Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/01/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°18257 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to al Parte_1 P.IVA_1
Corso F. Durante 133 Frattamaggiore, presso lo studio dell'Avv. Cabato Pasquale ( ) dal quale è rappresentata e difesa in vir- C.F._1 tù di procura in atti;
- APPELLANTE
E
elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Napoli alla via Kerbaker, n.91presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fioren- tino dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata in primo grado di giudizio
- APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
, nato a [...] in data [...], (C.F.: Controparte_2 [...]
), residente in [...], C.F._3
- APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da me- morie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Su- prema Corte ( Cass. Civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409).
Con atto di citazione in appello, introduttivo del presente giudizio,
[...]
[...
[...]
a proposto gravame avverso la sentenza Parte_2
n. 23546/2020, emessa dal GdP di Napoli in data 20.06.2020 (in pari data pubblicata) che accoglieva totalmente la domanda proposta da CP_1
contro e nella
[...] Controparte_2 Parte_1 qualità (compagnia di parte attrice per domanda di indennizzo diretto), al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro stradale oggetto di causa, secondo il seguente dispositivo “1) Dichiara la contumacia di;
2) Dichiara la esclusiva responsabilità Controparte_2 di nella causazione del sinistro de quo;
3) Condanna Controparte_2
in solido con la in persona del Controparte_2 Controparte_3 legale rapp.te p.t. al risarcimento dei danni in favore dell'attore che li- quida in € 4.640,34 compresa IVA, con interessi a decorrere dalla data di pubblicazione del dispositivo di sentenza sino all'effettivo soddisfo, senza capitalizzazione;
4) Condanna, altresì, in solido Controparte_2 con la in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese di giu- Controparte_3 dizio che liquida ex DM 37/18 in € 1.205,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre € 200,00 per spese da di- strarsi a favore del procuratore di parte attrice. 5) Sentenza esecutiva.”
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure per i seguenti motivi: omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità del- la domanda per violazione degli obblighi prescritti dal D.Lgs. n.209/2005; nullità della sentenza per error in procedendo e/o omessa motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia;
erronea valuta- zione delle risultanze probatorie ed errata determinazione del quantum debeatur, violazione dell' art. 2697 c.c.; vizio di motivazione in ordine all'implicito rigetto dell'istanza di CTU comparativa. Ha quindi concluso per la integrale riforma della sentenza di primo grado ed il conseguente accertamento, in via preliminare, dell'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 148 del D.Lgs n. 209/2005; nel merito per l'infondatezza della domanda attorea per mancato superamento dell'onere probatorio in ordine alla verificazione del presunto sinistro per cui è causa, insussistenza della responsabilità del conducente del veicolo convenuto, rigetto della domanda attorea e condanna dell'appellato alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado;
con la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Sia pur regolarmente citati, non si costituivano in appello CP_4
[...
e . Controparte_2
Su istanza di parte appellante il giudice provvedeva con ordinanza del 5.11.2020 a sospendere l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza.
Trattata la causa ed acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 18.10.2024 il Tribunale riservava la causa in decisione con la concessio- ne alle parti dei termini 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclu- sionali e delle eventuali repliche.
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Va dichiarata la contumacia degli appellati e Controparte_1 P_
, ritualmente citati e non costituiti nel presente giudizio.
[...]
In relazione all'appello, nei confronti di si osserva che Controparte_2 il presente giudizio, per tutto quanto in seguito motivato, contiene una pronuncia a lui favorevole;
sul punto ritiene il Tribunale che “in tema di giudizio in cassazione, ove il controricorrente eccepisca un vizio di notifica che gli abbia impedito di partecipare alle fasi di merito del processo, comunque definite con esito a lui favorevole, la mancata pro- spettazione di una concreta lesione del diritto di difesa, conseguente al vizio denunciato, esclude la necessità della rimessione della causa al primo giudice, assumendo preminente rilievo il principio di effettività nella valutazione della compromissione del diritto di difesa. (Nella spe- cie, la S.C. ha disatteso l'eccezione con la quale il controricorrente, vinci- tore e contumace nei precedenti gradi del processo, aveva chiesto la definizione del giudizio di cassazione con una pronuncia in rito mera- mente accertativa del vizio della notifica)” (cfr. Cassazione civile sez. I, 18/10/2021, n.28565).
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito riportate.
Il primo motivo di censura, relativo alla errata pronuncia adottata dal Giudice di prime cure sulla proponibilità/procedibilità della domanda, è fondato e va accolto;
in tema, è pacifico che la mancata adesione da parte del danneggiato all'invito a perizia formulatole dalla Compagnia assicurativa determini l'improponibilità della domanda per violazione dell'art. 148 del D.Lgs. 209/2005. A tanto si giunge attraverso una inter- pretazione letterale del combinato disposto degli artt. 145 e 148 D. Lgs 209/2005, nonché sulla base di quanto in seguito specificato.
La proponibilità della domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale è condizionata non solo dall'invio della richiesta di risarcimento danni ed al rispetto dello spatium deliberandi concesso dalla legge all'assicuratore, come previsto dall'art. 145 C.d.a., ma anche dall'adempimento degli obblighi di “collaborazione” imposti all'assicurato dall'art. 148 C.d.a., in quanto funzionali a consentire all'assicuratore di formulare una “congrua offerta”, idonea ad evitare la lite giudiziaria e, dunque, a soddisfare la finalità deflattiva perseguita dal legislatore.
In tema di risarcimento danni da circolazione stradale, l'art. 145 Codice Assicurazioni Private subordina la proponibilità della domanda giudizia- le di risarcimento dei danni a cose, riportati in conseguenza di sinistro stradale, al decorso del c.d. spatium deliberandi di 60 giorni a partire dal momento in cui il danneggiato abbia presentato all'impresa di assicura- zione un'istanza di risarcimento del danno a mezzo lettera raccomanda- ta con avviso di ricevimento, “avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 148”. L'art. 148, comma 3, Co.. As.. prevede a sua volta che “… il danneggiato […] non può rifiutare gli accertamenti stret- tamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui 3
al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei mo- tivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi”.
Orbene, l'art. 145 sancisce l'improponibilità della domanda giudiziale prima del decorso dei termini stabiliti (60 giorni), mentre l'art. 148 stabi- lisce l'indicato spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di con- sentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predetermi- nati ed esplicita i doveri di collaborazione del danneggiato.
In applicazione del criterio interpretativo sistematico e teleologico, la considerazione da cui partire è che le “riforme legislative intervenute in subiecta materia nel corso degli anni (..) abbiano disincentivato l'imme- diato accesso alla giustizia da parte del danneggiato, prevedendo stru- menti volti a promuovere la composizione bonaria della lite in via stra- giudiziale”. La questione è stata affrontata anche dalla Corte Costituzio- nale, la quale ha valorizzato il procedimento di liquidazione stragiudizia- le del danno, evidenziando che se da un lato vi sono prescrizioni formali imposte al danneggiato dall'altro, a vantaggio di quest'ultimo, vi è l'ob- bligo per l'assicuratore di formulare congrua e motivata offerta risarci- toria entro termini assegnati (cfr. Corte Cost. n.111/2012 nonché Cass. Civ., III, n. 4754/2016).
Tale “circolo virtuoso”, a cui sono chiaramente sottese le norme in que- stione, consente al danneggiato di ottenere prima il risarcimento, all'Assicurazione del danneggiante di controllare meglio la gestione delle vertenze ed al sistema giudiziario di alleggerire il carico di lavoro per in- dirizzarlo su questioni altamente più tecniche (oltre che complesse).
Tutto ciò può funzionare solo se l'Assicurazione del responsabile sia sempre e sin da principio resa edotta delle richieste risarcitorie, cir- costanza che può essere garantita solo se il danneggiato ponga in esse- re una condotta ispirata ai principi di correttezza e buona fede nella fase stragiudiziale della controversia, a pena di improponibilità della relativa domanda giudiziale.
Sulla questione ritiene il Tribunale che (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 20 gennaio 2022, n. 1756 ; Cass. Sez. 3, sent. n. 1829 del 2018) "la pro- cedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condi- zione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'«offerta congrua»", ciò che richiede sia "un presupposto formale", ovvero "la tra- smissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Co- dice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di «accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta»", sia "un requisito sostanziale", e ciò in quanto "la collaborazione tra dan- neggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone cor- rettezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.)" ( Cass. Sez.
3, sent. n. 1829 del 2018). Viene meno, dunque, a tale dovere di collabo- razione — subendone, come conseguenza, l'improponibilità della do-
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manda risarcitoria — il danneggiato che "si è sottratto all'ispezione" del mezzo, "attività utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e al- la formulazione di una congrua offerta risarcitoria".
Non può, quindi, dubitarsi del fatto che l'esito dell'improcedibilità della domanda — quale conseguenza del rifiuto a consentire di ispezionare (per poi periziare) il mezzo incidentato, in particolar modo quando la pre- tesa risarcitoria, come nel caso in esame, abbia ad oggetto i soli danni al veicolo — sia conforme a quell'interpretazione “teleologica” dell'art. 145 cod. assicurazioni, ancora di recente indicata come necessaria (cfr., da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 giugno 2021, n. 15445).
Se, pertanto, il danneggiato rifiuta di sottoporsi agli accertamenti ne- cessari alla valutazione del danno, il termine previsto dalla legge al fine di consentire alla compagnia assicuratrice di formulare un'offerta rima- ne ex lege sospeso e riprenderà a decorrere esclusivamente all'esito del compimento della perizia.
Nel caso di specie, la compagnia appellante ha dedotto, sin dalla com- parsa di costituzione in giudizio e nei successivi atti processuali, di aver formalmente “invitato a perizia” la danneggiata che, invece, non ha con- sentito di ispezionare il veicolo, circostanza che l'attrice in primo grado non ha mai contestato, né nella prima difesa utile, né successivamente, sì che la circostanza può ritenersi pacifica in giudizio ai sensi e per gli ef- fetti dell'art. 115 c.p.c. Invero, dalla documentazione prodotta in atti dall'appellante (certificato cronologico PRA) emerge che il veicolo pre- sunto danneggiato sia stato alienato a terzi in data antecedente all'invio della richiesta di risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice e, dunque, quando il veicolo non era più nella disponibilità materiale dell'odierna appellata. Né dalla documentazione versata in atti risulta che l'appellata abbia dimostrato l'esecuzione di lavori di riparazione dell'autoveicolo né risulta alcuna fattura per eventuali lavori.
A riguardo, ritiene il Tribunale che la mancata risposta all'invito a perizia da parte della possa qualificarsi in termini di rifiuto agli accer- CP_1 tamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose e al- la persona di cui all'art. 148 d.lgs. 209/2005; come già precisato, infatti, il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate ad una reale una conciliazione stragiudiziale.
Alla luce di tali considerazioni, la mancata adesione alla richiesta di ispe- zione del veicolo danneggiato ha determinato la sospensione del termi- ne di sessanta giorni previsto dal legislatore quale spatium deliberandi, la cui ratio è quella di consentire alla compagnia di valutare il danno e formulare un'offerta risarcitoria. La sospensione del predetto termine ha sortito, come ulteriore effetto, che il termine di sessanta giorni per la proposizione della domanda giudiziale non può ritenersi nella specie tra- scorso. Pertanto la domanda giudiziale deve essere dichiarata impropo- nibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 145-148 Co.. As. 5
In ogni caso, per il principio della effettività delle decisioni giurisdizionali ed avendo il primo giudice deciso la causa nel merito, il Tribunale intende andare oltre la detta questione preliminare e valutare nel merito la con- troversia sottoposta al suo esame.
Ed invero, come dedotto da parte appellante nel relativo motivo di ap- pello, l'operato del primo giudice nella valutazione dei fatti in relazione ai mezzi istruttori assunti nel corso del giudizio di primo grado non risulta condivisibile, in quanto la motivazione che ha condotto al convincimen- to in merito all'accoglimento della domanda non appare supportata da idonee argomentazioni logico – giuridiche oltre che fondata sulla erro- nea valutazione delle prove acquisite nel giudizio di prime cure.
Da un'attenta analisi dei documenti e del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado, questo Tribunale non ritiene dimo- strata né la dinamica del sinistro descritta in citazione né la ricostruzio- ne dei fatti e l'individuazione dei danni derivati dal sinistro per cui è cau- sa (come indicati in citazione da parte attrice).
Le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure appaiono del tutto errate, in quanto non è provata la verificazione del fatto storico dedotto da parte attrice alla luce degli scarni e fumosi elementi probatori dedotti e raccolti nel corso del giudizio di primo grado.
Ed invero, rileva questo Giudice come, nella specie, parte attrice non ha idoneamente provato non solo il verificarsi del fatto storico dedotto in causa ma anche l'esistenza dei danni di cui ha chiesto il risarcimento.
In particolare, l'unico teste escusso in primo grado non fornisce elementi probatori sufficienti ed idonei a ritenere accaduto il sinistro, in presenza di forti elementi di “sospetto” e dubbio allegati in atti da parte convenu- ta, oltre che documentati nel relativo fascicolo di primo grado ( discono- scimento del sinistro da parte del responsabile civile, veicolo alienato a terzi successivamente al dedotto sinistro per cui è causa e, pertanto, non verificabile né periziabile in corso di giudizio). Ed invero, la ricostru- zione dei fatti fornita dal teste in primo grado è generica, intrinseca- mente contraddittoria, non corroborata da elementi probatori (orali ov- vero documentali) che ne confermino la genuinità oltre che la veridicità; il teste escusso in primo grado, , si è infatti limitato a Testimone_1 raccontare quanto illustrato da parte attrice nei relativi atti, senza forni- re, nonostante dichiari di aver assistito al sinistro per cui è causa, ulte- riori e specifici elementi utili ai fini della corretta ricostruzione della di- namica del fatto storico;
in particolare, nella deposizione resa in primo grado, sono del tutto assenti elementi utili ad identificare in modo spe- cifico il luogo in cui si è verificato il sinistro, così da poter determinare con precisione la dinamica dello stesso ed individuare con esattezza l'angolo visuale del teste, al fine di verificare la veridicità dei fatti come raccontati e dedotti in causa;
il teste, sul punto, si è limitato invero a ri- ferire, in maniera pedissequa ed automatica, di aver visto l'impatto tra i due autoveicoli, senza fornire alcun elemento specifico da cui desumere 6
l'effettiva riconducibilità del sinistro descritto all'attrice piuttosto che al veicolo antagonista. Tale unica deposizione, alla luce di tali omissioni, è lacunosa oltre a non consentire un'adeguata ricostruzione dei fatti di causa, sino ad indurre chi scrive a dubitare della stessa verificazione in concreto del sinistro oggetto di lite.
Tale quadro probatorio, obiettivamente non idoneo ai sensi e per gli ef- fetti di legge, non consente di ritenere dimostrata la verificazione del si- nistro oggetto di causa, nelle modalità e nei termini descritti in citazione, né consente di ritenere esistenti i cd. danni conseguenza (nella loro cau- sazione diretta ma anche e soprattutto nel loro ammontare).
Ed invero parte attrice non ha fornito prova certa del (reale) pregiudizio economico subito dal proprio patrimonio e per cui ha chiesto il relativo risarcimento;
parte appellata, infatti, non ha provato né di aver sostenu- to le spese per la riparazione, né di aver riscosso un prezzo inferiore a quello di mercato dell'usato a causa dell'incidente e, dunque, a condizio- ni particolarmente sfavorevoli a causa del sinistro: in altri termini, l'attrice non ha adeguatamente provato la lesione al proprio patrimonio.
In tema ritiene il Tribunale (cfr. Cass n°3005 del 1990) che la richiesta di risarcimento dei danni subiti da un veicolo a seguito di un incidente stradale può essere legittimamente proposta anche da un terzo e cioè da un soggetto diverso dal reale proprietario del mezzo. In tema di risar- cimento del danno derivato dalla circolazione stradale, infatti, il deten- tore di un autoveicolo intestato ad un terzo ha legittimazione a preten- dere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo, ancorché non ne sia pro- prietario, ma deve dimostrare che tali danni abbiano inciso nella propria sfera patrimoniale;
ed invero… “l'applicazione di tale principio ai singoli casi concreti impone al giudice del merito di accertare se l'attore abbia rigorosamente dimostrato, sulla scorta di prove idonee, la esistenza a suo favore di una situazione di possesso corrispondente a quella sopra descritta, nonché l'incidenza sul suo patrimonio del danno di cui chiede il ristoro…” (cfr. Cass. n. 4003/2006). A questo fine non è sufficiente la prova dell'esistenza di un titolo che obblighi il detentore a tenere inden- ne il proprietario del veicolo, ma è anche necessario provare che in base a quel titolo l'obbligazione è stata adempiuta, sicché il proprietario del veicolo non possa pretendere d'essere ancora risarcito dal terzo dan- neggiato (cfr. Cass. n. 4003/2006).
Va, inoltre rilevato che “in tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere ma- teriale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. E' dunque tutelabile in sede risarcitoria anche la posizione di chi eserciti nei confronti dell'autovettura danneggiata in un sinistro stradale una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell'art. 1140
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c.c.” (cfr. Cass. 23.02.2006 n. 4003; 20.08.2003 n. 12215).
Ed ancora “il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, è legittimato a doman- dare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un tito- lo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia stata adempiu- ta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante” (cfr. Cass 26.12.2009 n. 22602). Infatti “nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato non è neces- sario, ai fini della legittimazione attiva, provare l'esistenza di quest'ultimo titolo, bastando la prova del danno, in quanto l'ingiustizia di questo non è necessariamente connessa alla proprietà del bene dan- neggiato, né all'esistenza di un diritto comunque tutelato erga omnes” (cfr. Cass. n. 12215/2003). Così, seppure è vero che il diritto al ri- sarcimento può spettare anche a colui il quale per circostanze contin- genti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e dal danneggiamento di questa possa risentire un pregiudizio del suo patri- monio, ciò però non basta, perché occorre anche che il soggetto non proprietario (come accaduto nel caso in esame in cui il bene risulta alie- nato a [...] prima della domanda giudiziale di risarcimento dei danni) fornisca la prova del titolo che lo obblighi a tenere indenne il proprieta- rio del veicolo ovvero fornisca la prova che in base a quel titolo l'obbligazione risarcitoria è stata adempiuta, sicché il proprietario non possa pretendere di essere ancora risarcito, come nel caso in cui - a tito- lo esemplificativo - il detentore abbia effettivamente erogato l'importo necessario per la riparazione del veicolo (cfr. Cass n. 3005 del 2009; Cass. n. 15458 del 2011).
Per quanto detto, ritiene il Tribunale che legittimato a domandare il ri- sarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessa- riamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia prov- veduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo. Nel caso però di domanda da parte del soggetto non proprietario è necessa- rio dare la prova di aver sostenuto l'onere della riparazione o, comun- que, di essere titolare di una situazione di possesso giuridicamente rile- vante che autorizzi la richiesta di pagamento dei danni.
Orbene, nel caso in esame l'indicata prova non è stata affatto fornita;
ed infatti, dalla documentazione in atti risulta che il veicolo attoreo è stato alienato a terzi prima della domanda di danni in primo grado;
alcuna do- cumentazione fiscale relativa alla riparazione del veicolo è stata deposi- tata in atti;
il veicolo è stato alienato mediante regolare atto di vendita, ma non è dato desumere se sia stato riparato o meno dopo il dedotto si- nistro (per cui è causa) ovvero se il proprietario alienante a causa dei
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danni abbia subito una decurtazione del prezzo perché il veicolo era in- cidentato.
Ne consegue che, nel caso di specie, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di prime cure, non è stata fornita adeguata prova in ordine al pregiudizio (patrimoniale) che l'evento dannoso (sinistro peraltro non provato) ha portato al patrimonio di parte appellata né prova di aver so- stenuto spese per la riparazione, o di aver riscosso un prezzo inferiore a quello di mercato dell'usato a causa dell'incidente e, dunque, a condizio- ni particolarmente sfavorevoli a causa del sinistro.
Né risulta che l'attore abbia assunto nei confronti dell'acquirente l'obbligo di eseguire le riparazioni, né altre voci di danno.
Invero, avendo la parte appellata (attrice in prime cure) rivenduto il vei- colo a terzi, il suo interesse al risarcimento dei danni risulta soggettiva- mente circoscritto al periodo di tempo in cui è rimasto proprietario, mentre vi è un altro soggetto, l'acquirente, che oggi potrebbe essere in ipotesi legittimato a richiedere il risarcimento del medesimo danno (cfr. Cass. Ord. n. 21256 del 14.10.2011).
In considerazione di quanto sin ora detto anche questo motivo di censu- ra, formulato dall'appellante, è fondato e va accolto.
Del tutto errato è anche il valore probatorio riconosciuto dal giudice di prime cure alla perizia di parte prodotta in primo grado: in conseguenza anche il terzo motivo di censura è fondato e va accolto;
sul punto è paci- fico che “la perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento (cfr. Corte appello Roma sez. I, 02/05/2023, n.3044); essa va considerata come allegazione di parte e, quindi, inadeguata ad attribuire valore probatorio: è un mero indizio proveniente da un terzo e, come tali, utilizzabile solo ove l'autore sia chiamato a deporre (cfr. Corte di Cassazione civile n°33503/2018; n°9551/2009; n°4437/1997); un simile documento è assolutamente ini- doneo a stimare ovvero a fornire prova di un danno patrimoniale.
In conseguenza di quanto sin ora argomentato, in accoglimento dell'appello, in integrale riforma della pronuncia di prima cure, la do- manda formulata da va rigettata (nel merito) in quanto Controparte_1 parte attrice non ha fornito prova certa non solo del reale accadimento del sinistro per cui è causa ma anche che il fatto illecito del terzo sia sta- to incidente nella sua sfera patrimoniale sì da apportare un danno ed in che misura (sicché il successivo proprietario, in ipotesi, potrebbe pre- tendere di essere ancora risarcito del medesimo danno).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono strettamente la soccom- benza e si liquidano come da dispositivo, d'ufficio - in assenza di nota spese - ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 (come aggiornato dal D.M. n° 147 del 13.08.2022), in relazione al valore medio dello sca- glione di riferimento sulla base del decisum (valore fino a 5.200 mila eu-
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ro), all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, rappor- tata al tenore delle difese svolte.
Da ultimo va ricordato che “l'art. 336 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 48 l. 26 novembre 1990 n. 353), disponendo che la riforma o la cassa- zione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o prov- vedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione del- le somme pagate e di ripristino della situazione precedente” (cfr. Cassa- zione civile, sez. I, 06 dicembre 2006, n. 26171).
Peraltro, “il diritto alla restituzione sorge direttamente dalla riforma del- la sentenza, che, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il tito- lo delle attribuzioni in base alla sentenza medesima, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento, e non da quello della domanda” (cfr. Corte di Appello di Na- poli del 03/06/2019, n.2995).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.23546/2020, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, così provvede
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
3. in accoglimento dell'appello e, in riforma integrale della sentenza n. 23546/2020 del Giudice di Pace di Napoli, rigetta la domanda formulata da , con conseguente condanna alla re- Controparte_1 stituzione di tutte le somme eventualmente dalla stessa percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi al tasso legale dal pagamento al saldo effettivo;
4. condanna al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1 delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in eu- ro 50,00 per spese ed euro 1.265,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
5. condanna al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 147,00 per esborsi ed in euro 1.701,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli il 26.1.2025
IL GIUDICE Dr.ssa Barbara DI TONTO
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