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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 26/09/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente rel. dott. Cristina Fois Consigliere dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 221/2024 RG promossa da in persona del legale rappresentante ( domiciliata Pt_1 P.IVA_1 elettivamente presso lo studio dell'avv. DI TUCCI ROBERTO che la rappresenta e difende in forza di procura in atti, unitamente all'avv. SPIGA PAOLO attore in riassunzione CONTRO
in persona del legale rappresentante ( ) CP_1 P.IVA_2 domiciliata elettivamente presso lo studio dell'avv. LAI RINALDO che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta in riassunzione e
in persona del legale rappresentante Controparte_2
elettivamente presso lo studio dell'avv. VINCENTI P.IVA_3
MARCO che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta in riassunzione e
, , quale erede di Controparte_3 Controparte_4
, e Persona_1 CP_5 nvenuti in riassunzione contumaci All'udienza del 16/5/2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'attore in riassunzione: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello intestata, in accoglimento della domanda attrice, ed in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte: 1) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' degli importi analiticamente Pt_2 indicati nell'atto di citazione senza alcu tazione, per la Controparte_2
, del massimale di polizza oltre interessi ulteriori;
2) con vittoria di spese
[...] norari per tutti i gradi del giudizio. Nell'interesse dell' Per queste ragioni di fatto e diritto l' chiede CP_1 CP_1 che la Corte adita, r ta ogni contraria domanda e difesa ua dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione voglia: I Dichiarare la già in virtù del contratto di assicurazione di cui CP_2 CP_6
1 trattasi (polizza nr. 020/--/956000) tenuta a garantire l' CP_1 esonerandola da responsabilità a termini di polizza, senza alcuna limitazione del limite del massimale, conformemente al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, e a provvedere a corrispondere e/o rimborsare all'attrice le somme corrisposte a titolo di surroga per le prestazioni erogate e/o in corso di erogazione afferenti il sinistro di che trattasi sino alla concorrenza delle somme dovute all' II.- Dichiarare tenuta e condannare la al Pt_1 CP_2 pagamento vore del-l' delle spese di lite della c rt. CP_1
1917 c.c. per tutte le precedenti fasi del giudizio, primo grado, appello e cassazione e finanche del presente grado. III.- Dichiarare il e il CP_5
e, per esso, la erede , tenuti a Persona_1 Persona_2 corrispondere all' in persona del legale rappresentante p.t., le CP_1 somme che l' medesima fosse eventualmente tenuta a corrispondere CP_1 all' a ti roga per le causali in narrativa, nei limiti delle somme Pt_1 erogate ai soggetti da essi trasportati. IV.- Vinte le spese e il compenso professionale in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio. Nell'interesse delle Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis: CP_2
- in via principale, rigettare tutte le domande svolte dall' nell'atto di Pt_1 riassunzione, siccome inammissibili e/o infondate;
- in subordine, contenere la condanna della concludente nei limiti delle somme ritenute di giustizia sulla scorta delle superiori eccezioni e, in ogni caso, condannare Controparte_4
(n.q. di erede di ) e a m
[...] Persona_1 CP_5 indenne la concludente da qualsiasi pronuncia pregiudizievole emessa nei suoi confronti all'esito del presente giudizio. Con espressa riserva di integrare e/o modificare le suddette conclusioni all'esito della verifica della costituzione delle altre parti in causa e delle domande da esse svolte. In ogni caso con vittoria di spese. Svolgimento del processo L' convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Sassari, Pt_1 CP_3
, , l' e la
[...] CP_5 Persona_1 CP_1 CP_6
) per il rimborso, ex art. 1916 c.c., delle prestazioni erogate Controparte_2
a favore dei lavoratori infortunati e dei familiari superstiti di quelli deceduti nel sinistro stradale verificatosi il 6.12.1997 sulla SS 131 direzione Sassari-Porto Torres. In particolare, l' allegò che: Pt_1
- in data 6.12.1997 alcune guardie giurate della Vigilanza Executive s.c.r.l., mentre stavano percorrendo la S.S. 131 in direzione di Porto Torres a bordo di un'auto di servizio per recarsi al lavoro presso la Centrale Enel di Fiume Santo, si erano fermate al fine di prestare soccorso all'altezza del km. 215,700 avendo notato una vettura ferma;
- si erano fermati a bordo strada anche due pullman dell' dai quali CP_1 erano scesi diversi passeggeri;
- all'improvviso era giunto un altro veicolo ed aveva investito sia alcune delle guardie giurate che alcuni dei passeggeri dei pullman, tutti
2 lavoratori che si stavano recando al lavoro, alcuni dei quali anche deceduti;
- i due pullman erano di proprietà dell' assicurati presso CP_1 CP_6
(divenuta ) e condotti rispettivamente da Controparte_2 Per_1
e da , mentre il veicolo investitore era condotto da
[...] CP_5 oprietà di questi ed assicurato presso la Controparte_3 CP_7
[...]
- fatti era stato promosso un processo penale all'esito del quale era stata accertata sia la responsabilità del sia quella dei due CP_3 conducenti dei pullman, per questi ultimi li ente alla morte e al ferimento dei passeggeri trasportati e precisamente individuati quanto al mezzo su cui si trovavano;
- la sentenza del Tribunale penale di Sassari n. 136/1999 era stata sostanzialmente confermata in appello e la sentenza di secondo grado, n. 375/2000, era divenuta irrevocabile;
- l' aveva erogato le prestazioni di legge dovute perché i lavoratori Pt_2 avevano subito un infortunio in itinere, come da regolari denunce dei datori di lavoro e, data l'inerzia dei responsabili civili, erano dovuti in rivalsa gli importi erogati: - per l'intero e per tutti i danneggiati nei confronti del Carta, per un totale di euro 3.595.112,94; - nei limiti degli infortunati da loro trasportati nei confronti dei conducenti dei pullman, per un totale di euro 2.120.363,30 per e di euro 766.299,69 Per_1 per il per tutti i passeggeri dei ei confronti dell' e CP_5 CP_1 della sua compagnia di assicurazioni, compresi quelli per i quali era rimasto incerta l'individuazione del mezzo che li stava trasportando, per un totale di euro 3.202.301,38. Si costituì in giudizio l' eccependo la prescrizione dell'azione di surroga e CP_1 contestando, nel merito, sia l'an, per difetto di prova della sussistenza di un infortunio in itinere, sia il quantum; chiedendo, in subordine, di essere garantita dalla propria compagnia assicuratrice, , previa condanna CP_6 per mala gestio, avendo corrisposto ai danneggi ento senza prima accertare la necessità di accantonare parte del massimale per l'assicuratore sociale. Si costituì la (subentrata all' ) deducendo di Controparte_2 Controparte_8 aver versato la somma di euro 2.692.179,21, oltre spese legali, per il danno subito dai lavoratori trasportati nel pullman condotto dal , importo Per_1 superiore al massimale di polizza, pari ad euro 2.582.285,00, e di avere versato altresì la somma di euro 899.677,00, oltre ad euro 82.2778,00 per spese, per i danni subiti dai lavoratori trasportati nel pullman condotto dal
La compagnia di assicurazione si oppose all'eccezione di mala gestio e CP_5 concluse chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda;
in ogni caso, nell'ipotesi di condanna di al pagamento di quanto richiesto dall' a CP_1 Pt_1 titolo di rivalsa, chiese di non essere tenuta a prestare la garanzia per le somme dovute agli infortunati e alle vittime che viaggiavano a bordo dell'autobus condotto dal per esaurimento del massimale e di Per_1
3 ritenere operante la garanzia a favore soltanto degli aventi diritto e di coloro che con certezza avevano viaggiato sul mezzo condotto dal nei limiti del CP_5 massimale di euro 2.538.285,00, detratte le somme ersate, con compensazione delle spese. Con sentenza n. 481/2018, emessa in data 24.4.2018, il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente, rigettò la domanda. In particolare, il giudice di primo grado - ricostruiti gli eventi sulla base dell'accertamento eseguito in sede penale e considerato necessario accertare il presupposto logico giuridico dell'azione di surroga dell' e cioè l'esistenza o meno di un Pt_1 infortunio in itinere - ritenne abnorme il rtamento dei lavoratori rimasti feriti o deceduti per avere imprudentemente scelto di scendere dai mezzi in cui viaggiavano sostando o percorrendo un tratto di strada a traffico veloce e, quindi, mettendosi in pericolo, senza che vi fosse necessità di dare soccorso agli occupanti del veicolo incidentato, e rigettò, pertanto, la domanda dell' Pt_1 sul presupposto dell'interruzione del nesso causale tra l'attività lavorativa e l'evento occorso a causa del comportamento imprudente tenuto dagli stessi lavoratori, regolando secondo soccombenza le spese di lite. L' proponeva appello affermando l'erroneità della sentenza per avere Pt_1 valutato la sussistenza dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni Pt_1 pur essendo tale accertamento precluso nell'ambito dell'esercizio dell'azione di surrogazione. Si costituivano in giudizio , e CP_1 Controparte_2 Persona_1 CP_3
resistendo all'app ni
[...] formulate nel giudizio di primo grado. Il pur regolarmente citato, CP_5 rimaneva contumace. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 167/2020, emessa in data 5.6.2020, in accoglimento dell'appello proposto dall' ed in totale riforma della sentenza del giudice di primo grado: Pt_2
- a a l'azione di surrogazione e, conseguentemente, condannava al pagamento in favore dell' in solido tra loro, nei limiti e fino alla Pt_1 concorrenza dei seguenti i , per euro 3.502.329,14, Controparte_3
l' per euro 3.202.301,38, , nei limiti del massimale, per CP_1 Controparte_2 euro 766.299,69, per euro 2.120.363,30 e per Persona_1 CP_5 euro 766.299,69, con interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condannava gli appellati in solido alla rifusione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio nei confronti dell' . Pt_2
In particolare, il giudice di appello riteneva che “non poteva essere posta in discussione l'efficacia ed il contenuto del rapporto assicurativo (di carattere pubblicistico) e, quindi, il diritto dei lavoratori infortunati ovvero degli eredi delle vittime del sinistro a conseguire le prestazioni previdenziali, essendo preclusa al primo giudice ogni valutazione sulla sussistenza o meno dell'infortunio in itinere” e che il tribunale poteva solo valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di surroga e cioè titolarità in capo ai lavoratori di un credito risarcitorio, pagamento degli indennizzi e volontà di surroga manifestata dall' ; tutti presenti nel caso di specie. Pt_2
4 L' ha proposto ricorso in cassazione, articolato in quattro motivi, cui ha CP_1 resistito l' in relazione al solo primo motivo, aderendo, invece, Pt_2 all'accogli el secondo e nulla osservando sul terzo e sul quarto. La Suprema Corte, con ordinanza n. 6716/2024, emessa in data 13.3.2024, ha respinto il primo motivo ed accolto gli altri tre, cassando di conseguenza la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinviando la causa a questa corte di merito in diversa composizione. In particolare, il giudice di legittimità ha ritenuto infondato, seppur con una parziale correzione delle argomentazioni della sentenza impugnata, il primo motivo di censura, con cui l' ha contestato la decisione di appello in CP_1 relazione alla affermata sussistenza di un infortunio in intinere, eccependo che, in realtà, era precluso al giudice di merito verificare l'efficacia ed il contenuto del rapporto assicurativo, come fatto dalla corte di appello, e che, pertanto, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, era da escludere la sussistenza di un infortunio in intinere. La cassazione ha, invece, ritenuto che
“nel caso di specie, l'infortunio occorso non solo poteva e doveva essere oggetto di esame da parte del giudice di merito, come peraltro aveva fatto il giudice di primo grado, ma, contrariamente a quanto da quest'ultimo ritenuto, avrebbe dovuto essere ritenuto infortunio in itinere: sia perché non è risultato accertata in fatto alcuna deviazione dal tragitto;
sia perché la prestazione di soccorso (cioè l'esecuzione di una attività, che era sì estranea all'attività lavorativa strettamente intesa, ma pur sempre posta in essere nelle fasi correlate a quella, estrinsecazione di doveri minimali di solidarietà umana (art. 2 Cost.) e, in ogni caso, di natura tale che la sua omissione avrebbe potuto assumere financo rilevanza penale (art. 593 c.p.) in alcun modo integra il rischio elettivo che esclude l'occasione di lavoro”. Conseguentemente, pur per motivazioni parzialmente difformi, la sentenza di appello è stata confermata in punto di accoglimento della domanda surrogatoria proposta dall' Pt_1
(“…tuttavia, ha errato la corte territoriale quando ha affermato che < poteva essere posta in discussione l'efficacia ed il contenuto del rapporto assicurativo (di carattere pubblicistico) e, quindi, il diritto dei lavoratori infortunati ovvero degli eredi delle vittime del sinistro a conseguire le prestazioni previdenziali, essendo preclusa al primo giudice ogni valutazione sulla sussistenza o meno dell'infortunio in itinere>>. Invero, il petitum della domanda proposta dall' era, dunque, rappresentato dal rimborso del costo Pt_1 dell'infortunio, mentre sa petendi si fondava sul fatto illecito commesso dai terzi estranei al rapporto assicurativo che determinava una successione a titolo particolare nel diritto di credito dei danneggiati nei confronti dei responsabili civili. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale al primo giudice non era affatto preclusa ogni valutazione sulla sussistenza o meno dell'infortunio in itinere, poiché oggetto dell'indagine da svolgere era la correttezza o meno del pagamento eseguito e per il quale si agiva ora in surrogazione. Tanto non implica, peraltro, la cassazione della gravata sentenza in parte qua, poiché il suo dispositivo risulta comunque, in
5 relazione alla censura in esame, conforme a diritto”: vedi ordinanza n. 6716 pag. 11). La Corte di legittimità ha invece accolto gli altri tre motivi proposti dall' CP_1 cassando in relazione agli stessi la sentenza impugnata, riguardanti rispettivamente:
- il diritto dell' di essere tenuta integralmente indenne dalla domanda CP_1 proposta dall' nei suoi confronti, cassando la sentenza impugnata Pt_1
“nella parte i n cui è stata esclusa la condanna dell'assicuratore del responsabile civile, che incautamente ha corrisposto l'intero massimale senza sincerarsi, come era suo onere, della mancata erogazione di somme a fronte del medesimo sinistro ad opera dell'assicuratore sociale”;
- l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna alle spese ex art. 1917 c.c., formulata dall' nelle conclusioni rassegnate sia in primo sia in CP_1 secondo grado e non oggetto di esame da parte della corte territoriale;
- l'omessa pronuncia sulla domanda, formulata in via subordinata dall' CP_1 di dichiarare e tenuti a corrisponderle le CP_5 Persona_1 somme che av nte dovuto corrispondere all' a titolo di surroga e non oggetto di esame da parte della corte Pt_1 territoriale. L' ha riassunto la causa davanti alla sezione distaccata di Sassari della Pt_1
Corte di appello di Cagliari formulando le conclusioni sopra riportate e chiedendo il pagamento integrale delle somme liquidate senza il limite del massimale nei confronti dell'assicurazione, in applicazione dei principi di diritto espressi dalla Corte di cassazione. Si è costituita l' formulando le conclusioni sopra riportate e chiedendo CP_1 anch'essa l'appli e dei principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione, precisando, in particolare, che la sua responsabilità “in relazione alla quale la
è tenuta a garantirla anche oltre il limite del massimale dovrebbe CP_2 essere limitata alla somma di euro 3.202.301,38 (vds. atto di citazione Pt_1
“… condannando i medesimi i solido a corrispondergli la somma per qua ragione dovuta e segnatamente euro 3.202.301,38 l'
[...]
”). Controparte_9
Si è costituita la eccependo in via preliminare la nullità Controparte_2 dell'atto introduttivo del giudizio, perchè “composto dalla mera riproduzione integrale dei tre atti introduttivi dei tre precedenti gradi di giudizio, raccordati tra loro, di volta in volta, da poche righe esplicative circa l'esito dei giudizi medesimi” e, quindi, per violazione del principio di autosufficienza dell'atto, e rilevando, sempre in via preliminare, che il ricorso per cassazione era stato proposto dall' e non dall' la quale, pertanto, non poteva ora CP_1 Pt_1 avvantaggiarsi della pronuncia di legittimità, considerato anche che l' mai Pt_1 aveva chiesto la condanna di ultra massimale per pretesa ma tio. CP_2
La compagnia assicurativa ha contestato le domande proposte dall' nel Pt_1 presente giudizio anche nel merito, formulando le conclusioni sopra rip .
6 , , quale erede di , e Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
regolarmente convenuti, non si sono costituiti e ne è stata CP_5 ontumacia. La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione A) Delle eccezioni pregiudiziali formulate da . Controparte_2
Vanno innanzi tutto disattese, nei limiti di seg ezioni preliminari formulate da di nullità dell'atto di citazione CP_2 introduttivo del presente giu zione del principio di autosufficienza avendo l' semplicemente riportato in via integrale gli atti introduttivi dei Pt_2 giudizi precedenti senza alcuna ulteriore sostanziale argomentazione, e di inammissibilità delle domande avanzate dall' dato che quest'ultima non ha Pt_1 proposto il ricorso per cassazione e non omandato la condanna ultra massimale per mala gestio della assicurazione. Orbene, quanto alla prima eccezione, è sufficiente richiamare l'orientamento costante della Suprema Corte in ordine al contenuto dell'atto di riassunzione della causa ex art. 392 cpc e secondo cui “La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato, sicché non deve ritenersi imposta, per la validità dell'atto di riassunzione, l'adozione della medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello” (cfr da ultimo Cass. n. 37200/22; e ancora Cass. n. 3883/17: “L'atto di riassunzione del procedimento dinanzi al giudice del rinvio deve soltanto esplicitare la volontà di ottenere la pronuncia di merito favorevole, atteso che l'accertamento fattuale derivante dalla sentenza di cassazione riguarda i poteri del giudice di rinvio, non la domanda giudiziale, che si forma e si definisce esclusivamente nel giudizio di primo grado, e che in sede di rinvio non sono ammissibili domande nuove (già precluse in appello), mentre sono consentite - e dunque non imposte quoad validitatem relativamente all'atto di riassunzione
- le sole conclusioni diverse eventualmente necessitate dalla sentenza di cassazione (art. 394, comma 3, c.p.c.)”). Inoltre, la Suprema Corte ha avuto, altresì, modo di chiarire (cfr Cass. n. 12065/24) che “In tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione”, posto che (vedi Cass. n. 8773/22) “nel giudizio di rinvio, riassunto dopo la cassazione d'una sentenza d'appello, le parti mantengono le stesse posizioni rivestite nel primo giudizio di appello. Esse
7 quindi non sono obbligate a riproporre le impugnazioni principali o incidentali già proposte (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 14306 del 20/06/2007, Rv. 598076 - 01; Sez. L, Sentenza n. 9808 del 09/10/1997, Rv. 508666 - 01). Il giudice di rinvio, infatti, è tenuto a riesaminare sempre e comunque tutte le impugnazioni già proposte, persino nel caso in cui l'originario appellante resti contumace nel giudizio di rinvio (Sez. 1, Sentenza n. 4276 del 05/07/1980, Rv. 408140 - 01)”. Pertanto, a nulla rileva che il ricorso in cassazione sia stato proposto dall' CP_1 anziché dall' e che solo l' abbia riassunto il giudizio, posto che, in Pt_1 Pt_2 ogni caso, be hanno o conformemente alle precedenti fasi di merito, riformulando le rispettive domande, su cui pertanto questa corte, fatto salvo quanto ormai deciso in via definitiva perché coperto dal giudicato interno, deve pronunciarsi nel merito, in conformità, peraltro, al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
B) Del diritto dell a percepire l'integrale ristoro dei danni anche Pt_1 dalla e di ad essere tenuta integralmente indenne CP_2 CP_1 dalla pro dall' nei suoi confronti. Pt_1
Tanto premesso, giova preliminarmente rilevare che, nel giudizio di appello, l' concludeva per l'integrale riforma della sentenza di rigetto emessa in Pt_1 grado, riproponendo tutte le domande avanzate nel giudizio di primo grado, tra cui anche quella nei confronti della assicuratrice per la CP_2 responsabilità civile di entrambi i pullman, per il to diretto ex artt. 28 legge n. 990/1969 e 142 d.l.vo n. 209/2005, unitamente all' proprietaria CP_1 di entrambi i mezzi, dell'importo complessivo di euro 3.20 ,38, pari al totale costo sopportato per tutti i lavoratori scesi dai pullman e senza alcun limite del massimale. A sua volta, l' concludeva nel modo seguente: “ … 1) CP_1 in via principale, rigettare l'appello proposto confermando la sentenza di primo grado;
2) in subordine, ove venissero accertati profili di responsabilità dell' CP_1
nel sinistro in narrativa, dichiarare la società , in virtù del
[...] Controparte_8 tratto di assicurazione di cui trattasi ten l' , CP_1 esonerandola da responsabilità a termini di polizza, provvedendo a corrispondere e/o rimborsare all'attrice le somme eventualmente corrisposte a titolo di surroga per le prestazioni erogate e/o in corso di erogazione afferenti il sinistro di che trattasi, nonché al pagamento delle spese di lite della convenuta ex art. 1917 c.c.; 3) in ulteriore subordine, ove venissero accertati profili di responsabilità dell' nel sinistro in narrativa e mala gestio dell' CP_1 [...]
, dichi medesima tenuta a garantire l' CP_8 CP_6 CP_1 esonerandola da responsabilità e provvedendo a corrispondere e/o all'attrice le somme eventualmente corrisposte a titolo di surroga per le prestazioni erogate e/o in corso di erogazione afferenti il sinistro di che trattasi, nonché al pagamento delle spese di lite della convenuta ex art. 1917 c.c.; 4) in ulteriore subordine dichiarare e tenuti a corrispondere CP_5 Persona_1 all' in perso ra somme che l' CP_1 CP_1 medesima dovesse eventualmente corrispondere all' a titolo di surroga per Pt_1
8 le causali in narrativa nei limiti delle somme connesse ai soggetti da essi trasportate. Vinto il compenso professionale del presente grado di giudizio”. La sentenza di appello n. 167/20 riteneva innanzi tutto definitivamente provati, sulla base del giudicato penale ed anche nei confronti di , la CP_2 responsabilità del , del , del e dell' nella causazione CP_3 Per_1 CP_5 CP_1 della morte e delle i su orat ti al la nonché l'esborso da parte di della somma complessiva di euro 3.595.112,94 (“Sulla scorta Pt_1 delle menzi sentenze penali può dunque dirsi dimostrata da parte di CP_10
[. sistenza di un credito risarcitorio insorto in capo ai danneggiati persone ffese (infortunati e eredi delle vittime) per danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nel sinistro nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, del responsabile civile tutti in quella sede, condannati al pagamento di CP_1 provvisionale, nonché della compagnia di assicurazione Controparte_11
è poi la prova in atti che ha provveduto all'erog Pt_1 da inabilità temporanea, indennizzi ovvero rendita, anche ai superstiti, per un importo complessivo globale di euro € 3.595.112,94”), condannando tutti gli appellati in solido a pagare in favore dell' nei limiti e fino alla concorrenza Pt_1 dei seguenti importi, r euro 3.502.329,14, l' per Controparte_3 CP_1 euro 3.202.301,38, , nei limiti del massimale, per euro Controparte_2
766.299,69, per euro 2.120.363,30 e per euro Persona_1 CP_5
766.299,69, ali e rivalutazione monetari In particolare, per quel che qui ancora rileva, la corte di merito riteneva il
, conducente dell'auto investitrice, responsabile per tutti i danni subiti dai CP_3 lavoratori, compresi anche quelli della vigilanza e dei due conducenti Per_1
e mentre questi ultimi dei soli danni riguardanti i passeggeri t CP_5 nel mezzo da loro condotto e per i quali era stata possibile tale identificazione, e l' di quelli relativi a “tutti i lavoratori infortunati o vittime, compresi quelli CP_1 per i quali, nel giudizio penale, non è stato accertato in quale dei due pullman avessero viaggiato, restando tuttavia provato che essi fossero trasportati sui mezzi e si stessero recando a lavoro”. Quanto alla domanda svolta nei confronti della , la corte di Controparte_2 merito l'accoglieva nei limiti dei danni riconosciuti in favore dei lavoratori trasportati nel pullman condotto dal pari ad euro 766.299,69 e nei CP_5 limiti del massimale, posto che, quanto ai trasportati del pullman condotto dal
, riteneva che, avendo l'assicurazione dimostrato di avere versato a Per_1 gli aventi diritto trasportati su tale mezzo la somma complessiva di euro 2.692.179,21, oltre alle spese legali di euro 193.024,80, superiore al massimale di polizza di euro 2.582.285,00, la società andava esente dal pagamento della somma di euro 2.120.363,30 pari al totale complessivo delle prestazioni erogate ai passeggeri dell'autobus condotto dal . Per_1
Inoltre, la corte di merito riteneva le non tenuta al pagamento degli CP_2
“importi richiesti da per le presta ate a favore di tutti i lavoratori Pt_1 rimasti feriti nel sinistro ma rispetto ai quali non era stato accertato in quale autobus viaggiassero e per i quali il costo complessivo delle prestazioni era stato pari ad euro 315.638,39”, in difetto di prova del loro trasporto sul
9 pullman condotto dal per il quale solo non era stato esaurito il CP_5 massimale di polizza. Infine, il giudice di appello escludeva la sussistenza di una ipotesi di mala gestio “in ragione del fatto che non è comprovato alcun comportamento dell'assicurazione contrario a correttezza e buona fede nella gestione dei risarcimenti agli aventi diritto, non essendovi stato neppure ritardo ingiustificato nel disporre verso i danneggiati il ristoro dei danni che, nei limiti del massimale (e proporzionalmente per quanto riguarda l'autobus tg CA 619765), è stato adempiuto all'esito del giudizio penale occorso per acclarare gli accadimenti obiettivamente complessi e individuare le singole responsabilità. Né la mala gestio può trovare fondamento nella violazione dell'informazione ex art. 28, 3 e 4 comma legge 24/12/69 n.990, posto che le ragioni della surrogazione non prevalgono su quelle dei danneggiati come chiarito da Corte Costituzionale sent. n. 356/91 ciò escludendo l'esistenza di un pregiudizio nell'intervenuto ristoro dei danni alle vittime o alle persone lese aventi diritto e al più comportando la violazione dell'art. 28 cit., come già rilevato, una questione di indebito a danno della stessa compagnia comunque tenuta, in riferimento alle posizioni di , e Controparte_12 CP_13
viaggianti nell'autobus tg CA 473067 condotto dal al CP_14 CP_5 versamento a favore dell' e nei limiti del massimale della somma sopra Pt_1 indicata di € 766.299,69 la dovendo comunque versare per l'autobus tg CA 619765 per intervenuto esaurimento del massimale”. Orbene, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla in punto di CP_1 mala gestio, cassando la sentenza impugnata “nella parte in cui è stata esclusa la condanna dell'assicuratore del responsabile civile, che incautamente ha corrisposto l'intero massimale senza sincerarsi, come era suo onere, della mancata erogazione di somme a fronte del medesimo sinistro ad opera dell'assicuratore sociale”, sulla base dei principi generali del “particolare settore dell'assicurazione della responsabilità civile automobilistica” e secondo cui “il debitore di una obbligazione risarcitoria, il cui creditore sia mutato per effetto di surrogazione ex art. 1916 c.c., se adempie la propria obbligazione nelle mani del danneggiato, paga male (e potrà essere costretto ad un secondo pagamento a favore del surrogante) se ha adempiuto sapendo, o potendo sapere con l'ordinaria diligenza, dell'avvenuta surrogazione: regola, quest'ultima, che non è altro se non un'applicazione peculiare del generale principio dell'effetto liberatorio del pagamento effettuato al creditore apparente (art. 1189 c.c.)”. Ad avviso dei giudici di legittimità, in applicazione di tali principi, nel caso di specie, “il pagamento operato dalla compagnia di assicurazione in favore degli aventi diritto senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 142 cod. ass. non poteva validamente liberare la medesima nei confronti dell' In altri Pt_1 termini, nel caso di specie, in assenza di dichiarazione d rte degli infortunati attestante di non aver diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie e considerato che prima dell'estinzione del diritto di credito dell'infortunato per effetto del pagamento
10 effettuato da assicurazioni si era verificata la successione a titolo CP_2 particolare dell' il versamento dell'intero massimale non ha validamente Pt_1 estinto l'obblig della compagnia assicuratrice, non trovando applicazione nella fattispecie oggetto del presente giudizio la regola dell'art. 1189 c.c. in tema di pagamento al creditore apparente, attesa la colpa del solvens nell'eseguire quest'ultimo”. Tanto premesso, come correttamente eccepito dalla convenuta in riassunzione
, non risulta, peraltro, che l' abbia mai fatto valere una Controparte_2 Pt_1 responsabilità per mala gestio nei suoi confronti, invocata esclusivamente dall'assicurata e, pertanto, - in difetto di specifica domanda (cfr Cass. n. CP_1
11319/22) - non può disporsi la condanna diretta della al pagamento CP_2 in favore dell'Istituto assicuratore dell'intera somma dovuta dal suo assicurato- responsabile civile ma, in accoglimento della domanda proposta dalla sola CP_1 la deve essere dichiarata tenuta a manlevare la sua assic Controparte_2 da ogni pretesa dovuta in favore dell' e senza alcun limite del CP_1 Pt_1 imale, oltre interessi e rivalutazione mon secondo i criteri di cui alla sentenza n. 167/2020, passata in giudicato sul punto, ed ovviamente detratto quanto già versato nelle more del giudizio. Inoltre, non si può invece escludere dalla garanzia, come eccepito dalla l'importo di euro 315.638,39 afferente le somme pagate per i CP_2
i di cui non era stato accertato in quale autobus viaggiassero per difetto di specifica censura sul punto, dal momento che, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta in riassunzione, la doglianza formulata davanti alla corte di legittimità aveva riguardo all'intera somma dovuta dall' ed in ogni CP_1 caso tale importo non veniva riconosciuto dalla corte di app roprio sul presupposto del superamento del massimale per uno dei due pullman e dell'impossibilità di stabilire su quale mezzo transitassero i danneggiati cui i relativi costi si riferivano. Una volta venuto meno nei confronti dell' tale CP_1 limite per le ragioni suddette, è del tutto irrilevante stabilire il mezzo i gli stessi erano trasportati. Infine, non ha pregio quanto dedotto da parte delle in ordine CP_2 all'invocata limitazione del danno al valore civilistico della componente patrimoniale e non a quanto complessivamente erogato dall'istituto ai danneggiati, posto che, come sostenuto dalla corte di merito con argomentazioni non oggetto di alcuna censura, “Nei singoli fascicoli prodotti dall'istituto per ognuno dei soggetti indicati è documentata la pratica amministrativa dell'infortunio, le natura e tipologia delle prestazioni previdenziali erogate dall'ente assicuratore e la certificazione del Direttore di sede sulla complessiva cifra versata ai singoli, con specifica indicazione delle voci liquidate (indennità di temporanea, acconti e ratei rendita, valore capitale della rendita: cfr. fascicoli 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56) la cui determinazione, avvenuta in base ai dati estratti dalle denunce di infortunio e dal modello 16 SA indicante il reddito posto a base del calcolo delle rendite, deve presumersi corretta (cfr. sul costo delle prestazioni previdenziali erogate e sulla
11 presunzione di legalità e congruità della entità certificata dal direttore della sede dell'Ente cfr. Cass. sez. lav. n. 2736 dell'08/02/2010), talché deve disattendersi la difesa degli appellati in cui è contestata la genericità delle voci di pregiudizio liquidate e ). Né è di ostacolo CP_1 CP_2 Per_1 all'accertamento della pretesa la argomentazione circa la non perfetta Pt_1 coincidenza tra danno e o civilistico, non essendo in questa sede Pt_1 richiesto dall' che il solo importo delle prestazioni previdenziali erogate Pt_2 ai danneggia mente inferiore rispetto al danno civilistico, in quanto nelle prestazioni erogate è presupposto soltanto il danno biologico da invalidità permanente strettamente inteso e nei limiti dei valori indennizzabili, e non anche voci di danno biologico diverse (quali il danno esistenziale, di relazione, morale etc.) o inferiori al minimo indennizzabile, mai espressamente azionate neppure autonomamente dai danneggiati in altra sede. L' aveva poi Pt_2 manifestato con varie diffide, ai terzi responsabili, di volere surroga nel rapporto risarcitorio, richiedendo, in solido ex art. 2055 c.c. a ciascuno degli odierni appellati e nella diversa misura specificata, il pagamento di quanto erogato per le sole prestazioni previdenziali (cfr. le diffide inserite in ciascuna pratica fascicolata di infortunio)”. Conseguentemente, in accoglimento della domanda proposta da - ferme CP_1 tutte le statuizioni afferenti alla accertata responsabilità degli appellati , CP_3
, e a tutte le conseguenti condanne, compresa CP_5 Per_1 CP_1 sulle spese di lite, contenute nella sentenza di appello e, quindi, a profili della sentenza non oggetto di alcuna censura ovvero di censure non accolte in sede di legittimità - va dichiarata tenuta a manlevare la sua Controparte_2 assicurata ta in favore dell' senza alcun limite del CP_1 Pt_1 massimale, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo i criteri di cui alla sentenza n. 167/2020, passata in giudicato sul punto, detratto quanto già versato nelle more del giudizio.
C) Dell'omessa pronuncia sulla domanda di condanna alle spese ex art. 1917 c.c. La Suprema Corte ha accolto anche il terzo motivo di censura proposto dall' cassando la sentenza impugnata nella parte in cui era omessa ogni CP_1 decisione sulla domanda di condanna delle alle spese di lite ex art. CP_2
1917 c.c. Sia in primo grado sia in quello di appello, l'assicurata aveva, CP_1 infatti, domandato il “pagamento delle spese di lite ex art. 1917 c.c In particolare, la Corte di legittimità ha precisato che “L'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali: (a) le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
(b) le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;
(c) le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore,
12 chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 18076 e 24409/2020, 10595/2018), le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato, e perciò l'assicurato ha diritto di ripeterle dall'assicuratore, nei limiti del massimale. Le spese di resistenza non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore. Tali spese perciò possono anche eccedere il limite del massimale, nella proporzione stabilita dall'art. 1917, comma terzo, c.c. Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, infine, non costituiscono né conseguenze del rischio assicurato, né spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c. Orbene, nel caso di specie la società sia nel giudizio di CP_1 primo grado che in quello di appello aveva chiesto la condanna delle CP_2
al pagamento delle spese di lite ex art. 1917 c.c. Senonché tale
[...] non ha formato oggetto di esame da parte della corte territoriale nella impugnata sentenza. In definitiva, la corte territoriale, violando l'art. 1917 c.c., ha omesso di pronunciarsi sulla domanda, che su detta disposizione era fondata, in quanto non ha riconosciuto a parte ricorrente la rifusione delle spese di resistenza ed ha quindi negato all'assicurato un diritto che costituisce, ex art. 1374 c.c., un effetto naturale del contratto di assicurazione della responsabilità civile”. Pertanto, in accoglimento della domanda ritualmente formulata dall' - CP_1 ferme le statuizioni di condanna alle spese di lite contenute nella sent di appello in relazione a statuizioni della sentenza non oggetto di alcuna censura ovvero di censure non accolte in sede di legittimità e cioè l'accoglimento della domanda di surrogatoria proposta da nei confronti di tutti i convenuti in Pt_1 riassunzione - la va, altresì iarata tenuta a pagare in favore CP_2 dell' le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo CP_1 sec lo scaglione di valore della causa.
D) Dell'omessa pronuncia sulla domanda, formulata in via subordinata dall di dichiarare e CP_1 CP_5 Per_1
tenuti a corrisponderle le somme che essa società avesse
[...] ualmente dovuto corrispondere all' a titolo di surroga. Pt_1
La Suprema Corte ha, infine, accolto il quarto motivo di censura proposto dall' cassando la sentenza nella parte in cui “la corte territoriale, violando CP_1 le disposizioni denunciate, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda, che su dette disposizioni era fondata, in quanto non ha valutato se il e il CP_5
fossero per tale titolo tenuti a corrispondere ad le somme che Per_1 CP_1 er capitale, interessi e spese legali) deve corrispo all' per le Pt_1 causali in narrativa e non ha condannato i predetti al pagamento delle spese di giudizio”.
13 In particolare, la corte di legittimità ha precisato che “Nel solco tracciato da consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n 36902/2022, n. 24802/2008, n. 17763/2005 en. 856/1982) va qui preliminarmente ribadito il principio in forza del quale, nell'obbligazione solidale da fatto illecito, l'onere di ciascun obbligato, nei rapporti interni, è proporzionato alla relativa colpa ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, comporta, con riguardo alla obbligazione risarcitoria, per i danni conseguenti ad incidente stradale, del conducente, nonché del proprietario del veicolo e del datore di lavoro del conducente, che questi ultimi due, solidalmente responsabili con il primo, a norma rispettivamente, degli articoli 2054 terzo comma e 2049 cod. civ. mentre non possono ripartire tra ciascuno di essi ed il conducente - dipendente il cennato onere (ricollegabile solo alla condotta colposa di questo) - e di conseguenza sono privi di regresso l'uno contro l'altro, possono esperire, nello stesso od in separato giudizio, azione dì rivalsa contro il conducente - dipendente, autore del fatto dannoso, per l'intera somma pagata al terzo danneggiato. Orbene, nel caso di specie la società sia nel giudizio di primo CP_1 grado che in quello di appello aveva chiesto in via subordinata la condanna dei dipendenti e a corrisponderle le somme che essa fosse stata CP_5 Per_1 eventualmente tenuta a corrispondere all' (a titolo di surroga per le causali Pt_1 indicate in narrativa e nei limiti delle somme connesse ai soggetti da essi trasportati) e a rifonderle le spese processuali. Tale domanda era connessa alla responsabilità di per il danno arrecato dai propri dipendenti nell'esercizio CP_1 dell'attività lavor prestata in suo favore;
alla circostanza che l'azione di surroga, proposta dall' , era fondata sull'infortunio in itinere ed al fatto Pt_2 che nelle sentenze pe ndanna l'evento era stato imputato alla condotta colposa dei predetti dipendenti. Senonché tale domanda non ha formato oggetto di esame da parte della corte territoriale nella impugnata sentenza”. Orbene, nella sentenza di appello, ormai definitiva sul punto, è stata affermata la responsabilità dei due conducenti degli autobus, e Per_1 CP_5
“ciascuno dei soli danni riguardanti i passeggeri trasportati nel mezzo condotto”, per un totale, in solido con gli altri responsabili, di euro 2.120.363,30 in capo al e di euro 766.299,69 in capo al Per_1 CP_5
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dall' trattandosi di CP_1 danni arrecati colposamente dai propri dipendenti nell'esercizio dell'attività lavorativa prestata in suo favore e conseguenti ad un infortunio in itinere,
, in persona dell'erede , e vanno dichiarati tenuti a Per_1 CP_4 CP_5 pagare in favore di quanto eventualmente versato all' per il titolo di CP_1 Pt_1 cui è causa e nei li elle somme imputabili a ciascun c ente nonché a rifondere le spese del giudizio.
Ferme le statuizioni contenute nella sentenza di appello sulle spese di lite poste a carico in solido di tutti gli appellati soccombenti ed in favore di in Pt_1 relazione ad entrambi i gradi di giudizio, connesse a profili della decisione non oggetto di alcuna censura o confermati in sede di legittimità (in specie, accoglimento della domanda di surroga proposta da nei confronti di tutte Pt_1
14 le parti appellate), le spese di lite del giudizio di legittimità e del presente grado di giudizio, nei rapporti tra e le altre parti vanno interamente Pt_1 compensate, mentre per tutti i gr i giudizio vanno poste a carico di e nei rapporti con e liquidate come da CP_2 CP_5 Per_1 CP_1 dispositivo secondo il minimo dello scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: in accoglimento della domanda proposta da e ferme tutte le statuizioni CP_1 afferenti alla accertata responsabilità degli a ti , , CP_3 CP_5 Per_1
e alle relative condanne contenute nella sentenza di appello, dichiara: CP_1
- la tenuta a manlevare la sua assicurata da ogni Controparte_2 CP_1 pretesa dovuta in favore dell' senza alcun limite del massimale, oltre Pt_1 interessi e rivalutazione mon secondo i criteri di cui alla sentenza n. 167/2020 e salvo quanto già versato nelle more del giudizio dalla compagnia di assicurazione;
- , in persona dell'erede , e Persona_1 Controparte_4 CP_5 pagare in favore di e v
[...] CP_1 all' per il titolo di cui è causa e nei limiti delle somme imputabili a Pt_1 ciascuno;
ferme le statuizioni contenute nella sentenza di appello sulle spese di lite poste a carico in solido di tutti gli appellati ed in favore di in relazione ad Pt_1 entrambi i primi due gradi di giudizio, compensa le spes ite tra e le Pt_1 altre parti in relazione al giudizio di legittimità e di rinvio;
condanna , e , in persona della Controparte_2 CP_5 Persona_1 sua erede , a rifondere in favore di le spese di lite di tutti i gradi CP_4 CP_1 di giudizio a in euro 24.668,00 per i o grado, euro 22.102,00 per il secondo grado e per il giudizio di rinvio ed euro 11.835,00 per il giudizio di legittimità, oltre 15% spese generali e accessori di legge. Così deciso in Sassari, 19/9/2025
Il Presidente est. Dott. Cinzia Caleffi
15
in persona del legale rappresentante ( ) CP_1 P.IVA_2 domiciliata elettivamente presso lo studio dell'avv. LAI RINALDO che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta in riassunzione e
in persona del legale rappresentante Controparte_2
elettivamente presso lo studio dell'avv. VINCENTI P.IVA_3
MARCO che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta in riassunzione e
, , quale erede di Controparte_3 Controparte_4
, e Persona_1 CP_5 nvenuti in riassunzione contumaci All'udienza del 16/5/2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'attore in riassunzione: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello intestata, in accoglimento della domanda attrice, ed in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte: 1) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' degli importi analiticamente Pt_2 indicati nell'atto di citazione senza alcu tazione, per la Controparte_2
, del massimale di polizza oltre interessi ulteriori;
2) con vittoria di spese
[...] norari per tutti i gradi del giudizio. Nell'interesse dell' Per queste ragioni di fatto e diritto l' chiede CP_1 CP_1 che la Corte adita, r ta ogni contraria domanda e difesa ua dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione voglia: I Dichiarare la già in virtù del contratto di assicurazione di cui CP_2 CP_6
1 trattasi (polizza nr. 020/--/956000) tenuta a garantire l' CP_1 esonerandola da responsabilità a termini di polizza, senza alcuna limitazione del limite del massimale, conformemente al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, e a provvedere a corrispondere e/o rimborsare all'attrice le somme corrisposte a titolo di surroga per le prestazioni erogate e/o in corso di erogazione afferenti il sinistro di che trattasi sino alla concorrenza delle somme dovute all' II.- Dichiarare tenuta e condannare la al Pt_1 CP_2 pagamento vore del-l' delle spese di lite della c rt. CP_1
1917 c.c. per tutte le precedenti fasi del giudizio, primo grado, appello e cassazione e finanche del presente grado. III.- Dichiarare il e il CP_5
e, per esso, la erede , tenuti a Persona_1 Persona_2 corrispondere all' in persona del legale rappresentante p.t., le CP_1 somme che l' medesima fosse eventualmente tenuta a corrispondere CP_1 all' a ti roga per le causali in narrativa, nei limiti delle somme Pt_1 erogate ai soggetti da essi trasportati. IV.- Vinte le spese e il compenso professionale in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio. Nell'interesse delle Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis: CP_2
- in via principale, rigettare tutte le domande svolte dall' nell'atto di Pt_1 riassunzione, siccome inammissibili e/o infondate;
- in subordine, contenere la condanna della concludente nei limiti delle somme ritenute di giustizia sulla scorta delle superiori eccezioni e, in ogni caso, condannare Controparte_4
(n.q. di erede di ) e a m
[...] Persona_1 CP_5 indenne la concludente da qualsiasi pronuncia pregiudizievole emessa nei suoi confronti all'esito del presente giudizio. Con espressa riserva di integrare e/o modificare le suddette conclusioni all'esito della verifica della costituzione delle altre parti in causa e delle domande da esse svolte. In ogni caso con vittoria di spese. Svolgimento del processo L' convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Sassari, Pt_1 CP_3
, , l' e la
[...] CP_5 Persona_1 CP_1 CP_6
) per il rimborso, ex art. 1916 c.c., delle prestazioni erogate Controparte_2
a favore dei lavoratori infortunati e dei familiari superstiti di quelli deceduti nel sinistro stradale verificatosi il 6.12.1997 sulla SS 131 direzione Sassari-Porto Torres. In particolare, l' allegò che: Pt_1
- in data 6.12.1997 alcune guardie giurate della Vigilanza Executive s.c.r.l., mentre stavano percorrendo la S.S. 131 in direzione di Porto Torres a bordo di un'auto di servizio per recarsi al lavoro presso la Centrale Enel di Fiume Santo, si erano fermate al fine di prestare soccorso all'altezza del km. 215,700 avendo notato una vettura ferma;
- si erano fermati a bordo strada anche due pullman dell' dai quali CP_1 erano scesi diversi passeggeri;
- all'improvviso era giunto un altro veicolo ed aveva investito sia alcune delle guardie giurate che alcuni dei passeggeri dei pullman, tutti
2 lavoratori che si stavano recando al lavoro, alcuni dei quali anche deceduti;
- i due pullman erano di proprietà dell' assicurati presso CP_1 CP_6
(divenuta ) e condotti rispettivamente da Controparte_2 Per_1
e da , mentre il veicolo investitore era condotto da
[...] CP_5 oprietà di questi ed assicurato presso la Controparte_3 CP_7
[...]
- fatti era stato promosso un processo penale all'esito del quale era stata accertata sia la responsabilità del sia quella dei due CP_3 conducenti dei pullman, per questi ultimi li ente alla morte e al ferimento dei passeggeri trasportati e precisamente individuati quanto al mezzo su cui si trovavano;
- la sentenza del Tribunale penale di Sassari n. 136/1999 era stata sostanzialmente confermata in appello e la sentenza di secondo grado, n. 375/2000, era divenuta irrevocabile;
- l' aveva erogato le prestazioni di legge dovute perché i lavoratori Pt_2 avevano subito un infortunio in itinere, come da regolari denunce dei datori di lavoro e, data l'inerzia dei responsabili civili, erano dovuti in rivalsa gli importi erogati: - per l'intero e per tutti i danneggiati nei confronti del Carta, per un totale di euro 3.595.112,94; - nei limiti degli infortunati da loro trasportati nei confronti dei conducenti dei pullman, per un totale di euro 2.120.363,30 per e di euro 766.299,69 Per_1 per il per tutti i passeggeri dei ei confronti dell' e CP_5 CP_1 della sua compagnia di assicurazioni, compresi quelli per i quali era rimasto incerta l'individuazione del mezzo che li stava trasportando, per un totale di euro 3.202.301,38. Si costituì in giudizio l' eccependo la prescrizione dell'azione di surroga e CP_1 contestando, nel merito, sia l'an, per difetto di prova della sussistenza di un infortunio in itinere, sia il quantum; chiedendo, in subordine, di essere garantita dalla propria compagnia assicuratrice, , previa condanna CP_6 per mala gestio, avendo corrisposto ai danneggi ento senza prima accertare la necessità di accantonare parte del massimale per l'assicuratore sociale. Si costituì la (subentrata all' ) deducendo di Controparte_2 Controparte_8 aver versato la somma di euro 2.692.179,21, oltre spese legali, per il danno subito dai lavoratori trasportati nel pullman condotto dal , importo Per_1 superiore al massimale di polizza, pari ad euro 2.582.285,00, e di avere versato altresì la somma di euro 899.677,00, oltre ad euro 82.2778,00 per spese, per i danni subiti dai lavoratori trasportati nel pullman condotto dal
La compagnia di assicurazione si oppose all'eccezione di mala gestio e CP_5 concluse chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda;
in ogni caso, nell'ipotesi di condanna di al pagamento di quanto richiesto dall' a CP_1 Pt_1 titolo di rivalsa, chiese di non essere tenuta a prestare la garanzia per le somme dovute agli infortunati e alle vittime che viaggiavano a bordo dell'autobus condotto dal per esaurimento del massimale e di Per_1
3 ritenere operante la garanzia a favore soltanto degli aventi diritto e di coloro che con certezza avevano viaggiato sul mezzo condotto dal nei limiti del CP_5 massimale di euro 2.538.285,00, detratte le somme ersate, con compensazione delle spese. Con sentenza n. 481/2018, emessa in data 24.4.2018, il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente, rigettò la domanda. In particolare, il giudice di primo grado - ricostruiti gli eventi sulla base dell'accertamento eseguito in sede penale e considerato necessario accertare il presupposto logico giuridico dell'azione di surroga dell' e cioè l'esistenza o meno di un Pt_1 infortunio in itinere - ritenne abnorme il rtamento dei lavoratori rimasti feriti o deceduti per avere imprudentemente scelto di scendere dai mezzi in cui viaggiavano sostando o percorrendo un tratto di strada a traffico veloce e, quindi, mettendosi in pericolo, senza che vi fosse necessità di dare soccorso agli occupanti del veicolo incidentato, e rigettò, pertanto, la domanda dell' Pt_1 sul presupposto dell'interruzione del nesso causale tra l'attività lavorativa e l'evento occorso a causa del comportamento imprudente tenuto dagli stessi lavoratori, regolando secondo soccombenza le spese di lite. L' proponeva appello affermando l'erroneità della sentenza per avere Pt_1 valutato la sussistenza dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni Pt_1 pur essendo tale accertamento precluso nell'ambito dell'esercizio dell'azione di surrogazione. Si costituivano in giudizio , e CP_1 Controparte_2 Persona_1 CP_3
resistendo all'app ni
[...] formulate nel giudizio di primo grado. Il pur regolarmente citato, CP_5 rimaneva contumace. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 167/2020, emessa in data 5.6.2020, in accoglimento dell'appello proposto dall' ed in totale riforma della sentenza del giudice di primo grado: Pt_2
- a a l'azione di surrogazione e, conseguentemente, condannava al pagamento in favore dell' in solido tra loro, nei limiti e fino alla Pt_1 concorrenza dei seguenti i , per euro 3.502.329,14, Controparte_3
l' per euro 3.202.301,38, , nei limiti del massimale, per CP_1 Controparte_2 euro 766.299,69, per euro 2.120.363,30 e per Persona_1 CP_5 euro 766.299,69, con interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condannava gli appellati in solido alla rifusione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio nei confronti dell' . Pt_2
In particolare, il giudice di appello riteneva che “non poteva essere posta in discussione l'efficacia ed il contenuto del rapporto assicurativo (di carattere pubblicistico) e, quindi, il diritto dei lavoratori infortunati ovvero degli eredi delle vittime del sinistro a conseguire le prestazioni previdenziali, essendo preclusa al primo giudice ogni valutazione sulla sussistenza o meno dell'infortunio in itinere” e che il tribunale poteva solo valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di surroga e cioè titolarità in capo ai lavoratori di un credito risarcitorio, pagamento degli indennizzi e volontà di surroga manifestata dall' ; tutti presenti nel caso di specie. Pt_2
4 L' ha proposto ricorso in cassazione, articolato in quattro motivi, cui ha CP_1 resistito l' in relazione al solo primo motivo, aderendo, invece, Pt_2 all'accogli el secondo e nulla osservando sul terzo e sul quarto. La Suprema Corte, con ordinanza n. 6716/2024, emessa in data 13.3.2024, ha respinto il primo motivo ed accolto gli altri tre, cassando di conseguenza la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinviando la causa a questa corte di merito in diversa composizione. In particolare, il giudice di legittimità ha ritenuto infondato, seppur con una parziale correzione delle argomentazioni della sentenza impugnata, il primo motivo di censura, con cui l' ha contestato la decisione di appello in CP_1 relazione alla affermata sussistenza di un infortunio in intinere, eccependo che, in realtà, era precluso al giudice di merito verificare l'efficacia ed il contenuto del rapporto assicurativo, come fatto dalla corte di appello, e che, pertanto, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, era da escludere la sussistenza di un infortunio in intinere. La cassazione ha, invece, ritenuto che
“nel caso di specie, l'infortunio occorso non solo poteva e doveva essere oggetto di esame da parte del giudice di merito, come peraltro aveva fatto il giudice di primo grado, ma, contrariamente a quanto da quest'ultimo ritenuto, avrebbe dovuto essere ritenuto infortunio in itinere: sia perché non è risultato accertata in fatto alcuna deviazione dal tragitto;
sia perché la prestazione di soccorso (cioè l'esecuzione di una attività, che era sì estranea all'attività lavorativa strettamente intesa, ma pur sempre posta in essere nelle fasi correlate a quella, estrinsecazione di doveri minimali di solidarietà umana (art. 2 Cost.) e, in ogni caso, di natura tale che la sua omissione avrebbe potuto assumere financo rilevanza penale (art. 593 c.p.) in alcun modo integra il rischio elettivo che esclude l'occasione di lavoro”. Conseguentemente, pur per motivazioni parzialmente difformi, la sentenza di appello è stata confermata in punto di accoglimento della domanda surrogatoria proposta dall' Pt_1
(“…tuttavia, ha errato la corte territoriale quando ha affermato che < poteva essere posta in discussione l'efficacia ed il contenuto del rapporto assicurativo (di carattere pubblicistico) e, quindi, il diritto dei lavoratori infortunati ovvero degli eredi delle vittime del sinistro a conseguire le prestazioni previdenziali, essendo preclusa al primo giudice ogni valutazione sulla sussistenza o meno dell'infortunio in itinere>>. Invero, il petitum della domanda proposta dall' era, dunque, rappresentato dal rimborso del costo Pt_1 dell'infortunio, mentre sa petendi si fondava sul fatto illecito commesso dai terzi estranei al rapporto assicurativo che determinava una successione a titolo particolare nel diritto di credito dei danneggiati nei confronti dei responsabili civili. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale al primo giudice non era affatto preclusa ogni valutazione sulla sussistenza o meno dell'infortunio in itinere, poiché oggetto dell'indagine da svolgere era la correttezza o meno del pagamento eseguito e per il quale si agiva ora in surrogazione. Tanto non implica, peraltro, la cassazione della gravata sentenza in parte qua, poiché il suo dispositivo risulta comunque, in
5 relazione alla censura in esame, conforme a diritto”: vedi ordinanza n. 6716 pag. 11). La Corte di legittimità ha invece accolto gli altri tre motivi proposti dall' CP_1 cassando in relazione agli stessi la sentenza impugnata, riguardanti rispettivamente:
- il diritto dell' di essere tenuta integralmente indenne dalla domanda CP_1 proposta dall' nei suoi confronti, cassando la sentenza impugnata Pt_1
“nella parte i n cui è stata esclusa la condanna dell'assicuratore del responsabile civile, che incautamente ha corrisposto l'intero massimale senza sincerarsi, come era suo onere, della mancata erogazione di somme a fronte del medesimo sinistro ad opera dell'assicuratore sociale”;
- l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna alle spese ex art. 1917 c.c., formulata dall' nelle conclusioni rassegnate sia in primo sia in CP_1 secondo grado e non oggetto di esame da parte della corte territoriale;
- l'omessa pronuncia sulla domanda, formulata in via subordinata dall' CP_1 di dichiarare e tenuti a corrisponderle le CP_5 Persona_1 somme che av nte dovuto corrispondere all' a titolo di surroga e non oggetto di esame da parte della corte Pt_1 territoriale. L' ha riassunto la causa davanti alla sezione distaccata di Sassari della Pt_1
Corte di appello di Cagliari formulando le conclusioni sopra riportate e chiedendo il pagamento integrale delle somme liquidate senza il limite del massimale nei confronti dell'assicurazione, in applicazione dei principi di diritto espressi dalla Corte di cassazione. Si è costituita l' formulando le conclusioni sopra riportate e chiedendo CP_1 anch'essa l'appli e dei principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione, precisando, in particolare, che la sua responsabilità “in relazione alla quale la
è tenuta a garantirla anche oltre il limite del massimale dovrebbe CP_2 essere limitata alla somma di euro 3.202.301,38 (vds. atto di citazione Pt_1
“… condannando i medesimi i solido a corrispondergli la somma per qua ragione dovuta e segnatamente euro 3.202.301,38 l'
[...]
”). Controparte_9
Si è costituita la eccependo in via preliminare la nullità Controparte_2 dell'atto introduttivo del giudizio, perchè “composto dalla mera riproduzione integrale dei tre atti introduttivi dei tre precedenti gradi di giudizio, raccordati tra loro, di volta in volta, da poche righe esplicative circa l'esito dei giudizi medesimi” e, quindi, per violazione del principio di autosufficienza dell'atto, e rilevando, sempre in via preliminare, che il ricorso per cassazione era stato proposto dall' e non dall' la quale, pertanto, non poteva ora CP_1 Pt_1 avvantaggiarsi della pronuncia di legittimità, considerato anche che l' mai Pt_1 aveva chiesto la condanna di ultra massimale per pretesa ma tio. CP_2
La compagnia assicurativa ha contestato le domande proposte dall' nel Pt_1 presente giudizio anche nel merito, formulando le conclusioni sopra rip .
6 , , quale erede di , e Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
regolarmente convenuti, non si sono costituiti e ne è stata CP_5 ontumacia. La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione A) Delle eccezioni pregiudiziali formulate da . Controparte_2
Vanno innanzi tutto disattese, nei limiti di seg ezioni preliminari formulate da di nullità dell'atto di citazione CP_2 introduttivo del presente giu zione del principio di autosufficienza avendo l' semplicemente riportato in via integrale gli atti introduttivi dei Pt_2 giudizi precedenti senza alcuna ulteriore sostanziale argomentazione, e di inammissibilità delle domande avanzate dall' dato che quest'ultima non ha Pt_1 proposto il ricorso per cassazione e non omandato la condanna ultra massimale per mala gestio della assicurazione. Orbene, quanto alla prima eccezione, è sufficiente richiamare l'orientamento costante della Suprema Corte in ordine al contenuto dell'atto di riassunzione della causa ex art. 392 cpc e secondo cui “La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato, sicché non deve ritenersi imposta, per la validità dell'atto di riassunzione, l'adozione della medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello” (cfr da ultimo Cass. n. 37200/22; e ancora Cass. n. 3883/17: “L'atto di riassunzione del procedimento dinanzi al giudice del rinvio deve soltanto esplicitare la volontà di ottenere la pronuncia di merito favorevole, atteso che l'accertamento fattuale derivante dalla sentenza di cassazione riguarda i poteri del giudice di rinvio, non la domanda giudiziale, che si forma e si definisce esclusivamente nel giudizio di primo grado, e che in sede di rinvio non sono ammissibili domande nuove (già precluse in appello), mentre sono consentite - e dunque non imposte quoad validitatem relativamente all'atto di riassunzione
- le sole conclusioni diverse eventualmente necessitate dalla sentenza di cassazione (art. 394, comma 3, c.p.c.)”). Inoltre, la Suprema Corte ha avuto, altresì, modo di chiarire (cfr Cass. n. 12065/24) che “In tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione”, posto che (vedi Cass. n. 8773/22) “nel giudizio di rinvio, riassunto dopo la cassazione d'una sentenza d'appello, le parti mantengono le stesse posizioni rivestite nel primo giudizio di appello. Esse
7 quindi non sono obbligate a riproporre le impugnazioni principali o incidentali già proposte (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 14306 del 20/06/2007, Rv. 598076 - 01; Sez. L, Sentenza n. 9808 del 09/10/1997, Rv. 508666 - 01). Il giudice di rinvio, infatti, è tenuto a riesaminare sempre e comunque tutte le impugnazioni già proposte, persino nel caso in cui l'originario appellante resti contumace nel giudizio di rinvio (Sez. 1, Sentenza n. 4276 del 05/07/1980, Rv. 408140 - 01)”. Pertanto, a nulla rileva che il ricorso in cassazione sia stato proposto dall' CP_1 anziché dall' e che solo l' abbia riassunto il giudizio, posto che, in Pt_1 Pt_2 ogni caso, be hanno o conformemente alle precedenti fasi di merito, riformulando le rispettive domande, su cui pertanto questa corte, fatto salvo quanto ormai deciso in via definitiva perché coperto dal giudicato interno, deve pronunciarsi nel merito, in conformità, peraltro, al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
B) Del diritto dell a percepire l'integrale ristoro dei danni anche Pt_1 dalla e di ad essere tenuta integralmente indenne CP_2 CP_1 dalla pro dall' nei suoi confronti. Pt_1
Tanto premesso, giova preliminarmente rilevare che, nel giudizio di appello, l' concludeva per l'integrale riforma della sentenza di rigetto emessa in Pt_1 grado, riproponendo tutte le domande avanzate nel giudizio di primo grado, tra cui anche quella nei confronti della assicuratrice per la CP_2 responsabilità civile di entrambi i pullman, per il to diretto ex artt. 28 legge n. 990/1969 e 142 d.l.vo n. 209/2005, unitamente all' proprietaria CP_1 di entrambi i mezzi, dell'importo complessivo di euro 3.20 ,38, pari al totale costo sopportato per tutti i lavoratori scesi dai pullman e senza alcun limite del massimale. A sua volta, l' concludeva nel modo seguente: “ … 1) CP_1 in via principale, rigettare l'appello proposto confermando la sentenza di primo grado;
2) in subordine, ove venissero accertati profili di responsabilità dell' CP_1
nel sinistro in narrativa, dichiarare la società , in virtù del
[...] Controparte_8 tratto di assicurazione di cui trattasi ten l' , CP_1 esonerandola da responsabilità a termini di polizza, provvedendo a corrispondere e/o rimborsare all'attrice le somme eventualmente corrisposte a titolo di surroga per le prestazioni erogate e/o in corso di erogazione afferenti il sinistro di che trattasi, nonché al pagamento delle spese di lite della convenuta ex art. 1917 c.c.; 3) in ulteriore subordine, ove venissero accertati profili di responsabilità dell' nel sinistro in narrativa e mala gestio dell' CP_1 [...]
, dichi medesima tenuta a garantire l' CP_8 CP_6 CP_1 esonerandola da responsabilità e provvedendo a corrispondere e/o all'attrice le somme eventualmente corrisposte a titolo di surroga per le prestazioni erogate e/o in corso di erogazione afferenti il sinistro di che trattasi, nonché al pagamento delle spese di lite della convenuta ex art. 1917 c.c.; 4) in ulteriore subordine dichiarare e tenuti a corrispondere CP_5 Persona_1 all' in perso ra somme che l' CP_1 CP_1 medesima dovesse eventualmente corrispondere all' a titolo di surroga per Pt_1
8 le causali in narrativa nei limiti delle somme connesse ai soggetti da essi trasportate. Vinto il compenso professionale del presente grado di giudizio”. La sentenza di appello n. 167/20 riteneva innanzi tutto definitivamente provati, sulla base del giudicato penale ed anche nei confronti di , la CP_2 responsabilità del , del , del e dell' nella causazione CP_3 Per_1 CP_5 CP_1 della morte e delle i su orat ti al la nonché l'esborso da parte di della somma complessiva di euro 3.595.112,94 (“Sulla scorta Pt_1 delle menzi sentenze penali può dunque dirsi dimostrata da parte di CP_10
[. sistenza di un credito risarcitorio insorto in capo ai danneggiati persone ffese (infortunati e eredi delle vittime) per danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nel sinistro nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, del responsabile civile tutti in quella sede, condannati al pagamento di CP_1 provvisionale, nonché della compagnia di assicurazione Controparte_11
è poi la prova in atti che ha provveduto all'erog Pt_1 da inabilità temporanea, indennizzi ovvero rendita, anche ai superstiti, per un importo complessivo globale di euro € 3.595.112,94”), condannando tutti gli appellati in solido a pagare in favore dell' nei limiti e fino alla concorrenza Pt_1 dei seguenti importi, r euro 3.502.329,14, l' per Controparte_3 CP_1 euro 3.202.301,38, , nei limiti del massimale, per euro Controparte_2
766.299,69, per euro 2.120.363,30 e per euro Persona_1 CP_5
766.299,69, ali e rivalutazione monetari In particolare, per quel che qui ancora rileva, la corte di merito riteneva il
, conducente dell'auto investitrice, responsabile per tutti i danni subiti dai CP_3 lavoratori, compresi anche quelli della vigilanza e dei due conducenti Per_1
e mentre questi ultimi dei soli danni riguardanti i passeggeri t CP_5 nel mezzo da loro condotto e per i quali era stata possibile tale identificazione, e l' di quelli relativi a “tutti i lavoratori infortunati o vittime, compresi quelli CP_1 per i quali, nel giudizio penale, non è stato accertato in quale dei due pullman avessero viaggiato, restando tuttavia provato che essi fossero trasportati sui mezzi e si stessero recando a lavoro”. Quanto alla domanda svolta nei confronti della , la corte di Controparte_2 merito l'accoglieva nei limiti dei danni riconosciuti in favore dei lavoratori trasportati nel pullman condotto dal pari ad euro 766.299,69 e nei CP_5 limiti del massimale, posto che, quanto ai trasportati del pullman condotto dal
, riteneva che, avendo l'assicurazione dimostrato di avere versato a Per_1 gli aventi diritto trasportati su tale mezzo la somma complessiva di euro 2.692.179,21, oltre alle spese legali di euro 193.024,80, superiore al massimale di polizza di euro 2.582.285,00, la società andava esente dal pagamento della somma di euro 2.120.363,30 pari al totale complessivo delle prestazioni erogate ai passeggeri dell'autobus condotto dal . Per_1
Inoltre, la corte di merito riteneva le non tenuta al pagamento degli CP_2
“importi richiesti da per le presta ate a favore di tutti i lavoratori Pt_1 rimasti feriti nel sinistro ma rispetto ai quali non era stato accertato in quale autobus viaggiassero e per i quali il costo complessivo delle prestazioni era stato pari ad euro 315.638,39”, in difetto di prova del loro trasporto sul
9 pullman condotto dal per il quale solo non era stato esaurito il CP_5 massimale di polizza. Infine, il giudice di appello escludeva la sussistenza di una ipotesi di mala gestio “in ragione del fatto che non è comprovato alcun comportamento dell'assicurazione contrario a correttezza e buona fede nella gestione dei risarcimenti agli aventi diritto, non essendovi stato neppure ritardo ingiustificato nel disporre verso i danneggiati il ristoro dei danni che, nei limiti del massimale (e proporzionalmente per quanto riguarda l'autobus tg CA 619765), è stato adempiuto all'esito del giudizio penale occorso per acclarare gli accadimenti obiettivamente complessi e individuare le singole responsabilità. Né la mala gestio può trovare fondamento nella violazione dell'informazione ex art. 28, 3 e 4 comma legge 24/12/69 n.990, posto che le ragioni della surrogazione non prevalgono su quelle dei danneggiati come chiarito da Corte Costituzionale sent. n. 356/91 ciò escludendo l'esistenza di un pregiudizio nell'intervenuto ristoro dei danni alle vittime o alle persone lese aventi diritto e al più comportando la violazione dell'art. 28 cit., come già rilevato, una questione di indebito a danno della stessa compagnia comunque tenuta, in riferimento alle posizioni di , e Controparte_12 CP_13
viaggianti nell'autobus tg CA 473067 condotto dal al CP_14 CP_5 versamento a favore dell' e nei limiti del massimale della somma sopra Pt_1 indicata di € 766.299,69 la dovendo comunque versare per l'autobus tg CA 619765 per intervenuto esaurimento del massimale”. Orbene, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla in punto di CP_1 mala gestio, cassando la sentenza impugnata “nella parte in cui è stata esclusa la condanna dell'assicuratore del responsabile civile, che incautamente ha corrisposto l'intero massimale senza sincerarsi, come era suo onere, della mancata erogazione di somme a fronte del medesimo sinistro ad opera dell'assicuratore sociale”, sulla base dei principi generali del “particolare settore dell'assicurazione della responsabilità civile automobilistica” e secondo cui “il debitore di una obbligazione risarcitoria, il cui creditore sia mutato per effetto di surrogazione ex art. 1916 c.c., se adempie la propria obbligazione nelle mani del danneggiato, paga male (e potrà essere costretto ad un secondo pagamento a favore del surrogante) se ha adempiuto sapendo, o potendo sapere con l'ordinaria diligenza, dell'avvenuta surrogazione: regola, quest'ultima, che non è altro se non un'applicazione peculiare del generale principio dell'effetto liberatorio del pagamento effettuato al creditore apparente (art. 1189 c.c.)”. Ad avviso dei giudici di legittimità, in applicazione di tali principi, nel caso di specie, “il pagamento operato dalla compagnia di assicurazione in favore degli aventi diritto senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 142 cod. ass. non poteva validamente liberare la medesima nei confronti dell' In altri Pt_1 termini, nel caso di specie, in assenza di dichiarazione d rte degli infortunati attestante di non aver diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie e considerato che prima dell'estinzione del diritto di credito dell'infortunato per effetto del pagamento
10 effettuato da assicurazioni si era verificata la successione a titolo CP_2 particolare dell' il versamento dell'intero massimale non ha validamente Pt_1 estinto l'obblig della compagnia assicuratrice, non trovando applicazione nella fattispecie oggetto del presente giudizio la regola dell'art. 1189 c.c. in tema di pagamento al creditore apparente, attesa la colpa del solvens nell'eseguire quest'ultimo”. Tanto premesso, come correttamente eccepito dalla convenuta in riassunzione
, non risulta, peraltro, che l' abbia mai fatto valere una Controparte_2 Pt_1 responsabilità per mala gestio nei suoi confronti, invocata esclusivamente dall'assicurata e, pertanto, - in difetto di specifica domanda (cfr Cass. n. CP_1
11319/22) - non può disporsi la condanna diretta della al pagamento CP_2 in favore dell'Istituto assicuratore dell'intera somma dovuta dal suo assicurato- responsabile civile ma, in accoglimento della domanda proposta dalla sola CP_1 la deve essere dichiarata tenuta a manlevare la sua assic Controparte_2 da ogni pretesa dovuta in favore dell' e senza alcun limite del CP_1 Pt_1 imale, oltre interessi e rivalutazione mon secondo i criteri di cui alla sentenza n. 167/2020, passata in giudicato sul punto, ed ovviamente detratto quanto già versato nelle more del giudizio. Inoltre, non si può invece escludere dalla garanzia, come eccepito dalla l'importo di euro 315.638,39 afferente le somme pagate per i CP_2
i di cui non era stato accertato in quale autobus viaggiassero per difetto di specifica censura sul punto, dal momento che, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta in riassunzione, la doglianza formulata davanti alla corte di legittimità aveva riguardo all'intera somma dovuta dall' ed in ogni CP_1 caso tale importo non veniva riconosciuto dalla corte di app roprio sul presupposto del superamento del massimale per uno dei due pullman e dell'impossibilità di stabilire su quale mezzo transitassero i danneggiati cui i relativi costi si riferivano. Una volta venuto meno nei confronti dell' tale CP_1 limite per le ragioni suddette, è del tutto irrilevante stabilire il mezzo i gli stessi erano trasportati. Infine, non ha pregio quanto dedotto da parte delle in ordine CP_2 all'invocata limitazione del danno al valore civilistico della componente patrimoniale e non a quanto complessivamente erogato dall'istituto ai danneggiati, posto che, come sostenuto dalla corte di merito con argomentazioni non oggetto di alcuna censura, “Nei singoli fascicoli prodotti dall'istituto per ognuno dei soggetti indicati è documentata la pratica amministrativa dell'infortunio, le natura e tipologia delle prestazioni previdenziali erogate dall'ente assicuratore e la certificazione del Direttore di sede sulla complessiva cifra versata ai singoli, con specifica indicazione delle voci liquidate (indennità di temporanea, acconti e ratei rendita, valore capitale della rendita: cfr. fascicoli 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56) la cui determinazione, avvenuta in base ai dati estratti dalle denunce di infortunio e dal modello 16 SA indicante il reddito posto a base del calcolo delle rendite, deve presumersi corretta (cfr. sul costo delle prestazioni previdenziali erogate e sulla
11 presunzione di legalità e congruità della entità certificata dal direttore della sede dell'Ente cfr. Cass. sez. lav. n. 2736 dell'08/02/2010), talché deve disattendersi la difesa degli appellati in cui è contestata la genericità delle voci di pregiudizio liquidate e ). Né è di ostacolo CP_1 CP_2 Per_1 all'accertamento della pretesa la argomentazione circa la non perfetta Pt_1 coincidenza tra danno e o civilistico, non essendo in questa sede Pt_1 richiesto dall' che il solo importo delle prestazioni previdenziali erogate Pt_2 ai danneggia mente inferiore rispetto al danno civilistico, in quanto nelle prestazioni erogate è presupposto soltanto il danno biologico da invalidità permanente strettamente inteso e nei limiti dei valori indennizzabili, e non anche voci di danno biologico diverse (quali il danno esistenziale, di relazione, morale etc.) o inferiori al minimo indennizzabile, mai espressamente azionate neppure autonomamente dai danneggiati in altra sede. L' aveva poi Pt_2 manifestato con varie diffide, ai terzi responsabili, di volere surroga nel rapporto risarcitorio, richiedendo, in solido ex art. 2055 c.c. a ciascuno degli odierni appellati e nella diversa misura specificata, il pagamento di quanto erogato per le sole prestazioni previdenziali (cfr. le diffide inserite in ciascuna pratica fascicolata di infortunio)”. Conseguentemente, in accoglimento della domanda proposta da - ferme CP_1 tutte le statuizioni afferenti alla accertata responsabilità degli appellati , CP_3
, e a tutte le conseguenti condanne, compresa CP_5 Per_1 CP_1 sulle spese di lite, contenute nella sentenza di appello e, quindi, a profili della sentenza non oggetto di alcuna censura ovvero di censure non accolte in sede di legittimità - va dichiarata tenuta a manlevare la sua Controparte_2 assicurata ta in favore dell' senza alcun limite del CP_1 Pt_1 massimale, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo i criteri di cui alla sentenza n. 167/2020, passata in giudicato sul punto, detratto quanto già versato nelle more del giudizio.
C) Dell'omessa pronuncia sulla domanda di condanna alle spese ex art. 1917 c.c. La Suprema Corte ha accolto anche il terzo motivo di censura proposto dall' cassando la sentenza impugnata nella parte in cui era omessa ogni CP_1 decisione sulla domanda di condanna delle alle spese di lite ex art. CP_2
1917 c.c. Sia in primo grado sia in quello di appello, l'assicurata aveva, CP_1 infatti, domandato il “pagamento delle spese di lite ex art. 1917 c.c In particolare, la Corte di legittimità ha precisato che “L'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali: (a) le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
(b) le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;
(c) le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore,
12 chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 18076 e 24409/2020, 10595/2018), le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato, e perciò l'assicurato ha diritto di ripeterle dall'assicuratore, nei limiti del massimale. Le spese di resistenza non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore. Tali spese perciò possono anche eccedere il limite del massimale, nella proporzione stabilita dall'art. 1917, comma terzo, c.c. Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, infine, non costituiscono né conseguenze del rischio assicurato, né spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c. Orbene, nel caso di specie la società sia nel giudizio di CP_1 primo grado che in quello di appello aveva chiesto la condanna delle CP_2
al pagamento delle spese di lite ex art. 1917 c.c. Senonché tale
[...] non ha formato oggetto di esame da parte della corte territoriale nella impugnata sentenza. In definitiva, la corte territoriale, violando l'art. 1917 c.c., ha omesso di pronunciarsi sulla domanda, che su detta disposizione era fondata, in quanto non ha riconosciuto a parte ricorrente la rifusione delle spese di resistenza ed ha quindi negato all'assicurato un diritto che costituisce, ex art. 1374 c.c., un effetto naturale del contratto di assicurazione della responsabilità civile”. Pertanto, in accoglimento della domanda ritualmente formulata dall' - CP_1 ferme le statuizioni di condanna alle spese di lite contenute nella sent di appello in relazione a statuizioni della sentenza non oggetto di alcuna censura ovvero di censure non accolte in sede di legittimità e cioè l'accoglimento della domanda di surrogatoria proposta da nei confronti di tutti i convenuti in Pt_1 riassunzione - la va, altresì iarata tenuta a pagare in favore CP_2 dell' le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo CP_1 sec lo scaglione di valore della causa.
D) Dell'omessa pronuncia sulla domanda, formulata in via subordinata dall di dichiarare e CP_1 CP_5 Per_1
tenuti a corrisponderle le somme che essa società avesse
[...] ualmente dovuto corrispondere all' a titolo di surroga. Pt_1
La Suprema Corte ha, infine, accolto il quarto motivo di censura proposto dall' cassando la sentenza nella parte in cui “la corte territoriale, violando CP_1 le disposizioni denunciate, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda, che su dette disposizioni era fondata, in quanto non ha valutato se il e il CP_5
fossero per tale titolo tenuti a corrispondere ad le somme che Per_1 CP_1 er capitale, interessi e spese legali) deve corrispo all' per le Pt_1 causali in narrativa e non ha condannato i predetti al pagamento delle spese di giudizio”.
13 In particolare, la corte di legittimità ha precisato che “Nel solco tracciato da consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n 36902/2022, n. 24802/2008, n. 17763/2005 en. 856/1982) va qui preliminarmente ribadito il principio in forza del quale, nell'obbligazione solidale da fatto illecito, l'onere di ciascun obbligato, nei rapporti interni, è proporzionato alla relativa colpa ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, comporta, con riguardo alla obbligazione risarcitoria, per i danni conseguenti ad incidente stradale, del conducente, nonché del proprietario del veicolo e del datore di lavoro del conducente, che questi ultimi due, solidalmente responsabili con il primo, a norma rispettivamente, degli articoli 2054 terzo comma e 2049 cod. civ. mentre non possono ripartire tra ciascuno di essi ed il conducente - dipendente il cennato onere (ricollegabile solo alla condotta colposa di questo) - e di conseguenza sono privi di regresso l'uno contro l'altro, possono esperire, nello stesso od in separato giudizio, azione dì rivalsa contro il conducente - dipendente, autore del fatto dannoso, per l'intera somma pagata al terzo danneggiato. Orbene, nel caso di specie la società sia nel giudizio di primo CP_1 grado che in quello di appello aveva chiesto in via subordinata la condanna dei dipendenti e a corrisponderle le somme che essa fosse stata CP_5 Per_1 eventualmente tenuta a corrispondere all' (a titolo di surroga per le causali Pt_1 indicate in narrativa e nei limiti delle somme connesse ai soggetti da essi trasportati) e a rifonderle le spese processuali. Tale domanda era connessa alla responsabilità di per il danno arrecato dai propri dipendenti nell'esercizio CP_1 dell'attività lavor prestata in suo favore;
alla circostanza che l'azione di surroga, proposta dall' , era fondata sull'infortunio in itinere ed al fatto Pt_2 che nelle sentenze pe ndanna l'evento era stato imputato alla condotta colposa dei predetti dipendenti. Senonché tale domanda non ha formato oggetto di esame da parte della corte territoriale nella impugnata sentenza”. Orbene, nella sentenza di appello, ormai definitiva sul punto, è stata affermata la responsabilità dei due conducenti degli autobus, e Per_1 CP_5
“ciascuno dei soli danni riguardanti i passeggeri trasportati nel mezzo condotto”, per un totale, in solido con gli altri responsabili, di euro 2.120.363,30 in capo al e di euro 766.299,69 in capo al Per_1 CP_5
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dall' trattandosi di CP_1 danni arrecati colposamente dai propri dipendenti nell'esercizio dell'attività lavorativa prestata in suo favore e conseguenti ad un infortunio in itinere,
, in persona dell'erede , e vanno dichiarati tenuti a Per_1 CP_4 CP_5 pagare in favore di quanto eventualmente versato all' per il titolo di CP_1 Pt_1 cui è causa e nei li elle somme imputabili a ciascun c ente nonché a rifondere le spese del giudizio.
Ferme le statuizioni contenute nella sentenza di appello sulle spese di lite poste a carico in solido di tutti gli appellati soccombenti ed in favore di in Pt_1 relazione ad entrambi i gradi di giudizio, connesse a profili della decisione non oggetto di alcuna censura o confermati in sede di legittimità (in specie, accoglimento della domanda di surroga proposta da nei confronti di tutte Pt_1
14 le parti appellate), le spese di lite del giudizio di legittimità e del presente grado di giudizio, nei rapporti tra e le altre parti vanno interamente Pt_1 compensate, mentre per tutti i gr i giudizio vanno poste a carico di e nei rapporti con e liquidate come da CP_2 CP_5 Per_1 CP_1 dispositivo secondo il minimo dello scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: in accoglimento della domanda proposta da e ferme tutte le statuizioni CP_1 afferenti alla accertata responsabilità degli a ti , , CP_3 CP_5 Per_1
e alle relative condanne contenute nella sentenza di appello, dichiara: CP_1
- la tenuta a manlevare la sua assicurata da ogni Controparte_2 CP_1 pretesa dovuta in favore dell' senza alcun limite del massimale, oltre Pt_1 interessi e rivalutazione mon secondo i criteri di cui alla sentenza n. 167/2020 e salvo quanto già versato nelle more del giudizio dalla compagnia di assicurazione;
- , in persona dell'erede , e Persona_1 Controparte_4 CP_5 pagare in favore di e v
[...] CP_1 all' per il titolo di cui è causa e nei limiti delle somme imputabili a Pt_1 ciascuno;
ferme le statuizioni contenute nella sentenza di appello sulle spese di lite poste a carico in solido di tutti gli appellati ed in favore di in relazione ad Pt_1 entrambi i primi due gradi di giudizio, compensa le spes ite tra e le Pt_1 altre parti in relazione al giudizio di legittimità e di rinvio;
condanna , e , in persona della Controparte_2 CP_5 Persona_1 sua erede , a rifondere in favore di le spese di lite di tutti i gradi CP_4 CP_1 di giudizio a in euro 24.668,00 per i o grado, euro 22.102,00 per il secondo grado e per il giudizio di rinvio ed euro 11.835,00 per il giudizio di legittimità, oltre 15% spese generali e accessori di legge. Così deciso in Sassari, 19/9/2025
Il Presidente est. Dott. Cinzia Caleffi
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