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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/06/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Annalisa Costanzo in funzione di Giudice
Onorario di Tribunale, sezione lavoro, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 3998/2024 r.a.c.l., promossa da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Parte_1
Barbara Porcu che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale agli atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante, con sede legale in Roma, domiciliato presso l'avvocato Maurizio Falqui Cao che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti con l'avv. Stefania Sotgia
Resistente
Conclusioni per parte ricorrente: come in ricorso
Conclusioni per parte convenuta: come nella memoria di costituzione
Con ricorso depositato in data 09 dicembre 2024 CF: ha Parte_1 C.F._1
CP_ proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2024 000 33455 68 000 con il quale l' ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a titolo di gestione commercianti (contributi
I.V.S., somme aggiuntive per omesso versamento e sanzioni) per il periodo dicembre 2021- dicembre
2023 e per un importo complessivo pari ad euro 4.871,52.
Parte ricorrente sostiene non dovute le somme richieste eccependo nel merito l'infondatezza della pretesa stante l'insussistenza dei presupposti assunti dall'Ente a fondamento della propria pretesa. CP_ L' si costituiva in giudizio contestando le avverse eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni, sostenendo la fondatezza dell'avviso di addebito opposto e chiedendo il rigetto del ricorso.
In corso di causa, nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc per l'udienza del 19 maggio 2025, l'istituto ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, avendo l'Ufficio provveduto allo sgravio dei ruoli come da documentazione prodotta.
Nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc per la medesima udienza del 19 maggio 2025 la parte ricorrente, preso atto dello sgravio emesso nelle more del procedimento da parte
CP_ dell' ha concluso affinchè il Giudice dichiari l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio della CP_ CP_ ricorrente nella gestione commercianti dell' e, per l'effetto, ordini all' la cancellazione della suddetta posizione con ogni conseguenza di legge, con vittoria di spese ed onorari.
Stante lo sgravio e l'annullamento dell'avviso di addebito opposto e poiché, pertanto, la ricorrente ha già ottenuto quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Quanto sopra premesso deve ,pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
In considerazione dell'annullamento dell'AVA in data successiva alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n.55, come aggiornato dal DM 147/2022, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria che non si è svolta, devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto, CP_1
secondo il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidandole CP_1
in complessivi euro 886,00, oltre spese forfettarie in misura pari al 15% e accessori di legge, oltre rimborso contributo unificato se dovuto.
Così deciso in Cagliari, 04 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Annalisa Costanzo