Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 1
Con riferimento alla richiesta di annullamento di un provvedimento, con cui il Ministero dell'Ambiente abbia proceduto al "ritiro" di precedenti suoi provvedimenti, relativi all'approvazione di progetti presentati da una società per l'espletamento di analisi tecniche e di studi riguardanti la conoscenza, l'assetto e lo sviluppo di un parco nazionale, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, avuto riguardo alla causa "petendi" ed al "petitum" dell'azione, poiché il richiesto annullamento non è consentito al giudice ordinario ed esula, inoltre, dal "thema decidendum" e non rileva, dunque, ai fini del riparto di giurisdizione fra giudice amministrativo e giudice ordinario la questione relativa alla legittimità delle convenzioni e degli atti contrattuali correlati e successivi all'adozione dei provvedimenti "ritirati", dei quali l'annullamento del provvedimento di ritiro, in accoglimento della suddetta impugnazione, è idoneo a comportare la reviviscenza (nella specie le Sezioni Unite hanno precisato che è riservata ad altra sede la discussione sulla rilevanza del provvedimento di ritiro sui suddetti atti contrattuali, nonché la valutazione secondo buona fede e correttezza del relativo comportamento del Ministero, nel presupposto della cui inerenza al "thema decidendum" il Ministero aveva, invece, invocato la giurisdizione del giudice ordinario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/04/1999, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'AMIBIENTE, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TECNOSYNESIS STR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA PO 9, presso lo studio dell'avvocato, MARIO GALLAVOTTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENIAMINO CARAVITA Di TORITTO, giusta procura speciale del Notaio dott. Zeno Cicogna, depositata in data 16 giugno 1998, in atti;
- controricorrente -
nonché contro
BONIFICA S.P.A.;
- intimata -
avverso la decisione n. 187/98 del Consiglio di Stato depositata il 20/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Gaetano GAROFALO;
uditi gli Avvocati Giuseppe FIENGO, dell'Avvocatura Generale dello Stato, per il ricorrente, Beniamino CARAVITA DI TORITTO, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,( con decisione del 10 gennaio 1997, ha confermato le sentenze (nn. 1517 e 1516 del 1995) con le quali il Tribunale Amministrativo del Lazio - accogliendo i ricorsi proposti dalla società "Tecnosynesis" e "Bonifica" - aveva annullato il provvedimento del 23 agosto 1993 con il quale il Ministero dell'Ambiente aveva "ritirato" i precedenti suoi provvedimenti del 13 dicembre 1991 e del 15 giugno 1992, relativi all'approvazione di progetti presentati dalle citate società - volti all'espletamento, mediante opportuni finanziamenti, di analisi tecniche e di studi riguardanti (per la "Tecnosynesis") la conoscenza dell'ecosistema del parco nazionale dell'Aspromonte e di quello di Orosei e (per la "Bonifica") l'assetto e lo sviluppo del parco nazionale dell'Aspromonte e di quello del Pollino -tenendosi all'uopo conto, tra l'altro, della deliberazione CIPE del 3.8.1990 con la quale era stato approvato il programma triennale 1989 - 1991 per la tutela dell'ambiente ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 28 agosto 1989 n. 305 e della successiva deliberazione CIPE
30.7.1991.
2. Con la citata sentenza il Consiglio di Stato ha, tra l'altro, osservato che i ricorsi proposti in primo grado innanzi al T.A.R. dalle due società avevano ad oggetto non l'accertamento della legittimità e dell'efficacia dei contratti stipulati dall'amministrazione e dalle società stesse, bensì e soltanto la legittimità del provvedimento (il decreto del Ministro dell'Ambiente) del 23 febbraio 1992, con il quale l'amministrazione aveva inteso ritirare i precedenti decreti (supra) del 3 dicembre 1991 e del 15 giugno 1992, così che non era dubbio che la cognizione della causa rientrasse .nella giurisdizione dell'adito giudice amministrativo: esulando, poi, dal thema decidendum la rilevanza di siffatto annullamento - comportante la reviviscenza dei provvedimenti ritirati - in ordine alla validità ed all'efficacia dei contratti stipulati sulla base di essi.
3. Ha proposto ricorso per cassazione a queste Sezioni Unite il Ministero dell'Ambiente, chiedendo cassarsi la sentenza del Consiglio di Stato perché emessa in carenza di giurisdizione.
La società "Tecnosynesis" ha resistito con controricorso. L'altra intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Assume il ricorrente, denunciando difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, ex art. 360 n. 1 c.p.c., che la sentenza impugnata muove dall'erronea ed infondata premessa che oggetto della domanda giudiziale avanzata innanzi al T.A.R. dalla società Tecnosynesis fosse il decreto del 23 febbraio 1993 con il quale l'amministrazione aveva "ritirato" i precedenti provvedimenti del 3 dicembre 1991 e del 15 giugno 1992; il Consiglio di Stato - osserva il ricorrente - non ha considerato che .la giurisdizione competeva al giudice ordinario, essendo sul punto rilevante la causa petendi (o petitum sostanziale) e non la semplice domanda di annullamento dell'atto amministrativo;
e neppure ha considerato che, a seguito della stipula delle convenzioni, avvenuta il 31 dicembre 1991, i contraenti (obbligati iure privatorum) erano reciprocamente vincolati al dovere di correttezza e buona fede, del quale avrebbe potuto conoscere il giudice ordinario e non quello amministrativo.
2. Ritiene questa Corte che il ricorso non possa trovare accoglimento, posto che con l'atto introduttivo del giudizio innanzi al T.A.R. furono esplicitamente impugnati (come ha correttamente osservato il Consiglio di Stato) il provvedimento del 23 febbraio 1993 e la relativa nota di trasmissione agli interessati: cosi che, proprio tenendo presenti la causa petendi ed il petitum esposti, il giudice adito, cui era stato richiesto l'annullamento degli atti impugnati (non consentito al giudice ordinario) ha ritenuto correttamente sussistere la sua giurisdizione ed ha poi affermato che il provvedimento di "ritiro" era stato illegittimamente emesso. La legittimità degli atti contrattuali correlati e successivi ai provvedimenti "ritirati", dei quali l'annullamento del provvedimento di ritiro ha comportato la reviviscenza (pagg. 5/6 della sentenza impugnata) esula dal thema decidendum ed è quindi irrilevante al fine del riparto della giurisdizione, potendosi solo in altra sede eventualmente discutere della rilevanza di detti provvedimenti sui contratti stipulati sulla presupposta validità dei provvedimenti stessi, nonché della ricorrenza della "buona fede" e della "correttezza", inconferentemente richiamate dal ricorrente in questa sede.
3. Consegue che il ricorso deve essere rigettato,
contestualmente affermandosi la giurisdizione dell'adito giudice amministrativo.
Il ricorrente, rimasto soccombente nei confronti della controricorrente società Tecnosynesis, va condannato alle spese del procedimento di legittimità liquidate, unitamente agli onorari di avvocato, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, condanna il ricorrente alle spese del procedimento di legittimità in favore della controricorrente società Tecnosynesis, liquidate in complessive lire 227.000 oltre a lire quattro milioni per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999