISSIS- e -OMISSIS-, rispettivamente madre e fratello del soggetto diversamente abile, era in grado di prestare assistenza a quest’ultimo, per le motivazioni esplicitate nella documentazione ivi allegata.
L’istanza veniva definitivamente rigettata con il provvedimento gravato prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- sul presupposto “ che le osservazioni prodotte dal vice ispettore -OMISSIS-non hanno apportato elementi di valutazione tali da poter indurre l’Amministrazione a determinarsi diversamente rispetto a quanto allo stesso comunicato ai sensi dell’articolo 10-bis della citata legge n. 241/1990; che la citata legge n. 104/1992 conserva, in capo all’Amministrazione, un margine di apprezzamento circa la ponderazione comparativa degli interessi in gioco, con l’effetto che l’interesse pubblico al buon andamento amministrativo non può subire alcuna compressione rispetto all’interesse personale del dipendente al trasferimento; che una favorevole valutazione dell’istanza dell’interessato in ragione delle descritte esigenze comporterebbe una sproporzionata compressione dell’interesse pubblico primario all’efficienza ed alla funzionalità dei servizi di istituto ”.
Con atto notificato in data 13 gennaio 2026, il ricorrente ha impugnato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
I. “ Difetto d’istruttoria e di motivazione, violazione dell’articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, e degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, genericità, contraddittorietà ed irrazionalità manifeste ”; ad avviso del ricorrente, dal provvedimento impugnato non emerge alcun riferimento alle concrete esigenze organizzative e operative dell’Amministrazione, le quali devono costituire – in uno alle necessità del disabile – parametro di delibazione della richiesta di trasferimento, posto che il trasferimento ex art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992 può essere negato solo se ne conseguano effettive e ben individuate criticità per l’Amministrazione, la quale ha l’onere di indicarle in maniera compiuta per rendere percepibile di quali reali pregiudizi risentirebbe la sua azione, mentre non può limitarsi a invocare generiche esigenze di corretta organizzazione e buon andamento degli uffici;
II. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 sotto altro profilo - Violazione dell’art. 97 della Costituzione - Difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento ”; l’istante deduce che l’Amministrazione ha motivato il diniego sulla base della presenza di “ altri familiari che possono prestare assistenza per i quali non è stata dimostrata la loro effettiva indisponibilità o inidoneità ”, senza effettuare alcuna istruttoria in ordine alla possibilità di impiego del ricorrente presso uffici e/o reparti ricadenti nella provincia di Caserta; il beneficio previsto dall’istituto in esame, stante la delicatezza degli interessi alla cui tutela è preposto, incontra quale unico limite l’impossibilità oggettiva per l’Amministrazione di concedere il trasferimento che, nel caso di specie non sarebbe stata, in alcun modo, dimostrata.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso attraverso la Difesa erariale.
All’udienza camerale del 10 febbraio 2026 il Collegio ha dato avviso in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Sono sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del codice del processo amministrativo per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
I motivi di ricorso sopra compendiati meritano di essere favorevolmente apprezzati per le ragioni appresso indicate.
Per negare il trasferimento le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da un’indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e della posizione di ruolo propri del richiedente. È lo stesso comma 5 dell’art. 33 della L. n. 104/1992, con l’espressione “ ove possibile ”, a prevedere un contemperamento tra le esigenze di assistenza al disabile e quelle del datore di lavoro (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 22 dicembre 2025, n. 3681).
Deve essere poi richiamato il pacifico principio di diritto secondo cui, per effetto dell’eliminazione – disposta dall’art. 33 della l. n. 104 del 1992, come modificato dall’art. 24 della l. n. 183 del 2010 – dei requisiti della c.d. “continuità” e dell’”esclusività” nell’assistenza a familiare portatore di handicap in condizione di gravità, quali necessari presupposti per la concessione del beneficio del trasferimento, l’esistenza di altri congiunti del disabile diversi dal richiedente il trasferimento non è più sufficiente a supportare il diniego, dovendo l’Amministrazione valutare in concreto l’effettiva necessità del beneficio, al fine di impedirne un suo uso strumentale (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 21 giugno 2024, n. 5532; Cons. Stato, Sez. II, 15 luglio 2024, n. 6299; Cons. Stato, Sez. II, 1° agosto 2025, n. 6835).
Pertanto, il trasferimento può essere legittimamente negato solo per concrete esigenze di servizio, che devono essere specificate nella motivazione del provvedimento, ovvero quando la richiesta si risolva sostanzialmente in un abuso del diritto da parte del dipendente, non essendovi in concreto la reale necessità che questi presti assistenza al disabile.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie deve ritenersi che la motivazione addotta dall’Amministrazione a sostegno del provvedimento di diniego non superi lo scrutinio di legittimità, come delineato dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Nel caso in esame l’Amministrazione non ha descritto e circostanziato le concrete esigenze di servizio, essendosi limitata a un generico richiamo all’“ interesse pubblico al buon andamento amministrativo ”, mediante un’argomentazione non calibrata sulle specificità (anche di organico) della situazione organizzativa della sede di appartenenza del dipendente e di quella dell’eventuale sede di destinazione, con conseguente evidente deficit istruttorio e motivazionale.
Né è idonea a fondare il provvedimento di rigetto l’argomentazione spesa, invero sinteticamente, dall’amministrazione, relativa all’esistenza di altri soggetti che potrebbero prestare assistenza al disabile. Nel caso di specie, in sede procedimentale il ricorrente aveva ampiamente rappresentato e comprovato che la madre non può prestare idonea assistenza al fratello del ricorrente che manifesta irrequietezza e aggressività (come riportato dall’ASL CE in data 15 novembre 2019), poiché già impegnata a prestare assistenza al coniuge infermo, mentre l’altro fratello del ricorrente risulta impossibilitato a prestare assistenza continuativa tenuto conto della sua attività lavorativa e della necessità di accudire un figlio minore di tre anni. Questi elementi oggettivi non risultano valutati nel provvedimento impugnato che a essi non fa alcun riferimento.
Peraltro, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, una simile argomentazione non può ritenersi da sola sufficiente a negare il beneficio, in assenza di un più approfondito bilanciamento tra le esigenze della sede di servizio e le esigenze di assistenza manifestate dall’istante. Tale ponderazione di interessi nel caso di specie è mancata (in quanto non adeguatamente esternata mediante la motivazione dell’atto), ciò che impone l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato.
Le spese di lite, determinate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, con distrazione a favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno a rifondere le spese di lite, determinate in euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SA RN, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
ND DO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND DO | SA RN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.