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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/09/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Rep. N.
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
R. Gen. N. 67 /2024
Dott. Marialuisa Tezza Consigliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 67/2024 promossa con atto di citazione notificato in data 17.01.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 18.02.2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo OGGETTO: Parte_1
Convertini, giusta procura a margine dell'atto di appello Deposito
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. Catia Tonielli, giusta CP_1
procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 3321/2023
pubblicata in data 16.12.2023.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Dell'appellante
IN VIA PRELIMINARE
In riforma della sentenza di primo grado, dichiarare nullo l'atto di citazione di primo grado per completa carenza della causa petendi, precisata come una
“azione di rivendicazione”, ed accertare la tardività della richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, odierna appellata, in via subordinata all'atto della precisazione delle conclusioni, e per l'effetto dichiarare che la domanda avanzata dalla Sig.ra è da considerarsi CP_1
improcedibile e/o inammissibile.
NEL MERITO
- respingersi tutte le domande proposte dalla Sig.ra in quanto CP_1
infondate in fatto ed in diritto, accertando la correttezza della ricostruzione di parte appellante, e per l'effetto riformare la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla Sig.ra in quanto il patrimonio CP_1 dei coniugi è stato completamente ed interamente suddiviso con l'accordo sottoscritto il 21.07.2017, nella cui somma totale è ricompresa anche la metà dovuta per la liquidazione dei certificati di deposito nominativi dalla C.R.A. di
Borgo San Giacomo Cred. Coop. Soc. Coop., n. D50 00000012828 per €
160.000,00 e n. D50 00000012894 del valore di € 32.000,0;
- condannare, com'è d'uopo, in applicazione del principio sancito dall'art. 91
c.p.c., l'appellata alla rifusione delle spese e competenze di CP_1
entrambi gradi del giudizio.
- condannare la Sig.ra alla restituzione delle somme incamerate e CP_1 spontaneamente pagate dall'appellante , in adempimento Parte_1
della sentenza di primo grado ed al fine di non subire l'esecuzione forzata.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si rinnovano le istanze istruttorie non ammesse dal Giudice di Primo Grado ed in particolare:
A) Prova per interpello formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
pagina 2 di 15 1) Vero che ho redatto la stima patrimoniale come da documento sub. 9, che mi si rammostra sulla base dei dati già in mio possesso e sulle indicazioni ricevute dalla Sig.ra come da doc. 8 del fascicolo di parte convenuta CP_1
che si rammostrano al teste?
2) Vero che nella stima patrimoniale erano compresi anche i certificati di deposito n. 12828 del 15.01.2013 e n. 12894 del 24.01.2013 che si rammostrano al teste?
3) Vero che la quantificazione del patrimonio del marito Sig. Pt_1
ammontava ad € 800.000,00 e sulla base di tale quantificazione i coniugi avevano stabilito la quota spettante alla moglie Sig.ra CP_1
4) Vero che nella quantificazione di cui al punto precedente erano ricomprese anche le somme versate a titolo di finanziamento soci, fra le quali anche i certificati di deposito n. 12828 del 15.01.2013 e n. 12894 del 24.01.2013?
5) Vero che i coniugi – prima della separazione personale dei Pt_1 CP_1
coniugi avevano provveduto a definire i loro rapporti patrimoniali mediante la sottoscrizione in data 21.07.2017 di una scrittura privata con la quale veniva concordato la divisione dell'intero patrimonio coniugale sulla stima effettuata, come da doc. 2 del fascicolo di parte convenuta che mi si rammostra, e che tale sottoscrizione avveniva presso lo studio del Dott. in Controparte_2
Quinzano D'Oglio?
6) Vero che i coniugi – hanno definito tutti i loro rapporti Pt_1 CP_1
patrimoniali, fra i quali anche quelli relativi alla vendita delle quote di una società a responsabilità limitata, sottoscrivendo il relativo accordo, come da doc. 3 del fascicolo di parte conventa che mi si rammostra, e che tale sottoscrizione avveniva presso lo studio del Dott. in Controparte_2
Quinzano D'Oglio?
7) Vero che negli accordi e nel conteggio per la divisione del patrimonio coniugale fra i coniugi – erano stati ricompresi e conteggiati Pt_1 CP_1
anche i certificati di deposito n. 12828 del 15.01.2013 e n. 12894 del pagina 3 di 15 24.01.2013 che avrebbero avuto scadenza nell'anno 2018, come da doc. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostrano?
8) Vero che gli accordi di cui al punto precedente erano stati presi in tal senso proprio perché sul certificato di deposito n. 12828 emesso da C.R.A. Borgo
San Giacomo in data 15.01.2013 era stato costituito un pegno a garanzia dei debiti della Si indica a teste il Sig. Dott. Parte_2 CP_2 CP_2
con studio in Quinzano D'Oglio (BS), Piazza Garibaldi, n. 18; Sig.ra
[...] presso studio del Dott. in Quinzano D'Oglio Tes_1 Controparte_2
(BS), Piazza Garibaldi, n. 18.
Dell'appellata
In via preliminare: accertarsi e dichiararsi che l'appello depositato del sig.
è manifestamente infondato quindi applicarsi l'art. 348 bis e Parte_1
s.s. c.p.c. per i motivi tutti in narrativa nel dettaglio esposti poiché le ragioni di diritto e di fatto esposte sono evidentemente infondate. In via principale e nel merito: rigettarsi l'appello proposto da controparte e, conseguentemente, confermarsi la sentenza impugnata n. 3321/2023 pubblicata in data 16.12.2023 dal Tribunale di Brescia. In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze di entrambe i gradi di giudizio, oltre a rimborso forfettario 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 12.09.2019, conveniva CP_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia, Parte_1
chiedendo l'accertamento della comproprietà dei certificati di deposito nominativi n. D5000000012828 e n. D50 00000012894 emessi dalla C.R.A. di
Borgo San Giacomo Cred. Coop. Soc. Coop. rispettivamente in data
15.01.2013 e 24.01.2013, accreditati alla scadenza sul conto corrente n.
03/000051100 acceso presso C.R.A. di Borgo San Giacomo Cred. Coop. Soc.
Coop. e cointestato tra i sig.ri e di dichiararsi CP_1 Parte_1
l'illiceità delle operazioni di bonifico disposte in data 17.01.2018, 30.01.2018 pagina 4 di 15 e 02.02.2018 dal sig. a suo favore per l'importo di € 196.671,68 e, per Pt_1
l'effetto, di condannare il convenuto a restituire e/o risarcire e comunque a pagare in favore della sig.ra la somma capitale di Euro CP_1
98.335,84, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (17.01.2018, 30.01.2018 e 02.02.2018) all'effettivo saldo.
La controversia trae origine dalla separazione dei coniugi , Parte_3
sposatisi nel 1986 e separatisi nel 2017. Negli anni della convivenza la Sig.ra ha prestato la propria attività come collaboratrice familiare nelle società CP_1
“Calze e Accessori” e “Notte e Dì”; il Sig. era inoltre proprietario della Pt_1
società Il denaro ricavato dalle varie attività veniva Parte_2
accreditato sul conto corrente cointestato. In data 15.01.2013 e in data
24.01.2013 venivano emessi detti due certificati di deposito nominativi dalla
C.R.A. di Borgo San Giacomo Cred. Coop. Soc. Coop., il n. D50
00000012828 per € 160.000,00 scadente il 15.01.2018 e il D50 00000012894 del valore di € 32.000,00 con scadenza il 24.01.2018; entrambi dati in garanzia per le attività della soc. Alla scadenza venivano accreditati Parte_2
sul c.c. cointestato. Al momento della separazione, nel 2017, i coniugi sottoscrivevano un accordo transattivo (doc. 2) stabilendo sostanzialmente che la moglie avrebbe ottenuto la somma omnicomprensiva di € 570.000,00 in tre rate da € 190.000,00 ciascuna. Successivamente alla scadenza dei certificati nel 2018, incassava l'intero importo di € 196.671,68. Poiché i due Pt_1
depositi erano entrambi scaduti successivamente a tale accordo, la sig.ra riteneva che metà degli stessi fosse da restituire a lei e, pertanto, CP_1
rivendicava la comproprietà e, quindi, la metà di dette somme per l'importo pari a € 98.335,84.
2. si costituiva eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di Pt_1
citazione per carenza della causa petendi e contestando, nel merito, le pretese attoree sostenendo che i certificati erano compresi nell'accordo di separazione del 2017 e, pertanto, il relativo credito da restituzione spettava a lui pagina 5 di 15 interamente.
3. All'udienza del 21.01.2020, il giudice istruttore, rilevando l'incertezza sulla qualificazione giuridica della domanda, concedeva termine all'attrice per il deposito di memoria ex art. 164 co. 5 c.p.c. per l'integrazione dell'atto introduttivo.
4. L'attrice in data 26.02.2020 depositava memoria di integrazione dell'atto di citazione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: - accertata e dichiarata la comproprietà dei certificati di deposito nominativi n.
D50 00000012828 e n. D50 00000012894 emessi dalla C.R.A. di Borgo San
Giacomo Cred. Coop. Soc. Coop. rispettivamente in data 15.01.2013 e
24.01.2013, nonché la comproprietà delle somme accreditate alla loro scadenza sul conto corrente n. 03/000051100 acceso presso C.R.A. di Borgo
San Giacomo Cred. Coop. Soc. Coop. e cointestato tra i sig.ri e CP_1
dichiararsi l'illiceità delle operazioni di bonifico disposte Parte_1
in data 17.01.2018, 30.01.2018 e 02.02.2018 dal sig. a suo favore per Pt_1
l'importo di Euro 196.671,68 e, per l'effetto condannare, per i motivi tutti sopra indicati, il convenuto a restituire alla sig.ra la somma CP_1
capitale di Euro 98.335,84, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (17.01.2018, 30.01.2018 e 02.02.2018) all'effettivo saldo …”.
5. Dopo la necessaria mediazione (conclusasi negativamente il 18.11.2020), il procedimento proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. Il convenuto richiedeva l'ammissione di prova testimoniale per dimostrare che i certificati erano stati considerati nell'accordo di separazione, ma il giudice con ordinanza in data 01.07.2021 ed, a seguito dell'istanza di revoca proposta da parte convenuta, con ordinanza in data 12.01.2022 respingeva l'istanza istruttoria.
6. Con sentenza n. 3321/2023 in data 11.06.2023, pubblicata in data 16.12.23, il Tribunale di Brescia accoglieva la domanda dell'attrice e condannava pagina 6 di 15 a “pagare a la somma di Euro 98.335,84, oltre Parte_1 CP_1
interessi legali e rivalutazione monetario dalle date del pagamento bancario
(17.01.2018, 30.01.2018 e 02.02.2018) all'effettivo saldo”, ponendo a carico dello stesso le spese di lite liquidate in complessivi €. 8.030,00 oltre accessori.
In sintesi, il Tribunale:
- confermava il rigetto dell'istanza di prova testimoniale sia in quanto su somma superiore a quanto previsto dall'art. 2721 c.c., sia perché “il teste era il commercialista che ha assistito nella redazione della stima del patrimonio, che da un lato sarebbe tenuto al segreto verso entrambe le parti che ha assistito e dall'altro avrebbe sicuro interesse ad evitare contestazioni professionali dell'una o altra parte circa l'aver o meno seguito la sua volontà nella redazione della stima o per non aver chiarito alle parti la esistenza anche di questo bene, che doveva essere chiaro dai bilanci sociali, generando così questa lite”;
- riteneva privo di valore probatorio il doc. 8 di parte convenuta (“Copia conteggi sig.ra ): è "non più di un appunto" "anonimo e non CP_1
sottoscritto", che riporta una serie di beni tra cui beni immobili (quelli poi stimati nel doc. 9) a Parigi (due), St. Tropez, Sardegna (pur venduto),
e Quinzano, oltre ad altre somme e beni arrivando ad una somma Per_1
finale che porta a € 1.769.674,53, dai quali viene sottratta una somma di €
630.000 con indicazione “ euro 630.000 più niente”; rilevava che CP_1
l'indicazione “più niente” non era cogente, in quanto travolta dai successivi accordi, e che i due certificati non vi erano specificamente conteggiati;
quindi, l'importo ivi abbozzato (euro 630.000) era stato successivamente superato dall'accordo definitivo (euro 570.000);
- evidenziava che nell'accordo patrimoniale finale - doc.
2 - sottoscritto Pt_1
in sede di separazione per dividere il patrimonio familiare, non comparivano i certificati intestati ad entrambi, mentre veniva menzionata e divisa la società ivi espressamente menzionata, di cui la ricorrente deteneva Parte_2
pagina 7 di 15 il 50 % e che aveva gli immobili descritti nel doc. 8, la sorte della casa coniugale, con i mobili di casa destinati a restare invece alla moglie. L'accordo mancava di "espressioni che possano fare intendere la volontà delle parti estese a quanto non specificamente compreso nella scrittura". Rilevava, inoltre, che i certificati non entravano nei conteggi della stima societaria perché "le garanzie di terzi non costituiscono bene patrimoniale sociale: la loro eventuale escussione comporta un credito da restituzione verso il garante
e, dunque, la garanzia non accresce il valore patrimoniale della società”.
Evidenziava che l'oggetto della garanzia, idest i certificati contesi, resta di proprietà di chi ha costituito il pegno e se questi beni erano dei due ex coniugi e sono rimasti esclusi dalla divisione, ciò significa che sono rimasti comuni.
“A sua volta il patto del 2017 è una divisione dei beni ivi considerati, anche con un certo puntiglio quanto ai mobili di casa fino a comprendere stoviglie e biancheria, ma non di altro. Sono difatti assenti espressioni che possano fare intendere la volontà delle parti estese a quanto non specificamente compreso nella scrittura, difatti:
• nelle premesse si fa riferimento alla comproprietà della sola società Pt_2
[...]
• al punto 2 si fa riferimento alla divisione del patrimonio familiare, ma non di tutto il patrimonio familiare ed alla definizione dei rapporti patrimoniali degli ex coniugi, mentre il deposito di cui certificati era un rapporto con la banca, di facilissima divisione essendo un credito monetario a termine
• al punto 2 lettera D si dice che sono definiti i rapporti economici e patrimoniali fra i coniugi, ma, come ricordato, questo era un rapporto con una Banca e non si vede alcun accenno ai rapporti bancari nell'accordo, probabilmente perché ciascuno aveva il suo, tranne questo, che comunque non era necessario citare perché cointestato per cui al termine avrebbe avuto la sua naturale sistemazione
• la pattuizione sub 4 del nulla aver più a che pretendere reciprocamente pagina 8 di 15 esclude ovviamente quanto ciascuno avesse a pretendere non dall'altro, ma dalla Banca”.
“In definitiva questi certificati non sono stati compresi negli accordi, non sono elencati nella massa da dividere, come sarebbe stato opportuno e non sono stati considerati nemmeno nel pur informale conteggio di cui al doc. 8 dei beni sociali né nella più formale, ma pur sempre anonima, stima dei beni sociali di cui al doc. 9, anche questo contestato dalla difesa attrice e per altro molto rudimentale come stima societaria: non considera riserve, capacità reddituali ed eventuali debiti e contiene evidenti errori di somma matematica
(valore di stima di 505.000 euro riportato in 500.000 euro) e infine arriva a valutare 7 immobili, fra Francia Sardegna e bresciano, un totale di 800.000 euro, inferiore anche al valore di acquisto”.
Il Tribunale riteneva, inoltre, che i due certificati di deposito, essendo titoli di credito nominativi cointestati, necessitavano di formale girata per il trasferimento, mai effettuata né prevista nell'accordo, diversamente da quanto stabilito per le quote societarie. In conclusione, poichè non divisi, poiché riferiti a credito verso una banca e perché non ne era stata effettuata la girata, i certificati dovevano ritenersi esclusi dalla divisione e rimasti comuni;
atteso l'incasso avvenuto alla scadenza nel 2018 pacificamente ad opera del solo convenuto, era legittima la richiesta attorea di restituzione della metà della somma incassata, in quanto frutto di un credito solidale di due titolari al 50 %, un tempo coniugi, pagato ad uno solo di loro.
7. ha proposto appello chiedendo la riforma Parte_4
integrale della sentenza di primo grado.
8. si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
9. In data 14.11.2024 il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto la sentenza gravata “appare ampiamente e correttamente motivata e perviene a conclusioni giuridicamente fondate e condivisibili”.
10. All'udienza del 19.11.2024 la Corte ha autorizzato memorie difensive, poi pagina 9 di 15 depositate da entrambe le parti in data 03.02.2025.
11. All'udienza del 18.02.2025, fissata per discussione orale, le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive riportandosi ai propri atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
L'appellante ha articolato il proprio gravame su quattro motivi specifici, tutti fondati sulla censura di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
punti decisivi della controversia e violazione e/o falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c.".
In particolare, con il primo motivo, l'appellante lamenta omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla questione preliminare relativa all'erronea identificazione della domanda e sulla tardività della richiesta di risarcimento danni formulata in via subordinata solo in sede di precisazione delle conclusioni. Specificamente, deduce che con la comparsa di costituzione aveva eccepito la mancanza nell'atto di citazione dell'indicazione della causa
petendi e il G.I. aveva ordinato l'integrazione dell'atto introduttivo;
l'attrice aveva precisato la causa petendi inquadrandola come "azione di
rivendicazione", ma la stessa non può essere proposta quando il bene sia stato alienato o non sia più nella disponibilità del presunto debitore, come nel caso dei titoli estinti;
parte attrice, in maniera illegittima e tardiva, solo nell'atto della precisazione delle conclusioni avrebbe modificato la causa petendi,
chiedendo il risarcimento del danno e l'accertamento del credito. Il Tribunale
non avrebbe rilevato la novità di detta domanda, come eccepito dal convenuto.
Il motivo risulta infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di primo grado si
è correttamente pronunciato sulla qualificazione giuridica della domanda,
ritenendo "legittima la richiesta avanzata da parte attrice di restituzione della
pagina 10 di 15 metà della somma" e considerando l'integrazione dell'atto introduttivo come identificazione dell'azione di rivendicazione.
L'argomentazione dell'appellante - secondo cui l'azione di rivendicazione non sarebbe esperibile per beni "alienati o non più nella disponibilità del debitore"
- è giuridicamente infondata. Nel caso di specie, i certificati sono stati rimborsati dalla banca e incassati integralmente da non da un soggetto Pt_1
terzo. “La natura fungibile del bene non è di ostacolo poi alla restituzione, che
deve avvenire - secondo l'art. 1766 c.c. - "in natura", dizione che va intesa nel
senso che il depositario non è tenuto a restituire proprio le stesse cose (idem corpus) ma cose dello stesso genere, qualità e quantità” (Cass. n. 2936/2021).
Dunque, l'azione di rivendicazione per beni fungibili come il denaro non è
preclusa dalla loro trasformazione, purché sia identificabile il soggetto che li ha percepiti.
Quanto alla presunta tardività della domanda subordinata di risarcimento danni, l'appellante si contraddice nelle proprie argomentazioni, avendo in primo grado sostenuto che tale domanda fosse stata formulata nella memoria ex art. 164 c.p.c., mentre in appello la ritiene tardiva asserendo che sarebbe stata introdotta solo in sede di precisazione delle conclusioni. In realtà, come correttamente rilevato dall'appellata, entrambe le domande (restitutoria e risarcitoria) erano già presenti nell'atto di citazione originario (“condannare il convenuto a restituire e/o risarcire e comunque a pagare ...”).
Con il secondo motivo, l'appellante contesta l'errata interpretazione del documento n. 8, costituito da appunti manoscritti che dimostrerebbero la volontà delle parti di dividere il patrimonio comprensivo dei certificati di deposito: il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato il documento come
"non più di un appunto", "anonimo e non sottoscritto", mentre si tratterebbe di una sottoscrizione a mezzo della quale la sig.ra avrebbe precisato il CP_1
pagina 11 di 15 proprio credito, poi superato dall'accordo, ma facendo delle valutazioni su tutti i beni che interessavano il patrimonio della coppia nella sua interezza. Il
documento dimostrerebbe che i due ex coniugi erano stati precisi nella suddivisione dei beni coniugali, senza alcun tentativo di nascondere o non dividere alcuni beni. Le somme indicate nel documento (€ 630.000) non sarebbero così differenti da quelle dell'accordo finale (€ 570.000) se si considera che non era stata conteggiata la vendita delle quote societarie, un prelievo di € 60.000 della sig.ra e il diritto di abitare l'immobile CP_1
coniugale.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Il giudice di primo grado ha correttamente valutato il documento n. 8,
qualificandolo come "non più di un appunto" "anonimo e non sottoscritto":
trattasi di un manoscritto privo di sottoscrizione e data, nel quale sono indicati alcuni immobili, oltre ad altre voci genericamente elencate (“macchine, furgone, impianti vari, tutte le attrezzature+soldi che deve prendere ancora dalla ditta+14.000 Assicurazione”). Tale documento, oltre a essere privo dei requisiti formali per assumere valore probatorio, è stato espressamente contestato dall'appellata sin dalla prima occasione utile.
Il Tribunale ha correttamente motivato il rigetto delle istanze istruttorie sia per il superamento dei limiti di cui all'art. 2721 c.c., sia per il conflitto di interessi del teste proposto (il commercialista che aveva assistito entrambe le parti).
L'appellante non ha proposto alcuna specifica censura avverso le motivazioni di detto rigetto, essendosi limitato ad un mero richiamo indistinto alle istanze istruttorie formulate in primo grado.
Inoltre, come rilevato dal giudice di primo grado, i certificati di deposito non risultano specificamente indicati nel documento n. 8, e l'importo ivi abbozzato
(euro 630.000) è stato successivamente superato dall'accordo definitivo (euro pagina 12 di 15 570.000).
Con il terzo motivo, l'appellante deduce l'errata interpretazione dell'accordo patrimoniale del 21.07.2017 (doc. 2), sostenendo che detto accordo avrebbe carattere "tombale" e la clausola di quietanza generale comprenderebbe anche i certificati di deposito. In particolare, deduce che: la divisione patrimoniale sarebbe completa avendo le parti considerato il patrimonio nella sua interezza,
compresi i certificati di deposito posti a pegno della società Parte_2
la stima era stata effettuata dal Dott. e comprendeva anche i due CP_2
certificati di deposito, considerando che la società aveva numerosi debiti e la sig.ra aveva venduto al marito la propria quota societaria;
l'accordo CP_1
precisa che i coniugi "hanno già definito e regolamentato, con reciproca
soddisfazione, i propri rapporti economici e patrimoniali" e che "nulla più
avranno a pretendere per alcun titolo o ragione dedotta o deducibile"; non sarebbe possibile ritenere che, presa in considerazione la società, individuato il valore della quota e stabilita la modalità di passaggio di proprietà, i certificati di cui entrambe le parti erano perfettamente a conoscenza non fossero stati considerati;
il denaro da versare alla sig.ra non è stato versato in unica CP_1
soluzione ma in tre rate da € 190.000 ciascuna, e la terza rata è stata versata successivamente all'incasso dei certificati, e ciò dimostrerebbe che il sig.
aveva già versato quanto contenuto nei titoli. Pt_1
Il terzo motivo è parimenti infondato.
Il giudice di primo grado ha correttamente applicato i principi di interpretazione contrattuale. L'accordo del 21.07.2017, pur contenendo clausole di quietanza generale, deve essere interpretato secondo il suo tenore letterale e la comune intenzione delle parti. Come evidenziato nella sentenza impugnata, i certificati non sono espressamente menzionati nell'accordo,
diversamente dalla società e dagli altri beni specificamente Parte_2
pagina 13 di 15 indicati
Le garanzie di terzi non costituiscono bene patrimoniale sociale, pertanto la loro eventuale escussione comporta un credito da restituzione verso il garante senza accrescere il valore patrimoniale della società.
La clausola "nulla più avranno a pretendere per alcun titolo o ragione dedotta
o deducibile" deve essere interpretata, come correttamente fatto dal giudice di primo grado, nel senso di escludere pretese reciproche tra i coniugi, ma non diritti verso terzi (la banca). Quanto oggetto dei certificati di deposito era relativo al rapporto con una Banca e detta clausola si riferisce, invece, al rapporto tra i due coniugi e, dunque, non esclude quanto ciascuno avesse a pretendere dalla Banca.
I certificati, essendo titoli di credito nominativi, avrebbero necessitato di formale girata per il trasferimento, non prevista nell'accordo e rispetto alla quale nulla è stato dedotto né provato.
Nel caso di specie, i certificati di deposito cointestati costituivano un rapporto bancario autonomo, non specificamente regolamentato nell'accordo di separazione.
L'argomentazione dell'appellante secondo cui l'incasso dei certificati sarebbe servito per pagare la terza rata dell'accordo è smentita dai fatti documentali: il terzo bonifico è stato effettuato il 5 giugno 2018, sei mesi dopo l'incasso dei titoli (gennaio 2018) e non immediatamente come sarebbe avvenuto se si fosse trattato di una data concordata.
Il quarto motivo, relativo alle spese di lite, è conseguenziale al rigetto degli altri motivi e, pertanto, anch'esso infondato.
In conclusione, i certificati di deposito, essendo cointestati e non specificamente compresi nell'accordo di separazione del 2017, sono rimasti in regime di comproprietà. L'incasso integrale da parte di ha leso i diritti Pt_1 pagina 14 di 15 dell'ex coniuge, legittimando la domanda di restituzione della quota di spettanza. L'appello va, dunque, rigettato.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'appellante soccombente, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui al
DM n. 55/2014 siccome integrato con DM nn. 37/2018 e 147/2022 (valore €
98.335,84).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, – Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_4
2) condanna alla rifusione in favore dell'appellata Parte_4
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre spese non imponibili nonché rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge (CPA ed IVA se dovuta);
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18.02.2025.
IL CONSIGLIERE EST.
Marialuisa Tezza IL PRESIDENTE
Maria Grazia Domanico
pagina 15 di 15
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Rep. N.
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
R. Gen. N. 67 /2024
Dott. Marialuisa Tezza Consigliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 67/2024 promossa con atto di citazione notificato in data 17.01.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 18.02.2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo OGGETTO: Parte_1
Convertini, giusta procura a margine dell'atto di appello Deposito
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. Catia Tonielli, giusta CP_1
procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 3321/2023
pubblicata in data 16.12.2023.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Dell'appellante
IN VIA PRELIMINARE
In riforma della sentenza di primo grado, dichiarare nullo l'atto di citazione di primo grado per completa carenza della causa petendi, precisata come una
“azione di rivendicazione”, ed accertare la tardività della richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, odierna appellata, in via subordinata all'atto della precisazione delle conclusioni, e per l'effetto dichiarare che la domanda avanzata dalla Sig.ra è da considerarsi CP_1
improcedibile e/o inammissibile.
NEL MERITO
- respingersi tutte le domande proposte dalla Sig.ra in quanto CP_1
infondate in fatto ed in diritto, accertando la correttezza della ricostruzione di parte appellante, e per l'effetto riformare la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla Sig.ra in quanto il patrimonio CP_1 dei coniugi è stato completamente ed interamente suddiviso con l'accordo sottoscritto il 21.07.2017, nella cui somma totale è ricompresa anche la metà dovuta per la liquidazione dei certificati di deposito nominativi dalla C.R.A. di
Borgo San Giacomo Cred. Coop. Soc. Coop., n. D50 00000012828 per €
160.000,00 e n. D50 00000012894 del valore di € 32.000,0;
- condannare, com'è d'uopo, in applicazione del principio sancito dall'art. 91
c.p.c., l'appellata alla rifusione delle spese e competenze di CP_1
entrambi gradi del giudizio.
- condannare la Sig.ra alla restituzione delle somme incamerate e CP_1 spontaneamente pagate dall'appellante , in adempimento Parte_1
della sentenza di primo grado ed al fine di non subire l'esecuzione forzata.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si rinnovano le istanze istruttorie non ammesse dal Giudice di Primo Grado ed in particolare:
A) Prova per interpello formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
pagina 2 di 15 1) Vero che ho redatto la stima patrimoniale come da documento sub. 9, che mi si rammostra sulla base dei dati già in mio possesso e sulle indicazioni ricevute dalla Sig.ra come da doc. 8 del fascicolo di parte convenuta CP_1
che si rammostrano al teste?
2) Vero che nella stima patrimoniale erano compresi anche i certificati di deposito n. 12828 del 15.01.2013 e n. 12894 del 24.01.2013 che si rammostrano al teste?
3) Vero che la quantificazione del patrimonio del marito Sig. Pt_1
ammontava ad € 800.000,00 e sulla base di tale quantificazione i coniugi avevano stabilito la quota spettante alla moglie Sig.ra CP_1
4) Vero che nella quantificazione di cui al punto precedente erano ricomprese anche le somme versate a titolo di finanziamento soci, fra le quali anche i certificati di deposito n. 12828 del 15.01.2013 e n. 12894 del 24.01.2013?
5) Vero che i coniugi – prima della separazione personale dei Pt_1 CP_1
coniugi avevano provveduto a definire i loro rapporti patrimoniali mediante la sottoscrizione in data 21.07.2017 di una scrittura privata con la quale veniva concordato la divisione dell'intero patrimonio coniugale sulla stima effettuata, come da doc. 2 del fascicolo di parte convenuta che mi si rammostra, e che tale sottoscrizione avveniva presso lo studio del Dott. in Controparte_2
Quinzano D'Oglio?
6) Vero che i coniugi – hanno definito tutti i loro rapporti Pt_1 CP_1
patrimoniali, fra i quali anche quelli relativi alla vendita delle quote di una società a responsabilità limitata, sottoscrivendo il relativo accordo, come da doc. 3 del fascicolo di parte conventa che mi si rammostra, e che tale sottoscrizione avveniva presso lo studio del Dott. in Controparte_2
Quinzano D'Oglio?
7) Vero che negli accordi e nel conteggio per la divisione del patrimonio coniugale fra i coniugi – erano stati ricompresi e conteggiati Pt_1 CP_1
anche i certificati di deposito n. 12828 del 15.01.2013 e n. 12894 del pagina 3 di 15 24.01.2013 che avrebbero avuto scadenza nell'anno 2018, come da doc. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostrano?
8) Vero che gli accordi di cui al punto precedente erano stati presi in tal senso proprio perché sul certificato di deposito n. 12828 emesso da C.R.A. Borgo
San Giacomo in data 15.01.2013 era stato costituito un pegno a garanzia dei debiti della Si indica a teste il Sig. Dott. Parte_2 CP_2 CP_2
con studio in Quinzano D'Oglio (BS), Piazza Garibaldi, n. 18; Sig.ra
[...] presso studio del Dott. in Quinzano D'Oglio Tes_1 Controparte_2
(BS), Piazza Garibaldi, n. 18.
Dell'appellata
In via preliminare: accertarsi e dichiararsi che l'appello depositato del sig.
è manifestamente infondato quindi applicarsi l'art. 348 bis e Parte_1
s.s. c.p.c. per i motivi tutti in narrativa nel dettaglio esposti poiché le ragioni di diritto e di fatto esposte sono evidentemente infondate. In via principale e nel merito: rigettarsi l'appello proposto da controparte e, conseguentemente, confermarsi la sentenza impugnata n. 3321/2023 pubblicata in data 16.12.2023 dal Tribunale di Brescia. In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze di entrambe i gradi di giudizio, oltre a rimborso forfettario 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 12.09.2019, conveniva CP_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia, Parte_1
chiedendo l'accertamento della comproprietà dei certificati di deposito nominativi n. D5000000012828 e n. D50 00000012894 emessi dalla C.R.A. di
Borgo San Giacomo Cred. Coop. Soc. Coop. rispettivamente in data
15.01.2013 e 24.01.2013, accreditati alla scadenza sul conto corrente n.
03/000051100 acceso presso C.R.A. di Borgo San Giacomo Cred. Coop. Soc.
Coop. e cointestato tra i sig.ri e di dichiararsi CP_1 Parte_1
l'illiceità delle operazioni di bonifico disposte in data 17.01.2018, 30.01.2018 pagina 4 di 15 e 02.02.2018 dal sig. a suo favore per l'importo di € 196.671,68 e, per Pt_1
l'effetto, di condannare il convenuto a restituire e/o risarcire e comunque a pagare in favore della sig.ra la somma capitale di Euro CP_1
98.335,84, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (17.01.2018, 30.01.2018 e 02.02.2018) all'effettivo saldo.
La controversia trae origine dalla separazione dei coniugi , Parte_3
sposatisi nel 1986 e separatisi nel 2017. Negli anni della convivenza la Sig.ra ha prestato la propria attività come collaboratrice familiare nelle società CP_1
“Calze e Accessori” e “Notte e Dì”; il Sig. era inoltre proprietario della Pt_1
società Il denaro ricavato dalle varie attività veniva Parte_2
accreditato sul conto corrente cointestato. In data 15.01.2013 e in data
24.01.2013 venivano emessi detti due certificati di deposito nominativi dalla
C.R.A. di Borgo San Giacomo Cred. Coop. Soc. Coop., il n. D50
00000012828 per € 160.000,00 scadente il 15.01.2018 e il D50 00000012894 del valore di € 32.000,00 con scadenza il 24.01.2018; entrambi dati in garanzia per le attività della soc. Alla scadenza venivano accreditati Parte_2
sul c.c. cointestato. Al momento della separazione, nel 2017, i coniugi sottoscrivevano un accordo transattivo (doc. 2) stabilendo sostanzialmente che la moglie avrebbe ottenuto la somma omnicomprensiva di € 570.000,00 in tre rate da € 190.000,00 ciascuna. Successivamente alla scadenza dei certificati nel 2018, incassava l'intero importo di € 196.671,68. Poiché i due Pt_1
depositi erano entrambi scaduti successivamente a tale accordo, la sig.ra riteneva che metà degli stessi fosse da restituire a lei e, pertanto, CP_1
rivendicava la comproprietà e, quindi, la metà di dette somme per l'importo pari a € 98.335,84.
2. si costituiva eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di Pt_1
citazione per carenza della causa petendi e contestando, nel merito, le pretese attoree sostenendo che i certificati erano compresi nell'accordo di separazione del 2017 e, pertanto, il relativo credito da restituzione spettava a lui pagina 5 di 15 interamente.
3. All'udienza del 21.01.2020, il giudice istruttore, rilevando l'incertezza sulla qualificazione giuridica della domanda, concedeva termine all'attrice per il deposito di memoria ex art. 164 co. 5 c.p.c. per l'integrazione dell'atto introduttivo.
4. L'attrice in data 26.02.2020 depositava memoria di integrazione dell'atto di citazione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: - accertata e dichiarata la comproprietà dei certificati di deposito nominativi n.
D50 00000012828 e n. D50 00000012894 emessi dalla C.R.A. di Borgo San
Giacomo Cred. Coop. Soc. Coop. rispettivamente in data 15.01.2013 e
24.01.2013, nonché la comproprietà delle somme accreditate alla loro scadenza sul conto corrente n. 03/000051100 acceso presso C.R.A. di Borgo
San Giacomo Cred. Coop. Soc. Coop. e cointestato tra i sig.ri e CP_1
dichiararsi l'illiceità delle operazioni di bonifico disposte Parte_1
in data 17.01.2018, 30.01.2018 e 02.02.2018 dal sig. a suo favore per Pt_1
l'importo di Euro 196.671,68 e, per l'effetto condannare, per i motivi tutti sopra indicati, il convenuto a restituire alla sig.ra la somma CP_1
capitale di Euro 98.335,84, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (17.01.2018, 30.01.2018 e 02.02.2018) all'effettivo saldo …”.
5. Dopo la necessaria mediazione (conclusasi negativamente il 18.11.2020), il procedimento proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. Il convenuto richiedeva l'ammissione di prova testimoniale per dimostrare che i certificati erano stati considerati nell'accordo di separazione, ma il giudice con ordinanza in data 01.07.2021 ed, a seguito dell'istanza di revoca proposta da parte convenuta, con ordinanza in data 12.01.2022 respingeva l'istanza istruttoria.
6. Con sentenza n. 3321/2023 in data 11.06.2023, pubblicata in data 16.12.23, il Tribunale di Brescia accoglieva la domanda dell'attrice e condannava pagina 6 di 15 a “pagare a la somma di Euro 98.335,84, oltre Parte_1 CP_1
interessi legali e rivalutazione monetario dalle date del pagamento bancario
(17.01.2018, 30.01.2018 e 02.02.2018) all'effettivo saldo”, ponendo a carico dello stesso le spese di lite liquidate in complessivi €. 8.030,00 oltre accessori.
In sintesi, il Tribunale:
- confermava il rigetto dell'istanza di prova testimoniale sia in quanto su somma superiore a quanto previsto dall'art. 2721 c.c., sia perché “il teste era il commercialista che ha assistito nella redazione della stima del patrimonio, che da un lato sarebbe tenuto al segreto verso entrambe le parti che ha assistito e dall'altro avrebbe sicuro interesse ad evitare contestazioni professionali dell'una o altra parte circa l'aver o meno seguito la sua volontà nella redazione della stima o per non aver chiarito alle parti la esistenza anche di questo bene, che doveva essere chiaro dai bilanci sociali, generando così questa lite”;
- riteneva privo di valore probatorio il doc. 8 di parte convenuta (“Copia conteggi sig.ra ): è "non più di un appunto" "anonimo e non CP_1
sottoscritto", che riporta una serie di beni tra cui beni immobili (quelli poi stimati nel doc. 9) a Parigi (due), St. Tropez, Sardegna (pur venduto),
e Quinzano, oltre ad altre somme e beni arrivando ad una somma Per_1
finale che porta a € 1.769.674,53, dai quali viene sottratta una somma di €
630.000 con indicazione “ euro 630.000 più niente”; rilevava che CP_1
l'indicazione “più niente” non era cogente, in quanto travolta dai successivi accordi, e che i due certificati non vi erano specificamente conteggiati;
quindi, l'importo ivi abbozzato (euro 630.000) era stato successivamente superato dall'accordo definitivo (euro 570.000);
- evidenziava che nell'accordo patrimoniale finale - doc.
2 - sottoscritto Pt_1
in sede di separazione per dividere il patrimonio familiare, non comparivano i certificati intestati ad entrambi, mentre veniva menzionata e divisa la società ivi espressamente menzionata, di cui la ricorrente deteneva Parte_2
pagina 7 di 15 il 50 % e che aveva gli immobili descritti nel doc. 8, la sorte della casa coniugale, con i mobili di casa destinati a restare invece alla moglie. L'accordo mancava di "espressioni che possano fare intendere la volontà delle parti estese a quanto non specificamente compreso nella scrittura". Rilevava, inoltre, che i certificati non entravano nei conteggi della stima societaria perché "le garanzie di terzi non costituiscono bene patrimoniale sociale: la loro eventuale escussione comporta un credito da restituzione verso il garante
e, dunque, la garanzia non accresce il valore patrimoniale della società”.
Evidenziava che l'oggetto della garanzia, idest i certificati contesi, resta di proprietà di chi ha costituito il pegno e se questi beni erano dei due ex coniugi e sono rimasti esclusi dalla divisione, ciò significa che sono rimasti comuni.
“A sua volta il patto del 2017 è una divisione dei beni ivi considerati, anche con un certo puntiglio quanto ai mobili di casa fino a comprendere stoviglie e biancheria, ma non di altro. Sono difatti assenti espressioni che possano fare intendere la volontà delle parti estese a quanto non specificamente compreso nella scrittura, difatti:
• nelle premesse si fa riferimento alla comproprietà della sola società Pt_2
[...]
• al punto 2 si fa riferimento alla divisione del patrimonio familiare, ma non di tutto il patrimonio familiare ed alla definizione dei rapporti patrimoniali degli ex coniugi, mentre il deposito di cui certificati era un rapporto con la banca, di facilissima divisione essendo un credito monetario a termine
• al punto 2 lettera D si dice che sono definiti i rapporti economici e patrimoniali fra i coniugi, ma, come ricordato, questo era un rapporto con una Banca e non si vede alcun accenno ai rapporti bancari nell'accordo, probabilmente perché ciascuno aveva il suo, tranne questo, che comunque non era necessario citare perché cointestato per cui al termine avrebbe avuto la sua naturale sistemazione
• la pattuizione sub 4 del nulla aver più a che pretendere reciprocamente pagina 8 di 15 esclude ovviamente quanto ciascuno avesse a pretendere non dall'altro, ma dalla Banca”.
“In definitiva questi certificati non sono stati compresi negli accordi, non sono elencati nella massa da dividere, come sarebbe stato opportuno e non sono stati considerati nemmeno nel pur informale conteggio di cui al doc. 8 dei beni sociali né nella più formale, ma pur sempre anonima, stima dei beni sociali di cui al doc. 9, anche questo contestato dalla difesa attrice e per altro molto rudimentale come stima societaria: non considera riserve, capacità reddituali ed eventuali debiti e contiene evidenti errori di somma matematica
(valore di stima di 505.000 euro riportato in 500.000 euro) e infine arriva a valutare 7 immobili, fra Francia Sardegna e bresciano, un totale di 800.000 euro, inferiore anche al valore di acquisto”.
Il Tribunale riteneva, inoltre, che i due certificati di deposito, essendo titoli di credito nominativi cointestati, necessitavano di formale girata per il trasferimento, mai effettuata né prevista nell'accordo, diversamente da quanto stabilito per le quote societarie. In conclusione, poichè non divisi, poiché riferiti a credito verso una banca e perché non ne era stata effettuata la girata, i certificati dovevano ritenersi esclusi dalla divisione e rimasti comuni;
atteso l'incasso avvenuto alla scadenza nel 2018 pacificamente ad opera del solo convenuto, era legittima la richiesta attorea di restituzione della metà della somma incassata, in quanto frutto di un credito solidale di due titolari al 50 %, un tempo coniugi, pagato ad uno solo di loro.
7. ha proposto appello chiedendo la riforma Parte_4
integrale della sentenza di primo grado.
8. si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
9. In data 14.11.2024 il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto la sentenza gravata “appare ampiamente e correttamente motivata e perviene a conclusioni giuridicamente fondate e condivisibili”.
10. All'udienza del 19.11.2024 la Corte ha autorizzato memorie difensive, poi pagina 9 di 15 depositate da entrambe le parti in data 03.02.2025.
11. All'udienza del 18.02.2025, fissata per discussione orale, le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive riportandosi ai propri atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
L'appellante ha articolato il proprio gravame su quattro motivi specifici, tutti fondati sulla censura di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
punti decisivi della controversia e violazione e/o falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c.".
In particolare, con il primo motivo, l'appellante lamenta omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla questione preliminare relativa all'erronea identificazione della domanda e sulla tardività della richiesta di risarcimento danni formulata in via subordinata solo in sede di precisazione delle conclusioni. Specificamente, deduce che con la comparsa di costituzione aveva eccepito la mancanza nell'atto di citazione dell'indicazione della causa
petendi e il G.I. aveva ordinato l'integrazione dell'atto introduttivo;
l'attrice aveva precisato la causa petendi inquadrandola come "azione di
rivendicazione", ma la stessa non può essere proposta quando il bene sia stato alienato o non sia più nella disponibilità del presunto debitore, come nel caso dei titoli estinti;
parte attrice, in maniera illegittima e tardiva, solo nell'atto della precisazione delle conclusioni avrebbe modificato la causa petendi,
chiedendo il risarcimento del danno e l'accertamento del credito. Il Tribunale
non avrebbe rilevato la novità di detta domanda, come eccepito dal convenuto.
Il motivo risulta infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di primo grado si
è correttamente pronunciato sulla qualificazione giuridica della domanda,
ritenendo "legittima la richiesta avanzata da parte attrice di restituzione della
pagina 10 di 15 metà della somma" e considerando l'integrazione dell'atto introduttivo come identificazione dell'azione di rivendicazione.
L'argomentazione dell'appellante - secondo cui l'azione di rivendicazione non sarebbe esperibile per beni "alienati o non più nella disponibilità del debitore"
- è giuridicamente infondata. Nel caso di specie, i certificati sono stati rimborsati dalla banca e incassati integralmente da non da un soggetto Pt_1
terzo. “La natura fungibile del bene non è di ostacolo poi alla restituzione, che
deve avvenire - secondo l'art. 1766 c.c. - "in natura", dizione che va intesa nel
senso che il depositario non è tenuto a restituire proprio le stesse cose (idem corpus) ma cose dello stesso genere, qualità e quantità” (Cass. n. 2936/2021).
Dunque, l'azione di rivendicazione per beni fungibili come il denaro non è
preclusa dalla loro trasformazione, purché sia identificabile il soggetto che li ha percepiti.
Quanto alla presunta tardività della domanda subordinata di risarcimento danni, l'appellante si contraddice nelle proprie argomentazioni, avendo in primo grado sostenuto che tale domanda fosse stata formulata nella memoria ex art. 164 c.p.c., mentre in appello la ritiene tardiva asserendo che sarebbe stata introdotta solo in sede di precisazione delle conclusioni. In realtà, come correttamente rilevato dall'appellata, entrambe le domande (restitutoria e risarcitoria) erano già presenti nell'atto di citazione originario (“condannare il convenuto a restituire e/o risarcire e comunque a pagare ...”).
Con il secondo motivo, l'appellante contesta l'errata interpretazione del documento n. 8, costituito da appunti manoscritti che dimostrerebbero la volontà delle parti di dividere il patrimonio comprensivo dei certificati di deposito: il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato il documento come
"non più di un appunto", "anonimo e non sottoscritto", mentre si tratterebbe di una sottoscrizione a mezzo della quale la sig.ra avrebbe precisato il CP_1
pagina 11 di 15 proprio credito, poi superato dall'accordo, ma facendo delle valutazioni su tutti i beni che interessavano il patrimonio della coppia nella sua interezza. Il
documento dimostrerebbe che i due ex coniugi erano stati precisi nella suddivisione dei beni coniugali, senza alcun tentativo di nascondere o non dividere alcuni beni. Le somme indicate nel documento (€ 630.000) non sarebbero così differenti da quelle dell'accordo finale (€ 570.000) se si considera che non era stata conteggiata la vendita delle quote societarie, un prelievo di € 60.000 della sig.ra e il diritto di abitare l'immobile CP_1
coniugale.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Il giudice di primo grado ha correttamente valutato il documento n. 8,
qualificandolo come "non più di un appunto" "anonimo e non sottoscritto":
trattasi di un manoscritto privo di sottoscrizione e data, nel quale sono indicati alcuni immobili, oltre ad altre voci genericamente elencate (“macchine, furgone, impianti vari, tutte le attrezzature+soldi che deve prendere ancora dalla ditta+14.000 Assicurazione”). Tale documento, oltre a essere privo dei requisiti formali per assumere valore probatorio, è stato espressamente contestato dall'appellata sin dalla prima occasione utile.
Il Tribunale ha correttamente motivato il rigetto delle istanze istruttorie sia per il superamento dei limiti di cui all'art. 2721 c.c., sia per il conflitto di interessi del teste proposto (il commercialista che aveva assistito entrambe le parti).
L'appellante non ha proposto alcuna specifica censura avverso le motivazioni di detto rigetto, essendosi limitato ad un mero richiamo indistinto alle istanze istruttorie formulate in primo grado.
Inoltre, come rilevato dal giudice di primo grado, i certificati di deposito non risultano specificamente indicati nel documento n. 8, e l'importo ivi abbozzato
(euro 630.000) è stato successivamente superato dall'accordo definitivo (euro pagina 12 di 15 570.000).
Con il terzo motivo, l'appellante deduce l'errata interpretazione dell'accordo patrimoniale del 21.07.2017 (doc. 2), sostenendo che detto accordo avrebbe carattere "tombale" e la clausola di quietanza generale comprenderebbe anche i certificati di deposito. In particolare, deduce che: la divisione patrimoniale sarebbe completa avendo le parti considerato il patrimonio nella sua interezza,
compresi i certificati di deposito posti a pegno della società Parte_2
la stima era stata effettuata dal Dott. e comprendeva anche i due CP_2
certificati di deposito, considerando che la società aveva numerosi debiti e la sig.ra aveva venduto al marito la propria quota societaria;
l'accordo CP_1
precisa che i coniugi "hanno già definito e regolamentato, con reciproca
soddisfazione, i propri rapporti economici e patrimoniali" e che "nulla più
avranno a pretendere per alcun titolo o ragione dedotta o deducibile"; non sarebbe possibile ritenere che, presa in considerazione la società, individuato il valore della quota e stabilita la modalità di passaggio di proprietà, i certificati di cui entrambe le parti erano perfettamente a conoscenza non fossero stati considerati;
il denaro da versare alla sig.ra non è stato versato in unica CP_1
soluzione ma in tre rate da € 190.000 ciascuna, e la terza rata è stata versata successivamente all'incasso dei certificati, e ciò dimostrerebbe che il sig.
aveva già versato quanto contenuto nei titoli. Pt_1
Il terzo motivo è parimenti infondato.
Il giudice di primo grado ha correttamente applicato i principi di interpretazione contrattuale. L'accordo del 21.07.2017, pur contenendo clausole di quietanza generale, deve essere interpretato secondo il suo tenore letterale e la comune intenzione delle parti. Come evidenziato nella sentenza impugnata, i certificati non sono espressamente menzionati nell'accordo,
diversamente dalla società e dagli altri beni specificamente Parte_2
pagina 13 di 15 indicati
Le garanzie di terzi non costituiscono bene patrimoniale sociale, pertanto la loro eventuale escussione comporta un credito da restituzione verso il garante senza accrescere il valore patrimoniale della società.
La clausola "nulla più avranno a pretendere per alcun titolo o ragione dedotta
o deducibile" deve essere interpretata, come correttamente fatto dal giudice di primo grado, nel senso di escludere pretese reciproche tra i coniugi, ma non diritti verso terzi (la banca). Quanto oggetto dei certificati di deposito era relativo al rapporto con una Banca e detta clausola si riferisce, invece, al rapporto tra i due coniugi e, dunque, non esclude quanto ciascuno avesse a pretendere dalla Banca.
I certificati, essendo titoli di credito nominativi, avrebbero necessitato di formale girata per il trasferimento, non prevista nell'accordo e rispetto alla quale nulla è stato dedotto né provato.
Nel caso di specie, i certificati di deposito cointestati costituivano un rapporto bancario autonomo, non specificamente regolamentato nell'accordo di separazione.
L'argomentazione dell'appellante secondo cui l'incasso dei certificati sarebbe servito per pagare la terza rata dell'accordo è smentita dai fatti documentali: il terzo bonifico è stato effettuato il 5 giugno 2018, sei mesi dopo l'incasso dei titoli (gennaio 2018) e non immediatamente come sarebbe avvenuto se si fosse trattato di una data concordata.
Il quarto motivo, relativo alle spese di lite, è conseguenziale al rigetto degli altri motivi e, pertanto, anch'esso infondato.
In conclusione, i certificati di deposito, essendo cointestati e non specificamente compresi nell'accordo di separazione del 2017, sono rimasti in regime di comproprietà. L'incasso integrale da parte di ha leso i diritti Pt_1 pagina 14 di 15 dell'ex coniuge, legittimando la domanda di restituzione della quota di spettanza. L'appello va, dunque, rigettato.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'appellante soccombente, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui al
DM n. 55/2014 siccome integrato con DM nn. 37/2018 e 147/2022 (valore €
98.335,84).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, – Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_4
2) condanna alla rifusione in favore dell'appellata Parte_4
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre spese non imponibili nonché rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge (CPA ed IVA se dovuta);
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18.02.2025.
IL CONSIGLIERE EST.
Marialuisa Tezza IL PRESIDENTE
Maria Grazia Domanico
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