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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Specializzata Agraria
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel.
Dott.ssa Serena Andaloro Giudice
Agrotecnico Antonino Gullotta Esperto
Agrotecnico Salvatore Conti Nibali Esperto
All'esito della trattazione scritta disposta per la revocata udienza del 3.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 828/2023 R.G., promosso da
, nato a [...] Parte_1 C.F._1
(ME) il 20/08/1972, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
TIMPANARO SALVATORE , che lo rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso per procura in atti presso lo studio dell'avv. LENTINI
GIOVANNI
Oggetto: prelazione agraria
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In fatto e in diritto
ha proposto ricorso ex art. 414 e 700 cpc contro il Parte_1 CP_1
e tutte le aziende agricole ammesse a gara ed inserite nella graduatoria
[...] definitiva del 10.05.2023, relativa al quinto bando di concessione dei fondi rustici del comune di , pubblicata all'Albo pretorio del comune di , in cui CP_1 CP_1 il ricorrente risulta iscritto in forza di sentenza n. 01805/2023 REG.PROV.COLL. pubblicata il 09/06/2023 della V Sezione del TAR Catania.
Il ricorrente, premesso di essere coltivatore diretto e di esercitare l'attività di allevatore di capi bovini nei Comuni di e Castel di Lucio, ha allegato di CP_1 avere stipulato con il Comune di , unitamente a (1/2 per CP_1 Persona_1 ciascuno), in data 29.3.2001 un contratto di affitto avente ad oggetto i seguenti Fondi
Rustici siti nel Comune di e identificati catastalmente al foglio 96, CP_1 particella 3c e 5c/a e al foglio 97, particelle 5a, 7b, 8a e 8d; che il contratto aveva durata di anni 15 fino al 28.3.2016, poi prorogato fino al 10.11.2018 Con deliberazione di giunta n. 43 del 28/02/2013; che a seguito di contenzioso giudiziario con il Comune di in ordine alla rinnovazione del contratto del 2001, veniva CP_1 stipulata una transazione, il 12.5.2021, in forza della quale l'ente riconosceva la conduzione del fondo da parte dello sino al 15.5.2021 e per il futuro le parti Parte_1 dichiaravano di regolare il rapporto giuridico intercorso mediante novazione oggettiva;
che, in particolare, il Comune acconsentiva alla stipula di un nuovo contratto di affitto di fondo rustico avente ad oggetto la particella 3c del foglio 96 per la durata di anni 8 a decorrere dal 15.5.2021; che successivamente veniva stipulato il contratto di affitto (n.d.r. : non risulta prodotto in atti); che il Comune di pubblicava un bando dal 28 gennaio al 16 febbraio 2021 per la concessione CP_1 in locazione dei fondi rustici in proprietà dell'ente con la procedura di evidenza pubblica individuando 15 lotti di fondi rustici;
che nel lotto 7 di tale bando erano ricomprese le particelle 7 e 8 del foglio 97; che il ricorrente aveva presentato offerta per i lotti 7 e 8; che le sue offerte economiche erano state escluse in quanto le buste
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erano prive di ceralacca;
che a seguito di ricorso, la V sezione del TAR Catania aveva riammesso il ricorrente alla procedura di gara;
che in ordine ai fondi di cui al lotto 7(composto dalle particelle n. 7 e 8c del foglio 97), aveva chiesto di esercitare il diritto di prelazione;
che il tentativo di conciliazione del 30.5.2023 aveva avuto esito negativo in quanto il si era rifiutato di riconoscere il diritto Controparte_1 di prelazione poichè “espressamente escluso dal bando n.5 relativo alla gara per affitto dei fondi rustici Comunali in cui ricade il lotto 7 oggetto di contestazione”.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto in via cautelare di RITENERE E
DICHIARARE, previa disapplicazione dell'art. 3 del bando di gara n. 5 e di tutti gli atti connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, per le causali di cui in narrativa, che il ricorrente è titolare del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 4 bis Legge n. 203 del 1982 e pertanto di un valido titolo per poter offrire all'Amministrazione comunale l'importo più alto offerto da altro offerente.
CONSEGUENTEMENTE - ordinare all'Amministrazione resistente di inserire il ricorrente tra i titolari del diritto di prelazione sul lotto n.7 del bando di gara n.5 e per l'effetto sottoscrivere valido contratto di affitto, e nel merito RITENERE E
DICHIARARE RITENERE E DICHIARARE previa disapplicazione dell'art. 3 del bando di gara n. 5 e di tutti gli atti connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, per le causali di cui in narrativa, che il ricorrente è titolare del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 4bis
L. 203 del 1982 nonché ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 10 del regolamento di gara;
CONSEGUENTEMENTE - ordinare all'Amministrazione resistente di inserire il ricorrente tra i titolari del diritto di prelazione sul lotto n.7 del bando di gara n.5 e per l'effetto sottoscrivere valido contratto di affitto.
Il ricorso veniva notificato al e ai controinteressati per pubblici Controparte_1 proclami.
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Si costituiva il Comune di chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la CP_1 inapplicabilità della legge 203/1982 e, segnatamente del diritto di prelazione dell'affittuario, stante la natura dei terreni oggetto del bando in quanto gravati da usi civici, in subordine, in caso di ritenuta applicabilità dell'art. 4 bis, eccepiva l'intervenuta scadenza del contratto nel 2018, per come affermato dallo stesso ricorrente.
Con ordinanza del 29.7.2025 veniva accolta la domanda cautelare e ordinato al di inserire il ricorrente tra i titolari del diritto di prelazione sul Controparte_1 lotto n.7 del bando di gara n.5 di cui all'art. 4 bis L. 203/1982.
La causa poi veniva rinviata per il merito.
In questa sede non può che ribadirsi quanto già evidenziato nella fase cautelare in ordine alla fondatezza della domanda.
È infondata l'eccezione sollevata dal in ordine alla Controparte_1 inapplicabilità dell'art. 4 bis l. 203/82 che prevede il diritto di prelazione dell'affittuario coltivatore diretto, in quanto i terreni oggetto del bando sono gravati da usi civici e tale riconoscimento è richiamato nell'art. 1 del bando di gara.
Tale articolo prevede l'esclusione dell'applicazione della legge 203/82 alla procedura di aggiudicazione in locazione di fondi rustici.
Va osservato, infatti, che i medesimi terreni di cui al lotto del bando per cui si chiede il riconoscimento del diritto di prelazione ex art 4bis della predetta legge, sono stati già in precedenza oggetto di affitto agrario con il ricorrente, e riconosciuti in conduzione dello stesso sino alla data del 12.5.2021 in forza della transazione intercorsa con il di e prodotta in atti. CP_1 CP_1
Il bando di gara, inoltre, all'art. 1 richiama l'operatività del Regolamento per la locazione dei fondi rustici di proprietà comunale, approvato dalla Commissione
Straordinaria – con i poteri del Consiglio Comunale – con deliberazione n. 12 del
2.7.2019 e n. 14 del 19.11.2019 e del Disciplinare di attuazione del Regolamento, approvato dallo stesso Organo con deliberazioni n. 28 e 31 del 2019. L'art. 10 del
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Regolamento prevede espressamente l'operatività della prelazione ex art. 4 bis L.
203/1982.
E allora la clausola di esclusione della operatività della prelazione agraria va interpretata, giusta il disposto dell'ar. 10 del Regolamento, nel senso che l'esclusione del diritto di prelazione è configurabile solo nel caso in cui la riconfigurazione del fondo oggetto del contratto originario non sia più corrispondente a quello oggetto della procedura di gara.
Nel caso di specie il Comune di ha eccepito la “diversità” dell'oggetto del CP_1 lotto 7 rispetto all'oggetto del contratto intercorso con il ricorrente, attesa la riconfigurazione dei fondi.
Il ricorrente, richiamando la delibera n. 115/2020 della Commissione Straordinaria, in cui si precisa che “la riconfigurazione dei fondi rustici è stata effettuata per perseguire “finalità squisitamente tecnica, di armonizzare i lotti con i mappali (e corrispondenti particelle catastali); finalità politico amministrativa, di accorpare particelle che da sole non costituiscono una minima unità colturale economicamente apprezzabile da un futuro affittuario;
finalità politico amministrativa, di individuare
i lotti da concedere in affitto sufficientemente ampi ai fini della economicità ed efficienza nella coltivazione ma non eccessivamente estesi si da compromettere un più ampio accesso alla gestione dei fondi agricoli comunali da parte degli agricoltori del territorio” ha allegato che l'oggettività del fondo e la sua destinazione non sono mutati. Il Comune di si è limitato ad affermare che per effetto CP_1 della riconfigurazione il fondo oggetto del contratto di affitto e quello del lotto erano diversi, ma nessuna prova in merito ha fornito, sicché deve ritenersi che stante l'identità del fondo identificato nel lotto 7 con quanto oggetto di contratto, e ritenuta l'operatività dell'art. 10 del Regolamento che lo prevede, al ricorrente va riconosciuto il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 4 bis l. 203/1982 per come disciplinato nell'art. 10 del Regolamento.
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Ancora va disattesa l'eccezione del secondo cui il ricorrente, Controparte_1 essendo affittuario del lotto 6, non potrebbe comunque esercitare il diritto di prelazione, in quanto tale diritto non potrebbe essere fatto valere per più di un lotto per ogni bando.
Tale censura è infondata in quanto il lotto 6, come evincibile chiaramente dal bando, non è stato messo a gara, essendo stato oggetto di contratto in forza di apposita transazione tra le parti.
Le spese, ivi comprese quelle della fase cautelare, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo così provvede: accerta e dichiara il diritto di di esercitare sul Lotto 7 di cui al Parte_1 bando per cui è causa il diritto di prelazione di cui all'art. 4 bis L. 203/1982; conseguentemente ordina al Comune di di inserire il ricorrente tra i titolari CP_1 del diritto di prelazione sul lotto n.7 del bando di gara n.5 di cui all'art. 4 bis L.
203/1982; condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, di € CP_1
5.000,00 per compensi ed € 237,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Patti, 14.4.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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