Articolo 1921 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1916Articolo 1919
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9 ottobre 2010
Art. 1921. Pensione straordinaria 1. Alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia e' annessa la pensione straordinaria stabilita dall'articolo 1922. Tale pensione e' cumulabile con gli assegni annessi alle medaglie al valor militare. 2. Il decorato dell'Ordine Militare d'Italia al quale e' concessa una decorazione dello stesso Ordine di classe piu' elevata percepisce la sola pensione straordinaria relativa a quest'ultima. 3. Alle Bandiere decorate di piu' croci di cavaliere competono tutte le corrispondenti pensioni straordinarie.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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