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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 29/01/2024, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2414 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2414 /2021 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
NO MA (SP), via Fonda n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. GIANNARELLI MAURIZIO
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata come da atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. NERI ROBERTA (c.f. ed elettivamente domiciliato come da atti C.F._4
telematici;
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 9 Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: che il Tribunale adito “dichiari con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Santo ST MA (SP) in data 22 maggio 2004 tra la ricorrente
[...]
C.F. ) nata a [...] il [...] e il signor Pt_1 CodiceFiscale_5 Controparte_1
( ) nato a [...] il [...], di cui al certificato di matrimonio in atti : CodiceFiscale_6
Anno 2004, Numero 5 Parte II Serie A Ufficio 1 del Comune di Santo ST MA disponendo altresì che l'emananda sentenza venga annotata presso i pubblici registri anagrafici alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori in affido condiviso affinché Per_1 Per_2
sia il padre che la madre contribuiscano in misura paritaria all'educazione degli stessi nonché alla
concordata assunzione delle decisioni essenziali riguardanti la vita dei minori e sempre nel rispetto
reciproco di essi genitori e delle inclinazioni e dei desideri degli stessi figli;
2) La residenza
preferenziale dei figli minori sia confermata presso la casa di residenza ed abitazione della madre assegnataria della casa coniugale in Via Fonda, 19 in NO di MA da sempre casa di residenza
familiare, unitamente ai mobili di arredo di proprietà esclusiva della ricorrente 3) Il Parte_1 padre Sig. abbia l'obbligo di tenere e stare coi figli , a fine settimana alternati, dal venerdi CP_1 all'uscita dalla scuola ( o alle 12.00 nei giorni di sospensione dell'obbligo scolastico) fino alla domenica sera dopo cena;
durante la settimana, in particolare in quella con il w.e. di spettanza della
madre, il martedì e il giovedì dalle ore 17/18 fino al mattino successivo quando accompagnerà i ragazzi
a scuola o a casa della madre nei giorni di sospensione dell'obbligo scolastico;
nell'altra settimana i figli minori trascorreranno con il padre almeno un pomeriggio, sempre con pernottamento. Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori. Il padre inoltre potra' tenere con sé i figli durante il periodo estivo (luglio-agosto) per 15 giorni anche non consecutivi, ma per
periodi non inferiori a cinque giorni ciascuno da concordare con la madre entro il 30 maggio e nel periodo delle vacanze natalizie, o a Natale o a Capodanno, ricomprendendo a rotazione l'una o l'altra festività per un periodo di almeno 7 giorni ( dal 24 dicembre al successivo 30 dicembre compreso
ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso) e durante le festività pasquali per altri giorni paritetici, indicativamente tre, comprendenti il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Il tutto salvo diverso accordo tra essi coniugi e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed
extrascolastici degli stessi;
4) Il padre Sig. tenuto conto della grande diversità di redditività, CP_1 venga confermato nell'obbligo al versamento di un assegno divorzile nell'adeguato importo di €uro
300,00 mensili a favore della moglie e del contributo al mantenimento per i figli e Per_1 Per_2 pari ad €uro 700,00 mensili per ciascuno dei figli fintanto che gli stessi non raggiungano ciascuno la propria autosufficienza economica ed escano dalla famiglia;
la somma sarà, come per legge, rivalutata
pag. 2 di 9 annualmente. Tale somma sarà corrisposta anticipatamente a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5
di ciascun mese. 5) I genitori concorreranno al 50% alle spese straordinarie dei figli in adesione alle
linee guida del Tribunale della Spezia approvate in data 13.12.2018; 6) Venga raccomandato ai genitori, stante anche l'età tenera dei figli, e l'eventualità che ciascuno di loro potrà allacciare nuove relazioni sentimentali o addirittura convivenze che – sebbene la scelte individuali di ciascuno di loro non siano opinabili da parte dell'altro – per una crescita serena e sana dei loro figli sia necessario che
i rispettivi ruoli di padre e di madre non vengano offuscati e tantomeno indebitamente sussidiati da
parte di alcun nuovo compagno o compagna di essi genitori che siano obbligati a mantenere a
vantaggio dei figli minori un profilo di condotta, di comportamento e di frequentazione che garantisca
prioritariamente i bambini ed escluda ogni tipo di possibile competizione o antagonismo di ciascun
genitore con altre figure maschili o femminili;
si impegnino altresì i genitori ad informare con sollecitudine l'altro genitore delle generalità delle eventuali persone la cui frequentazione venisse imposta da ciascuno ai figli per consentire – negli esclusivi limiti della tutela dei minori - un potere di controllo e di eventuale motivato veto”. 7) Con vittoria di spese di lite in caso di opposizione del convenuto viceversa compensate le spese di lite”. Controparte_1
Per parte resistente: “chiede sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti conclusioni: • affidare i figli e congiuntamente ad entrambi i genitori, che Per_1 Per_2
dovranno impegnarsi a curarli, educarli ed istruirli con costanza e continuità; • disporre che il padre,
quando non impegnato sul lavoro, possa frequentare e per due pomeriggi la Per_1 Per_2 settimana, dall'uscita della scuola, cenare con loro e riportarli alla dimora materna;
• disporre altresì che il medesimo possa tenere con sé i minori a fine settimana alterni, con pernottamento;
• disporre che
il padre possa tenere con sé e durante le vacanze estive per complessivi giorni 15, Per_1 Per_2
anche non consecutivi, nonché per una settimana durante l'inverno, in periodi da concordarsi con la
madre e nel rispetto degli impegni lavorativi del padre e scolastici dei minori;
• disporre che
e trascorrano, in occasione delle festività natalizie e pasquali, ad anni alterni il Per_1 Per_2 giorno di Natale con un genitore e quello di Pasqua con l'altro; disporre che il 26 dicembre sia trascorso con il genitore con cui non abbia trascorso il Natale, la Pasquetta con il genitore con cui non
abbiano trascorso la Pasqua;
assegnare la casa, con tutto quanto l'arreda, alla moglie, che ne è
proprietaria, che continui ad abitarvi con i figli e , ivi fissando anche la loro Per_1 Per_2
residenza prevalente;
• porre a carico del marito un assegno mensile a titolo di concorso al
mantenimento dei figli e , della misura ritenuta di giustizia e, comunque, non Per_1 Per_2 superiore ad € 350,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie e scolastiche, da regolamentarsi facendo riferimento al Protocollo adottato dal Tribunale della Spezia nel dicembre 2018. Con vittoria di spese e competenze”.
pag. 3 di 9 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 10/12/2021 e regolarmente notificato, ha dedotto di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario il 22.5.2004 in Santo ST di MA (SP) con e Controparte_1 che dall'unione sono nati i figli (il 28.7.2008) e (il 12.6.2011), attualmente minorenni. Per_1 Per_2
I coniugi sono in regime di comunione dei beni. Ha altresì aggiunto che in data 10.3.2021 il Tribunale
della Spezia ha pronunciato, con sentenza non definitiva (passata in giudicato il 12.10.2021) la separazione personale dei coniugi. Ha quindi chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra coniugi e la regolamentazione dei rapporti (anche economici) con i figli, oltre a un assegno divorzile per se stessa.
Si è costituito il quale ha depositato memoria di costituzione e contestato tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto, nulla opponendo tuttavia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 492/2022, ricorrendone i presupposti, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
Sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
È stata svolta attività istruttoria con il deposito della documentazione reddituale delle parti e con l'ascolto, in data 12.4.2023, dei minori e Per_1 Per_2
All'udienza del 14.9.2023 dinanzi al Giudice Istruttore, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni (come ut supra riportate) e chiesto la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il
Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e con riserva di riferire al Collegio.
Ciò premesso, la causa va pertanto in decisione definitiva sulle seguenti questioni: affidamento e collocazione dei minori;
regime di visite tra questi e il genitore non collocatario;
contributo al mantenimento (ordinario e straordinario) in favore dei minori;
previsione di assegno divorzile in favore della ricorrente e a carico del resistente.
Ritiene il Collegio di poter confermare quanto già statuito in sede di ordinanza presidenziale in ordine ad affidamento condiviso dei minori e collocazione di questi presso la madre, poiché nel loro superiore interesse e in conformità con le richieste degli stessi genitori. Del resto, non sussistono contrasti sul punto né tantomeno sono emersi elementi pregiudizievoli in senso contrario.
pag. 4 di 9 Parimenti da confermare è il regime di visite padre/figli.
Invero, nel corso dell'istruttoria è emersa in tutta la sua evidenza la particolarità dell'attività lavorativa del resistente – caratterizzata da numerose e prolungate trasferte (anche all'estero e senza preavviso) e dall'assenza di una programmazione ex ante delle stesse – che non consente in alcun modo di poter individuare un regime di frequentazione fisso e prestabilito da seguire in concreto;
di talché, il regime di frequentazione disposto già in sede di separazione personale, e confermato con i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza dell'1.4.2022, può trovare seguito quantomeno nelle sue previsioni generali.
Del resto, gli stessi minori (in sede di ascolto) hanno riferito:
- di vedere il padre a fine settimana alternati (con pernotto dal padre il sabato sera), con recupero - di regola - dei week end non trascorsi insieme a causa degli impegni lavorativi del resistente;
raramente invece si vedono durante la settimana (e in ogni caso senza pernotto);
- di trascorrere con il padre un periodo più lungo durante l'estate, solitamente in Sicilia presso la famiglia paterna;
- comunque, di sentire quotidianamente il padre al telefono;
- di trovarsi bene con il padre;
- che il predetto regime “va bene” e non di non volerlo modificare, anche se vorrebbe Per_2 vedere il padre di più (“preferirei vedere il PÀ un po' di più, anche durante la settimana, anche standoci a dormire”).
Non vi sono pertanto particolari ragioni per apportare modifiche a quanto già sperimentato dai minori.
Tuttavia, e soprattutto, reputa il Collegio – pur dando atto che il disposto regime di visite padre/figli sia da considerarsi tendenziale ed elastico, dovendosi richiedere ad entrambi i genitori una certa flessibilità nell'individuazione concreta dei giorni e dei week end in ragione delle esigenze lavorative paterne – di dover sottolineare l'importanza e la necessità che il resistente si adoperi fattivamente e concretamente per rispettare una frequentazione quanto più assidua e costante con i figli, almeno nel fine settimana (prendendo i figli già al venerdì pomeriggio e non solo dal sabato), ascoltando quindi le richieste (in particolare di di maggiori incontri, soprattutto infrasettimanali. Invero, il buon Per_2
rapporto padre/figli confermato dagli stessi minori in sede di ascolto (da un lato) e la volontà di questi ultimi di trascorrere più tempo con il padre (dall'altro) meritano di essere valorizzati e coltivati,
auspicando che possa pertanto addivenirsi - in concreto - a un regime di frequentazione effettivo e ampio (in linea con quanto disposto da questo Tribunale con il presente provvedimento, oppure anche a uno differente che però rispetti comunque le esigenze dei minori e consenta, nei fatti, una frequentazione concreta e continuativa), nonché quanto più possibile regolare, attuando un pag. 5 di 9 bilanciamento che - pur tenendo conto delle certamente legittime esigenze lavorative e personali del resistente - sia però maggiormente orientato verso le (prioritarie e prevalenti) esigenze dei minori a mantenere un rapporto con il padre più ampio possibile, con recupero dei giorni di spettanza paterna concordati ma poi effettivamente non rispettati per ragioni lavorative, affinché nell'arco del mese venga mantenuto il numero complessivo di tali giornate (sempre compatibilmente con gli impegni dei minori).
Da qui l'esigenza di ribadire, con la presente sentenza, il regime di frequentazioni già disposto in via provvisoria.
Nulla osta invece all'assegnazione della casa ex familiare alla ricorrente (come da lei chiesto), stante la mancata opposizione di controparte al riguardo.
Con riferimento alla previsione di un assegno divorzile in favore della resistente, si rileva quanto segue:
- la ricorrente: i) è impiegata come operatore qualificato d'ufficio presso l'azienda
[...]
, con retribuzione mensile pari a circa € 1.250,00; ii) ha percepito un reddito Organizzazione_1 lordo annuale pari ad € 19.889,66 per l'anno di imposta 2022, pari ad € 19.408,80 per l'anno di imposta 2021, pari ad € 19.303,56 per l'anno di imposta 2020, pari ad € 19.024,59 per l'anno di imposta 2019 e pari ad € 19.065,00 per l'anno di imposta 2018 (cfr. C.U./Mod.730 in atti); iii) non sostiene spese per l'abitazione in cui vive, in quanto di proprietà;
- il resistente: i) è operaio II livello, specializzato nella riparazione dei motori delle grandi navi per effettuando numerose trasferte (anche all'estero) e senza Organizzazione_2 un orario di lavoro fisso, con retribuzione mensile pari a circa € 2.800,00 mensili (cfr. buste paga in atti); percepisce anche indennità aggiuntive in caso di trasferte. Si prende poi atto della nuova retribuzione lorda mensile (pari a € 3.400 lordi mensili) per modifica dell'inquadramento contrattuale come da comunicazione del datore di lavoro del 9.1.2023 (e depositata in data
6.4.2023). Tale modifica contrattuale, tuttavia, allo stato non pare incidere significativamente sulla complessiva capacità economica del resistente, alla luce delle buste paga per i mesi di giugno e luglio 2023 riversate in atti, da cui si evincono compensi in linea con quelli precedenti
(per contro, non pare dirimente la busta paga di agosto 2023, poiché risultano numerosi giorni di ferie o con altri giustificativi): deve quindi presupporsi che disponga a tutt'ora di redditi CP_1
analoghi a quelli anteriormente percepiti;
ii) ha percepito un reddito lordo annuale pari ad €
54.288,59 per l'anno di imposta 2022, pari ad € 53.494,25 per l'anno di imposta 2021 e pari ad €
51.946,37 per l'anno di imposta 2020 (cfr. C.U./Mod.730 in atti); iii) sostiene canone di locazione per € 550,00 mensili;
- i coniugi hanno contratto matrimonio in data 22.5.2004 e si sono separati con sentenza non definitiva in data 4.3.2021 (cui ha fatto seguito, in data 3.11.2022, sentenza definitiva sulle altre pag. 6 di 9 questioni inerenti la separazione, pronuncia quindi intervenuta nel corso del presente giudizio di divorzio); dalla loro unione sono nati, appunto, i figli e Per_1 Per_2
Ritiene il Collegio che, alla luce di tali premesse, non sussistano fondate ragioni per discostarsi da quanto già disposto in sede di provvedimenti provvisori. Pertanto, si reputa equo confermare l'onere in capo al resistente di corrispondere a controparte la somma di € 250,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
In proposito, oltre a quanto già sopra rilevato, giova anche osservare che:
- la resistente ha rinunciato a migliori occasioni lavorative (quantomeno a un aumento delle ore di lavoro) per prendersi cura e gestire i figli (quest'ultima circostanza non è invero contestata), così
consentendo a controparte di potersi dedicare con maggiore libertà al proprio lavoro (che di regola si caratterizza, si ripete, per lunghe trasferte fuori città, anche con preavvisi molto brevi)
contribuendo de facto alla progressione di carriera del marito. Sussistono perciò gli estremi per riconoscere all'assegno divorzile una funzione compensativa;
- esiste un'oggettiva disparità reddituale tra le parti, disparità che permane pur a fronte dei nuovi redditi da lavoro del resistente (cfr. quanto sopra osservato sul punto);
- il matrimonio ha comunque avuto una durata non indifferente (18 anni).
Anche in punto di mantenimento dei minori, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del diverso regime di frequentazione dei figli con ciascun genitore (come ut supra già analiticamente riportato), si reputa equo confermare l'assegno di mantenimento – a carico del sig. e in favore CP_1 dei figli e – già disposto in sede di provvedimenti presidenziali, pari a € 400,00 Per_1 Per_2 mensili per ciascun figlio (dunque per € 800,00 complessivi mensili), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Ogni altra questione assorbita.
Spese di lite compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra questione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza non definitiva n. 492/2022 in punto di status, così
provvede:
- dispone l'affidamento dei figli minori (nato il [...]) e (nata il Persona_3 Persona_4
12.6.2011) congiuntamente a entrambi i genitori, con esercizio disgiunto dei poteri di inerenti le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente presso la madre;
pag. 7 di 9 - conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in NO di MA, via Fonda n. 19, a
[...]
Pt_1
- dispone che tendenzialmente, salvo diversi e migliori accordi tra le parti, i minori trascorreranno con il padre:
un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì dall'uscita dalla scuola (o dalle ore 12.00 nei giorni di sospensione dell'obbligo scolastico) fino alla domenica sera dopo cena;
durante la settimana in cui i minori trascorrono il week end con la madre, il martedì e il giovedì, dalle ore 17.00/18.00 fino al mattino successivo quando il padre accompagnerà i ragazzi a scuola o a casa della madre nei giorni di sospensione dell'obbligo scolastico;
nell'altra settimana i figli minori trascorreranno con il padre almeno un pomeriggio, sempre con pernottamento;
il padre inoltre potrà tenere con sé i figli durante il periodo estivo (luglio-agosto) per 15 giorni anche non consecutivi, ma per periodi non inferiori a cinque giorni ciascuno da concordare con la madre entro il 30 maggio e nel periodo delle vacanze natalizie, o a Natale o a Capodanno, ricomprendendo a rotazione l'una o l'altra festività per un periodo di almeno 7 giorni (dal 24 dicembre al successivo 30 dicembre compreso ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso) e durante le festività pasquali per altri giorni paritetici, indicativamente tre, comprendenti il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Il tutto salvo diverso accordo tra essi coniugi e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi;
il predetto regime è da considerarsi tendenziale ed elastico, dovendosi richiedere ad entrambi i genitori flessibilità nell'individuazione concreta dei giorni e dei week end in ragione delle esigenze lavorative del padre. Ne consegue che quest'ultimo dovrà cercare di definire con il proprio datore di lavoro, per quanto possibile, l'attribuzione di turni che gli consentano di rispettare il regime di visite con i figli;
in difetto, sarà onere dei genitori concordare (tenendo al contempo conto degli impegni, scolastici ed extrascolastici, dei figli) il recupero dei giorni infrasettimanali o dei week end non trascorsi dal padre con i figli, di modo che nell'arco del mese (o dei mesi immediatamente successivi) venga mantenuto il numero complessivo di giorni di spettanza paterna. Resta onere del padre comunicare tempestivamente a controparte la sopravvenienza di eventuali esigenze lavorative che non consentono il rispetto del regime di visite concordato;
- conferma a carico di una somma mensile di € 250,00 a titolo di concorso al Controparte_1 mantenimento del coniuge da versarsi a quest'ultimo entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Parte_1
rivalutazione annuale;
Org_3
pag. 8 di 9 - conferma a carico di la somma mensile complessiva di € 800,00 a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento in via indiretta dei figli (pari, cioè, a € 400,00 per ciascun figlio), da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale;
Org_3
- conferma a carico dei genitori, in ragione del 50 % ciascuno, le spese straordinarie che saranno sostenute per i figli, come da Linee guida di data 13.12.2018 in vigore preso questo Tribunale.
Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 25.1.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2414 /2021 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
NO MA (SP), via Fonda n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. GIANNARELLI MAURIZIO
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata come da atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. NERI ROBERTA (c.f. ed elettivamente domiciliato come da atti C.F._4
telematici;
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 9 Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: che il Tribunale adito “dichiari con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Santo ST MA (SP) in data 22 maggio 2004 tra la ricorrente
[...]
C.F. ) nata a [...] il [...] e il signor Pt_1 CodiceFiscale_5 Controparte_1
( ) nato a [...] il [...], di cui al certificato di matrimonio in atti : CodiceFiscale_6
Anno 2004, Numero 5 Parte II Serie A Ufficio 1 del Comune di Santo ST MA disponendo altresì che l'emananda sentenza venga annotata presso i pubblici registri anagrafici alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori in affido condiviso affinché Per_1 Per_2
sia il padre che la madre contribuiscano in misura paritaria all'educazione degli stessi nonché alla
concordata assunzione delle decisioni essenziali riguardanti la vita dei minori e sempre nel rispetto
reciproco di essi genitori e delle inclinazioni e dei desideri degli stessi figli;
2) La residenza
preferenziale dei figli minori sia confermata presso la casa di residenza ed abitazione della madre assegnataria della casa coniugale in Via Fonda, 19 in NO di MA da sempre casa di residenza
familiare, unitamente ai mobili di arredo di proprietà esclusiva della ricorrente 3) Il Parte_1 padre Sig. abbia l'obbligo di tenere e stare coi figli , a fine settimana alternati, dal venerdi CP_1 all'uscita dalla scuola ( o alle 12.00 nei giorni di sospensione dell'obbligo scolastico) fino alla domenica sera dopo cena;
durante la settimana, in particolare in quella con il w.e. di spettanza della
madre, il martedì e il giovedì dalle ore 17/18 fino al mattino successivo quando accompagnerà i ragazzi
a scuola o a casa della madre nei giorni di sospensione dell'obbligo scolastico;
nell'altra settimana i figli minori trascorreranno con il padre almeno un pomeriggio, sempre con pernottamento. Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori. Il padre inoltre potra' tenere con sé i figli durante il periodo estivo (luglio-agosto) per 15 giorni anche non consecutivi, ma per
periodi non inferiori a cinque giorni ciascuno da concordare con la madre entro il 30 maggio e nel periodo delle vacanze natalizie, o a Natale o a Capodanno, ricomprendendo a rotazione l'una o l'altra festività per un periodo di almeno 7 giorni ( dal 24 dicembre al successivo 30 dicembre compreso
ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso) e durante le festività pasquali per altri giorni paritetici, indicativamente tre, comprendenti il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Il tutto salvo diverso accordo tra essi coniugi e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed
extrascolastici degli stessi;
4) Il padre Sig. tenuto conto della grande diversità di redditività, CP_1 venga confermato nell'obbligo al versamento di un assegno divorzile nell'adeguato importo di €uro
300,00 mensili a favore della moglie e del contributo al mantenimento per i figli e Per_1 Per_2 pari ad €uro 700,00 mensili per ciascuno dei figli fintanto che gli stessi non raggiungano ciascuno la propria autosufficienza economica ed escano dalla famiglia;
la somma sarà, come per legge, rivalutata
pag. 2 di 9 annualmente. Tale somma sarà corrisposta anticipatamente a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5
di ciascun mese. 5) I genitori concorreranno al 50% alle spese straordinarie dei figli in adesione alle
linee guida del Tribunale della Spezia approvate in data 13.12.2018; 6) Venga raccomandato ai genitori, stante anche l'età tenera dei figli, e l'eventualità che ciascuno di loro potrà allacciare nuove relazioni sentimentali o addirittura convivenze che – sebbene la scelte individuali di ciascuno di loro non siano opinabili da parte dell'altro – per una crescita serena e sana dei loro figli sia necessario che
i rispettivi ruoli di padre e di madre non vengano offuscati e tantomeno indebitamente sussidiati da
parte di alcun nuovo compagno o compagna di essi genitori che siano obbligati a mantenere a
vantaggio dei figli minori un profilo di condotta, di comportamento e di frequentazione che garantisca
prioritariamente i bambini ed escluda ogni tipo di possibile competizione o antagonismo di ciascun
genitore con altre figure maschili o femminili;
si impegnino altresì i genitori ad informare con sollecitudine l'altro genitore delle generalità delle eventuali persone la cui frequentazione venisse imposta da ciascuno ai figli per consentire – negli esclusivi limiti della tutela dei minori - un potere di controllo e di eventuale motivato veto”. 7) Con vittoria di spese di lite in caso di opposizione del convenuto viceversa compensate le spese di lite”. Controparte_1
Per parte resistente: “chiede sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti conclusioni: • affidare i figli e congiuntamente ad entrambi i genitori, che Per_1 Per_2
dovranno impegnarsi a curarli, educarli ed istruirli con costanza e continuità; • disporre che il padre,
quando non impegnato sul lavoro, possa frequentare e per due pomeriggi la Per_1 Per_2 settimana, dall'uscita della scuola, cenare con loro e riportarli alla dimora materna;
• disporre altresì che il medesimo possa tenere con sé i minori a fine settimana alterni, con pernottamento;
• disporre che
il padre possa tenere con sé e durante le vacanze estive per complessivi giorni 15, Per_1 Per_2
anche non consecutivi, nonché per una settimana durante l'inverno, in periodi da concordarsi con la
madre e nel rispetto degli impegni lavorativi del padre e scolastici dei minori;
• disporre che
e trascorrano, in occasione delle festività natalizie e pasquali, ad anni alterni il Per_1 Per_2 giorno di Natale con un genitore e quello di Pasqua con l'altro; disporre che il 26 dicembre sia trascorso con il genitore con cui non abbia trascorso il Natale, la Pasquetta con il genitore con cui non
abbiano trascorso la Pasqua;
assegnare la casa, con tutto quanto l'arreda, alla moglie, che ne è
proprietaria, che continui ad abitarvi con i figli e , ivi fissando anche la loro Per_1 Per_2
residenza prevalente;
• porre a carico del marito un assegno mensile a titolo di concorso al
mantenimento dei figli e , della misura ritenuta di giustizia e, comunque, non Per_1 Per_2 superiore ad € 350,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie e scolastiche, da regolamentarsi facendo riferimento al Protocollo adottato dal Tribunale della Spezia nel dicembre 2018. Con vittoria di spese e competenze”.
pag. 3 di 9 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 10/12/2021 e regolarmente notificato, ha dedotto di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario il 22.5.2004 in Santo ST di MA (SP) con e Controparte_1 che dall'unione sono nati i figli (il 28.7.2008) e (il 12.6.2011), attualmente minorenni. Per_1 Per_2
I coniugi sono in regime di comunione dei beni. Ha altresì aggiunto che in data 10.3.2021 il Tribunale
della Spezia ha pronunciato, con sentenza non definitiva (passata in giudicato il 12.10.2021) la separazione personale dei coniugi. Ha quindi chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra coniugi e la regolamentazione dei rapporti (anche economici) con i figli, oltre a un assegno divorzile per se stessa.
Si è costituito il quale ha depositato memoria di costituzione e contestato tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto, nulla opponendo tuttavia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 492/2022, ricorrendone i presupposti, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
Sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
È stata svolta attività istruttoria con il deposito della documentazione reddituale delle parti e con l'ascolto, in data 12.4.2023, dei minori e Per_1 Per_2
All'udienza del 14.9.2023 dinanzi al Giudice Istruttore, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni (come ut supra riportate) e chiesto la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il
Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e con riserva di riferire al Collegio.
Ciò premesso, la causa va pertanto in decisione definitiva sulle seguenti questioni: affidamento e collocazione dei minori;
regime di visite tra questi e il genitore non collocatario;
contributo al mantenimento (ordinario e straordinario) in favore dei minori;
previsione di assegno divorzile in favore della ricorrente e a carico del resistente.
Ritiene il Collegio di poter confermare quanto già statuito in sede di ordinanza presidenziale in ordine ad affidamento condiviso dei minori e collocazione di questi presso la madre, poiché nel loro superiore interesse e in conformità con le richieste degli stessi genitori. Del resto, non sussistono contrasti sul punto né tantomeno sono emersi elementi pregiudizievoli in senso contrario.
pag. 4 di 9 Parimenti da confermare è il regime di visite padre/figli.
Invero, nel corso dell'istruttoria è emersa in tutta la sua evidenza la particolarità dell'attività lavorativa del resistente – caratterizzata da numerose e prolungate trasferte (anche all'estero e senza preavviso) e dall'assenza di una programmazione ex ante delle stesse – che non consente in alcun modo di poter individuare un regime di frequentazione fisso e prestabilito da seguire in concreto;
di talché, il regime di frequentazione disposto già in sede di separazione personale, e confermato con i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza dell'1.4.2022, può trovare seguito quantomeno nelle sue previsioni generali.
Del resto, gli stessi minori (in sede di ascolto) hanno riferito:
- di vedere il padre a fine settimana alternati (con pernotto dal padre il sabato sera), con recupero - di regola - dei week end non trascorsi insieme a causa degli impegni lavorativi del resistente;
raramente invece si vedono durante la settimana (e in ogni caso senza pernotto);
- di trascorrere con il padre un periodo più lungo durante l'estate, solitamente in Sicilia presso la famiglia paterna;
- comunque, di sentire quotidianamente il padre al telefono;
- di trovarsi bene con il padre;
- che il predetto regime “va bene” e non di non volerlo modificare, anche se vorrebbe Per_2 vedere il padre di più (“preferirei vedere il PÀ un po' di più, anche durante la settimana, anche standoci a dormire”).
Non vi sono pertanto particolari ragioni per apportare modifiche a quanto già sperimentato dai minori.
Tuttavia, e soprattutto, reputa il Collegio – pur dando atto che il disposto regime di visite padre/figli sia da considerarsi tendenziale ed elastico, dovendosi richiedere ad entrambi i genitori una certa flessibilità nell'individuazione concreta dei giorni e dei week end in ragione delle esigenze lavorative paterne – di dover sottolineare l'importanza e la necessità che il resistente si adoperi fattivamente e concretamente per rispettare una frequentazione quanto più assidua e costante con i figli, almeno nel fine settimana (prendendo i figli già al venerdì pomeriggio e non solo dal sabato), ascoltando quindi le richieste (in particolare di di maggiori incontri, soprattutto infrasettimanali. Invero, il buon Per_2
rapporto padre/figli confermato dagli stessi minori in sede di ascolto (da un lato) e la volontà di questi ultimi di trascorrere più tempo con il padre (dall'altro) meritano di essere valorizzati e coltivati,
auspicando che possa pertanto addivenirsi - in concreto - a un regime di frequentazione effettivo e ampio (in linea con quanto disposto da questo Tribunale con il presente provvedimento, oppure anche a uno differente che però rispetti comunque le esigenze dei minori e consenta, nei fatti, una frequentazione concreta e continuativa), nonché quanto più possibile regolare, attuando un pag. 5 di 9 bilanciamento che - pur tenendo conto delle certamente legittime esigenze lavorative e personali del resistente - sia però maggiormente orientato verso le (prioritarie e prevalenti) esigenze dei minori a mantenere un rapporto con il padre più ampio possibile, con recupero dei giorni di spettanza paterna concordati ma poi effettivamente non rispettati per ragioni lavorative, affinché nell'arco del mese venga mantenuto il numero complessivo di tali giornate (sempre compatibilmente con gli impegni dei minori).
Da qui l'esigenza di ribadire, con la presente sentenza, il regime di frequentazioni già disposto in via provvisoria.
Nulla osta invece all'assegnazione della casa ex familiare alla ricorrente (come da lei chiesto), stante la mancata opposizione di controparte al riguardo.
Con riferimento alla previsione di un assegno divorzile in favore della resistente, si rileva quanto segue:
- la ricorrente: i) è impiegata come operatore qualificato d'ufficio presso l'azienda
[...]
, con retribuzione mensile pari a circa € 1.250,00; ii) ha percepito un reddito Organizzazione_1 lordo annuale pari ad € 19.889,66 per l'anno di imposta 2022, pari ad € 19.408,80 per l'anno di imposta 2021, pari ad € 19.303,56 per l'anno di imposta 2020, pari ad € 19.024,59 per l'anno di imposta 2019 e pari ad € 19.065,00 per l'anno di imposta 2018 (cfr. C.U./Mod.730 in atti); iii) non sostiene spese per l'abitazione in cui vive, in quanto di proprietà;
- il resistente: i) è operaio II livello, specializzato nella riparazione dei motori delle grandi navi per effettuando numerose trasferte (anche all'estero) e senza Organizzazione_2 un orario di lavoro fisso, con retribuzione mensile pari a circa € 2.800,00 mensili (cfr. buste paga in atti); percepisce anche indennità aggiuntive in caso di trasferte. Si prende poi atto della nuova retribuzione lorda mensile (pari a € 3.400 lordi mensili) per modifica dell'inquadramento contrattuale come da comunicazione del datore di lavoro del 9.1.2023 (e depositata in data
6.4.2023). Tale modifica contrattuale, tuttavia, allo stato non pare incidere significativamente sulla complessiva capacità economica del resistente, alla luce delle buste paga per i mesi di giugno e luglio 2023 riversate in atti, da cui si evincono compensi in linea con quelli precedenti
(per contro, non pare dirimente la busta paga di agosto 2023, poiché risultano numerosi giorni di ferie o con altri giustificativi): deve quindi presupporsi che disponga a tutt'ora di redditi CP_1
analoghi a quelli anteriormente percepiti;
ii) ha percepito un reddito lordo annuale pari ad €
54.288,59 per l'anno di imposta 2022, pari ad € 53.494,25 per l'anno di imposta 2021 e pari ad €
51.946,37 per l'anno di imposta 2020 (cfr. C.U./Mod.730 in atti); iii) sostiene canone di locazione per € 550,00 mensili;
- i coniugi hanno contratto matrimonio in data 22.5.2004 e si sono separati con sentenza non definitiva in data 4.3.2021 (cui ha fatto seguito, in data 3.11.2022, sentenza definitiva sulle altre pag. 6 di 9 questioni inerenti la separazione, pronuncia quindi intervenuta nel corso del presente giudizio di divorzio); dalla loro unione sono nati, appunto, i figli e Per_1 Per_2
Ritiene il Collegio che, alla luce di tali premesse, non sussistano fondate ragioni per discostarsi da quanto già disposto in sede di provvedimenti provvisori. Pertanto, si reputa equo confermare l'onere in capo al resistente di corrispondere a controparte la somma di € 250,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
In proposito, oltre a quanto già sopra rilevato, giova anche osservare che:
- la resistente ha rinunciato a migliori occasioni lavorative (quantomeno a un aumento delle ore di lavoro) per prendersi cura e gestire i figli (quest'ultima circostanza non è invero contestata), così
consentendo a controparte di potersi dedicare con maggiore libertà al proprio lavoro (che di regola si caratterizza, si ripete, per lunghe trasferte fuori città, anche con preavvisi molto brevi)
contribuendo de facto alla progressione di carriera del marito. Sussistono perciò gli estremi per riconoscere all'assegno divorzile una funzione compensativa;
- esiste un'oggettiva disparità reddituale tra le parti, disparità che permane pur a fronte dei nuovi redditi da lavoro del resistente (cfr. quanto sopra osservato sul punto);
- il matrimonio ha comunque avuto una durata non indifferente (18 anni).
Anche in punto di mantenimento dei minori, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del diverso regime di frequentazione dei figli con ciascun genitore (come ut supra già analiticamente riportato), si reputa equo confermare l'assegno di mantenimento – a carico del sig. e in favore CP_1 dei figli e – già disposto in sede di provvedimenti presidenziali, pari a € 400,00 Per_1 Per_2 mensili per ciascun figlio (dunque per € 800,00 complessivi mensili), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Ogni altra questione assorbita.
Spese di lite compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra questione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza non definitiva n. 492/2022 in punto di status, così
provvede:
- dispone l'affidamento dei figli minori (nato il [...]) e (nata il Persona_3 Persona_4
12.6.2011) congiuntamente a entrambi i genitori, con esercizio disgiunto dei poteri di inerenti le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente presso la madre;
pag. 7 di 9 - conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in NO di MA, via Fonda n. 19, a
[...]
Pt_1
- dispone che tendenzialmente, salvo diversi e migliori accordi tra le parti, i minori trascorreranno con il padre:
un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì dall'uscita dalla scuola (o dalle ore 12.00 nei giorni di sospensione dell'obbligo scolastico) fino alla domenica sera dopo cena;
durante la settimana in cui i minori trascorrono il week end con la madre, il martedì e il giovedì, dalle ore 17.00/18.00 fino al mattino successivo quando il padre accompagnerà i ragazzi a scuola o a casa della madre nei giorni di sospensione dell'obbligo scolastico;
nell'altra settimana i figli minori trascorreranno con il padre almeno un pomeriggio, sempre con pernottamento;
il padre inoltre potrà tenere con sé i figli durante il periodo estivo (luglio-agosto) per 15 giorni anche non consecutivi, ma per periodi non inferiori a cinque giorni ciascuno da concordare con la madre entro il 30 maggio e nel periodo delle vacanze natalizie, o a Natale o a Capodanno, ricomprendendo a rotazione l'una o l'altra festività per un periodo di almeno 7 giorni (dal 24 dicembre al successivo 30 dicembre compreso ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso) e durante le festività pasquali per altri giorni paritetici, indicativamente tre, comprendenti il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Il tutto salvo diverso accordo tra essi coniugi e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi;
il predetto regime è da considerarsi tendenziale ed elastico, dovendosi richiedere ad entrambi i genitori flessibilità nell'individuazione concreta dei giorni e dei week end in ragione delle esigenze lavorative del padre. Ne consegue che quest'ultimo dovrà cercare di definire con il proprio datore di lavoro, per quanto possibile, l'attribuzione di turni che gli consentano di rispettare il regime di visite con i figli;
in difetto, sarà onere dei genitori concordare (tenendo al contempo conto degli impegni, scolastici ed extrascolastici, dei figli) il recupero dei giorni infrasettimanali o dei week end non trascorsi dal padre con i figli, di modo che nell'arco del mese (o dei mesi immediatamente successivi) venga mantenuto il numero complessivo di giorni di spettanza paterna. Resta onere del padre comunicare tempestivamente a controparte la sopravvenienza di eventuali esigenze lavorative che non consentono il rispetto del regime di visite concordato;
- conferma a carico di una somma mensile di € 250,00 a titolo di concorso al Controparte_1 mantenimento del coniuge da versarsi a quest'ultimo entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Parte_1
rivalutazione annuale;
Org_3
pag. 8 di 9 - conferma a carico di la somma mensile complessiva di € 800,00 a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento in via indiretta dei figli (pari, cioè, a € 400,00 per ciascun figlio), da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale;
Org_3
- conferma a carico dei genitori, in ragione del 50 % ciascuno, le spese straordinarie che saranno sostenute per i figli, come da Linee guida di data 13.12.2018 in vigore preso questo Tribunale.
Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 25.1.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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