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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/04/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13/2021 r.g. e vertente
tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Giulia Calcagno che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Furcas e Marina Olla del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: assegno di invalidità civile – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 3 gennaio 2019 , lamentando l'ingiusto rigetto della Parte_1
domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 16/2019 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva solo un'invalidità del 59%, inferiore al minimo di legge (74%). Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 4 gennaio 2021, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 3 aprile 2025 dal deposito telematico di note CP_1
scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022). Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase ha infine accertato che il ricorrente è affetto da “rettocolite ulcerosa e morbo di crohn con fistola perianale, sindrome ansioso depressiva reattiva in 39enne in bcg” con un'invalidità del 59%, ma sulla scorta di una motivazione che
è risultata inadeguata alla luce degli specifici rilievi sollevati da parte ricorrente.
Di contro, il perito nominato in sede di rinnovo ha ritenuto che esse determinino un'invalidità dell'82%, precisando che “… Il ricorrente è affetto da circa otto anni da morbo di Crohn, una malattia infiammatoria cronica intestinale, chiamata anche ileite terminale o enterite segmentaria. … Il ricorrente dall'epoca della diagnosi ha praticato terapia medica con farmaci antinfiammatori, cortisonici ed anticorpi monoclonali con scarsi benefici terapeutici;
riferisce infatti calo ponderale, alterazioni dell'alvo con frequenti evacuazioni di feci diarroiche con costante presenza di sangue e dolori addominali crampiformi.
Il Signor è affetto da rettocolite ulcerosa (R.C.U.) che, assieme al morbo di Crohn, Pt_1
costituisce il gruppo delle malattie infiammatorie croniche intestinali (I.B.D.). … Le principali complicanze sono l'emorragia massiva con quadri di schock emorragico, la perforazione intestinale, il megacolon tossico e la non remota possibilità che possa dar origine ad un carcinoma dell'intestino.
Il Signor ha manifestato i primi sintomi della rettocolite ulcerosa quasi nello stesso Pt_1
periodo in cui è stato diagnosticato il morbo di Crohn che indubbiamente, con le sue ripercussioni funzionali aggrava un quadro clinico già di per sè abbastanza precario.
Alla data attuale il ricorrente è portatore di fistola anale e riferisce dolenzia diffusa di tipo crampiforme ai quadranti inferiori dell'addome, calo ponderale e 5-6 evacuazioni al dì di feci non formate con presenza di sangue.
Nel corso degli anni, per la presenza delle due malattie il ricorrente ha sviluppato una sindrome depressiva endogena con gravi ripercussioni in ambito sociale e lavorativo, con sintomatologia caratterizzata da tendenza al ritiro sociale, disturbi del sonno, ansia, depressione, perdita di interessi ed astenia, per la quale ha praticato terapia con LA 10mg cpr, RA gtt e TA cp, che a tutt'oggi assume.
2 In conclusione, si è del parere che il Signor di anni 42, si può considerare invalido Parte_1
con una percentuale del 82 % che, sulla scorta dei dati anamnestici, delle certificazioni agli e dai dati clinici emersi dall'esame obiettivo può far data dal mese di Settembre dell'anno 2019, epoca in cui è stata diagnosticata la turba neuropsichica.
Ciò premesso, la percentuale di invalidità riconosciuta dal sottoscritto tiene conto delle seguenti percentuali di invalidità con i relativi codici, come da tabelle allegate al D.M. del 5-2-1992 n°43, relative alla seguenti affezioni:
1) La Sindrome depressiva endogena, Codice 2209, con una percentuale del 41%;
2) Il Morbo di Crohn in IV classe, Codice 6461, con una percentuale del 70%.
Applicando la regola del calcolo riduzionistico (A+B – AxB) alle due percentuali di invalidità appena indicate, si ottiene quella definitiva del 82%.”
L'accertamento effettuato dal dr. , persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da Per_1
congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario in questione ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
3.- Tenuto conto dell'esito della lite e della decorrenza è giusto compensare per 1/3 le spese delle due fasi processuali che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n.
55/2014 e s.m.i., considerati il valore e l'attività svolta, in (779+1.797=) 2.576 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c; vanno poste a definitivo carico dell' anche le spese della consulenza d'ufficio, liquidate CP_1
separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'assegno di invalidità Parte_1
civile (quale invalido in misura pari al 82%) dal 1 settembre 2019;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu e a rimborsare al ricorrente 2/3 delle spese del giudizio, CP_1
liquidati complessivamente in 2.576 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato, compensando il restante terzo.
Messina, 4.4.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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