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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/12/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario dott.ssa Vanessa Rocchi, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro e previdenza n. 805/2024 R.G. promossa
DAL
Sig. nato a [...], il [...] - cod. fisc. - residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Montecatini Terme (PT) Via dei Colli n. 19 rappresentato e difeso, come da procura alle liti in allegato al ricorso in atti ai sensi dell'art. 83 III comma c.p.c. e art. 10 D.P.R. 123/01, dall'Avv. Chiara Scartabelli e dall'avv. Francesco Borsi, anche disgiuntamente fra loro,
- Parte ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(d'ora in poi ), in persona del Presidente e legale rapp.te in carica, dr.
[...] CP_2
rappresentata e difesa - giusta procura in calce alla memoria difensiva – dall'Avv. CP_3
EP ZZ -Parte resistente-
Oggetto: accertamento negativo dell'obbligo contributivo minimo periodo 19.02.2020-26.05.2021 per euro 7.612,33.
Conclusioni: come in atti e da verbale di udienza di discussione del 2.12.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo in oggetto depositato in data 11.10.2024 il sig. proponeva Parte_1
l'accertamento negativo alla comunicazione inerente al mancato pagamento dei contributi CP_2 minimi per il periodo dal 19.02.2020 al 26.05.2021 per l'importo di euro 7.612,33 sostenendo l'illegittimità della richiesta in quanto l'obbligo di iscrizione alla era correlato all'effettivo CP_2 svolgimento (sia pure in modo non continuativo e saltuario) della professione di geometra da parte dell'iscritto all'Albo e dall'obbligo di iscrizione alla previsto dallo statuto della stessa derivava CP_1
l'applicazione delle norme regolamentari della , che stabiliscono le condizioni per la quali era CP_2 possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte dell'iscritto all'Albo e che, nel caso di specie, non sussistevano tali presupposti in quanto, nello stesso periodo, il ricorrente, seppur iscritto all'Albo Geometri, avrebbe ricoperto le funzioni diverse di Presidente del CdA e legale rappresentante della ditta Pace Costruzioni Srl limitandosi a curare la parte contabile e amministrativa della società, come la verifica dei pagamenti e la tenuta dei rapporti con il commercialista e i consulenti fiscali, ossia attività connesse all'esercizio di qualsiasi impresa e che non implicavano l'uso di conoscenze tecniche e specialistiche relative alla figura del geometra.
Alla luce di tali motivazioni, l'odierno ricorrente concludeva affinchè “Voglia la S.V., disattesa ogni contraria istanza, accertare l'insussistenza in capo al Pace dell'obbligo di iscrizione alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri per il periodo dal 19.2.2020 - 25.5.2021 e dichiarare che l'indebito previdenziale rivendicato dalla , pari ad € 7.612,33, è nullo ed illegittimo per i CP_2 motivi esposti;
conseguentemente dichiarare che nulla il ricorrente è tenuto a versare alla a CP_1 titolo di contribuzione previdenziale per il periodo 2020-2021. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Si costituiva in giudizio la con la memoria difensiva depositata in data 24.02.2025 la quale CP_2 contestava l'infondatezza del ricorso introduttivo in oggetto e concludeva affinchè: “Voglia l'On.le
Tribunale adito: ➢ In via principale e nel merito rigettare il ricorso perché infondato (in tutto ovvero, in linea subordinata, in parte) in fatto ed in diritto per i superiori motivi e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla e la fondatezza della relativa pretesa CP_1 contributiva. ➢ In linea subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, si chiede di rideterminare il credito di e, per l'effetto, condannare CP_2 in sentenza il ricorrente al pagamento della somma indicata nell'atto impugnato ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che il Giudice dovesse ritenere equa e giusta oltre accessori. ➢ Condannare altresì il ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite.
Ora con decreto di prima comparizione del 15.10.2024 il giudice fissava l'udienza per la trattazione del merito dell'intera vicenda.
Successivamente con ordinanza del 17.06.2025 la causa veniva rinviata per l'istruttoria orale come richiesta da parte ricorrente e all'udienza del 16.09.2025 per l'escussione dei testimoni intimati sempre dall'odierno ricorrente nonché rinviata all'udienza del 2.12.2025 per discussione e decisione tant'è che, a tale udienza del 2.12.2025, la stessa è stata discussa e decisa – dopo ritiro in camera di consiglio - con sentenza e motivazione contestuale di cui si dava pubblica lettura del relativo dispositivo in assenza delle parti costituite.
IN FATTO E IN DIRITTO
Orbene il ricorso introduttivo così come proposto dal sig. appare infondato in fatto Parte_1 ed in diritto e come tale deve, pertanto, essere rigettato.
Le circostanze di fatto e la successione degli eventi così come dedotte nel ricorso introduttivo risultano circostanze pacifiche e, pertanto, risulta che il sig. aveva svolto attività di Parte_1 geometra libero professionista sino al 30.11.2014 allorquando, a seguito della cessazione della professione, provvedeva a chiudere la partita IVA e a chiedere la cancellazione dalla pur CP_2 rimanendo iscritto all'Albo Professionale. In data 13.01.2015 il ricorrente comunicava, tramite apposita autocertificazione su modello della (c.d. mod. 3/03), di non esercitare la libera CP_1 professione e di non volere essere più iscritto alla Pertanto la modificava la posizione CP_1 CP_2 del ricorrente da iscritto alla in iscritto al solo Albo a far data dal 13.01.2015 (cfr doc. 1 ricorso). CP_1 In data 19.02.2020 il veniva nominato Presidente del CdA della Costruzioni Parte_1 Pt_1
s.r.l con funzioni di mera rappresentanza legale e senza svolgimento di alcuna attività professionale di geometra, essendo ogni attività inerente all'oggetto della s.r.l delegata all'Ing. Persona_1 figlio del ricorrente e Amministratore Delegato della medesima società, con potere di firma sociale anche disgiunta dal Presidente. A seguito dell'accettazione dell'incarico di Presidente del CdA, il sig. provvedeva ad iscriversi alla Gestione Separata dell'INPS, ritenendo di non aver Parte_1 alcun obbligo - in ragione della carica rivestita - di iscriversi nuovamente alla . Il ricorrente CP_2 provvedeva al versamento contributivo connesso ai compensi percepiti tempo per tempo alla gestione separata INPS (cfr doc. 24 e doc. 25 del ricorso). Dal 26.05.2021, a seguito del pensionamento presso la , il ricorrente veniva cancellato anche dall'Albo professionale dei Geometri (cfr. doc. 2 CP_2 ricorso). Con comunicazione del 27.10.2022 la – informava Parte_2 il ricorrente che “nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta nei confronti degli iscritti al solo Albo ed a seguito dell'aggiornamento delle forniture della Camera di Commercio (…)” ed “in contrasto con l'autocertificazione di non esercizio della professione presentata a suo tempo” era emerso che negli anni 2020 e 2021 il aveva ricoperto cariche societarie che comportavano lo svolgimento Pt_1 di attività “tecnico ingegneristiche o comunque affini alla professione di geometra” con il conseguente obbligo di iscrizione d'ufficio alla cassa e versamento della contribuzione previdenziale (cfr. doc. 3). Il ricorrente contestava le conclusioni cui era pervenuto l'Ufficio Vigilanza tramite procedura on line (cfr. doc. 4) dichiarando che le cariche rivestite erano “esclusivamente cariche di rappresentanza, che non implicano lo svolgimento di attività professionale, in quanto la Società si avvale di tecnici abilitati all'espletamento di tutte le pratiche edilizie necessarie per la sua attività di costruzione, ivi compresa la direzione dei lavori presso i cantieri. Le prestazioni professionali svolte dai tecnici incaricati dalla Società risultano dalle loro fatture, registrate nella contabilità”. Confermava di non aver più svolto attività professionale come geometra dal 30.11.2014, data di cessazione ai fini IVA. Sennonchè con messaggio via pec del 18.05.2023 la ribadiva che CP_2
“l'incarico di amministratore svolto nell'ambito di una società il cui oggetto sociale prevede attività connesse con le conoscenze professionali di geometra, comporta l'iscrizione obbligatoria da parte dell'iscritto all'Albo, come previsto dall'art. 5 dello Statuto. Nella sfera di esercizio dell'attività professionale, infatti, rientrano quelle attività che – seppure non professionalmente tipiche – presentano una connessione con le conoscenze e gli studi professionali posti in atto per il conseguimento dell'abilitazione professionale. In tal senso deve essere considerata l'attività di amministratore/consigliere della società Pace costruzioni s.r.l., operante con codice Ateco 41.2 (Costruzione di edifici residenziali e non residenziali)”. Pertanto confermava l'iscrizione d'ufficio del PACE per il periodo dal 19.02.2020 al 26.05.2021 (cfr. doc. 5). Il presentava ricorso Parte_1 amministrativo in data 3.01.2024 (cfr. doc. 6) e - a sostegno della propria tesi – provvedeva ad inviare copia delle fatture emesse dai professionisti incaricati dalla Pace Costruzioni s.r.l. – a dimostrazione che l'attività societaria di carattere tecnico-ingegneristico era svolta non dal , ma dal Parte_1 figlio EP e da professionisti esterni ma tuttavia anche il ricorso amministrativo veniva respinto con conseguente iscrizione obbligatoria alla (cfr. doc. 7 e doc. 8) e richiesta dei contributi CP_2 minimi per il periodo dal 19.02.2020 al 26.05.2021 (ovvero dalla data di nomina a Presidente del Cda alla data di cancellazione dall'Albo) pari ad € 7.612,33 (cfr. doc. 9).
E', altresì, pacifico e documentato che il geom. , in costanza di iscrizione all'Albo, Parte_1 abbia rivestito il ruolo di socio, consigliere e Presidente del CdA della ditta Pace Costruzioni Srl e ciò facendo sussiste il presupposto contributivo minimo proprio come richiesto da . CP_2 Seppur, infatti, dalle risultanze istruttorie e testimoniali in atti sia emerso come il ruolo del Geom. all'interno della compagine societaria sia stato soltanto quello di gestione e mera Parte_1 rappresentanza della società in quanto ogni questione tecnica e ingegneristica sia stata svolta dal figlio di quest'ultimo, questa stessa circostanza risulta del tutto ininfluente e ingiustificata.
Per meglio specificare, la circostanza asserita dal ricorrente di non aver di fatto esercitato nello stesso periodo contributivo oggetto del presente giudizio di accertamento negativo l'attività libero professionale di geometra e, pertanto, di non dover essere iscritto all'Ente previdenziale con il conseguenziale obbligo di pagamento dei relativi contributivi risulta, di fatto, un'affermazione contra legem in quanto il Regolamento sulla Contribuzione della di previdenza, all'art. 2, dispone che: CP_1
«Tutti i soggetti tenuti all'iscrizione alla , ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 dello CP_1
Statuto, anche in assenza di produzione di reddito o di partita IVA professionali ancorché iscritti ad altra gestione previdenziale o titolari di pensione a carico della o di altro ente previdenziale, CP_1 sono obbligati al versamento dei contributi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento». L'art. 5 dello Statuto della previdenziale dispone che: «Sono obbligatoriamente iscritti alla i CP_1 CP_1 geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione». A tal proposito anche le recenti ordinanze della Corte di Cassazione statuiscono il principio giuridico secondo il quale la semplice iscrizione all'Albo è condizione sufficiente a far scattare l'obbligo d'iscrizione alla e il conseguente CP_1 pagamento dei contributi minimi dovuti anche in assenza di redditi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 10908/2025; n.5338/2025; 6796/2025; n. 3667/2025; Cass. Civ. Sez. Lav. 28188/2022; Cass. Civ. Sez. Lav., 4568/2021). L'iscrizione all'Albo professionale dei Geometri, dunque, determina l'iscrizione alla Cassa previdenziale con il relativo obbligo di pagamento dei contributi ancorché la professione non sia svolta dall'iscritto e, quindi, senza produzione di reddito.
Tutto ciò deriva anche dall'orientamento della stessa e recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 27.02.2025 n. 5195 allegata alla nota conclusiva depositata da parte ricorrente ove si legge espressamente “…Ebbene, tali assunti si mostrano contrari al più recente orientamento di questa Corte, che va qui ribadito. In particolare, a partire da Cass.4568/21 (in seguito v. tra le altre Cass.28188/22, Cass.25363/23, Cass.17823/23), questa Corte ha affermato che è legittimo l'esercizio del potere regolamentare da parte della , laddove ha affermato l'obbligo di contribuzione CP_1 minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla per tutti coloro che sono iscritti all'albo dei geometri, ed essendo irrilevante la mancata CP_1 produzione di reddito, così come l'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria”.
Ancora, si legge nelle diverse sentenze della Corte di Cassazione in materia che “…Dall'obbligo di iscrizione alla – previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- CP_1 deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di una altra attività esclusiva con l'obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla , CP_1 CP_1 potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività ed ai redditi prodotti. CP_1
Le dette condizioni, sulla base della delibera n.2/2003 del CdA della , prevedevano l'obbligo CP_1 di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma o societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita Iva;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività-svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro-rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra…”
Riassumendo, quindi, con la riforma del 2003, l'obbligo di iscrizione a ed il CP_1 conseguente obbligo di contribuzione è stato in sostanza legato alla sola iscrizione all'Albo, presumendosi l'esercizio della professione e non essendo a tal fine necessario l'esercizio continuativo della professione (art. 5 dello Statuto ed art.3 Regolamento attuazione norme statutarie). Per effetto del suddetto contesto normativo e dei su estesi principi, il Geom. poteva esercitare attività Pt_1 professionale ed essere iscritto obbligatoriamente alla con tutti gli oneri contributivi minimi ed CP_1
i diritti previdenziali che ne conseguono, oppure non esercitare alcuna attività professionale e cambiare la propria posizione in quella di iscritto al solo Albo, con l'obbligo però di fornire annualmente la prova del mancato esercizio della professione, della mancata titolarità di P.IVA professionale, di non essere socio od amministratore di società ovvero titolare di ditta svolgenti attività tecniche riconducibili a quelle proprie del geometra e di inviare ogni anno dichiarazione autocertificata attestante la mancata produzione di redditi aventi natura professionale, di non esercitare attività professionale alle dipendenze di terzi, redigendo all'uopo l'apposito modello di autocertificazione da restituire alla nonché ovvero cancellarsi dall'Albo dei Geometri e CP_1 restituire il timbro professionale.
Era dunque, onere del ricorrente, in costanza di iscrizione all'Albo - fornire alla la CP_1 prova contraria nei termini e nelle modalità individuate dalla Delibera n.2/2003 e della Delibera n.123/09 al fine di superare la presunzione di cui all'art.5 dello Statuto.
Nulla è stato provato sul punto in quanto nessuna autocertificazione è stata prodotta dal ricorrente per gli anni di riferimento.
Alla luce di tali principi normativi e giuridici sopraesposti, ecco che per tutte tali motivazioni sopra articolate, discendendo dalla piena applicazione della normativa statutaria e regolamentare, l'opposizione formulata da parte ricorrente deve essere respinta.
Le spese di lite seguono comunque il principio della soccombenza di parte ricorrente stante gli importi dovuti e sono liquidate come in dispositivo, in termini di valori minimi, in virtù della somma richiesta e dell'esigua attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa di lavoro e previdenza n. 805/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1-Rigetta il ricorso introduttivo depositato da in quanto infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
2-condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute da parte nel presente CP_2 giudizio che si liquidano in complessive euro 2.697,00.= per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e CPA come per legge e se dovute. Così deciso in Pistoia lì 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
GOP Dott.ssa Vanessa Rocchi